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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.12.2020 11.2019.116

4. Dezember 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·821 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Appello divenuto senza interesse: stralcio dal ruolo

Volltext

Incarto n. 11.2019.116

Lugano 4 dicembre 2020/rg

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente  

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2019.1699 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 5 aprile 2019 da

 AO 1    (già patrocinata dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 17 ottobre 2019 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore “nelle more istruttorie” il 4 ottobre 2019;

Ritenuto in fatto

e considerando in diritto:

                                   1.   Con decreto cautelare del 6 maggio 2019 emanato “nelle more istruttorie” il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AP 1 (1975), nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale che lo oppone a AO 1 (1981), a versare alla figlia M__________ (nata il 5 dicembre 2009) un contributo alimentare di fr. 1495.– mensili, assegni familiari non compresi. A una successiva udienza del 16 luglio 2019 AP 1 ha poi chiesto di sopprimere tale contributo, domanda che la moglie ha proposto di respingere. Statuendo con decreto cautelare del 4 ottobre 2019, sempre “nelle more istruttorie”, il Pretore ha respinto “ogni richiesta di riduzione”. Non sono state riscosse spese né sono state assegnate ripetibili.

                                   2.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto il 17 ottobre 2019 a questa Camera con un appello per ottenere che il contributo alimentare per la figlia sia soppresso dal 16 luglio 2019, subordinatamente che il decreto impugnato sia annullato e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Egli ha chiesto altresì di porre le spese processuali di primo grado (sic) a carico della moglie e di riconoscergli un congruo importo per ripetibili di primo e secondo grado “a seguito della sentenza che cod. Tribunale emetterà”. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

                                   3.   Con decreto del 24 ottobre 2019 il presidente di questa Camera ha trasmesso l'incarto al Pretore per permettere all'istruttoria di seguire il suo corso e per consentire al primo giudice di emanare il decreto cautelare finale, prospettando alle parti che a quel momento il decreto cautelare intermedio sarebbe risultato superato.

                                   4.   Con sentenza del 6 ottobre 2020 – rettificata il 16 ottobre successivo – il Pretore ha – fra l'altro – condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per la figlia M__________ di fr. 1710.– mensili dall'aprile al giugno del 2019, di fr. 1477.– mensili per il luglio del 2019, di fr. 227.– mensili dall'agosto all'ottobre del 2019 e di nuovo – per lo stesso importo – dal marzo del 2020, assegni familiari non compresi.

                                   5.   Nelle circostanze descritte l'appello in esame risulta ormai – come prospettato il 24 ottobre 2019 – superato dalla decisione finale e privo di interesse pratico e attuale. Lo stesso vale anche per la richiesta – per altro senza portata autonoma – di porre le spese processuali di primo grado (che il Pretore neppure ha riscosso) a carico della controparte e di riconoscergli ripetibili (ch'egli nemmeno quantifica: DTF 143 III 112 consid. 1.2) per quella sede. L'appello va pertanto stralciato dal ruolo.

                                   6.   Qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice stralcia il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Data nondimeno la particolarità del caso, si rinuncia per equità a prelevare oneri. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni a AO 1.

Per questi motivi,

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Notificazione:

–    ; –     

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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