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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.06.2020 11.2019.54

17. Juni 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,993 Wörter·~20 min·4

Zusammenfassung

Divorzio: custodia partentale e contributo alimentare per i figli

Volltext

Incarti n. 11.2019.54 11.2019.55

Lugano 17 giugno 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa DM.2016.282 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'8 novembre 2016 da

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 2 maggio 2019 presentato da AP 1

contro la sentenza emessa dal Pretore il 15 marzo 2019 (inc. 11.2019.54) e sulla contestua­le richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2019.55);

Ritenuto

in fatto:                   A.   AO 1 (1972), cittadino italiano, e AP 1 (1979), cittadina brasiliana, si sono sposati ad __________ (Alessandria) il 23 ottobre 2000. Dal matrimonio sono nati M__________, l'8 dicembre 2001, e B__________, il 12 giugno 2008. Il marito è aiuto cuoco per la __________ presso il “Ristorante __________” a __________. La moglie, casalinga, non svolge attività lucrativa.

                                  B.   In esito a un'istanza a protezione dell'unione coniugale avviata dal marito l'11 luglio 2012, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato il 24 aprile 2013 un accordo dei coniugi che li autorizzava a vivere separati, assegnava l'abitazione coniugale in uso alla moglie, affidava i figli alla medesima (riservato il diritto di visita paterno) e obbligava AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 320.– mensili per ogni figlio (inc. SO.2012.2969). Riconciliatisi, i coniugi sono tornati a vivere insieme all'inizio del 2014, salvo separarsi di nuovo nel febbraio del 2015, quando la moglie ha lasciato l'alloggio coniugale di __________ per trasferirsi con il suo nuovo compagno in un appartamento a __________. Da allora i figli risiedono dal padre.

                                  C.   Il 3 giugno 2016 AP 1 ha dato alla luce una figlia, C__________. L'8 novembre 2016 AO 1 ha promosso azione di disconoscimento della paternità davanti al medesimo Pretore (inc. SE.2016.421). Quello stesso giorno ha intentato anche azione di divorzio, instando per l'affidamento dei figli con autorità patentale congiunta (riservato il diritto di visita materno), per la suddivisione a metà della prestazione d'uscita da lui accumulata durante il matrimonio presso il suo istituto di previdenza. Preliminarmente egli ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio. Il 1° dicembre 2016 il Pretore ha sospeso la procedura di divorzio in attesa del giudizio sull'azione di disconoscimento. Con sentenza del 17 maggio 2017 egli ha poi accertato che AO 1 non è il padre di C__________.

                                  D.   All'udienza del 6 novembre 2017, indetta per il tentativo di conciliazione nella causa di divorzio, le parti non hanno raggiunto un'intesa sugli effetti accessori, di modo che il Pretore ha assegnato a AP 1 un termine di 30 giorni per presentare il memoriale di risposta. Nel suo allegato del 10 gennaio 2018 la convenuta ha aderito al principio del divorzio, ma ha postulato l'affidamento di M__________ e B__________ con autorità parentale congiunta e ha sollecitato un imprecisato contributo di mantenimento in favore dei figli. Anch'essa ha chiesto di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. Con replica spontanea del 19 febbraio 2018 il marito ha reiterato le proprie richieste. Altrettanto ha fatto la moglie in una sua duplica del 12 aprile 2018.

                                  E.   Alle prime arringhe del 2 luglio 2018 le parti hanno ribadito le loro posizioni e hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata quello stesso giorno e si è chiusa il 7 dicembre 2018. In tale

                                         ambito i figli sono stati ascoltati dallo psicoterapeuta R__________

                                         __________ del __________. Alle arringhe finali del 12 febbraio 2019 le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista.

                                  F.   Statuendo con sentenza del 15 marzo 2019, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli al padre con autorità parentale congiunta (riservato il diritto di visita materno da esercitare un fine settimana ogni due, dal venerdì alle ore 18.00 fino a domenica alle 18.00, come pure nel corso di due settimane durante le vacanze scolastiche estive, una settimana durante le vacanze natalizie, una settimana alternativamente a Pasqua o a Carneva­le, oltre a regolari contatti telefonici), ha revocato i mandati al Servizio di sostegno e accompagnamento educativo e all'Ufficio dell'aiuto e della protezione, ha ordinato la divisione a metà della previdenza professionale maturata dai coniugi in costanza di matrimonio (con trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire l'entità di tali prestazioni) e ha liquidato il regime dei beni senza riconoscere pretese dell'uno né dell'altro. Per il resto egli non ha fissato contributi alimentari fra i coniugi e nemmeno ha obbligato la madre a partecipare al mantenimento dei figli, pur accertando che il fabbisogno in denaro di M__________ rimane scoperto per fr. 677.35 mensili e quello di B__________ per fr. 457.15 mensili. Le spese processuali di fr. 1500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.

                                  G.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 2 maggio 2019 per ottenere che, previo conferimento del gratuito patrocinio, il giudizio impugnato sia riformato nel senso di affidarle i figli (riservato il diritto di visita paterno da esercitare secondo le modalità indicate nella sentenza) o, in subordine, di affidare i figli alternativamente ai genitori (una settimana ogni due e tre fine settimana su quattro, quando il marito lavora). Oltre a ciò, essa postula un contributo di mantenimento di fr. 320.– mensili per ogni figlio (assegni familiari non compresi). Il memoriale non è stato notificato ad AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione ricono-sciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito non si pone, la custodia dei figli e le relazioni personali con loro essendo controversie appellabili senza riguardo a questioni di valore (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.110 del 5 maggio 2020 consid. 1). Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore della moglie il 18 marzo 2019 (tracciamento degli invii agli atti n. 98.__________). Il termine di ricorso, cominciato a decorrere l'indomani, è rimasto sospeso tuttavia dal 14 al 28 apri­le 2019 inclusi, conformemente all'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. Introdotto il 2 maggio 2019 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   All'appello la convenuta acclude due decisioni del 12 febbraio 2019 con cui l'Istituto delle assicurazioni sociali le ha concesso fino al 31 maggio 2019 l'assegno di prima infanzia e l'assegno familiare integrativo per complessivi fr. 3394.– mensili. I nuovi documenti, destinati a rendere verosimile l'indigenza dell'appellante, sono di per sé ricevibili. Sulla loro rilevanza ai fini del giudizio si tornerà in appresso (consid. 10).

                                   3.   Litigiosi rimangono, in questa sede, l'affidamento dei figli e il contributo di mantenimento in loro favore nel caso in cui M__________ e B__________ fossero affidati – anche solo in forma alternata – alla madre. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Se non che, per quanto riguarda M__________, divenuto maggioren­ne in corso di appello l'8 dicembre 2019, la questione dell'affidamento si rivela ormai senza interesse. Da esaminare rimane unicamente la posizione di B__________. Ciò premesso, nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che i figli, dopo la definitiva separazione dei genitori nel febbraio del 2015, sono rimasti nell'abitazione coniugale con il padre. Considerati i pareri convergenti dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, del Servizio di sostegno e accompagnamento educativo e del Consultorio familiare (cui era stato delegato l'ascolto dei ragazzi), “in assenza di elementi che giustificano scostarsi da un assetto in vigore da anni e che sembra avere dato buoni risultati a garanzia del benessere e sviluppo dei figli”, il Pretore ha ritenuto di affidare i ragazzi al padre (sentenza impugnata, pag. 3 seg.).

                                   4.   L'appellante deplora che il primo giudice si sia “allineato” ai rapporti dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione elaborati dall'assistente sociale S__________. Afferma che tali rapporti sono unilaterali e in contrasto con le conclusioni del Consultorio familiare, il quale ha definito il 15 ottobre 2018 l'assetto organizzativo del padre “imperfetto”. Al Pretore essa rimprovera di avere trascurato che di fatto i figli non sono stati affidati al padre, bensì alla nonna paterna, la quale per di più abita in Italia e non risulta disporre di un permesso di soggiorno in Svizzera. Il mancato accertamento della posizione di costei – essa prosegue – rende la decisione impugnata quanto meno lacunosa. È inoltre incontestato, secondo l'appellante, che a causa dei suoi orari di lavoro AO 1 non può dedicare sufficiente tempo ai figli e non è presente quando essi hanno bisogno di lui, non potendo egli assisterli né a pranzo, il pomeriggio dopo la scuola e la sera (cena e dopo cena) né – tre volte su quattro al mese – nei fine settimana. Che egli non possa “sempre” accudire personalmente ai figli, come rileva il Pretore, è per la convenuta un'affermazione troppo vaga. Il primo giudice inoltre non ha tenuto conto – continua l'interessata – della possibilità ch'essa ha di occuparsi dei ragazzi e che ha indotto il Pretore ad affidarglieli in pendenza di causa “in sede di provvedimento cautelare”. La decisione di attribuire i figli in pratica alla custodia della nonna paterna si riconduce così a rapporti “inconcludenti e incompleti, oltre che unilaterali”, perché influenzati dal padre, dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, i quali non trovano riscontro in alcuna perizia genitoriale o ambientale e che sono anzi smentiti da un rapporto del medesimo Ufficio del 30 ottobre 2017, relativo alle condizioni di accudimento della figlia C__________, da cui si evince la di lei idoneità parentale. Non dovessero esserle affidati M__________ e B__________ in via esclusiva, l'appellante chiede che le sia riconosciuta almeno la custodia alternata (una settimana ogni due e tre fine settimana su quattro, quando il marito lavora), invocando la sua possibilità di occuparsi personalmente dei figli, la sua capacità educativa, il buon grado di comunicazione e cooperazione che ha dimostrato di avere con il marito, come pure la vicinanza del domicilio del marito al suo. 

                                   5.   Il giudice del divorzio disciplina i diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione (art. 133 cpv. 1 CC). Se l'autorità parentale rimane congiunta – come nel caso specifico – il giudice esamina, a istanza di un genitore o del figlio se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre una custodia alternata (art. 298 cpv. 2ter CC). Qualora non reputi sussisterne i presupposti (o qualora nessuno chieda tale forma di custodia), egli affida la custodia esclusiva a un genitore e regola le relazioni personali dell'altro con il figlio (“diritto di visita”: DTF 142 III 622 consid. 3.2.4). La custodia alternata deve rispondere in ogni caso al bene del figlio. A tal fine il giudice valuta le circostanze della fattispecie nel loro insieme: la situazione dei coniugi prima e dopo la separazione, le capacità educative dei genitori, la loro disponibilità e volontà di comunicare vicendevolmente per la cura del minorenne, la situazione geografica e la distanza delle abitazioni, l'età del figlio e la di lui appartenenza a una fratria o a una cerchia sociale, come pure il desiderio manifestato dal figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2018.30 del 18 gennaio 2019, consid. 3c). I criteri di valutazione testé illustrati sono interdipendenti e la loro importanza varia di caso in caso. Così, il criterio della stabilità e della possibilità per un genitore di occuparsi personalmente del figlio può risultare particolarmente importante nel caso di neonati e bambini in tenera età, mentre l'appartenen­za a una cerchia sociale può essere di particolare rilievo per un adolescente (loc. cit.; analogamente: sentenza del Tribunale

                                         federale 5A_159/2020 del 4 maggio 2020 consid. 3.1).

                                   6.   Nella fattispecie il Pretore, non scorgendo ragioni per scostarsi da un assetto in vigore da anni e che aveva dato buona prova, ha deciso di affidare i figli al padre in base essenzialmente al criterio della stabilità, oltre che in base alle dichiarazioni dei figli medesimi, dichiarazioni che hanno trovato riscontro nelle valutazioni dei vari servizi intervenuti. Nella misura in cui critica tale orientamento, l'appellante trascura che il Pretore non ha fondato il proprio giudizio soltanto sui referti dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, ma ha considerato l'insieme delle valutazioni, che comprendeva anche quello del Servizio di sostegno e accompagnamento educativo, oltre che quello dello psicoterapeuta R__________ __________ cui è stato delegato l'ascolto dei figli. E da tali valutazioni si evince – come ha accertato il primo giudice – che l'assetto attuale si è stabilizzato e risponde nel miglior modo ai bisogni dei ragazzi (rapporto 14 giugno 2018 del Servizio di sostegno e accompagnamento educativo e rapporto di ascolto 15 ottobre 2018 di R__________ __________). Con simili accertamenti l'appellante non si confronta neppure di scorcio. Al riguardo l'appello si rivela così finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

                                         A parte ciò, contrariamente all'opinione della convenuta, le conclusioni dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione non contrastano con quelle del Consultorio familiare del 15 ottobre 2018. Non si disconosce che R__________ __________ ha qualificato la situazione attuale “imperfetta” per via degli orari di lavoro del padre. Ciò non ha impedito tuttavia allo psicoterapeuta di concludere che l'assetto in vigore (affidamento al padre con l'aiuto della nonna paterna e diritti di visita materni un fine settimana ogni due) è “tutto sommato” quello che garantisce “maggiore stabilità ai figli” (loc. cit., pag. 5 in fondo). Dai racconti di M__________ e B__________ è emersa inoltre la figura di “una madre con grandi difficoltà ad esercitare l'accudimento e la cura sui figli”, tant'è che M__________ non ha esitato a ricordare come essa “alle elementari non faceva da mangiare, non lavava i vestiti, non puliva la casa, non faceva nulla. Spendeva il tempo a dormire, navigare su internet o guardare la tv”. I figli hanno espresso inoltre il desiderio di mantene­re la frequenza attuale degli incontri con lei (loc. cit., pag. 3 e 5).

                                  7.   Sostiene l'appellante che il Pretore ha affidato i figli non al padre, bensì alla nonna paterna, la quale “fino a prova del contrario non dispone di un permesso di soggiorno nel nostro Paese”. Ora, che un genitore possa occuparsi personalmente dei figli assume importanza principalmente ove bisogni specifici della prole richieda­no ciò oppure nel caso in cui un genitore non sia disponibile – o sia disponibile solo in minima parte – in determinate fasce orarie (il mattino, la sera e nei fine settimana). Per il resto, la custodia personale equivale sostanzialmente a quella da parte di terzi (da ulti­mo: sentenza del Tribunale federale 5A_312/2019 del 17 ottobre 2019 consid. 2.1.2 in: FamPra.ch 2020 pag. 224). In concreto non risulta che esigenze specifiche di B__________, ormai dodicen­ne, impongano una custodia personale da parte del padre, né l'appellante pretende tanto. Riguardo alla disponibilità dell'attore, egli è invero occupato professionalmente la sera e tre fine settimana su quattro (rapporto di ascolto del 15 ottobre 2018, pag. 2; replica, pag. 3), il che non è l'ideale, come ha rilevato il delegato all'ascolto. A prescindere dal fatto però che egli sta cercando un nuovo posto di lavoro atto a consentirgli di ave­re tempo libero nel fine settimana (loc. cit.), l'assetto attuale non gli impedisce di occuparsi convenientemente di B__________ il lunedì (giorno di chiusura del ristorante in cui lavora), ogni mattina (con preparazione della colazione e accompagnamento a scuola) e, seppure per poco, al termine delle lezioni nel pomeriggio.

                                         Ad ogni buon conto, che il padre faccia capo all'aiuto di sua madre per assicurare la cura del minorenne risulta preferibile a un affidamento – anche solo alternato – di B__________ alla convenuta. L'assetto attuale si protrae da cinque anni ed è stato unanimemente valutato come la soluzione migliore per il figlio dai vari professionisti intervenuti, i quali non hanno riscontrato controindicazioni. Esso corrisponde inoltre al consolidato desiderio di B__________, il quale vede nel padre “la figura di riferimento principale” (rapporto 14 agosto 2018 del Servizio medico-psicologico, pag. 2) e non intende cambiare alcunché nelle modalità relazio-nali con la madre (rapporto di ascolto, pag. 5). E pur con le dovute cautele in ragione dell'età (I CCA, sentenza inc. 11.2018.99 del 23 maggio 2019 consid. 6 seg.), il desiderio del figlio va tenuto in debito conto anche se quegli non ha ancora raggiunto riguardo all'affidamento una ponderatezza (la quale interviene di solito fra gli 11 e i 13 anni) che gli permetta di elaborare ragionamenti logici e di avere la maturità emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione propria e duratura (DTF 142 III 616 consid. 4.3). Senza dimenticare che l'affidamento al padre permette a B__________ di rimanere con il fratello M__________ (sull'opportunità, nel limite del possibile, di non separare i fratelli si veda Leuenberger, Alternierende Obhut auf einseitigen Antrag in: FamPra.ch 2019 pag. 1106 con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5A_901/2017 consid. 2.2).

                                         Per quanto riguarda la nonna paterna G__________ __________, l'appellante si duole che il Pretore non ha accertato se essa disponga di un valido permesso di soggiorno in Svizzera. Nulla induce tuttavia in concreto a presumere un soggiorno illegale. In forza dell'accordo di associazione a Schengen, i soggiorni fino a 90 giorni sull'arco di sei mesi non richiedono un permesso (‹https:// www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/einreise/      einreise-chschengen.html›). Certo, dal rapporto di ascolto del 15 ottobre 2018 si desume che la nonna paterna, descritta come una “figura importante”, soggiorna “per lunghi periodi al fine di aiutare il padre nella gestione familiare” (pag. 2 seg.). Che tali soggiorni superino i 90 giorni sull'arco di sei mesi però non consta, né l'appellante pretende ciò. Al proposito non giova dunque diffondersi.

                                   8.   È possibile che l'appellante abbia tempo sufficiente per occupar­si di B__________. Sta di fatto che, dovendosi decidere sulla custodia di un figlio, determinante è l'interesse del minorenne a un armonioso sviluppo fisico, psichico e intellettuale, non l'interesse dei genitori, che passa in secondo piano (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3). Che in concreto l'interesse di B__________ coincida con l'affidamento al padre e con il mantenimento dell'assetto in vigore da un lustro già si è detto, il rapporto di ascolto dei figli destando finanche qualche perplessità sull'idoneità educativa della madre (sopra, consid. 6). Al riguardo non soccorre dunque ripetersi. Né è di rilievo ai fini del presente giudizio la verifica da parte dell'Ufficio dell'aiuto e della protezio­ne riguardante l'accudimento della sorellastra C__________, documento che mostra sì una madre “premurosa e attenta ai bisogni della figlia” nei due incontri tenuti, ma sottolinea anche la parzialità delle informazioni raccolte e raccomanda approfondimenti in merito allo sviluppo psico-affettivo della bam-bina (rapporto del 30 ottobre 2017). Neppure consta che, in pendenza di causa, il Pretore abbia affidato i figli alla convenuta con un provvedimento cautelare, l'appellante riferendosi con ogni verosimiglianza all'assetto a protezione dell'unione coniugale che era stato fissato in occasione della prima separazione nel 2012 ma che è poi decaduto con la successiva riconciliazione (art. 179 cpv. 3 CC). Anche su questo punto l'appello manca perciò di consistenza. 

                                   9.   Circa l'asserita inconcludenza, incompletezza e unilateralità dei rapporti dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, essi sono condivisi – come detto – dai professionisti che si sono occupati dei figli. Che poi “il parere della rete”, il quale ha ritenuto “controindicato” per la stabilità di B__________ trascorrere “troppo tempo dalla madre” sia anch'esso condizionato dal padre è una congettura dell'appellante. Né la valenza di quel parere e delle altre risultanze probatorie è messa in causa dal mancato allestimento di una “perizia genitoriale e/o ambientale”. Contrariamente a quan­to crede l'appellante, una perizia che attesti le capacità educative dei genitori non è un requisito per decidere sull'affidamento dei figli, nemmeno ove un coniuge si opponga alla custodia sollecitata dall'altro (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.30 del 18 gennaio 2019, consid. 3h). In definitiva, la sentenza impugnata che ha affidato B__________ al padre, riservando un diritto di visita materno (non contestato nelle sue modalità) resiste alla critica. Ciò rende superfluo l'esame del contributo di mantenimento invocato dall'appellante per l'evenienza in cui le fosse attribuita la custodia – anche solo alternata – dei figli.

                                10.   Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Relativamente all'affidamento di M__________, invero, la causa è diventata senza interesse (sopra, consid. 3). In casi del genere il giudice “può prescindere dai principi di ripartizione” secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine egli considera, segnatamente, “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe presumibilmente stato l'esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento privo di oggetto” (FF 2006 pag. 6669; v.

                                         anche Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 107 CPC). Per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili egli valuta quindi sommariamente – di regola – quale sarebbe stato il presumibile risultato del procedimento. Nella fattispecie è verosimile, a un sommario esame, che nel caso in cui avesse dovuto statuire anche sull'affidamento di M__________ questa Camera avrebbe giudicato come per B__________, sulla scorta dei medesimi elementi (pareri convergenti dei vari servizi intervenuti, criterio della stabilità, desiderio di M__________). Non fosse diventato caduco, l'appello sarebbe quindi verosimilmente stato respinto anche in relazione al primogenito. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato ad AO 1 per osservazio­ni.

                                11.   Per quanto riguarda il gratuito patrocinio chiesto dall'appellante in questa sede, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche la richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova la richiedente si tiene conto, ad ogni modo, riducendo sensibilmente la tassa di giustizia.

                                12.   Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), le decisioni relative all'affidamento di un figlio (e all'esercizio del diritto di visita) sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (cfr. DTF 112 II 291 consid. 1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui non è divenuto senza interesse, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

                                   4.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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