Incarto n. 11.2019.82
Lugano 6 novembre 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente,
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2016.9 (divorzio su richiesta comune) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza dell'11 maggio 2016 da
RE 1 (patrocinata dall' PA 1 )
e
CO 1
giudicando sul reclamo dell'11 luglio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione del 27 giugno 2019 con cui il Pretore ha tassato la nota professionale dell'avv. PA 1 come patrocinatrice d'ufficio della reclamante;
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 27 giugno 2019 il Pretore del Distretto di Riviera ha pronunciato il divorzio tra CO 1 (1957) e RE 1 (1967) omologando una convenzione sugli effetti del divorzio. Le spese processuali di complessivi fr. 2110.– sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Contestualmente il Pretore ha statuito sull'ammontare della retribuzione spettante, tra l'altro, all'avv. PA 1 (patrocinatrice d'ufficio di RE 1), riconoscendo complessivi fr. 5246.90 (onorario fr. 4200.–, spese fr. 420.–, trasferte fr. 244.– e IVA fr. 382.90).
B. Contro l'ammontare di tale rimunerazione è insorta a questa Camera RE 1 con un reclamo dell'11 luglio 2019 per ottenere che il compenso della sua patrocinatrice d'ufficio sia portato a complessivi fr. 24 663.350. Non sono state chieste osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui un giudice fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio rientra nella “liquidazione delle spese giudiziarie” (art. 122 CPC). Si tratta perciò di una “decisione in materia di spese” a norma dell'art. 110 CPC, ossia di un'“altra decisione” impugnabile unicamente con reclamo (art. 319 lett. b n. 1 CPC). Se la decisione è stata presa nel quadro di una procedura ordinaria – come in concreto – v'è chi sostiene che il termine sia di 10 giorni e chi invece che sia di 30 (riferimenti di dottrina in: RtiD II-2015 pag. 867 in alto). Il Tribunale federale reputa non arbitrario ammettere che il termine di reclamo sia sempre di 10 giorni, a condizione che ciò figuri nell'indicazione dei rimedi giuridici (sentenza 5A_120/2016 del 26 maggio 2016, consid. 2.1 pubblicato in: RSPC 2016 pag. 496; v. anche sentenza 5A_706/2018 dell'11 gennaio 2019 consid. 3.3). Nel caso specifico il reclamo è stato introdotto, comunque sia, entro 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata, sicché la questione può continuare a rimanere irrisolta. Al riguardo non giova dunque attardarsi.
2. Legittimato a presentare reclamo contro una decisione che stabilisce l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio è anzitutto l'avvocato stesso, il quale può contestare a titolo personale un compenso da lui reputato insufficiente. Il patrocinato da parte sua può introdurre personalmente reclamo contro una decisione che fissa l'indennità spettante al suo avvocato d'ufficio ove ritenga tale retribuzione eccessiva, giacché lo Stato potrà chiamarlo nel termine di dieci anni a rimborsare la somma ove le sue condizioni economiche migliorino (art. 123 cpv. 2 CPC). Il patrocinato non è abilitato invece a impugnare una decisione che fissa l'indennità spettante al suo avvocato d'ufficio perché considerata troppo bassa, non avendo egli alcun interesse a chiedere un aumento. Tale principio è invalso tanto in dottrina quanto in giurisprudenza (RtiD
II-2015 pag. 867 n. 40c consid. 2 con richiami: analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2019.83 del 29 luglio 2019 consid. 2; 11.2019.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2, inc. 11.2015.17 del 29 dicembre 2016 consid. 2, inc. 11.2016.55 del 5 luglio 2016, consid. 3; v. anche DTF 140 V 121 consid. 4; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zurigo/ San Gallo 2019, pag. 342 n. 974; Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 22 ad art. 122; Emmel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 122).
3. Nel caso in esame RE 1 chiede di portare l'indennità che il Pretore ha riconosciuto alla sua legale d'ufficio da fr. 5246.90 a complessivi fr. 24 663.350. Non ha però alcun interesse a tal fine. Anzi, fosse maggiorata la mercede spettante alla sua patrocinatrice, essa si vedrebbe costretta a rifondere allo Stato, qualora le sue condizioni economiche migliorassero, un importo nettamente più elevato di quello stabilito dal Pretore. Ne segue ch'essa non è legittimata a contestare la decisione del primo giudice e che il suo reclamo va dichiarato irricevibile.
4. Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto delle condizioni verosimilmente difficili in cui la reclamante versa, si rinuncia nondimeno a prelevare oneri (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione all'avv. , .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).