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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.12.2019 11.2019.22

24. Dezember 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,326 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Proprietà per piani: contributi per spese comuni e iscrizione definitiva di ipoteca legale

Volltext

Incarto n. 11.2019.22

Lugano, 24 dicembre 2019/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SE.2018.237 (proprietà per piani: contributi per spese comuni e iscrizione definitiva di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 5 luglio 2018 dalla

Comunione dei comproprietari del AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro

  AP 1 N (Bahamas) (ora patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello dell'8 febbraio 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 9 gennaio 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 è titolare di due proprietà per piani: la n. 1968, pari a 20/1000 della particella n. 457 RFD di __________ sezione di __________ (“AO 1”), con diritto esclusivo sul­l'appartamento n. 7, e la proprietà per piani n. 1923, pari a 2/1000 della medesima particella, con diritto esclusivo sull'autorimessa “HH”. Il 2 marzo 2018 la Comunione dei comproprietari ha convenuto lo stesso AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere – già in via cautelare e senza contraddittorio – l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale collettiva sulle sue proprietà per piani di fr. 12 682.95, corrisponden­ti ai contributi condominiali arretrati degli anni 2013, 2014 e 2015.

                                  B.   Con decreto cautelare del 5 marzo 2018, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta e ha assegnato a AP 1 un termine di 20 gior­ni per presentare osservazioni scritte, con la comminatoria che, decorso infruttuoso il termine, la decisione sarebbe stata emessa sulla base degli atti. Egli ha invitato il convenuto inoltre, residente a M__________, a designare entro 20 giorni un recapito in Svizzera ove notificare gli atti processuali, avvertendolo che qualora il termine fosse scaduto senza esito le notifiche sarebbero avvenute per via edittale. Il giudizio sulle spese e le ripetibili è stato rinviato al merito. L'istanza della Comunione dei comproprietari, il decreto cautelare e l'invito a presentare osservazioni sono stati intimati al convenu­to, a M__________, per rogatoria (inc. CA.2018.85). L'8 maggio 2018 la Direction de la Sûreté Publique del Principato di Monaco ha comunicato che la commissione rogatoria non poteva essere esegui­ta perché il convenuto, pur abitando all'indirizzo indicato, non era reperibile e nemmeno rispondeva alle convocazioni della polizia giudiziaria.

                                  C.   Statuendo con sentenza dell'11 giugno 2018, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha confermato fino a concorrenza di fr. 8144.32 l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale decretata senza contraddittorio il 3 novembre 2016 e ha impartito all'istante un termine di 30 giorni per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, con l'avvertenza che nel caso in cui il termine fosse decorso infruttuoso l'iscrizio­ne provvisoria sarebbe stata cancellata. La tassa di giustizia di fr. 350.– e le spese sono state poste a carico della Comunione dei comproprietari del AO 1”, riservata una diversa ripartizione in seguito alla causa di merito. Non sono state assegnate ripetibili. Anche tale decisione è stata intimata al convenu­to, a M__________, per rogatoria (inc. SO.2018.1095). Il 28 agosto 2018 la Direction de la Sûreté Publique del Principato di Monaco ha comunicato una volta ancora che la commissione rogatoria non poteva essere esegui­ta perché il convenuto, pur abitando all'indirizzo indicato, non era reperibile e nemmeno rispondeva alle convocazioni della polizia giudiziaria.

                                  D.   Il 5 luglio 2018 la Comunione dei comproprietari del AO 1ˮ si è rivolta al medesimo Pretore, chiedendo di condannare AP 1 a versarle fr. 12 682.95 oltre interessi di fr. 1918.18 e di ordinare l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale annotata in via provvisoria. Il Pretore ha assegnato al convenuto il 6 luglio 2018 un termine di 20 giorni per presentare osservazio­ni scritte e ha citato le parti al dibattimento del 24 ottobre 2018. Gli atti sono stati intimati al convenu­to, a M__________, per rogatoria (inc. SO.2018.1095). L'8 ottobre 2018 la Direction de la Sûreté Publique del Principato di Monaco ha comunicato una volta di più che la commissione rogatoria non poteva essere esegui­ta perché il convenuto, pur abitando all'indirizzo indicato, non era reperibile e nemmeno rispondeva alle convocazioni della polizia giudiziaria. Al dibattimento del 24 ottobre 2018 è comparsa così la sola parte attrice, la quale ha confermato le proprie domande. Non si sono tenuti altri atti processuali.

                                  E.   Con sentenza non motivata del 26 ottobre 2018 il Pretore ha accolto la petizione e condannato AP 1 a versare alla Comunione dei comproprietari del AO 1 la somma di fr. 14 601.75 oltre interessi al 10% su fr. 12 682.95 dal 1° gennaio 2016. Contestualmente egli ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere in via definitiva l'ipoteca legale annotata per fr. 8144.32 in via provvisoria. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 700.– (fr. 1300.– ove fosse stata chiesta la motivazio­ne della sentenza) e le spese di fr. 350.– per

                                         l'iscrizione provvisoria, sono state poste a carico del convenuto. La decisione è stata notificata a AP 1 il __________ 2018, nelle vie edittali, sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Il 7 novembre 2018, rappresentato da un legale, AP 1 ha chiesto al Pretore la motivazione scritta della sentenza, che è stata notificata al suo patrocinatore il 9 gennaio 2019.

                                  F.   Contro la sentenza motivata CO 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 febbraio 2019, concludendo perché il giudizio in questione sia dichiarato nullo o sia annullato, la petizione della Comunione dei comproprietari del AO 1 sia respinta e l'ufficiale del registro fondiario sia invitato a cancellare l'ipoteca legale decretata dal Pretore in via provvisoria. Invitata a formulare osservazioni, il 28 marzo 2019 la Comunione dei comproprietari del IS 1 ha proposto di respingere l'appello, subordinatamente di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. Essa ha chiesto inoltre il 15 aprile 2019 di condannare l'appellante a depositare una cauzione di fr. 1500.– a copertura delle spese ripetibili in caso di soccombenza. CO 1 si è opposto alla domanda. Con decisione del 7 maggio 2019 questa Camera ha obbligato l'appellante a prestare una cauzione di fr. 1500.– in garanzia delle spese ripetibili presunte in caso di soccombenza. Le spese di fr. 500.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla Comunione dei comproprietari del AO 1 fr. 800.– per ripetibili. La cauzione è stata versata il 16 maggio 2019 (inc. 11.2019.53).

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC) sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugna­ta raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare della somma tuttora pretesa dall'attrice (fr. 14 601.75). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione motivata è stata recapitata al patrocinatore del convenuto il 10 gennaio 2019. Introdotto l'8 febbraio 2019, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Nell'appello il convenuto si duole di non avere mai ricevuto alcun atto processuale, né per quanto riguarda l'iscrizione provvisoria (inc. SO.2018.1095) né per quanto riguarda l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale e la condanna al versamento di contributi condominiali arretrati, risiedendo egli fin dal 2017 a N__________. Secon­do l'appellante, inoltre, la notifica della petizione a M__________ con l'invito a presentare una risposta scritta entro 20 giorni è avvenuta in mo­do irrito, lo scambio di note del 24 agosto/28 settembre 1961 che regola la notificazione degli atti giudiziali ed

                                         extragiudiziali in materia civile e commerciale fra la Svizzera e il Principato di Monaco (RS 0.274.185.671) prevedendo solo notificazioni eseguite per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia. Egli ricorda poi che, applicandosi nella fattispecie la Convenzione dell'Aia relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale del 15 novembre 1965 (RS 0.274.131), se un atto è trasmesso all'estero per rogatoria e il convenuto non compare in tribunale, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione finché non abbia la prova che l'atto sia stato notificato o comunicato. Infine, a suo avviso, la notificazione della sentenza non motivata nelle vie edittali ha violato nella fattispecie l'art. 141 CPC, poiché una pubblicazione sul Foglio ufficiale può avvenire solo se l'indirizzo del destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche oppure quando la notifica sia impossibile.

                                   3.   Per quanto riguarda anzitutto il domicilio del convenuto, l'appellante pretende di abitare a N__________ dal 2017, ma a tal fine esibisce unicamente un permesso di soggiorno alle Bahamas valido dal 28 settembre 2017 al 28 settembre 2018 (doc. 3). La Direction de la Sûreté Publique del Principato di Monaco ha confermato da parte sua l'8 ottobre 2018, quando ha comunicato al Pretore di non poter notificare la petizione e l'invito a formulare la risposta scritta, che “l'intéressé habite toujours à l'adresse indiquée, mais il n'a pas pu être touché à son domicile et il n'a pas déféré aux convocations motivées qui lui ont été adressées”. Ciò premesso, la dimora dell'appellante a N__________ non appare una residenza abituale. Sta di fatto che, come si vedrà in seguito, l'appello si prospetta destinato a buon fine anche continuando a ritenere AP 1 domiciliato a M__________. Sulla questione non giova dunque attardarsi.

                                   4.   In materia di commissioni rogatorie la Svizzera e il Principato di Monaco hanno siglato il 24 agosto e 28 settembre 1961 uno “scambio di note concernente il regolamento delle questioni relative alla notificazione degli atti giudiziali ed extragiudiziali in materia civile e commercia­le” (RS 0.274.185.671). Tale accordo prevede al n. 1, in effetti, che “la notificazione di atti giudiziali ed

                                         extragiudiziali in materia civile e commerciale spediti dalle autorità di uno dei due Paesi e destinati a persone residenti sul territorio dell'altro è richiesta, da una parte, alla Direzione dei Servizi giudiziari del Principato di Monaco dall'Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia [ora: Ufficio federale di giustizia] e, dall'altra, all'Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia [ora: Ufficio federale di giustizia] dalla Direzione dei Servizi giudiziari del Principato di Monaco”.

                                   5.   Successivamente tanto la Svizzera quanto il Principato di Mona­co hanno ratificato la Convenzione dell'Aia relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, del 15 novembre 1965 (RS 0.274.131). Tale trattato prevede che “l'Autorità o l'ufficiale ministeriale competente in base alle leggi dello Stato di origine” trasmette la commissione rogatoria all'Autorità centrale dello Sta­to richiesto (art. 2 a 7). Competente per chiedere l'esecuzione di commissioni rogatorie è, in Svizzera, il Dipartimento federale di giustizia e polizia, Ufficio federale di giustizia, che è anche l'Autorità centrale svizzera abilitata a ricevere le commissioni rogatorie estere. E il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha delega­to il compito alle autorità centrali cantonali. Autorità centrale è, nel Cantone Ticino il Tribunale d'appello (‹https://www.rhf.admin. ch/rhf/it/home/zivilrecht/behoerden/zentralbehoerden.html›; analoga delega vige per quanto riguarda la Convenzione dell'Aia sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale, del 18 marzo 1970: RtiD II-2007 pag. 655 in alto). Sotto questo profilo la Convenzione dell'Aia relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, del 15 novembre 1965, è in consonanza con il citato scambio di note fra la Svizzera e il Principato di Monaco concernente il regolamento delle questioni relative alla notificazione degli atti giudiziali ed extragiudiziali in materia civile e commercia­le.

                                   6.   In concreto il Pretore ha correttamente seguito per la rogatoria la via ordinaria prevista dalla Convenzione dell'Aia relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, del 15 novembre 1965 (le vie alternative dell'art. 10 sono estranee alla fattispecie). Egli ha trasmesso perciò la petizione e l'invito a formulare osservazioni scritte con richiesta di assistenza giudiziaria in materia civile al Tribunale d'appel­lo per mezzo del formulario “domanda giusta CLA65” (art. 3 della Convenzio­ne). Autorità centrale cantonale, il Tribunale d'appello ha fatto seguire la richiesta all'Autorità centrale del Principato di Monaco. Contrariamente a quanto asserisce il convenuto, pertanto, il primo giudice non ha “proceduto direttamente alla spedizione” dei documenti. La richiesta di commissione rogatoria è stata inoltrata in modo corretto.

                                   7.   Il problema è che, per quanto correttamente richiesta, la rogatoria non è stata eseguita. Come si è visto, l'8 ottobre 2018 la Direction de la Sûreté Publique del Principato di Monaco ha comunicato che alla notificazione non poteva essere dato seguito perché il convenuto, pur abitando all'indirizzo indicato, non era reperibile e nemmeno rispondeva alle convocazioni della polizia giudiziaria. Di conseguenza AP 1 non ha ricevuto né la petizione presentata dalla Comunione dei comproprietari del AO 1 né l'invito del Pretore a presentare osservazioni scritte. In simili circostanze il Pretore avreb­be dovuto interpellare l'attrice per sapere se il luogo di dimora del destinatario non potesse “essere individuato nemmeno con le debite, ragionevoli ricerche” (art. 141 cpv. 1 lett. a CPC). Si fosse individuato il luogo di dimora, sarebbe occorso rifare la rogatoria (le Bahamas han­no ratificato a loro volta la Convenzione dell'Aia relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, del 15 novembre 1965). Fosse risultato ignoto il luogo di dimora oppure si fosse rivelata impossibile o straordinariamente difficile la rogatoria, invece, il Pretore avrebbe dovuto notificare la petizione e l'invito a presentare osservazioni scritte disponendo la pubblicazio­ne nelle vie edittali (art. 141 cpv. 1 lett. b CPC).

                                   8.   Nel caso specifico non è avvenuto nulla di quanto precede. Per quanto la Direction de la Sûreté Publique del Principato di Monaco avesse comunicato che la rogatoria non poteva essere eseguita, il Pretore non ha intrapreso alcunché. Ha tenuto ugualmente il dibattimento del 24 ottobre 2018 alla sola presenza dell'attrice (senza verificare la regolare citazione del convenuto) e due giorni dopo ha emanato la sentenza. Se non che, così procedendo, egli ha impedito al convenuto di difendersi, precludendogli il diritto d'essere sentito (art. 53 cpv. 1 CPC). E una violazione del diritto d'essere sentito comporta per principio l'annullamento della sentenza impugnata, indipendentemente dalla fondatezza della decisione nel merito (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1, 140 I 75 consid. 9.3 in fine con richiami).

                                         Certo, una singola violazione del diritto d'essere sentito può ritenersi sanata – a determinate condizioni – se l'interessato ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità di ricorso provvista di piena cognizione in fatto e in diritto (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1 con rinvii; analogamente: Sutter-Somm/Chevalier in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizio­ne, n. 27 ad art. 53). Nella fattispecie non si tratta però di sanare una singola disattenzione del diritto d'essere sentito. Si tratta di riprendere l'intero processo di prima sede sin dalla notifica della petizione. E questa Camera non può sostituirsi al giudice naturale, sottraendo alle parti un grado di giurisdizione. Nelle circostanze descritte non rimane quindi che annullare la sentenza impugnata e rinviare gli atti al Pretore perché notifichi nuovamente al convenuto la petizione con l'invito a formulare osservazioni scritte, riprendendo la trattazione del procedimento.

                                   9.   L'appellante soggiunge che il suo diritto di essere sentito è stato violato anche nella precedente procedura volta all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale (inc. SO.2018.1095). Non a torto. Nemmeno l'istanza presentata il 2 marzo 2018 dalla Comunione dei comproprietari del AO 1” per ottenere

                                         l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale collettiva, in effetti, è stata notificata a AP 1, la rogatoria estera non essen­do stata eseguita (sopra, lett. B). E identica sorte ha seguito la sentenza con cui il Pretore ha confermato l'iscrizione provvisoria l'11 giugno 2018, cui ha fatto seguito un'identica comunicazione della Direction de la Sûreté Publique del Principato di Monaco (sopra, lett. C). Né il Pretore ha poi provveduto, pur avendola comminata, a una notificazione nelle vie edittali.

                                         Ora, la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che una sentenza non esiste fintanto che non è ufficialmente notificata alle parti (DTF 122 I 99 consid. bb). In mancanza di notifica ufficiale, una decisione non esplica alcun effetto nei confronti del destinatario (DTF 122 I 100, confermata in DTF 129 I 364) e, se è emanata, va considerata nulla (DTF 129 I 364 consid. 2.2). Tale nullità può essere eccepita dall'interessato in ogni tem­po, finanche in sede esecutiva (DTF 129 I 363 consid. 2 in principio). Ciò sembra effettivamente essere il caso in concreto. AP 1 si è visto invero precludere la possibilità di partecipare già al procedimento culminato nella sentenza dell'11 giugno 2018 con cui il Pretore ha confermato fino a concorrenza di fr. 8144.32 l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale decretata senza contraddittorio il 3 novembre 2016 e ha impartito all'istante un termine di 30 giorni per promuovere la causa volta all'iscrizio­ne definitiva dell'ipoteca legale. Sta di fatto che nell'appello egli non chiede di dichiarare nulla tale decisione. Si limita a postulare la riforma della successiva sentenza con cui il Pretore lo ha condannato a versare alla Comunione dei comproprietari la somma di fr. 14 601.75 oltre interessi e ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere in via definitiva l'ipoteca legale annotata per fr. 8144.32 in via provvisoria. Questa Camera non può dunque sospingersi oltre tale richiesta di giudizio.

                                10.   Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore per nuo­vo giudizio, ma non la riforma della sentenza postulata nel merito. L'attrice propone da parte sua di respingere l'appello, ma in subordine prospetta essa medesima il rinvio degli atti al Pretore per la ripetizione della procedura. Tenuto conto di ciò e non essen­do possibile prevedere come il Pretore statuirà in esito al rifacimento della procedura, si giustifica di suddividere gli oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili (analogamente: DTF 139 III 351 consid. 6). La cauzione di fr. 1500.– che l'appellante è stato chiamato a depositare il 7 maggio 2019 in garanzia delle spese ripetibili presunte in caso di soccombenza è liberata in favore di lui dopo il passaggio in giudicato dell'attuale sentenza.

                                11.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore perché riprenda il procedimento nel senso dei considerandi e statuisca di nuovo.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                   3.   La cauzione processuale di fr. 1500.– depositata da AP 1 il 16 maggio 2019 in ottemperanza alla decisione emessa il 7 maggio 2019 dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello è restituita al deponente dopo il passaggio in giudicato dell'attua­le sentenza.

                                   4.   Notificazione:

–   

–    .

                                         Comunicazione:

                                         – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano;

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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