Incarto n. 11.2018.92
Lugano, 31 dicembre 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G. A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2004.108 (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 12 ottobre 2004 da
AO 1 (2003), (ora patrocinato dall'avv. PA 2 ) nella quale il Pretore ha iscritto il 1° febbraio 2018 in qualità di attrice anche la madre AO 2 (patrocinata dall'avv. PA 3 )
contro
AP 1 (Illinois, USA) (ora patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 27 agosto 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 9 agosto 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Il 9 aprile 2003 CO 2 (1967) ha dato alla luce un figlio, CO 4, cui il 31 luglio 2003 la Commissione tutoria regionale 1 ha nominato un curatore nella persona del tutore ufficiale PA 2 con l'incarico di accertarne la paternità, di salvaguardarne il diritto al mantenimento e di far disciplinare il diritto di visita. PA 2 ha conferito mandato il 12 ottobre 2004 all'avv. PA 3 di intentare azione di paternità e di mantenimento in nome del minorenne. Nell'ambito di tale azione, avviata il 12 ottobre 2004 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, AP 1 (1967), cittadino italiano residente a __________, ha dichiarato a un'udienza del 29 agosto 2005 di riconoscere il figlio (art. 260 cpv. 3 CC). Con decreto cautelare del 21 ottobre 2005 il Pretore lo ha obbligato così a versare un contributo alimentare per A__________ di fr. 1060.– mensili dal 1° novembre 2004 (senza l'assegno familiare, percepito direttamente dalla madre). Un appello presentato da AP 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 4 agosto 2006 (inc. 11.2005.147).
B. Sin dall'estate del 2006 RI 1 lamenta difficoltà nell'esercizio delle relazioni personali con il figlio, difficoltà che egli ascrive all'ostruzionismo di AO 2 e alla scarsa collaborazione del curatore. La Commissione tutoria regionale 1 si è occupata di molteplici richieste d'intervento da lui formulate, ma finora non è stato possibile fissare un assetto definitivo delle relazioni personali fra padre e figlio. Nell'azione di paternità e di mantenimento il Pretore ha statuito il 18 giugno 2008 sull'ammissibilità delle prove, dando avvio all'istruttoria. Di fronte al silenzio delle parti, egli ha poi verificato il 6 agosto 2013 l'esistenza di un interesse pratico e attuale alla prosecuzione della lite e il 13 gennaio 2014 ha sospeso la causa in attesa di accertamenti davanti all'autorità tutoria, riattivando la procedura il 20 giugno successivo. Il 26 agosto 2015 l'avv. PA 2 è stato nominato nuovo curatore di rappresentanza del figlio e il 7 luglio 2016 __________ M__________ è stata designata in qualità di curatrice educativa.
C. Su richiesta di AP 1, l'11 settembre 2017 il Pretore ha esteso per attrazione la propria competenza (art. 304 cpv. 2 CPC) alla disciplina delle relazioni personali, della custodia e dell'autorità parentale, questioni trattate fino ad allora dall'autorità tutoria, fissando alle parti un termine per formulare precise richieste di giudizio. AO 2 ha introdotto reclamo contro tale ordinanza. Visto il reclamo, il 1° febbraio 2018 il Pretore ha formalmente iscritto AO 2 come attrice nella causa di paternità e di mantenimento, sospendendo il termine per la presentazione delle richieste di giudizio. Con sentenza del 6 aprile 2018 la terza Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto il reclamo (inc. 13.2017.95), di modo che il 19 aprile 2018 il Pretore ha riassunto la procedura, assegnando alle parti il 24 aprile 2018 un nuovo termine per presentare le loro domande.AP 1 ha ottemperato il 25 maggio 2018, proponendo di affidare il figlio alla madre (riservato il suo diritto di visita) con autorità parentale congiunta e di nominare uno specialista in psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza per avviare un percorso di psicoterapia volto a riallacciare le relazioni personali tra lui e il figlio.
D. Nel frattempo un'istanza presentata il 23 maggio 2018 da AO 2 per obbligare AP 1 a depositare una cauzione processuale e per ottenere la sospensione della causa è stata respinta dal Pretore mediante decreto del 21 giugno 2018. Tale decreto è stato confermato il 19 novembre 2018
dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello, che ha respinto un reclamo inoltrato il 9 luglio 2018 da AO 2
(inc. 13.2018.45).
E. L'8 agosto 2018 AP 1 ha presentato un'istanza cautelare volta a ottenere, già inaudita parte, misure a protezione del figlio consistenti nella nomina di un terapeuta qualificato avente “il compito di coadiuvare l'avv. PA 2 a relazionarsi con il minore in vista della formulazione delle domande di giudizioˮ. A tale scopo egli ha postulato inoltre il coinvolgimento della curatrice educativa. Mediante decreto cautelare dell'indomani, emesso senza raccogliere osservazioni, il Pretore ha respinto l'istanza. Non sono state riscosse spese.
F. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 27 agosto 2018 nel quale chiede di ordinare la misura a protezione del figlio o, subordinatamente, di rinviare gli atti al Pretore perché completi i fatti e giudichi di nuovo, previo contraddittorio. L'appello non è stato comunicato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione impugnata è un decreto cautelare, emesso come tale con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC). Le “decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono impugnabili con appello entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Ove un decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito non si pone, le misure a protezione del figlio non essendo ritenute controversie patrimoniali (v. Corboz in: Commentaire de la LTF, 2ª edizione, n. 15 ad art. 74; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 26 ad art. 307; eccezioni in: Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, edizione 2016, n. 168 ad art. 314 CC). Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta alla patrocinatrice di AP 1 il 17 agosto 2018. Introdotto il 27 agosto 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. I provvedimenti cautelari emanati dal giudice immediatamente, senza sentire la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC), non sono suscettibili di alcun rimedio giuridico. Impugnato potrà essere, se mai, il decreto cautelare che il Pretore adotterà dopo il contradditorio o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni scritte (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). La situazione è analoga qualora il giudice respinga una richiesta di provvedimenti supercautelari senza sentire il convenuto (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con rinvii). A meno che, pur respingendo l'istanza supercautelare, il giudice convochi le parti in udienza o inviti il convenuto a presentare osservazioni scritte, nel qual caso tale decreto non può essere oggetto di ricorso. Impugnabile sarà se mai, una volta ancora, il decreto cautelare che il giudice avrà adottato dopo avere sentito le parti in udienza o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni scritte. Se invece il giudice respinge provvedimenti cautelari senza indire udienze né sollecitare osservazioni scritte, tale decreto è finale e, di conseguenza, impugnabile (RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c con richiami). Nel caso specifico il Pretore ha respinto l'istanza di AP 1 senza convocare le parti in udienza né raccogliere osservazioni scritte. Il decreto cautelare è di conseguenza appellabile.
3. All'appello AP 1 acclude le richieste di giudizio da lui sottoposte al Pretore il 25 maggio 2018 (doc. B), un rapporto del 17 febbraio 2016 sull'ascolto di AO 1 da parte del Servizio medico-psicologico di __________ (doc. C), una sentenza del Tribunale per i minorenni di __________ del 10 dicembre 2014 (plico doc. D), lettere inviate al Pretore dalla propria legale fra il 18 luglio 2017 e il 19 luglio 2018 (plico doc. E), lettere inviate al Pretore dall'avv. PA 2 fra il 10 agosto 2017 e il 18 giugno 2018 (plico doc. F), copia della propria istanza cautelare dell'8 agosto 2018 (doc. G) e una perizia del 15 aprile 2016 da lui commissionata allo psicologo e piscoterapeuta dott. __________ F__________ di __________ “per valutare la sua situazione con il figlio AO 1” (doc. H). Tali documenti figurano già nel carteggio di merito (inc. OA.2004.108). La loro produzione si rivela dunque superflua.
4. Litigiosa è, nella fattispecie, la misura a protezione del figlio chiesta da AP 1 alla stregua di un provvedimento cautelare perché si affianchi ad A_______ un terapeuta “con il compito di coadiuvare l'avv. PA 2 a relazionarsi con il minore in vista della formulazione delle domande di giudizio”, coinvolgendo anche la curatrice educativa. Il Pretore ha respinto
l'istanza. A mente sua, nulla lascia supporre che il curatore di rappresentanza “non trasporrà fedelmente i desideri espressi dal ragazzo, ormai quindicenne”. Quanto alla curatrice educativa, il Pretore ha ritenuto che la formulazione di richieste di giudizio esuli dai compiti di lei. In ogni modo – egli ha soggiunto – in materia di filiazione il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti e, indipendentemente dalle richieste di giudizio, tutela d'ufficio il bene del figlio. A suo parere, poi, ricorrere a un terapeuta per formulare le richieste di giudizio del figlio dilazionerebbe soltanto i tempi del processo, senza dimenticare che secondo dottrina è meglio evitare l'implicazione di più curatori con una sovrapposizione di incarichi. Assai più utile sarà – egli ha epilogato – far capo a un esperto in questioni pedopsichiatriche al momento in cui si procederà all'ascolto di AO 1 “al fine di comprendere approfonditamente i desideri reali e la posizione” del ragazzo.
5. Riassunta la propria versione dei fatti, l'appellante sostiene – in sintesi – che AO 1 è un soggetto fragile, in parte ignaro della propria storia, incondizionatamente devoto alla figura materna, al punto da fingere disinteresse per lui. A suo avviso il curatore di rappresentanza che lo assiste giuridicamente va coadiuvato pertanto da “una persona capace di ascoltare e capire un ragazzo della sua età”, come pure dalla curatrice educativa, la quale finora non è stata interpellata. In difetto di ciò le richieste di giudizio formulate dal minorenne non rifletterebbero la reale volontà di lui e lederebbero i di lui interessi. L'appellante riconosce che il figlio è “un ragazzo maturo e intelligente, perfettamente capace di compiere scelte importanti”. Ne denuncia però il disagio interiore, che lo induce a esprimere verso di lui “un senso di ingiustificata repulsione”, ancorché da parte sua egli abbia sempre dimostrato dedizione e affetto. Al Pretore l'appellante rimprovera altresì di avere emanato il decreto cautelare senza indire un contraddittorio, rinunciando a “cogliere concretamente la gravità e la delicatezza della situazione”, per quanto lo stesso Pretore ammetta la necessità di far capo a un esperto in questioni pedopsichiatriche quando si tratterà di procedere all'ascolto di AO 1. Stando all'appellante, nelle condizioni descritte il primo giudice non poteva statuire senza invitare le controparti a esprimersi. Onde, in defi-nitiva, la fondatezza della sua istanza cautelare e la necessità di riformare conseguentemente il decreto impugnato.
6. Nella misura in cui si duole che il Pretore ha statuito senza indire un contraddittorio, l'appellante muove una recriminazione fine a sé stessa. Come si è spiegato (consid. 2), un giudice può accogliere un'istanza cautelare anche senza contraddittorio, a condizione di emanare un decreto cautelare finale dopo avere indetto “quanto prima” un'udienza o avere invitato la controparte a formulare osservazioni scritte (art. 265 cpv. 2 CPC). Per converso, un giudice può respingere un'istanza cautelare immediatamente, senza indire udienze né sollecitare osservazioni scritte. L'art. 253 CPC invocato dall'appellante non prevede altro. Nel caso in cui l'istante impugni il decreto emanato senza contraddittorio, spetterà poi all'autorità superiore decidere se chiedere alla controparte una risposta al ricorso o se rinunciare al proposito perché il ricorso appare manifestamente improponibile o manifestamente infondato (art. 312 cpv. 1 CPC per l'appello, art. 322 cpv. 1 per il reclamo). È quanto si è verificato nella fattispecie, questa Camera avendo rinunciato – appunto – a chiedere osservazioni all'appello, vista la manifesta inconsistenza dell'impugnazione.
7. Nella fattispecie il minorenne risulta provvisto di due curatori: l'avv. PA 2, designato dall'Autorità di protezione 1 il 26 agosto 2014 per rappresentare AO 1 (in sostituzione del precedente patrocinatore) nella causa intesa all'accertamento della paternità, alla salvaguardia del diritto al mantenimento e alla disciplina del diritto di visita, e __________ M__________, designata il 6 luglio 2016 dalla stessa Autorità di protezione per esercitare la vigilanza sulle relazioni personali tra padre e figlio. Si tratta in entrambi i casi di curatori muniti di “speciali poteri” a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC: l'uno con eminenti funzioni di patrocinio forense (come ha già avuto modo di rilevare la Camera di protezione del Tribunale d'appello: sentenza inc. 9.2014.169 del 29 settembre 2015, consid. 4) e l'altra con la funzione di agevolare i rapporti tra il figlio e il padre non affidatario, nonostante le tensioni fra i genitori, garantendo l'esercizio del diritto di visita (come ha già avuto modo di rilevare il Tribunale federale: DTF 140 III 243 consid. 2.3 in fine). L'opinione di una parte della dottrina, secondo cui un curatore cui siano conferiti “speciali poteri” giusta l'art. 308 cpv. 2 CC sia simultaneamente investito del mandato generale di curatore giusta l'art. 308 cpv. 1 CC non sembra condivisa dal Tribunale federale, che ritiene ingiustificato nominare al figlio un curatore generale ove sia sufficiente designare un curatore chiamato a vigilare sul diritto di visita (DTF 140 III 241).
8. Alla luce di quanto precede la richiesta di AP 1 tendente ad affiancare al figlio un terapeuta “con il compito di coadiuvare l'avv. PA 2 a relazionarsi con il minore in vista della formulazione delle domande di giudizio”, coinvolgendo anche la curatrice educativa, non può entrare in linea di conto. Un curatore munito di “speciali poteri” svolge il mandato di cui è investito nei limiti dell'incarico che gli è affidato, senza interferire nelle mansioni di eventuali altri curatori preposti a funzioni diverse. Così, un curatore di rappresentanza è delegato ad assicurare il patrocinio forense del minorenne sotto propria responsabilità, come un curatore educativo è tenuto a vigilare sotto propria responsabilità l'esercizio delle visite con il genitore non affidatario. Il processo civile implica mansioni distinte. Come ha rilevato anche il Pretore, non compete a un curatore educativo né a un terapeuta ingerirsi nella formulazione di atti processuali, come in concreto sarebbe il caso per la stesura di richieste di giudizio. E con tale motivazione l'appellante non tenta nemmeno di confrontarsi.
9. Si aggiunga che quanto l'appellante prospetta comporta in sostanza una commistione di ruoli. Deputando un curatore di rappresentanza, una curatrice educativa e un terapeuta alla preparazione di richieste di giudizio si creerebbe per finire un gruppo di figure che operano insieme per uno stesso fine in uno stesso settore, senza che sia dato di sapere in ultima analisi chi sarà responsabile dell'operazione e senza che sia dato a divedere come procedere nell'ipotesi in cui l'uno non accetti la posizione dell'altro. Il che non appare per nulla escluso, lo stesso appellante allegando come il curatore di rappresentanza lo abbia già “gentilmente invitato (…) a non intromettersi nel suo lavoro” (memoriale, pag. 7 in alto). Ciò porterebbe a una situazione di stallo, inammissibile sotto il profilo della sicurezza giuridica. Se ne conclude che, manifestamente privo di buon diritto, in concreto l'appello vede la sua sorte segnata.
10. Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato alle controparti per osservazioni.
11. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), le decisioni relative a misure di protezione per il figlio sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Trattandosi nel caso specifico di un decreto cautelare, tuttavia, il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzio-nali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
– avv. ; – avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).