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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.10.2019 11.2019.113

22. Oktober 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,149 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari. Motivazione dell'appello

Volltext

Incarti n. 11.2019.113 11.2019.114

Lugano 22 ottobre 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa DM.2019.42 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 12 luglio 2019 da

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello dell'8 ottobre 2019 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 27 settembre 2019 (inc. 11.2019.113) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2019.114);

Ritenuto

in fatto:                   A.   Nell'ambito di una procedura di divorzio su azione di un coniuge promossa il 12 luglio 2019 da AO 1 (1992) davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città nei confronti di AP 1 (1990), con istanza del 26 agosto 2019 la moglie ha postulato – già inaudita parte – la sospensione immediata fino all'udienza di conciliazione (prevista per il 16 settembre 2019) del diritto di visita paterno alla figlia L__________, nata il 7 maggio 2012, che le era stata affidata in esito a una precedente procedura a protezione dell'unione coniugale da lei promossa nel 2014 (inc. SO.2014.200). Il 28 agosto 2019 AO 1 ha invocato – in subordine – l'attivazione del __________ di __________ per la consegna e riconsegna della bambina in occasione dei diritti di visita. L'indomani il Pretore supplente ha respinto le richieste con decreto cautelare emesso senza contraddittorio.

                                  B.   Nelle sue osservazioni del 6 settembre 2019 AP 1 ha proposto – previo conferimento del gratuito patrocinio – il rigetto dell'istanza, postulando inoltre, in aggiunta al diritto di visita quindicinale in essere nel fine settimana, l'estensione delle relazioni personali a due sere infrasettimanali (dalle 17.00 alle 20.00) e la concessione di un non meglio precisato diritto di visita ai nonni paterni. All'udienza del 16 settembre 2019, indetta per la conciliazione nella causa di divorzio e la discussione cautelare, le parti hanno ribadito le proprie posizioni, il padre segnalando inoltre alcune difficoltà nel raggiungere telefonicamente la figlia.

                                  C.   Raccolto il 23 settembre 2019 un rapporto aggiornato sull'evoluzione delle relazioni personali dalla curatrice educativa di L__________ (A__________ M__________), il Pretore aggiunto, statuendo con decreto cautelare del 27 settembre 2019 ha così regolato l'assetto delle visite pendente causa:

                                         1.   È confermata l'autorità parentale congiunta dei genitori sulla figlia, come pure l'affidamento esclusivo di quest'ultima alla madre.

                                                      2.   Al padre è garantito il diritto di visita finora esercitato, comprendente in particolare l'accudimento della figlia da venerdì sera a domenica sera ogni due settimane.

                                                    2.1  La consegna e la riconsegna di L__________ dovrà avvenire obbligatoriamente per il tramite del __________ di __________ (__________, __________, __________).

                                                    2.2  Fatta salva una successiva modifica disposta con il __________, la madre consegnerà la figlia al __________, per i finesettimana di pertinenza del padre, il venerdì alle ore 17:00 (la prima volta l'11 ottobre 2019), mentre il padre la preleverà alle ore 17:15. La domenica (la prima volta il 13 ottobre 2019), il padre riconsegnerà L__________ al __________ alle ore 17:30, mentre la madre la riprenderà con sé alle ore 17:45.

                                                    2.3  È fatto invito alle parti a prendere immediatamente contatto con il __________ di __________ per espletare le necessarie formalità per organizzare il passaggio di L__________ così come stabilito al punto 2.2.

                                                    3.     La madre provvederà affinché L__________ possa sentire telefonicamente il padre almeno due volte a settimana. Da parte sua il padre garantirà alla madre la possibilità di contattare telefonicamente L__________ almeno una volta durante i finesettimana in cui si occupa della figlia.

                                         Il decreto cautelare è stato emanato senza spese e ripetibili.

                                  D.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 ottobre 2019 per ottenere che – accordatogli il gratuito patrocinio in appello – la decisione impugnata sia riformata nel senso di mantenere il diritto di visita secondo l'assetto attuale, ovvero ogni 15 giorni dal venerdì sera alle ore 18.00 alla domenica sera alle 18.00, senza passare per il tramite del __________. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   I provvedimenti cautelari sono emanati, anche nelle cause di divorzio, con la procedura sommaria (art. 261 segg. CPC). Sono appellabili così entro 10 giorni dalla loro emanazione, sempre che non siano stati decretati senza contraddittorio (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Ove riguardino controversie meramente patrimoniali, inoltre, il loro valore litigioso doveva raggiungere almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie l'adozione del decreto cautelare è stata preceduta dal contraddittorio (sopra, lett. B) e l'esercizio di un diritto di visita non è una questione patrimoniale (cfr. DTF 112 II 291 consid. 1). Quanto alla decisione del Pretore aggiunto, essa è stata notificata al patrocinatore del convenuto il 30 settembre 2019. Presentato l'8 ottobre successivo, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

                                   2.   Litigiose rimangono in appello le modalità di svolgimento (consegna e riconsegna) delle relazioni personali per il tramite del __________. Al riguardo il Pretore aggiunto ha rilevato che un intervento cautelare è necessario nella fattispecie per salvaguardare il diritto di visita paterno e smorzare tempestivamente una conflittualità che rischia di compromettere il bene di L__________. Seppure la curatrice educativa non metta in discussione le capacità genitoriali delle parti, il benessere della figlia impone per il primo giudice che siano garantite regolarità e puntualità nello svolgimento degli incontri. Le “frizioni” tra i genitori riscontrate all'udienza del 16 settembre 2019 rendono auspicabile inoltre il passaggio di L__________ “in un luogo neutro”, in cui non vi sia contatto diretto tra le parti né si verifichino situazioni potenzialmente negative per la bambina. Onde la necessità di un'attivazione del __________ che incide solo marginalmente sulle modalità di esercizio dei diritti di visita, lasciando intatta la loro sostanza.

                                   3.   Dal profilo formale l'appellante si duole di una violazione del diritto di essere sentito per avere il Pretore aggiunto accluso alla decisione impugnata il rapporto della curatrice educativa senza concedergli prima la possibilità di prendere posizione al proposito e chiedere l'assunzione di altre prove. Da ciò egli desume l'annullabilità della decisione. Nel merito, invece, l'appellante reputa ingiustificata e sproporzionata la decisione del primo giudice di subordinare l'esercizio del diritto di visita alla consegna e riconsegna della figlia presso il __________ per via di un singolo episodio – accaduto il 18 agosto 2019 e per il quale egli si è già scusato – in cui non ha rispettato l'assetto stabilito. Dallo stesso rapporto della curatrice educativa – egli soggiunge – non si evincono d'altronde “motivi gravi” che giustifichino una misura siffatta che rischia di “scombussolare” le abitudini della minore. Ricorda come egli abbia dato sempre prova di affidabilità, occupandosi in passato di L__________ finanche per un mese e mezzo per permettere alla madre di seguire una formazione. Il convenuto contesta infine l'orario di riconsegna della figlia la domenica sera alle 17.30 che non gli sarebbe possibile rispettare giacché, come la moglie sa, egli “gioca a calcio”. Anche per questo motivo, l'appellante chiede di annullare il decreto in rassegna.

                                   4.   Il problema è che la decisione impugnata poggia su una doppia motivazione. Per un verso il Pretore aggiunto accenna alla necessità, rilevata dalla curatrice educativa, di garantire regolarità e puntualità nella consegna e riconsegna della figlia ai genitori in occasione dei diritti di visita. Per l'altro verso egli ritiene opportuno in ragione delle tensioni da lui medesimo riscontrate all'udienza del 16 settembre 2019 di organizzare il passaggio della figlia per il tramite del __________ di __________. Ora, quando una decisione è sorretta da più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), l'una di esse bastando da sé sola per definire l'esito della causa, il ricorrente deve confrontarsi con tutte quante, sotto pena di inammissibilità del ricorso, e un'impugnazione può essere accolta unicamente se le critiche volte contro ogni motivazione risultano fondate (DTF 138 III 735 consid. 3.4 con rinvio, 138 I 100 consid. 4.1.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.89 del 7 ottobre 2016, consid. 4).

                                         In concreto l'appellante non spende una parola per revocare in dubbio l'accertamento del Pretore circa l'esistenza di tensioni fra i genitori da lui stesso riscontrate durante la discussione e la conseguente necessità di organizzare il passaggio della figlia in un luogo neutro per evitare “al massimo l'interazione” fra le parti (verbale del 16 settembre 2019, pag. 2). Egli si limita a relativizzare la gravità dell'episodio del 18 agosto 2019 ma non nega che fra le parti vi siano le tensioni registrate dal primo giudice né che queste possano ripercuotersi negativamente sul benessere di L__________. Poco importa di conseguenza, nelle circostanze descritte, se il rapporto della curatrice educativa non gli sia stato preventivamente sottoposto prima che il Pretore aggiunto emanasse la decisione cautelare “nelle more istruttorie”. Senza dimenticare che l'interessato ha potuto fare valere i propri argomenti al proposito davanti a questa Camera, munita di pieno potere cognitivo non solo nell'applicazione del diritto, ma anche nell'accertamento dei fatti (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1, 138 II 77 consid. 4, 137 I 197 consid. 2.3.2 con riferimenti), e non precisa quali eventuali altre prove sarebbero da assumere. Che poi il bene della figlia possa subire pregiudizio dal passaggio per il tramite del __________ non consta, in ogni caso, nemmeno a un sommario esame, la misura (comunque sia, di impatto limitato sulle relazioni personali) essendo già stata adottata con successo nel 2015 in un momento di difficoltà prima che i rapporti si normalizzassero (rapporto 23 settembre 2019 di A__________ M__________).

                                   5.   Manifestamente senza rilievo ai fini dell'odierna decisione è dipoi la circostanza secondo cui in passato l'appellante si sarebbe occupato della figlia per un mese e mezzo per venire incontro a una esigenza della madre. Perché infine il fatto di giocare a calcio impedirebbe la riconsegna di L__________ la domenica alle 17.30 AP 1 non spiega, per tacere del fatto ch'egli potrebbe, comunque sia, valersi della disponibilità dei nonni che per sua stessa allegazione hanno la possibilità di occuparsi della nipote, al punto ch'egli ha invocato in loro favore un non meglio precisato diritto di visita (sopra, lett. B). Se ne conclude che, comunque lo si esamini, l'appello, manifestamente inammissibile, vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b lett. a n. 2 LOG).

                                   6.   Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni. Per quanto riguarda il gratuito patrocinio chiesto dall'appellante in questa sede, il beneficio non può entrare in linea di conto. Versasse anche il richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello – sprovvisto di sufficiente motivazione – appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova il richiedente si tiene conto, ad ogni modo, riducendo sensibilmente la tassa di giustizia.

                                   7.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, a livello federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

                                   4.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).