Incarto n. 11.2019.117
Lugano 15 settembre 2020/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa OR.2016.136 (azione di riduzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 30 giugno 2016 da
AO 1 (I), e AP 2 (I) (patrocinati dallʹavv. PA 2 )
contro
A__________ C__________ († 2016), (I) al quale è subentrato in causa il figlio AP 1 (I) (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 17 ottobre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 9 settembre 2019;
Ritenuto
in fatto: A. A__________ D__________ __________ (1925), divorziata, è deceduta a __________, suo ultimo domicilio, il 16 gennaio 2015, lasciando tre figli: AO 2 (1946), AO 1 (1950) e A__________ C__________ (1953). Non constano sue disposizioni per causa di morte. A__________ C__________ ha instato l'11 febbraio 2015 davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4, per il beneficio d'inventario (art. 580 cpv. 1 CC). Con decisione del 12 marzo 2015 il Pretore ha accolto la richiesta e ha delegato come notaio alla confezione dell'inventario l'avv. L__________ __________. L'11 marzo 2016 il notaio ha depositato l'inventario in cui l'eredità figura con un saldo passivo di fr. 2 390 301.70 dovuto, per l'essenziale, all'insinuazione di un credito di fr. 2 360 840.– da parte di A__________ C__________ (inc. SO.2015.677). Il 21 marzo 2016 quest'ultimo ha rinunciato all'eredità della madre e altrettanto ha fatto il di lui figlio AP 1 (inc. SO.2016.1338). Entro il termine loro impartito il 28 aprile 2016 dal Pretore, il 27 maggio 2016 AO 1 ed AO 2 hanno accettato invece l'eredità con beneficio d'inventario. Su istanza di questi ultimi, il Pretore ha rilasciato il 17 giugno 2017 un certificato ereditario che indica loro medesimi quali unici eredi (inc. SO.2015.506).
B. Nel frattempo AO 2 e AO 1, sospettando che la de cuius avesse disposto in vita di tutti i suoi beni in favore del loro fratello A__________, si sono rivolti il 15 gennaio 2016 al Pretore per essere autorizzati a procedere nei confronti di A__________ C__________ e ottenere la reintegrazione di tutte le disposizioni patrimoniali eseguite in vita dalla madre in favore di lui. Essi si sono riferiti in particolare a una donazione della S__________ I__________ SA di __________, a donazioni miste di immobili in via __________ a S__________ (Como) e in via __________ a B__________ (La Spezia), come pure al trasferimento del provento della vendita di un appartamento in via __________ a M__________ e della locazione di una “celletta” in quello stesso immobile. In subordine essi hanno postulato la riduzione “sino ad integrazione della quota legittima” delle citate disposizioni fra vivi e la condanna del fratello al versamento di almeno fr. 3 000 000.–, riservata ogni ulteriore precisazione al termine dell'istruttoria (inc. CM.2016.29).
C. Decaduto infruttuoso il 16 marzo 2016 il tentativo di conciliazione, con petizione del 30 giugno 2016 AO 1 ed AO 2 hanno convenuto il fratello A__________ davanti al Pretore perché fosse accertato che l'inventario della successione fu A__________ D__________ __________ registra un passivo di fr. 29 461.70, che dopo collazione e riduzione il compendio ereditario ammonta ad almeno fr. 3 500 000.– e che la porzione legittima degli eredi assomma a complessivi fr. 2 600 000.–, riservati adeguamenti in sede conclusionale. Oltre a ciò, essi hanno postulato la riduzione “sino ad integrazione della [loro] quota legittima” (tre ottavi ciascuno) delle liberalità eseguite dalla de cuius in favore del convenuto, e in specie di una donazione 8 aprile 2015 (recte: 2005) della S__________ I__________ SA (da ridurre per almeno fr. 2 000 000.–), come pure di donazioni miste (risalenti al 28 marzo 1991 e al 19 gennaio 1989) delle particelle n. 3326 e 2062, foglio 5, del catasto di S__________ (da ridurre per almeno fr. 500 000.–) e delle particelle n. 414 e 510, foglio 12, del catasto di B__________ (da ridurre per almeno fr. 1 000 000.–). In conseguenza di ciò gli attori hanno instato per la condanna del convenuto al pagamento di fr. 2 600 000.– (riservato un adeguamento della somma al termine dell'istruttoria) con interessi del 5% dal 15 gennaio 2016.
D. Nella sua risposta del 30 settembre 2016 A__________ C__________ ha proposto di respingere la petizione, sostenendo anzitutto che l'azione di riduzione era perenta. In via riconvenzionale egli ha postulato la condanna degli attori al pagamento di fr. 2 360 840.– più interessi al 5% dal 16 gennaio 2015 (riservata una maggiore quantificazione della pretesa in esito all'istruttoria). Il convenuto
è deceduto il 20 novembre 2016. La procedura è rimasta sospesa a causa di ciò fino al 3 agosto 2017. Ad A__________ C__________ è subentrato poi il figlio AP 1 (1991), suo unico erede. Con replica del 4 ottobre 2017 gli attori hanno ribadito le loro domande e hanno postulato il rigetto della riconvenzione. In duplica e replica riconvenzionale del 22 gennaio 2018 AP 1 ha mantenuto le conclusioni del padre. In una duplica riconvenzionale del 20 marzo 2018 AO 1 ed AO 2 hanno riaffermato la rispettiva posizione.
E. Alle prime arringhe del 26 aprile 2018 le parti hanno discusso una richiesta presentata il 23 aprile 2018 da AP 1 per limitare inizialmente “la causa principale all'eccezione di perenzione”. Gli attori si sono opposti alla richiesta. Statuendo con decisione del 9 settembre 2019, il Pretore ha respinto la richiesta, accertando che l'azione di riduzione non è perenta. Le spese processuali di complessivi fr. 1100.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alle controparti fr. 1000.– complessivi per ripetibili.
F. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17 ottobre 2019 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di accertare che l'azione di riduzione è perenta o, in subordine, di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. Nelle loro osservazioni del 2 dicembre 2019 AO 1 ed AO 2 propongono di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui un giudice, dopo avere limitato il procedimento a una singola questione (art. 125 lett. a CPC), statuisce al proposito è “incidentale” nel senso dell'art. 237 cpv. 1 CPC se un diverso giudizio dell'autorità giudiziaria superiore può portare immediatamente all'emanazione di una decisione finale e con ciò si può conseguire un importante risparmio di tempo o di spese (RtiD I-2016 pag. 717 n. 39c consid. 2). La decisione incidentale emanata nell'ambito di una procedura ordinaria è impugnabile a titolo indipendente (art. 237 cpv. 2 CPC) entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC; RtiD I-2016 pag. 716 n. 39c consid. 1b), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie l'eventuale tardività dell'azione di riduzione metterebbe subito fine alla causa. La decisione impugnata è dunque incidentale. Quanto al valore litigioso, in concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità della pretesa degli attori in discussione davanti al Pretore (fr. 2 600 000.–). La decisione impugnata infine è stata notificata alla patrocinatrice del convenuto il 17 settembre 2019 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 17 ottobre 2019, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. Nel giudizio impugnato il Pretore, appurato che una decisione sulla perenzione dell'azione di riduzione contribuirebbe a semplificare il processo, ha ricordato che a norma dell'art. 533 cpv. 1 CC una simile azione si perime con il decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, e in ogni caso con il decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente. Il termine di un anno – egli ha precisato – comincia a decorrere dal momento in cui l'erede conosce tutti i dati necessari per promuovere causa, ovvero la morte del disponente, il suo diritto alla legittima, gli atti suscettibili di riduzione e, almeno approssimativamente, l'entità del compendio successorio. Non occorre – egli ha proseguito – che l'erede sia in grado di quantificare la pretesa. È necessario invece che la sua conoscenza si fondi su elementi concreti e affidabili, non bastando semplici sospetti e supposizioni né il fatto che l'erede avrebbe potuto scoprire prima gli elementi idonei a ravvisare la lesione dei suoi diritti. Ciò posto, secondo il Pretore non occorre disquisire a lungo per accertare la tempestività dell'azione di riduzione. A__________ D__________ __________ è deceduta il 16 gennaio 2015, di modo che l'istanza di conciliazione del 15 gennaio 2016 (determinante per la litispendenza: art. 62 CPC) ossequia
il termine di un anno. Tempestiva risulta altresì la petizione del 30 giugno 2016, presentata entro il termine – sospeso in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC – di tre mesi dal rilascio (il 16 mar-zo 2016) dell'autorizzazione ad agire. Onde, ha epilogato il primo giudice, la proponibilità dell'azione.
3. L'appellante si duole che il Pretore ha esaminato la tempestività dell'azione sulla scorta dell'art. 533 cpv. 1 CC invece di pronunciarsi sull'“eccezione di perenzione fondata sull'art. 527 cifra 3 CC”, come egli ha chiesto alle prime arringhe. Così facendo, a suo avviso il primo giudice è incorso in un'extrapetizione e in una violazione del suo diritto di essere sentito. Che la sua domanda fosse volta a limitare l'esame alla “perenzione dell'azione quinquennale” secondo l'art. 527 n. 3 CC e non alla “prescrizione annuale” dell'art. 533 cpv. 1 CC si evince in modo chiaro, egli soggiunge, dalla richiesta presentata nel corso delle prime arringhe, come pure dagli altri suoi memoriali. Per il convenuto l'analisi giuridica del primo giudice “non fa una piega”. Il problema – egli continua – è che il Pretore non si è determinato sull'eccezione da lui invocata, bensì su un'altra eccezione che non formava oggetto di tale domanda. Premesso ciò, l'appellante ribadisce la tesi della perenzione fondata sull'art. 527 n. 3 CC, rilevando che l'azione di riduzione non può vertere sulle donazioni che la de cuius ha disposto in vita nel 1989 (Villa __________ a B__________), nel 1991 (Villa in S__________) e nemmeno nel 2005 (S__________ I__________ SA), la più recente liberalità risalendo a dieci anni prima della morte della madre. Di conseguenza, tutte le disposizioni citate sono avvenute oltre il termine quinquennale dell'art. 527 n. 3 CC e non soggiacciono all'azione di riduzione. Da ciò, a mente del convenuto, la necessità di accogliere “l'eccezione di perenzione ex art. 527 CC dell'azione di riduzione” o, quanto meno, di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio.
4. Per quel che è della richiesta di accogliere “l'eccezione di perenzione ex art. 527 CC dell'azione di riduzione”, l'appellante equivoca manifestamente sui termini. Contrariamente a quanto egli crede, la perenzione dell'azione di riduzione è regolata esclusivamente dall'art. 533 CC, come precisa il titolo marginale della norma. L'azione non si estingue per il solo fatto che le disposizioni di cui è chiesta la riduzione si riconducano a un periodo anteriore ai cinque anni dalla morte della de cuius (art. 527 n. 3 CC). Tale circostanza non incide sul diritto di agire in giudizio, ma costituisce – se mai – un elemento costitutivo per stabilire quali liberalità siano eventualmente da reintegrare nell'ambito dell'azio-ne di riduzione (Steinauer, Le droit des successions, 2ª edizione, pag. 258 n. 463; Bohnet, Actions civiles, vol. I, 2ª edizione, § 33 n. 34 seg.). Che il termine di perenzione dell'azione di ridu-zione (previsto dall'art. 533 cpv. 1 CC) cominci a decorrere al più presto dall'apertura della successione, come ha ricordato il primo giudice, non è del resto revocato in dubbio nemmeno dall'appellante, il quale ammette anzi che l'analisi giuridica del Pretore “non fa una piega”. Nella misura in cui chiede di “accogliere l'eccezione di perenzione ex art. 527 CC dell'azione di riduzione”, il convenuto formula perciò una domanda priva di consistenza.
5. L'appello non è destinato a miglior sorte neppure nella misura in cui il convenuto rimprovera al Pretore di non avere statuito sull'“eccezione” addotta nella domanda di semplificazione del 23 aprile 2018, violando il suo diritto di essere sentito. Intanto non è certo, vista la confusa formulazione usata dal convenuto, che il Pretore dovesse intendere la “domanda di limitazione iniziale della causa principale all'eccezione di perenzione” come una richiesta di limitare il procedimento all'esame del termine quinquennale dell'art. 527 n. 3 CC, stando al quale soggiacciono alla riduzione come le disposizioni a causa di morte – fra l'altro – le donazioni fatte dal disponente negli ultimi cinque anni precedenti alla di lui morte, eccettuati i regali d'uso. Già nella risposta del 30 settembre 2016 il convenuto aveva chiesto preliminarmente di verificare la tempestività della petizione introdotta dagli attori “ex art. 533 cpv. 1 CC” (pag. 2), salvo pretendere poi nei capitoli successivi che le liberalità contestate dalla controparte rientrassero nelle previsioni dell'art. 527 cpv. 1 n. 3 CC e rendessero perenta l'azione in virtù di tale norma (pag. 5a7e pag. 9). Analoga ambiguità si riscontra nell'allegato di duplica del 22 gennaio 2018 (pag. 2, pag. 6, pag. 8 seg. e pag. 12 a 15), come pure nella nota richiesta del 23 aprile 2018 in cui l'interessato chiedeva di limitare l'esame preliminare alla perenzione dell'azione di riduzione “ex art. 527 CC”. Per quanto testé illustrato (consid. 4) in relazione al fatto che la perenzione dell'azione di riduzione è disciplinata esclusivamente dall'art. 533 CC, l'operato del primo giudice sfugge dunque alla critica.
6. Ad ogni buon conto, la richiesta di far accertare preliminarmente da questa Camera il decorso del termine quinquennale dell'art. 527 n. 3 CC o di rinviare la questione al Pretore per nuova decisione cade nel vuoto. Gli attori hanno sempre affermato che la loro pretesa di reintegrare le donazioni litigiose nel compendio dell'eredità si fonda sull'art. 527 n. 1 CC, il quale permette di considerare anche liberalità fatte in acconto della quota ereditaria per causa di nozze, corredo o cessione di beni, in quanto non siano soggette a collazione. E in tal caso, dandosene le premesse, le quali andranno esaminate nel merito della causa, ciò con-sente di includere fra le liberalità soggette a riduzione anche
quelle eseguite oltre il termine quinquennale dell'art. 527 n. 3
CC (Eigenmann in: Eigenmann/Rouiller [curatori], Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 14 ad art. 527 CC; Steinauer, op. cit., pag. 259 n. 465). Ne segue che, anche sotto questo profilo, l'appello vede la sua sorte segnata.
7. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli attori, che hanno presentato osservazioni tramite un patrocinatore, hanno diritto a un'adeguata indennità per ripetibili che considera l'elevato valore litigioso, ma anche il fatto che l'esame verte su un aspetto limitato della lite.
8. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 5000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà agli attori fr. 5000.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).