Incarto n. 11.2019.43
Lugano, 22 maggio 2020/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OR.2016.208 (cancellazione di servitù e azione di risarcimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 31 ottobre 2016 dall'
G al quale è subentrato in pendenza di causa AP 1 (entrambi patrocinati dall'avv. PA 1 )
contro
D (patrocinato dall'avv. ) al quale è subentrato in pendenza di causa AO 1 (AG)
(patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 1° aprile 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 1° marzo 2019;
Ritenuto
in fatto: A. La particella n. 6 RFD di __________ (1159 m²) è un fondo compreso fra la strada cantonale, a monte, e la riva del __________, a valle. Su di esso si trova una darsena con due posti per barche. La darsena è sormontata da un pergolato-terrazza ed è accessibile soltanto a piedi, percorrendo una scalinata che scende dalla strada cantonale lungo la contigua particella n. 8 (55 m²), proprietà del Comune (“ova”, la gradinata correndo sopra un canalone che scende dalla montagna verso il lago). In corrispondenza della particella n. 6 si trova, dall'altro lato della strada cantonale, la particella n. 5 RFD (3592 m²), su cui sorge un complesso immobiliare costituito in proprietà per piani. Tale fondo confina a monte con la particella n. 3 RFD, che è un vasto appezzamento boschivo (12 874 m²). Quest'ultima particella beneficia di una servitù prediale iscritta come “diritto uso della darsena” sulla rivierasca particella n. 6.
B. La servitù di “uso della darsena”, iscritta nel registro fondiario il 23 agosto 1913, è stata costituita l'8 febbraio 1913 ed è così descritta nel rogito n. 1579 del notaio __________ R__________, __________:
La signorina B__________ concede al signor Be__________ e alla signora P__________ __________ sul suo fondo in __________ in mappa al n. 28 la servitù di fare uso pel servizio delle loro case in __________ cioè della casa della signora P__________ __________ in mappa di __________, a parte dei n. di mappa 29 e 31 e della casa Be__________ sul n. 31 della stessa mappa, della darsena in coperta in riva al lago nell'angolo nord-est del detto terreno che essi si obbligano di costruire a loro spese e che rimarrà di proprietà della signora B__________, la quale potrà fare sopra costruzioni o disporre altrimenti.
Questa darsena occuperà una superficie della spiaggia di metri 10 di lunghezza nella direzione nord-sud partendo dall'ova comunale esistente lungo il confine nord del terreno di proprietà B__________; e di metri cinque di larghezza in direzione est-ovest, partendo dalla estremità del muro che separa la proprietà B__________ dalla suddetta ova comunale.
Questa superficie è in forma di quadrilatero, che nel rilievo unito al presente sotto C è circoscritto da linea rossa portante agli angoli le lettere a-b-c-d.
L'altezza della copertura della darsena, da farsi a regola d'arte con poutrelles a cimento armato, non potrà superare la linea orizzontale determinata dall'attuale altezza del muro che sostiene la bruga più bassa del vigneto in quella località.
Le poutrelles dovranno essere almeno di dieci centimetri e messe a non più di quarantacinque centimetri di distanza l'una dall'altra, con sufficienti supporti sia in muratura che con pilastri, in modo che la copertura dovrà essere sufficiente per servire da terrazza.
La darsena avrà apertura unicamente verso l'ova comunale, nel punto indicato con C nel rilievo annesso per servire da accesso, e verso il lago cioè a mattina per l'accesso al lago. Non potrà aver apertura verso gli altri due lati.
La darsena dovrà essere costruita e terminata entro questo anno.
C. La darsena è stata poi costruita nel corso del 1913 e da allora è rimasta immutata. Invariato nelle dimensioni è rimasto anche il fondo serviente (“in mappa al n. 28”), che corrisponde all'odierna particella n. 6. Quanto ai fondi dominanti (“n. di mappa 29 e 31”), essi corrispondevano all'originaria particella n. 3, la quale era ancora più estesa dell'attuale poiché comprendeva anche l'odierna particella n. 5. Su di essa sorgeva una casa d'abitazione attorniata da un rustico, da un giardino e da un frutteto. Da essa è stata scorporata il 30 agosto 1917 una superficie di 1120 m² lungo la strada cantonale, superficie che è andata a formare la primitiva particella n. 5. L'8 maggio 1956 inoltre è stata scorporata dalla particella n. 3 un'ulteriore superficie di 2583 m² sulla quale si trovavano la casa d'abitazione, il rustico, il giardino e il frutteto, superficie che è diventata la particella n. 620. La nuova proprietaria della particella n. 620 ha rinunciato alla servitù di “uso della darsena”. Il 19 gennaio 2007 la particella n. 620 è stata integrata nella particella n. 5, che è passata a 3592 m². Dalla particella n. 5 la servitù di “uso darsena” è stata cancellata il 5 gennaio 2007 per rinuncia della nuova proprietaria (l'immobiliare S__________ SA, __________), promotrice della proprietà per piani. La servitù è tuttora iscritta invece su quanto rimane della particella n. 3. Il 19 maggio 2016 __________ G__________, allora proprietario della particella n. 6, ha chiesto a __________ D__________, a quel momento proprietario della particella n. 3, di autorizzarlo a cancellare la servitù per mancanza d'interesse. __________ D__________ ha rifiutato.
D. Il 4 luglio 2016 __________ G__________ si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per un tentativo di conciliazione inteso a ottenere che __________ D__________ accettasse di cancellare la servitù di “uso darsena”. Egli ha chiesto inoltre un risarcimento danni di fr. 200 000.– “indicativi” con interessi per il mancato incasso di pigioni conseguibili dalla locazione della darsena dal 28 gennaio 2016, data di acquisto della proprietà da parte sua, fino alla cancellazione della servitù o, subordinatamente, qualora egli avesse venduto il fondo serviente nel frattempo, la rifusione di ogni danno occorso per il minor valore del medesimo cagionato dalla servitù. Accertata l'impossibilità di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato il 19 settembre 2016 ad __________ G__________ l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 1000.– sono state poste a carico dell'istante, riservata la possibilità di un diverso addebito in esito alla causa di merito (inc. CM.2016.503).
E. __________ G__________ ha citato il 31 ottobre 2016 __________ D__________ davanti al Pretore per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nella sua risposta del 13 gennaio 2017 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. L'attore ha replicato il 16 febbraio 2017, mantenendo le sue domande. Il convenuto ha duplicato il 22 marzo 2017, ribadendo il proprio punto di vista. Alle prime arringhe del 22 maggio 2017 le parti hanno confermato le rispettive posizioni e notificato prove. L'istruttoria è cominciata il 24 agosto 2017. Il 16 novembre 2017 __________ D__________ ha venduto la particella n. 3 a AO 1, che è subentrato nella causa. L'istruttoria è terminata il 6 giugno 2018. L'8 giugno 2018 __________ G__________ ha venduto la particella n. 6 a AP 1, il quale è subentrato a suo turno nella lite. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio allegato del 1° ottobre 2018 AP 1 ha chiesto una volta ancora di cancellare la servitù di “uso darsena” siccome priva d'interesse, mentre per quanto concerne il risarcimento dei danni si è limitato a sollecitare il versamento di fr. 2185.– con interessi per spese preprocessuali. Nel suo memoriale conclusivo del 28 settembre 2018 AO 1 ha proposto ulteriormente di respingere la petizione.
F. Statuendo con sentenza del 1° marzo 2019, il Pretore ha respinto la petizione, non ravvisando le condizioni per ordinare la cancellazione della servitù di “uso darsena” né per condannare il convenuto al risarcimento del danno. Le spese processuali di complessivi fr. 8000.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 14 500.– per ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 1° aprile 2019 in cui chiede che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di accogliere la petizione. Il 23 aprile 2019 egli ha instato per una sospensione della causa in vista di trattative. Il presidente della Camera ha sospeso così la procedura fino all'11 novembre 2019 con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, la causa si sarebbe riattivata d'ufficio. Nessuna comunicazione è più giunta alla Camera da allora. Il 27 gennaio 2020 l'appello è stato quindi intimato al convenuto per osservazioni. In un memoriale del 25 febbraio 2020 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, il Pretore avendo stimato il valore litigioso in almeno fr. 250 000.– (sentenza impugnata, pag. 9 in fondo), cifra che le parti non discutono e che non appare inverosimile. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore il 4 marzo 2019 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 1° aprile 2019 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nella sentenza impugnata il Pretore, ricordati i principi che disciplinano l'interpretazione di una servitù e la sua cancellazione per sopravvenuta mancanza d'interesse, ha accertato che in concreto il diritto di ‟uso della darsena” è stato costituito con atto pubblico dell'8 febbraio 1913 a carico del vecchio numero mappale 28, ora particella n. 6, in favore dei vecchi numeri 29 e 31, corrispondenti all'attuale particella n. 3 insieme con la particella n. 620, staccata e aggregata nel 2007 alla particella n. 5. Ciò premesso, egli ha accertato che la servitù è stata iscritta sul fondo dominante fin dalla sua costituzione (e non per intervenuti frazionamenti o trapassi) ed è sempre stata esercitata pacificamente, lo stato attuale dei luoghi rispecchiando esattamente quello descritto nel rogito del 1913. Inoltre – ha continuato il primo giudice – la servitù è stata costituita nell'ambito di una transazione con cui si è posto termine a una causa che opponeva gli allora proprietari dei vecchi numeri mappali 29 e 31 alla proprietaria del numero 28 in merito a un diritto di passo, di modo che non può essere divenuta priva d'interesse.
Nulla attesta altresì – ha soggiunto il Pretore – che la servitù o l'interesse al suo mantenimento fosse condizionato all'esistenza di edifici abitativi sui fondi dominanti, come pretende l'attore, tant'è che il diritto è stato esercitato pacificamente dai beneficiari per sessant'anni anche dopo lo scorporo dalla particella n. 3 della particella n. 620, su cui sorgevano gli unici edifici del fondo (una casa d'abitazione e un rustico). Che poi il beneficiario della servitù stia locando la darsena a terzi invece di usarla personalmente ancora non significa che la servitù sia divenuta senza interesse. In definitiva, non avendo l'attore dimostrato che la servitù di “uso della darsena” sia ormai priva di utilità pratica e non giustificandosi di conseguenza alcuna rifusione dei danni da parte del convenuto, il Pretore ha respinto interamente l'azione.
3. L'appellante fa valere anzitutto che lo scopo originario della servitù non era quello di mettere fine a una causa civile pendente fra i proprietari dei fondi nel 1913, ma di concedere un diritto di darsena “al signor B__________ e alla signora P__________ __________ (…) pel servizio delle loro case in __________”. L'uso della darsena era vincolato perciò a esigenze abitative dei fondi dominanti, lo stesso __________ D__________ avendo riconosciuto che “il diritto/onere in questione era stato costituito in funzione dell'abitazione primaria posseduta dai miei nonni di parte di padre in __________ a __________” (doc. F). L'odierna particella n. 3 invece è inedificata e, come bosco, inedificabile (doc. L). A parere dell'attore, poco importa che negli ultimi sessant'anni la servitù sia stata esercitata pacificamente, non potendosi usucapire un uso diverso da quello per cui il diritto è stato costituito. Inoltre dopo il frazionamento del 1956 – prosegue l'appellante – la servitù è stata riportata d'ufficio sulla residua particella n. 3 “e dunque non rivela nulla riguardo al volere originario stabilito sia dai proprietari dei fondi dominanti sia dai proprietari del fondo serviente”. Infine l'appellante rimprovera al Pretore di non avere esaminato la sua doglianza fondata sull'abuso di diritto, la servitù essendo esercitata almeno da 35 anni non dal proprietario della particella n. 3, bensì da __________ H__________, padre di AO 1, subentrato in causa a __________ D__________.
4. Nelle osservazioni all'appello AO 1 ribadisce in primo luogo che la servitù “di uso darsena” è stata costituita proprio per porre fine a una causa promossa il 24 gennaio 1913 da __________ Be__________ ed __________ P__________ __________ contro __________ B__________ davanti al Pretore della giurisdizione di Lugano Campagna. Pretendere che l'esistenza di edifici sui fondi dominanti sia una condizione per il mantenimento della servitù sarebbe pertanto una forzatura. Quanto alla locuzione “pel servizio delle loro case”, secondo l'appellato nulla permette di sostenere che quella fosse davvero una specifica volontà delle parti, trattandosi piuttosto di una formulazione inconsapevolmente infelice del notaio. Di nessun valore è poi l'affermazione contenuta in una lettera di __________ D__________ sul fatto che la servitù sarebbe stata costituita in funzione dell'abitazione primaria posseduta dai suoi nonni paterni, __________ D__________ non essendo stato chiamato a deporre formalmente su una questione di cui non è mai stato parte né testimone. Riguardo al pacifico esercizio della servitù, AO 1 sottolinea che ciò adempie manifestamente i requisiti dell'art. 738 cpv. 2 CC.
A mente dell'appellato, per altro, la servitù non è stata riportata sulla particella n. 3 dopo il frazionamento del 1956, come asserisce AP 1, ma vi è rimasta regolarmente e semplicemente iscritta. E per quel che concerne l'uso personale della servitù, lo stesso Pretore ha rilevato che la locazione della darsena a terzi – mai contestata dai proprietari del fondo serviente – nulla toglie all'utilità del diritto, per tacere del fatto che AO 1 è divenuto parte in causa e non è più dunque “una terza persona”. A chi appartenga il motoscafo ormeggiato nella darsena poco importa. L'interesse del proprietario del fondo dominante è e rimane quello di disporre di un attracco per il proprio natante. La presenza di abitazioni sul fondo dominante – epiloga l'appellato – “non ne è un elemento costitutivo o necessario e quindi la circostanza che ci siano o no è irrilevante”. Da nessun punto di vista il caso denota quindi, conclude l'appellato, un abuso di diritto.
5. L'iscrizione nel registro fondiario fa fede circa l'estensione di una servitù in quanto determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne derivano (art. 738 cpv. 1 CC). Entro i limiti dell'iscrizione, l'estensione di una servitù può risultare dal titolo d'acquisto o dal modo in cui il diritto è stato esercitato per molto tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC, lex specialis dell'art. 971 CC). Se è chiara, l'iscrizione esclude qualsiasi esegesi. Se non è concludente, occorre far capo all'atto costitutivo della servitù (contratto, testamento, transazione, sentenza, decisione, richiesta di iscrizione nel registro fondiario). Se nemmeno l'atto costitutivo è concludente, l'estensione della servitù dipende dal modo in cui il diritto è stato esercitato per molto tempo, pacificamente e in buona fede (DTF 137 III 446 consid. 2.2 con richiami; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_770/2017 del 24 maggio 2018 consid. 3.2; RtiD I-2009 pag. 646 consid. 7; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.108 del 26 agosto 2019 consid. 5b con richiami).
6. Qualora una servitù abbia perduto ogni interesse per il fondo dominante, il proprietario del fondo serviente ne può chiedere la cancellazione (art. 736 cpv. 1 CC). Tale interesse corrisponde a quello che il proprietario del fondo dominante ha di esercitare la servitù conformemente al suo oggetto e al suo contenuto. In proposito – come ha rammentato il Pretore (sentenza impugnata, consid. 2) – fa stato il principio dell'identità della servitù, il quale impedisce di mantenere servitù per scopi diversi da quelli per cui esse sono state costituite (DTF 132 III 655 consid. 8 con riferimenti; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_873/2018 del 19 marzo 2020 consid. 2.1). In ogni singolo caso occorre dunque esaminare se per il proprietario del fondo dominante sussista un interesse a esercitare la servitù in conformità al suo scopo originario. Tale interesse va apprezzato sulla base di criteri oggettivi (DTF 132 III 655 consid. 8 con rinvii). La cancellazione va ordinata unicamente qualora il proprietario del fondo dominante non abbia più alcun interesse al mantenimento del diritto, in particolare perché l'esercizio della servitù conforme a suo scopo originale è divenuto impossibile o del tutto inutile (I CCA, sentenza inc. 11.2011.30 del 16 gennaio 2014 consid. 4 con rimando; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_770/2017 del 24 maggio 2018 consid. 4.1).
7. Ciò premesso, occorre appurare in concreto quale fosse lo scopo della servitù “di uso della darsena” per il proprietario del fondo dominante al momento in cui il diritto è stato costituito. I motivi che hanno condotto alla costituzione della servitù non sono determinanti. Può darsi senz'altro che – come rammenta il Pretore – in concreto il diritto di uso della darsena sia stato concesso dalla allora proprietaria del vecchio numero mappale 28, __________ B__________, in favore dei vecchi numeri 29 e 31, proprietà di __________ __________ P__________ e di __________ Be__________, per evitare che nel 1913 costoro continuassero una causa intesa a ottenere un diritto di passo attraverso il suo fondo (sentenza impugnata, pag. 8 in basso). Ma tale non è l'interesse cui si riferisce l'art. 736 cpv. 1 CC. L'interesse evocato dall'art. 736 cpv. 1 CC è quello oggettivo che il proprietario del fondo dominante ha di esercitare la servitù conformemente al suo oggetto e al suo contenuto. Esso non continua necessariamente a sussistere perché la servitù è il risultato di una transazione, giudiziale o stragiudiziale che sia. Ora, nella fattispecie la descrizione della servitù nel registro fondiario (“uso della darsena”), puramente telegrafica, non permette di determinare – da sé sola – quali diritti e obblighi essa comporti (DTF 137 III 449 consid. 3.3). Occorre pertanto far capo al titolo d'acquisto.
8. La servitù di “uso della darsena” è stata costituita – come detto (lett. B) – l'8 febbraio 1913 ed è così descritta nell'atto notarile (punto 2):
La signorina B__________ concede al signor Be__________ e alla signora P__________ __________ sul suo fondo in __________ in mappa al n. 28 la servitù di fare uso pel servizio delle loro case in __________ cioè della casa della signora P__________ __________ in mappa di __________, a parte dei n. di mappa 29 e 31 e della casa Be__________ sul n. 31 della stessa mappa, della darsena in coperta in riva al lago nell'angolo nord-est del detto terreno che essi si obbligano di costruire a loro spese e che rimarrà di proprietà della signora B__________, la quale potrà fare sopra costruzioni o disporre altrimenti.
Quale fosse “la casa della signora P__________ __________” e quale “la casa Be__________” non è dato di sapere. Agli atti non figura alcuna planimetria del registro fondiario provvisorio. Secondo il convenuto, “non è stato possibile reperire della documentazione” (risposta, pag. 2 in fondo). Le parti convengono nondimeno che una delle due case fosse quella esistente a suo tempo sulla primitiva particella n. 3, casa che è venuta a trovarsi dopo il frazionamento del 1956 sulla particella n. 620, la quale è stata aggregata per finire alla particella n. 5 (sopra, lett. C). Su tale fondo sorge oggi un complesso condominiale. Dell'altra casa tutto si ignora.
9. Sia come sia, stando al testo del rogito, la servitù di “fare uso della darsena in coperta in riva al lago” è stata esplicitamente concessa a __________ P__________ __________ e ad __________ Be__________ “pel servizio delle loro case in __________”. Mentre __________ B__________ ha gravato per la costituzione della servitù “il suo fondo in __________ in mappa al n. 28”, beneficiari della servitù non sono i fondi di cui ai numeri di mappa 29 e 31, bensì – si precisa due volte nell'istromento – la “casa della signora P__________ __________ in mappa a __________, a parte dei numeri di mappa 29 e 31”, e “la casa Be__________ sul n. 31 della stessa mappa”. Che la locuzione “pel servizio delle loro case in __________” non rispondesse alla reale volontà delle parti, ma si riconduca a una formulazione “inconsapevolmente infelice” del notaio è una tesi dell'appellato. Il fatto che il pubblico ufficiale si sia sentito in dovere di ripetere l'enunciazione (“cioè della casa della signora P__________ __________ in mappa di __________, a parte dei n. di mappa 29 e 31 e della casa Be__________ sul n. 31 della stessa mappa”) non avvalora certo simile ipotesi.
Si conviene che la formulazione “pel servizio delle loro case in __________” non andava intesa necessariamente in un'accezione letterale. Poteva anche significare che la darsena sarebbe servita, oltre che per l'uso degli stabili, per la gestione del terreno circostante, funzionale agli edifici. La casa situata sulla primitiva particella n. 3 era attorniata in effetti da un rustico, da un giardino e da un frutteto (censiti nel registro fondiario: piano di mutazione del 6 luglio 1956 nel doc. 3), passati nel 1956 alla particella n. 620. Né la servitù esigeva che i fabbricati dovessero essere occupati come abitazioni primarie. Prevedeva però che la darsena servisse agli aventi diritto “pel servizio delle loro case”. Il beneficio della servitù doveva correlarsi perciò a una casa. E sull'odierna particella n. 3 non sussiste più alcuna casa. Si tratta di un bosco, vasto (12 874 m²), ma inedificabile (doc. L). L'opinione del Pretore, stando al quale “la situazione attuale dei luoghi (…) rispecchia esattamente quella descritta nell'atto costitutivo del 1913” vale per il fondo serviente. Per quanto riguarda il fondo dominante tutto è cambiato, giacché rispetto al 1913 quel fondo è stato progressivamente amputato della porzione non boschiva, la più pregiata (3592 m²), sulla quale si trovavano la casa d'abitazione, il rustico, il giardino e il frutteto.
10. Alla luce di quanto precede l'atto costitutivo si rivela concludente circa l'estensione della servitù. Non lascia spazio così al criterio del modo in cui il diritto è stato esercitato per molto tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC). Che dopo il 1956, quando la particella n. 3 è rimasta senza edifici per l'intervenuto scorporo della particella n. 620, la darsena sia ancora stata usata senza contestazioni non giova pertanto all'attore. Ciò rende superfluo interrogarsi se – come fa valere l'appellante – per 35 anni la servitù non sia stata esercitata in buona fede, i proprietari della particella n. 3 avendo locato la darsena a terzi.
11. Obietta l'appellato che il suo interesse all'esercizio della servitù sussiste intatto, poiché egli deve poter disporre di una darsena in cui tenere il natante da lui adoperato durante i suoi soggiorni a __________. Così argomentando, tuttavia, egli trascura che nel caso precipuo la servitù prediale non è stata genericamente costituita in favore della sua particella n. 3, bensì specificatamente “pel servizio delle (…) case” che si trovavano su quella particella. Sta di fatto che una casa non esiste più, al suo posto trovandosi il complesso condominiale insediato sull'odierna particella n. 5, mentre dell'altra casa non si sa nulla. Mancando una casa di riferimento, che nemmeno può più essere costruita sulla particella n. 3 perché il fondo è posto in zona inedificabile, la servitù è divenuta senza oggetto. E siccome il proprietario della particella n. 3 non può più esercitare il diritto in conformità al suo scopo originario, l'appello merita accoglimento e la servitù va cancellata.
12. Oltre alla cancellazione della servitù, AP 1 chiede il versamento di fr. 2185.– con interessi in rifusione delle spese preprocessuali affrontate. Il Pretore ha respinto la pretesa, avendo rifiutato di radiare la servitù. Occorre dunque esaminare la domanda in questa sede. Ora, secondo la prassi più recente le spese di assistenza legale precedenti l'apertura di una causa sono ripagate, di regola, con l'indennità per ripetibili. Solo in via del tutto eccezionale esse possono essere fatte valere separatamente come posta di un danno, spiegando partitamente in che consista l'illiceità del comportamento avversario (sentenza del Tribunale federale 4A_148/2016 del 30 agosto 2016 consid. 2.4, in: SZZP/RSPC 2017 pag. 203). Nella fattispecie l'appellante non ha mai adombrato niente del genere. Agli atti figura unicamente una nota d'onorario 20 settembre 2016 dell'avv. M__________ C__________, a suo tempo legale di __________ G__________, per prestazioni eseguite prima dell'avvio della causa e per la procedura di conciliazione (5.05 ore a fr. 430.– orari più le spese: doc. J). A prescindere dalla circostanza che ci si potrebbe interrogare anche sulla congruità della tariffa applicata dal legale, la nota d'onorario è indirizzata, comunque sia, ad __________ G__________, non a AP 1.
Non si disconosce che l'8 giugno 2018 __________ G__________ ha venduto la particella n. 6 a AP 1, il quale gli è subentrato nella lite. In tal modo l'acquirente si è sostituito al venditore per quanto riguarda l'alienazione dell'oggetto litigioso (nel senso dell'art. 83 cpv. 1 CPC), cioè la proprietà del fondo serviente. Al riguardo egli risponde per tutte le spese giudiziarie (art. 83 cpv. 2 prima frase CPC). Quanto invece al risarcimento del danno, non consta che __________ G__________ abbia ceduto la pretesa a AP 1 (art. 170 cpv. 1 CO), per tacere del fatto che debitore risulterebbe __________ D__________, non AO 1. Non basta agire in nome di un terzo, in altri termini, per essere presunto titolare di una pretesa, salvo che la controparte sia d'accordo (art. 83 cpv. 4 CPC). Invano si cercherebbe un simile accordo agli atti. Ne segue che AP 1 non è legittimato a far valere spese preprocessuali di cui non risulta debitore.
13. Gli oneri del presente giudizio andrebbero suddivisi secondo il grado di vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene la cancellazione del diritto di “uso della darsena”, ma non il risarcimento di spese preprocessuali. Dato nondimeno che il valore di queste ultime (fr. 2185.–) è trascurabile per rapporto al valore litigioso della servitù (almeno fr. 250 000.–: sopra, consid. 1), si giustifica di rinunciare a ogni prelievo su tal punto, così come si giustifica di rinunciare ad attribuire ripetibili, AO 1 non avendo formulato in appello alcuna osservazione sulle spese preprocessuali.
Gli oneri e le ripetibili di primo grado seguono identica sorte, anche per quel che è delle spese preprocessuali, la questione essendo stata trattata solo in poche righe nei memoriali delle parti. AP 1 postula altresì la rifusione delle spese dovute alla procedura di conciliazione (fr. 1000.–), poste a suo carico, riservato un diverso addebito nella causa di merito (art. 207 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 CPC). Visto l'esito dell'appello, la richiesta è fondata. Il dispositivo sugli oneri di prima sede va riformato anche al proposito.
14. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che la servitù prediale di ‟uso della darsena” gravante la particella n. 6 RFD di __________ in favore della particella n. 3 RFD è dichiarata senza interesse.
L'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a cancellare tale servitù dalle particelle n. 3 RFD di __________ (fondo dominante) e n. 6 RFD (fondo serviente).
Per il resto la petizione è respinta.
2. Le spese processuali di fr. 9000.– (comprese quella della procedura di conciliazione), da anticipare dalla parte attrice, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 14 500.– per ripetibili.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese di appello di fr. 8000.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 8000.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione:
– Ufficio dei registri del Distretto di Lugano (ad avvenuto passaggio in giudicato);
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).