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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.03.2020 11.2019.33

16. März 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,095 Wörter·~15 min·5

Zusammenfassung

Divorzio su azione di un coniuge: ripartizione del contributo di mantenimento in caso di custodia alternata del figlio

Volltext

Incarto n. 11.2019.33

Lugano 16 marzo 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa DM.2016.59 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 16 dicembre 2016 da

 AP 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello del 26 febbraio 2019 presentato da AP 1

contro la sentenza emessa dal Pretore il 31 gennaio 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 e AO 1 (entrambi del 1967), cittadini spagnoli, si sono sposati a __________ (__________) il 4 gennaio 1991. Dal matrimonio sono nati Al__________, il 21 dicembre 1994, e A__________, l'8 settembre 2003. Il marito, operaio, è alle dipendenze dell'impresa di costruzioni __________ SA di __________. La moglie lavora come custode a metà tempo di un palazzo e, per un altro 20%, come addetta alle pulizie nella scuola media di __________. I coniugi si sono separati il 1° novembre 2013, quando AP 1 ha lasciato l'abitazio­ne coniugale per trasferirsi in un appartamento preso in locazio-

                                         ­­ne, sempre a __________, dove è andato a vivere con la sua compagna.

                                  B.   Il 16 dicembre 2016 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, chiedendo di affidare A__________ congiuntamente ai genitori (una settimana ciascuno), di fissare il domicilio di lui presso la madre, di lasciare l'autorità parentale in comune, di obbligare i coniugi a provvedere autonomamente al mantenimento del figlio e di suddividere a metà le prestazioni d'uscita da loro maturate in costan­za di matrimonio pres­so il rispettivo istituto di previdenza professiona­le. All'udienza di conciliazione, del 27 marzo 2017, le parti non si sono accordate sugli effetti del divorzio. Il Pretore ha assegnato così a AO 1 un termine di 30 gior­ni per presentare il memoriale di risposta.

                                  C.   Nella sua risposta del 9 maggio 2017 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento congiunto di A__________, alla custodia alternata del figlio con domicilio presso di lei e all'esercizio in comune dell'autorità parentale. Ha proposto nondimeno di compensare le spettanze previdenziali accumulate dai coniugi durante il matrimonio e ha postulato un contributo alimentare di fr. 900.– mensili per A__________ (assegni familiari non compresi), come pure la partecipazione del marito a tutte le spese straordinarie per il figlio preventivamente stabilite con l'aiuto del curatore. Inoltre essa ha sollecitato un contributo alimentare per sé di fr. 1000.– mensili indicizzati fino al pensionamento e una somma imprecisata in liquidazione del regime dei beni. L'attore ha replicato l'8 giugno 2017, respingendo le domande della convenuta. Quest'ultima ha duplicato il 14 settembre successivo, conferman­do le sue pretese.

                                  D.   Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 25 ottobre 2018 l'attore ha ribadito le richieste iniziali, tranne offrire subordinatamente un contributo alimentare di fr. 300.– mensili per A__________. In un allegato conclusivo di quel medesimo giorno la convenuta ha riaffermato le domande formulate con la risposta, cifrando in fr. 44 400.– la sua spettanza in liquidazione del regi­me dei beni e proponendo che la cassa pensione del marito versas­se alla propria l'ammontare di fr. 36 145.–.

                                  E.   Statuendo con sentenza del 31 gennaio 2019, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha condannato il marito a versare alla moglie fr. 28 183.75 in liquidazione del regime dei beni (gli immobili in Spagna rimanendo esclusi dal calcolo), ha affidato A__________ ai genitori una settimana ciascuno, ha lasciato l'autorità parentale in comune, ha fissato il domicilio del figlio presso la madre, ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimen­tare per A__________ di fr. 1325.– mensili fino al 16° compleanno (8 settembre 2019) e di fr. 1275.– mensili in seguito (assegni familiari non compresi), ha attribuito gli accrediti per compiti educativi dal 18 maggio 2016 ai genitori in ragione di metà ciascuno (art. 52f bis OAVS) e ha stabilito in fr. 36 145.– l'importo che l'istituto previdenziale del marito avrebbe dovuto trasferire a quello della moglie. Le spese processuali di fr. 2500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 26 febbraio 2019 nel quale postula la riduzione del contributo alimentare per A__________ a fr. 825.– mensili fino al 16° compleanno e a fr. 775.– mensili dopo di allora (assegni familiari non compresi). Nelle sue osservazioni del 2 maggio 2019 AO 1 propone di respingere l'appello. In una replica spontanea del 16 maggio 2019 l'attore ha ribadito la propria posizione e il 20 maggio successivo ha comunicato a questa Camera che la sua convivente è partita definitivamente per la Spagna il 18 aprile 2019. Con una duplica spontanea del 28 maggio 2019 la convenuta ha riaffermato il proprio punto di vista.

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri che davanti al Pretore rimaneva litigioso l'intero contributo alimentare di fr. 900.– mensili per il figlio fino alla maggiore età (8 settembre 2021). Quanto alla tempestività del ricorso, la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore dell'attore il 1° febbraio 2019 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Depositato il 26 febbraio 2019, l'appello in esa­me è pertanto tempestivo.

                                   2.   L'attore acclude all'appello fotocopia di un certificato medico del 6 febbraio 2019 in cui il dott. __________ C__________ della Clinica __________ di __________ attestava che la compagna dell'appellante era ricoverata nella struttura dal 17 dicembre 2018 e lì sarebbe rima-sta “fino a data al momento indeterminata”. Il 20 maggio 2019 egli ha fatto seguire poi copia della notifica con cui la compagna ha annunciato il 17 aprile 2019 al Comune di __________ la partenza definitiva per la Spagna. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostan­ze (art. 317 cpv. 1 CPC). Successivi all'emanazione della sentenza impugna­ta e prodotti senza indugio, i documenti in questione sono di conseguenza ricevibili. Circa la loro rilevanza per la decisione, si dirà in appresso (consid. 4f).

                                   3.   Litigioso rimane unicamente, in appello, il contributo alimentare per il figlio. Gli altri effetti del divorzio sono passati in giudicato. Per determinare tale contributo il Pretore ha determinato anzitutto il fabbisogno in denaro di A__________ sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dal­l'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella 2018), stimandolo in fr. 1325.– mensili fino ai 16 an­ni (8 settembre 2019) e in fr. 1275.– mensili dopo di allora (sen­za assegni familiari, percepiti dal padre), dopo ave­re sostituito il costo dell'alloggio e il premio della cassa malati previsti dalle citate raccomandazioni con le spese effettive.

                                         Ciò premesso, il primo giudice ha calcolato il reddito netto dell'attore in fr. 5200.– mensili (senza assegni familiari) e il fabbisogno minimo di lui in fr. 3054.50 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, pigione fr. 1000.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro del figlio], pasti fuori casa fr. 225.–, premio della cassa malati fr. 305.45, assicurazio­ne responsabilità civile privata e dell'economia domestica fr. 36.–, assicurazione dello scooter fr. 14.65, imposta di circolazione dello scooter fr. 8.40, carburante per il tragitto da casa al lavoro fr. 80.–, “onere finanziario per la figlia maggiorenne Al__________” fr. 485.–, imposte fr. 50.–). Egli ha constatato così che rispetto al fabbisogno minimo AP 1 conserva un margine disponibile di fr. 2145.– mensili (arrotondati).

                                         Per quanto riguarda la convenuta, il Pretore ha accertato ch'essa lavora al 70% e consegue un reddito netto di fr. 2956.35 mensili (fr. 2221.25 mensili come custode, fr. 735.10 mensili come addetta alle pulizie) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2815.75 (recte: fr. 2809.75) mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1350.–, pigione fr. 1108.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro del figlio], premio della cassa malati fr. 267.40, assicurazione responsabilità civile privata fr. 13.85, assicurazione dell'automobile fr. 42.75, imposta di circolazione fr. 27.75). Le rimane perciò un margine disponibile di fr. 140.60 (recte: fr. 146.60) mensili. E siccome essa è in grado di finanziare da sé il proprio fabbisogno minimo, il Pretore ha escluso ogni contributo di accudimen­to.

                                         Nelle circostanze descritte il primo giudice ha posto il mantenimento di A__________ interamente a carico dell'attore, in grado di stanziare agevolmente fr. 1325.– mensili fino ai 16 anni del figlio (8 settembre 2019) e fr. 1275.– mensili dopo di allora, beneficiando pur sempre di un margine residuo di fr. 820.– mensili, rispettivamente di fr. 870.– mensili, “ben superiore” a quello che registra la convenuta.

                                   4.   L'appellante chiede di ridurre il contributo alimenta­re per A__________ a fr. 825.– mensili fino al 16° compleanno e a fr. 775.– mensili da allora in poi, assegni familiari non compresi. Egli si duole in pri­mo luogo di dover versare per il figlio un contributo alimentare che include l'intero costo del vitto quando in virtù della custodia alternata fra genitori egli deve già provvedere al vitto di tasca propria durante le due settimane mensili che il figlio trascorre con lui. L'attore lamenta inoltre di dover assumere “una serie di altre spese già comprese nel contributo versato alla madre in favore del figlio, come una parte dei vestiti, del tempo libero e dei mezzi di trasporto”. A suo parere perciò il contributo alimentare fissato dal Pretore va ridotto di almeno fr. 500.– mensili e fissato in fr. 825.– mensili fino al 16° compleanno del figlio, rispettivamente in fr. 775.– mensili dopo di allora.

                                         a)   Nella sentenza impugnata il Pretore ha definito il fabbisogno in denaro di A__________ sulla base della tabella 2018 correlata alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamen­to professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi inval­sa, la quale prevede per un figlio unico di età compresa fra 13 e 18 anni un totale di fr. 1785.– mensili, assegni familiari inclusi. In tale cifra il primo giudice ha sostituito correttamente il costo dell'alloggio (fr. 560.– mensili secondo la tabella) con un sesto della pigione effettiva pagata da ciascun genitore (fr. 422.– mensili: fr. 200.– l'attore, fr. 222.– la convenuta) e il premio della cassa malati (fr. 110.– mensili secondo tabella) con quello effettivamente versato dalla convenuta per il figlio (fr. 148.35 mensili). A torto invece egli ha tolto dal fabbisogno in denaro di A__________, senza alcuna giustificazione e senza che sia dato di capire perché, i costi previsti dalla tabella per la salute (fr. 160.– mensili), i quali coprono le spese farmaceutiche, oculistiche, dentistiche, mediche e ospedaliere, come pure quelle per la cura del corpo e del­l'igiene personale. Ne segue che il fabbisogno in denaro di A__________ ammonta in realtà a fr. 1685.35 mensili. Dedotti gli assegni familiari (fr. 200.– mensili fino al 16° compleanno, fr. 250.– mensili in seguito), il fabbisogno in denaro del figlio si attestava così a fr. 1485.35 mensili fino al 16° compleanno e a fr. 1435.35 mensili dopo di allora.

                                         b)   Dandosi nella fattispecie una custodia alternata in uguali proporzioni (una settimana il padre, una settimana la madre), ogni genitore è chiamato – per principio – a farsi carico paritariamente del mantenimento del figlio per il tempo durante il qua­le il figlio gli è affidato. Se non che, in concreto talune poste del fabbisogno in denaro di A__________ non sono assun­te dai genitori nella stessa misura: il costo dell'alloggio è a carico dell'attore per fr. 200.– mensili e a carico della convenuta per fr. 222.– mensili, mentre il premio della cassa malati è a carico della sola madre, cui è intestata la polizza assicurativa (doc. F, allegato). Ne segue che il mantenimento del figlio gravava su AP 1 per fr. 657.50 mensili fino al 16° compleanno e continua a gravare per fr. 632.50 mensili dopo di allora, mentre gravava su AO 1 per fr. 827.85 mensili fino al 16° compleanno e continua a gravare per fr. 802.85 mensili dopo di allora.

                                         c)   Il problema è che con un margine disponibile di fr. 146.60 mensili (non contestati dall'appellante), l'interessata non è in grado di finanziare il mantenimento del figlio sull'arco delle due settimane durante le quali A__________ le è affidato. A tale proposito occorre in ogni modo una precisazione: fino al passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio (e non solo fino al passaggio in giudicato dello scioglimento del matrimonio) i contributi di mantenimento per moglie e figli continuano a essere disciplinati dall'assetto provvisionale o – come in concreto – da quanto ha stabilito a suo tempo il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale (RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.93 del 15 ottobre 2018, consid, 14). Nel caso in esame A__________ ha compiuto 16 anni l'8 settembre 2019. Ai fini dell'attuale giudizio resta attuale unicamente, perciò, il contributo di mantenimento dai 16 anni in poi.

                                         d)   Rimane da esaminare in che misura l'appellante vada chiamato a finanziare il mantenimento del figlio, ciò che la convenuta non è in grado di assicurare quando A__________ le è affidato. L'appellante non contesta – come detto – che AO 1 conservi un margine disponibile di appena fr. 146.60 mensili rispetto al fabbisogno mini­mo. Fa valere tuttavia che dal 16° compleanno del figlio essa avreb­be potuto aumentare il proprio grado d'occupazio­ne dal 70 al 100%, come il Pretore ha rilevato di scorcio nella sentenza impugnata (consid. 10.3), e guadagnare almeno fr. 4000.– mensili. La convenuta non nega di poter estendere la propria attività lucrativa né mette in dubbio che secondo giurisprudenza un genitore affidatario può essere tenuto – di regola – a portare a tempo pieno un impiego a tem­po parziale dacché il figlio cadetto compie 16 anni (da ultimo: DTF 144 III 497 consid. 4.7.6). A suo parere tuttavia, “doves­se conseguire un reddito maggiore (che visto l'attuale tasso di occupazione non potrà che essere di qualche centinaio di franchi in più), la stessa avrà il diritto di poter beneficiare dapprima in prima persona di un tale agio minimo, al pari del marito” (osservazioni all'appello, pag. 4).

                                         e)   L'argomentazione che precede non può essere condivisa. Intanto la convenuta non può pretendere che per il mantenimento di A__________ l'attore le versi più di quanto occorre per le due settimane di affidamento (fr. 802.85 mensili). Inoltre essa trascura che, dovesse aumentare la propria attività lucrativa dal 70 al 100%, potrebbe guadagnare attorno ai fr. 4000.– mensili (e non solo “qualche centinaio di franchi in più”). Tutto ponderato, di conseguenza, il contributo alimentare di fr. 775.– mensili offerto dall'appellante appare equo. L'attore rimane infatti, dopo avere sopperito con mezzi propri per fr. 1407.50 complessivi (fr. 632.50 più fr. 775.– di contributo) al mantenimento del figlio (fabbisogno in denaro di fr. 1435.35 mensili), con un margine di circa fr. 735.– mensili. La convenuta deve provvedere al mantenimento di A__________ per la differenza di fr. 27.85 mensili e rimane con circa fr. 115.– mensili, ma qualora lavoras­se a tempo pieno potrebbe conseguire un margine di almeno fr. 1160.– mensili. AO 1 va rimessa pertanto alle sue responsabilità.

                                         f)    Se ne conclude che per quanto riguarda il contributo alimentare in favore del figlio la sentenza impugnata si rivela arbitraria, l'importo essendo stato calcolato come se A__________ fosse affidato esclusivamente alla madre. La fondatezza dell'appello rende superfluo poi vagliare l'assunto dell'attore, il

                                               qua­le fa valere che nel frattempo la sua compagna è definitivamente partita per la Spagna, di modo che nel fabbisogno di lui va inserito il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario (fr. 1350.– mensili) e non più la metà del minimo esistenziale per coppia (fr. 850.– mensili) riconosciuto dal Pretore. Lo stesso appellante offrendo un contribu­to alimentare per il figlio di fr. 775.– mensili, calcolare il nuo­vo fabbisogno minimo di lui non sarebbe di alcuna utilità pratica.

                                   5.   Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili. Nel complesso l'esito dell'attuale giudizio non incide apprezzabilmente invece sul dispositivo inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado (suddivise a metà), il quale riguardava, oltre allo statuto del figlio, la liquidazione del regime dei beni e il riparto delle prestazioni pensionistiche maturate dai coniugi in costanza di matrimonio. Tale dispositivo può di conseguenza rimanere invariato.

                                   6.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non risulta raggiungere la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Davanti a questa Camera rimaneva litigiosa unicamente, in effetti, la differenza tra il contributo alimentare deciso dal Pretore dopo i 16 anni del figlio (fr. 1275.– mensili) e quello offerto dal­l'attore (fr. 775.– mensili) per il lasso di tempo che intercorre fino alla maggiore età di A__________ (8 settembre 2021). Nulla impedisce alla convenuta, comunque sia, di dimostrare un altro valore litigioso nell'ipotesi in cui adisca il Tribunale federale.

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è accolto e il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è riformato come segue:

                                         AP 1 è condannato a versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per il figlio A__________ di fr. 775.– mensili, assegni familiari non compresi.

                                         Per il resto la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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