Incarto n. 11.2019.42
Lugano, 4 marzo 2020/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa OR.2014.5 (responsabilità del proprietario di un'opera) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 20 febbraio 2014 da
AP 1 (patrocinato dagli avvocati PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 20 marzo 2019 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 19 febbraio 2019;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietario della particella n. 139 RFD di __________ (1182 m²), su cui sorge la sua casa d'abitazione. Situato lungo un ripido pendio, il fondo confina verso l'alto (nord) con la “__________” (particella n. 104 RFD dello AO 1). A monte di tale strada il pendio è caratterizzato da infossamenti e depressioni che in caso di piogge convogliano l'acqua a valle. Una di tali depressioni ha formato un'“ova”, cioè un canalone che scende perpendicolare verso la strada e il fondo di AP 1. Al punto d'incontro tra l'“ova” e la strada è posta una camera di raccolta che imbriglia l'acqua piovana
(compresa una parte di quella che scorre lungo la strada) sotto la carreggiata, facendola confluire in una vasca di contenimento sulla proprietà di AP 1 a ridosso del muro stradale di sostegno. Da tale vasca si diparte una condotta parzialmente interrata che attraversa il fondo di AP 1, poi la sottostante particella n. 141 RFD (proprietà di un terzo) e finisce in un tombino a cielo aperto su quel fondo, a confine con un'altra strada cantonale, la “stráda __________” (particella n. 75 RFD). Di lì un'ulteriore tubazione passa sotto la carreggiata e scende attraverso altri fondi verso valle. Sulla particella n. 139 di AP 1 non è iscritta alcuna servitù di condotta.
B. Nel 1997 AP 1 ha commissionato alla ditta __________ Sagl di __________ la ristrutturazione e l'ampliamento della propria casa, oltre a lavori di sistemazione esterna consistenti nella formazione di una rampa d'accesso con posteggio coperto e locali tecnici nel seminterrato. AP 1 ha chiesto allo AO 1 una partecipazione alle spese. Con lettera del 17 giugno 1997 la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio gli ha comunicato di concedere un sussidio di fr. 30 000.– “a favore della sua costruzione legata alle opere stradali”, contributo destinato “ad assicurare un'esecuzione del suo posteggio adattata alle esigenze della struttura stradale”. Con risoluzione del 24 luglio 1997 la Divisione medesima, “considerata la necessità per la Sezione esercizio e manutenzione di procedere ai lavori di ricostruzione del muro di sostegno della strada cantonale”, ha autorizzato lo stanziamento alla citata impresa __________ Sagl di fr. 30 000.– per “i lavori di rinforzo del muro di sostegno in concomitanza con l'esecuzione dei lavori del privato”. Nell'ambito di tali opere l'impresa ha eseguito inoltre la copertura della vasca di contenimento sulla proprietà di AP 1 (che era a cielo aperto) a ridosso del muro stradale di sostegno, ha formato un pozzetto d'ispezione munito di tombino e ha sostituito i primi 12 m di tubo in cemento che fuoriescono dalla vasca sul fondo di AP 1. La relativa fattura del 28 ottobre 1997, di fr. 9552.55 (IVA inclusa), è stata saldata dall'Ufficio dell'ispettorato stradale di __________.
C. In seguito a segnalazioni di AP 1 che lamentava la comparsa di fessure nel muro di sostegno della “stráda __________” in corrispondenza del suo fondo, tra il 10 febbraio 2010 e il 29 marzo 2012 la Divisione delle costruzioni, e per essa l'Area dell'esercizio e della manutenzione, ha monitorato in otto punti la strada cantonale e il piazzale d'accesso veicolare alla particella n. 139 “senza rilevare alcun movimento anomalo”. Tra il luglio e l'ottobre del 2012 è poi seguito uno scambio di corrispondenza tra l'Area dell'esercizio e della manutenzione e AP 1, il quale chiedeva di intervenire sul tubo che fuoriesce dalla vasca di contenimento e che attraversa il suo fondo, i giunti della condotta risultando deteriorati. L'Area dell'esercizio e della manutenzione ha rifiutato con l'argomento che, in sintesi, il tubo in cemento non è proprietà del AO 1 e che pertanto spetta al proprietario del fondo assicurarne la funzionalità.
D. Il 19 dicembre 2013 AP 1 ha instato davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona per un tentativo di conciliazione, chiedendo che lo AO 1 fosse condannato a “procedere a proprie spese a misure immediate e finali atte al risanamento della canalizzazione cantonale sul fondo n. 139 RFD di __________”, come pure a rifondergli fr. 75 784.70 con interessi per risarcimento del danno. In subordine egli ha postulato la condanna dello AO 1 a versargli fr. 15 000.– “a titolo di compensazione per i lavori di risanamento della canalizzazione cantonale sul fondo n. 139 RFD di __________”, sempre con obbligo di rifondergli la somma di fr. 75 784.70 oltre interessi per risarcimento del danno. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Segretario assessore ha rilasciato all'istante il 6 febbraio 2014 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2013.185).
E. Con petizione del 20 febbraio 2014 AP 1 ha citato lo AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, postulando quanto chiesto all'udienza di conciliazione. Nella sua risposta del 26 marzo 2014 AO 1ha proposto di respingere la petizione. L'attore ha replicato l'11 aprile 2014 e il convenuto ha duplicato il 23 maggio 2014, ognuno mantenendo le proprie posizioni. Alle prime arringhe dell'11 luglio 2014 entrambe le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata seduta stante e si è chiusa il 21 luglio 2017. Le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte.
F. Nel suo memoriale conclusivo del 27 settembre 2017 l'attore ha formulato le seguenti richieste di giudizio:
In via principale
1. È ordinato allo AO 1, __________, di procedere a proprie spese a misure immediate e finali atte al risanamento della canalizzazione cantonale sul fondo n. 139 RFD di __________, oltre a un rinforzo puntuale della fondazione in corrispondenza della facciata a valle, con messa in opera di calcestruzzo in sostituzione così come da perizia giudiziaria 19 dicembre 2016.
2. Lo AO 1, __________, è condannato a rifondere al signor AP 1 la somma di di fr. 74 435.– a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi al 5% dal 18 febbraio 2014.
In via subordinata
1. È ordinato allo AO 1, __________, di versare al signor AP 1 la somma di fr. 49 960.– a titolo di compensazioni per i lavori di risanamento della canalizzazione cantonale sul fondo n. 139 RFD di __________, oltre a un rinforzo puntuale della fondazione in corrispondenza della facciata a valle, con messa in opera di calcestruzzo in sottomurazione così come da perizia giudiziaria 19 dicembre 2016.
2. Lo AO 1, __________, è condannato a rifondere al signor AP 1 la somma di fr. 74 435.– a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi al 5% dal 27 settembre 2017.
Nel suo allegato conclusivo del 13 ottobre 2017 lo AO 1 ha proposto una volta ancora di respingere la petizione.
G. Statuendo con sentenza del 19 febbraio 2019, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e ha posto le spese processuali di complessivi fr. 13 000.– (comprese quelle della perizia giudiziaria) a carico dell'attore, tenuto a rifondere al convenuto un'indennità di fr. 10 000.– per ripetibili.
H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20 marzo 2019 in cui reitera le richieste di giudizio formulate nel memoriale conclusivo del 27 settembre 2017, tranne postulare in via di ulteriore subordine l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Invitato a esprimersi, nelle sue osservazioni del 27 maggio 2019 lo AO 1 postula la reiezione dell'appello. Il 29 agosto e il 22 novembre 2019 esso ha presentato inoltre a questa Camera due istanze in cui reca nuovi fatti e nuovi mezzi di prova. AP 1 ha proposto il 16 dicembre 2019 di dichiarare tali istanze irricevibili.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura ordinaria sono impugnabili mediante appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha accertato tale valore in complessivi fr. 90 784.70 (al momento della petizione), cifra che le parti non discutono (sentenza impugnata, consid. 9). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori dell'attore il 20 febbraio 2019 (tracciamento degli invii n. __________, agli atti). Introdotto il 20 marzo 2019, l'appello è pertanto ricevibile.
2. I fatti e mezzi di prova nuovi invocati dallo AO 1 nelle istanze del 29 agosto e del 22 novembre 2019 riguardano un ordine impartito il 12 luglio 2017 dal Comune di __________ a AP 1 perché demolisca un deposito abusivo sulla sua particella n. 139 RFD, rispettivamente una decisione del 18 novembre 2019 con cui il Municipio di __________ dispone l'esecuzione d'ufficio della demolizione a spese dell'attore. Sulla ricevibilità di tali documenti a norma dell'art. 317 cpv. 1 CPC ci si può interrogare. Comunque sia, tali atti non sono di rilievo ai fini del giudizio. Conviene dunque passare senza indugio alla trattazione dell'appello.
3. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione (responsabilità causale: art. 58 cpv. 1 CO). Ai difetti di strade, edifici e altre opere appartenenti all'ente pubblico non si applica infatti – egli ha precisato – la legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (RtiD II-2004 pag. 683 consid. 4). Accertata la giurisdizione civile, il primo giudice ha esaminato così se la canalizzazione di cui l'attore chiede il risanamento sia proprietà dello AO 1. Egli non ha trascurato che, in deroga al principio dell'accessione, “le condotte di allacciamento poste fuori del fondo a cui servono fanno parte dell'impianto da cui provengono o a cui conducono e appartengono al proprietario di questo, salvo disposizione contraria” (art. 676 cpv. 1 CC). Ha rilevato però che nella fattispecie il tubo su cui AP 1 chiede di intervenire non è una mera condotta di transito, giacché in esso confluiscono anche le acque meteoriche provenienti dal piazzale sul fondo di lui.
A parte ciò, il Pretore aggiunto ha rammentato che per appartenere al proprietario dell'impianto da cui provengono o a cui conducono, le tubazioni devono trovarsi al beneficio di una servitù (art. 676 cpv. 2 CC), mentre sul fondo dell'attore non è iscritta alcuna servitù di condotta. Certo, ha continuato il primo giudice, l'iscrizione nel registro fondiario non è richiesta se una servitù è riconoscibile esteriormente (servitù apparente: art. 676 cpv. 3 CC). Se non che, la riconoscibilità non è tutto: occorre anche un accordo scritto fra le parti (RtiD I-2019 pag. 535 consid. 6d), accordo che in concreto manca completamente. Nel caso specifico la proprietà del tubo non è perciò dello AO 1. Poco importa – ha soggiunto il primo giudice – che nel 1997 il AO 1 abbia retribuito la ditta __________ Sagl per la formazione del pozzetto d'ispezione e la posa dei primi 12 m di condotta in cemento che fuoriescono dalla vasca sul fondo di AP 1. Intanto perché – egli ha proseguito – la Divisione delle costruzioni non ha formalmente autorizzato l'esecuzione di quelle opere. Inoltre perché la canalizzazione “non è un'infrastruttura della strada e non serve all'esercizio della strada”. Infine perché la condotta non può considerarsi un “impianto pubblico” nel senso dell'art. 54 della legge d’applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque. Tanto basta in definitiva, secondo il Pretore aggiunto, per respingere interamente la petizione.
4. L'appellante fa valere anzitutto che, contrariamente all'opinione del Pretore aggiunto, il tubo in questione è una condotta di transito, dato ch'esso raccoglie in massima parte le acque piovane provenienti dalla strada e dalla montagna. L'art. 676 cpv. 1 CC è quindi applicabile. L'argomentazione poco sussidia, giacché lo stesso Pretore aggiunto ha applicato l'art. 676 cpv. 1 CC alla fattispecie, pur nel convincimento che il tubo in discussione non sia una mera condotta di transito. Secondo dottrina, del resto, l'art. 676 cpv. 1 CC riguarda sì in primo luogo le condotte di transito, ovvero non collegate a impianti che si trovano sul fondo serviente, ma può applicarsi anche a condotte che servono in pari tempo al fondo serviente (Marchand in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 5 ad art. 676). Sapere se il tubo che attraversa la particella dell'attore sia o non sia esclusivamente di transito è quindi un interrogativo senza portata pratica. Sul tema non giova diffondersi oltre.
5. Afferma l'appellante che nella fattispecie si è in presenza di una servitù apparente (art. 676 cpv. 3 CC). Egli non contesta che una servitù apparente debba essere non solo “riconoscibile esteriormente”, ma anche sorretta da un accordo fra le parti. Sostiene tuttavia che in concreto un simile accordo è sorto in buona fede e per atti concludenti, sia perché il 24 luglio 1997 la __________ ha stanziato fr. 30 000.– all'impresa __________ Sagl per i lavori di rinforzo del muro di sostegno stradale, sia perché nell'ottobre del 1997 il AO 1 ha versato all'impresa medesima fr. 9552.55 per la copertura della vasca di contenimento sulla particella n. 139 RFD, la formazione di un pozzetto d'ispezione munito di tombino e la sostituzione dei primi 12 m di tubo in cemento che fuoriescono dalla vasca. Lo stesso capocentro del __________ con sede a __________ ha confermato – sottolinea l'appellante – che a quel tempo “siamo intervenuti noi in quanto il tubo è di proprietà dello AO 1” (deposizione di __________ T__________: verbale del 5 novembre 2014, pag. 7). La servitù apparente di conseguenza è data, e con essa la proprietà cantonale della condotta.
L'assunto cade nel vuoto. Come questa Camera ha avuto modo di spiegare ancora di recente con dovizia di motivazione, anche in caso di condotte riconoscibili esteriormente le parti devono avere stipulato, perché sia data una servitù apparente, un accordo scritto (RtiD I-2019 pag. 535 consid. 6c con numerosi richiami), accordo che dal 1° gennaio 2012 deve rivestire la forma dell'atto pubblico (RtiD I-2019 pag. 536 in alto). Un accordo tacito o per atti concludenti non è sufficiente, poiché la pubblicità naturale dovuta alla presenza di una condotta riconoscibile esteriormente sostituisce il difetto di pubblicità risultante dal registro fondiario, ma non sana la mancanza di un titolo giuridico (RtiD
I-2019 pag. 535 consid. 6d e riferimenti). Con tale giurisprudenza, esplicitamente menzionata dal Pretore aggiunto (decisione impugnata, consid. 6.3), l'attore non tenta neppure di confrontarsi. E nel caso in rassegna manca qualsiasi accordo scritto. Non può sussistere dunque una servitù apparente (come non sussiste, del resto, una servitù regolarmente iscritta). Non può essere data quindi una proprietà della condotta diversa da quella del titolare del fondo in cui la condotta si trova (principio dell'accessione: art. 667 cpv. 2 CC).
L'appellante evoca la sentenza pubblicata in DTF 132 III 655 consid. 8, ma la citazione non è pertinente già per il fatto che in quel caso le parti avevano stipulato un chiaro contratto di servitù. Quanto alla circostanza che il AO 1 abbia sussidiato i lavori eseguiti dall'impresa __________ Sagl per il rinforzo del muro stradale e abbia retribuito l'opera svolta per la copertura della vasca di contenimento sulla particella n. 139 RFD, per la formazione di un pozzetto d'ispezione munito di tombino e per la sostituzione dei primi 12 m di tubo in cemento che fuoriescono dalla vasca, ciò nulla muta alla constatazione che – a parte il rinforzo del muro stradale – il AO 1 abbia finanziato interventi di manutenzione su un fondo altrui, ciò che non gli conferisce alcun diritto di proprietà. Poco importa che il capocentro del __________ con sede a __________ supponesse il contrario e abbia vigilato di conseguenza lo svolgimento del lavoro. Mancando in definitiva una servitù di condotta, difettano i presupposti per far sì che la proprietà dell'opera sia disgiunta da quella del fondo che la condotta attraversa.
6. Alla luce di quanto precede risulta senza oggetto l'applicazione degli art. 58 cpv. 1 CO (responsabilità del proprietario dell'opera), 59 cpv. 1 CO (misure di sicurezza a carico del proprietario dell'opera) e 54 della legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (obbligo di manutenzione di un impianto: RL 833.100), che l'appellante menziona. Non essendo il AO 1 proprietario dell'opera o dell'impianto, non era infatti compito suo provvedere alla manutenzione ordinaria né, tanto meno, straordinaria. Altrettanto vale per il “rinforzo puntuale della fondazione in corrispondenza della facciata a valle, con messa in opera di calcestruzzo in sostituzione così come da perizia giudiziaria 19 dicembre 2016”. Trattandosi di interventi da eseguire sul fondo dell'attore, l'operazione non compete allo AO 1. Quanto al risarcimento dei danni che l'attore pretende, si impongono identiche considerazioni.
7. Se ne conclude che, privo di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. Le spese dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato un memoriale di osservazioni tramite un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili.
8. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 5000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 5000.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avvocati e ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).