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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.08.2020 11.2019.147

11. August 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,124 Wörter·~26 min·5

Zusammenfassung

Protezione dell'unione coniugale: affidamento del figlio

Volltext

Incarto n. 11.2019.147

Lugano, 11 agosto 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente per statuire nella causa SO.2019.351 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 22 gennaio 2019 da

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro

 AP 1 ora in ,

giudicando sull'appello del 19 dicembre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 4 dicembre 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1945) e AO 1 (1968), cittadina italiana, hanno contratto matrimonio a __________ il 20 luglio 2004, adottando la separazione dei beni. A quel momento lo sposo aveva già tre figli: P__________ (4 luglio 1970) e M__________ (4 novembre 1971), nate da precedenti nozze con R__________ __________, sciolte per divorzio il 14 aprile 1982, e C__________ __________ (25 luglio 1982), avuto da D__________ __________. Dal secondo matrimonio è nato R__________ jun., il 4 dicembre 2008. Il marito era assicuratore di professione. Pensionato, egli si occupa della portineria nello stabile in cui si trova l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani n. 3923, pari a 102/1000 della particella n. 1060 RFD di __________, sezione di __________, a lui intestata). La moglie lavora al 45% quale addetta alle pulizie nella Scuola elementare __________ di __________. I coniugi vivono separati dall'ottobre del 2018, quan­do il marito si è trasferito in una casa di famiglia a __________ (particella n. 100 RFD di __________, sezione di __________), intestata per metà a lui e per l'altra metà alla comunione ereditaria della sorella M__________, composta di G__________ __________, L__________ __________ e A__________ __________.

                                  B.   Il 22 gennaio 2019 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distret­to di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere dal marito il versamento di “tutte le rendi­te e gli assegni familiari che percepisce a favore del figlio R__________”, oltre a un contributo di accudimento di fr. 2000.– mensili e a una provvigione ad litem di fr. 3000.–. Subordinatamente essa ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio. Al contraddittorio dell'11 marzo 2019 i coniugi hanno raggiunto un accordo cautelare “nelle more istruttorie” sull'autorizzazione a vivere separati, sull'assegnazione dell'alloggio coniugale in uso alla moglie, sul­l'affidamento di R__________ jun. a quest'ultima e sul diritto di visita paterno. AP 1 si è impegnato, da parte sua, a versare un contributo alimentare per il figlio consistente nelle rendite del “primo” e del “secondo pilastro” destinate al minorenne, negli assegni familiari e in un contributo di accudimento di fr. 605.– mensili. Egli si è obbligato altresì ad assumere tutte le spese generate dall'abitazio­ne coniugale e a stanziare una provvigione ad litem di fr. 3000.– in rate mensili di fr. 300.–. Il Pretore ha omologato l'accordo seduta stante e quello stesso 11 marzo 2019 ha interpellato il direttore della Scuola elementare di __________ per riceve­re informazioni sulla situazione personale di R__________ jun.

                                  C.   Il direttore dell'istituto scolastico ha risposto il 29 marzo 2019, comunicando che il ragazzo era seguito da una docente di sostegno pedagogico, ma che per il resto non denotava problemi di rilievo, il suo rendimento scolastico valutandosi da discreto a buo­no. Il Pretore ha invitato le parti così il 1° aprile 2019 a comunicargli se l'accordo cautelare dell'11 marzo 2019 potesse diventare una soluzione definitiva. AP 1 ha risposto negativamente, chiedendo che la moglie fosse sottoposta a perizia psichiatrica, che il figlio fosse affidato a lui e che l'istante si trasferisse in un altro appartamento, sottolineando che R__________ jun. rimaneva incustodito ogni sera tra le ore 16.30 e le 19.30 mentre la madre era al lavoro. Nelle condizioni descritte il Pretore ha disposto l'audizione del figlio, affidata alla psicologa e psicoterapeuta FSP __________, la qua­le ha consegnato il suo rapporto il 25 aprile successivo. Nel referto la professionista è giunta alla conclusione che R__________ jun. (10 anni) esprimeva la volontà “di mantenere l'attuale assetto relativo ai diritti di visita del padre, mantenendo il collocamento prevalente presso la propria madre”.

                                  D.   Il Pretore ha convocato le parti così a un'udienza del 12 giugno 2019 per il seguito del dibattimento. In quella sede l'istante ha formulato le seguenti richieste: autorizzazione a vivere separa­ta, attribuzione in uso dell'alloggio coniugale al marito dal momento in cui lei avesse trovato un nuovo alloggio, affidamento di R__________ jun. (riservato il più ampio diritto di visita paterno) e contributo di accudimento di fr. 2300.– mensili per il figlio (sulla base di un canone di locazione di fr. 1650.– mensili, il suo reddito annuo essendo di fr. 18 271.35 lordi). AP 1 ha ribadito l'intenzione di sottoporre l'istante a perizia psichiatrica e di “tornare nella casa di __________, dove mi occuperei di mio figlio”. In sede di replica e duplica orali le parti hanno ribadito le identiche posizioni. Quello stesso 12 giugno 2019 il Pretore ha interpellato nuovamente il direttore della scuola elementare di __________ perché lo aggiornasse sull'andamento scolastico di R__________ jun. Inoltre egli ha richiamato le ultime tassazioni dei coniugi.

                                  E.   Il direttore della scuola elementare ha fatto seguire il 13 giugno 2019 le valutazioni di fine anno (4ª classe), da cui risulta che R__________ jun. è stato promosso con una media del 4.8 (4.95 l'anno precedente). Ha soggiunto nondimeno che dall'inizio dell'anno “il bambino ha dimenticato più volte di svolgere i compiti assegnati dalla maestra”, che “in altre occasioni i compiti sono stati consegnati incompleti, mentre in generale la cura e l'ordine che lo svolgimento di un compito scolastico richiede non erano sufficienti” e che “R__________ ha dimostrato di non essersi preparato adeguatamente per svolgere delle prove scritte sui vocaboli di francese, riuscendo a raggiungere la sufficienza solo in tre casi su sei”. Secondo il direttore della scuola, “R__________ può e dovrebbe raggiungere risultati migliori, ma ha bisogno del sostegno [dei genitori] e di essere affiancato maggiormente nello studio a casa, soprattutto perché l'anno successivo, la quinta elementare, è impegnativo e il carico di lavoro sarà maggiore e più complesso”.

                                  F.   Assunti ulteriori documenti agli atti, il Pretore ha invitato le parti il 21 giugno 2019 a presentare eventuali conclusioni scritte. L'istan­te ha comunicato semplicemente il 30 luglio 2019 di “confermarsi nelle proprie allegazioni e richieste”. AP 1 ha postulato il 31 luglio 2019 una sospensione della causa. Il 12 settembre 2019 AO 1 ha scritto al Pretore che “non è stato possibile raggiungere un accordo fra le parti e quindi si chiede la riattivazione della procedura e l'assegnazione di un nuovo termine al marito per l'inoltro di un eventuale allegato di conclusioni”, ciò che il Pretore ha fatto il 16 settembre successivo, assegnan­do al convenuto un nuovo termine di 30 giorni. AP 1 ha introdotto il 27 settembre 2019 un memoriale conclusivo nel quale ha sollecitato l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita materno) o, in caso di decisione negativa, l'allestimento di una perizia psichiatrica sulla moglie, ha rivendicato l'attribuzione dell'alloggio coniugale (con obbligo per la moglie di trasferirsi altrove e di aumentare il proprio grado d'occupazione entro due mesi) e ha rifiutato qualsiasi contributo alimentare, tanto alla moglie quanto al figlio.

                                  G.   Statuendo con sentenza del 4 dicembre 2019, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie (con mobili e suppellettili) e ha affidato il figlio a quest'ultima, disciplinando il diritto di visita paterno. Inoltre egli ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per il figlio consistente nelle rendite del “primo” e del “secondo pilastro” destinate al minorenne, negli assegni familiari e in un contributo di accudimento di fr. 605.– mensili, come pure ad assumere tutte le spese generate dall'abitazio­ne coniugale e a stanziare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 3000.– in rate di fr. 300.– mensili. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state addebitate solidalmente per un terzo all'istante e per il resto al marito, tenuto a rifondere all'istante fr. 100.– per ripetibili ridot­te. La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 è stata dichiarata senza oggetto.

                                  H.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19 dicembre 2019 in cui chiede anzitutto che si escutano come testimoni i suoi figli P__________, M__________ e C__________, così come la docente di classe di R__________ jun. per confermare ch'egli non ha mai parlato male del­l'istante e per comprovare la peggiorata situazione scolastica di R__________ jun. Nel merito egli insta per l'affidamento di quest'ultimo (riservato il diritto di visita materno), per l'attribuzione dell'alloggio coniugale, per l'assegnazione di un termine di sei mesi alla moglie entro cui trovare un'altra sistemazione logistica, per l'annullamento di qualsiasi contributo alimentare a suo carico, lasciando a AO 1 il diritto di riscuotere gli assegni familiari, e per la compensazione della provvigione ad litem con le ripetibili in suo favore. Nelle sue osservazioni, del 6 febbraio 2020 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                 1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva davanti al Pretore almeno fr. 10 000.– secon­do l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigioso essendo anche l'affidamento del figlio, controversia impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 9 dicembre 2019, di modo che il termine di ricorso è cominciato a decorrere l'indomani. Introdotto il 19 dicembre 2019, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   All'appello AP 1 acclude copia di una sua lettera indirizzata il 17 dicembre 2019 alla moglie e di una lettera da lui inviata il 19 dicembre 2019 alla docente titolare __________ B__________. Chiede inoltre di citare come testimoni i figli P__________, M__________ e C__________, così come la docente di classe di R__________ jun. per confermare ch'egli non ha mai parlato male della moglie e per comprovare la peggiorata situazio­ne scolastica del figlio. Ora, nuovi mezzi di prova sulla situazione di figli minorenni – come in concreto – sono ammissibili in appello senza riguardo ai presupposti del­l'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). Nella misura in cui appaiono di rilievo ai fini del giudizio, i documenti prodotti da AP 1 saranno quindi vagliati ai fini del giudizio. L'escussione dei figli risulta invece superflua, come si vedrà in appresso. Quan­to all'audizione della docente titolare, nelle osservazioni all'appello AO 1 non contesta quanto figura nella lettera del 13 giugno 2019 inviata al Pretore dal direttore della scuola elementare di __________ (sopra, lett. E) né quanto AP 1 riferisce di avere appreso da un colloquio avuto il 17 dicembre del 2019 con quella maestra (appello, pag. 3 nel mez­zo; lettera del convenuto alla maestra del 19 dicembre 2019, acclusa all'appello). Non è necessario dunque chiamare la docente a deporre.

                                   3.   In ordine l'appellante si duole anzitutto di non avere ricevuto il memoriale conclusivo che AO 1 avrebbe inoltrato al

                                         Pretore. Non è vero. Invitata il 21 giugno 2019 a presentare eventuali conclusioni scritte, il 30 luglio 2019 l'istan­te si è limitata a comunicare al Pretore in una frase, “a titolo di conclusioni”, di “confermarsi nelle proprie allegazioni e richieste” (sopra, lett. F). Tale scritto è stato regolarmente notificato al convenuto il 6 ago-sto 2019. L'istante non ha più depositato altri atti. La censura dell'appellante si rivela dunque infondata.

                                   4.   Nel merito il Pretore ha constatato che litigiosa rimane la posizio­ne del figlio, provvisoriamen­te affida­to alla madre in penden­za di procedura, ma il cui affidamento il convenuto rivendica per sé valendosi delle proprie capacità e disponibilità di tempo, mentre la moglie deno­ta – a suo avviso – inidoneità e inadeguatez­za educativa. Il Pretore ha accertato nondimeno che nel complesso l'andamento scolastico di R__________ jun. è positivo, che i “segnali di sofferenza” esternati dal ragazzo e rilevati dal direttore della scuola nella citata lettera del 13 giugno 2019 si spiegano con la separazione dei genitori e che le ore serali durante le quali il figlio rimane a casa solo e incustodito si devono a transitorie difficoltà organizzative dell'istante. Ciò non giustifica – secondo il Pretore – l'affidamento del ragazzo al convenuto, il quale nutre un “importante astio nei confronti della moglie”, non sarebbe in grado “di salvaguardare l'immagine e la presenza dell'altro genitore nella vita del figlio” e sradicherebbe quest'ultimo “dal contesto dove è nato e vive da sempre”, con il rischio di allontanarlo dalla madre. Posto ciò, il primo giudice ha reputato che la soluzione migliore per il figlio consista nel rimanere con la madre.

                                         Quanto a rimedi suscettibili di temperare i “segnali di sofferenza” del figlio, il Pretore non ne ha individuati, salvo esortare i genitori a migliorare la loro collaborazione ed evocare l'opportunità di “av­vicinare il domicilio delle parti”, lasciando tuttavia la questione all'apprezzamento dei coniugi e rinunciando ad approfondi­re la questio­ne. Chi possa curarsi del figlio nelle ore serali in cui questi rima­ne solo il Pretore non è stato in grado di prospettare, soggiungendo anzi che AO 1 ha “sviluppato un sentimento di diffidenza nei confronti del coniuge” e non è intenzionata “ad appoggiarsi al marito nella cura del figlio”. Per finire, in mancanza di meglio, il pri­mo giudice ha ritenuto di privilegiare lo status quo e di lasciare le cose come stanno (ciò che del resto auspicava il ragazzo, secondo la psicologa delegata all'ascol­to), limitandosi a raccomandare “maggiore collaborazio­ne” tra i genitori e “prevedibilità nella definizione delle vacanze” scolastiche del figlio. Egli ha attribuito così l'abitazione coniugale in uso alla moglie e ha confermato il contributo alimentare per R__________ jun. pattuito cautelarmente dai coniugi all'udienza del­l'11 marzo 2019.

                                   5.   L'appellante esordisce ricordando che il suo diritto di visita consiste in due incontri settimanali con il figlio, dall'uscita della scuola fino alle ore 19.00, quando egli accompagna R__________ jun. all'alle-namen­to di karatè (a __________) e a lezioni di chitarra (a __________), come pure in tre fine settimana mensili. Egli fa notare tuttavia che la moglie lavora il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.30, come pure il mercoledì dalle ore 14.00 alle 18.00, intervalli durante i quali il figlio rimane a casa solo e incustodito. E ciò – egli sottolinea – allorché sarebbe possibile a lui accudirlo a tempo pieno, sostenendolo nello studio e nello svolgimento dei compiti a casa. Non solo: come pensionato “in piena forma”, egli potrebbe occuparsi del figlio “24 ore su 24” e assicurare presenza continua. Al Pretore egli rimprove­ra di non avere previsto alcuna strategia per mitigare i “segnali di sofferen­za” manifestati dal figlio, limitandosi a rifiutargli l'affidamento del ragazzo con l'insinuazione che egli ostacolerebbe poi i rapporti di quest'ultimo con la madre. Nel frattempo – egli prosegue – la situazio­ne peggiora, la docente di classe confermando di vedere il ragazzo intristirsi, appoggiare il capo sul banco durante le lezioni, chiudersi in sé stesso, isolarsi dai compagni e credere tutti contro di lui, reputando che nessuno gli sia amico e nessuno gli voglia bene.

                                         Soggiunge l'appellante di non avere mai parlato dei problemi con la madre al figlio, tenuto accuratamente fuori dalle diatribe coniugali, mentre altrettanto non può dirsi dell'istante, e di non avere mai mes­so la convenuta in cattiva luce davanti al ragazzo, sebbene essa trascenda a volte in reazioni incontrollate e irrazionali. Quanto al fatto che R__________ jun. desideri lasciare invariato l'affidamento attuale, l'appellante fa valere che l'auspicio del figlio si riduce a un'affermazio­ne di tre righe nel rapporto della psicologa delegata all'ascolto. Il convenuto ribadisce di poter ancora “dare tanto [al figlio] sia a livello educativo, ma soprattutto affettivo”.

                                         L'istante, che ha appena superato i 50 anni, può invece – egli argomenta – aumentare il proprio grado d'occupazione oltre il 45% e guadagnare almeno fr. 3000.– mensili, mantenendo autonomamente sé stessa.

                                   6.   Secondo l'art. 176 cpv. 3 CC qualora i coniugi abbiano figli minorenni il giudice adito a protezione dell'unione coniugale prende le misure necessarie “secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione”. I criteri preposti all'affidamento dei figli in una procedura a tutela dell'unione coniugale non si scostano sostanzialmente da quelli cui fa capo la giurisprudenza per l'affidamento dopo il divorzio. Decisivo rimane, anche nella protezione dell'unione coniugale, l'interesse del figlio a un armonioso sviluppo fisico, psichico e intellettuale. In una procedura a tutela dell'unione coniugale non si tratta tuttavia di statuire in maniera definitiva sull'affi-damento, adottando una soluzione ottimale, ma solo di regolare la vita separata dei coniugi, scegliendo la soluzione che sembra offrire ai figli le garanzie migliori compatibilmente con la celerità di un giudizio sommario fondato sulla verosimiglianza (RtiD II-2012 pag. 797, consid. 4; più recentemente: I CCA, sentenza 11.2018.126 del 4 maggio 2020, consid. 4b; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_512/2017 del 22 dicembre 2017, consid. 3.4.1). La decisione a tutela dell'unione coniugale è, del resto, assimilabile a un provvedimento cautelare, che può sempre essere modificato (art. 179 cpv. 1 CC).

                                         Dovendo statuire sull'affidamento dei figli, il giudice a protezione dell'unione coniugale si limita ad accertare quale genitore appaia verosimilmente idoneo alla custodia e, dandosi sostanziale parità, quale genitore appaia avere la verosimile possibilità ed essere pronto a occuparsi di persona in maggior misura del figlio. Dandosi sostanziale equivalenza anche sotto questo profilo, egli privilegia il criterio della stabilità e lascia – per quanto possibile – il figlio nel suo ambiente, di solito con il genitore che gli ha dedicato più tempo durante la vita in comune, secondo il riparto dei ruoli assunto dai coniugi all'interno della famiglia. L'affidamento definitivo interverrà poi al momento della separazione o del divorzio (RtiD II-2012 pag. 798 n. 7c con richiami, I-2011 pag. 655, consid. 6 con ulteriori richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.70 del 10 febbraio 2020, consid. 3b).

                                   7.   Nel caso specifico entrambi i genitori risultano di per sé idonei alla custodia. Stando al Pretore, tuttavia, “non v'è dubbio che al momento il padre incontri difficoltà ben maggiori” dell'istante nel “salvaguardare l'immagine e la presenza dell'altro genitore nella vita del figlio”. A suo avvi­so un affidamento di R__________ jun. al convenuto, “oltre che sradicare il figlio dal contesto dove è nato e vive da sempre, comporterebbe verosimilmente il rischio di allontanarlo dalla madre” (sentenza impugnata, pag. 4). Ora, è possibile che un genitore, pur idoneo all'affidamento, sia meno idoneo dell'altro perché tendenzialmente portato a oscurare la figura del­l'altro genitore nella visione e nella considerazione del figlio. Un simile accertamen­to deve fondarsi tuttavia su indizi oggettivi. E nella fattispecie si cercherebbero invano elementi al proposito nelle risultanze istruttorie. Nemmeno la psicologa che ha sentito il figlio adombra l'ipotesi che il convenuto miri, fosse solo idealmente, ad allontanare il figlio dalla madre. AO 1 invoca la “percezione diretta” avuta dal Pretore “in sede di udien­za” (osservazio­ni, pag. 2 in basso). Quali accertamenti avrebbe tratto il Pretore da quali udienze e sulla base di quali fatti non è dato tuttavia di sapere. Ne segue che le riserve avanzate dal primo giudice sull'idoneità del convenuto all'affidamento del figlio non trovano concreto riscontro agli atti.

                                         È vero che il convenuto non nega di nutrire astio per la moglie. Non risulta però ch'egli abbia mai esternato odio o rancore verso l'istante in presenza del figlio oppure che abbia intralciato o sfavorito in qualche modo le relazioni personali della moglie con il ragaz­zo. D'altro lato non consta nemmeno che AO 1 soffra – come l'appellante assume – di scompensi psichici. Può darsi ch'essa abbia un carattere impulsivo e colleri­co, ma con il figlio essa risulta sempre essersi comporta­ta correttamente. Aspra animosità e acredine sussistono manifestamente fra i genitori, non fra i genitori e il figlio. Ciò osta a una custodia alterna­ta, come l'appellante ammette, i rapporti fra i genitori apparendo ormai altamente conflittuali e la comunicazione fra i due gravemente compromessa. Non pregiudica di per sé, invece, l'idoneità a una custodia esclusiva. In definitiva perciò entrambi i genitori vanno ritenuti abili al­l'affidamento.

                                   8.   La questione è di appurare, ciò posto, quale genitore appaia verosimilmen­te pronto a occuparsi di persona in maggior misura del figlio. Ora, sotto questo profilo la disponibilità di tempo del convenuto è indubbiamente maggiore rispetto a quella dell'istan­te, giacché egli è pensionato e libero da impegni, mentre la convenuta lavora al 45% e al momento in cui R__________ jun. comince­rà la scuola media (Sekundarstufe I, degré secondaire I) potrà finanche essere tenuta – secondo la giurispruden­za più recente – a portare il proprio grado d'occupazione all'80% (DTF 144 III 497, consid. 4.7.6). Non si disconosce che un ragazzo di 12 anni richiede meno accudimen­to per rapporto a un bambino delle scuole elementari. Sta di fatto che l'accudimen­to di R__________ jun. appare di particolare rilevanza proprio dopo le lezioni, quan­do egli deve dedicarsi allo studio e fare i compiti. A quel momen­to, secondo il direttore dell'istituto scolastico, il figlio “può e dovreb­be raggiungere risultati migliori, ma ha bisogno di sostegno e di essere affiancato maggiormente nello studio a casa” (sopra, lett. E). L'istante non è in grado di assicurare simile incombenza, poiché in quella fascia oraria essa è al lavoro. L'istante non è stata in grado nemmeno, finora, di organizzare un doposcuola per il figlio facendo ca­po a parenti o a terzi. Ciò non è conforme all'interesse né al bene del minore.

                                         Si aggiunga che, a quanto sembra, R__________ jun. risulta essere lasciato a sé stesso abitualmente dalle ore 15.00 alle ore 19.15 se è vero che, come lamentava la conduttrice di un appartamen­to nello stabile in cui si trova l'abitazione coniugale, il ragaz­zo gioca a pallone per ore nell'appartamento, nelle scale e nell'atrio del palazzo, per lo meno dal giorno in cui il convenuto è andato ad abitare a __________ (doc. 18). Al punto che, per finire, quella conduttrice ha traslocato altrove (doc. 7 accluso al memoriale conclusivo del convenuto). Che il figlio abbia diritto a momenti di svago è evidente. Ma che ciò debba andare a scapito del rendimento scolastico già a livello di scuola elementare non è ammissibile. L'affidamento del figlio al padre, disponibile a suo stesso dire “24 ore su 24”, permette di ovviare a tale situazione. Il Pretore opina che un affidamento di R__________ jun. al convenuto sradicherebbe il figlio “dal contesto dove è nato e vive da sempre”. Non se ne comprende la ragione, dal momento che la custodia parentale del padre nulla muta alla situazione logistica del ragazzo. Comporta unicamente il rientro del convenuto nel­l'appartamento coniugale, per altro di sua proprietà e situato nel palazzo di cui egli è custode, AO 1 essendo­si vista rescindere nel frattempo il contratto di portineria dall'assemblea dei condomini. Che poi l'affidamento del figlio al convenuto comporti il verosimile rischio di straniare R__________ jun. dalla madre è – come si è visto (consid. 7) – un timore privo di riscontri concreti. Né basta a suffragarlo il fatto che il convenuto non abbia fiducia nella moglie (rapporto 25 apri­le 2019 della psicologa __________, pag. 4 in alto).

                                         Certo, alla psicologa che lo ha ascoltato R__________ jun. ha espres­so “chiaramente la sua volontà di mantenere l'attuale assetto relativo ai diritti di visita del padre, mantenendo il collocamento prevalente presso la propria madre” (referto del 25 aprile 2019, pag. 4). La propensione di un giovane di 10 anni e 4 mesi non è tuttavia determinante. Solo fra gli 11 e i 13 anni si tiene in considerazione il fatto che i ragazzi sono in grado di elaborare ragionamenti logici e possiedono la maturità emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione propria e duratura (DTF 131 III 556, consid. 1.2.2; 133 III 150, consid. 2.4), sicché a quel momento possono essere interpellati direttamente anche sui loro desideri relativi all'affidamento e alle relazioni personali (sentenza del Tribunale federale 5A_482/2007 del 17 dicembre 2007, consid. 3.1). Che R__________ jun. preferisca svagarsi con il pallone anziché cimentarsi con gli impegni scolastici è comprensibile, ma ciò non può prevalere sul suo bene correttamente inteso. Dovendosi valutare in definitiva quale genitore appaia verosimilmen­te pronto a occuparsi di persona in maggior misura del figlio, in concreto la risposta al quesito è univoca. Riguardo ai rapporti tra padre e figlio, secondo la psicologa __________ il figlio “rimanda un atteggiamento di vicinanza nei confronti di entrambi genitori che pare suggerire un buon attaccamento a entrambe le figure parentali” (referto del 25 aprile 2019, pag. 3 in fondo).

                                   9.   Quanto precede rende superfluo interrogarsi sul criterio della stabilità (sopra, consid. 6), che per altro l'affidamento al padre non stravolge. Il figlio è rimasto infatti con entrambi i genitori finché questi hanno vissuto insieme, nell'ottobre del 2018, dopo di che R__________ jun. è stato lasciato provvisoriamente alla madre in pendenza di procedura (sopra, lett. B). E durante la comunione domestica l'assetto non era quello per cui la madre fosse il genitore che dedicava più tempo al figlio, poiché essa già lavorava a tempo parziale, mentre il marito era ed è pensionato. Il criterio della stabilità non osterebbe dunque nella fattispecie, foss'anche applicabile, all'affidamento del ragazzo al padre. Ciò comporta la soppressione del contributo alimentare per R__________ jun. e l'attribuzione al convenuto delle rendite ricevute per il figlio. Gli assegni familiari rimangono invece alla madre, come l'appellante propone.

                                10.   Attribuire la custodia parentale al convenuto significa – come detto – assegnare al convenuto l'uso dell'abitazione coniugale, giacché in caso contrario il figlio verrebbe tolto dal suo ambiente. Ciò obbliga l'istante a reperire un alloggio proprio. Nell'appello il convenuto chiede di impartire alla moglie un termine di sei me­si a tal fine. Si tratta di una scadenza ragionevole, sulla quale nelle osservazioni all'appello l'interessata neppure si espri­me. D'altro lato occorre riconoscere a AO 1 adeguate relazioni personali con il figlio, compatibili con l'esercizio della sua attività lucrativa. L'appellante propone di lasciarle il più ampio diritto di visita “che i genitori sono tenuti a concordare” e di prevedere, in caso di mancato accordo, la stessa regolamentazione pattuita all'udienza dell'11 marzo 2019 davanti al Pretore. Nelle osservazioni all'appello l'istante è rimasta silente. A un esame di verosimiglianza la disciplina prospettata da AP 1 appare ragionevole, fermo restando che l'istante potrà sempre chiedere al Pretore di modificarla. Infine è possibile che l'istante possa contare su un contributo di mantenimento, per lo meno finché non avrà aumentato il proprio grado d'occupazione e non sarà in grado di finanziare un alloggio proprio. Essa non ha avanzato tuttavia alcuna pretesa al riguardo e questa Camera non può statuire d'ufficio in proposito. Competerà dunque a lei, ove non raggiunga un'intesa con il marito, rivolgersi al giudice e quantificare una domanda.

                                11.   Il convenuto reputa che, “visto l'esito” dell'appello, non sia più dovuta la provvigione ad litem ch'egli si è impegnato a stanziare al contraddittorio dell'11 marzo 2019. Contrariamente a quanto egli crede, tuttavia, quella provvigione non può essere compensata con l'indennità per ripetibili in suo favore, poiché essa serve all'istante per coprire le spese giudiziarie, retribuire il proprio patrocinatore e stare in giudizio. In linea di principio una provvigio­ne va restituita (sentenza del Tribunale federale 5A_164/2019 del 20 maggio 2020, consid. 6.3), ma – se non è ancora stata versata – non può essere compensata con le ripetibili che il coniuge beneficiario è tenuto a rifondere in caso di soccombenza poiché in tal caso il beneficiario non potrebbe né onorare le spese processuali né rimunerare il proprio avvocato. Lo stesso appellante dichiara per altro di non insistere su questo punto e di rimettersi per finire al giudizio della Camera.

                                12.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza di AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante, che non ha dovuto valersi di un patrocinatore, non ha diritto a ripetibili, né sostanzia i presupposti per ottenere un'eventuale indennità di inconvenien­za (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

                                13.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in merito all'affidamento dei figli sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di una sentenza equiparata a un decreto cautelare (DTF 137 III 475), tuttavia, un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide:                      I.   L'appello è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:

                                         2.   L'abitazione coniugale di __________ è assegnata in uso a AP 1 con mobili e suppellettili. A AO 1 è assegnato un termine di sei mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza per reperire un alloggio proprio e prelevare i suoi effetti personali.

                                         3.   Il figlio R__________ jun. è affidato al padre.

                                         4.   A AO 1 è conferito il più ampio diritto alle relazioni personali con il figlio. In caso di mancato accordo si applica il seguente assetto:

– due visite infrasettimanali che i genitori definiranno;

– tre fine settimana ogni mese, dal sabato mattina alla domenica sera;

– due settimane anche non consecutive durante l'estate;

– una settimana a Natale, alternativamente quella comprendente il giorno di Natale e, l'anno successivo, il giorno di S. Silvestro;

– una settimana alternativamente a Pasqua e, l'anno successivo, a Carnevale;

– regolari contatti telefonici.

                                         6.   Le rendite del “primo” e “secondo pilastro” in favore del figlio spettano a AP 1, gli assegni familiari a AO 1.

                                         7.   Le spese relative all'abitazione coniugale (compresi interessi passivi e costi della comproprietà) sono a carico di AP 1.

                                         10. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

                                         I dispositivi n. 1, 8 e 9 della sentenza impugnata rimangono invariati. Il dispositivo n. 5 è annullato.

                                   II.   Le spese processuali di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1. Non si assegnano ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

–   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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