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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.03.2019 11.2018.76

27. März 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,250 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

"Equo compenso" dell'esecutore testamentario

Volltext

Incarto n. 11.2018.76

Lugano, 27 marzo 2019/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Giannini

sedente per statuire nella causa SO.2018.47 (onorario dell'esecutore testamentario) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 9 gennaio 2018 da

 AP 1,    

contro  

  AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

                                         quale esecutore testamentario di

                                         G__________ __________ (1960-2013), già in __________,

giudicando sull'appello del 27 giugno 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 13 giugno 2018;

Ritenuto

in fatto:                   A.   G__________ (1960), domiciliata a __________, divorziata, è deceduta a __________ il 2 dicembre 2013. Con testamento olografo del 29 marzo 2009 essa ha istituito suoi eredi i figli AP 1 (1983) e A__________ (1987), designando in qualità di esecutore testamentario l'avv. AO 1. Gli attivi della successione consistevano in un conto di libero passaggio presso la S__________, Fondazione di libero passaggio delle __________, __________, con un saldo di fr. 79 127.90. I passivi ammontavano a fr. 9589.85. Il Pretore del Distretto di Bellinzona ha rilasciato il 28 aprile 2015 un certificato ereditario in cui figurano come unici eredi i due figli citati nel testamento insieme con gli altri due figli avuti da G__________ prima del matrimonio in Svizzera: J__________ (1980) e M__________ (1982). Questi ultimi hanno dichiarato il 26 maggio e il 21 giugno 2015 di rinunciare all'eredità. Per l'opera svolta come esecutore testamentario l'avv. AO 1 ha emesso fra il 31 marzo 2014 e il 15 dicembre 2016 cinque note professionali, esponendo un onorario di comples­sivi fr. 59 499.05.

                                  B.   Il 9 gennaio 2018 AP 1 ha adito il Pretore del Distretto di Bellinzona “quale autorità di sorveglianza sull'attività degli esecutori testamentari” perché fosse “constatata la corretta entità del compenso” chiesto dall'avv. AO 1 e

                                         fosse “restituita la parte prelevata di troppo dall'esecutore”. Nel­l'istanza egli ha spiegato al Pretore che la sua situazione finan­ziaria non gli permetteva “di intraprendere vie legali affiancato da un altro avvocato”, ragione per cui si rivolgeva “direttamente a lei quale autorità di sorveglianza”. Invitato a formulare osservazioni scritte, l'avv. AO 1 ha postulato il 7 febbraio 2018 la reiezione dell'istanza. AP 1 ha replicato spontaneamente il 15 febbraio 2018, invitando di nuovo il Pretore a “calcolare il compenso dovuto per le prestazioni effettuate dall'esecutore testamentario” e a far “restituire agli eredi l'importo prelevato in eccesso dagli averi della successione”. Con duplica spontanea del 30 aprile 2018 l'avv. AO 1 ha proposto di dichiarare l'istanza irricevibile, subordinatamente di respingerla nel merito. Statuendo il 13 giugno 2018, il Pretore ha respinto l'istanza senza riscuotere spese né assegnare ripetibili.

                                  C.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 27 giugno 2018 per ottenere che la sua istanza sia accolta e che il giudizio impugnato sia riformato fissando l'onorario dell'avv. AO 1 in un massimo di fr. 15 000.– e ordinando al medesimo “di restituire all'erede AP 1 (…) la somma eccedente da lui prelevata dai conti della successione”. Il memoriale non è stato comu­nicato all'avv. AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Un esecutore testamentario è soggetto alla vigilanza dell'autorità, alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie o che intende compiere (art. 518 cpv. 1 combinato con l'art. 595 cpv. 3 CC). La vigilanza sull'esecutore testamentario è – come la vigilanza sull'amministratore dell'eredità – un atto di volontaria giurisdizione. La procedura è disciplinata dal diritto cantonale. Se quest'ultimo dichiara applicabile il Codice di procedura civile, si fa capo all'art. 248 lett. e CPC come diritto cantonale suppletorio (I CCA sentenza inc. 11.2017.94 del 20 dicembre 2017 consid. 1 con rinvio). Nel Cantone Ticino i Pretori (e i Pretori aggiunti) “giudicano in tutte le cause civili, comprese quelle in procedura sommaria, ed esercitano tutti gli atti di volontaria giurisdizione che non sono espressamente devoluti ad altre autorità” (art. 37 cpv. 2 LOG). Per gli atti di volontaria giurisdizione l'ordinamento cantonale non dispone una procedura particolare. In concreto si applicano così gli art. 252 segg. CPC.

                                   2.   Le decisioni emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura sommaria sono appellabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Sono impugnabili solo con recla­mo, invece, se vertono su questioni patrimoniali che davanti al Pretore (o al Pretore aggiunto) non raggiungevano il valore litigioso di fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò vale anche per le procedure di volontaria giurisdizione. Nella fattispecie il valore appellabile è dato, ove si consideri che davanti al Pretore era contestato l'intero compenso di fr. 59 499.05 chiesto dall'esecutore testamentario (sentenza impugnata, consid. 2). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta all'istante il 18 giugno 2018. Introdotto il 27 giugno 2018, l'appello in esame è perciò ricevibile.

                                   3.   Il Pretore ha rilevato anzitutto, nella sentenza impugnata, che il convenuto chiede di verificare “la natura dell'azione promossa”. Al proposito egli ha ritenuto “chiaro” che il suo intervento fosse sollecitato “quale autorità di vigilanza chiamata a vagliare l'operato dell'esecutore testamentario in relazione alle sue note professionali e al pagamento dei debiti della successione”. In caso contrario – egli ha proseguito – l'istanza sarebbe stata da respingere “già solo perché non presentata da tutti gli eredi congiuntamente e in procedura ordinaria”. Ciò posto, per quanto concerne la congruità dell'onorario, il primo giudice ha rimproverato all'istante di non avere precisato quali prestazioni indicate dall'esecutore testamentario andassero stralciate, limitandosi a una contestazione generica, tranne per quel che atteneva alla ricerca dei due eredi residenti in Italia (J__________ e M__________), procedura che tuttavia si è rivelata utile. Del resto – egli ha soggiunto – l'istante non contesta neppure la tariffa oraria applicata dall'esecutore testamentario. Infine nulla induce a presumere che quest'ultimo abbia agito illecitamente, contravvenendo ai propri doveri, tanto meno riguardo agli obblighi d'informazione verso gli eredi. Onde per finire, a suo avviso, la correttezza del­l'onorario litigioso e l'infondatezza dell'istanza.

                                   4.   L'esecutore testamentario ha diritto a un equo compenso per le sue prestazioni (art. 517 cpv. 3 CC). Tale “equo compenso” costituisce un debito della successione per il quale rispondono gli attivi dell'eredità e gli eredi personalmente (DTF 144 III 220 consid. 5.2.2; v. anche Steinauer, Le droit des successions, 2ª edizione, pag. 594 n. 1166 con richiami). L'ammontare dell'“equo compenso” dipende anzitutto dalle disposizioni lasciate dal testatore; se il testatore non ha lasciato disposizioni al proposito o se il compenso da lui stabilito non risulta equo, spetta al­l'esecutore testamentario intendersi con gli eredi, a meno che rinunci all'incarico. L'“equo compenso” va fissato in base all'opera concretamente richiesta all'esecutore testamentario, al dispendio di tempo da lui profuso nell'adempimento del mandato, all'impegno richiesto dalla pratica, alle difficoltà riservate da quest'ultima, al valore della successione, alle qualifiche e alle capacità del­l'esecutore stesso, come pure agli usi locali (sentenza del Tribunale federale 5A_522/2014 del 16 dicembre 2015 consid. 9.3.1 con rinvii; Steinauer, op. cit., pag. 594 n. 1166b; Karrer/Vogt/ Leu, in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 29 ad art. 517 con rimandi). La prassi relativa all'art. 394 cpv. 3 CO può essere di aiuto (Karrer/ Vogt/Leu, op. cit., n. 30 ad art. 517 CC con rinvii). Eventuali tariffe di categoria costituiscono invece semplici riferimenti agli usi locali e non sono vincolanti: in effetti il compenso deve risultare “equo”, ovvero oggettivamente proporzionato alle prestazioni fornite nel caso specifico, alla luce di tutti i fattori enunciati dianzi (Karrer/Vogt/ Leu, op. cit., n. 27 e 30 ad art. 517 CC con cita­zioni).

                                   5.   Qualora sorgano dissidi fra eredi ed esecutore testamentario sul­l'am­montare dell'“equo compenso”, o perché l'esecutore non accetti quello fissato dal testatore o perché gli eredi reputino ingiustificato quello chiesto dal­l'ese­cutore, giurisprudenza e dottrina dominante ritengono che la controversia vada sottoposta al giudice civile ordinario, il compenso dell'esecutore testamentario essendo un credito di diritto privato (DTF 138 III 451 consid. 4.2.2 in principio con i precedenti menzionati; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 34 ad art. 517 CC; Christ/Eichner in: Erbrecht, 3ª edizione, n. 39 ad art. 517 CC; Steinauer, op. cit., pag. 594 n. 1166a in fine; Paul Piotet in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, Fribur­go 1975, pag. 145; Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 10a ad art. 517 CC; Torricelli, L'esecutore testamentario in diritto svizzero, Bellinzona 1953, pag. 227 n. 323; Bracher, Der Willens­voll­strecker insbesondere im zürcherischen Zivilprozess­recht, Zurigo s.d., pag. 150; Schreiber, L'exécution testamentaire en droit suisse, Ginevra 1940, pag. 106). L'opinione secondo cui la competenza per dirimere simili controversie spetta all'autorità di vigilanza sull'esecutore testamentario è rimasta, oltre che minoritaria, pressoché isolata (Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et comparaison, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, pag. 147; Tuor in: Berner Kommentar, edizione 1964, n. 12 in fine ad art. 517 CC; Carrard in: JdT 1927 I 418 seg.). Tutt'al più i Cantoni possono attribuire per legge la competenza in questione all'autorità di vigilanza valendosi dell'art. 54 cpv. 1 tit. fin. CC (Künzle in: Berner Kommentar, edizione 2011, n. 411 ad art. 517-518 CC). Tale non è il caso in ogni modo del Cantone Ti­cino.

                                   6.   Ne segue che in concreto il Pretore, adito da AP 1 espressamente come autorità di vigilanza sull'esecutore testamentario perché definisse l'“equo compenso” e ordinasse la restituzione di quanto l'esecutore aveva prelevato in eccesso dal compendio ereditario fu G__________, avrebbe dovuto dichiarare la richiesta irricevibile per difetto di competenza (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC). Certo, l'autorità di vigilanza ha diritto di intervenire, su istanza di eredi che chiedano la sospensione di un esecutore testamentario accusato di prelevare dalla successione somme manifestamente esagerate a titolo di onorario, per appurare in via pregiudiziale se i prelevamenti siano abusivi rispetto al­l'entità dell'“equo compenso” (Schreiber, op. cit., pag. 107 a metà). Nella fattispecie però simile evenienza non entrava più in linea di conto, il convenuto avendo ormai ultimato il suo incarico e prelevato l'intero onorario. Sull'ammontare dell'“equo compenso” perciò l'autorità di vigilanza non doveva entrare in materia. La decisione con cui il Pretore ha respinto l'istanza di AP 1 va così intesa come una dichiarazione di irricevibilità, ovvero come una reiezione del­l'istan­za in ordine (non nel merito). A tale condizione la sentenza impugnata può trovare confer­ma con sostituzione dei motivi.

                                   7.   L'attuale giudizio non impedisce che l'istante postuli una riduzione dell'onorario chiesto dall'esecutore testamentario e il rimborso di quanto l'esecutore avrebbe prelevato di troppo. A tal fine gli incombe tuttavia di promuovere un'azione ordinaria davanti al giudice competente (art. 28 cpv. 1 CPC). Che nel Cantone Ticino sussista unione personale tra autorità di vigilanza sull'esecutore testa­mentario e giudice civile poco importa, l'autorità di vigilanza applicando la procedura sommaria e il giudice civile quella ordinaria. Che l'istante abbia riconosciuto “l'intero operato svolto dal­l'esecutore testamentario” e ratificato “tutte le operazioni effettuate” (brevetto doc. I del 14 dicembre 2016, pag. IV in alto) ancora non significa necessariamente che l'esecutore possa pretendere un equo compenso di fr. 59 499.05 per avere liquidato una successione consistente in un conto bancario da suddividere in parti uguali fra due eredi. Resta il fatto che – come detto – l'“equo com­penso” dell'esecutore testamentario è un debito della successione (consid. 4). L'azione ordinaria intesa all'ottenimento di quanto un esecutore testamentario ha prelevato in esubero a titolo di onorario va promossa congiuntamente perciò da tutti gli eredi, tranne quelli che hanno rinunciato ai loro diritti (DTF 142 III 9 consid. 9.4 non pubblicato, con rinvio). In concreto l'istante non può, in altri termini, procedere da sé solo. Un'eccezione ricorre unicamente – ma appare estranea alla fattispecie – ove determinate prestazioni del­l'esecutore testamentario siano state eseguite per un singolo erede o per un singolo legatario (Karrer/Vogt/ Leu, op. cit., n. 33 ad art. 517 CC). Sul tema non è in ogni modo il caso di soffermarsi oltre, non potendosi prevedere se per finire l'istante intenda effettivamente promuovere un'azione ordinaria.

                                   8.   Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a non riscuotere oneri processuali. Non si pone per converso problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato all'esecutore testamentario per osservazioni.

                                   9.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Notificazione:

–   ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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