Incarto n. 11.2019.119
Lugano 17 dicembre 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa DM.2019.82 (divorzio su richiesta comune) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 21 marzo 2019 da
AP 1
e
AP 2 ,
giudicando sull'appello (“ricorso”) del 18 ottobre 2019 presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto di stralcio emesso il 20 settembre 2019 dal Pretore aggiunto;
Ritenuto
in fatto: A. AP 2 (1979) e AP 1 (1977), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 9 luglio 2005, adottando il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati L__________ (4 settembre 2006), G__________ (10 novembre 2008) e S__________ (26 ottobre 2009). Il 27 marzo 2018 i coniugi hanno sottoposto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza di divorzio su richiesta comune con intesa totale. Il Pretore aggiunto ha deciso il 13 luglio 2018 di non entrare nel merito della domanda, i coniugi non avendo presentato tutta la documentazione necessaria (inc. DM.2018.76). Analogamente ha deciso il Pretore aggiunto il 18 dicembre 2018, sempre per mancanza di documen-tazione necessaria, riguardo a una seconda istanza di divorzio su richiesta comune con accordo completo introdotta dai coniugi (inc. DM. 2018.279).
B. Il 21 marzo 2019 AP 2 e AP 1 si sono rivolti al Pretore aggiunto con una terza istanza di divorzio su richiesta comune, accludendo la convenzione da loro già esibita nelle precedenti procedure e chiedendo di considerare validi i relativi documenti. Il Pretore aggiunto ha fissato ai coniugi il 22 marzo 2019 un termine di 30 giorni per produrre varia documentazione e contestualmente ha invitato i medesimi a depositare, entro lo stesso termine, fr. 300.– ognuno a titolo di anticipo sulle spese processuali presumibili.
C. Il 28 giugno 2019, dopo avere prorogato il termine per produrre la documentazione mancante il 6 maggio e il 5 giugno 2019, il Pretore aggiunto ha fissato ai coniugi un termine suppletorio di 15 giorni, sospeso dalle ferie giudiziarie, per completare la documentazione richiesta e versare il citato anticipo, con l'avvertenza che, trascorso infruttuoso il termine, egli non sarebbe entrato nel merito dell'istanza di divorzio. Il 19 agosto 2019 il Pretore aggiunto ha accordato inoltre una rateazione dell'anticipo sulle spese processuali, nel senso che ogni coniuge avrebbe dovuto “pagare 3 rate mensili di fr. 100.–, la prima rata entro il 30 agosto 2019, le successive alla fine di ogni mese”, il mancato versamento di una rata comportando “la non entrata in materia della procedura comune di divorzio”.
D. Accertato che nessuna altra documentazione era stata presentata e che solo due rate dell'anticipo sulle spese processuali erano state corrisposte tempestivamente (da AP 1), con decreto del 20 settembre 2019 il Pretore aggiunto ha deciso di non entrare nel merito della terza richiesta di divorzio comune. Le spese di fr. 200.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Il 25 settembre 2019 i coniugi si sono rivolti al Pretore aggiunto, invitandolo a “non archiviare la pratica”, avendo essi “rispettato i termini e gli accordi”. Il Pretore aggiunto ha comunicato loro il 27 settembre 2019 di non intravedere motivo per tornare sulla propria decisione.
E. Il 18 ottobre 2019 AP 2 e AP 1 hanno “ricorso” al Pretore aggiunto, chiedendogli una volta ancora di “non archiviare la pratica”, di trasmettere loro “nuove polizze di versamento per procedere al saldo delle spese dovute” e di fissare loro “un appuntamento per visionare (…) la documentazione completa”, indicando chiaramente quel che manca per integrarla. Il Pretore aggiunto ha trasmesso l'atto a questa Camera per competenza.
F. Il 28 novembre 2019, sollecitato dal vicepresidente di questa Camera, AP 2 ha documentato la data in cui un versamento di fr. 100.– da lui eseguito in favore della Pretura gli è stato addebitato in conto presso la Banca __________.
Considerando
in diritto: 1. Se i coniugi domandano lo scioglimento del matrimonio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli effetti del divorzio corredata dei documenti necessari, il giudice li sente separatamente e insieme (art. 111 cpv. 1 prima frase CC). L'audizione è quella dell'art. 287 CPC. Se all'istanza fa difetto un requisito formale (ove manchi per esempio un documento giustificativo previsto dall'art. 285 lett. e CPC), il giudice invita i coniugi a rimediare ancor prima di convocarli all'audizione. Se non è possibile sanare il difetto o se le parti rimangono inattive, il giudice dichiara l'istanza comune di divorzio irricevibile.
2. Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha respinto in ordine l'istanza comune di divorzio per non avere i coniugi “prodotto la documentazione richiesta”, “necessaria per verificare l'adeguatezza dell'accordo sul divorzio e sulle conseguenze accessorie”, e per non avere “provveduto a depositare l'anticipo rateizzato”. Gli appellanti si dolgono di non sapere quale documento manchi, “in quanto certi di avere fornito il necessario e all'oscuro di ciò che necessita”. Essi fanno valere inoltre di avere corrisposto una rata dell'anticipo usando per errore una polizza di versamento intestata alla moglie, ma di avere successivamente giustificato il pagamento con una ricevuta e-banking del marito”, di modo che non possono essere considerati inadempienti. Chiedono così che il Pretore aggiunto tratti la loro istanza comune di divorzio.
3. Per quel che concerne la documentazione mancante, con ordinanza del 22 marzo 2019 il Pretore aggiunto ha fissato ai coniugi un termine di 30 giorni per produrre quanto segue:
– i certificati di domicilio di entrambi i coniugi;
– il certificato di famiglia aggiornato;
– il formulario (allegato) del reddito della moglie compilato, allegando i giustificativi (certificato salario 2018 e i conteggi di stipendio degli ultimi sei mesi);
– il formulario (allegato) del reddito del marito compilato, allegando i giustificativi (certificato salario [agli atti vi è quello del 2019] e i conteggi di stipendio degli ultimi 6 mesi;
– le eventuali decisioni relative al sussidio della cassa malati del nucleo familiare;
– la documentazione relativa all'assicurazione auto di entrambi i coniugi;
– gli estratti bancari presentati dal marito completi (manca il saldo);
– la documentazione relativa all'imposta di circolazione del marito;
– l'ultima dichiarazione e notifica d'imposta;
– la documentazione relativa all'apertura del conto di libero passaggio della moglie;
– Ia documentazione del proprio istituto di previdenza professionale attestante gli averi di previdenza accumulati dal matrimonio (9 luglio 2005) fino alla data della promozione della procedura (21 marzo 2019) e
– la dichiarazione di attuabilità.
a) Nel corso della procedura i coniugi hanno prodotto, il 3 maggio 2019, un estratto conto della Banca __________ (doc. L), un certificato di salario 2017 del marito (doc. M), schede di salario del marito dall'ottobre del 2018 al gennaio del 2019 (doc. N), il certificato di famiglia (doc. O), una decisione di riduzione dei premi LAMal 2019 (doc. P) e una polizza dell'assicurazione auto della moglie (doc. Q). Il 24 giugno 2019 essi hanno prodotto inoltre un certificato di previdenza professionale del marito (doc. R), un certificato di domicilio del marito (doc. S) e, il 14 agosto 2019, un formulario del reddito e delle spese correnti mensili del marito con acclusa una scheda di salario del giugno 2019 (doc. T e U), un formulario del reddito e delle spese correnti mensili della moglie con accluse le schede di salario del maggio e luglio 2019 (doc. V), un certificato di domicilio del marito (doc. Z), un certificato di libero passaggio del conto previdenziale della moglie (doc. AA), la tassazione 2015 dei coniugi (doc. BB), una dichiarazione del marito riguardo ai costi dell'automobile (doc. CC) e una dichiarazione della moglie sullo stato del proprio conto AVS (doc. DD).
b) Visto quanto precede, alla scadenza del termine suppletorio con la comminatoria di non entrata nel merito dell'azione impartito loro il 28 giugno 2019, i coniugi avevano prodotto tutta la documentazione richiesta dal Pretore aggiunto con ordinanza del 22 marzo 2019. Faceva difetto, forse, qualche allegato inerente ai conteggi di salario mensili. In tal caso tutta-via, dandosi parti non patrocinate, il Pretore aggiunto avrebbe dovuto specificare quale documento mancava e quale andasse completato (art. 56 CPC). Rifiutandosi di prendere in considerazione un'istanza comune di divorzio per insufficienza di documenti che in realtà sono agli atti e senza chiedere una loro integrazione, il Pretore aggiunto è caduto in un formalismo eccessivo e finanche in un diniego di giustizia. Sulle conseguenze di ciò si tornerà in appresso.
4. Riguardo al deposito dell'anticipo per le spese processuali, l'art. 143 cpv. 3 CPC prescrive che un termine di pagamento è osservato se l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, oppure addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del tribunale, al più tardi l'ultimo giorno del termine (DTF 139 III 364; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_654/2015 del 22 dicembre 2015). Poco importa quando l'appellante impartisca l'ordine di pagamento o quando la somma giunga sul conto del tribunale.
a) Nella fattispecie risulta dagli atti che il 19 agosto 2019 il Pretore aggiunto ha rateato l'anticipo delle spese processuali, di complessivi fr. 600.–, invitando ogni coniuge a versare “tre rate mensili di fr. 100.–, la prima rata entro il 30 agosto 2019, e le successive alla fine di ogni mese”, con l'avvertenza che il mancato pagamento di “una rata determinerà la non entrata in materia della procedura comune di divorzio”. Come ha accertato il giudice stesso, il 3 settembre 2019 sono stati accreditati sul conto della Pretura fr. 100.– per mezzo di una polizza di versamento intestata alla moglie e altri fr. 100.– sono stati accreditati, sempre mediante una polizza intestata alla moglie, il 10 settembre successivo. In questa sede gli appellanti esibiscono inoltre una conferma di pagamento dalla quale si evince che anche AP 2 ha dato ordine alla Banca __________ di versare fr. 100.– alla Pretura.
b) Invitato da questa Camera a documentare la data esatta in cui è stato effettivamente addebitato al suo conto privato l'importo di fr. 100.–, AP 2 ha presentato un estratto conto dal 1° al 5 settembre 2019 della Banca __________ da cui si evince che l'ordine collettivo di pagamento e-banking, compreso quello destinato alla Pretura, è stato eseguito lunedì 2 settembre 2019. Addebitata due giorni dopo la scadenza del termine di versamento (venerdì 30 agosto 2019), la rata dell'anticipo in questione si rivela dunque tardiva.
c) Sta di fatto che il problema non si esaurisce in queste sole considerazioni. Secondo l'art. 147 cpv. 3 CPC, “il giudice rende attente le parti alle conseguenze dell'inosservanza di un termine”. Tale obbligo d'informazione discende dal principio della buona fede. Non si tratta di una semplice prescrizione d'ordine: l'informazione corretta è – di regola – condizione della cosiddetta preclusione, a meno che la parte conoscesse le conseguenze dell'omissione o potesse rendersene conto usando la diligenza che si poteva pretendere da lei. La mera menzione della disposizione speciale applicabile non è sufficiente; l'attenzione delle parti dev'essere attirata sulle conseguenze concrete dell'omissione (sentenza del Tribunale federale 4A_381/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.2 con riferimenti). Trattandosi di un anticipo a copertura delle spese, la parte interessata dev'essere informata in modo appropriato dell'importo da versare, del termine assegnato per procedere al versamento e delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine (DTF 143 V 405 consid. 3.3; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª edizione, vol. 1, n. 26 ad art. 101).
d) Nel caso in esame è pacifico che il marito è stato informato dell'importo da versare, del termine entro cui eseguire il pagamento e delle conseguenze legate all'inosservanza del termine (ordinanza del 19 agosto 2019, 2ª pagina in alto). Quest'ultima avvertenza si limita tuttavia alla frase “il mancato pagamento di una rata determinerà la non entrata in materia della procedura di divorzio”. Ora, che una tale indicazione sia sufficiente per parti rappresentate da un avvocato è indubbio (sentenza del Tribunale federale 2C_250/2004 del 30 marzo 2005 consid. 5.2 in: RDAF 2009 II pag. 521; Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 143 CPC). In concreto però le parti non erano assistite da un avvocato, né risultano disporre di una precipua esperienza derivante da procedure precedenti. E l'avvertimento del Pretore aggiunto non le rendeva attente del fatto che decisivo per la tempestività del versamento non sarebbe stato l'ordine impartito alla posta o alla banca, bensì il momento in cui l'importo sarebbe stato concretamente addebitato al loro conto.
Si ricordi che a tal fine sarebbe bastato inserire nella diffida a AP 2 la precisazione secondo cui “il pagamento dell'anticipo delle spese è reputato osservato solo se l'importo dovuto è tempestivamente versato alla Posta svizzera, addebitato a un conto postale o bancario svizzero, a favore della Pretura”, come prevede l'art. 143 cpv. 3 CPC. Simile indicazione figura anche sulle diffide di pagamento per l'anticipo delle spese presumibili emesse dal Tribunale federale (fra le tante: sentenza 5A_714/2018 del 24 ottobre 2018 consid. 2) e dalle Camere civili del Tribunale d'appello (fra le tante: I CCA, sentenza inc. 11.2017.34 del 24 maggio 2017). Nelle circostanze descritte il mancato ossequio del termine per versare la prima rata dell'anticipo a copertura delle spese processuali può attribuirsi in concreto all'inadeguatezza delle informazioni date dal Pretore aggiunto. L'effetto preclusivo derivante dall'art. 101 cpv. 3 CPC non si è così verificato. Ciò comporta l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice affinché riprenda l'esame dell'istanza comune di divorzio.
5. Data la particolarità del caso, non si prelevano spese in esito all'attuale decisione, né gli appellanti postulano indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
6. L'indicazione dei rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF) è verosimilmente senza interesse nel caso specifico. Comunque sia, la possibilità di un ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), litigiose essendo non solo conseguenze pecuniarie del divorzio, ma la possibilità stessa di sciogliere il matrimonio.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto per la continuazione del procedimento.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).