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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.12.2019 11.2018.60

6. Dezember 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,595 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

Azione creditoria: interpretazione di una convenzione omologata sulle conseguenze del divorzio.

Volltext

Incarto n. 11.2018.60

Lugano 6 dicembre 2019/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa OR.2016.232 (pretese pecuniarie derivanti dal diritto matrimoniale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 1° dicembre 2016 da

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1   (ora patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello dell'8 maggio 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 29 marzo 2018;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1968) e AO 1 (1974), cittadini italiani, si sono sposati a __________ l'11 settembre 2004, adottando il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio non sono nati figli. Nel 2008 i coniugi si sono trasferiti a __________, dove il 22 luglio hanno acquistato per fr. 1 030 000.–, un mezzo ciascuno, le proprietà per piani n. 7681 e 7682 (pari a 30/1000 e a 23/1000 della particella n. 598 RFD di __________). Il 25 novembre 2010 essi hanno poi venduto i due immobili ad __________ __________ C__________ per fr. 1 600 000.–. Il prezzo di ven-dita, dedotto il debito ipotecario di fr. 27 000.– rimborsato alla banca creditrice, è stato incassato dal marito, che quello stesso giorno ha acquistato in proprietà esclusiva dallo stesso __________ __________ C__________, per fr. 750 000.–, la proprietà per piani n. 7679, pari a 29/1000 del medesimo fondo. L'importo è stato soluto mediante compensazione con il prezzo di vendita delle unità n. 7681 e 7682.

                                  B.   Con decisioni del 27 giugno 2011 l'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Campagna ha notificato ai coniugi l'imposta

                                         sugli utili immobiliari relativa alla vendita delle due proprietà

                                         per piani. A carico di AO 1 è risultata un'imposta di

                                         fr. 63 159.70, commisurata a un utile imponibile di fr. 217 792.–. A carico di AP 1 l'autorità fiscale ha notificato un'imposta di fr. 14 500.– sulla base di un utile imponibile di fr. 50 000.–, avendo il contribuente reinvestito parte del ricavo nell'acquisto della proprietà per piani n. 7679 (abitazione coniugale sostitutiva). Con due reclami del 21 luglio 2011 i coniugi hanno contestato le tassazioni, postulando il differimento dell'imposizione dell'utile immobiliare in applicazione dell'art. 125 lett. g LT, intendendo il marito reinvestire il ricavato nell'acquisto di una sua “nuova abitazione primaria definitiva” e la moglie farsi cede­re dal marito la proprietà per piani n. 7679 nell'ambito di un'imminente procedura di divorzio.

                                  C.   Il 6 luglio 2012 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza comune di divorzio con accordo completo sulla scorta di una convenzione del 30 maggio 2012 (inc. DM.2012.210). Statuendo con sentenza del 18 aprile 2013, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio e omologato la convenzione del 30 maggio 2012, in parte modificata il 14 febbraio 2013 e il 17 aprile 2013, nella quale figurava quanto segue:

                                         1.  Abitazione di via __________ a __________

                                             L'abitazione di via __________ a __________ è attribuita alla moglie come al punto 2.

                                             (…)

                                         2.  Liquidazione dei rapporti di dare e avere

                                             Le parti liquidano come segue i loro rapporti di dare e avere sorti a dipendenza dell'unione coniugale:

2.1   Il marito cede alla moglie la PPP 7679 (settemilaseicentosettantanove), fondo base part. 598 RFD (cinquecentonovantotto) di __________ ora intestato al marito. Il trapasso di proprietà a registro fondiario sarà chiesto producendo la sentenza di divorzio, cresciuta in giudicato. Il trapasso da registro fondiario sarà curato dal notaio avv. __________ __________, __________, così espressamente incaricato dalle parti, spese di iscrizione notarili a carico di AO 1. I coniugi chiedono il differimento dell'imposta sugli utili immobiliari del­l'art. 125 LT.

2.2   La PPP 7679 (settemilaseicentosettantanove), fondo base part. 598 (cinquecentonovantotto) RFD di __________ è gravata da debito in capitale di fr. 550 000.– (cinquecentocinquantamila), oltre interessi e spese presso la Banca __________ di __________. Il debito ipotecario sarà assunto dalla moglie con effetto al momento del trapasso a registro fondiario a suo nome. Diritti e oneri, utili e rischi relativi all'immobile sono assunti dalla moglie con effetto al trapasso di proprietà a nome esclusivo della moglie. Il trapasso immobiliare, come l'assunzione del debito ipotecario da parte della moglie, con conseguente liberazione del marito, sarà curato dal notaio, avv. __________ __________, __________.

2.3   Le parti danno atto di non avere risparmi comuni. Gli averi bancari sono riconosciuti di esclusiva proprietà del coniuge intestatario dei conti. Più in generale, ogni coniuge rimane proprietario di ogni bene sia mobile che immobile a lui intestato, fatta eccezione di quanto concordato in cifra 2.1 e 2.2.

2.4   Le spese accessorie e condominiali relative alla PPP 7679 RFD di __________ sono a carico del marito fino al 30 aprile 2013.

2.5   Eventuali debiti dell'unione coniugale maturati fino al 31 dicembre 2011 sono a carico del marito. I coniugi danno atto che non vi sono pagamenti arretrati.

2.6   Eventuali imposte arretrate, maturate fino al 31 dicembre 2011, sono assunte dal marito. Le parti chiederanno la separazione delle partite fiscali con effetto 1° gennaio 2012.

                                         (…)

                                         7.  Clausola di tacitazione

                                             Con l'esecuzione degli accordi confermati e modificati in sede d'udienza le parti confermano che tutti i rapporti di dare e avere fra le parti sono saldati.

                                  D.   Con decisione del 24 settembre 2015 l'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Campagna ha respinto entrambi i reclami, confermando le decisioni del 27 giugno 2011. Per quanto riguar­da AO 1, esso ha accertato che nel termine di due anni (art. 125 lett. g LT) la contribuente non aveva reinvestito in un'abitazione primaria sostituiva il ricavato a lei spettante dalla nota vendita immobiliare. Un ricorso del 22 ottobre 2015 presentato da AO 1 contro tale decisione è stato respinto dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello con sentenza del 23 febbraio 2016, passata in giudicato (inc. 80.2015.220).

                                  E.   In esito a ciò, AO 1 si è rivolta il 23 aprile e il 4 luglio 2016 all'ex marito per ottenere il pagamento di fr. 63 159.30 invocando la clausola n. 2.6 della convenzione sugli effetti del divorzio. La richiesta essendo rimasta senza seguito, essa ha fatto intimare a AP 1 il 29 agosto 2016 un precetto esecutivo (n. __________) per ottenere il pagamento di fr. 63 159.70 più interessi al 5% dal 6 agosto 2016, indicando come titolo di credito la “decisione TUI” e il “dispositivo n. 2.6 della sentenza di divorzio”, oltre alla somma di fr. 7908.15 più interessi al 5% dal 1° settembre 2016 per “interessi fiscali di ritardo” e fr. 7200.– più interessi al 5% dal 1° settembre 2016 per “parz. risarcimento danni” (spese giudiziarie e di rappresentanza). Il 6 settembre 2016 AP 1 ha sollevato opposizione al precetto esecutivo.

                                  F.   Decaduto infruttuoso il 21 novembre 2016 il tentativo di conciliazione (inc. CM.2016.715), con petizione del 1° dicembre 2016 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di

                                         fr. 63 159.70 oltre interessi al 5% dal 6 agosto 2016 per la “tassazione degli utili immobiliari”, di fr. 7908.15 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2016 per “interessi fiscali di ritardo”, di fr. 7200.– oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2016 per “parziale risarcimento dei danni” e di fr. 500.– oltre interessi al 5% dal 24 novembre 2016 per le spese della procedura di conciliazione. Contestualmente essa ha sollecitato il rigetto definitivo dell'opposizione inoltrata dal convenuto al precetto esecutivo n. __________.

                                  G.   Nella sua risposta del 30 gennaio 2017 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. Le parti hanno replicato il 24 febbraio 2017 e duplicato il 28 marzo 2017, mantenendo i rispettivi punti di vista. All'udienza del 10 maggio 2017, indetta per le prime arringhe, esse hanno ribadito le loro posizioni e notificato prove. L'istruttoria, iniziata seduta stante e nell'ambito della quale sono stati sentiti gli allora patrocinatori e il Pretore aggiun­to nella procedura di divorzio, si è chiusa il 9 novembre 2017. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 15 dicembre 2017 l'attrice ha reiterato le domande iniziali. Nel proprio allegato di quello stesso giorno il convenuto ha chiesto una volta ancora di respingere la petizione, non senza sollevare l'eccezione di regiudicata e di incompetenza per materia del Pretore.

                                  H.   Statuendo il 29 marzo 2018, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha condannato AP 1 a pagare a AO 1 fr. 71 067.85 con interessi al 5% dal 6 agosto 2016 su fr. 63 159.70 e dal 1° settembre 2016 su fr. 7908.15. Entro tali limiti egli ha rigettato l'opposizione al precetto esecuti-vo in via definitiva. Le spese processuali di fr. 5500.– (compresi fr. 500.– per la procedura di conciliazione) sono state poste per un decimo a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 8500.– per ripetibili ridotte.

                                    I.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 maggio 2018 in cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 23 agosto 2018 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono impugnabili mediante appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità della pretesa in discussione davanti al Pretore (fr. 78 767.85: sentenza impugnata, pag. 9 in fondo). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al precedente patrocinatore del convenuto il 30 marzo 2018 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino all'8 aprile 2018 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. Introdotto l'8 maggio 2018 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è dunque ricevibile.

                                   2.   Nella decisione impugnata il Pretore ha accertato in ordine la propria competenza per territorio e per materia, oltre che l'assenza di regiudicata, respingendo siccome tardive e infondate le eccezioni del convenuto. Ciò premesso, egli ha verificato se l'imposta sugli utili immobiliari correlata alla vendita delle proprietà per piani n. 7681 e 7682 rientrasse nel campo d'applicazione della clausola n. 2.6 della convenzione sugli effetti del divorzio. Essendo indubbia, a mente sua, l'esistenza di un tributo (ancorché speciale, destinato a colpire solo una parte del reddito del contribuente), già a un esame letterale egli ha risolto il quesito affermativamente. La disgiunzione delle partite fiscali dal 1° gennaio 2012 non significava invece, per il Pretore, che gli ex coniu­gi intendessero limitare gli effetti della “disciplina fiscale divorzile alle sole imposte (su reddito e sostanza) derivanti dalle comuni dichiarazioni d'imposta pregresse”, ma era intesa soltanto a chiarire che pro futuro ciascuno sarebbe stato “personalmente responsabile per le imposte derivanti dalla compilazione della rispettiva dichiarazione fiscale” (sentenza impugnata, pag. 5 seg.).

                                         Chiarito ciò, il primo giudice ha constatato sulla scorta della testimonianza dell'avv. __________ __________, patrocinatore della moglie nella causa di divorzio, che all'udienza per l'audizione dei coniugi del 17 aprile 2013 AO 1 aveva chiesto espressamente di precisare che in virtù della clausola n. 2.6 “qualsiasi tipo d'imposta maturata a qualsiasi titolo” andasse pagata dal marito, compresa quindi l'imposta sugli utili immobiliari derivante dalla vendita delle proprietà per piani n. 7681 e 7682 di __________. AP 1 e il suo patrocinatore non avevano aderito alla richiesta, ma non perché la avversassero, bensì perché – circostanza non smentita dal Pretore aggiunto né dall'allora patrocinatore del marito – ritenevano ciò superfluo, dimostrando così tacitamente di avallare la rivendicazione fiscale della moglie (sentenza impugnata, pag. 6 seg.).

                                         Secondo il Pretore rafforza indirettamente la conclusione appena citata il fatto che il prezzo di vendita delle proprietà per piani n. 7681 e 7682 fosse stato incassato per intero dal marito, sicché mal si giustificava, nei rapporti interni fra gli ex coniugi, l'imposizione fiscale in capo a AO 1 di un utile ch'essa non aveva conseguito. Il primo giudice non ha trascurato che la proprietà per piani n. 7679 era stata ceduta dal marito alla moglie. La carenza d'informazioni circa le modalità di tale cessione, se non sul fatto che la moglie aveva assunto l'onere ipotecario di fr. 550 000.–, non permette tuttavia – a suo parere – di ravvisare un effettivo e integrale recupero da parte di lei dell'utile immobiliare che le spettava dalla vendita delle unità n. 7681 e 7682 su cui era stata calcolata l'imposta. Il Pretore ha incluso così quel tributo fra le imposte soggette alla clausola n. 2.6 della convenzione sugli effetti del divorzio e ha riconosciuto la pretesa di AO 1 per fr. 63 159.70 più gli interessi fiscali di ritardo di fr. 7908.15, mentre ha respinto le ulteriori richieste, reputandole estranee alla convenzione di divorzio o, comunque sia, non comprovate (sentenza impugnata, pag. 7 a 9).

                                   3.   Litigiosa è in concreto la questione di sapere se la clausola n. 2.6 della convenzione sugli effetti del divorzio comprenda l'imposta sugli utili immobiliari calcolata all'attrice in esito alla vendita delle particelle n. 7681 e 7682 del 25 novembre 2010, come ha accertato il Pretore, oppure se ciò non sia il caso, quella clausola riferendosi unicamente alle imposte ordinarie sul reddito e sulla so-stanza sorte in ragione di una tassazione comune derivante dal matrimonio, come assevera il convenuto. Non più contestata è invece la competenza del primo giudice di statuire in merito alla controversa interpretazione della convenzione su cui, alla luce anche della sentenza del Tribunale federale 5D_46/2014 del 17 ottobre 2017 consid. 2.2 in fine, non soccorre attardarsi.

                                   4.   Trattandosi di interpretare una convenzione sugli effetti del divorzio relativamente a questioni lasciate, come nella fattispecie, alla libera disponibilità delle parti e la cui disciplina è stata omologata senza modifiche né osservazioni da parte del tribunale, la giurisprudenza applicava – in linea di principio – gli stessi criteri sviluppati nell'ambito dell'ermeneutica contrattuale (RtiD I-2008 pag. 1023 consid. 4 con riferimenti). Determinante era dunque la vera e concorde volontà delle parti (art. 18 CO) oppure, ove non fosse possibile risalire a tale volontà, il senso che in buona fede le parti potevano ragionevolmente attribuire all'espressione usa­ta. Il Tribunale federale ha nondimeno precisato tale giurisprudenza, specificando recentemente che, ove si tratti di interpretare una convenzione omologata dal giudice, occorre determinare la presunta volontà delle parti così com'è stata intesa dal giudice che ha omologato la convenzione (DTF 143 III 524 consid. 6.2).

                                   5.   Ribadisce anzitutto l'appellante che l'imposta sugli utili immobiliari è un tributo speciale, il quale si distingue dalle imposte ordinarie sul reddito e sulla sostanza per il fatto che non colpisce solidalmente i coniugi, bensì il singolo alienante. Questi rimane anche in costanza di matrimonio un soggetto fiscale indipendente. L'imposta sugli utili immobiliari non rientra dunque – a parere dell'appellante – nel campo d'applicazione della convenzione sugli effetti del divorzio, quest'ultima regolando i rapporti di dare e avere “sorti a dipendenza dell'unione coniugale” e, di conseguenza, lo “scioglimento dell'unità coniugale dal profilo fiscale”. Ciò può riferirsi unicamente alle imposte ordinarie, ma non a quella sugli utili immobiliari per la quale vale tutt'altro regime. Rafforzano tale conclusione, a dire dell'appellante, la disgiunzione delle partite fiscali dal 1° gennaio 2012, come pure la circostanza che solo le imposte ordinarie (periodiche) “maturano” durante un determinato lasso di tempo, contrariamente all'imposta sugli utili immobiliari che si realizza “istantaneamente”.

                                         a)   Che l'imposta sugli utili immobiliari sia un tributo speciale destinato a colpire solo una parte del reddito del contribuente (l'alienante dell'immobile) è un principio indiscusso (CDT, sentenza inc. 80.2015.220 del 23 febbraio 2016, in “doc. richiamati II“, cartella n. 1). Né fa dubbio che per tale tributo i coniugi siano tassati separatamente giusta l'art. 127 cpv. 2 LT (RL 640.100). Sta di fatto che per l'assoggettamento al­l'imposta in conformità al punto 2.6 della convenzione sugli effetti del divorzio poco importa­no nella fattispecie simili considerazioni teoriche. Determinante è – come si è anticipato (consid. 4) – la presunta volontà delle parti così come questa poteva essere intesa dal giudice che ha omologato la convenzione. Al proposito si tornerà in appresso (consid. 7).

                                         b)   Rilievi analoghi valgono per l'interpretazione letterale della convenzione, secondo cui solo le imposte ordinarie (periodiche) “maturano” durante un determinato lasso di tem­po, allorché l'imposta sugli utili immobiliari si realizza “istantaneamente”. Anche al riguardo poco sussidiano ai fini del giudizio allegazioni siffatte se – come si vedrà in seguito – le parti intendevano effettivamente includere il tributo in esame fra le “eventuali imposte arretrate, maturate fino al 31 dicembre 2011” nel senso della ricordata clausola convenzionale.

                                         c)   Infine non può escludersi, per le medesime considerazioni, un'applicazione in concreto della clausola n. 2.6 per la mera circostanza che – come premetteva l'art. 2 della convenzione sugli effetti del divorzio – la liquidazione riguardava i rapporti di dare e avere “sorti a dipendenza dell'unione coniugale”. Senza dimenticare che nel caso specifico il debito fiscale è sorto in seguito alla vendita dell'abitazione coniugale, sicché anche sotto questo profilo nulla imponeva di privilegiare l'interpretazione del convenuto rispetto a quella attribuita dall'attrice.

                                         d)   Quanto alla disgiunzione delle partite fiscali dal 1° gennaio 2012, il Pretore ha spiegato che ciò non denotava ancora una volontà degli ex coniugi di limitare gli effetti della “disciplina fiscale divorzile alle sole imposte (su reddito e sostan­za) derivanti dalle comuni dichiarazioni d'imposta pregresse”, ma dimostrava soltanto che pro futuro ciascuno sarebbe stato “personalmente responsabile per le imposte derivanti dalla compilazione della rispettiva dichiarazione fiscale” (sopra, consid. 2). Con tale argomento il convenuto non si confronta neppure di scorcio, di modo che al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile per difetto di motivazione (nel sen­so dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

                                   6.   L'appellante intravede conferma del fatto che le parti non hanno pattuito il rimborso dell'imposta sugli utili immobiliari poiché l'attrice sapeva almeno dal 1° dicembre 2012 (quando sono scaduti i due anni per reinvestire l'utile e ottenere un differimento dell'imposizione) che la tassazione del 27 giugno 2011 sarebbe divenu­ta definitiva, ma a dispetto di ciò non ha mai chiesto di interpretare la convenzione su tal punto prima dell'udienza del 17 aprile 2013 né ha mai rivendicato il rimborso dell'imposta prima del 23 aprile 2016, neppure dopo avere ricevuto la decisione su reclamo dell'Ufficio circondariale di tassazione e avere ricorso alla Camera di diritto tributario. Avessero le parti effettivamente raggiunto un'intesa al proposito, come sostiene il Pretore, esse non avrebbero esitato – per logica e visto l'importo in gioco – a emendare il testo della convenzione, come avevano fatto con l'assistenza di due avvocati divorzisti per altre questioni.

                                         A parte la dubbia ricevibilità degli asserti che precedono, di cui non figura traccia nel memoriale conclusivo del convenuto, simili allegazioni risultano una volta ancora di scarso interesse per il giudizio qualora fosse confermata la volontà delle parti, manifestata al più tardi all'udienza del 17 aprile 2013, di includere l'imposta sugli utili immobiliari fra le “imposte arretrate” nel senso della convenzione sugli effetti del divorzio. Certo, l'inserimento di una precisazione nell'accordo sarebbe stata opportuna. L'appellante dimentica tuttavia che la mancata precisazione si riconduce anche alla sua stes­sa condotta processuale, avendo egli ritenuto superfluo – come ha accertato il Pretore – l'emendamento proposto da AO 1 all'udienza del 17 aprile 2013. Anche su tal punto l'appello manca perciò di consistenza.

                                   7.   L'appellante esclude che le parti abbiano raggiunto un accordo verbale riguardo al rimborso dell'imposta sugli utili immobiliari e rimprovera al Pretore un erroneo apprezzamento dei fatti per avere fondato il suo giudizio praticamente sulla sola testimonianza dell'avv. __________ invece che sull'insieme delle risultanze istruttorie. Due elementi indeboliscono a suo parere la deposizione del patrocinatore di allora della moglie. Da un lato la vicinanza del testimone all'attrice, che non renderebbe il legale equanime, avendo costui un innegabile interesse all'esito della lite qualora risultasse una sua violazione degli obblighi di diligenza per non avere regolato l'imposta sugli utili immobiliari nella convenzione. Dall'altro l'incongruo comportamento del legale, non spiegandosi come mai l'asserita richiesta della cliente e la diffidenza da lei manifestata nei confronti della controparte non abbiano indotto l'avvocato a inserire nell'accordo una precisazione (“TUI compresa”), a differenza di quanto le parti avevano fatto per altre questioni. Circa la deposizione del Pretore aggiunto, il convenuto sottolinea come quel giudice, pur dimostrando di ricordare bene l'udienza del 17 aprile 2013, non si sovvenga di alcu­na discussione particolare sul tema delle imposte, a dimostrazione del fatto che l'argomento non è stato toccato in quell'occasione.

                                         a)   Nella misura in cui revoca in dubbio l'attendibilità della testimonianza rilasciata dall'avvocato __________, l'appellante si vale di una tesi nuova, addotta soltanto in appello. Davanti al Pretore egli non ha preteso, né al momento della deposizione del legale né tanto meno nel memoriale conclusivo, che il teste avesse un interesse nella lite o non fosse imparziale. Nulla gli impediva pertanto di far valere simili argomenti già in prima sede. Recate per la prima volta in appello, tali allegazioni si rivelano d'acchito irricevibili (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC).

                                         b)   Si conviene che il giudice apprezza le dichiarazioni di un testimone anche alla luce delle altre risultanze istruttorie (Guyan in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 1 segg. ad art. 157). Se non che, in concreto quelle risultanze non smentiscono le dichiarazioni dell'avvocato __________. Il Pretore ha accertato, sulla scorta di quella deposizione, che la precisazione richiesta da AO 1 in udienza era stata avversata da AP 1 e dal di lui patrocinatore perché ritenu­ta superflua, e non perché fosse osteggiata nella sostanza. Neppure in questa sede l'appellante pretende che la deposizione del legale sia inveritiera. Né egli contesta che essa sia “rimasta incontrastata” dalle audizioni del suo patrocinatore di allora e del Pretore aggiunto (sentenza impugnata, pag. 7).

                                               Per l'appellante il fatto che il giudice del divorzio abbia dato atto di ricordare bene l'udienza del 17 aprile 2013, ma non una discussione particolare sul tema dell'imposta in lite, dimostra che la questione non è stata affrontata. L'illazione è puramente soggettiva. Che il Pretore aggiunto, sentito come testimone, non rammenti una discussione sul tema dell'utile immobiliare è vero. Egli però neppure ha escluso che – se avvenuta – una discussione del genere possa essersi esaurita “nel giro di pochi minuti” (verbale del 28 settembre 2017, pag. 2). Nelle circostanze descritte l'assenza di ricordi del giudice del divorzio non può essere valutata come una smentita delle precise affermazioni del testimone __________. Di conseguenza, la conclusione del primo giudice, il quale in virtù di tale testimonianza ha scorto nel comportamento del convenuto l'avallo della rivendicazione fiscale della moglie (sentenza impugnata, pag. 7) e ha incluso il pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari fra le “imposte arretrate” nel senso della clausola n. 2.6 della convenzione sugli effetti del divorzio, resiste alla critica.

                                         c)   Non si disconosce che alla luce della giurisprudenza più recente (sopra, consid. 4) la volontà delle parti di applicare la clausola convenzionale n. 2.6 all'imposta sugli utili immobiliari dev'essere stata compresa in tal modo dal giudice del divorzio. Ma la deposizione dell'avvocato __________ consente anche tale conclusione. Da essa si evince senza ambagi che il Pretore aggiunto sapeva dell'intenzione della moglie di includere l'imposta sugli utili immobiliari nel campo d'applicazione della nota clausola e che egli ha rassicurato l'attrice al riguardo. Il giudice del divorzio ha dichiarato di non ricordare l'accaduto, ma neppure ha esclu­so di avere risposto nel senso affermato dall'avvocato __________, dichiarando che: “Qualora me lo avesse chiesto, non escludo di aver risposto alla signora che “essen­do la TUI un'imposta, nel caso in cui si formula un accordo così come indicato nel punto 2.6 del verbale, la TUI è da considerarsi compresa se si riferisce al periodo precedente al 31 dicembre 2011, questo anche ai fini di permettere alle parti di raggiungere un accordo” (verbale del 28 settembre 2017, pag. 2). In simili circostanze la volontà delle parti così com'è stata intesa dal giudice del divorzio può ritenersi comprovata. Una volta di più l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

                                   8.   L'appellante definisce poi senza rilievo l'argomento del Pretore, secondo cui il fatto che il prezzo di vendita delle proprietà per piani n. 7681 e 7682 sia stato incassato interamente da lui non giustificava, nei rapporti interni fra gli ex coniugi, l'imposizione fiscale in capo a AO 1 di un utile ch'essa non aveva conseguito. Per tacere del fatto – egli obietta – che il Pretore medesimo ha attestato una rinuncia di lui in sede di divorzio a un conguaglio di fr. 50 000.– destinato a compensare la pretesa dell'attrice, conta solo quanto le parti hanno pattuito in concreto (memoriale, pag. 11, punto n. 5). L'assunto è superato da quel che

                                         si è detto in merito agli accordi intercorsi fra gli ex coniugi (consid. 7). A parte ciò, lo stesso Pretore ha tenuto conto del mancato conguaglio di fr. 50 000.– al momento della cessione della proprietà per piani n. 7679 dal convenuto all'attrice, ciò che non gli ha impedito di escludere un integrale recupero da parte di AO 1 dell'utile che sarebbe a lei spettato dalla vendita delle proprietà per piani n. 7681 e 7682 (sentenza impugnata, pag. 8). Senza confronto critico con tale argomentazione (per di più abbondanziale), l'appello cade ulteriormente nel vuoto.

                                   9.   Da ultimo non giova diffondersi sulla censura dell'appellante, sollevata in subordine, riguardo all'erronea interpretazione oggettiva della presunta volontà delle parti al momento in cui il Pretore aggiunto ha omologato la convenzione sugli effetti del divorzio. L'appellante fa valere che, in forza del principio dell'affidamento, il mancato esplicito assoggettamento dell'imposta sugli utili immobiliari alla menzionata clausola n. 2.6 della convenzione non poteva comportare per lui un impegno finanziario supplementare. Tale criterio interpretativo, fondato sul principio del­l'affidamento, si applica tuttavia – come rileva lo stesso appellante – in difetto di accertamenti sulla reale e concorde volontà delle parti (sopra, consid. 4). L'ipotesi non verificandosi in concreto (sopra, consid. 7), la doglianza si rivela per finire senza oggetto.

                                10.   Se ne conclude che, comunque lo si esamini, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà altresì all'attrice, che ha presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.

                                11.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 5000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 5000.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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