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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.11.2020 11.2019.120

17. November 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,803 Wörter·~14 min·5

Zusammenfassung

Stralcio di una causa dal ruolo per desistenza: spese processuali e indennità d'inconvenienza a carico del desistente

Volltext

Incarto n. 11.2019.120

Lugano, 17 novembre 2020/rg

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa OR.2018.226 (retribuzione dell'esecutore testamentario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 19 ottobre 2018 dall'

  RE 1   (patrocinato dall'avv. dott.  PA 1 )  

contro  

  CO 1   (ora patrocinato dall'avv.   ),

giudicando sul reclamo del 22 ottobre 2019 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 16 settembre 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il dott. R__________ __________ (1928) è deceduto a __________, suo ulti­mo domicilio, l'11 dicembre 2015, lasciando come eredi la moglie M__________ __________ nata __________ (1951), i figli RE 1 (1962) e B__________ __________ (1978), oltre agli abiatici N__________ __________ (1989) e G__________ __________ (1999), discendenti di un figlio premorto. Con testamento olografo del 26 ottobre 2005 R__________ __________ ha nominato suo esecutore testamentario l'avv. CO 1. A una riunione tra eredi, di data imprecisata, l'esecutore testamentario ha annunciato in un verbale che vi sarebbero state “spese esecuzione testamentaria, tasse di giustizia ecc.” per complessivi fr. 150 000.–. Il 28 ottobre 2016 egli ha poi illustrato, alla presenza degli eredi, l'inventario della successione, dal quale risulta un compendio netto di fr. 11 438 456.– (brevetto n. __________). Tra i passivi dell'eredità figurano, tra l'altro, “spese e oneri dell'esecutore testamentario che saranno quantificati nel­l'atto di divisione approssimativamente in fr. 150 000.–”. L'erede RE 1 ha sollevato contestazioni circa le valutazioni e la completezza dell'inventario, ma non sulla retribuzione dell'avvocato CO 1.

                                  B.   Il 5 dicembre 2016 l'esecutore testamentario ha sottoposto agli eredi una “bozza di contratto di divisione”. Il 10 gennaio 2017 egli ha nondimeno informato gli eredi che RE 1 rifiutava l'accordo, muoveva contestazioni ed esigeva spiegazioni sul­l'ammontare del compenso di esecutore testamentario, sicché la procedura di divisione doveva considerarsi “sospesa in attesa di una determinazione in giudizio come preannunciato da parte dell'ere­de RE 1”. In seguito, il 18 agosto 2017, l'avvocato CO 1 ha comunicato agli eredi di avere prelevato dagli averi della successione fr. 100 000.– a titolo di acconto sul proprio onorario, più fr. 8000.– di IVA. RE 1 ha reagito il 28 agosto 2017, facendo valere di non avere mai accettato l'onorario di fr. 150 000.– (più IVA) prospettato dall'esecutore testamentario. Inoltre egli ha contestato il prelievo dell'anticipo da parte di quest'ultimo e ha preteso un rendiconto delle prestazioni svolte, rendiconto che l'avvocato CO 1 gli ha trasmesso il 20 ottobre 2017.

                                  C.   RE 1 si è rivolto il 26 aprile 2018 alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per un tentativo di conciliazione, lamentando che l'avv. CO 1 sollecitava una retribuzio­ne di fr. 162 000.– e chiedendo di accertare che tale somma “ecce­de l'equo compenso (…) in virtù dell'art. 517 cpv. 2 CC”. Inoltre egli ha postulato la restituzione agli eredi di quanto l'esecutore testamentario aveva prelevato in eccesso a titolo di acconto, ossia “almeno fr. 66 000.–”. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 20 giugno 2018, di modo che il Segretario assessore ha rilasciato seduta stante ad RE 1 l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 1000.– sono state poste a carico dell'istante, “ritenuto come la decisione finale in merito alle stes­se, in caso di inoltro della causa, sarà rinviata al giudizio di merito” (inc. CM.2018.279).

                                  D.   Il 19 ottobre 2018 RE 1 ha convenuto l'avv. CO 1 davanti al Pretore perché fosse accertato che la rimunera-zione di fr. 150 000.– (più IVA) “eccede l'equo compenso spet-tante ad un esecutore testamentario”, perché tale retribuzio­ne fosse ridotta a fr. 40 000.– (“corrispondente alle prestazioni effettivamente svolte e oggetto di rendiconto”) e perché il convenuto fosse tenuto a restituire alla successione fr. 60 000.– con interessi al 5% dal 19 ottobre 2018 già prelevati. Nella sua risposta del 9 novembre 2018 l'avvocato CO 1 ha proposto di respingere l'azione in ordine, subordinatamente nel merito. Ottenu­ta una proroga del termine per replicare, il 4 febbraio 2019 RE 1 ha dichiarato di ritirare la petizione, invitando il Pretore a limitare gli oneri processuali a fr. 500.– e a riconoscere al convenuto “un'indennità per ripetibili molto contenuta”. L'avv. CO 1, chiamato a esprimersi sulle spese, ha chiesto il 7 febbraio 2019 di fissa­re la tassa di giustizia in fr. 5000.– e ha rivendicato un'indennità per ripetibili di fr. 7500.– o di almeno fr. 4851.50. RE 1 ha replicato il'11 febbraio 2019, contestando le richieste del convenuto. L'avv. CO 1 ha duplicato il 15 febbraio 2019, ribadendo il suo punto di vista.

                                  E.   Mediante decreto del 16 settembre 2019 Il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo per desistenza, ha posto le spese processuali di fr. 800.– complessivi e gli oneri della procedura di conciliazio­ne (fr. 1000.–) a carico di RE 1, non senza condannare quest'ultimo a rifondere all'avv. CO 1 un'indennità d'inconvenienza di fr. 3000.–. Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie RE 1 ha presentato a questa Camera un reclamo del 22 ottobre 2019 per ottenere che le spese siano limitate a fr. 800.– (compresi gli oneri della procedura di conciliazione) e che l'indennità d'inconvenienza spettan­te al­l'avvocato CO 1 sia ridotta a fr. 1200.–. Nelle sue osservazioni del 3 gennaio 2020 il convenuto propone di respingere il reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Un decreto di stralcio per intervenuta transazione, acquiescenza o desistenza (art. 241 cpv. 3 CPC) è impugnabile solo con recla­mo in materia di spese (DTF 139 III 133 consid. 1.2). Il termine

                                         di ricorso in una procedura ordinaria – come in concreto – è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto di stralcio è stato notificato all'attore il 25 settembre 2019 (tracciamento degli invii n. __________, agli atti). Introdotto il 22 ottobre 2019, il reclamo in oggetto è pertanto ricevibile.

                                   2.   Al memoriale il reclamante acclude copia della lettera in cui ha dichiarato al Pretore il 4 febbraio 2019 di ritirare la petizione, copia della reazione che è seguita il 7 febbraio 2019 da parte del-

                                         ­l'avvocato CO 1, una distinta delle prestazioni eseguite da quest'ultimo, la replica 11 febbraio 2019 dell'attore medesimo, la duplica 15 febbraio 2019 del convenuto e il verbale dell'udienza di conciliazione tenutasi il 20 giugno 2018 in cui figura l'autorizzazione ad agire. Tali documenti sono già contenuti nei fascicoli processuali, di conciliazione e di merito, trasmessi d'ufficio a questa Camera (OR.2018.226 e CM.2018.279). La loro produzione si rivela dunque superflua.

                                   3.   Nel decreto impugnato il Pretore ha ricordato che desistenza equivale a soccombenza e che, ove ritiri una causa, l'attore deve assumere le spese giudiziarie. Ciò premesso, egli ha considerato che in caso di desistenza la tassa di giustizia è fissata sulla base della tariffa cantonale in proporzione agli atti compiuti, co­me pure in funzione del valore litigioso, e che nella fattispecie la desistenza è intervenuta prima della conclusione dello scambio degli allegati preliminari. Tenuto conto “del dispendio di tempo nell'emanazio­ne della presente decisione”, egli ha prelevato così oneri per complessivi fr. 800.–, più le spese della procedura di conciliazione. Quanto alle ripetibili, egli ha rammentato che un avvocato convenuto in giudizio a titolo personale può contare unicamente su un'indennità d'inconvenienza, la cui quantificazione prescinde dai criteri della tariffa. Egli ha reputato inoltre che nel caso specifico l'avvocato CO 1 è stato convenuto “non tanto a titolo personale, quanto nella sua veste di esecutore testamentario”. In ultima analisi, valutato l'oggetto della lite, il tem­po dedicato dal legale alla pratica e il rapporto “senza dubbio ragionevole” fra il tempo impiegato e il risultato raggiunto, egli ha ritenuto giustificato riconoscere al convenuto un'indennità d'inconvenienza di fr. 3000.–.

                                   4.   Il reclamante definisce eccessive le spese processuali fissate dal Pretore in fr. 1800.– (compresa la procedura di conciliazione) “rispetto alle prestazioni oggettivamente fornite dall'autorità”, sia perché la trattazione della causa non ha verosimilmente impegnato il giudice per più di un paio d'ore sia perché l'udienza di conciliazione non è durata più di 20 minuti. Inoltre, egli pretende, il valore litigio­so non eccedeva fr. 60 000.–. Quanto all'indennità d'inconvenienza che il Pretore ha riconosciuto al convenuto, il

                                         reclamante sostie­ne che lo stesso avvocato CO 1 dichiara di avere dedicato alla pratica 490 minuti. Rimunerato fr. 250.– l'ora, tale impegno avrebbe giustificato a suo avviso una retribuzione di fr. 2041.66. Dato però che l'indennità per ripetibili non copre l'intero onorario, secondo l'appellante il Pretore non avrebbe dovuto attribuire al convenuto più di fr. 1200.–, tanto meno ove si pensi che nella stesura del memoriale di risposta (unico atto

                                         processuale del convenuto) un avvocato solerte non avreb­be

                                         profuso più di cinque ore. L'indennità di fr. 3000.– stabilita dal Pretore sarebbe pertanto esagerata.

                                   5.   Per quanto riguarda le spese processuali, il reclamante non contesta che desistenza equivale a soccombenza (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.3, in: RSPC 2013 pag. 306). E l'art. 106 cpv. 1 CPC stabilisce che le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. Ora, nelle cause con un valore litigioso determinabile la tassa di giustizia è fissata in funzione del valore medesimo (art. 7 cpv. 1 LTG). Nella fattispecie l'attore propone­va che la retribuzione di esecutore testamentario chiesta dall'avvocato CO 1 fosse ridotta da fr. 150 000.– (più IVA) a fr. 40 000.– e che il convenuto fosse tenuto a rimborsare alla comunione ereditaria fr. 60 000.– dall'acconto di fr. 100 000.– già prelevato dagli attivi della successione. Il valore litigioso della causa era dunque di fr. 110 000.–. La tassa di giustizia per la sentenza di merito sarebbe ammontata così tra fr. 5000.– e fr. 12 000.– (valori litigiosi compresi tra fr. 100 000.– e fr. 200 000.–: art. 7 cpv. 1 LTG). Dato però che la causa è terminata anzitempo per desistenza, la tassa di giustizia andava moderata in base agli atti di procedura compiuti (art. 21 LTG).

                                         In concreto la procedura ha comportato l'intimazione della petizione e della risposta, la rubricazione dei documenti prodotti dalle parti, una richiesta di anticipo per le spese processuali presumibili, la fissazione di un termine suppletorio per il deposito dell'anticipo e una proroga del termine per l'inoltro della replica. Prima di emanare il decreto di stralcio, inoltre, il Pretore ha ancora interpellato il convenuto sulla questione della desistenza e ha notificato le tre prese di posizione delle parti. In circostanze del genere spese processuali di complessivi fr. 800.–, pari a meno di un sesto del minimo tariffario previsto per la causa di merito, sono senz'altro ragionevoli alla luce degli atti di procedura compiuti. In proposito il reclamo manca di consistenza.

                                   6.   Riguardo alla procedura di conciliazione, per cause dal valore litigioso compreso tra fr. 100 000.–  e fr. 1 000 000.– l'art. 5

                                         cpv. 1 LTG prevede una tassa di giustizia variante da fr. 1000.– a fr. 5000.–. Nel caso specifico l'autorità di conciliazione ha fissato l'emolumento nel minimo tariffale, fermo restando che l'addebito definitivo avrebbe seguito il giudizio di merito (art. 207 cpv. 2 CPC). Quale sia stato l'esito della causa di merito si è appena visto. Perché il Pretore non avrebbe dovuto dunque riscuotere la tassa di giustizia minima di fr. 1000.– non è dato a dive-dere, né il reclamante spiega. Egli non asserisce, del resto, che il tariffario cantonale offenda i principi della copertura dei costi e dell'equivalenza (DTF 143 I 227). Anche in proposito il reclamo è destinato pertanto all'insuccesso.

                                   7.   Quanto all'indennità d'inconvenienza che il Pretore ha riconosciuto all'avvocato CO 1 (fr. 3000.–), l'uso è di commisurare simile indennità all'ammontare delle ripetibili calcolate secondo tariffa, riducendole di circa un terzo (Suter/von Holzen in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 42 ad art. 95 con vari richiami di dottrina). In concreto occorre determinare pertanto l'indennità per ripetibili che sareb­be spettata al convenuto nell'eventualità in cui questi fosse stato patrocinato. Trattandosi di una causa dal valore litigioso di fr. 110 000.–, l'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) prevede indennità compre­se tra il 6 e il 9% del valore medesimo. Nella fattispecie la procedura non appariva elementare, ma nemmeno poteva dirsi particolarmente complessa. Si sarebbe giustificato così di far capo all'aliquota del 7%, onde ripetibili di fr. 7700.– per l'intera causa. A ciò si sarebbero aggiunte spese di presumibili fr. 500.– (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA, per un totale di fr. 8830.– (arrotondati).

                                         Il processo è terminato tuttavia anzitempo, dopo l'introduzione della risposta da parte del convenuto. L'indennità per ripetibili va quindi ridotta di conseguenza (art. 13 cpv. 2 del regolamento). In condizioni del genere la giurisprudenza cantonale determina l'indennità parziale combinando i canoni dell'onorario ad valorem con quelli dell'onorario ad horam secondo ­la formula:

                                         O = 2 x Ov x Ot

                                                  Ov + Ot

                                         in cui O è l'indennità da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario a tempo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.132 dell'8 novembre 2019 consid. 11 con richiamo). Nel caso in esame il convenuto indica di avere dedicato alla pratica cica otto ore di lavoro, compresa la preparazione e la partecipazione all'udienza di conciliazione (doc. 8; distinta acclusa al reclamo), dispendio di tem­po che appare ragionevole e attendibile da parte di un avvocato diligente e coscienzioso. Quanto alla rimunerazione, non v'è motivo di scostarsi dalla tariffa di fr. 280.– l'ora previsti dal­l'art. 12 cpv. 1 del citato regolamento, per un totale di fr. 2240.–. In applicazione della menzionata formula l'indennità per ripetibili a carico del desistente sarebbe risultata così di:

                                         2 x 7700 x 2240 = fr. 3470.–.

                                           7700 + 2240

                                         A ciò si sarebbero aggiunte le spese esposte dal legale (fr. 332.–, più fr. 100.– per la formazione dell'incarto) e l'IVA. L'indennità per ripetibili sarebbe risultata per finire di fr. 4200.– (arrotondati). Nelle condizioni illustrate si giustificava pertanto un'indennità d'inconvenienza di fr. 2800.– (due terzi delle ripetibili). Entro tali limiti il reclamo merita accoglimento. 

                                   8.   Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il reclamante chiedeva di ridur­re gli oneri processuali da fr. 1800.– a fr. 800.– e l'indennità d'incon-venienza in favore del convenuto da fr. 3000.– a fr. 1200.–. Ottiene unicamente una riduzione dell'indennità d'inconvenienza a fr. 2800.–. Si giustifica pertanto che sopporti nove decimi delle spese e che rifonda all'avvocato CO 1, il quale ha presentato

                                         osservazioni davanti a questa Camera con il patrocinio di una legale, un'indennità per ripetibili ridotta (otto decimi dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Le ripetibili per una causa dal valore litigioso di fr. 2800.– (fr. 1000.– di spese processuali, fr. 1800.– di indennità d'inconvenienza) variano dal

                                         15 al 25% del valore medesimo, con riduzione dal 40 al 70% in sede di ricorso (art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a del noto regolamento). Otto decimi di tale indennità non eccedono fr. 450.–, seppure il convenuto postuli nelle osservazioni al reclamo la rifusione di fr. 2700.–.

                                   9.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiun­ge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto di stralcio impugnato è riformato come segue:

                                         Le spese processuali di fr. 800.– e le spese della procedura di conciliazione di fr. 1000.– sono poste a carico dell'attore, che rifonderà al convenuto un'indennità d'inconvenienza di fr. 2800.–.

                                   2.   Le spese del reclamo, di fr. 500.–, da anticipare dal reclamante, sono poste per nove decimi a carico di quest'ultimo e per il resto

                                         a carico della controparte, cui il reclamante rifonderà fr. 450.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   Notificazione:

–    ; –    

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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