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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.02.2020 11.2019.143

19. Februar 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,558 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Reclamo in materia di spese giudiziarie: calcolo delle ripetibili in caso di vicendevole soccombenza

Volltext

Incarto n. 11.2019.143

Lugano 19 febbraio 2020/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2019.396 (protezione della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 9 ottobre 2019 da

RE 1   RE 2    RE 3 , e  RE 4  (patrocinati dagli avvocati prof.  PA 1  e   )  

contro  

AO 1   (patrocinata dagli avvocati  e  PA 2 ),

giudicando sul reclamo del 16 dicembre 2019 in materia di spese giudiziarie presentato dall'RE 1, dalla RE 2, da RE 3 e da RE 4 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 10 dicembre 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 9 ottobre 2019 l'RE 1, la RE 2, RE 3 ed RE 4 si sono rivolti al Pretore del Distret­to di Lugano, sezio­ne 1, perché vietasse in via cautelare alla

                                         CO 1 di diffondere il servizio “__________” che sarebbe andato in onda la sera seguente sul canale __________ nell'ambito della rubrica di approfondimento denominata “__________”. L'inchiesta riferiva dei modi in cui studenti iscritti all'RE 1 di __________ sostenevano gli esami di maturità all'__________ di __________. In via subordinata gli istanti hanno chiesto che durante la trasmissione si menzionasse l'annullamento, da parte del Consiglio di Stato, di una decisione con cui il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport aveva sospeso l'attività dell'istituto scolastico o, quanto meno, che si ordinasse la visione anticipata del servizio da parte della direttrice dell'istituto.

                                  B.   Con decreto superprovvisionale del giorno successivo il Pretore, accertato che in due memorie difensive del 30 settembre e del 2 ottobre 2019 (inc. CA.2019.382 e CA.2019.387) la convenuta postulava cautelativamente la reiezione di istanze cautelari avversarie, ha deciso di non vietare il servizio, ma ha ordinato al­l'ente televisivo di menzionare l'annullamento, da parte del Consiglio di Stato, della decisione con cui il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport aveva sospeso l'RE 1 dall'autorizzazione per l'esercizio di un liceo privato. Il reportage “__________” è andato in onda quella stessa sera.

                                  C.   L'11 ottobre 2019 gli istanti hanno chiesto al Pretore di stralciare la causa dal ruolo siccome divenuta priva d'oggetto, proponendo di contenere le spese processuali e di rinunciare all'addebito di ripetibili. La convenuta ha postulato invece, il 16 ottobre 2019, l'assegnazione di “congrue ripetibili”. Il 18 ottobre 2019 gli istanti hanno chiesto di suddividere le spese processuali secondo l'esi­to della procedura, ogni parte assumendosi i costi della propria (“la convenuta quelle delle memorie difensive, gli istanti quelli della procedura supercautelare”) e di prescindere dall'assegnazione di ripetibili. Con decre­to del 10 dicembre 2019 il Pretore ha stralciato la procedura dal ruolo. Egli ha posto le spese processuali di complessivi fr. 300.– per tre quarti a carico degli istanti e per il resto a carico della convenuta, alla quale gli istanti sono stati tenuti a rifondere fr. 3150.– per ripetibili.

                                  D.   Contro il dispositivo sulle spese processuali del decreto appena citato l'RE 1, la RE 2, RE 3 ed RE 4 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 16 dicembre 2019 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, che l'indennità per ripetibili a loro carico sia ridotta a fr. 2100.–. In osservazioni del 16 gennaio 2020 la CO 1 propone di respingere il recla­mo. Gli istanti hanno replicato spontaneamente il 20 gennaio 2020, ribaden­do la loro richiesta. La convenuta non ha duplicato.

                                  E.   Nel frattempo, il 23 dicembre 2019, il Pretore ha respinto un'istan­za introdotta dall'RE 1, dalla RE 2, da RE 3 e da RE 4 volta a far rettificare il dispositivo sulle spese giudiziarie del decreto di stralcio.

Considerando

in diritto:                1.   Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a

                                         titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se la decisione è emanata con la procedura sommaria, come in concreto (art. 261 segg. CPC), il termine di ricorso è di 10 gior­ni (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto il decreto di stralcio è pervenuto ai patrocinatori degli istanti l'11 dicembre 2019. Presentato il 16 dicembre successivo, il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.

                                   2.   Nel decreto impugnato il Pretore ha stimato in tre quarti il grado di soccombenza degli istanti, fissando in fr. 3150.– l'indennità per ripetibili a favore della convenuta “in base all'impegno di patrocinio”, riconosciuto in 15 ore di lavoro alla tariffa di fr. 280.– l'una. I reclamanti non contestano il loro grado di soccombenza, ma reputano che di fronte a un'indennità piena di fr. 4200.–, riconoscen­do alla convenuta un'indennità a fr. 3150.– il primo giudice si sia scostato dalla chiave di riparto applicabile alla suddivisione delle spese processuali. A loro avviso, facendo capo alla medesima proporzione sulla scorta della quale si sono suddivise tali spese, l'indennità ammonta a fr. 2100.–.

                                         a)   Secondo l'art. 106 cpv. 2 CPC in caso di reciproca soccombenza le spese giudiziarie (che comprendono le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95 cpv. 1 CPC) sono ripartite secondo l'esito della procedura. In linea di principio il grado di sconfitta – e di conseguenza la suddivisione dei costi – è determinato dal raffronto tra le richieste di giudizio e l'esito del processo. Occorre determinare pertanto in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o soccombente e poi suddividere le spese compensando totalmente o parzialmen­te i rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c consid. 3a).

                                         b)   Nella fattispecie i reclamanti non contestano di avere ottenu­to causa vinta soltanto per un quarto. Devono rifondere per-tanto alla convenuta tre quarti dell'indennità che avrebbero dovuto versare se fossero risultati soccombenti per intero. Parallelamente tuttavia spetta loro un'indennità per ripetibili pari a un quarto di tale somma. E siccome il Pretore ha fissato l'indennità piena in fr. 4200.–, in concreto essi avrebbero dovuto versare alla convenuta fr. 3150.–, ma nel contempo ricevere da quest'ultima fr. 1050.–. Onde un'indennità per ripetibili in favore della convenuta di fr. 2100.–, come fanno valere i reclamanti (RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c consid. 3b).

                                         c)   In realtà il giudizio non si esaurisce in questi termini. Nel fissare l'indennità piena in fr. 4200.– sulla base di un dispendio orario di 15 ore retribuite a fr. 280.– il Pretore ha dimenticato che, oltre all'onorario del rappresentante professionale, le ripetibili comprendono le spese e l'imposta sul valore aggiunto (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 30 ad art. 96). All'onorario di fr. 4200.– andavano aggiunte quindi le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) e l'IVA (art. 14 cpv. 1 del regolamento medesimo). Ne sarebbe seguita un'indennità piena di fr. 5000.– (arrotondati), sicché alla convenuta spetta in definitiva un'indennità per ripetibili ridotte di fr. 2500.– (arrotondati). Il reclamo merita accoglimento entro tali limiti.

                                   3.   L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.

                                   4.   Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). I reclamanti ottengono una riduzione dell'indennità per ripetibili, ma non nella misura richiesta. Tutto ponderato, si giustifica così che sopportino un terzo degli oneri processuali, mentre il resto va a carico della convenuta, che rifonderà ai reclamanti, assistiti da un patrocinatore, un'indennità per ripetibili ridotte.

                                   5.   Quanto ai mezzi di ricorso esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle spese controverse in questa sede non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto di stralcio impugnato è così riformato:

                                         Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste per tre quarti a carico degli istanti e per il resto a carico della convenuta, alla quale gli istanti rifonderanno fr. 2500.– complessivi per ripetibili ridotte.

                                   2.   Le spese del reclamo, di fr. 500.–, sono poste per un terzo a carico dei reclamanti in solido e per il resto a carico della CO 1, che rifonderà alle controparti fr. 350.– complessivi per ripetibili ridotte.

                                   3.   Notificazione a:

– avvocati    e   ; – avvocati   e   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera  

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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