Incarto n. 11.2019.124
Lugano 27 dicembre 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente,
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa CA.2017.196 (ipoteca legale per artigiani o imprenditori: prestazione di garanzia sostitutiva) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 7 giugno 2017 dalla
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 28 ottobre 2019 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 16 ottobre 2019;
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 28 ottobre 2019 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, ha confermato in via provvisoria la garanzia costituita della somma di fr. 67 676.11 depositata da AP 1 su un conto postale intestato alla Pretura del Distretto di Lugano in sostituzione dell'iscrizione provvisoria decretata senza contraddittorio il 7 giugno 2017 su richiesta della AO 1 di complessivi fr. 40 873.35 con interessi (fr. 3596.85 sulla proprietà per piani n.__________52 della particella n. 1747 RFD di __________, sezione di __________, fr. 3433.40 sulla proprietà per piani n. __________53, fr. 4046.45 sulla proprietà per piani n. __________54, fr. 6008.40 sulla proprietà per piani n. __________55, fr. 5640.50 sulla proprietà per piani n. __________56, fr. 6131.– sulla proprietà per piani n. __________57, fr. 6131.– sulla proprietà per piani n. __________58 e fr. 5885.75 sulla proprietà per piani n. __________59, a quel momento appartenenti a AP 1). Le spese processuali di complessivi fr. 500.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 2500.– per ripetibili.
B. Contro la decisione appena citata RE 2 è insorto a questa Camera con un appello del 28 ottobre 2019, chiedendo di annullare il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 2 dicembre 2019 la AO 1 ha concluso per la reiezione dell'appello.
C. Il 24 dicembre 2019 AP 1 ha comunicato a questa Camera di avere raggiunto il giorno precedente un accordo con la AO 1, e dichiara di ritirare l'appello. A comprova di quanto afferma egli acclude copia della convenzione.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC). In concreto le parti hanno concordato di lasciare gli oneri processuali correlati alla procedura di appello a carico di chi li aveva anticipati e di compensare le ripetibili. Non soccorrono motivi per scostarsi da tale intesa, fermo restando che la tassa di giustizia va sensibilmente ridotta, la procedura terminando senza decisione (art. 21 LTG).
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali, ridotte a fr. 200.–, sono poste a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.
3. Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).