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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.07.2020 11.2019.112

8. Juli 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·709 Wörter·~4 min·6

Zusammenfassung

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Volltext

Incarto n. 11.2019.112

Lugano 8 luglio 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente,

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2018.77 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 6 dicembre 2018 da

 AO 1 ora in  (patrocinato dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1 ora in   (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 3 ottobre 2019 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 20 settembre 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con decreto cautelare del 20 settembre 2019 emesso nell'ambito di una procedura di divorzio promossa il 6 dicembre 2018 da AP 1 (1964) nei confronti della moglie AO 1 (1966), il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare provvisionale di fr. 6074.– mensili dal 1° agosto al 19 ottobre 2019 e di fr. 5225.– mensili dopo di allora (riservata la facoltà di compensare gli importi da lui eventuamente pagati per le spese riconosciute nel fabbisogno della moglie). La riscossione delle spese processuali è stata rinviata al giudizio di merito.

                                  B.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3 ottobre 2019 chiedendo di aumentare il contributo alimentare a fr. 6263.– mensili dal 1° luglio 2019. Nelle sue osservazioni del 4 novembre 2019 AO 1 ha concluso per il rigetto dell'appello.

                                  C.   Il 30 giugno 2020 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, le parti avendo raggiunto nel frattempo un accordo completo sugli effetti del divorzio.

Considerando

in diritto:                 1.   Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

                                   2.   Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC). In concreto le parti hanno concordato di lasciare gli oneri processuali correlati alla procedura di appello a carico di chi li aveva anticipati e di compensare le ripetibili. Non v'è ragione per scostarsi da tale intesa. L'ammontare della tassa di giustizia è adeguatamente ridotto (art. 21 LTG), nondimeno, per tenere conto non solo del fatto che la procedura di appello si conclude senza sentenza, ma anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la lite in via amichevole. 

Per questi motivi,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

                                   2.   Le spese processuali, ridotte a fr. 200.–, sono poste a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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