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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.10.2019 11.2019.109

14. Oktober 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,315 Wörter·~17 min·4

Zusammenfassung

Filiazione: decreto cautelare sulle relazioni personali con un figlio in età prescolastica. Reclamo presentato erroneamente in luogo di un appello

Volltext

Incarto n. 11.2019.109

Lugano 14 ottobre 2019/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa SE.2017.13 (azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 14 aprile 2017 da

 RE 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 CO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

nell'ambito della quale il Pretore aggiunto ha avocato a sé la competenza (art. 298d cpv. 3 CC) per statuire anche sulla regolamentazione delle relazioni personali in discussione davanti all'autorità di protezione dei minori;

giudicando sull'appello del 20 settembre 2019 presentato da RE 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 4 settembre 2019 “nelle more istruttorie”;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 7 settembre 2014 RE 1 (1973), madre di C__________ (nata il 14 agosto 2003 da un disciolto matrimonio con P__________ P__________), ha dato alla luce una figlia, A__________, cui il 18 agosto 2015 l'Autorità regionale di protezione 2 ha designato un curatore nella persona di D__________ L__________ con l'incarico di accertarne la paternità. Con sentenza del 19 ottobre 2016 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha dichiarato CO 1 (1983), cittadino cubano residente a __________, padre di A__________. In esito a ciò, il 20 febbraio 2017 l'Autorità regionale di protezione 2 ha

                                         regolato le relazioni personali tra padre e figlia, stabilendo una visita sorvegliata di un'ora la settimana – da fissare d'intesa fra

                                         i genitori – nel Punto d'incontro “__________” a __________. Il 29 marzo 2017 RE 1 ha ricorso alla Camera di protezione del Tribunale d'appello, postulando l'annullamento di tale decisione (inc. 9.2017.78).

                                  B.   Con petizione del 14 aprile 2017 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere – già in via cautelare – un contributo di mantenimento per la figlia di fr. 1969.60 mensili fino ai 3 anni, di fr. 1715.– mensili dai 4 ai 6 anni, di fr. 1941.60 mensili dai 7 ai 12 anni, di fr. 2242.45 mensili dai 13 ai 15 anni e di fr. 773.50 mensili dai 16 ai 18 anni (assegni familiari non compresi). Al­l'udienza del 15 maggio 2017, indetta per il dibattimento, il convenuto ha proposto di respingere la petizione. L'attrice non ha replicato, ma ha notificato prove. L'istruttoria è cominciata seduta stante con la deposizione delle parti.

                                  C.   Il 16 maggio 2017 il Pretore ha avocato a sé, in forza dell'art. 298d cpv. 3 CC, la competenza per statuire anche sulle relazioni personali tra padre e figlia e ha sollecitato la trasmissione degli atti dall'Autorità regionale di protezione 2. All'udienza del 30 maggio 2017, destinata al contraddittorio su tale questione, le parti si sono dette disposte ad accettare una disciplina corrispondente a quella prevista dall'Autorità regionale di protezione 2. Il convenu­to ha chiesto inoltre che gli fosse designato un patrocinatore d'ufficio. In coda all'udienza il Pretore, statuendo cautelarmente “nel­le more istruttorie”, ha confermato la regolamentazione del diritto di visita stabilita dall'Autorità regionale di protezione e ha nominato a CO 1 un patrocinatore d'ufficio nella persona dell'avv. PA 2. In esito a ciò, l'8 giu­gno 2017 la Camera di protezione del Tribunale d'appello ha stralciato dal ruolo la causa inc. 9.2017.78, dichiarandola senza oggetto.

                                  D.   A un'udienza istruttoria del 29 ottobre 2018 avente per oggetto le relazioni personali tra padre e figlia le parti si sono intese per estendere il diritto di visita a due ore la settimana, sempre sotto sorveglianza nel Punto d'incontro “__________” a __________, e a un contatto telefonico settimanale la domenica sera. Inoltre esse si sono accordate perché, in caso di svolgimento regolare, dal 1° maggio 2019 il padre esercitasse il diritto di visita al proprio domicilio di __________ una mezza giornata ogni due settimane. Il Pretore ha omologato l'accordo il 23 novembre 2018, non senza precisare che sin dal 1° gennaio 2019 CO 1 era autorizzato a trascorrere parte del diritto di visita (indicativamente un'ora) fuori dal Punto d'incontro.

                                  E.   A una successiva udienza del 17 aprile 2019 per il seguito della discussione le parti hanno raggiunto una nuova intesa in ossequio alla quale CO 1 è stato abilitato a esercitare il diritto di visita ogni 15 giorni (senza restrizioni territoriali) il sabato dalle ore 13.00 alle 17.00, a intrattenere un contatto telefonico settimanale con la figlia (la domenica sera), impegnandosi a riportare A__________ in orario al Punto d'incontro, a presentare all'attrice e all'operatrice di “__________” la moglie R__________ B__________ (sposata nel 2015), come pure a versare dal 1° maggio 2019 un contributo alimentare per la figlia di fr. 100.– mensili. Al termine dell'udienza il Pretore ha citato le parti a un'ulteriore udienza istruttoria del 4 settembre 2019 per “l'aggiornamento dei diritti di visita”.

                                  F.   Con messaggio di posta elettronica del 3 settembre 2019 l'attrice ha chiesto al Pretore un rinvio della prevista udienza, la qua­le si è nondimeno tenu­ta l'indomani alla presenza del solo convenuto e della sua patrocinatrice. In tale occasione il Pretore ha respinto l'istanza di rinvio, ritenuta tardiva e ingiustificata. Da parte sua il convenuto ha sottolineato l'evoluzione positiva dei diritti di visita e in ragione di ciò ne ha chiesto l'ampliamento a un intero fine settimana dal venerdì sera fino alla domenica sera. Al che il Pretore ha decretato cautelarmente, seduta stante “nelle more istruttorie”, quanto segue:

                                         Con effetto dal fine settimana del 14/15 settembre 2019, il diritto di visita sarà esercitato dalle ore 13.00 di sabato fino alle ore 17.00 della domenica. La madre deve portare A__________ presso il Punto d'incontro “__________” a __________, dove il papà verrà puntualmente a prenderla. Il papà a sua volta dovrà riportare A__________ puntualmente la domenica presso “__________”. In occasione di ogni diritto di visita la madre consegnerà al padre la carta d'identità di A__________, documento che il padre si impegna a restituire ogni volta alla madre al termine del diritto di visita.

                                         A CO 1 è stato garantito altresì un contatto telefonico con la figlia una domenica ogni due settimane (ovvero quando non si svolgono gli incontri) tra le ore 17.00 e le 20.00, oltre a un contatto telefonico il 7 settembre 2019 per il compleanno di A__________. Il decreto cautelare è stato emanato senza spese. Le parti sono state citate per la discussione finale del 5 febbraio 2019 (recte: 2020).

                                  G.   Contro il decreto cautelare appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un “reclamo” del 20 settembre 2019 in cui chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di annullare la decisione impugnata o, in subordine, di riformarla nel senso di stabilire che il diritto di visita sia esercitato ogni 15 giorni, il sabato dalle ore 13.00 alle 17.00 e la domenica dalle ore 9.30 alle 17.00, con l'impegno da parte sua di andare a prendere A__________ il sabato a casa del convenuto e di riportarla da lui la domenica mattina. Il memoriale non è stato notificato a CO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione impugnata è un decreto cautelare emanato nel quadro di un'azione di mantenimento (art. 295 CPC). Adottate con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), le “decisioni di pri­ma istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono impugnabili con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. b e 314 cpv. 1 CPC). Esse sono suscettibili di recla­mo solo nel caso di controversie meramente patrimoniali il cui valore litigioso non raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). La disciplina del diritto di visita a un figlio non dipende da questioni di valore (DTF 112 II 291 consid. 1). Un decreto cautelare sulle relazioni personali tra padre e figlio, di conseguenza, è sempre impugnabile con appello. Quanto alla tempestività, la decisione in rassegna è stata notificata al legale di RE 1 l'11 settembre 2019 (tracciamento dell'invio 98.__________, agli atti). Depositato il 20 settembre successivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Nella fattispecie RE 1 ha impugnato il decreto cautelare del 4 settembre 2019 con reclamo anziché con appello. Certo, nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce al decreto impugnato il Pretore figura soltanto il reclamo. Un'indicazione errata dei medi giuridici non può creare tuttavia una via di ricorso inesistente (DTF 129 III 89 consid. 2.1). E un mandatario professionale non può valersi dell'errata indicazione di rimedi giuridici se gli è possibile ravvisare lo sbaglio consultando un chiaro testo di legge, senza compiere ricerche di giurisprudenza o di dottrina (DTF 141 III 273 consid. 3.3; 138 I 54 consid. 8.3.2). In concreto bastava leggere l'art. 308 cpv. 1 lett. b CPC per sincerarsi che “le decisio­ni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono impugnabili, per principio, “mediante appello”. Un reclamo non è dunque ammissibile, se non in circostanze particolari, estranee al caso in esame (art. 110 CPC sulle spese giudiziarie, art. 308 cpv. 2 CPC sulle controversie patrimoniali di valore inferiore a fr. 10 000.–, accennato dianzi).

                                         È vero che a determinate condizioni l'autorità di secondo grado può convertire un reclamo in appello, ma la giurisprudenza più recente precisa che ciò è lecito unicamente ove l'errata intestazione del rimedio giuridico sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del rimedio giuridico non fosse facilmente riconoscibile (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408). Quest'ultima ipotesi è appena stata scartata. Per il resto, l'attrice definisce a più riprese il suo ricorso come “reclamo”, sia sul frontespizio sia a più ripre­se nella motivazione, anche quando chiede di accordare al “recla­mo” effetto sospensivo. In concreto non può dunque farsi questione di svista o inavvertenza manifesta. Introdotto consapevolmente come reclamo, il ricorso da lei presentato non può quindi essere convertito in appello e va dichiarato irricevibile. Si volesse ad ogni modo – e per avventura – da ciò prescindere, l'esito del­l'impugnazione non risulterebbe migliore, come si vedrà in appresso.

                                   3.   Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato, sulla scorta degli ultimi rapporti del Punto d'incontro, che il legame tra padre e figlia si è viepiù rafforzato e giova a una crescita equilibrata di A__________, la quale abbisogna anche di una figura paterna. Considerata l'età della bambina (cinque anni), come pure l'evoluzione positiva delle relazioni personali instaurate da oltre un biennio, secondo il Pretore si giustifica l'ampliamento del diritto di visita ogni 15 giorni, dal sabato alle ore 13.00 fino alla domenica alle 17.00. L'appellante reputa eccessiva e prematura tale estensione, sostenendo che la figlia non intende pernottare dal papà. Essa non nega che in casi del genere è difficile appurare quale sia la vera volontà di una bambina di meno di sei anni, troppo giovane per essere sentita dal giudice. Ribadisce tuttavia che quella è la volontà di A__________ e che essa è “assai preoccupata, anche perché la figlia finora non ha mai dormito fuori casa”. Considerato inoltre che CO 1 ha esercitato il diritto di visita in modo relativamente discontinuo e ha incontrato la figlia durante l'estate “relativamen­te poche volte”, essa propone di lasciare invariato “per qualche mese” l'assetto precedente, fino al raggiungimento di una maggiore regolarità nelle visite. Per di più – essa soggiunge – la prospettata estensione con pernottamento dal padre andrebbe adeguatamente preparata, mentre il Pretore non ha neppure sentito il parere del Punto d'incontro. A dimostrazione della propria buona volontà l'attrice si dichiara disposta in ogni modo a sperimentare un diritto di visita su due giorni, ma senza pernottamento, “mettendoci del suo anche dal punto di vista organizzativo”, nel senso che andrebbe a prendere A__________ a casa del padre il sabato alle ore 17.00 e la riporterebbe la domenica mattina alle 9.30.

                                   4.   La regolamentazione di un diritto di visita deve attenersi al precetto dell'art. 273 cpv. 1 CC, che garantisce al genitore senza la custodia parentale e al figlio minorenne il vicendevole diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Decisivo per la concessione, l'estensione e la disciplina di tale diritto è il bene del figlio. Esso può essere limitato, negato o revocato se nuoce al bene del minorenne, se i genitori se ne avvalgono in violazione dei loro doveri o non si curano seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi (art. 274 cpv. 2 CC). II bene del figlio è pregiudicato qualora il comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minorenne. Una limitazione o un'estensione delle relazioni personali deve rispondere poi al principio della proporzionalità (RtiD I-2019 pag. 504 consid. 5a con riferimenti). Siccome per uno sviluppo equilibrato del figlio il rapporto con entrambi i genitori è essenziale (DTF 142 III 496 consid. 2.8), le visite al figlio del genitore non affidatario meritano in ogni modo di essere promosse per quanto possibile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.11 del 27 aprile 2016, consid. 2).

                                   5.   L'appellante afferma che la figlia non vuole pernottare dal padre. La disciplina di un diritto di visita non può dipendere tuttavia dalla sola volontà della minorenne, tanto meno se un comportamento difensivo di quest'ultima possa essere influenzato dal genitore affidatario (sentenza del Tribunale federale 5A_111/2019 del 9 luglio 2019 consid. 2.3 con rinvii). V'è da domandarsi se ciò si verifichi in concreto, ma la questione può rimanere irrisolta. Per comune esperienza, la volontà di una bambina di cinque anni va presa con le dovute cautele, non possedendo essa l'età e la maturità emozionale, oltre che cognitiva, per formarsi un'opinione propria consolidata e per fare astrazione da fattori d'influenza immediati ed esterni (sentenza del Tribunale federale 5A_634/2017 del 17 ottobre 2017, consid. 3.2.5). Di regola, in effetti, prima dei sei anni un bambino non è ascoltato dal giudice (DTF 131 III 557 consid. 1.2.3; più recentemente: 5A_721/2018 del 6 giugno 2019 consid. 2.4.1). Ciò premesso, il fatto che nel caso specifico A__________ rifiuti di pernottare dal padre ogni 15 giorni si fonda su una mera allegazione dell'appellante. Né risulta che nel caso in esame il bene della figlia possa subire pregiudizio, i rischi di conseguenze negative fondandosi unicamente su timori e inquietudini della madre. Le apprensioni di lei non bastano tuttavia per indiziare un concreto pericolo riguardo al bene di A__________. Che la figlia possa manifestare qualche resistenza è possibile, se è vero che – come l'appellante assevera – la bambina non ha mai dormito finora fuori casa, ma ciò non costituisce ancora una seria ragione per non promuovere un rapporto più stretto della figlia con il padre. A maggior ragione ove si consideri che l'appellante non contesta l'evoluzione positiva dei diritti di visita, come ha accertato il Pretore sulla scorta dei più recenti rapporti di “__________” e che egli ha esteso secondo criteri di progressività e gradualità.

                                   6.   Ribadisce l'appellante che il diritto di visita paterno è stato esercitato con una certa discontinuità e che durante l'estate CO 1 ha visto “relativamente poche volte la figlia”, sicché fino al raggiungimento di una maggiore regolarità nello svolgimento delle visite non si giustifica di estendere l'assetto in vigore. Dai due più recenti rapporti del Punto d'incontro si evince nondimeno che la lamentata irregolarità delle relazioni personali negli ultimi tre mesi si riconduce – a un sommario esame – solo in minima parte al comportamento del padre. CO 1 ha sì disdet­to l'incontro del 24 agosto 2019 (rapporto del 29 agosto 2019), ma nel precedente mese di luglio il mancato esercizio delle visite si deve alla chiusura estiva del Centro (dal 16 al 30 luglio), mentre per quel che riguarda gli incontri di settembre essi non sono avvenuti (come nell'ultimo fine settimana del 28 settembre) o sono avvenuti solo in parte (come in occasione del fine settima­na del 13 e 14 settembre) per via di uno stato influenzale della bambina (rapporto del 28 settembre 2019). Anche sotto questo profilo l'appello si rivela così privo di consistenza.

                                   7.   Per quel che è della mancata preparazione al pernottamento, l'appellante si limita a invocare la necessità di “qualche misura preparatoria”, ma non indica alcun provvedimento concreto se non quello di aspettare “per qualche mese”. Nulla rende verosimile tuttavia che un'attesa a tempo indeterminato sia migliore per il bene della figlia rispetto al proposito di avvicinare maggiormente la bambina al padre, nel segno di quanto auspica la giurisprudenza (sopra, consid. 4). Quanto al fatto che il Pretore non abbia raccolto il parere previo del Punto d'incontro, nel caso specifico i particolareggiati rapporti agli atti sullo svolgimento dei diritti di visita potevano bastare, vista l'evoluzione positiva delle relazioni personali. Non ogni estensione o ampliamento di un diritto di visita dev'essere preceduto, del resto, dal preavviso di specialisti o di operatori del settore.

                                   8.   Si aggiunga che nella fattispecie l'estensione graduale e progressiva del diritto di visita a poco più di un giorno ogni due settimane dopo quasi due anni e mezzo dalla sua messa in atto non può dirsi eccessiva o prematura. A un giudizio di verosimiglian­za non si ravvisano elementi che ostino a che una figlia di cinque anni trascorra, nelle circostanze descritte, una notte dal padre ogni 15 giorni (analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2008.136 del 12 novembre 2008, consid. 8, e inc. 11.2006.157 del 20 febbraio 2012, consid. 3c). Né la soluzione proposta dalla madre, che implicherebbe quattro spostamenti di una ventina di chilometri durante un fine settimana sull'arco di 28 ore, appare rispondere più adeguatamente al bene di A__________. Se mai rischia di rivelarsi più gravosa. E ad ogni buon conto il decreto impugnato invita il Punto d'incontro di trasmettere un rapporto aggiornato entro il 31 gennaio 2020, sicché a quel momento la situazione andrà riesaminata e verificata, ciò che previene adeguatamente il rischio di insuccessi. Se ne conclude che, destituito di fondamento, in definitiva l'appello vede la sua sorte segnata. 

                                   9.   L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto l'istan­za di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

                                10.   Le spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa quest'ultima si tiene conto, riducendo sensibilmente la tassa di giustizia. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a CO 1 per osservazioni.

                                11.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, a livello federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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