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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.09.2020 11.2019.16

18. September 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,914 Wörter·~30 min·3

Zusammenfassung

Autorità parentale: attribuzione esclusiva?

Volltext

Incarto n. 11.2019.16 11.2019.17

Lugano 18 settembre 2020/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2017.93 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 2 ottobre 2017 da

 AO 1 ora in  

contro

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 30 gennaio 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 17 dicembre 2018 (inc. 11.2019.16) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2019.17);

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con sentenza del 19 gennaio 2016 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha sciolto il matrimonio contratto il 14 febbraio 2008 da AO 1 (1984) e AP 1 (1985), omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in virtù della quale i figli S__________ (1° maggio 2009) e A__________ (13 aprile 2011) sono stati affidati alla madre, con esercizio congiunto del­l'autorità parentale. Al padre è stato riconosciuto un diritto di vista ai figli di dieci giorni mensili con possibilità di estensione, previo accordo fra genitori (inc. DM.2015.66).

                                  B.   Il 2 ottobre 2017 AO 1 si è rivolto al Pretore aggiunto per vedere modificata la sentenza di divorzio nel senso di conferirgli l'affidamento dei figli. All'udienza di conciliazione, tenutasi il 20 novembre 2017, le parti non hanno raggiunto un'intesa, di modo che il Pretore aggiunto ha fissato alla convenuta un termi­ne di 30 giorni per presentare il memoriale di risposta. Nel suo allegato del 19 dicembre 2017 AP 1 ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha rivendicato l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale con una nuova regolamentazione del diritto di visita paterno, instando per il beneficio del gratuito patrocinio. Con replica del 5 febbraio 2018 l'attore ha reiterato la propria richiesta. In una duplica del 5 marzo 2018 la convenuta ha mantenuto il suo punto di vista. Alle prime arringhe del 16 marzo 2018 entrambe le parti hanno notificato prove.

                                         L'istruttoria è iniziata seduta stante.

                                  C.   Nel corso dell'istruttoria il Pretore aggiunto ha emesso svariati decreti cautelari sulle relazioni personali tra padre e figli, in particolare omologando il 26 aprile 2018 un accordo dei genitori sul diritto di visita di un giorno la settimana e di un pranzo settimanale con ciascun figlio, decreto cautelare poi sospeso il 13 luglio 2018 e ripristinato il 3 agosto successivo, quando il diritto di visita è stato fissato in un giorno la settimana dalle ore 10.00 alle 18.00 con consegna dei figli al distributore __________ a __________. Nel frattempo, con sentenza del 9 luglio 2018 questa Camera ha accolto un appello presentato da AP 1 contro un decreto cautelare del 4 gennaio 2018 in cui il Pretore aggiunto le aveva vietato temporaneamente di trasferire i figli a __________ e di iscriverli alle scuole di __________ (inc. 11.2018.7).

                                  D.   L'istruttoria di merito, durante la quale la psicologa M__________ __________ __________ __________ è stata chiamata a rilasciare il 19 giugno 2018 una perizia sulle capacità parentali dei genitori, è terminata il 18 settembre 2018. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 12 ottobre 2018 l'attore ha reiterato la richiesta di affidargli i figli con esercizio congiunto dell'autorità parentale e ampio diritto di visita materno. Nel suo allegato conclusivo del 5 ottobre 2018 la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere la petizio­ne, ha rivendicato l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha chiesto di fissare il diritto di visita paterno in un giorno la settima­na dalle ore 10.00 alle 20.00, specificando le modalità di scelta del giorno, del luogo di consegna, del cumulo e dei ricuperi delle visite. Infine essa ha sollecitato un sostegno psicologico per i figli e la designazione di uno specialista per seguire l'ex marito, chie-dendo che le decisioni riguardanti il diritto di visita siano emanate sotto comminatoria dell'art. 292 CP.

                                  E.   Statuendo con sentenza del 17 dicembre 2018, il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta dell'attore intesa all'affidamento dei figli (dispositivo n. 1), come pure quella della convenuta volta all'ottenimento esclusivo dell'autorità parentale (dispositivo n. 2). Egli ha modificato nondimeno la disciplina del diritto di visita paterno, disciplinandolo come segue (dispositivo n. 3):

                                         a)   Un fine settimana ogni due, dal venerdì sera alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore 20.00, tre settimane d'estate, di cui due consecutive, una settimana durante le vacanze scolastiche di Natale e, in alternanza, una settimana a carnevale, a Pasqua e a Ognissanti.

                                         b)   È data la possibilità al padre di anticipare l'inizio o posticipare la fine di un fine settimana di sua spettanza (quindi dal giovedì sera al sabato sera nel caso in cui fosse impossibile l'esercizio in domeni­ca o dal sabato sera al lunedì sera nel caso in cui il padre non potesse prendere i figli già il vener­dì sera); in tutti questi casi l'inizio dei diritti di visita è fissato alle ore 18.00 e la fine alle ore 20.00.

                                         c)   Nel caso eccezionale in cui non fosse possibile organizzare il diritto di visita nel week-end prestabilito anche con le eventuali modifiche di cui al punto b, lo stesso potrà essere spostato nel corso della settimana che lo precede (con inizio non prima del mercoledì) o in quella che lo segue (con fine non oltre il mercoledì); in questi casi il diritto di visita inizierà al termi­ne dell'orario scolastico mattutino del primo giorno (il padre prenderà con sé i figli all'uscita dalla scuola) e durerà sino alle ore 20.00 del secon­do giorno (per esempio dal mercoledì alle 12.00 sino al giovedì sera alle 20.00).

                                         d)   Eccezion fatta per l'inizio dell'eventuale diritto di visita infrasettimanale, tutti gli scambi dei figli avverranno presso il parcheggio della stazione ferroviaria di __________.

                                              Le date dei diritti di visita quindicinali verranno fissate dalla curatrice educativa come segue: il primo fine settimana di spettanza del padre è quello del 19/20 gennaio 2019, gli altri a seguire ogni 15 giorni con la possibilità di essere anticipati, posticipati o spostati come indicato ai punti da a a c.

                                              Nel caso in cui il padre non potesse esercitare integralmente il diritto di visita durante il fine settimana prestabilito (venerdì sera/domenica sera), egli lo comunicherà alla curatrice entro il 15 del mese che precede quello in cui sono contenuti i fine settima­na oggetto del diritto di visita. In caso di mancata comunicazione o di comunicazione tardiva, il diritto di visita resterà fissato al fine settimana prestabilito (venerdì sera/domenica sera) e non potrà più essere modificato.

                                              Nel caso in cui l'impossibilità all'esercizio del diritto di visita fosse riconducibile alla responsabilità del padre, quel diritto di visita quindicinale sarà perso e non potrà essere recuperato.

                                               Lo spostamento del diritto di visita quindicinale integralmente nei giorni feriali potrà avvenire unicamente per un numero massimo di volte pari a 8 (otto) all'anno.

                                              Per quanto concerne le settimane di vacanza di spettanza del padre, le stesse prenderanno inizio alle ore 20.00 dell'ultimo giorno di scuo­la (carnevale, Pasqua e Ognissanti) e termineranno alle 20.00 della domenica successiva. Per quella di Natale la stessa prenderà inizio, in alternanza, dal 23 dicembre alle ore 20.00 al 31 dicembre alle ore 12.00 o dal 31 dicembre alle ore 12.00 alle 20.00 del 6 gennaio. Il genitore che avrà con sé i figli la seconda settimana (31 dicembre – 6 gennaio) avrà inoltre il diritto di averli con sé la vigilia di Natale dalle ore 17.00 del 24 dicembre alle ore 10.00 del 25 dicembre. Anche in questo caso tutti i passaggi avverranno presso il posteggio della stazione ferroviaria di __________.

                                              Per il Natale 2019/2020 il padre terrà con sé S__________ ed A__________ la seconda settimana.

                                              Per il 2019 S__________ ed A__________ trascorreranno la settimana di carnevale con il padre, la settimana di Pasqua 2019 con la madre e la settimana di Ognissanti 2019 con il padre; a seguire si procederà in alternanza. 

                                              Per quanto concerne le vacanze estive, i genitori faranno pervenire alla curatrice educativa entro il 31 marzo di ogni anno le date in occasione delle quali hanno intenzione di assentarsi in vacanza con i figli. In caso di sovrapposizione di date, sarà la curatrice a mediare o se del caso a decidere le date delle tre settimane (di cui due consecutive) di spettanza del padre e della madre. In mancanza di una comunicazione da parte di un genitore, il curatore inizierà con il riservare (fissare) le date richieste dall'altro.

                                         Il Pretore aggiunto ha stabilito inoltre che le clausole relative ai compleanni dei figli e alle telefonate “di cui al pto. 2.1 della decisione di divorzio restano immutate” (dispositivo n. 4). Egli ha ordinato infine “un percorso di sostegno psicologico” per i figli (dispositivo n. 5), invitando AO 1 a seguire da parte sua un “percorso di presa a carico a scopo di aiuto/sostegno educativo presso uno psicologo di fiducia” (dispositivo n. 6). Le spese processuali di complessivi fr. 6500.– (comprese quelle dei provvedimenti cautelari e quelle peritali) sono state poste per quattro quinti a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, cui l'attore è stato tenuto a rifondere fr. 5800.– per ripetibili ridot­te. Il 20 dicembre 2018 AP 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, ferma restando una sua partecipazione “ai costi legali con il versamento allo Stato di fr. 150.– mensili”.

                                  F.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 30 gennaio 2019 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato conferendole l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale e di modificare la disciplina del diritto di visita paterno per quanto attiene alle date dei recuperi. AO 1 non è stato invitato a presentare osservazioni.

                                  G.   Il 10 settembre 2019 l'Autorità regionale di protezione 17 ha designato quale nuovo curatore educativo dei figli F__________ __________-

­                                         la, precisandone i compiti. In esito a una segnalazione di AP 1, con decreto cautelare del 18 dicembre 2019, emesso inaudita parte, tale autorità ha sospeso il diritto di vista paterno, confermando il provvedimento con decreto cautelare il 4 febbraio 2020 emesso previo contraddittorio, subordinandone il ripristino allo svolgimen­to di un ciclo d'incontri di accompagnamento

                                         educativo per il tramite del curatore. Nel frattempo, il 24 dicembre 2019, AP 1 ha parzialmente modificato le sue richieste di appello, chiedendo di sospendere a tempo indeterminato il diritto di visita di AO 1 e di ordinare ‟un accompagnamento pedagogico con comminatoria penaleˮ.

                                  H.   Mediante decisione del 30 giugno 2020 l'Autorità regionale di protezione 17 ha modificato il dispositivo n. 3 della sentenza pretorile nel seguente modo:

                                         1.1   I genitori e i figli, se necessario con l'appoggio del curatore, organizzano i diritti di visita secondo una frequenza indicativa quindicinale e 5 settimane di vacanza l'anno.

                                         1.2   I genitori informano sempre preventivamente il curatore dei diritti di visita concordati.

                                         1.3   Le precisazioni contenute in particolare nel punto 3 della decisione del 17 dicembre 2018 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona posso­no essere utilizzate dal curatore quali riferimenti per dirimere eventuali divergenze trai genitori e/o i figli

                                         2.     Come da decisioni della Pretura del Distretto di Bellinzona del 18 gennaio 2016 (inc. DM.2015.66, dispositivo n. 2.1) e del 17 dicembre 2018 (inc. DM.2017.93, dispositivo n. 4), per chiarezza si ricorda che i contratti telefonici sono così disciplinati:

                                         2.1   I genitori saranno liberi di contattare i figli telefonicamente quando vorranno. In caso di disaccordo [o in ogni caso se il curatore lo ritenesse conforme al bene dei minori] sarà il curatore educativo a fissare date e orari delle telefonate ritenuto che, in tal caso, i genitori potranno chiamare unicamente per al massimo due volte alla settimana ciascuno per la durata di 15 minuti e questo unicamente a favore del genitore che a quel momento non ha con sé i figli.

                                         2.2   Il curatore può modificare tale disciplinamento in ogni tempo.

                                         3.     In aggiunta ai compiti conferiti al curatore con decisione di questa Autorità n. 138.2019 del 10 settembre 2019, il curatore:

                                         3.1   Prosegue l'adeguato accompagnamento educativo avente quale obiettivo il miglioramento della capacità di entrambi i genitori di riconoscere i bisogni dei minori, rispettare tali bisogni e rispondervi adeguatamente, in particolare anteponendo i bisogni dei figli alla conflittualità che sino a dicembre 2019 ancora legava tra loro i genitori.

                                         3.2   In caso di necessità funge da riferimento per i figli (oltre che per i genitori) per riferire dell'andamento dell'accudimento da parte dei due genitori.

                                         3.3   Il curatore presenta il rapporto morale 2020 entro il 31 gennaio 2021, pronunciandosi sull'adeguatezza della presente regolamentazione e/o, se del caso, proponendo puntuali modifiche indicando le relative considerazione dei genitori e dei minori.

                                         4.     A conferma del dispositivo n. 4 della sentenza della Pretura del Distretto di Bellinzona del 17 dicembre 2018 (inc. DM.2017.93) è mantenuto il seguito psicoterapeutico per i minori S__________ e A__________ presso il Servizio medico-psicologico di __________.

                                         4.1   I terapeuti presentano un rapporto sulla condizione dei minori al 31 dicembre 2020 entro il 31 gennaio 2021.

                                         Tale decisione non è stata oggetto di ricorso.

                                    I.   Il 20 agosto 2020 il vicepresidente di questa Camera ha invitato le parti a indicare se, vista la regolamentazione sopra riprodotta, l'appello potesse considerarsi superato dagli eventi quanto meno sul diritto di visita paterno, con l'avvertenza che in caso di silenzio la Camera avrebbe ripreso la medesima disciplina nella propria sentenza. AP 1 ha comunicato il 31 agosto 2020 di non “contestare il diritto di visita come deciso dall'ARP 17, ma che tale decisione di fatto accoglie quanto da lei richiesto con l'appello in merito al diritto di visita del padre”. AO 1 non ha reagito.

Considerando

in diritto:                 1.   La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche essa riguardi unicamente gli interessi del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2017.69 del 22 maggio 2019, consid. 1 con riferimenti). Le relative sentenze dei Pretori (o dai Pretori aggiunti) sono impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste rag­giungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiose essendo l'autorità parentale e il diritto di visita paterno, controversie indipendenti da questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.20019.110 del 5 maggio 2020, consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice della convenuta il 19 dicembre 2018, di modo che il termine di impugnazione è rimasto sospeso fino al 2 gennaio 2019 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC). Introdotto il 30 gennaio 2019 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   All'appello AP 1 acclude vari messaggi di posta elettronica intercorsi tra il convenuto e la curatrice (doc. D), con la curatrice e il direttore delle scuole comunali della __________ (doc. E), così come una comunicazione dell'Autorità regionale di protezio­ne 15 indirizzata all'attore il 21 gennaio 2019. Oltre a ciò, essa ha prodotto il 13 e 20 maggio 2019 copia di corrispondenza intervenuta tra lei o la sua patrocinatrice con le Autorità regionali di protezione 15 e 17. Il 24 dicembre 2019 essa ha esibito poi atti relativi alla procedura che ha indotto l'Autorità regionale di protezione 17 a decretare inaudita parte, il 18 dicembre 2019, la sospensione del diritto di visita paterno. Da parte sua AO 1 ha trasmesso a questa Camera, il 21 maggio 2019, le sue osservazioni alla corrispondenza inoltrata da AP 1 all'Autorità regionale di protezione 17. Applicandosi alla fattispecie il principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), documenti nuovi sono ammissibili senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC. Nella misura in cui appaiono di rilievo, tali documen­ti saranno quindi considerati ai fini del giudizio. Questa Camera ha per altro assunto agli atti d'ufficio la decisione del 4 febbraio 2020 con cui l'Autorità regionale di protezione 17 ha confermato, previo contraddittorio, la sospensione del diritto di visita paterno e quella del 30 giugno 2020 con cui tale autorità ha ripristinato le relazioni personali tra padre e figli, disciplinandone i modi.

                                    I.   Sull'autorità parentale

                                   3.   Litigiosa in questa sede è anzitutto la richiesta di AP 1, la quale rivendica l'autorità parentale esclusiva. Al riguardo il Pretore ha ricordato che l'autorità parentale è di regola congiunta, rilevando che l'attribuzione esclusiva a un genitore si giustifica solo qualora le condizioni per una responsabilità in comu­ne non siano più date, ovvero non sussista più alcuna volontà di cooperare e nessuna capacità a tal fine, sicché il bene e l'interes­se

                                         del minore risultino minacciati. A suo avviso, nondime­no, solo un'ostruzione sistematica a decisioni che implicano l'accor­do dei genitori o disaccordi profondi sulla scolarizzazione o su cure mediche potrebbe giustificare un'attribuzione esclusiva del­l'autorità parentale per il bene del minore.

                                         Posto ciò, il primo giudice ha accertato che nella fattispecie è dato s.un grave conflitto tra genitori, in buona parte riconducibile al comportamento e al carattere dell'attore, ma ha rilevato che tale conflitto si è concentrato essenzialmente sulla custodia rivendicata dal padre e sul diritto di visita paterno. Per il Pretore, salvo il problema sor­to in merito al trasferimento di AP 1 con i figli a __________, tra i genitori non si sono riscontrati particolari dissidi su aspetti importanti della vita dei figli come la salute,

                                         l'educazione religiosa o l'istruzione in generale. Né risulta, a suo parere, che eventuali diatribe abbiano minacciato il bene dei figli. Per il primo giudice, “regolamentata la custodia e i diritti di visita (nel dettaglio e in modo tale che i genitori non necessitino di alcuna reciproca collaborazione fattiva per la loro determinazio­ne)”, non si ravvisano altri motivi di gravità tale da giustificare l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale alla madre. Anzi, egli ha epilogato, una modifica della situazione comporterebbe per la madre un obbligo di informazione in virtù dell'art. 275a CC che potrebbe essere fonte di ulteriori discussioni tra genitori, poiché con l'attuale statuto “il padre potrà continuare ad assumere direttamente tutte le informazioni sui figli e ad essere direttamen­te coinvolto nelle decisioni che li concernono, senza dover per forza passare per il tramite della madre”.

                                   4.   L'appellante si duole che il Pretore aggiunto, pur accertando un grave conflitto tra genitori, non ha ritenuto di modificare l'attribuzione dell'autorità parentale. Richiamata la sentenza del Tribunale federale 5A_923/2014 del 27 agosto 2015, essa sostiene che una situazione di conflitto grave e permanente è sufficiente per attribuirle l'autorità parentale esclusiva. Tanto più che – a mente sua – l'intensità e la cronicità dei conflitti genitoriali, così come il comportamento ostile dell'attore nei suoi confronti, pregiudica il bene dei figli, come risulta dalle dichiarazioni della perita M__________ __________ __________ __________, della pediatra A__________ __________, della psicoterapeuta V__________ __________ __________, dei docenti e della curatrice. Innumerevoli sono poi stati – essa soggiunge – gli interventi giudiziari volti alla regolamentazione del diritto di visita paterno, ma anche per altre questioni riguardanti i figli, come l'autorizzazione al trasferimento a __________, una visita al pronto soccorso di Al__________ del 25 febbraio 2018, l'autorizzazione a far seguire A__________ da uno psicologo, il rinnovo dei passaporti, il sollecito al Pretore per far cessare l'invio di messaggi di posta elettronica non urgenti e quello per il rispetto degli orari di consegna dei figli al termine del diritto di visita. Senza dimenticare – continua l'appellante – gli interventi della curatrice, della Polizia cantonale e della propria patrocinatrice. In definitiva, per il bene dei figli l'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva è, a suo parere, l'unica soluzione possibile.

                                         a)   Secondo l'art. 298d cpv. 1 CC l'autorità modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti esigono ciò per tutelare il bene del figlio. Ogni modifica presuppone che una nuova regolamentazione si imponga in seguito al verificarsi di novità importanti. Una modifica tuttavia deve anche essere imprescindibile per il bene del minore. Può essere presa in considerazione unicamente se il mantenimento della discipli­na vigente rischia di recare pregiudizio al bene del ragazzo e lo minaccia seriamente. Una nuova regolamentazione poi deve apparire imprescindibile, nel senso che l'attuale modo di vita deve apparire più pregiudizievole per il bene del minore rispetto a un cambiamento di regolamentazione e alla perdita di continuità nell'educazione, comprese le condizioni di vita che ne seguono (sentenza del Tribunale federale 5A_756/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 3.3.1 con rinvio).

                                               Come ha ricordato il Pretore, l'autorità parentale congiunta è ormai la regola (art. 296 cpv. 2; DTF 142 III 5 consid. 3.3; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_969/2019 del 22 aprile 2020 consid. 4.3.1). Un'eccezione è data solo qualora i genitori versino in una situazione di grave conflitto permanente o siano incapaci di comunicare per quanto riguarda le questioni legate ai figli, a condizione che ciò abbia un'influenza negativa sui medesimi e che l'autorità parentale esclusiva dia motivo di sperare in un miglioramento. Un conflitto permanente sull'esercizio del diritto di visita e delle vacanze non è un motivo per escludere l'autorità parentale congiunta quando i genitori sono concordi sulle decisioni fondamentali da prendere e sono in grado di esercitare l'autorità parentale congiunta nell'interesse dei ragazzi.

                                               L'autorità parentale congiunta non può essere esercitata invece qualora sussista un dissidio cronico viepiù consolidato che coinvolge i figli e non sia dato a divedere alcun denominatore comune tra genitori per quanto riguarda l'educazione dei minori. Sta di fatto che, pur in caso di gravi conflitti, l'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva si giustifica solo se si impone nel­l'interesse del figlio e può portare a un miglioramento della situazione (cfr. DTF 142 III 5 in fondo, 63 consid. 3, 199 consid. 3.5, 141 III 478 consid. 4.6; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_106/2018 del 16 marzo 2020 consid. 5.4, in: FamPra.ch 2010 pag. 789). L'onere della prova è a carico del genitore che si oppone all'autorità parentale congiunta (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.99 del 23 maggio 2019 consid. 18a con rinvii).

                                         b)   Nel caso in esame è manifesto che tra i genitori sussiste un conflitto grave e annoso. Ed è vero che l'elevata ostilità fra genitori rischia di compromettere il bene dei figli. Per la dott. M__________ __________ __________ __________ “il ripetuto e attualmente per-sistente conflitto è di danno ai figli, tant'è che [essi] necessitano di colloqui psicoterapeutici e un controllo regolare del loro sviluppo psico-affettivo (referto del 19 giugno 2018, pag. 13). Né può essere seriamente messo in dubbio che AO 1 abbia dato prova più volte di un contegno inqualificabile anche in presenza dei figli. Non si disconosce nemmeno che l'elevata conflittualità fra genitori, riconducibile per lo più al diritto di visita paterno, abbia comportato ripetuti interventi cautelari del Pretore aggiunto, dell'Autorità regiona­le di protezione 17, la quale ha finanche sospeso temporaneamente le relazioni personali, e della curatrice, la cui presenza è stata richiesta più volte per far rispettare le modalità di esercizio degli incontri. Si tratta di contrasti che hanno avuto anche risvolti penali e che, con ogni evidenza, non vanno sottovalutati.

                                        c)    Il problema è che, a ben vedere, nella fattispecie l'appellante non pretende l'esistenza di genitori incapaci di adottare congiuntamente decisioni correlate all'autorità parentale. L'esercizio di prerogative derivanti dall'autorità parentale, in effetti, va tenuto distinto dall'esercizio di prerogative legate alla custodia. E in concreto l'appellante non indica un solo caso in cui l'esercizio in comune dell'autorità parentale, pur in anni caratterizzati da gravi tensioni, abbia intralciato decisioni relative all'educazione dei figli, alla loro rappresentanza o al­l'amministrazione dei loro beni. Allo stato attuale delle cose non si scorge una permanente incapacità di comunicazione riguar­do ad aspetti fondamentali della vita di S__________ e A__________. Anzi, l'appellante non contesta che – come ha accertato il Pretore aggiunto – salvo l'opposizione di AO 1 al trasferimento di AP 1 a __________ con i figli, questione che per altro riguarda la custodia e non l'autorità parentale (art. 301a cpv. 1 CC), non si sono registrati particolari conflitti tra genitori su aspetti importanti relativi alla vita dei minori per quanto concerne la salute, l'educazione religiosa o l'istruzio­ne in genere. Certo, dagli atti risulta che con decreto cautelare del 10 apri­le 2018 il Pretore aggiunto aveva autorizzato AP 1 a rivolgersi a uno specialista per seguire e sostenere i ragazzi. Tale richiesta della madre era stata avversata in un primo tempo da AO 1, il quale tuttavia per finire si è rimesso al giudizio del Pretore aggiunto.

                                               Si ricordi che dissidi puntuali su questioni correlate al­l'esercizio dell'autorità parentale, non infrequenti quando due perso­ne devono prendere decisioni comuni, ancora non giustifica­no l'attribuzione dell'autorità parentale a un solo genitore. E nella fattispecie nulla lascia presumere che in futuro ogni decisione in merito all'autorità parentale possa essere fonte di contrasto tra genitori a scapito dei figli. Del resto, per derogare al principio dell'autorità parentale congiunta occorre spiegare in che misura l'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva sia necessaria per il bene del minorenne. Inoltre va tenuto conto che, seppure con riserve, in concreto anche AO 1 dispone di sufficienti capacità di accudimento e non manca di idoneità educativa (perizia del 19 giugno 2018, pag. 13). Il suo rapporto con i figli, sebbene caratterizzato da comportamenti a volte inadeguati, non sembra essere compromesso, tanto che ancora alla fine del 2019, dopo un periodo di sospensione delle visite, i ragazzi hanno “rapidamente ritessuto una positiva relazione con lui” (decisione dell'ARP 17 del 30 giugno 2020, pag. 4 in fondo). Il malessere dei figli, che l'appellato fatica invero a riconoscere, non risulta essere pertanto riconducibile all'esercizio dell'autorità parentale congiunta, bensì alle difficoltà nello svolgimento del diritto di visita. Episodi spiacevoli accaduti durante gli incontri non vanno certo relegati in secondo piano. Anzi, taluni comportamenti paterni, non trascurabili, potrebbero rimettere in discussione le relazioni personali tra l'attore e i figli. Essi vanno risolti però con una regolamentazione particolareggiata delle relazioni personali – come del resto ha fatto il Pretore aggiunto – almeno per attenuare il rischio di malintesi o disguidi. Da sé soli non giustificano tuttavia un'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale, tanto meno ove si pensi che una tale modifica non lascia presagire un alleviamento della situazione dei figli.

                                         d)   Tutto ponderato, nelle circostanze descritte non si riscontrano elementi tali da far apparire AO 1 incapace di esercitare debitamente l'autorità parentale comune. Le doglianze della convenuta si riferiscono all'esercizio della custodia. L'attribuzione dell'auto­rità parentale esclusiva alla madre quindi non si giustifica, né appare idonea a mitigare gli effetti del conflitto sui figli. Per di più, l'appellante nemmeno si confronta con l'argomentazione del Pretore aggiun­to, secondo cui, investita dell'autorità parentale esclusiva, AP 1 si vedrebbe accrescere l'obbligo di informazione in virtù del­l'art. 275a CC, ciò che potrebbe risultare fonte di ulteriori diatribe fra genitori. Nel complesso, in definitiva, la decisione del Pretore aggiunto è quella che più appare consona all'insieme delle attuali circostanze. Ne segue che su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

II.   Sul diritto di visita

                                   5.   Come detto, con decisione del 30 giugno 2020 l'Autorità regionale di protezione 17 ha modificato il dispositivo n. 3 della sentenza emanata dal Pretore aggiunto il 17 dicembre 2018, prevedendo – in particolare – un diritto di visita quindicinale ai figli e cinque settimane di vacanza l'anno. Preso atto che tale decisio­ne non è stata oggetto di impugnazione, le parti sono state invitate da questa Camera a indicare se tale disciplina potesse essere ripresa in sede giudiziaria, con l'avvertenza che in caso di silenzio la Camera l'avrebbe fatta propria nella sentenza. AP 1 ha sostanzialmente consentito, mentre AO 1 non ha reagito. Ci si potrebbe interrogare per vero sulla competenza del­l'Autorità regionale di protezione a modificare la sentenza del Pretore aggiunto (cfr. art. 315b CC). Comunque sia, inteso come proposta comune condivisa delle parti, l'accordo in questione può essere ripreso in sentenza, non risultando pregiudicare il bene dei figli.

                                  III.   Sulle misure di esecuzione

                                   6.   L'appellante chiede di adottare misure di esecuzione, in specie munendo le decisioni sull'esercizio del diritto di visita di una comminatoria penale. Ora, che a un genitore con diritto di visita pos­sa essere comminata l'applicazione dell'art. 292 CP in caso di disobbedienza a decisione di un'autorità è pacifico (Schwenzer/ Cottier in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 15 ad art. 275; Leuba in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 15 ad art. 275). Nel caso specifico è vero che al momento della riconsegna dei figli alla madre, ma anche al momen­to della consegna al padre, sono sorti problemi. È inammissibile, per esempio, che AO 1 abbia portato direttamente i figli a scuola alla fine di un diritto di visita senza valida giustificazione.

                                         Ciò premesso, non si deve dimenticare che con decisio­ne del 4 febbraio 2020 l'Autorità regionale di protezione, dopo avere sospeso il diritto di visita paterno, ne ha subordinato la ripresa allo svolgimento di un ciclo di incontri d'accompagnamento educativo per il tramite del nuovo curatore F__________ __________ con l'obiettivo di migliorare “la capacità di entrambi i genitori di riconoscere i bisogni dei minori, di rispettare tali bisogni e rispondervi adeguatamente anteponendo i bisogni dei figli alla conflittualità che sino a dicembre 2019 ancora legava tra loro i genitori”. Nella decisione del 30 giugno 2020 la medesima autorità ha poi constatato che tale accompagnamento “si è rivelato particolarmente adeguato ai bisogni di questo nucleo familiare e ha permesso la ripresa di relazioni personali ordinarie”. Tant'è che davanti a tale autorità i genitori hanno compreso e condiviso l'esigenza del figlio S__________ di non sottostare a un rigido calendario delle visite. Inoltre l'intervento del curatore quale mediatore si è rivelato fruttuoso “per mantenere le linee educative comuni, come pure il seguito psicoterapeutico per A__________”. Nelle circostanze descritte l'adozio­ne di comminatorie penali apparirebbe pertanto generare nuove fonti di attrito. Non si disconosce che il padre continua a rivolger­si ai figli in modo inadeguato (scambio di messaggi telefonici allegati alla lettera del 31 agosto 2020), ma ciò non riguarda l'esercizio del diritto di visita. Ne segue che, una volta ancora, la sentenza del Pretore aggiunto sfugge alla critica.

                                 IV.   Sulle spese processuali, le ripetibili e il gratuito patrocinio

                                   7.   Le spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Sul diritto di visita la nuova regolamentazione si avvicina a quella proposta dall'appellante, la quale però non ottiene l'autorità parentale esclusiva né comminatorie penali. AO 1, in ogni modo, non è stato chiamato a formulare osservazioni. Non potendosi ritenerlo soccombente, egli non può essere tenuto ad assumere costi né a rifondere ripetibili. In simili condizioni tanto vale rinunciare a riscuotere oneri processuali e ad assegnare ripetibili.

                                   8.   Quanto al gratuito patrocinio postulato dall'appellante, AP 1 risulta sprovvista di reddito sufficiente e di sostanza propria per far fronte ai costi della procedura, mentre l'appello non appariva sprovvisto sin dall'inizio di esito favorevole. Il beneficio può essere dunque conferito per quel che riguarda la designazione di un patrocinatore d'ufficio. La mancata riscossione di oneri processuali rende invece priva d'oggetto la richiesta per quel che è delle spese. Riguardo all'indennità che spetta al patrocinatore d'ufficio, incombeva al­la legale della richiedente esibire una nota professionale. In mancanza di ciò, il giudice procede per apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3). Ora, un avvocato ragionevolmente sollecito avrebbe verosimilmente profuso nel­l'assolvimento di un mandato come quello in esame, consistente sostanzialmente nella stesura dell'appello (16 pagi­ne) e in alcune comunicazioni a questa Camera degli sviluppi della vicenda, una quindicina d'ore, corrispondenti a poco meno di due giornate di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa peri casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso un colloquio (o una stringata corrispondenza) con la cliente. A tale retribuzione si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per la patrocinatrice d'ufficio va fissata di conseguenza in fr. 3200.– arrotondati.

                                   9.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di autorità parentale e di diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                      I.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è così riformata:

                                         3.   Il dispositivo n. 2.1 della sentenza di divorzio 19 gennaio 2016 è parzialmente modificato come segue:

a)  I genitori e i figli, se necessario con l'appoggio del curatore, organizza­no i diritti di visita secondo una frequenza indicativa quindicinale e di cinque settimane di vacanza l'anno.

b)  I genitori informano sempre preventivamente il curatore circa i diritti di visita concordati.

c)  Le precisazioni contenute nel dispositivo n. 3 della decisione emanata il 17 dicembre 2018 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona possono essere usate dal curatore come riferimento per dirimere eventuali controversie tra i genitori e/o i figli.

                                         4. Le clausole relative ai compleanni e alle telefonate di cui al dispositivo n. 4 della sentenza di divorzio restano immutate, fermo restando che: 

a)  I genitori saranno liberi di contattare i figli telefonicamente quando vorranno. In caso di disaccordo (o in ogni caso se il curatore lo ritenesse conforme al bene dei minori) il curatore educativo fisserà date e orari delle telefonate, ritenuto che in tal caso i genitori potranno chiamare unicamente due volte la settimana ciascuno al massimo per la durata di 15 minuti, e ciò unicamente in favore del genitore che a quel momento non ha i figli con sé.

b) Il curatore può modificare tale disciplinamento in ogni tempo e ha i seguenti compiti:                             

–  prosegue l'adeguato accompagnamento educativo avente quale obiettivo il miglioramento della capacità di entrambi i genitori di riconoscere i bisogni dei minori, rispettare tali bisogni e rispondervi adeguatamente, in particolare anteponendo i bisogni dei figli alla conflittualità che sino a dicembre 2019 ancora legava tra loro i genitori.

–  In caso di necessità funge da riferimento per i figli (oltre che per i genitori) per riferire dell'andamento dell'accudimento da parte dei due genitori.

–  Il curatore presenta il rapporto morale 2020 entro il 31 gennaio 2021, pronunciandosi sull'adeguatezza della presente regolamentazione regolamentazione e/o, se del caso, proponendo puntuali modifiche indicando le relative considerazione dei genitori e dei minori.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   II.   Non si riscuotono spese.

                                  III.   AP 1 è ammessa al gratuito patrocinio da parte del­l'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 3200.–.

                                 IV.   Notificazione a:

– avv.   ; –   ; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto, dopo il passaggio in giudicato: consid. 8 e dispositivo n. III).

Comunicazione a:

                                         – Pretura del Distretto di Bellinzona;

                                         –   ;

                                         – Autorità regionale di protezione 17, Acquarossa.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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