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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.06.2020 11.2019.31

5. Juni 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,012 Wörter·~20 min·5

Zusammenfassung

Divorzio: liquidazione dei rapporti patrimoniali e previdenza professionale all'estero

Volltext

Incarto n. 11.2019.31

Lugano 5 giugno 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2015.157 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 12 giugno 2015 da

 AO 1    

contro

 AP 1  (D) (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 20 febbraio 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 18 gennaio 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1962) e AO 1 (1964), cittadini italiani, si sono sposati ad __________ (Varese) il 18 luglio 1992, adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati V__________ (1994), P__________ (1995) e C__________ (2001). La famiglia ha dapprima vissuto in Italia, per poi trasferirsi nel 1995 in Germania. Il marito è __________ per la __________ GmbH, ora E__________ __________ GmbH, di __________. La moglie lavorava principalmente come mamma diurna. I coniugi si sono separati nel febbraio del 2013, quando AO 1 ha lasciato, insieme con la figlia C__________, l'abitazione coniugale di R__________ (proprietà per piani n. 7743, 7776 e 7777, pari a 38/1000, 4/1000 e 4/1000 della particella n. 988/7, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno), per trasferirsi in un suo appartamento ad A__________ (proprietà per piani n. 30 298, pari a 26.50/1000 della particella n. 1009 RFD), cessando ogni attività lucrativa.

                                  B.   In esito a una procedura a protezione dell'unione coniugale avviata da AO 1 il 2 maggio 2014, con sentenza del 14 luglio 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha affidato la figlia C__________ alla madre e ha obbligato AP 1 a versa­re un contributo alimentare per la moglie e per la figlia di fr. 1500.– mensili ciascuno (inc. SO.2014.1873). Dal 2014 AO 1 ha ripreso a esercitare l'attività di mamma diurna e dal 1° ottobre 2015 essa lavora inoltre per l'immobiliare L__________ SA di __________.

                                  C.   Nel frattempo, il 12 giugno 2015, AO 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al medesimo Pretore. All'udienza del 15 ottobre 2015, indetta per il tentativo di conciliazione, è comparsa la sola moglie, alla quale il Pretore ha impartito un termine di 30 giorni per motivare l'azione. In un memoriale del 16 novembre 2015 essa ha chiesto così l'affidamento della figlia C__________, ha postulato un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili per sé e di fr. 1500.– mensili per la figlia. Essa ha rivendicato inoltre l'attribuzione in proprietà esclusiva di un appartamento a G__________, frazione di __________ (Vallese), e di una casa a S__________ (in località P__________, nella Provincia di Grosseto), appartenenti ai coniugi in ragione di un mezzo ciascuno, ha sollecitato la divisione a metà delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio e ha instato per una provvigione ad litem di fr. 6000.–.

                                  D.   Nella sua risposta del 27 gennaio 2016 AP 1 ha aderito al principio del divorzio e all'affidamento della figlia alla madre con autorità parentale congiunta, ha accettato di versare un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili per C__________ e ha approvato la divisione a metà delle spettanze previdenziali accumulate dai coniugi. Da parte sua egli ha rivendicato l'attribuzione in proprie­tà esclusiva dell'immobile a R__________ e di una villa a C__________ (frazione di B__________, in Provincia di Verona), comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno, chiedendo di “liquidare gli altri immobili” mediante vendita della casa a S__________ e attribuzione dell'appartamento di G__________ ai figli. Infine egli ha rifiutato qualsiasi contributo alimentare alla moglie. In una replica del 29 aprile 2016 AO 1 ha ribadito le proprie domande di petizione, salvo rinunciare alla provvigione ad litem. Con duplica del 2 giugno 2016 il convenuto ha riaffermato le sue posizioni, ma ha preteso l'attribuzione in proprietà esclusiva anche della casa a S__________.

                                  E.   Alle prime arringhe del 19 settembre 2016 le parti hanno notificato prove. L'istruttoria, avviata seduta stante, è stata chiusa il 7 febbraio 2018 e alle arringhe finali dell'11 aprile 2018 i coniugi hanno reiterato le loro richieste, AP 1 opponendosi per finire alla suddivisione della propria previdenza professionale e chiedendo altresì l'attribuzione in proprietà esclusiva dell'appartamento a G__________, dichiarando nondimeno di lasciare la casa a S__________ in proprietà esclusiva della moglie, alla quale ha offer­to un conguaglio di fr. 20 000.–.

                                  F.   Statuendo con sentenza del 18 gennaio 2019, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato la figlia C__________ alla madre con autorità parentale congiunta, riservato il diritto di visita paterno, e ha obbligato il convenuto a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 1500.– mensili fino al termine di una formazione scolastica o professionale appropriata, assegni familiari non compresi. Egli ha sciolto poi le varie comproprietà, attribuendo alla moglie la casa di S__________, previo versamento di € 35 000.– al marito, assegnando le proprietà per piani di R__________ al marito, previo versamento di € 110 000.– alla moglie, e disponendo la vendita agli incanti dell'appartamento a G__________ con base d'asta di fr. 400 000.– e riparto del ricavo net­to a metà tra i coniugi. Il primo giudice non ha fissato contributi alimentari in favore dell'attrice e ha previsto la divisione a metà dei diritti previdenziali maturati dalle parti dal matrimonio fino all'introduzione della causa di divorzio, che si tratti di accantonamenti in Germania, in Italia o in Svizzera, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire l'entità di simili prestazio­ni. Le spese processuali di complessivi fr. 5000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  G.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20 febbraio 2019 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di condannare la moglie a restituirgli quanto da lui versatole per l'acquisto del­l'appartamento ad A__________ (€ 48 000.–) e della villa a B__________

                                         (€ 140 000.–), limitando la divisione degli averi previdenziali a quelli maturati in Svizzera e lasciando nella disponibilità di ogni coniu­ge quelli accumulati in Germana e in Italia. Nelle sue osservazioni del 26 marzo 2019 AO 1 dichiara di non avere nulla da aggiungere alla sentenza impugnata, tranne precisare di non disporre di averi previdenziali in Italia né in Svizzera.

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese in liquidazione dei rapporti patrimoniali formulate dalle parti nei memoriali conclusivi davanti al Pretore. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è giunta alla patrocinatrice del convenuto il 21 gennaio 2019 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 20 febbraio 2019 e sanato con la firma autografa in ossequio al termine fissato il 26 febbraio 2019 dal presidente di questa Camera, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Con le osservazioni all'appello AO 1 produce copia del verbale inerente alle arringhe finali e un esemplare del proprio memoriale conclusivo, come pure un'attestazione del 22 marzo 2013 in cui il marito approva la partenza definitiva di moglie e figli dalla Germania, una dichiarazione 12 dicembre 2012 del marito, una sua lettera del 12 aprile 2018 alla Pretura e due lettere sull'istituto previdenziale tedesco del marito, del 14 gennaio 2015 e del 12 maggio 2016. Tali documenti figurano già nell'incarto trasmesso dal Pretore a questa Camera (inc. DM.2015.157). La loro produzione si rivela dunque superflua.

                                   3.   Litigiosi rimangono, in appello, parte della liquidazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi e la divisione degli averi previdenziali da loro maturati. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC).

                                    I.   Sulla liquidazione dei rapporti di dare e avere

                                   4.   Controversa è la partecipazione di AP 1 all'acquisto da parte della moglie della proprietà per piani ad A__________ e della villa a B__________. Relativamente al primo immobile, il Pretore ha accertato che esso è di proprietà esclusiva della moglie, sicché “rima­ne di sua pertinenza senza che ci si debba chinare su un eventuale conguaglio per il marito (art. 247 CC)ˮ. Analoga conclusio-ne egli ha tratto riguardo al secondo immobile, “entrato nel patrimonio della moglie durante il matrimonio in ragione di separazio­ne dei beni (art. 247 CC)”. 

                                         a)   Intanto occorre domandarsi se alla liquidazione dei rapporti patrimoniali si applichi il diritto svizzero. Dagli atti risulta che al momento del matrimonio le parti hanno dichiarato al­l'ufficiale dello stato civile di __________ che avrebbero adottato la separazione dei beni (doc. D e E). L'art. 162 com­ma 2 del Codice civile italiano consente infatti agli sposi di instaurare il regime della separazione dei beni in via semplificata, tramite una dichiarazione di scelta registrata nell'atto di matrimonio, senza doversi rivolgere a un notaio per stipulare una convenzione apposita. La dichiarazione all'ufficiale di stato civile equivale a una convenzione di separazione dei beni, sempre che sia relativamente semplice. Se i coniugi intendono stipulare una convenzione più articolata, devono far capo a un

                                               notaio (Anelli/Sesta, Regime patrimoniale della famiglia, vol. III, Milano 2002, pag. 479 a metà).

                                               Ora, nel diritto internazionale privato svizzero i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge scelta dai coniugi medesimi (art. 52 cpv. 1 LDIP). Se costoro sono legati da una convenzione matrimoniale, un cambiamento di domicilio non influisce sul diritto applicabile (art. 55 cpv. 2 LDIP). In concreto le parti risultano soggette per dichiarazione equiparata a una convenzione – dopo quanto si è visto – alla separazione dei beni secondo gli art. 215 segg. del Codice civile italiano, regime che continua ad applicarsi anche dopo il loro trasferimento all'estero (v. RtiD I-2019 pag. 506 consid. 5). In ogni modo, per quanto è dato a divedere, in caso di separazione dei beni anche nel diritto italiano un coniuge che ha

                                               apportato migliorie o eseguito addizioni a beni dell'altro può chiedere il rimborso dei propri investimenti (RtiD I-2019 pag. 506 consid. 10 con rinvio ad Anelli/Sesta, op. cit., pag. 531 segg.), come nel diritto svizzero (Piller in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 4 ad art. 250; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ª edizione, pag. 911 n. 1623c; Christinat in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédu­re, Basilea 2015, n. 6 ad art. 250). In sostanza, ai fini del giudizio, si tratta di accertare nella fattispecie se l'appellante ha dimostrato di avere investito fondi propri in beni della moglie.

                                         b)   Per quel che è dell'immobile ad A__________, l'appellante sostiene di avere provato il versamento alla moglie di € 48 000.– per fi-nanziarne l'acquisto. Se non che, davanti al Pretore egli ave­va dichiarato che l'immobile era stato acquistato “versando l'intero importo della vendita della casa di R__________, appartamento n. 15, che era in comproprietà tra i coniugi”, ragione per cui egli di “sicuro ha investito in esso beni propri e ne reclama la restituzione” (risposta, pag. 5). Sta di fatto che, per finire, egli non ha avanzato alcuna pretesa cifrata né ha formulato una qualsivoglia richiesta di giudizio. Nella duplica egli ha ulteriormente sostenuto di avere versato alla moglie suoi risparmi per € 48 000.– destinati all'acquisto dell'immobile, ma una volta di più non ha formulato alcuna domanda. Alle arringhe finali, poi, egli nemmeno ha accennato alla questio­ne. In simili circostanze ci si può seriamente interrogare sulla ricevibilità di tale pretesa, formulata per la prima volta in questa sede senza che si ravvisino – né siano addotti – nuo­vi fatti o nuovi mezzi a fondamento della domanda (art. 317 cpv. 2 CPC).

                                               Certo, dagli atti e dalle spiegazioni fornite dalle parti si evince che da un conto intestato ai coniugi sono stati trasferiti nel luglio del 2012 € 48 000.– a un altro conto di cui gli stessi coniugi erano beneficiari (doc. 15; verbale del 17 gennaio 2017, pag. 4 a metà). Ciò non basta tuttavia per dimostrare che tale importo fosse del solo marito e che esso sia poi stato usato dalla sola moglie. Per di più, è lungi dall'essere provato che quella somma sia servita per finanziare l'acquisto dell'abitazio­ne ad A__________, ove appena si pensi che il contratto di compravendita è stato sottoscritto il 10 gennaio 2013 (doc. HH). La pretesa dell'appellante non può pertanto trovare accoglimento, non incombendo a questa Camera indagare su altre causali in una conseguenza del divorzio retta dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC).

                                         c)   In merito alla villa di B__________, l'appellante ribadisce che l'acquisito da parte della moglie della quota di comproprietà è stato finanziato da lui, come risulta dall'atto di compravendi­ta, sicché egli pretende la restituzione di € 140 000.–. Inoltre, egli soggiunge, il Pretore nemmeno ha esaminato la sua richiesta intesa all'attribuzione in proprietà esclusiva di tale immobile. In realtà la pretesa volta alla restituzione dell'importo di € 140 000.– è nuova e quindi irricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC). Nondimeno il Pretore ha ritenuto, in modo palesemen­te contrario agli atti, che l'immobile in questione sia entrato nel patrimonio della moglie. Ciò è vero solo in parte, poiché – come risulta dall'atto di compravendita del 30 maggio 2013 –AO 1 ha acquistato da M__________, fratello del marito, unicamente una quota di tre sesti del fondo al prezzo di € 140 000.–, pagati da AP 1 (doc. QQ). L'altra quota di comproprietà appartiene allo stesso AP 1, come emerge dagli attivi ereditari del di lui padre F__________ (giustificativi allegati alla dichiarazione di successione: doc. 54) e dalla visura storica per l'immobile del 25 gennaio 2017 (doc. PPP, 2° foglio). La circostanza è stata per altro ammessa dall'attrice medesima, secondo la quale l'immobile può considerarsi “proprietà del marito per il 75% e della moglie al 25%” (petizione, pag. 7 in fondo).    

                                         d)   Posto ciò, contrariamente all'opinione dell'appellante, il Pretore non ha riconosciuto formalmente la proprietà della casa, tant'è che al riguardo il dispositivo della sentenza impugnata è silente. Del resto, AO 1 nemmeno aveva rivendicato la proprietà esclusiva di tale fondo. Anzi, essa aveva postulato unicamente l'attribuzione degli immobili a S__________ e a G__________, senza esprimersi sugli altri. D'altro canto, AP 1 ha sempre preteso la proprietà esclusiva dei fondi a R__________ e a B__________, postulando per gli altri beni diversi modi di scioglimento. Per finire, il Pretore ha sciolto le comproprietà sugli immobili di R__________, di S__________ e di G__________, ma sen­za esprimersi sulla casa di B__________, reputata erroneamente proprietà della moglie. Tale casa è rimasta pertanto in comproprietà dei coniu­gi, AO 1 non potendo ottenere il trapasso di proprie­tà sulla base di una decisione che nemmeno ciò prevede. In circostanze siffatte, scartando un'esplicita proposta di giudizio e aggiudicando a una parte quanto nemmeno era richiesto, il primo giudice è caduto in un diniego di giustizia. Su questo punto la causa gli va perciò rinviata affinché esamini la pretesa del marito tendente a vedersi attribuire il citato immobile in proprietà esclusiva.

                                   II.   Sulla divisione della previdenza professionale

                                   5.   Il Pretore ha stabilito che le prestazioni d'uscita conseguite dai coniugi dal matrimonio (18 luglio 1992) fino all'introduzione della causa di divorzio (12 giugno 2015) vanno suddivise a metà, e “ciò sia per quanto concerne gli averi previdenziali maturati in Svizzera, sia per quanto concerne gli averi previdenziali maturati al­l'estero e, in particolare, in Germania dove il marito lavora da anni (doc. 32), ma dove anche la moglie parrebbe aver accumulato degli averi (doc. Q)”. L'appellante sostiene che in applicazio­ne degli art. 122 e 123 vCC, come pure degli art. 15 a 17 e 22a o 22b LFLP il giudice svizzero può ordinare la divisione degli averi previdenziali accumulati dai coniugi in costanza di matrimonio solo riguardo a importi maturati in Svizzera. Né egli comprende come un tale dispositivo potrebbe essere eseguito in Italia e in Germania, dove non esistono istituti analoghi a quelli svizzeri. A suo parere, di conseguenza, l'unica divisione praticabile è quella degli averi previdenziali accantonati in Svizzera.

                                         a)   Nella fattispecie il divorzio denota evidenti risvolti internazionali, le parti essendo cittadini italiani e il marito essendo domiciliato in Germania. Ora, dandosi la competenza del giudice svizzero per l'azione di divorzio, (art. 59 lett. b LDIP), lo stes­so tribunale – salvo puntuali eccezioni – è competente anche per disciplinare gli effetti accessori (art. 63 cpv. 1 LDIP). In materia di averi previdenziali, poi, dal 1° gennaio 2017 l'art. 63 cpv. 1bis LDIP prevede la competenza esclusiva dei tribunali svizzeri per il conguaglio delle pretese nei confronti di un istituto svizzero di previden­za professionale. Il fatto che tale disposizione nulla preveda in merito ad averi previdenziali situati all'este­ro non significa che i tribunali svizzeri non siano abilitati a determinarsi in proposito. Sussiste pur sempre, in effetti, la competenza generale del giudice svizzero per regolare gli effetti del divorzio in virtù dell'art. 63 cpv. 1 LDIP (Geiser in: Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 124e CC; Widmer Lüchinger in: Zürcher Kommentar, IPRG, 3ª edizio­ne, n. 25 ad art. 63; Romano, Aspects de droit international privé de la ré­forme de la prévoyance professionnelle in: FamPra.ch 2017 pag. 67 seg.; analogamen­te: FF 2013 pag. 4189 seg.).

                                         b)   Ricordato ciò e considerato che la novella legislativa sul conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, vigente dal 1° gennaio 2017, si applica anche alle cause – come nella fattispecie – pendenti dinanzi a un'autorità cantonale al momento della sua entrata in vigore (art. 7d cpv. 2 tit. fin. CC e 407c cpv. 1 CPC; RtiD II-2018 pag. 712 consid. 9b), se all'estero sussistono pretese di previdenza il giudice svizzero ha due possibilità:

                                               – o riconosce al coniuge creditore, come in precedenza (RtiD I-2014 pag. 728 n. 3c consid. 6b con rinvii, II-2011 pag. 684 n. 9c consid. 2c), un'indennità adeguata sotto forma di liquidazione in capitale o di rendita (art. 124e cpv. 2 CC), il deposito di averi previdenziali all'estero fondando anche nel nuovo diritto un'impossibilità di conguaglio (Geiser in: op. cit., n. 5 ad art. 124e CC; Oberson/Waelti: Nouvelles rè-gles de partage de la prévoyance: les enjeux du point de vue judiciaire in: FamPra.ch 2017 pag. 113 seg.),

                                              – oppure decide di rinviare complessivamente il conguaglio delle pretese di previdenza professionale a un procedimen­to apposito, derogando al principio dell'unità della sentenza di divorzio, nell'ipotesi in cui sia possibile ottenere una decisione sul conguaglio nello Stato estero (art. 283 cpv. 3 CPC; Bähler in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizio­ne, n. 4a ad art. 283). Ciò presuppone tuttavia che si abbia modo di ottenere una siffatta decisione e che il coniuge in questione sia disposto ad avviare una procedura a tal fine in quello Stato, fer­mo restando che il riparto complessivo degli averi previdenziali resta soggetto al diritto svizzero (Dolge in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 6 ad art. 283; Romano, op. cit., pag. 71). Il risultato della decisione straniera riguarda soltanto il computo delle prestazioni attribuite nell'ambito del procedimento svizzero. Se poi, dal punto di vista svizzero, il coniuge creditore riceve troppo poco, il risultato della decisione straniera può essere completato con un'indennità a norma dell'art. 124e cpv. 1 CC (FF 2013 pag. 4189).

                                         c)   In concreto il Pretore si è limitato – come si è detto – a fissa­re la divisione a metà degli averi accumulati all'estero dal marito, “in particolare” in Germania presso la Deutsche Rentenversicherung. Ciò non corrisponde a nessuna delle opzioni testé riassunte e mal si comprende come una tale decisione potrebbe essere eseguita all'estero. D'altro lato sulla situazione previdenziale delle parti non incombe a questa Camera indagare di propria iniziativa (sentenza del Tribunale federale 5A_18/2018 del 16 marzo 2018 in: SZZP/RSPC 2018 pag. 297). In concreto, inoltre, non si tratta soltanto di esperire l'una o l'altra prova per completare l'istruttoria, ma di assumere tutta la documentazione necessaria per dirimere una parte essenziale dell'azione su cui il primo giudice fondamentalmente non ha statuito e di completare i fatti su punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC). Quanto all'indennità adeguata dell'art. 124e cpv. 1 CC, questa Camera dovrebbe definirne inoltre per la pri­ma volta l'ammontare. Al riguardo non basta tuttavia ripartire a metà le spettanze dei coniugi. Occorre tenere conto anche della concreta situazione economica in cui vengono a trovarsi le parti, segnatamente dopo la liquidazione del regime dei beni, e delle loro condizioni finanziarie dopo il divorzio. Questa Camera dovrebbe pertanto istruire e decidere la questione alla stregua di un giudice na-turale, ciò che sottrarrebbe alle parti la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Senza dimenticare che anche il rinvio ad separatum potrebbe entrare in linea di conto, la Germania facendo parte notoriamente della cerchia di Stati che dispongono di meccanismi di suddivisione degli averi pensionistici analoghi a quelli svizzeri (Romano, op. cit., pag. 58 e 69).

                                         d)   In definitiva, per quanto riguarda la previdenza professionale delle parti la sentenza impugnata va annullata e gli atti ritornati al primo giudice affinché esegua i necessari accertamen­ti, statuendo di nuovo.

III. Sulle spese processuali e le ripetibili

6.   Le spese dell'appello seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 esce sconfitto sul rimborso di € 48 000.– e di € 140 000.–, così come sulla disponibilità propria degli averi previdenziali esteri. La contesa rimane aperta invece sullo scioglimento della comproprietà a B__________ e sul conguaglio della previdenza professionale, al cui proposito il Pretore dovrà giudicare di nuovo. Ciò induce a ridurre adeguatamente la tassa di giustizia complessiva. Tutto ponderato, si giustifica così che l'appellante sopporti due terzi delle spese ridotte, il rimanen­te andando a carico dell'attrice. Quanto alle ripetibili, dandosi una ripartizione delle spese processuali tra una parte patrocinata e una non assistita che non ha reso verosimile i presupposti per ottenere un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), come in concreto, la parte soccombente non assistita da un rappresentante professionale va chiamata a rifondere alla controparte la quota ridotta delle ripetibili da questa sopportate (un terzo: cfr. analogamente I CCA, sentenza inc. 11.2019.96 del 10 aprile 2020 consid. 8 con rinvio). Sulle spese giudiziarie di primo grado il Pretore giudicherà di nuovo al momento in cui statuirà sul rinvio.

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                   7.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (v. consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 9 e 11 della sentenza impugnata sono annullati. Gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio sul riparto della previdenza professionale e sulla pretesa di AP 1 intesa alll'assegnazione in proprietà esclusiva dell'immobile a C__________, frazione di B__________ (Verona).

                                         Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese di appello, ridotte a fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per due terzi a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 500.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; –   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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