Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.07.2020 11.2019.87

23. Juli 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·7,743 Wörter·~39 min·4

Zusammenfassung

Divorzio su richiesta comune con accordo parziale: scioglimento di comproprietà tra coniugi, liquidazione del regime dei beni e contributo alimentare per la moglie

Volltext

Incarto n. 11.2019.87

Lugano, 23 luglio 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa DM.2016.68 (divorzio su richiesta comune con intesa parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 7 aprile 2016 da

 AO 1 ora in (patrocinato dall'avv. PA 2 )  

e  

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 12 agosto 2019 presentato da AP 1 contro la

sentenza emessa dal Pretore il 17 giugno 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AO 1 (1971) e AP 1 (1968), cittadina bielorussa, hanno contratto matrimonio a __________ il 17 aprile 1998. A quel momento la sposa era già madre di A__________, avuta il 7 settembre 1995 da una precedente relazione. Dal matrimonio non sono nati figli. Pasticciere di formazione, il marito lavora ad __________ per i Grandi Magazzini __________ SA di __________. La moglie, senza formazione specifi­ca, ha alternato durante la vita in comune vari periodi lavorativi a tempo parziale, da ultimo come venditrice nel negozio “__________”, filiale di __________. Dal 1° agosto 2017 essa non esercita più attività lucrativa, pur essendo rimasta iscritta fino al 31 luglio 2019 ai ruoli della disoccupazio­ne. I coniu­gi vivo­no separati dal 5 novembre 2014, quan­do il marito ha lascia­to l'abitazio­ne coniugale (proprietà per pia­ni n. 10 037, pari a 47/1000 della particella n. 744 RFD di __________, a lui intesta­ta) per sistemarsi in un appartamento a __________. Di recente egli è tornato a vivere nell'abitazione coniugale, la moglie essendosi trasferita in un altro alloggio, sempre a __________.

                                  B.   A un'udienza del 5 novembre 2014, indetta nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 26 settembre 2014 da AP 1, i coniugi si sono intesi davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, sull'autorizzazione a vivere separati, sull'assegnazione in uso dell'alloggio coniugale alla moglie fino al 30 giugno 2015 (abitazione da consegnare poi al marito), sull'attribuzione di un'automobile Toyota “__________” alla moglie stessa e sulla locazione a terzi di un monolocale comperato dai coniu­gi nel febbraio del 2007 in ragione di metà ciascuno (proprietà per pia­ni n. 16 136, pari a 8/1000 della particella n. 804 RFD di __________). Tale accordo è stato omologato seduta stante dal Pretore, che ha obbligato inoltre il marito a versare un contributo alimenta­re per la moglie di fr. 700.– mensili dal novembre del 2014 fino al gennaio del 2015 (inc. SO.2014.4061).

                                  C.   A una successiva udienza del 7 aprile 2016 nella medesima procedura i coniugi hanno confermato l'accordo del 5 novembre 2014, tranne convenire l'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie senza limiti di tempo, la beneficiaria assumendo “tutte le spese dell'utenza”, mentre il marito avrebbe continuato “a provvedere a tutte le spese dell'immobile (assicurazione, interessi passi­vi, oneri fiscali, spese condominiali per le parti comuni)”. Non so­no stati fissati contributi alimentari tra coniugi. L'accordo è stato omologato dal Pretore seduta stante.

                                  D.   Nel corso dell'udienza appena citata il Pretore ha registrato a verbale anche la concorde volontà di divorziare, espressa oralmente da AO 1 e AP 1, così come la loro intesa sul riparto degli averi previdenziali e sull'assunzione del ruolo di attrice da parte della moglie. Il primo giudice ha proceduto così all'audizio­ne separata dei coniugi, i quali hanno confermato la richiesta di divorzio, come pure l'accor­do parziale sulle conseguenze accessorie, e gli hanno delegato la decisione sui punti rimasti litigiosi. Il Pretore ha assegnato alla moglie un termine di 45 giorni per motivare l'azione di divorzio sulle questioni controverse.

                                  E.   Nel suo memoriale del 20 maggio 2016 AP 1 ha postulato un contributo alimentare per sé di fr. 1000.– mensili fino al marzo del 2032 (proprio pensionamento), un contributo non determinato (pari a quanto necessario per la copertura del suo fabbisogno, dedotta la rendita AVS e LPP) dall'aprile del 2032 fino al febbraio del 2036 (pensionamento del marito) e un contributo non meglio precisato dal marzo del 2036 vita natural duran­te (pari a quanto necessario per la copertura del suo fabbisogno, dedotta la rendita AVS e LPP, “importo se del caso ridotto per assicurare la copertura del fabbisogno del marito”). Essa ha rivendicato poi la proprietà per piani n. 16 136 dietro conguaglio (da determinare) al marito o, in subordine, lo scioglimento di tale comproprietà mediante “vendita a terzi” per un importo non quantificato e riparto del ricavo. Essa ha preteso altresì un importo da definire per il maggior valore dell'abitazione coniugale (la proprietà per piani n. 10 037 intestata al marito) e ha chiesto il riparto a metà del valore di riscatto delle rispettive polizze di assicurazione sulla vita, come pure l'attribuzione della mobilia e delle suppellettili poste nell'abitazione coniugale (senza liquidazione). Infine l'attrice ha proposto che ogni coniuge rimanesse titolare dell'automobile a lui in uso (senza conguaglio) e dei propri conti bancari, eccetto il conto __________ presso la Banca __________, da suddividere a metà.

                                  F.   Nella sua risposta del 3 gennaio 2017 AO 1 ha rivendicato l'assegnazione dell'alloggio coniugale, ha rifiutato contributi alimentari alla moglie e ha sollecitato la vendita della proprietà per piani n. 16 136 “mediante asta pubblica o a trattative private per un importo non inferiore a fr. 90 000.– (…)” con riparto del ricavo netto. In liquidazione del regime dei beni egli ha postulato un importo (non determinato) “pari al credito mes­so a disposizio­ne (…) alla moglie per l'acquisto della sua quota di comproprietà del foglio (fr. 17 500.–) oltre al plusvalore sui beni propri messi a disposizione dal marito” e il versamento di fr. 1500.– mensili per l'uso dell'abitazione coniugale (dall'introduzione della petizione di divorzio fino alla riconsegna dell'alloggio), come pure la metà del ricavo netto delle pigioni incassa­te dalla moglie dal settembre del 2016 fino al momento in cui le ha percepite. Anch'egli ha proposto che ciascun coniuge conservasse la rispettiva automobile e le proprie polizze di assicurazione sulla vita (senza conguagli), ma ha chiesto di attribuirgli la mobilia dell'abitazione coniugale (esclusi il letto, il divano e il mobile del salotto, da assegnare alla moglie), ha aderito al riparto a metà del conto presso la Banca __________ (ogni coniuge rimanendo titolare dei propri conti bancari, senza conguagli) e ha prospettato l'assunzione del debito ipotecario da parte dei coniugi in ragione di metà cia-scuno fino alla vendita del menzionato immobile, così come la disgiunzione delle partite fiscali dal novembre del 2014, ogni coniuge rimanendo per altro responsabile dei debiti da lui contratti (inc. CA.2017.4).

                                  G.   Alle prime arringhe del 22 agosto 2017 le parti hanno confermato le rispettive posizioni e notificato prove. Il 24 agosto 2017 il Pretore ha dato avvio all'istruttoria, nell'ambito della quale sono sta­te assunte due perizie sul valore delle proprietà per piani. L'istruttoria si è chiusa il 13 novembre 2018 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 1° marzo 2019 l'attrice ha ribadito le proprie richieste iniziali, instando per il seguente contributo alimentare:

                                         –   fino al mese in cui essa avrebbe lasciato l'abitazione coniugale, l'importo pari alla copertura degli oneri ipotecari, fiscali, assicurativi e alle spese condominiali che il convenuto è autorizzato a versare direttamente ai creditori;

                                         –   dal mese successivo a quello in cui essa avrebbe lasciato

                                             l'abitazione coniugale fino al marzo del 2032 (pensionamento di lei), fr. 1500.– mensili;

                                         –   dall'aprile del 2032 (pensionamento di lei) fino al febbraio del 2036 (pensionamento del marito), l'importo necessario per la copertura del fabbisogno teorico (fr. 3000.– mensili), dedotta la rendita AVS e LPP che essa conseguirà;

                                         –   dal marzo del 2036 (pensionamento del marito) senza limiti di tempo, l'importo necessario per la copertura del fabbisogno teorico (fr. 3000.– mensili), dedotta la rendita AVS e LPP che essa conseguirà. Tale importo sarebbe stato da ridurre, se mai, di quanto necessario per assicurare la copertura del fabbisogno minimo del marito.

                                         Oltre a ciò, AP 1 ha sollecitato la realizzazione della proprietà per piani n. 16 136 mediante “vendita a terzi per un importo base di fr. 229 000.–” con riparto del ricavo netto, ha preteso dal marito il versamento di fr. 67 878.– per il maggior valore della proprietà per piani n. 10 037 (a lui intestata) e ha chiesto che ciascun coniuge rimanesse titolare delle rispettive polizze di assicurazione sulla vita, senza conguaglio.

                                         Nel suo memoriale conclusivo del 4 marzo 2019 AO 1 ha ribadito le proprie richieste di giudizio, soggiungendo che la riconsegna del­l'abitazione coniugale sarebbe dovuta avvenire entro 30 giorni dall'emanazione della sentenza di divorzio. Egli ha cifrato in fr. 229 000.– l'importo minimo per la vendita della comproprietà (da ridurre “in caso di mancata vendita o mancata assegnazione all'asta”), postulando non meno di fr. 52 234.50 “per il credito messo a disposizione della moglie (da trattenere dal notaio al momento della vendita dell'appartamento, che “riverserà al marito l'importo totale di fr. 140 984.50”). Il convenuto ha ridotto invece da fr. 1500.– a fr. 500.– mensili l'indennità pretesa per l'uso dell'abitazione coniugale, purché la proprietà per piani n. 10 037 gli fosse stata attribuita.

                                  H.   Statuendo il 17 giugno 2019, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato il riparto a metà degli averi di previdenza professionale accantonati dai coniugi durante il matrimonio (valuta 7 aprile 2016) e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni in vista dell'esecuzione. Per il resto egli ha deciso quanto segue:

–   realizzazione della proprietà per piani n. 16 136 RFD di __________ mediante vendita all'asta pubblica secondo le modalità degli art. 229 segg. CO con base d'asta concordata direttamente fra le parti e di fr. 229 000.– in mancanza di accordo;

-   in caso di insuccesso, incanto ripetuto entro due mesi dal precedente, senza base d'asta;

-   incanti organizzati e diretti da un pubblico notaio designato concordemente dalle parti o, in caso di mancata intesa, dal Pretore;

-   ricavo della vendita, dedotti oneri ipotecari, spese (incluse quelle d'asta), onorario del notaio, eventuale TUI ed eventuali provvigioni da suddividere a metà fra i comproprietari;

–   assegnazione a AP 1 di un termine di due mesi entro cui lasciare la proprietà per piani n. 10 037 RFD di __________;

–   regime dei beni liquidato come segue:

-   ogni coniuge rimane proprietario dei beni in suo possesso;

-   automobile Suzuki “__________” targata TI __________ attribuita al convenuto, senza conguaglio;

-   automobile Toyota “__________” targata TI __________ attribuita all'attrice, senza conguaglio;

-   ciascun coniuge rimane titolare dei rispettivi conti bancari e/o postali;

-   comproprietà dei coniugi sui mobili e le suppellettili posti nell'abitazione coniugale, salvo il letto, il divano e il mobile del salotto, attribuiti alla moglie;

-   saldo del conto intestato ai coniugi presso la Banca __________ (IBAN __________),

    valuta al passaggio in giudicato della sentenza, suddiviso a metà;

-   reddito derivante dalla locazione della proprietà per piani n. 16 136, al netto delle spese, ripartito a metà; fino alla vendita dell'immobile l'attrice continua a gestire l'incasso di eventuali pigioni e il pagamento delle spese, garantendo rendiconto al convenuto;

-   ciascuno rimane responsabile dei debiti da lui contratti, fer­mo restando che dal novembre del 2014 i coniugi hanno disgiunto le partite fiscali e che nei rapporti interni, fino al perfezionamento della vendita, essi continuano a rispondere solidalmente del mutuo ipotecario gravante la particella n. 16 136.

-   condanna di AO 1 a versare alla moglie la somma di fr. 23 626.– entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del­la sentenza per il maggior valore acquisito dall'abitazione coniugale durante il matrimonio.

                                         Il Pretore non ha riconosciuto contributi alimentari all'attrice. Le spese processuali di complessivi fr. 6000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                    I.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12 agosto 2019 nel quale chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di realizzare la proprietà per piani n. 16 136 mediante “vendita a terzi per un importo base di fr. 229 000.–” con riparto del ricavo netto, di assegnarle un termine di due mesi per lasciare l'abitazione coniugale “a partire dal versamento da parte del marito dell'importo di liquidazione del regime matrimoniale”, di riconoscerle la proprietà della mobilia e delle suppellettili poste nell'abitazione coniugale (senza conguaglio) e di condannare AO 1 a versarle fr. 65 378.– (anziché fr. 23 626.–) per il maggior valore dell'alloggio stesso. L'appellante postula inoltre i seguenti contributi alimentari:

                                         –   fino al mese in cui essa lascerà l'abitazione coniugale, l'impor­to pari alla copertura degli oneri ipotecari, fiscali, assicurativi e alle spese condominiali che il convenuto è autorizzato a versare direttamente ai creditori;

                                         –   dal mese successivo a quello in cui essa avrà lasciato l'abitazione coniugale fino al marzo del 2032 (pensionamento di lei), fr. 1500.– mensili;

                                         –   dall'aprile del 2032 (pensionamento di lei) fino al febbraio del 2036 (pensionamento del marito), l'importo necessario per la copertura del suo fabbisogno (fr. 3000.– mensili), dedotta la rendita AVS e LPP che essa conseguirà;

                                         –    dal marzo del 2036 (pensionamento del marito) senza limiti di tempo, l'importo necessario per la copertura del suo fabbisogno (fr. 3000.– mensili), dedotta la rendita AVS e LPP che es­sa conseguirà, eventualmente dedotto quanto necessario per assicurare la copertura del fabbisogno minimo del marito.

                                         Nelle sue osservazioni del 7 ottobre 2019 AO 1 propo­ne di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità delle pretese pecuniarie rimaste in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore dell'attrice il 18 giugno 2019. Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così il 19 giugno 2019, ma è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2019 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il 13 agosto 2019 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Litigiosi rimangono, in questa sede, determinati aspetti legati alla liquidazione del regime dei beni (realizzazione della proprietà per piani n. 16 136, plusvalore dell'abitazione coniugale, attribuzione della mobilia e delle suppellettili poste nell'abitazione medesi­ma), come pure il contributo di mantenimento in favore della moglie. Per il resto la sentenza impugnata è passata in giudica­to. Ora, in caso di divorzio la divisione di un bene in comproprie­tà, così co­me la regolamentazione di altri rapporti giuridici tra coniugi, deve precedere la liquidazione del regime matrimonia­le (DTF 138 III 153 consid. 5.1.1 con richiami). E le controversie legate allo scioglimento del regi­me dei beni vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ulti­mo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.106 del 3 giugno 2020, con­sid. 3). Non v'è ragione in concreto per scostar­si da tale principio.

                                    I.   Sullo scioglimento della comproprietà immobiliare

                                   3.   L'appellante rimprovera al Pretore di avere ordinato la realizzazio­ne della proprietà per piani n. 16 136 (un monolocale comperato dai coniugi nel febbraio del 2007 e loro intesta­to – come detto – in ragione di me­tà ciascuno) ai pubblici incanti “anziché tramite vendita a terzi”, nonostante la concorde volontà delle parti. Essa chiede così che sia data la possibilità di una vendita a trattative private “senza l'onere (anche finanziario) di organizzare un'asta”. La richiesta non può essere accolta. Certo, nel suo allegato conclusivo del 1° marzo 2019 l'attrice proponeva la vendita del bene “a terzi” (punto 13, secon­do paragra­fo, pag. 7; richiesta di giudizio, pag. 11 in fon­do), eventualità cui il marito di per sé non si opponeva (memoriale conclusivo del 4 mar­zo 2019, richiesta di giudizio n. 1.4, pag. 14). Sta di fatto che né l'attrice né il convenuto hanno preso l'iniziativa di attuare concretamente simile proposito. Il giudice poteva solo, così, ordinare la divisio­ne del bene in natura oppu­re, ove questa non potesse farsi sen­za notevole diminuzione del valore, ordinare la licitazio­ne fra comproprietari o ai pubblici incanti. L'art. 651 cpv. 2 CC non prevede una realizzazione a trattative private. In simili condizioni il Pretore ha optato così per la vendita ai pubblici incanti, il bene non potendosi dividere in natura e le parti non prospettando l'ipotesi di una licitazione priva­ta (sentenza impugnata, consid. 4b). I coniugi non sono invero tenuti a indire un'asta pubblica. Di comune accordo essi possono ancora vendere il fondo a trattative private. La questione è rimessa tuttavia alla loro responsabilità.

                                   II.   Sulla liquidazione del regime dei beni

                                   4.   Riguardo alla proprietà per piani n. 10 037 (l'abitazione coniuga­le intestata a AO 1), l'appellante non contesta trattarsi di un bene proprio del marito, donato a quest'ultimo dal padre nel giugno del 1994. Chie­de però “che le sia assicurato il maggior valore prodottosi negli anni”, oltre alla “metà dell'ammortamento ipotecario andato ad ulteriormente aumentare il valore del fon­do”. Essa pretende di conseguenza che le siano riconosciuti fr. 65 378.– complessivi (la metà di fr. 90 756.– per il maggior valore del fondo e la metà di fr. 40 000.– per gli acquisti profusi nell'ammortamento ipotecario) invece dei fr. 23 626.– calcolati dal Pretore.

                                         a)   Nella sentenza impugnata il primo giudice ha accertato che il convenuto riconosce, relativamente alla proprietà per piani n. 10 037, “ammortamenti nell'ordine di fr. 40 000.– finanziati con la sua massa degli acquisti” (consid. 6d). E siccome al momento del matrimonio (17 aprile 1998) l'ipoteca gravante il fondo, bene proprio del marito, ammontava a fr. 126 250.– rispetto al valore venale del­l'immobile di fr. 474 661.–, mentre il valore venale dell'immobile al momen­to del divorzio era di fr. 561 000.–, secondo il Pretore il maggior valore risulta di

                                               fr. 86 339.– (fr. 561 000.– meno fr. 474 661.–). L'attrice ha diritto così a una partecipazione di fr. 20 000.– (la metà degli acquisti profusi dal marito nell'ammortamento ipotecario) più fr. 3626.– (poiché gli acquisti di fr. 20 000.– hanno contribuito a creare il plusvalore di fr. 86 339.– nella misura del 4.2%), onde un totale di fr. 23 626.–.

                                         b)   L'appellante non discute la sua spettanza di fr. 20 000.– per la metà degli acquisti profusi dal marito nell'ammortamento ipotecario (art. 215 cpv. 1 CC). Contesta il calcolo del plusvalore. A mente sua, il Pretore avrebbe dovuto dedurre dal valore venale del fondo al momento del divorzio (fr. 561 000.–) il valore venale del fondo al momento in cui il marito ha ricevuto la donazione, nel giugno del 1994 (fr. 470 244.–: perizia del 7 marzo 2018, pag. 14), e non quello al momento del matrimonio, nell'aprile del 1998 (fr. 474 661.–), di modo che il plusvalore ammonta a fr. 90 756.– (anziché a fr. 86 399.–), somma di cui essa rivendica la metà. L'argomentazione è doppiamente erronea. Intan­to perché l'art. 209 cpv. 3 CC si applica solo dal momento in cui si instaura il regime dei beni matrimoniali e non retroagisce prima delle nozze, come l'attrice pretende. Inoltre perché tale norma garantisce a una massa patrimoniale, la quale ha contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra, un “compenso” proporzionale all'eventuale plusvalore in base al contributo prestato. E tale “compenso” non corrisponde necessariamente a una quota della metà.

                                         c)   Posto ciò, stando agli accertamenti non contestati del Preto­re, AO 1 ha ricevuto in dono la proprietà per piani n. 10 037 dal padre nel giugno del 1994, ben prima di sposarsi (art. 198 n. 2 CC). Al momento del matrimonio egli ha poi destinato l'appartamento ad abitazione coniuga­le. A quel momento il fondo valeva fr. 474 661.– ed era gravato di ipoteche per fr. 126 250.– (sentenza impugnata, consid. 6d). Al momen­to del divorzio il valore venale dell'immobile era lievitato a fr. 561 000.–, mentre il carico ipotecario era diminuito

                                               a fr. 86 250.– grazie a fr. 40 000.– di ammortamenti eseguiti dal marito mediante suoi acquisti. In costanza di matrimonio il valore venale del fondo è passato così da fr. 348 411.– (fr. 474 661 meno fr. 126 250.–) a fr. 474 750.– (fr. 561 000.– meno fr. 86 250.–), maggiorandosi di fr. 126 339.–. Gli acquisti investiti dal marito nel bene proprio si sono rivalutati nella stessa proporzione (118.19%), risultando di fr. 47 276.– (sul metodo di calcolo: RtiD II-2018 pag. 717 consid. 9b). L'aumento cui ha diritto l'attri­ce a nor­ma dell'art. 215 cpv. 1 CC ammonta perciò a fr. 23 638.–, praticamente la cifra calcolata dal Pretore con gli arrotondamenti (fr. 23 626.–). Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

                                   5.   Il Pretore ha assegnato all'attrice un termine di due mesi per lasciare l'abitazione coniugale e restituire le chiavi al marito (sentenza impugnata, dispositivo n. 6). L'interessata chiede che quel termine decorra soltanto “a partire dal versamento da parte del marito dell'importo di liquidazione del regime matrimoniale”. La questio­ne è nondimeno superata dal fatto che in pendenza di appello AP 1 si è ormai trasferita spontaneamente in un altro appartamento, sempre a __________. Chiamata il 27 maggio 2020 dal presidente di questa Camera a confermare un eventuale interes­se pratico e attuale all'appello, essa non ha reagito, pur essendo stata avvertita che in caso di silenzio la domanda sarebbe stata ritenuta senza interesse. Al proposito non soccorre dunque attardarsi.

                                   6.   Per quanto attiene alla mobilia e alle suppellettili poste nell'abitazione coniugale, il Pretore ha constatato che AO 1 è d'accordo di lasciare all'attrice “letto, divano e mobile del salotto”. Per il resto egli non ha reputato disporre “degli estremi per determinare il compenso a favore del coniuge che è infine privato della comproprietà” (art. 205 cpv. 2 CC). Pertanto – egli ha continuato – “salvo per i beni indicati dal marito quali di esclusiva pertinenza della moglie, è qui accertata la comproprietà su mobili e suppellettili” (sentenza impugnata, consid. 6e). Nell'appello l'attrice afferma di avere un interesse preponderante a tali oggetti “vetusti”, ma utili, “fosse solo per il fatto che sin dalla separazio­ne risalente al 2014 lei stessa ha usato ininterrottamente detta infrastruttura”. Essa rivendica quindi l'attribuzione in proprietà esclusiva di mobili e suppellettili, senza conguaglio, “poiché si tratta di beni che, oggettivamente, non hanno più alcun valore”. Il convenuto si oppone a tale prospettiva, difendendo la decisione del Pretore.

                                         a)   Che le masserizie in questione vadano considerate in comproprietà (art. 200 cpv. 2 CC) non è più litigioso. Il coniuge “che provi d'avere un interesse preponderante” può chiedere di conseguenza l'attribuzione di quei beni, in tutto o in parte, “contro compenso all'altro coniuge” (art. 205 cpv. 2 CC). Il problema è che il Pretore non ha trovato elementi per determinare il “compenso”, di modo che ha confermato il rapporto di comproprietà, liberi i coniugi poi di chiedere lo scioglimen­to di tale comproprietà in base all'art. 650 cpv. 1 CC. L'appellante obietta che in concreto non vi è alcun compenso da determinare, poiché i beni in discussio­ne non hanno più alcun valore. Ciò potrà anche essere vero, ma non è sufficiente per giustificare un'attribuzione in proprietà esclusiva. Chi vanta un interesse preponderante ai fini dell'art. 205 cpv. 2 CC deve dimostrare una relazione particolarmente stretta con il bene di cui chie­de l'attribuzione, ad esempio per avere svolto un ruolo decisivo nella sua acquisizio­ne, per avere portato quel bene al momento del matrimonio o per essere quel be­ne parte integrante di un'azien­da di cui egli si occu­pa (DTF 119 II 199; più recentemente sentenza del Tribunale federale 5A_24/2017 del 15 maggio 2017 consid. 5.2 in: FamPra.ch 2017 pag. 1987). Che nel caso in esame l'attrice usufruisca di mobili e suppellettili ininterrottamen­te a titolo cautelare “sin dalla separazio­ne risalente al 2014” ancora non basta invece per sostanziare un interesse preponderante.

                                         b)   Nessun coniuge essendo stato in grado di giustificare un interesse preponderante e nessuno di loro intendendo rimanere in proprietà collettiva con l'altro, nella fattispecie il Pretore non poteva semplicemente confermare il rapporto di comproprietà cui si riferisce l'art. 200 cpv. 2 CC. Doveva prevedere una modalità di scioglimento. Trattandosi di masserizie senza valore economico apprezzabile (ciò che nelle osservazioni all'appello il convenuto non contesta) e che nemmeno sono oggetto di un inventario, il metodo più confacente appare quello di una licitazione tra coniugi. Conviene perciò disporre tale modo di divisione, regolandone i tratti essenzia­li. Dovessero sorgere dissidi sulla messa in opera della licitazione, toccherà alle parti rivolgersi nuovamente al giudice.

                                  III.   Sul contributo alimentare per la moglie

                                   7.   Nella fattispecie il Pretore ha ravvisato anzitutto un matrimonio di lunga durata (oltre 16 anni), che conferisce a entrambi i coniugi il diritto di conservare – per quanto possibile – il tenore di vita sostenuto durante la comunio­ne domestica. Tuttavia, ha continuato il primo giudice, AP 1 non ha dimostrato quale fosse il livello di vita raggiunto al momento della separazione. Essa ha chiesto unicamente che le sia finanziato il costo dell'alloggio fino al momento di lasciare l'appartamento coniugale, che le sia corri-sposto in seguito l'intero margine disponibile del marito e che le sia garantito poi “l'eventuale scoperto al netto della rendita AVS e della rendita LPP” dopo il pensionamento di lei e del convenuto (sentenza impugnata, consid. 9 e 9a). Per definire il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica giova di conseguenza – ha proseguito il Pretore – far capo ai dati che risultano dalla procedura a tutela dell'unione coniugale (sopra, lett. B).

                                         Ciò premesso, il primo giudice ha accertato che ai tempi della vita in comune il fabbisogno familiare ammontava a fr. 5237.– mensili rispetto a entrate di complessivi fr. 5485.– mensili, ciò che lasciava ai coniugi un margine disponibile di fr. 318.– (recte: fr. 248.–) mensili. In realtà, egli ha soggiunto, l'erosione della sostanza coniugale attestata dalle tassazioni smentisce qualsiasi agio. “Ragionevolmente si può ritenere” piuttosto, a mente sua, che il teno­re di vita di ciascun coniuge si aggirasse sui fr. 2743.– mensili (entrate di fr. 5585.– complessivi [recte: fr. 5485.–], diviso due), tenore di vita finanziato anche “attraverso le pigioni generate dall'immobile in comproprietà dei coniugi” [fr. 750.– mensili lordi], ovvero la proprietà per piani n. 16 136 ora destinata alla vendita (sentenza impugnata, consid. 9b).

                                         Determinato il tenore di vita dell'attrice durante la comunione domestica, il Pretore ha ricordato che AP 1, senza formazione specifica, ha sempre lavorato a tempo parziale (catering, vendita, traduzioni e così via) conseguendo un reddito di fr. 3320.– annui nel 1998, di fr. 26 030.– nel 2006 e di fr. 20 504.– nel 2014. Il 1° agosto 2017 essa è rimasta senza impiego e ha cominciato a riscuotere indennità di disoccupazione giornaliere di fr. 66.90 (per due anni). Il primo giudice non è stato in grado di appurare se dopo di allora essa abbia ritrova­to un'attività. Ha constatato che l'attrice si dichiara inabile al lavoro per ragioni di salute e di età. Se non che, a suo parere non si evince dagli atti “uno stato depressivo così grave da interferire con la sua collocabilità a tempo pieno”, né l'interessata risulta avere instato per una rendita di invalidità, mentre l'età non le impedisce di riprendere l'occupazione di venditrice o, quanto meno, di cercare una collocazione almeno nel settore del personale domestico, il cui contratto normale di lavoro le garantirebbe un'entrata netta di fr. 2800.– mensili.

                                         Nelle circostanze illustrate il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo dell'attrice in fr. 2855.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione e spese accessorie fr. 911.–, cassa malati fr. 401.25, assicurazione dell'economia domestica fr. 20.–, assicurazione RC privata fr. 11.–, assicurazione sulla vita fr. 167.–, assicurazione dell'automobile fr. 83.–, imposta di circolazione fr. 61.–), rispettivamente in fr. 3143.– mensili dopo la consegna dell'abitazione coniugale a AO 1 (pigio­ne di fr. 1300.– mensili per un alloggio equivalente a __________). L'attrice avendo nondimeno quantificato il proprio fabbisogno mini­mo in fr. 3000.– mensili, il Preto­re si è attenuto a tale importo (sentenza impugnata, consid. 10, 10a e 10b).

                                         Relativamente al marito, pasticciere, il Pretore ne ha accertato il reddito netto in fr. 3936.– mensili a fronte di un fabbisogno mini­mo di fr. 3437.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione e spese accessorie fr. 1070.–, cassa malati fr. 398.85, pasti fuori casa fr. 100.–, spese di trasferta fr. 300.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 19.–, assicurazione RC privata fr. 11.–, quote TCS e REGA fr. 9.–, assicurazione del­l'automobile fr. 115.–, imposta di circolazione fr. 38.–, spese di manutenzione fr. 76.–, onere fiscale fr. 100.–). Egli non ha riscontrato gli estremi invece per ascrivere al convenuto un reddito più elevato, come pretendeva l'attrice (sentenza impugnata, consid. 10c e 10d).

                                         In definitiva, il Pretore ha rilevato che con un reddito ipotetico di fr. 2800.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2855.– mensili l'attrice accusa un ammanco di fr. 55.– mensili fino al momento di riconsegnare l'abitazione coniugale al convenuto, amman­co che sarebbe passato a fr. 200.– mensili dopo di allora (reddito ipotetico fr. 2800.– mensili, fabbisogno minimo fr. 3000.–). Egli non ha trascurato che AO 1 conserva, da parte sua, un margine disponibile di fr. 499.– mensili (reddito fr. 3936.– mensili, fabbisogno minimo fr. 3437.–), ma ha ritenuto che ciò non giustifichi un contributo alimentare per l'attrice, ogni coniuge continuando a incassare fr. 230.– mensili dalla locazione della proprietà per piani n. 16 136 (introito non considerato nei redditi delle parti). E dopo la vendita di tale immobile l'attrice potrà contare “su una certa sostanza (…) da destinare al suo mantenimento”, mentre il marito disporrà di una liquidità inferiore, doven­do onorare i suoi impegni nei confronti della famiglia di origine e dell'ex coniuge”. AP 1 non può quindi esigere contributi alimentari (sentenza impugnata, consid. 10e).

                                   8.   L'appellante si duole che, pur riconoscendole un fabbisogno minimo di fr. 3000.–, il Pretore abbia respinto la sua richiesta di contributo alimentare. Essa rammenta di avere lavorato sempre e solo a tempo parziale, di essere poi rimasta senza impie­go e di avere riscosso indennità di disoccupazione. Priva di formazione professionale, essa afferma di non essere in grado di guadagna­re più di fr. 1500.– mensili con un'attività a metà tempo, non potendosi imporle un maggior grado d'occupazione a 50 anni compiu­ti. Onde la necessità di ottenere, dopo la riconsegna del­l'appartamento coniugale al marito, un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili fino al pensionamento di lei (aprile del 2032) e, in seguito, quanto necessario per coprire il suo fabbisogno minimo di fr. 3000.– mensili fino al pensionamento del convenuto (febbraio del 2036).

                                   9.   Secondo l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo alimentare. Dopo il divorzio ogni coniuge deve perseguire la propria indipendenza economica. In linea di principio incombe perciò al richiedente addurre i fatti dai quali risulti che non sia possibile né ragionevole per lui provvedere da sé al proprio debito mantenimento (senten­za del Tribunale federale 5A_749/2016 dell'11 maggio 2017 consid. 5 con rinvio alla sentenza 5A_319/2016 del 27 gennaio 2017 consid. 3.2).

                                         a)   I criteri che disciplinano lo stanziamento di un contributo alimentare per un coniuge dopo il divorzio e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riepilogati dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che per definire il contribu­to alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concre­to sulla sua situazione finanziaria – come nel­la fattispecie, il matrimonio essendo di lunga durata – si procede in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito mantenimento dell'interessato dopo avere accertato il livello di vita raggiun­to dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), nel qual caso fa stato il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato nel modo in cui si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tap­pa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.106 del 3 giugno 2020, consid. 21).

                                         b)   Per quel che concerne il primo stadio del ragionamento testé riassunto, il Pretore ha riconosciuto all'appellante il fabbisogno minimo da lei medesima indicato (fr. 3000.– mensili). Al riguardo non soccorre pertanto diffondersi. Quanto alla possibilità di far fronte autonomamente al proprio “debito mantenimento” (secondo stadio del ragionamento), per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte – di regola – dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non va tuttavia determinato in astrat­to, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto conto del­l'età, della formazione professionale e dello stato di salute del soggetto. In seguito egli esamina se questi abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sareb­be il reddito conse­guibile, sempre te­nendo calcolo del­l'età, della formazione professionale e dello stato di salute della persona, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in genere (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami).

                                         c)   L'interessata argomenta che, data la sua età, la mancanza di formazione professionale, il fatto ch'essa ha sempre e so­lo svolto un'attività lucrativa a tempo parziale e la circostanza ch'essa è senza impiego da anni, un suo reinserimento a tempo pieno nel mondo del lavoro non è prospettabile, tanto meno con un guadagno ipotetico di fr. 2800.– mensili. Ora, l'età di un coniuge è determinante solo qualora si pretenda da quel coniuge un nuovo ingresso nella vita professionale, non invece ove si chieda a un coniuge già professionalmen­te attivo di aumentare il proprio grado d'occupazio­ne (sentenze del Tribunale federale 5A_101/2018 del 9 agosto 2018 con-sid. 3.4 con rinvii e 5A_319/2016 del 27 gennaio 2017 consid. 4.2, in: FamPra.ch 2017 pag. 551). La giurisprudenza ha avuto modo di rilevare, per esempio, che può essere tenuto ad aumentare il grado d'occupazione un coniu­ge di 54 anni già professionalmente attivo a tempo parziale nel settore sanitario durante l'intera vita in comune, come pure un insegnante di 57 anni che aveva interrotto l'attività per due anni (sentenza del Tribunale federale 5A_97/2017 del 23 agosto 2017 consid. 7.1.2.1 con richia­mi), non risultando in quei casi problemi di salute o di altro ordine che ostassero a simili opportunità (citazioni in: I CCA, sentenza inc. 11.2019.10/11 del 6 marzo 2020, consid. 4f).

                                         d)   Nella fattispecie l'interessata aveva, al momento della separazione (novembre del 2014), 46 anni e lavorava a tempo parziale (per un massimo di 50 ore mensili garantite) come venditrice nel negozio “__________”, filiale di __________ (doc. G e H nell'inc. SO.2014.64). Essa non doveva più accudire alla figlia, che aveva compiuto 16 anni il 7 settembre 2011. E fino al luglio del 2017 essa ha continuato a lavorare come venditrice a tempo parziale per quel negozio (doc. A), dopo di che si è trovata senza impiego ed è rimasta iscritta ai ruoli del­la disoccupazione fino al 31 luglio 2019 (doc. L). Essa non poteva supporre tuttavia di accomodarsi legittimamente di ciò. Anzi, il marito pretendeva di imputarle un reddito ipotetico al 100% sin dal novembre del 2014, momento della separazio­ne (osservazioni all'istanza a protezione dell'unione coniugale del 5 novembre 2014, pun­to 5, nell'inc. SO.2014.64), tant'è ch'essa medesima aveva manifestato, per finire, l'intenzione di “estendere la sua attività lavorativa” (verbale del 7 aprile 2016, pag. 5 in alto).

                                         e)   Alla luce di quanto precede incombeva a AP 1 rendere per lo meno verosimile nel caso specifico di non aver potuto trovare un'attività a tempo pieno dopo la separazione o, almeno, dopo l'aprile del 2016 (verbale appena citato). È possibile che dal 1° agosto 2017, e per il biennio successivo, l'attrice abbia svolto le ricerche prescritte (e controllate) dall'assicurazione contro la disoccupazio­ne. Il diritto di famiglia e l'assicurazione contro la disoccupazione perseguo­no tuttavia scopi diversi, sicché un comportamento che può giustificare la riscossione di indennità contro la disoccupazione può risultare insufficiente di fronte agli obblighi che incombono in virtù del diritto di famiglia (I CCA, sentenza inc. 11.2012.74 del 6 ottobre 2014 consid. 7b con richiamo a RDAT II-1999 pag. 246 n. 67). Ne segue che in concreto, non trovando un'attività co­me venditrice, l'appellante avreb­be dovuto ripiegare su un lavoro me­no qualificato (sentenza del Tribunale federa­le 5A_588/2010 del 12 gennaio 2011 consid. 2.3), come ha ritenuto il Pretore, secondo cui essa avrebbe potuto impiegarsi quale personale domesti­co. L'attrice definisce tale argomento “un'affermazio­ne del tutto generica, non supportata neppure dalle affermazioni dell'appellato”. Non pretende tuttavia di avere promosso la benché minima ricerca d'impiego fuori del comparto della vendita e riconosce che con un'attività a tem­po pieno essa potrebbe guadagnare fr. 3000.– mensili (“fr. 1500.–, pari al 50%”), sufficienti per coprire il fabbisogno minimo da lei indicato (sopra, consid. b). Ciò non lascia spazio a un contributo di mantenimento e rende superfluo analizzare la capacità contributiva di AO 1 (terzo stadio del ragionamento illustrato dianzi).

                                10.   In merito al periodo successivo al pensionamento dell'attrice (aprile del 2032) e del marito (febbraio del 2036), il Preto­re ha preso atto che l'interessata chiede un contributo alimentare destinato a coprire “quanto necessario a coprire il suo fabbisogno al netto delle rendite LPP e AVS”. Egli ha constatato però che agli atti non figurano “proiezioni del­l'AVS, della LPP, né tanto meno l'incidenza del capitale III pilastro”. Nell'impossibilità di valutare l'evoluzione delle circostanze e senza conoscere “le ripercussioni dello splitting e della divisione LPP dopo il divorzio, che incombeva all'attrice documentare, il primo giudice non si è reputato in grado di statuire sulla richiesta di giudizio. Anche perché – egli ha rilevato – manca una prognosi sui redditi delle parti dopo il pensionamento, né è dato di sapere se gli istituti di previden­za siano stati interpellati. In condizioni del genere egli ha quindi respinto la domanda (sentenza impugnata, consid. 10f).

                                         a)   Nell'appello l'attrice lamenta che il Pretore le rimproveri di non avere prodotto “le proiezioni, ivi compresi i III pilastri”. Essa sostiene di non aver potuto formulare “importi precisi e cifrati, essendo impossibile con sufficiente fedefacienza [sic], a dipendenza del momento ancora lontano degli eventi”. Per tale ragione essa allega di essersi limitata a postulare “il riconoscimento del principio, secondo cui [essa] deve poter coprire il fabbisogno di fr. 3000.–, in ogni fase della vita”.

                                         b)   Per quanto riguarda gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC). Tutta-via, se constata che per il giudizio delle conseguenze patri-moniali del divorzio mancano ancora documenti necessari, il giudice ingiunge alle parti di esibirli (art. 277 cpv. 2 CPC). Il giudice del divorzio, in altri termini, non conferisce alle parti soltanto la facoltà di rimediare ad allegazioni manifestamente incomplete, come prevede il dovere di interpel­lo (art. 56 CPC), ma invita le parti anche a produrre ogni documento che gli occorra, nel limite delle allegazioni, per statui­re sulle richieste di giudizio (Bohnet in: Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Fond et procé­dure, Basilea 2016, n. 6 ad art. 277 CPC con richiami). L'opinione del Pretore, secondo cui in concreto “la moglie ha ritenuto di prescindere da queste prove”, senza in realtà esse­re stata invitata a esibire la documentazione mancante in materia di “primo”, “secondo” e “terzo pilastro”, appare di conseguenza discutibile. Quanto invece all'asserto dell'appellante, stando al quale sarebbe impossibile recare siffatta documentazione “a dipendenza del momento ancora lontano degli eventi”, l'attrice disconosce che nel Cantone Ticino l'Istituto delle assicurazioni sociali elabora abitualmente “calcoli previsionali” in tema di AVS/AI, così come gli istituti di previdenza professionale rilasciano agli assicurati analoghe informazioni su prognosi di carattere pensionistico. Es­sa non si trovava quindi nell'impossibilità di addurre prove.

                                         c)   Se in ultima analisi la decisione del Pretore sfugge a censu­ra, ciò si deve alle carenze formali che denotano nel caso specifico le conclusioni dell'attrice (e che non toccava al giudice segnalare). Qualora una conclusione abbia per oggetto una somma di denaro, invero, la pretesa va quantificata. Tale requisito vale tanto sul piano federale (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1 con rimandi) quanto sul piano cantonale, in prima sede (art. 84 cpv. 2 CPC) e in appello (DTF 137 III 617). L'esigenza fa stato finanche nelle cause rette dal principio inquisitorio, il quale non esonera dal formulare pretese pecuniarie cifrate neppure nei processi in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (DTF 137 III 621 consid. 4.5 e 5 con riferimenti). Eccezioni a tale principio non si ravvisano nella fattispecie. E in concreto l'attrice non ha mai quantificato nemmeno per ordine di grandez­za i contributi alimentari pretesi dopo il pensionamento. Si conviene ch'essa non disponeva di dati affidabili in materia di previdenza professionale, non avendoli richiesti. Ciò non la esonerava tuttavia dall'indicare la cifra da lei ritenuta corretta, riservandosi di aggiornarla non appena avesse ottenuto i ragguagli necessari. In nessun caso essa poteva limitarsi invece a un'indicazione di metodo, per altro inidonea nell'eventualità di un'esecuzio­ne forzata. Ne discende che, irricevibili, le richieste di contributo alimentare dopo il pensionamento non imponevano un intervento d'ufficio del giudice a norma dell'art. 277 cpv. 2 CPC. Così interpretata, la sentenza del Pretore resiste alla critica. Anche a quest'ultimo proposito l'appello vede dunque la sua sorte segnata.

                                   IV.   Sulle spese processuali e le ripetibili

                                  11.   Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Si dà atto che il dispositivo n. 7.1 quarta frase della sentenza impugnata relativo alla comproprie­tà di mobili e suppellettili va riformato nel senso di prevedere lo scioglimento di tale proprietà collettiva mediante licitazione fra coniu­gi, ma al proposito l'appellante può dirsi solo parzialmente vittoriosa, poiché essa rivendicava l'attribuzione esclusiva delle masserizie. Ciò giustifica in ogni modo una lieve riduzione delle spese processuali e delle ripetibili dovute alla controparte. Per il resto l'attrice va chiamata ad assumere gli oneri di procedura, anche nella misura in cui l'appello è divenuto senza interesse, ciò che è dovuto al suo stesso comportamento.

                                          Quanto alle spese ripetibili, il convenuto postula un'indennità di fr. 13 000.– complessivi per entrambi i gradi di giudizio, senza distinguere tra prima e seconda sede. Ora, per costante giurisprudenza di questa Camera le indennità per ripetibili nelle cause

                                          di stato sono definite in base al dispendio di tem­po (retribuito fr. 280.– orari: art. 12 del regolamen­to sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che un avvocato solerte e diligente avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.101 del 22 maggio 2020 consid. 7 con richiamo). Nel caso specifico si può presumere che per redigere 13 pagine di osservazioni all'appello (compreso il frontespizio e le richieste di giudizio) nel­l'ambito della causa di divorzio già nota e di media difficoltà un patrocinatore conciso e speditivo avrebbe impiegato una dozzina d'ore di lavoro, cui si aggiungono spese fisse del 10% (art. 6 cpv. 1 del citato regolamento) e l'IVA, per complessivi fr. 4000.– arrotondati. Considerata la lieve riduzione accennata dianzi, l'indennità in favore di AO 1 va stabilita così in fr. 3800.–.

                                 12.   L'esito del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente sul dispositivo inerente alle spese processuali (fr. 6000.– suddivise a metà con vincolo solidale per l'intera somma) e alle ripetibili di primo grado (compensate), che possono rimanere invariate. Si ricordi infatti che davanti al Pretore le conseguenze litigiose del divorzio vertevano anche sul saldo di un conto bancario comune (dispositivo n. 7.2), sulla locazione transitoria della proprietà per piani n. 16 136 in attesa della vendita (dispositivo n. 7.3) e sulla responsabilità di ogni coniuge per debiti contratti (dispositivo n. 7.4).

                                   V.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                 13.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle pretese pecuniarie rimaste in discussione davanti a questa Camera raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                      1.   Nella misura in cui non è divenuto privo d'interesse, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 7.1 ultimo paragrafo della sentenza impugnata è così riformato:

                                         La comproprietà della mobilia e delle suppellettili poste nell'abitazione coniugale (proprietà per pia­ni n. 10 037, pari a 47/1000 della particella n. 744 RFD di __________) è sciolta nel seguente modo:

                                         a)   Il letto, il divano e il mobile del salotto sono assegnati in proprietà esclusiva a AP 1.

                                         b)   I mobili e le suppellettili rimanenti saranno oggetto di licitazione fra comproprietari senza base d'asta; in caso di insucces­so la comproprietà sarà sciolta, entro due mesi dall'infruttuosa licitazione fra comproprietari, mediante vendita ai pubblici incanti, senza base d'asta.

                                         c)   Le parti designeranno la persona incaricata di organizzare e dirigere la licitazione fra comproprietari o i pubblici incanti, tenendone verbale. In caso di disaccordo, su istanza di parte il Pretore nominerà un notaio.

                                         d)   Il ricavo netto degli eventuali pubblici incanti sarà suddiviso a metà fra i comproprietari.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali, ridotte a fr. 3800.–, da anticipare da

                                         AP 1, sono poste a carico di quest'ultima, che rifonderà a AO 1 fr. 3800.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv. , .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2019.87 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.07.2020 11.2019.87 — Swissrulings