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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.05.2020 11.2019.67

8. Mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,873 Wörter·~14 min·5

Zusammenfassung

Divorzio su azione di un coniuge: provvigione ad litem

Volltext

Incarto n. 11.2019.67

Lugano, 8 maggio 2020/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa DM.2018.18 (divorzio su azione di un coniuge: provvigione ad litem) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 26 novembre 2018 da

 AO 1    (patrocinata dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1   (patrocinato dall'avv. . PA 1 ),

giudicando sull'appello del 27 maggio 2019 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 21 maggio 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1969) e AO 1 (1975), cittadina ucraina, si sono sposati a __________ il 26 marzo 2004. Dal matrimonio sono nati G__________ e M__________, il 4 febbraio 2011. I coniugi vivono nel regi­me della separazione dei beni. Il marito è titolare di un'impre­sa di costruzio­ni, la moglie era casalinga. Con sentenza del 15 aprile 2013 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato la separazione dei coniugi, obbligando AP 1 a versare alla moglie, tra l'altro, un contributo alimentare di fr. 3470.– mensili, oltre ad assumere il premio del­l'assicu-razione e l'imposta di circolazione dell'automobile in uso alla medesima (inc. DM.2013.17).

                                  B.   Con petizione del 9 aprile 2018 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, proponendo una regolamentazione degli effetti accessori. All'udien­za di conciliazione del 28 giugno 2018 il Pretore aggiunto ha accertato che AO 1 aderiva al principio del divorzio, ma solo in parte agli effetti accessori. Ha fissato perciò un termine al marito per motivare la petizione, termine che questi ha rispettato il 16 agosto 2018. Il 26 novembre 2018 la convenuta ha introdotto un memoriale di risposta in cui ha formulato le proprie domande, postulando anche una provvigione ad litem di “alme­no fr. 10 000.–” o, eventualmente, il beneficio del gratuito patrocinio.

                                  C.   In una replica dell'11 febbraio 2019 l'attore ha ribadito la discipli­na degli effetti accessori prospettata nella petizione, chiedendo di respingere la provvigione ad litem sollecitata dalla moglie perché la convenuta “ha perfettamente la possibilità di pagarsi l'avvocato, dato che il suo curriculum vitae le permette di lavorare”. Subordinatamente AP 1 ha proposto che l'importo della provvigione fosse “sostanzialmente ridimensionato” e che il versamento fosse considerato alla stregua di un anticipo, “per cui da restituire nell'ambito della pronuncia del divorzio”. Con la replica egli ha notificato anche numerosi mezzi di prova. AO 1 ha duplicato il 30 aprile 2019, mantenendo le richieste di giudizio formulate con la risposta e confermando l'istanza di provvigione ad litem, subordinatamente di gratuito patrocinio.

                                  D.   Il Pretore aggiunto ha citato le parti il 3 maggio 2019 all'udienza del 13 giugno successivo per le prime arringhe. Statuendo sen­za indugio il 21 maggio 2019 sulla richiesta di provvigione ad litem formulata da AO 1, egli l'ha accolta e ha condannato l'attore a versare alla convenuta la somma di fr. 10 000.– entro 15 giorni. Le spese processuali di fr. 350.– so­no state poste a carico del marito. A AO 1 non sono state attribuite ripetibili.

                                  E.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 27 maggio 2019 per ottenere che – previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso – il giudizio impugnato sia annullato, subordinatamente sia riformato nel senso di respingere l'istanza di provvigione ad litem o, in via ancor più subordinata, che l'ammontare della provvigio­ne sia ridotto a fr. 2800.– “da restituire al marito all'emanazione della sentenza di divorzio”. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 31 maggio 2019. Nelle sue osservazioni del 17 giugno 2019 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                 1.   Una decisione in materia di provvigione ad litem non è un provvedimento cautelare nel senso degli art. 261 segg. o 276 CPC (né del­l'art. 104 LTF), bensì – secondo la giurisprudenza più recente – una decisione su una pretesa di carattere sostanziale derivante dal diritto di famiglia (sentenza del Tribunale federale 5A_239/2017 del 14 settembre 2017, consid. 3.2 ribadito in DTF 143 III 624 consid. 7). Si tratta perciò di un giudizio indipendente, emanato con la procedura sommaria a norma dell'art. 271 CPC, impugnabile con appello entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che la provvigione richiesta fosse di almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, AO 1 avendo confermato ancora nella duplica la sua prete­sa di “almeno fr. 10 000.–”. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocina­tore di AP 1 il 22 maggio 2019 (tracciamento degli invii n. __________). Depositato il 27 maggio 2019, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Un coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che quest'ultimo sia in grado di fornirlo e che il processo non appaia manifestamente privo sin dall'inizio di esito favorevole o che la condotta processuale dell'istante non sembri temeraria. Tale obbligo discende, per taluni autori, dal dovere coniugale di mutua assistenza (art. 159 cpv. 3 CC) e, per altri, dal dovere coniugale di mantenimento (art. 163 cpv. 1 CC). Lo stanziamento di una provvigio­ne ad litem presuppone che il coniuge richiedente non disponga di mezzi propri – o non ne possa disporre in tempo utile – per finanziare un'adeguata condotta processuale senza compromettere il suo debito mantenimento. Se può contare su redditi o capitali propri, egli deve attingere anzitutto a tali risorse. Finché può stare in causa da sé, in altri termini, egli non ha diritto di riscuotere una provvigione ad litem, nemmeno ove l'altro coniuge sia in grado di fornirla o si trovi in condizioni economiche migliori delle sue. Tutt'al più una provvigione ad litem può essere riconosciuta, per equità, qualora senza di essa il coniuge richiedente sia ridotto a vivere con il minimo di esistenza, mentre l'altro coniuge continui a fruire di alti redditi (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 3 e 4 con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.1 del 14 marzo 2019, consid. 4).

                                   3.   Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha ritenuto anzitutto che la richiesta di provvigione ad litem formulata da AO 1 fosse – contrariamente a quanto sosteneva l'attore – motivata a sufficienza. Posto ciò, egli ha appurato che AP 1 non contestava l'impossibilità per la moglie di affrontare i costi del processo, salvo pretendere ch'essa potesse trovare lavoro “per pagarsi l'avvocato”. Se non che, ha continua­to il Pretore aggiunto, la convenuta guadagna soltanto fr. 690.– lordi mensili per un'attività al 20% e la fondatezza di un'istanza di provvigione ad litem va giudicata in base al reddito effettivamen­te conseguito dalla richiedente, non a redditi ipotetici. Quanto al­l'attore, il primo giudice ha rilevato che AP 1 non ave­va documentato in alcun modo la propria situazione finanziaria, ma nemmeno contestava di avere risorse bastanti per versare alla moglie la provvigione litigiosa, né asseriva che le sue condizioni fossero peggiori rispetto ai tempi della separazione, quando per tre anni di fila aveva conseguito introiti di fr. 240 000.–. Riguar­do alla parvenza di buon diritto insita nell'azione di divorzio, il primo giudice ha reputato la causa scevra di temerarietà, mentre per quel che attiene alla somma richiesta di fr. 10 000.– egli l'ha stimata retribuire circa 30 ore di lavoro, dispendio di tempo “senz'altro adeguato e forse addirittura prudenziale” per difendere la convenuta nel procedimento. Onde l'obbligo per l'attore di corrispondere la cifra in questione. Il Pretore aggiunto ha rinviato invece al giudizio finale il proble­ma di sapere se la convenuta andasse tenuta a rimborsare l'importo oppure andasse esonerata dall'obbligo.

                                   4.   L'appellante si duole in primo luogo che il Pretore aggiunto ha emanato il giudizio impugnato senza minimamente avvertire le parti delle sue intenzioni, precludendogli la possibilità di far assumere le prove da lui annunciate nel memoriale di replica (compresa l'edizione dalla moglie “dei documenti relativi a tutte le sue entrate di qualsiasi natura dal 1° gennaio 2018 in avanti e dei documenti relativi alla sua sostanza”), oltre che precludergli la facoltà di esprimer­si due volte sulla richiesta. Inoltre – egli continua – la pretesa di “almeno fr. 10 000.–” non è sufficientemente determinata. Per di più – egli prosegue – l'istan­za di provvigione ad litem non è nemmeno motivata. Circa il reddito di fr. 690.– mensili conseguito da AO 1, l'attore lamenta ch'esso è sfuggito al vaglio del contraddittorio e sostiene, da parte sua, di non avere contestato la possibilità di elargire l'importo in discussione solo perché la moglie non pretendeva il contrario. L'appellante non manca di definire eccessivo finanche l'ammontare della somma pretesa, poiché “se proprio fosse dovuto qualco­sa, dieci ore di lavoro a fr. 280.– orari sarebbe il massimo ipotizzabile”, una provvigione ad litem essendo destinata a finanziare spese future e non a recuperare esborsi già affrontati o spese già maturate. Infine sul diritto di chiedere il rimborso della provvigione AP 1 fa valere che “la giurispruden­za propende per riconoscerlo e non si vede per quale motivo il Pretore [aggiunto] non potesse già esprimersi”.

                                   5.   Nella misura in cui asserisce che la richiesta di provvigione ad litem della convenuta andava dichiarata d'acchito irricevibile, l'appellante sostiene un'opinione che non può essere condivisa. Intanto l'ammontare di “almeno” fr. 10 000.– era sufficientemente definito, almeno fino a concorrenza di fr. 10 000.–. La motivazio­ne della richiesta era inoltre carente, ma nel memoriale di replica l'attore era pur sempre stato in grado di contestare la pretesa (“In ogni caso la moglie ha perfettamen­te la possibilità di pagarsi l'avvocato, dato che il suo curriculum vitae le permette di lavorare, come d'altra parte ha già fatto in un bar a __________ e in un negozio di calzature ad __________, e i suoi profili su internet dimostrano che possiede svariati vestiti/pellicce ecc. che qualcuno glieli avrà pur finanziati”: pag. 9). L'istanza di AO 1 non poteva dirsi perciò improponibile. Quanto al reddito di fr. 690.– mensili da lei conseguito, il Pretore non l'ha accertato senza contraddittorio, come asserisce l'appellante, ma si è riferito a un certificato di salario agli atti (doc. 9). Le censure formali che l'appellante solleva in proposito cadono dunque nel vuoto.

                                   6.   Non destinata a miglior sorte è la doglianza che l'appellante fon­da sul fatto di non essersi potuto esprimere due volte sulla richiesta di provvigione ad litem. Per tacere della circostanza che una richiesta di provvigione ad litem è trattata con la procedura sommaria del­l'art. 271 CPC (sopra, consid. 1) e che in una procedura sommaria non è data – almeno di regola – la possibilità di esprimersi due volte (DTF 144 III 117), sulla provvigione ad litem l'attore avreb­be potuto reagire a quanto figurava nella duplica della convenuta (pag. 12, punto 7) con un memoriale spontaneo, co­me egli medesimo ammette nell'appello (pag. 4 in fondo). Certo, egli obietta di non avere reagito a quel momento perché credeva che il Pretore aggiunto lo avrebbe convocato in seguito per il contraddittorio. La questione, invero delicata, sarà esaminata oltre (consid. 9).

                                   7.   Priva di consistenza è in ogni modo l'argomentazione dell'appellante secondo cui, una provvigione ad litem non essendo destinata a finanziare spese future né a recuperare esborsi già affrontati o spese già maturate, AO 1 non può vedersi riconoscere in concreto più di fr. 2800.–. Ora, la convenuta ha chiesto la provvigione ad litem con la risposta di merito, cioè con il primo atto di causa della procedura contenziosa (art. 291 cpv. 3 CPC). Alla risposta ha fatto seguito il suo memoriale di duplica. La legale della convenuta dovrà partecipare ancora alle prime arringhe, assistere la convenuta nell'istruttoria (in cui si preannunciano svariate assunzioni testimoniali, come fa notare il Pretore aggiunto) e dovrà redigere un memoriale conclusivo, partecipan­do alle eventuali arringhe finali. Pretendere che un simile patrocinio possa contenersi in dieci ore di lavoro, come asserisce l'appellante, non è serio. Secondo la comune esperienza e il norma­le andamento delle cose le 30 ore stimate dal Pretore aggiun­to appaiono verosimili. E una trentina d'ore retribuite fr. 280.– l'una (art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310), cui si aggiungono spese fisse del 6% (art. 6 cpv. 1 del citato regolamento) e l'IVA, giustificano l'ammontare della provvigione richiesta.

                                   8.   Manifestamente infondato è anche il rimprovero diretto al Pretore aggiunto di avere rinviato al giudizio finale il quesito di sape­re se la convenuta debba essere tenuta a rimborsare la provvigione ad litem o vada esonerata dall'obbligo. L'appellante invoca una non meglio precisata “giurisprudenza”, ma non si confronta minimamente con il principio già illustrato da questa Camera (e menzionato dal Pretore aggiunto), secondo cui una provvigione ad litem è per sua natura un anticipo destinato – di principio – a essere restituito, ma che sul rimborso statuisce in equità il giudi­ce di merito al momento di liquidare le spese processuali (RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii). Insufficientemente motiva­to (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello risul­ta finanche irricevibile.

                                   9.   Rimane da esaminare la doglianza in cui l'appellante critica il Pretore aggiunto per avere emanato il giudizio impugnato senza avvertire previamente le parti delle sue intenzioni, precludendogli la possibilità di far assumere le prove da lui annunciate nella replica di merito. Su questo punto giova ricordare che una richiesta di provvigione ad litem è trattata con il rito sommario del­l'art. 271 CPC (consid. 1). Nell'ambito di una tale procedura il giudice, ricevuta l'istanza, “convoca le parti a un'udienza. Può rinunciarvi soltanto se i fatti sono chiari o non controversi in base agli atti scritti delle parti” (art. 273 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il Preto­re aggiunto non ha indetto alcuna udienza. La richiesta di provvigione ad litem non si fondava però su fatti “non controver­si”. An­zi, l'attore contestava recisamente che AO 1 potes­se fondarsi sui fatti addotti per pretendere una provvigione ad litem. Nemmeno poteva dirsi in concreto che i fatti fossero “chia­ri”. A parte la circostanza che, secondo lo stesso Pretore aggiun­to, “nulla di aggiornato rispetto alla precedente procedura di separazione” del 2013 si evince dagli atti (decisione impugnata, pag. 3 in bas­so) e tutto si ignora sui redditi e il fabbisogno mini­mo del­l'attore, in concreto si cercherebbe invano di sapere quale sia il fabbisogno minimo della convenuta e l'eventuale sua sostanza. Non sussistevano dunque le premesse perché il primo giudice potesse rinunciare all'udienza. A ragione l'appellante si duole così di essersi visto notificare inopinatamente una decisione mentre era in attesa del dibattimento.

                                10.   Ne segue che, lesiva del diritto di esprimersi dell'attore, la decisione impugnata incorre nell'annullamento. Poco importa che in esito al contraddittorio il Pretore aggiunto possa eventualmente statuire nello stesso modo. Una disattenzione del diritto d'essere sentito ha natura formale e non dipende dalla fondatezza della decisione impugnata (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1; v. anche DTF 140 I 75 consid. 9.3 in fine con richiamo). Evidentemente nella fattispecie il dibattimento sulla provvigione ad litem potrà tenersi contestualmente all'udienza per le prime arringhe nella cau­sa di divorzio, ove tale udienza non avesse ancora avuto luogo.

                                11.   Le spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La convenuta, che ha proposto a torto di respingere l'appello, rifonderà all'attore un'adeguata indennità per ripetibili. Sulle spese e le ripetibili di primo grado il Pretore aggiunto statuirà al momento in cui giudicherà nuovamente, dopo il contraddittorio, sulla provvigione ad litem.

                                12.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e la decisione impugnata è annullata. Gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio, previo dibattimento.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 800.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–  .   –    

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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