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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.11.2020 11.2019.151

17. November 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·7,144 Wörter·~36 min·8

Zusammenfassung

Protezione dell'unione coniugale: misure conservative, contributi di mantenimento

Volltext

Incarti n. 11.2019.151 11.2020.2

Lugano, 17 novembre 2020/rg

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente per statuire nella causa SO.2015.1993 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 4 maggio 2015 da

 AP 1,    (ora patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro  

  AO 1  (Irlanda del Nord) (patrocinato dalle avvocate  PA 2 e  PA 2 )

e nella analoga causa SO.2016.973 promossa con istanza del 3 marzo 2016 da AO 1 nei confronti di AP 1;

giudicando sull'appello del 29 dicembre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 19 dicembre 2019 (inc. 11.2019.151)

e sull'appello presentato da AO 1 il 7 gennaio 2020 contro la medesima sentenza (inc. 11.2020.2);

Ritenuto

in fatto:                   A.   AO 1 (1958), cittadino britannico, divorziato, e AP 1 (1964), cittadina italiana, si sono sposati a __________ (Londra) il 23 agosto 1999. A quel momento essi aveva-

                                         ­no già un figlio, N__________ (10 gennaio 1999). Dal matrimonio sono nati J__________ (21 luglio 2000), E__________ (9 maggio 2002) e G__________ (16 settembre 2003). Nel febbraio del 2011 la famiglia si è stabilita in Svizzera, in una villa a __________ (particella n. 661 RFD di __________, sezio­ne di __________, intestata alla moglie). Laureato in economia, il marito ha svolto vari lavori in ambito dirigenziale e ha lavorato da ultimo per la A__________ Sagl di __________ (ora radiata dal registro di commercio). Il 29 settembre 2014 i coniugi hanno adottato la separazione dei beni. Alla fine di aprile del 2015 AO 1 è andato a vivere da solo in un appartamento, sempre a __________, e poi, nel settembre del 2016, in una casa ereditata dalla madre a __________ (Irlanda del Nord). AP 1, architetto d'interni, ha costituito nel maggio del 2015 la At__________ Sagl di __________, di cui è socia e gerente, ma dalla quale non sembrerebbe aver mai tratto redditi. Attualmente AO 1 non esercita più alcuna attività lucrativa e percepisce una pensione in Inghilterra di £ 20 061.24 annui, pari a fr. 2291.67 mensili.

                                  B.   Il 4 maggio 2015 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione del­l'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale (con mobili e suppellettili), il divieto al marito di rientrare a domicilio e di avvicinarsi a lei, la restituzione delle chiavi di casa, l'affidamento dei quattro figli (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare imprecisato per sé e per i figli (oltre agli

                                         assegni familiari), come pure l'attribuzione in uso di una Mini __________, di una Porsche __________ e di una BMW __________, AO 1 potendo conservare da parte sua una Mini __________ (inc. SO.2015.1993). Il convenuto ha adito anch'egli il Pretore il 3 marzo 2016, postulando il blocco di conti bancari intestati alla consorte, una restrizione del potere di disporre sull'abitazione coniugale, il divieto alla moglie – sotto la comminatoria dell'art. 292 CP – di trasferire, vendere o disporre in altro modo di antichità debitamente inventariate e la nomina di un curatore educativo chiamato a definire il calendario dei diritti di visita, come pure a vigilare sulle relazioni tra genitori e figli (inc. SO.2016.973).

                                  C.   Al dibattimento del 14 aprile 2016 i coniugi hanno raggiunto un accordo cautelare “nelle more istruttorie” sull'autorizzazione a vivere separati, sull'assegnazione dell'alloggio coniugale in uso alla moglie, sull'affidamento dei quattro figli a quest'ultima e sul diritto di visita paterno. Essi si sono impegnati inoltre a prosegui-

                                         ­re una terapia familiare e a non disporre delle antichità in loro possesso. Infine essi si sono accordati sull'annotazione di una restrizione della facoltà di disporre sulla villa di __________. Il Pretore ha omologato l'accordo seduta stante, inserendo la comminatoria dell'art. 292 CP. Il dibattimento di entrambe le istanze è continuato il 29 settembre 2016. In tale occasione AP 1 ha quantificato in fr. 10 000.– mensili il contributo alimentare preteso per sé e in fr. 2500.– mensili quello per ogni figlio, oltre alla retta della __________. AO 1 ha aderito alla richiesta di vita separata e all'affidamento dei figli alla madre, ha sollecitato un ampio diritto di visita, ha rivendicato un contributo alimentare per sé di fr. 19 090.– mensili retroattivamente dal gennaio del 2016 e l'assegnazione e l'immatricolazione a suo nome della BMW __________.

                                  D.   A una successiva udienza del 29 novembre 2016, indetta per il seguito del dibattimento, AP 1 ha ribadito le proprie domande e ha contestato quelle del marito. AO 1 ha confermato il proprio punto di vista. La moglie si è

                                         opposta alle richieste del coniuge e ha notificato nuove prove. L'8 marzo 2017 si è tenuta un'ulteriore udienza per la continuazione del dibattimento in entrambe le procedure. AO 1 ha reiterato la propria posizione. Le parti hanno confermato nondimeno quanto pattuito nell'accordo cautelare stipulato il 14 aprile 2016 “nelle more istruttorie”, compresa l'assegnazione in uso della Mini __________ al marito. Il Pretore ha ammesso i documenti prodotti dalle parti e disposto vari atti istruttori.

                                  E.   Con decreto cautelare del 20 aprile 2017 il Pretore ha ordinato il blocco (art. 178 CC) della particella su cui sorge l'abitazione coniugale e di due conti intestati ad AP 1 presso la __________ di __________ (“conti __________”). Successivamente, con decreto cautelare del 6 novembre 2017 egli ha ordinato anche un divieto di disporre sulla proprietà per piani n. __________ della particella n. 698 RFD di __________, intitolata ad AP 1, e il blocco di ogni cassetta di sicurezza intestata, cointestata o di cui è beneficiaria economica la moglie presso la banca __________ __________ (già __________). Nel corso dell'istruttoria il Pretore ha poi emanato altri decreti cautelari destinati ad allentare la restrizione sui “conti __________” per il pagamento di fatture familiari. Con decreto “supercautelare” del 22 dicembre 2017, confermato con decreto cautelare del 13 aprile 2018, egli ha autorizzato la moglie a prelevare dai “conti __________” complessivi fr. 9000.– mensili per il mantenimento proprio e dei figli.

                                  F.   Nel frattempo, il 4 luglio 2017, AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo l'annullamento della convenzione 29 settembre 2014 con cui i coniugi avevano adottato la separazione dei beni (inc. OR.2017.136). La causa è tuttora in fase istruttoria. Il 1° giugno 2018 inoltre AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6 (inc. DM.2018.146). La procedura è sospesa, dovendosi attendere la sentenza sulla nullità dell'atto di separazione dei beni. Sospesi sono anche vari procedimenti cautelari chiesti dalle parti nell'ambito del processo di divorzio.

                                  G.   Con ordinanza del 10 agosto 2018 il Pretore ha chiuso l'istruttoria a protezione dell'unione coniugale e ha fissato alle parti un termine per presentare conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 10 ottobre 2018 AP 1 ha chiesto di sbloccare i suoi “conti __________”, di poter disporre senza riserve di tutta una serie di beni mobili “di sua esclusiva proprietà” e di condannare il marito a versare un contributo alimentare per i figli di fr. 14 000.– mensili complessivi, sostenendo inoltre N__________ e J__________ “per tutta la durata degli studi nel Regno Unito attraverso versamenti bancari mensili direttamente nel loro conto a copertura di spese e rette universitarie”. In subordine essa ha chiesto di allentare il blocco dei suoi “conti __________”, di autorizzare la banca __________ a pagare direttamente i premi della cassa malati, delle assicurazioni degli immobili e delle assicurazioni delle automobili, di abilitare lei medesima a prelevare fr. 18 000.– mensili dai “conti __________” per il mantenimento proprio e dei figli, oltre a fr. 28 242.20 per il saldo di fatture familiari, non senza condannare il marito a rifonderle fr. 26 684.85 per premi della cassa malati da lei pagati in favore di lui.

                                         Nel proprio allegato conclusivo del 3 novembre 2018 AO 1 ha chiesto una volta ancora di autorizzare i coniugi a vivere separati, di attribuire l'abitazione coniugale in uso alla moglie, di affidare E__________ e G__________ alla medesima, di porre a carico della moglie il fabbisogno in denaro dei figli, “comprese le spese scolastiche” sin dal 4 maggio 2015 (data dell'istanza), di regolare il suo diritto di visita, di autorizzare percorsi terapeutici per le figlie, di assegnargli in uso la nota Mini __________, di condannare AP 1 a versargli un contributo alimenta­re di fr. 20 664.52 mensili dal 1° gennaio 2016, di confermare la restrizione della facoltà di disporre sull'abitazione coniugale e sulla proprietà per piani a __________, come pure il blocco della cassetta di sicurezza, delle antichità, dei “conti __________”, di “conti __________”, di conti presso la __________ (__________) fa-centi capo alla moglie, salvo autorizzare quest'ultima a eseguire una serie di prelevamenti per finalità e somme predefinite.

                                  H.   Statuendo con sentenza del 19 dicembre 2019, il Pretore ha così deciso:

                                         –   ha autorizzato i coniugi a vivere separati;

                                         –   ha attribuito l'uso dell'abitazione coniugale alla moglie;

                                         –   ha affidato E__________ e G__________ alla madre per la cura e l'educazione;

                                         –   ha regolato il diritto di visita paterno in caso di disaccordo;

                                         –   ha confermato la curatela educativa in favore delle figlie;

                                         –   ha assegnato in uso la Mini __________ al marito;

                                         –   ha confermato il blocco del fondo su cui sorge l'abitazione coniugale, il blocco della proprietà per piani a __________, il blocco di tutte le antichità in possesso dei coniugi e di ogni relazione bancaria facente capo alla moglie presso la __________;

                                         –   ha autorizzato AP 1 a prelevare per il mantenimento suo e delle figlie a lei affidate la somma di fr. 9000.– mensili dai “conti __________”;

                                         –   ha condannato la medesima a pagare i premi della cassa malati delle figlie;

                                         –   ha autorizzato AO 1 a prelevare per il suo proprio mantenimento la somma di fr. 5800.– mensili dai citati “conti __________”;

                                         –   ha autorizzato i coniugi a eseguire di comune accordo ulteriori prelevamenti dai “conti __________” in favore dei figli (rette scolastiche, trattamenti medici);

                                         –   ha autorizzato AO 1 a chiedere alla __________ il pagamento di 12 fatture per fr. 19 790.30 complessivi e

                                         –   ha autorizzato il versamento di fr. 200.– mensili alla figlia E__________ e di fr. 200.– mensili alla figlia G__________ per le loro spese minute, prelevando tali somme dai “conti __________” sotto vigilanza del curatore.

                                         Le spese processuali di fr. 9000.– sono state poste solidalmente a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                    I.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 29 dicembre 2019 nel quale postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso,

                                         l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore “per ulteriori e più approfonditi accertamenti”. Subordinatamente essa chiede:

                                         –   di attribuirle in uso la Mini __________;

                                         –   di annullare i blocchi conservativi ordinati dal Pretore sull'abitazione coniugale, sulla proprietà per piani a __________, su tutte le antichità in possesso dei coniugi e su ogni relazione bancaria facente capo a lei presso la __________;

                                         –   di condannare AO 1 a versare un contribu­to alimentare di fr. 14 000.– mensili complessivi per lei e le figlie;

                                         –   di non autorizzare AO 1 a prelevare la som­ma di fr. 5800.– mensili dai citati “conti __________”, dovendo egli provvedere da sé al proprio mantenimento e

                                        –   di autorizzare lei medesima a disporre liberamente dei “conti __________”.

                                         In via ancor più subordinata AP 1 chiede:

                                         –   di attribuirle in uso la Mini __________;

                                         –   di confermare i blocchi conservativi ordinati dal Pretore sul-l'abitazione coniugale, sulla proprietà per piani a __________ e su tutte le antichità in possesso dei coniugi, ma di ridurre alla metà il blocco di ogni relazione bancaria facente capo a lei presso la __________;

                                         –   di condannare AO 1 a versare un contribu­to alimentare di fr. 14 000.– mensili complessivi per lei e le figlie;

                                         –   di non autorizzare AO 1 a prelevare la som­ma di fr. 5800.– mensili dai citati “conti __________”, dovendo egli provvedere da sé al proprio mantenimento e

                                         –   di autorizzare lei medesima a disporre liberamente della metà dei “conti __________”.

                                         La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta con decreto del 17 gennaio 2020 dal presidente di questa Camera, non ravvisandosi in concreto un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. Invitato a esprimersi sul contenuto dell'appello, in osservazioni del 20 febbraio 2020 AO 1 propone di respingere il ricorso in ordine, subordinatamente nel merito.

                                  L.   Nel frattempo, il 7 gennaio 2020, AO 1 ha appellato a sua volta la sentenza del Pretore perché AP 1 sia condannata a versargli un contributo alimentare di

                                         fr. 6750.– mensili sin dal 1° gennaio 2016, perché tale importo

                                         sia prelevato dietro sua semplice richiesta alla banca dai “conti __________” e perché sia autorizzato il pagamento grazie a quei conti di altre tre fatture, di £ 3186.67 (fr. 4154.–), di £ 708.– (fr. 924.–) e di £ 5853.33 (fr. 7620.–) relative a costi di magazzino e di assicurazione per le antichità appartenenti ai coniugi. Inoltre egli

                                         postula la rifusione di ripetibili di primo grado per l'ammontare di complessivi fr. 100 000.–. Subordinatamente AO 1 formula conclusioni identiche a quelle principali, salvo chiedere di essere abilitato a prelevare il contributo alimentare di fr. 6750.– in suo favore mensili direttamente dai “conti __________”. Nel­le sue osservazioni del 20 febbraio 2020 AP 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                 1.   I due rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una senten­za unica (art. 125 lett. c CPC).

                                   2.   Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è manifestamente dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari rimasti litigiosi dinanzi al Pretore. Circa la tempestività degli appelli, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore di AP 1 il 20 dicembre 2019 e a quello di AO 1 il 27 dicembre 2019. Il termine di ricorso è cominciato così a decorrere per la moglie il 21 dicembre 2019 e sarebbe scaduto domenica 29 dicembre 2019, tranne protrarsi al 30 dicembre 2019 in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Il termine di ricorso per il marito è cominciato a decorrere il 28 dicembre 2019 e sarebbe scaduto il 6 gennaio 2020 (Epifania), ma si è protratto al 7 gennaio 2020 in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Inoltrati il 30 dicembre 2019 e il 7 gennaio 2020 (timbro postale sulle buste d'invio), gli appelli in esame sono pertanto tempestivi.

                                   3.   Entrambe le parti richiamano nei rispettivi appelli gli incarti SO.2015.1993 e SO.2016.973 della Pretura, compresi i fascicoli dei procedimenti cautelari. Tali atti sono già stati trasmessi d'ufficio a questa Camera. Il richiamo si rivela perciò superfluo.

                                    I.   Sull'appello di AP 1

                                   4.   Nell'appello AP 1 chiede in via principale che la sentenza impugnata sia annullata e gli atti siano rinviati al Pretore “per procedere ad ulteriori e più approfonditi accertamenti”. L'appello tuttavia è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve risultare, quindi, come deb­ba essere modificata la decisione appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Una domanda intesa al mero annullamento della decisione è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC; RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a).

                                         Nel caso specifico l'appellante postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore perché la decisio­ne non è “più attuale e corrispondente alle esigenze effettive e quindi per questa ragione altamente scorretta nel suo contenu­to”. Essa si duole che il Pretore ha statuito il 19 dicembre 2019 quando i memoriali conclusivi delle parti risalivano a un anno prima, sicché i fatti andrebbero ora completati in punti essenziali. A parte il fatto però che l'appellante non indica quali sarebbero i “punti essenziali” da completare, l'art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC si applica quando la mancanza di dati impedisce all'autorità d'appello di giudicare. Ciò non è il caso in concreto. Certo, l'interessata richiama documenti agli atti e insta per l'edizione di documenti dal marito. Se non che, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello unicamente alle condizioni cumulative dell'art. 317 cpv. 1 CPC. E l'interessata non pretende di non aver potuto invocare quei mezzi di prova dinanzi al Pretore “con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze”, né lamenta – per ipotesi – di non aver potuto chiedere al primo giudice di riaprire l'istruttoria in ragione del lungo tempo trascorso dai memoriali conclusivi. Ne segue che la richiesta cassatoria del­l'appellante va dichiarata irricevibile. Di carattere riformatorio, e come tali proponibili, sono invece le richieste subordinate di AP 1. Si impone di conseguenza la loro trattazione.

                                   5.   Alle proprie osservazioni del 20 febbraio 2020 AO 1 acclude uno scritto in inglese del 10 febbraio 2020 (con traduzione acclusa) in cui il figlio maggiorenne N__________ dichiara di avere intrapreso a __________ un'attività di stagista non

                                         retribuita. Successivo all'emanazione del giudizio impugnato e addotto tempestivamente con il primo atto di causa in appello, tale documento è ricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Non appare tuttavia di rilievo per il giudizio.

                                   6.   L'interessata esordisce commentando le ragioni per cui le figlie non vogliono intrattenere relazioni personali con il padre. Sta di fatto ch'essa non appella la disciplina del diritto di visita stabilita dal Pretore in caso di mancata intesa (dispositivo n. 4). Al riguar­do non giova pertanto diffondersi.

                                   7.   Nella sentenza impugnata (dispositivo n. 6) il Pretore ha assegnato in uso a AO 1 la Mini __________ in dotazione della famiglia (TI __________), come le parti aveva­no concordato all'udienza del­l'8 marzo 2017 (sopra, lett. D). L'appellante obietta che, in luogo e vece della Mini __________, il marito ha preferito ritirare la BMW __________ (TI __________). Nelle sue osservazioni all'appello AO 1 non contesta di avere preso la BMW __________, che l'interessata non rivendi­ca. Nega però di avere rinunciato in cambio alla Mini __________. E l'appellante, cui incombeva di confortare un accordo con il marito sulla permuta dei veicoli, non ha recato alcun elemento di verosimiglianza. La sua rivendicazione manca perciò di fondamento.

                                   8.   Nel dispositivo n. 7 della sentenza impugnata il Pretore ha confermato tutti i provvedimenti conservativi decretati a titolo cautelare in pendenza di causa, segnatamente il blocco della particel­la n. 661 RFD di __________, sezione __________, della proprietà per piani n. __________ relativa alla particella n. 698 RFD di __________, di tutte le antichità in possesso dei coniugi e di ogni relazione di pertinenza di AP 1 presso la __________. Egli ha ritenuto che, nessuno dei coniugi esercitando un'attività lucrativa, “il patrimonio accantonato dalla famiglia, e in particolare gli averi finiti sui conti __________, sia al momento l'unico elemento certo per garantire il mantenimento della famiglia e la formazione dei figli”. Inoltre – egli ha continuato – “dalla separazione in poi la moglie ha compiuto atti di disposizione importanti (acquisto del fondo a __________, investimento fallimentare nella palestra e in At__________ Sagl), consuman­do pure senza alcun controllo i beni della famiglia”, senza mai dare alcun rendiconto e lasciando “periodicamente scoperte spese importanti (…) quali i premi di cassa malati dei figli, le spese degli interventi dentistici e le spe­se scolastiche, generando disagi importanti ai minori”. In condizioni del genere il Pretore ha reputato che “una levata dei blocchi non può entrare in linea di conto, visto il rilevante rischio di distrazione dei beni familiari”, tanto meno ove si consideri che dalla separazione in poi l'interessata, la quale “per varie circostanze si è trovata nel pieno controllo delle risorse familiari, si è lanciata in una serie di spese e investimenti fallimentari”. “La sua difficoltà nel controllare i costi, dettata verosimilmente più dalla non volontà di adattare il proprio stile di vita alla nuova situazione che non a reali problemi di gestione” – ha soggiunto il Pretore – “è ben emersa in causa ed è tutt'altro che risolta” (sentenza impugnata, pag. 10 seg.).

                                         a)   Sostiene l'appellante che l'acquisto della proprietà per piani a __________ è un investimento, non uno speco di denaro, e che “quanto alla palestra, a tutti può capitare di iniziare un'attività economica che non porta i risultati economici sperati”. Con riferimento alle spese della famiglia rimaste scoperte, l'interessata adduce che “queste sono da attribuire alla circostan­za che essa poteva disporre unicamente di fr. 9000.– mensili”, mentre per quel che riguarda la mancanza di rendiconti eccepisce che le sue spese si evincono dagli estratti conto della Banca __________, agli atti, relativi alla carta di credito. Riguar­do ai “conti __________”, essa ribadisce che gli averi depositati su quei conti sono di sua proprietà ed è quindi suo diritto dispor­ne liberamente. In subordine, si volesse anche suppor­re il marito proprietario di quegli attivi per un mezzo, essa chiede uno svincolo del 50%, non senza affermare che qualora essa mettesse a repentaglio il patrimonio coniugale il rimedio non dovrebbe essere un blocco dei suoi conti, bensì l'istituzione di una curatela amministrativa da parte dell'Autorità regionale di protezione.

                                         b)   L'art. 178 cpv. 1 CC prevede che, “se necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale, il giudi­ce, ad istanza di un coniuge, può subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell'altro”. In tal caso egli prende le opportune misure conservative (art. 178 cpv. 2 CC). La norma mira a evitare anzitutto che un coniuge, proceden­do ad atti di disposizione volontari, svenda beni del patrimonio coniugale, proceda a liberalità sconsiderate, trasferisca fiduciariamente attivi a terzi, alieni o ipotechi immobili senza motivo, pregiudicando seriamente il tenore di vita familiare. Non è necessario invece che quel

                                               coniuge metta a repentaglio il fabbisogno della famiglia calcolato secondo il minimo esistenziale del diritto esecutivo (RtiD I-2019 pag. 508 consid. 7a; v. anche Isenring/Kessler in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizio­ne, n. 4 ad art. 178; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 6, 6a e 6b ad art. 178 CC).

                                         c)   Nel caso specifico l'appellante mette in dubbio che il patrimonio accantonato sui “conti __________” a lei intestati sia – come ha constatato il Pretore – “al momento l'unico elemento certo per garantire il mantenimento della famiglia e la formazione dei figli”. Non indica però un solo conto o l'esistenza di valori che facciano capo concretamente al marito. Né essa contesta di avere compiu­to dopo la separazione – come ha rilevato il Pretore – “atti di disposizione importanti (acquisto della proprietà per piani a __________, investimento fallimentare nella palestra e nella improduttiva At__________ Sagl), consuman­do senza alcun controllo i beni della famiglia”. Basti pensare che nel memoriale conclusivo davanti al Pretore il marito le rimproverava, esponendo le cifre con giustificativi all'appoggio, di avere speso dopo la separazione circa 3 milioni di franchi senza alcuna necessità (pag. 11 a 14). E nel­l'appello AP 1 non sostiene che ciò non sia vero. Afferma che l'acquisto della proprietà per piani a __________ è un investimento (ma senza rendere verosimile alcun profitto), pretende di avere avuto sfortuna nell'aprire la palestra (nella quale ha dissipato fr. 360 000.–), sottace “la serie di spese e investimenti fallimentari” evocata dal Pretore (compresa la At__________ Sagl) e adduce che l'entità dei suoi esborsi può essere ricostruita attraverso gli estratti della carta di credito, ma non nega di avere lasciato “periodicamente scoperte spese importanti della famiglia quali i pre­mi di cassa malati dei figli, le spese degli interventi dentistici e le spe­se scolastiche, generando disagi importanti ai mino­ri”. Ciò rende verosimile che con il suo comportamen­to essa rischi effettivamente di minare le basi economiche della famiglia.

                                               Si aggiunga che nell'appello l'interessata conferma finanche indirettamente quanto considera il Pretore. Affermando che le spese della famiglia rimaste scoperte “sono da attribuire alla circostan­za che essa poteva disporre unicamente di fr. 9000.– mensili”, a suo dire non sufficienti per coprire “i reali costi della famiglia”, essa riconosce di non aver saputo gestire il bilancio familiare con la cifra fissata dal primo giudi­ce (decreto cautelare del 13 aprile 2018: sopra, lett. E). Che poi si possa risalire alle sue spese attraverso gli estratti bancari della car­ta di credito ancora non significa che quelle spese fossero ogget­to di un benché minimo autocontrollo. Anzi, rivendicando nell'appello il diritto di essere “libera di po-ter spendere il suo denaro” l'appellante accredita proprio quanto ha accertato il Pretore, ossia la sua difficoltà nel badare ai costi del bilancio familiare dettata verosimilmente dal non volersi accontentare di un tenore di vita meno elevato rispetto a quello sostenuto durante la comunione domestica. Né appa­re accettabile, del resto, uno sblocco dei “conti __________” nella misura del 50% come quello prospettato in subordine dal­l'appellante, quasi che la necessità di assicurare le basi economiche della famiglia abbia a gravare solo sulla quota dei conti di pertinenza del marito.

                                               Non sono destinate a miglior sorte neppure le argomentazio­ni dell'appellante, secondo cui qualora essa mettesse a repentaglio il patrimonio coniugale il rimedio non dovrebbe essere un blocco dei suoi conti, bensì l'istituzione di una curatela amministrativa da parte dell'Autorità regionale di protezione. Perché il giudice a protezione dell'unione coniugale decreti restrizioni del potere di disporre a norma dell'art. 178 CC non occorre infatti che un coniuge adempia le condizioni per essere sottoposto a un'amministrazione di sostegno (art. 393 CC) o a una curatela di rappresentanza (art. 394 e 395 CC). È sufficiente che le basi economiche della famiglia appaiano seriamente a rischio. Quanto al fatto che nel­l'atto

                                               di separazione dei beni (tuttora sub iudice) AO 1 abbia riconosciuto l'abitazione coniugale e la proprietà per piani di __________ come appartenenti alla moglie, ciò non significa che quest'ultima possa disporre degli immobili a costo di pregiudicare le basi economiche della famiglia. Anche in proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

                                   9.   La conferma dei blocchi ordinati dal Pretore sui “conti __________” lascia invariati i dispositivi n. 11, 12 e 14 con cui il primo giudice

                                         ha autorizzato il parziale sblocco di tali conti per coprire spese dei figli, saldare debiti della famiglia, consentire ad AP 1 di ritirare fr. 9000.– mensili per il sostentamento suo e delle figlie, abilitare AO 1 a ritirare fr. 5800.– mensili per il proprio sostentamento e permettere al curatore di ritirare fr. 200.– mensili per le spese minute di E__________ e G__________.

                                10.   Fa valere l'appellante che non si giustifica per nulla di abilitare AO 1 a prelevare fr. 5800.– mensili dai “conti __________” a lei intestati, poiché il marito non indica quanto possiede e non dichiara le sue entrate effettive, tutto inducendo a credere che “esista molto altro nascosto” da parte sua, anche perché egli è “molto abile nello spostare i denari e nasconderli mediante il sistema di scatole bancarie e fondi di investimento”. A parere dell'appellante AO 1 “continua a gestire fuori dalla Svizzera le sue ingenti risorse economiche”. L'interessata ricorda di avere chiesto il 16 luglio 2019 nella causa di divorzio l'edizione degli estratti dei conti dai quali il marito risultava avere eseguito versamenti in favore dei figli, come pure gli estratti di tre carte di credito in dotazione di lui. Rammenta inoltre di avere segnalato al Pretore che il marito si era reso garante di prestiti di studio chiesti dai figli N__________ e J__________ in Inghilterra, che costui riscuote una pensione non dichiarata, che ammette di avere finanziato almeno fr. 200 000.– di spese legali e che secondo N__________ e J__________ egli ha lavorato ancora per il gestore di debiti privato __________ a __________.

                                         Ora, sarà anche vero che le condizioni finanziarie in cui versa il marito non sono chiare. A parte il fatto però che le edizioni e le informazioni al Pretore evocate da AP 1 si riferiscono alla causa di divorzio, non alla protezione dell'unione coniugale (di modo che a torto essa rimprovera al Pretore di non avere trattato le sue domande di edizione nell'attuale procedura), l'appellante medesi­ma riconosce che “risulta pressoché impossibile portare prove certe riguardanti l'attività svolta dal marito e le entrate dello stesso”. In realtà ai fini di una protezione dell'unione coniugale è sufficiente rendere verosimile quanto si allega (DTF 138 III 104 consid. 3.4.2; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_466/2019 del 25 settembre 2019 consid. 4.2). Non è necessaria una prova piena. Occorrono nondimeno elementi concreti, che incombeva all'interessata addurre. Non basta afferma­re che al momento in cui è stata stipulata la separazione dei beni il marito deteneva conti in Gran Bretagna e domandarsi che fine abbiano fatto tali conti. Dagli atti non risulta nemmeno che il marito sia stato formalmente interrogato al riguardo. Ne discende che la situazione finanziaria del marito definita “fumosa” dalla stessa appellante non consente di ritenere verosimile l'esistenza di attivi in capo a AO 1 per cui questi possa dispensarsi dall'attingere fr. 5800.– mensili ai “conti __________” per coprire il proprio fabbisogno minimo. Tanto meno soccorrono le premesse perché AO 1 possa essere ritenuto in grado di stanziare alla moglie alle figlie fr. 14 000.– mensili complessivi, come l'appellante chiede (per altro senza spiegare come giunga a tale cifra).

                                11.   Per quanto concerne la somma di fr. 9000.– mensili che il Pretore ha autorizzato AP 1 a prelevare dai suoi “conti __________” per il sostentamento suo e delle due figlie, l'appellante non la discute e nemmeno ne chiede una maggiorazione. Essa postula – come detto – lo sblocco completo (o in subordine nella misura del 50%) dei conti in questione, ma al proposito si è visto che ciò non può entrare in linea di conto, dovendosi assicurare per l'essenziale le basi economiche della famiglia. Riguardo alle fatture di cui il Pretore ha autorizzato il pagamento, sempre facendo capo ai “conti __________”, l'appellante non muove obiezioni. Se ne conclude in definitiva che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.

                                   II.   Sull'appello di AO 1

                                12.   L'appellante si duole che, invece di condannare la moglie a versargli un contributo di mantenimento (come egli chiedeva), il Pretore ha statuito nel seguente modo:

                                         10.     Per il proprio mantenimento corrente, AO 1 è autorizzato a disporre di fr. 5800.– mensili attingendo agli averi sui conti __________.

                                         14.     Il blocco dei conti __________ è allentato per consentire le seguenti operazioni:

                                         (…)

                                         14.2   il versamento di fr. 5800.– mensili in favore di AO 1. Su semplice richiesta del marito, __________ rima­ne autorizzata a procedere al bonifico di questi importi.

                                         (…)

                                         Secondo l'appellante, il dispositivo in questione non specifica “il titolo di credito” e non permette di attingere ad altri beni intestati alla moglie qualora i “conti __________” dovessero esaurirsi. In realtà l'appellante ragiona come se il Pretore avesse emanato una sentenza di merito, mentre una decisione a tutela dell'unione coniugale va assimilata a un semplice decreto cautelare (DTF 137 III 478 in alto). E i provvedimenti cautelari non devono eccedere quanto occorre per tutelare un assetto transitorio della famiglia, senza imporre obblighi non indispensabili alla luce della situazione concreta. Nella fattispecie il Pretore ha specificato intanto – contrariamente a quanto l'appellante asserisce – che AO 1 è autorizzato a disporre di fr. 5800.– mensili attingen­do agli averi sui conti __________ “per il proprio mantenimento”. Ha puntualmen­te precisato dunque la causale del prelievo bancario. Posto ciò, egli ha ritenuto che, per ora, il sostentamento della famiglia può essere assicurato abilitando la moglie a prelevare dai noti conti (oggetto di blocco conservativo) fr. 9000.– mensili per lei e le figlie e abilitando il marito a prelevare fr. 5800.– mensili per sé medesimo. Il che appare ragionevole. Avesse condannato AP 1 a versare un contributo di mantenimento, del resto, AO 1 non avrebbe avuto il diritto di rivolgere richieste di pagamento alla banca, poiché uni­ca persona abilitata ad autorizzare l'operazione sarebbe stata la moglie. Dovessero poi i “conti __________” esaurirsi in futuro, entrambe le parti potranno adire il giudice del divorzio perché abbia a regolare cautelarmente la nuova situazione, tenendo conto delle contingenze che saranno date di accertare a quel momento.

                                13.   Sostiene l'appellante che il suo fabbisogno minimo non è di fr. 5800.– mensili, come ha ritenuto il Pretore, bensì di fr. 6750.– mensili, il costo dell'alloggio dovendo essere portato da fr. 1500.– a fr. 2450.– mensili. Nelle sue osservazioni all'appello AP 1 contesta la rivendicazione, facendo valere che la locazione di fr. 2450.– risale ai tempi in cui il marito occupava

                                         ancora a __________ un appartamento di tre locali e mezzo (doc. 24, 2° foglio). Ora egli abita in una casa ereditata dalla madre a __________ (Irlanda del Nord), del cui costo tutto si ignora. L'obiezione è pertinente. In mancanza di dati attendibili il costo dell'alloggio stimato dal Pretore in fr. 1500.– mensili potrà anche apparire opinabile. Incombeva tuttavia a AO 1 recare indicazioni concrete, non limitarsi a invocare la locazione di un appartamento risalente al 2015, contratto che non è dato di sapere nemmeno se sussista. Anche su questo punto l'appello cade dunque nel vuoto.

                                14.   Il Pretore ha autorizzato AO 1 a disporre di fr. 5800.– mensili, come detto, attingendo agli averi sui conti __________ “per il proprio mantenimento”. Non ha fissato però la decorrenza di tale diritto, che l'appellante chiede sia fatto risalire al gennaio del 2016, avendo egli chiesto all'udienza del 29 settembre 2016 un contributo alimentare di fr. 19 090.– mensili retroattivamente dal gennaio del 2016. L'art. 173 cpv. 3 CC prevede invero che i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale possono essere pretesi “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza”. Tale norma si applica analogicamente anche ai contributi alimentari dell'art. 176 CC fissati per la durata della vita separata (DTF 115 II 201; più recentemente: sentenza 5A_454/2017 del 17 maggio 2018 consid. 4.1; v. anche Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 6 ad art. 176). Nella fattispecie i coniugi vivono separati dalla fine di aprile del 2015 e dal 1° gennaio al 26 settembre 2016 (data dell'istanza) non è intervenuto alcun accordo sul mantenimento della famiglia. Si giustifica pertanto di regolare la questione e di far decorrere il diritto di AO 1 dal 1° gennaio 2016, come egli chiede (cfr. Isenring/Kessler in: Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 173). Al proposito l'appello si rivela provvisto di buon diritto.

                                15.   L'appellante rimprovera al Pretore di avere trascurato il “pagamento di spese relative alle assicurazioni e al deposito di numerose antichità accumulate dalle parti (…), per un valore di circa fr. 2 000 000.–”, presso la __________ e la __________ a __________. Trattasi – egli assume – “di spese di pertinenza della moglie, ma fino a oggi sostenute dal marito”. L'appellata eccepisce che quelle spese sono già state considerate dal Pretore nel fabbisogno minimo del coniuge. In realtà la questione è tutt'altro che chiara. Intanto non si sa come il Pretore abbia calcolato il fabbisogno minimo di AO 1 in fr. 5800.– mensili (la sentenza impugnata è silente: pag. 11 in fondo). Inoltre davanti al Pretore l'interessato aveva postulato separatamente il rimborso di due fatture “per stoccaggio di merci __________”: l'una di fr. 1385.– della __________ e l'altra di fr. 154.– della __________ (memoriale conclusivo del 3 novembre 2018, pag. 28).

                                         Il Pretore ha ignorato simili richieste. Nell'appello AO 1 sollecita ora il rimborso di fr. 4154.– fatturati dalla

                                         __________, di fr. 924.– fatturati dalla __________ e di fr. 7620.– fatturati da __________ per il premio assicurativo delle antichità. Già a un primo esame la richiesta risulta parzialmente nuova, senza che l'appellante sostanzi minimamente ai presupposti dell'art. 317 cpv. 2 CPC. Di quelle pretese, poi, l'appellante non evoca nemmeno i giustificativi. E comunque sia, egli non spiega perché costi affrontati da lui debbano essere addebitati alla moglie. Ch'egli possa far capo a risorse proprie appare evidente, in difetto di che mal si comprende come potrebbe provvedere al fabbisogno minimo da lui dichiarato nel memoriale conclusivo. Ne discende che a questo riguar­do non soccorrono le premesse per accogliere l'appello.

                                16.   Infine l'appellante censura il giudizio del Pretore sulle spese processuali di fr. 9000.– poste solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Egli chiede di addebitare tutti gli oneri processuali ad AP 1, obbligando quest'ultima a rifondergli un'indennità di fr. 100 000.– per ripetibili, accusando l'interessata di avere introdotto “continue istanze abusive”, di avere tenuto una condotta temeraria, “tardi­va, errata, omissiva, inutile e prolissa”, cagionando spese superflue al solo scopo di vessare lui personalmente. La recriminazio­ne è puramente soggettiva. Che la procedura a tutela dell'unione coniugale si sia rivelata lunga, complessa, laboriosa e combattuta è fuori dubbio, non da ultimo per l'entità dei valori in gioco. La spiccata litigiosità ha caratterizzato tuttavia il comportamento di entram­be le parti. Il Pretore ha rinunciato così a una ponderazione – per altro aleatoria – delle rispettive responsabilità nella gestione del processo e, vista anche la reciproca soccombenza, in applicazione dell'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC ha equitativamente suddiviso le spese in ragio­ne di un mezzo ciascuno, compensando le ripetibili. Si tratta di una valutazione che resiste a cen-sura e sulla quale l'accoglimento dell'appello in merito alla sola decorrenza del­l'autorizzazione a disporre di fr. 5800.– mensili attingendo agli averi sui “conti __________” (omessa dal Pretore) non incide apprezzabilmente. Del resto, l'appellante muove pesanti critiche alla moglie, ma le sue invettive sono meramente generiche, non allegando egli un solo esempio concreto di manovra processuale palesemente dilatoria messa in atto da AP 1 che legittimerebbe l'applicazione del­l'art. 108 CPC. Nelle condizioni descritte non si ravvisano dunque i presupposti per intervenire sul dispositivo del Pretore in materia di spese e ripetibili.      

                                  III.   Sugli oneri processuali e le ripetibili di appello

                                17.   Le spese relative all'appello di AP 1 seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1 chiede la rifusione di fr. 7500.– per ripetibili. L'indennità può reputarsi adeguata. Nelle protezioni dell'unione coniugale (co­me nei procedimenti cautelari in cause di divorzio) le ripetibili sono definite in base al dispendio di tempo (retribuito fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (I CCA, sentenza inc. 11.2019.101 del 22 maggio 2020, consid. 7). Nel caso specifico il patrocinio è consistito nella redazione di un memoriale di osservazioni (19 pagine) che avreb­be verosimilmente occupato un legale coscienzioso per una ventina d'ore. A ciò si aggiungono due o tre ore per un presumibile colloquio (o una breve corrispondenza) con la cliente, il 6% per le spese (art. 6 cpv. 1 del citato regolamento) e l'IVA.

                                         Le spese dell'appello presentato da AO 1 si attengono al precetto della vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sulla decorrenza del­l'autorizzazione a disporre di fr. 5800.– mensili attingendo agli averi sui “conti __________”, ma esce sconfitto sulla richiesta di condannare la moglie a erogargli un contributo alimentare, sulla richiesta di aumentare da fr. 5800.– a fr. 7650.– mensili la sua spettanza a titolo di mantenimento, sul preteso rimborso di complessivi fr. 12 698.– per spese inerenti alle assicurazioni e al deposito di antichità appartenenti alle parti, come pure sull'indennità di fr. 100 000.– rivendicata per ripetibili di primo grado. Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti tre quarti delle spese e che rifonda alla moglie, la quale ha presentato osservazioni all'appel­lo per il tramite di un patrocinatore (12 pagine), un'adeguata in-dennità per ripetibili ridotte (un mezzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                18.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF (sopra, consid. 2). Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, in sede federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine, un estratto della presente decisione è comunicato anche alla figlia E__________, ora maggiorenne, e alla figlia G__________, che ha compiuto 17 anni il 16 settembre 2020.

Per questi motivi,

decide:                      I.   Le cause inc. 11.2019.151 e 11.2020.2 sono congiunte.

                                   II.   L'appello di AP 1 è respinto.

                                  III.   Le spese di tale appello, di fr. 5500.–, sono poste a carico del­l'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 7500.– per ripetibili.

                                 IV.   L'appello di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:

10.     Per il proprio mantenimento corrente AO 1 è autorizzato a disporre di fr. 5800.– mensili a valere dal 1° gennaio 2016 attingendo agli averi sui “conti __________”.

14.     Il blocco dei “conti __________” è allentato per consentire le seguenti operazioni:

          (…)

14.2   il versamento di fr. 5800.– mensili dal 1° gennaio 2016 in favore di AO 1, su semplice richiesta del medesimo, la banca __________ essendo autorizzata a procedere al bonifico di tali importi.

         (…)

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                  V.   Le spese di tale appello, di fr. 3500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quarti a carico dell'appellante mede-simo e per il resto a carico di AP 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 2800.– per ripetibili ridotte.

                                 VI.   Notificazione:

– avv.   ; – avvocate   e  , .

                                         Comunicazione:

– avv.   , per E e G , __________ (in estratto: consid. 11); –  , curatore educativo, – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6; – , ,  (in estratto: consid. 14 con dispositivo n. IV, dopo il passaggio in giudicato).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2019.151 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.11.2020 11.2019.151 — Swissrulings