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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.12.2019 11.2018.82

23. Dezember 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,208 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale di artigiani e imprenditori: spese e ripetibili

Volltext

Incarto n. 11.2018.82

Lugano 23 dicembre 2019/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa CA.2018.73 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 22 febbraio 2018 dall'

CO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 )  

contro

RE 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sul reclamo in materia di spese giudiziarie del 7 agosto 2018 presentato dalla RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 31 luglio 2018;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Dal novembre del 2015 all'ottobre del 2017 l'CO 1 ha eseguito lavori edili per complessivi fr. 263 242.44 (IVA compresa) in un immobile situato sulle particelle n. 1506 e 3007 RFD di __________, appartenenti alla RE 1. L'impresa ha inviato alla proprietaria il 30 gennaio 2018 un estratto conto dal quale risulta uno scoperto di complessivi fr. 69 546.60. Tale importo è rimasto impagato.

                                  B.   Il 22 febbraio 2018 l'CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Luga­no, sezio-ne 1, postulando l'iscrizione provvisoria sulle particelle n. 1506 e 3007, già in via cautelare e senza contraddittorio, di un'ipoteca legale collettiva degli artigiani e imprenditori per fr. 69 546.60 con interes­si al 5% dal 1° dicembre 2017. In subordine essa ha proposto di iscrivere provvisoriamente un'ipoteca legale di fr. 68 100.– con interessi al 5% dal 1° dicembre 2017 sulla particella n. 1506 e un'ipoteca legale di fr. 15 355.90 con interessi al 5% dal 1° dicembre 2017 sulla particella n. 3007. Mediante decreto cautelare di quello stesso giorno, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta in via principale.

                                  C.   Nelle sue osservazioni del 13 marzo 2018 la RE 1 non si è opposta all'iscrizione provvisoria delle ipoteche legali, dichiarando nondimeno di contestare il credito fatto valere dall'istante e riservandosi “di dimostrare nella causa di merito la sua inesisten­za”. In una replica spontanea del 27 marzo 2018 l'CO 1 ha ribadito la propria domanda, instando perché il riparto delle spese processuali fosse rinviato al giudizio di merito, subordinatamente perché spese e ripetibili fossero poste a carico della convenuta. In una duplica spontanea del 29 marzo 2018 la convenuta ha concluso per l'addebito di tutte le spese giudiziarie all'istante.

                                  D.   Statuendo il 31 luglio 2018, il Pretore ha accolto l'istanza, nel senso che ha confermato l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca

                                         legale collettiva decretata il 22 febbraio 2018 senza contraddittorio e ha impartito all'CO 1 un termine di 30 giorni per promuovere la causa intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– sono state poste a carico del­la convenuta, tenuta a rifondere all'istante fr. 2800.– per ripetibili.

                                  E.   Contro il dispositivo sulle spese e le ripetibili appena citato la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 agosto 2018 per ottenere che il dispositivo in questione sia riformato nel senso di addebitare le spese processuali all'istante e di obbligare quest'ultima a rifonderle fr. 2800.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 30 agosto 2018 l'CO 1 propone di respingere il reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Il dispositivo sulle spese giudiziarie di una sentenza ema­nata – come in concreto – con la procedura sommaria (art. 249 lett. d n. 5 CPC) è impugnabile a titolo indipendente con reclamo entro dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata alla legale della convenuta il 2 agosto 2018 (tracciamento degli invii n. __________, agli atti). Presentato il 7 agosto 2018, il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.

                                   2.   Al reclamo e alle osservazioni le parti accludono copia dei memoriali da loro inoltrati al Pretore. Tali atti figurano già nel fascicolo trasmesso d'ufficio a questa Camera dalla Pretura, compreso l'inc. CA.2018.73 relativo alla richiesta “supercautelare”. In tali circostanze giova procedere senza indugio alla trattazione del reclamo.

                                   3.   Nella sentenza impugnata il Pretore, accertato che la convenuta non si opponeva all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, ha confermato il provvedimento cautelare decretato senza contraddittorio. Quanto alle spese processuali, egli ha considerato la convenuta acquiescente, e quindi soccombente, onde l'addebito alla stessa delle spese processuali per complessivi fr. 250.–, con obbligo di rifondere all'istante fr. 2800.– per ripetibili.

                                   4.   La reclamante invoca una sentenza del 3 febbraio 1999 in cui questa Camera ha ritenuto che il proprietario di un fondo, il quale riconosca il diritto dell'artigiano o imprenditore all'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale, non può ritenersi per ciò solo soccombente (inc. 11.1997.133). Essa ricorda inoltre di avere rinunciato a contestare partitamente il credito vantato dell'istante, poiché consapevole di “poter[ne] dimostrare l'infondatezza solo nel merito”. Considerato che i presupposti per l'iscrizione provvisoria erano adempiuti, essa riconosce di non essersi opposta al provvedimento, ma sottolinea di non averne nemme­no ammesso la legittimità, riservandosi di sollevare tutte le sue obiezioni e contestazioni nella procedura di iscrizione definitiva. A suo avviso, pertanto, nelle condizioni descritte le spese processuali e le ripetibili devono rimanere a carico dell'istante.

                                   5.   Nel caso in esame risulta in effetti che la RE 1 ha contestato il credito fatto valere dall'istante, ma che non si è opposta all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale perché “allo stadio cautelare non è possibile procedere con una contestazione adeguata della pretesa avanzata” (osservazioni del 13 marzo 2018, pag. 2 e 3). Ora, che un convenuto acquiescente debba sopportare per principio le spese giudiziarie è pacifico (art. 106 cpv. 1 terza frase CPC). È indubbio altresì che l'acquiescenza consiste in un atto unilaterale con cui una parte riconosce la fondatezza delle pretese avversarie e aderisce alle relative conclusioni (sentenza del Tribunale federale 5A_667/2018 del 2 aprile 2019 consid. 3.2, in: RSPC 2019 pag. 360). La questione è di sapere se nella fattispecie si ravvisi una vera e propria acquiescenza.

                                         a)   Sotto l'egida del previgente Codice di procedura civile ticine­se la prassi di questa Camera era quella per cui il proprietario di un fondo che riconosceva il diritto di un artigiano o di un imprenditore all'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale, ma non il credito fatto valere da costui a sostegno della pretesa, non era considerato soccombente. Le spese processuali e le ripetibili inerenti alla procedura di iscrizione provvisoria rimanevano quindi a carico dell'artigiano o imprenditore, il qua­le poteva chiederne la rifusione nella procedura di iscrizione definitiva dell'ipoteca (Rep. 1985 pag. 120 consid. 2; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2007.133 del 27 aprile 2011 consid. 10). Il Tribunale federale ha definito simile modo di procedere non arbitrario, non essendo insostenibile “che una parte, che ammette il diritto della controparte a una garanzia provvisoria non abbia a sopportare spese e ripetibili fino a definizione della lite” (sentenza P.498/84 del 1° ottobre 1984 consid. 3, non pubblicato in DTF 110 Ia 98). Tale soluzione era condivisa anche da Steinauer (in: BR/DC 1986 pag. 69).

                                         b)   Nella fattispecie, come si è visto, la convenuta ha riconosciu-to il diritto dell'istante all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, ma non il credito fatto valere a sostegno della pretesa, tant'è che all'CO 1 il Pretore ha assegna­to un termine per promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. L'agire della ditta convenuta nemme­no denota l'intenzione di porre fine al processo, conformandosi alla richiesta dell'istante nel merito, senza sollevare eccezioni né obiezioni. Anzi, la RE 1 si è riservata di sollevare le proprie obiezioni e contestazioni nella procedura d'iscrizione definitiva dell'ipoteca. Tale posizione non configura acquiescenza a norma dell'art. 241 CPC. La convenuta non può perciò definirsi soccombente (nello stes­so senso: III CCA, sentenza inc. 13.2011.37 del 28 luglio 2011). In frangenti del genere si giustifica di porre le spese relative alla procedura di iscrizione provvisoria a carico dell'istante, riservata una diversa decisione in esito alla sentenza di merito. Non dovesse l'istante promuovere la causa di merito, la decisione provvisoria sulle spese giudiziarie diventerà definitiva con la decorrenza infruttuosa del termine entro cui introdurre la causa di merito (per analogia: RtiD I-2017 pag. 692 n. 23c). La prassi di questa Camera è quindi coerente.

                                   6.   Nelle osservazioni al reclamo l'istante richiama l'opinione di Trezzini, il quale dopo l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero non reputa “convincente” la prassi testé riassunta, la quale disattenderebbe “il principio per cui il giudice cautelare, se è chiamato ad attribuire le spese giudiziarie, deve fondarsi sull'oggetto litigioso dedotto in quel procedimento, che per definizione è provvisorio e che potrà essere corretto dal giudice del merito, a dipendenza dell'esito di quel procedimento”. Per quell'autore, nell'ipotesi in cui il proprietario di un fondo riconosca il diritto all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, ma non il credito fatto valere dall'artigiano o imprenditore, occorre far capo tutt'al più all'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, stando al quale il giudice può suddividere le spese giudiziarie secondo equità se circostanze speciali fanno apparire iniquo un riparto secondo il precetto della soccombenza (Provvedimenti cautelari, Lugano 2015, pag. 113 n. 321 e 322).

                                         a)   La questione potrebbe indurre a domandarsi se in realtà le spese processuali e le ripetibili correlate all'iscrizione provvisoria di ipoteche legali di artigiani e imprenditori non vadano poste sempre e di regola a carico dell'istante, come prospet­ta Schumacher (Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 516 n. 1407). Tale è la prassi, del resto, in vari Cantoni (Zurigo: sentenza del Tribunale commerciale HE190057-O del 20 marzo 2019; Vallese: sentenza del Tribunale cantonale del 9 settembre 2015 in: RVJ 2016 pag. 133; Grigioni: sentenze del Tribunale cantonale ERZ 13 131 del 13 settembre 2013 e ERZ 13 205 del 19 agosto 2013). Nella fattispecie l'interrogativo può rimanere irrisolto. Ai fini del presente giudizio basti considerare che tale modo di procedere si giustifica per lo meno nel caso in cui il convenuto si limiti ad accettare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, senza riconoscere il credito dell'istante.

                                         b)   Si volesse anche partire dall'idea – con il menzionato autore – che consentire all'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori raffiguri un atto di acquiescen­za pur senza riconoscere la pretesa dell'istante, ciò non giustificherebbe ancora l'addebito delle spese e delle ripetibili al proprietario del fondo in virtù dell'art. 106 cpv. 1 terza frase CPC. Qualora l'artigiano o l'imprenditore non intentasse

                                               l'azione volta all'iscrizione definitiva non sarebbe equo, in effetti, imporre al proprietario del fondo che con il suo comportamento ha inteso accelerare i tempi del processo l'obbligo di attivarsi per recuperare le spese e le ripetibili dovute all'iscrizione provvisoria, sempre che tali somme possano ancora essere recuperate. Si considerasse pure soccombente il proprietario del fondo, perciò, sussistono fondate ragioni in un caso come quello specifico per far capo al­l'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC e lasciare le spese dell'iscrizione provvisoria a carico dell'artigiano o imprenditore, il quale potrà chiederne il rimborso nella causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca. Lo stesso autore citato dianzi richiama per altro l'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC e il principio di equità cui si ispira tale norma, ma nella sentenza impugnata il Pretore non ne fa alcun cenno.

                                   7.   Se ne conclude che, in definitiva, il reclamo della convenuta merita accoglimento e che il dispositivo sugli oneri della decisione impugnata va riformato nel senso che le spese processuali di fr. 250.– rimangono provvisoriamente a carico dell'istante, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 2800.– per ripetibili, riservato un diverso riparto di spese e ripetibili in esito alla decisione sull'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale.

                                   8.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà inoltre alla reclamante un'adeguata indennità per ripetibili.

                                   9.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse davanti a questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         Le spese processuali di complessivi fr. 250.– sono poste provvisoriamente a carico dell'istante, che rifonderà alla convenuta fr. 2800.– per ripetibili, riservato un diverso riparto di spese e ripetibili in esito alla decisione sull'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a carico dell'CO 1, che rifonderà alla reclamante fr. 1000.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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