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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.05.2020 11.2019.101

22. Mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,363 Wörter·~17 min·4

Zusammenfassung

Ripartizione e liquidazione delle spese giudiziarie in una causa del diritto di famiglia

Volltext

Incarto n. 11.2019.101

Lugano 22 maggio 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2017.157 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 26 aprile 2012 da

 CO 1    

contro

 RE 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sul reclamo del 6 settembre 2019 in materia di spese processuali presentato

da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 9 luglio 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con sentenza del 13 aprile 2016 il Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1965) e AP 1 (1968), ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale (ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire l'entità di tali prestazioni) e ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 364 RFD di __________, sezione di __________ (appartenente ai coniugi in

                                         ragione di metà ciascuno), regolandone le modalità. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 5000.–, sono state poste per due terzi a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, cui l'attrice è stata condannata a rifondere fr. 3000.– per ripetibili ridotte (inc. DM.2012.135). Adita da CO 1, con decisione del 28 dicembre 2017 questa Camera ha attribuito l'immobile di __________ alla moglie dietro versamento al marito di fr. 156 367.87 e ha modificato la suddivisione degli oneri processuali, addebitandoli alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (inc. 11.2016.40).

                                  B.   Nel frattempo, con decisione del 10 maggio 2017, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato che, essendo intervenuto un caso di previdenza (invalidità transitoria della moglie), la suddivisione degli averi previdenziali stabilita nella decisione di divorzio non era più possibile. Ha rinviato così gli atti al Pretore “per competenza” (inc. 34.2016.33).

                                  C.   Chiamata nuovamente a presentare conclusioni sul riparto degli averi previdenziali, CO 1 ha comunicato il 20 maggio 2018 di rimettersi al giudizio del Pretore. Nelle sue osservazioni del 7 giugno 2018 RE 1 ha chiesto invece un conguaglio di fr. 30 473.70 o, quanto meno, che la suddivisione “avven­ga per fr. 8919.50 e che i restanti fr. 21 554.20 siano accreditati sul suo conto come equa indennità ex art. 124 CC”. Alle prime arringhe del 6 novembre 2018 CO 1 ha proposto in replica di prescindere da ogni riparto dei suoi averi previdenziali per ragioni di equità, mentre RE 1 ha confermato in duplica la propria domanda. L'istruttoria si è chiusa il 15 aprile 2019 e alle arringhe finali del 6 giugno 2019 CO 1 ha ribadito la sua posizione. RE 1 ha postulato il versamento di fr. 18 191.42, oltre a un'equa indennità di fr. 8919.50.

                                  D.   Statuendo il 9 luglio 2019, il Pretore ha riconosciuto a RE 1 la metà della prestazione d'uscita conseguita dalla moglie durante il matrimonio, fissando un conguaglio in suo favore di fr. 18 191.42, oltre a un'equa indennità di fr. 8919.50 giusta l'art. 124 cpv. 1 vCC. Egli ha ordinato inoltre all'istituto previdenziale di CO 1 di versare fr. 27 110.92 su un conto di libero passaggio intestato a RE 1. Le spese processuali di complessivi fr. 4000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  E.   Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 settembre 2019 per ottenere che il dispositivo in questione sia riformato nel senso di addebitare interamente gli oneri processuali a CO 1, con obbligo di rifondergli fr. 4000.– per ripetibili. Chiamata a presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasta silente.

Considerando

in diritto:                   1.   Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – nell'ambito di una procedura ordinaria, il termine per ricorrere è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice di RE 1 il 10 luglio 2019 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia dal 15 luglio al 15 agosto 2019 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il 6 settembre 2019 (timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   Nella sentenza impugnata il Pretore, esclusa l'applicabilità delle norme sul conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio entrate in vigore solo il 1° gennaio 2017, ha riconosciuto a RE 1 una spettanza di fr. 18 191.42 a titolo di libe­ro passaggio in forza dell'art. 122 vCC e un'equa indennità di fr. 8919.50 in applicazione dell'art. 124 vCC. Quanto alle spese processuali, egli le ha poste a carico delle parti in ragione di me­tà ciascuno, compensate le ripetibili (“in equità, vista la natura della lite”).

                                   3.   Il reclamante contesta la ripartizione che precede, sostenendo sulla scorta della sentenza 5A_70/2013 emessa dal Tribunale federale l'11 giugno 2013 che in una causa di divorzio combattuta la suddivisione a metà degli oneri processuali non costituisce la regola, ma che occorre far capo ai criteri di ripartizione secondo l'esito della procedura. E in concreto, dopo essersi rimes­sa al giudizio del Pretore, CO 1 si è opposta alla divisione degli averi previdenziali, onde la sua integrale soccomben­za. Inoltre, soggiunge il reclamante, la moglie stessa ha provocato l'attuale procedimento per avere sottaciuto la propria invalidità e ha collaborato poco o punto alla raccolta dei dati, costringendo il Pretore a emanare svariate ordinanze. Per contro, egli epiloga, il suo comportamento processuale è stato esemplare, tanto che le sue richieste sono state interamente accolte. In definitiva, secondo il reclamante si giustifica di porre tutte le spese processuali a carico di CO 1 e di obbligare quest'ulti­ma a rifondergli un'indennità di fr. 4000.– per ripetibili “calcolata in base all'art. 11 del regolamento per valori litigiosi da fr. 20 000.– a fr. 50 000.–”.

                                   4.   Le spese giudiziarie (che comprendono le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95 cpv. 1 CPC), sono poste – di regola – a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono ripartite per principio secondo l'esito del processo (art. 106 cpv. 2 CPC). In quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si valuta sulla base del raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato del tribunale, determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittorio­sa o soccombente, dopo di che si suddividono le spese compensando in tutto o in parte i rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In casi particolari il giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi secondo equità facendo capo al proprio apprezzamento, in specie nelle cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Non è dunque escluso che in simili procedure la parte vittoriosa possa essere tenuta a sopportare oneri processuali. A tale proposito il giudice gode di un ampio margine d'apprezzamento sia per quel che riguarda la ripartizione delle spese sia sull'applicazione dell'art. 106 CPC (DTF 139 III 358 consid. 3; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_864/2018 del 23 maggio 2019 consid. 5.2 con rinvii). La sentenza evocata dal reclamante non dice altro.

                                   5.   Nella fattispecie il Tribunale cantonale delle assicurazioni, cui il Pretore aveva trasmesso gli atti per definire l'entità delle prestazioni d'uscita conseguite dai coniugi durante il matrimonio, ha ritenuto inattuabile con decisione del 10 maggio 2017 il riparto a metà di tali prestazioni, come aveva stabilito il giudice del divorzio, poiché al momento del passaggio in giudicato della senten­za, il 24 maggio 2016, si era ormai verificato un caso di previdenza per la moglie, alla quale era stata riconosciuta una prestazione d'invalidità LPP dal 1° agosto 2015 al 31 maggio 2016. Conformemente alla giurisprudenza, in siffatte evenienze il giudice delle assicurazioni sociali rinvia d'ufficio la causa al giudice del divorzio (DTF 136 V 229 consid. 5.3.3). In concreto il Pretore, competente per integrare la sentenza originaria, doveva pertan­to istruire la questione ed emanare una nuova decisione (DTF 136 V 228 consid. 5.3.2; v. anche sentenza del Tribunale federale 9C_737/2010 dell'8 giugno 2011 consid. 3.1).

                                         Premesso ciò, la decisione del Tribunale delle assicurazioni non costituiva un rinvio del conguaglio delle pretese di previdenza professionale a un apposito procedimento, ma si iscriveva nella procedura di divorzio promossa il 26 aprile 2012 da CO 1 e costituiva un'appendice della sentenza pronunciata dal Pretore il 13 aprile 2016, parzialmente riformata da questa Camera il 28 dicembre 2017. In effetti, salvo eccezioni estranee al caso in esame (art. 282 cpv. 2 e 3 CPC), in una sentenza di divorzio il giudice pronuncia anche su tutte conseguenze accessorie, compre­so il conguaglio della previdenza professionale. Nella fattispecie si imponeva di conseguenza, in materia di spese, un giudizio complessivo che considerasse l'esito dell'intero proces­so, tanto più che sul principio degli averi previdenziali il Pretore aveva statuito già nella prima decisione. In altri termini, il dispositivo n. 10 sulle spese giudiziarie della procedura complementare va integrato in quello della causa principale, che dev'essere riformulato. Suscita invero perplessità l'ammontare della tassa di giustizia di fr. 4000.– fissata dal Pretore nell'attuale procedura rispetto a quella di fr. 5000.– stabilita nella decisione di divorzio. Non sussistendo contestazioni al riguardo, la questione non deve tuttavia essere approfondita.

                                   6.   Relativamente all'esito dell'attuale procedura, giovi ricordare anzitutto che la garanzia per un coniuge di beneficiare di un'appropriata copertura per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti dopo il divorzio è di pubblico interesse (DTF 129 III 486 consid. 3.3). In materia di previdenza vige quindi la regola della “non vincolatività delle conclusioni delle parti” (art. 58 cpv. 2 CPC) e il principio inquisitorio, sicché il Pretore esamina d'ufficio i fatti e statuisce anche in assenza di richieste dei coniugi (sentenza del Tribunale federale 5A_407/2018 dell'11 gennaio 2019 consid. 5.3 con rinvio alla sentenza 5A_862/2012 del 30 maggio 2013 consid. 5.3.2, pubblicata in: SJ 2014 I 76).

                                         a)   Nel caso specifico, come ha accertato il Pretore, la ripartizio­ne a metà degli averi previdenziali dei coniugi nella prima fase della procedura di divorzio “era pacifica”, sicché “in segui­to al rinvio la questione doveva limitarsi a (ri)definire le modalità esecutive per ottenere la ripartizione delle prestazioni di libe­ro passaggio e non tanto (…) rivedere la chiave di riparto né tanto meno il periodo determinate per il calcolo”. Se non che, che, dopo essersi rimessa in un primo tempo al giudizio del Pretore, CO 1 ha chiesto di soprassedere a una divisione dei propri averi previdenziali, “poiché ingiusto e iniquo” (replica orale del 6 novembre 2018: verbali, pag. 1). La domanda, ribadita alle arringhe finali, non ha

                                               trovato ascolto però da parte del giudice, che ha suddiviso

                                               l'avere previdenziale di lei secondo le modalità proposte alle arringhe finali da RE 1. Sotto questo profilo il convenuto è risultato pertanto vittorioso.

                                       b)   Non si disconosce che in concreto la richiesta di CO 1, priva di formazione giuridica e non assistita da un patrocinatore, poteva anche non apparire come un vero e proprio rifiuto di suddividere il proprio avere previdenziale, a sostegno della sua posizione adducendo costei principalmente che “l'ex marito non ha mai pagato degli alimenti congrui per i figli” (replica orale del 6 novembre 2018: verbali, pag. 1). E come rileva lo stesso reclamante, si trattava di “recriminazioni generiche e del tutto personali, completamente inutili ai fini di causaˮ (reclamo, pag. 5 in alto). Sta di fatto che il Pretore ha dovuto esaminare se, vista la liquidazione del regime dei beni e la situazione dei coniugi dopo il divorzio, la divisione della prestazione d'uscita acquisita dalla moglie durante il matrimonio apparisse manifestamente iniqua, estremi che per finire non ha riscontrato.

                                               Certo, contrariamente all'opinione del reclamante CO 1 non può dirsi all'origine della procedura di completazione. Pur dando atto che essa era inabile al lavoro dal 20 agosto 2014, la decisione che le ha riconosciuto una rendita d'invalidità le è stata notificata il 28 dicembre 2016, otto mesi dopo la sentenza di divorzio (decisione dell'Istituto delle assicurazioni sociali nel fascicolo “richiami dal Tribunale cantonale delle assicurazioni”). Né si può affermare che la procedura sia stata rallentata dalla scarsa cooperazione dell'interessa­ta, ove appena si pensi che, con l'assenso di RE 1, il procedimento è stato sospeso dal 19 ottobre 2017 al 9 marzo 2018, che l'8 giugno 2018 il Pretore ha convocato le parti alle prime arringhe del 6 novembre successivo, che l'istruttoria è iniziata il 13 novembre 2018 ed è terminata il 15 aprile 2019, quando il Pretore ha citato le parti alle arringhe finali del 5 giugno successivo. Per di più, la situazione previdenziale di CO 1 appariva intricata, sia perché essa aveva lavorato per più datori di lavoro (onde la necessità di assumere più certificati di previdenza), sia perché prima di rilasciare il certificato sulla prestazione di libero passaggio l'attuale istituto previdenziale (la Fondazione di previdenza del personale della __________ Assicurazioni) necessitava del trasferimento dell'avere di previdenza da parte del precedente istituto (lettera di __________ del 21 febbraio 2019). Ciò nonostante, anche tenendo conto di tali aspetti, sulle spese giudiziarie non soccorrono motivi sufficienti per scostarsi dal principio della soccombenza e porre spese a carico del reclamante.

                                         c)   Rimane la questione – fondamentale – di integrare gli oneri giudiziari nel dispositivo sulle spese processuali e le ripetibili della sentenza di divorzio risalente al 13 aprile 2016. Ora, sulle questioni rimaste litigiose davanti al Pretore, CO 1 aveva postulato un contributo alimentare di fr. 830.– mensili indicizzati per le figlie C__________ e F__________ fino al 16° compleanno e di fr. 805.– in seguito (assegni familiari non compresi), l'attribuzione in proprietà esclusiva dell'alloggio a __________ contro liberazione del marito dal debito ipotecario e, infine, il versamento di fr. 147 914.30 in liquidazione del regime dei beni. Dal canto suo RE 1 proponeva un contributo alimentare di fr. 400.– mensili per ogni figlia (assegni familiari non compresi), rivendicava la proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale a __________ (mobilio e suppellettili inclusi), pretendeva il versamento di fr. 31 294.– in liquidazio­ne di conti bancari appartenenti agli acquisti e offriva fr. 19 820.70 in liquidazione di una polizza del “terzo pilastro”.

                                        d)   Per finire l'attrice si è vista attribuire la proprietà esclusiva dell'immobile a __________ dietro versamento di fr. 156 367.87, ha ottenuto fino al 31 dicembre 2016 un contributo alimentare di fr. 594.10 mensili per C__________ (assegni familiari non compresi) e uno di fr. 612.90 mensili per F__________ (assegni familiari non compresi), rispettivamente di fr. 603.50 mensili per entrambe dal 1° gennaio 2017 (assegni familiari non compresi), ma si è vista costretta a dividere il proprio avere previdenzia­le. RE 1 ha perduto la casa a __________, ha visto aumentare il contributo alimentare per le figlie, ha ottenuto fr. 15 555.87 in liquidazione del regi­me matrimoniale e la metà dell'avere previdenziale della moglie. In sintesi, dallo scioglimento del regime dei beni CO 1 è uscita largamente vittoriosa, mentre è risultata maggiormente soccombente sull'entità dei contributi alimentari per le figlie e interamente sconfitta in materia di “secondo pilastro”. Dandosi soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), ponderati gli effetti del divorzio nel loro complesso non si può dire ad ogni modo che la vittoria di RE 1 in tema di previdenza professionale imponga un riparto strettamen­te aritmetico degli oneri processuali. Tutto sommato, quan­d'anche il Pretore avesse ecceduto nel proprio potere di apprezzamento suddividendo a metà le spese giudiziarie nel giudizio impugnato, nel risultato complessivo la decisio­ne di divorzio resiste alla critica.

                                   7.   Per quel che è delle ripetibili, il Pretore non ha tenuto conto del fatto che se nella prima procedura CO 1 era patrocinata dall'avv. __________ J__________, nella seconda essa ha proceduto da sé sola. Dandosi una ripartizione delle spese processuali a metà tra una parte patrocinata e una non assistita che non ha reso verosimile i presupposti per legittimare un'indennità d'inconvenien­za (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), non risultano perciò importi da compensare. In circostanze del genere la parte soccombente non assistita da un rappresentante professionale va chia­mata a rifondere alla controparte la metà delle ripetibili da questa sopportate (I CCA, sentenza inc. 11.2019.96 del 10 aprile 2020 consid. 8 con rinvio). In concreto, nell'appendice alla procedura di divorzio RE 1 era patrocinato e ha diritto pertanto di vedersi riconoscere un'adeguata indennità per ripetibili. In proposito egli rivendica fr. 4000.– calcolati “in base all'art. 11 del regolamento per valori litigiosi da fr. 20 000.– a fr. 50 000.–”. Per costante giurisprudenza di questa Camera, nondimeno, le indennità per ripetibili nelle cause di stato sono definite in base al dispendio di tem­po (retribuito fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che un avvocato solerte e diligente avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.62 del 29 gennaio 2020 consid. 21a con riferimenti). Nel caso specifico si può presumere che per trattare il solo conguaglio delle pretese di previdenza professionale nell'ambito della causa di divorzio un patrocinatore conciso e speditivo avrebbe impiegato poco più di una mezza giornata di lavoro, cui si aggiungono le spese fisse del 10% (art. 6 cpv. 1 del citato regolamento) e l'IVA, per complessivi fr. 1500.– arrotondati. L'indennità in favore di  va stabilita quindi in fr. 750.–.

                                   8.   Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero una volta ancora il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). CO 1 però non ha presentato osservazioni al reclamo e non può considerarsi soccombere. Né essa può ritenersi avere indot­to il primo giudice in errore, ciò che avrebbe potuto giustificare se mai un addebito delle spese (sentenza del Tribunale federale 5A_932/2016 del 24 luglio 2017 consid. 2.2.4, in: RSPC 2017 pag. 503). Per quanto la concerne, dunque, non si riscuotono costi né le si pongono a carico ripetibili (analogamente, davanti al Tribunale federale: DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). In condizioni siffatte tanto conviene rinunciare anche al prelievo della quota di oneri processuali che andrebbe a carico del reclamante.

                                   9.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è annullato e il dispositivo n. 10 della sentenza di divorzio emanata il 13 aprile 2016 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa DM.2012.135

                                         (riformato da questa Camera con sentenza inc. 11.2016.40 del 28 dicembre 2017) è così modificato:

                                         Le spese processuali (incluse le spese peritali e di ascolto), con una tassa di giustizia di fr. 9000.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. CO 1 rifonderà a RE 1 fr. 750.– per ripetibili ridotte.

                                   2.   Non si riscuotono spese per la procedura di reclamo né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; –   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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