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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.07.2020 11.2018.59

6. Juli 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·14,649 Wörter·~1h 13min·5

Zusammenfassung

Divorzio: scioglimento di comproprietà, liquidazione dei rapporti patrimoniali, riparto della previdenza professionale e contributo alimentare per moglie e figli divenuti maggiorenni

Volltext

Incarto n. 11.2018.59

Lugano 6 luglio 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa DM.2013.150 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 16 maggio 2013 da

 AO 1   (già patrocinato dall'avv. dott.   )  

contro

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello dell'8 maggio 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 28 marzo 2018;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AO 1 (1968) e AP 1 (1968) si sono sposati a __________ il 24 agosto 1996. Dal matrimonio sono nati M__________ (il 18 settembre 1997) e A__________ (il 2 settembre 1999), tuttora in formazione. Programmatore informatico, il marito è alle dipendenze della __________ SA di __________ ed è socio (come la moglie) e gerente della __________ Sagl, attiva nel ramo della fornitura di servizi informatici. AP 1, contabile, lavora per __________ di __________ e per la A__________ SA di __________, di cui è amministratrice. I coniugi vivono separati dal gennaio del 2011, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (particelle n. 458 e 459 RFD di __________, sezione di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento, sempre a __________.

                                  B.   In esito a una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 28 giugno 2012 da AO 1, con sentenza del 16 luglio 2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie, ha affidato i figli a quest'ultima, ha regolato il diritto di visita del padre (dopo una sospensione fino al 30 novembre 2013), ha confermato una curatela educativa in favore di M__________ e A__________ e ha ordinato ai genitori di seguire una terapia psicologica (inc. SO.2012.2804).

                                  C.   Nel frattempo, il 16 maggio 2013, AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo giudice, proponendo l'affidamento dei figli alla madre (riservato il suo diritto di visita) e offrendo un contributo alimentare di fr. 1737.50 mensili per ogni figlio (assegni familiari compresi) fino alla maggiore età. In liquidazione del regime dei beni egli ha sollecitato lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale mediante vendita ai pubblici incanti e suddivisione a metà del ricavo netto (con obbligo per la moglie di assumere nel frattempo le spese per l'uso dei fondi). Inoltre egli ha rivendicato l'assegnazione della particella n. 1135 RFD di __________, sezione di __________ (di cui era comproprietario in ragione di un mezzo con R__________, W__________ e Y__________), di alcune palette di argento, di penne __________ e di un'automobi­le a lui intestata, come pure la divisione a metà di conti bancari “che non derivano da beni propri” e di “gioielli con pietre prezio­se su oro bianco, compresa la collana con teste d'elefan­te”, oltre alla cessione delle quote della moglie (50%) nella __________ Sagl (ed estinzione del debito fiscale societario con il ricavo dalla vendita degli immobili a __________). Egli ha proposto altresì di attribuire alla moglie i mobili dell'abitazione coniugale (previo indennizzo della metà del loro valore), tutti gli altri gioielli, le di lui quo­te (60%) nella __________ Sagl (con regolamentazione del debito fiscale societario secondo gli stessi criteri proposti per la __________ Sagl) e una P__________ “__________” intestata a quest'ultima società. L'attore ha postulato infine la divisione a metà delle prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale.

                                  D.   All'udienza del 30 settembre 2013, indetta per il tentativo di conciliazione, le parti si sono intese sullo scioglimento del matrimonio, sull'affidamento dei figli alla madre, sulla divisione a metà dei rispettivi averi previdenziali e sullo scioglimento della com-proprietà relativa all'abitazione coniugale mediante vendita a terzi, affidata a un mediatore, al prezzo base di fr. 2 600 000.– (al netto di una commissione massima del 3%). Contestualmente esse hanno raggiunto un accordo cautelare che modificava l'assetto stabilito a protezione dell'unione coniugale, nel senso che le relazioni personali tra padre e figli sarebbero state sospese “fino a nuo­ve risultanze” e AO 1 avrebbe versato fr. 1085.– mensili per ogni figlio (assegni familiari non compresi), oltre a fr. 4200.– mensili per la moglie, la quale avrebbe cessato immediatamente la propria attività per la __________ Sagl. In coda all'udienza la causa è stata sospesa fino al 31 marzo 2014. Nel frattempo, il 17 gennaio 2014 AO 1 è diventato padre di R__________, avuto da M__________ M__________ (1985).

                                  E.   Riattivata la procedura e decadute infruttuose le trattative per una soluzione amichevole della lite, l'attore, che si è visto negare il beneficio del gratuito patrocinio, ha postulato il 14 maggio e il 17 ottobre 2014 la revoca del contributo cautelare per la moglie dal 1° gennaio 2014 (inc. CA.2014.403). Intanto il 26 settembre 2014 AP 1 ha chiesto che fosse ordinato alla Banca __________ o, in subordine, alla __________ Sagl di trattenere dai pagamenti destinati a quest'ultima o, in subordine, a AO 1 la somma di fr. 6820.– mensili riversando­la a lei (inc. CA.2014.372). All'udienza del 1° dicembre 2014, indetta per la discussione sulle istanze cautelari, le parti hanno raggiunto un accordo in base al quale il contributo alimentare per la moglie è stato ridotto a fr. 1185.– mensili dal maggio del 2014 e AP 1 ha ritirato l'istanza di trattenuta salariale. Entrambe le procedure cautelari sono state così tolte dai ruoli.

                                  F.   Sollecitato dal Pretore aggiunto, il 27 febbraio 2015 AO 1 ha presentato la petizione motivata, postulando svariate misure cautelari, fra cui la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 216.– mensili dal gennaio del 2015, il deposito in Pretura di determinati gioielli e altri beni in possesso della medesima, la confezione di un inventario dei mobili e delle suppellettili dell'alloggio coniugale, come pure l'autorizzazione a ritirare da tale alloggio un trenino elettrico. Egli ha chiesto inoltre una perizia sul valore delle particelle n. 458 e 459 di __________ (inc. CA.2015.84). Nel merito l'attore ha proposto l'affidamento dei figli alla madre (riservato il suo diritto di visita) con esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha offer­to un contributo alimentare di fr. 1085.– mensili (più gli assegni familiari) per ciascun figlio fino alla maggiore età, oltre a un contributo di fr. 185.– mensili per la moglie dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2017 e ha sollecitato lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale me-diante vendita a trattative private o ai pubblici incanti per un prezzo di base stabilito da un perito, con riparto a metà del rica­vo netto e assunzione degli oneri correnti da parte della moglie fino ad avvenuto trapasso della proprietà. In liquidazione del regime dei beni AO 1 ha rivendicato il citato trenino elettrico, le penne __________, le palette in argento, la metà del mobilio e delle suppellettili nell'abitazione coniugale, come pure la divisione di determinati gioielli (o del loro controvalore), la cessio­ne delle quote societarie della moglie nella __________ Sagl dietro indennizzo di fr. 10 000.– (e assunzione di un debito di lei nei confronti della società, indicato poi in fr. 52 749.25) e un credito di fr. 80 000.– “a titolo di appor­to”, così come un rimborso (precisato successivamente in fr. 72 182.80) per quanto la moglie aveva prelevato da un conto bancario __________ a lui intestato.

                                  G.   Al contraddittorio del 31 marzo 2015 sulle più recenti richieste cautelari del marito (compresa un'istanza di esecuzione per la vendita dell'abitazione coniugale del 22 gennaio 2015: inc. SO.2015.335) le parti si sono intese nel senso che AP 1 avrebbe depositato determinati gioielli in un istituto bancario diverso dalla Banca __________, avrebbe redatto un inventario del mobilio e delle suppellettili nell'abitazione coniugale, avrebbe autorizzato il marito a ritirare il trenino elettrico e avrebbe conferito a terzi il mandato per la vendita dell'abitazione coniugale al prez­zo di almeno fr. 2 600 000.– (al netto di una commissione massi­ma del 3%). Ciò posto, il Pretore aggiunto ha stralciato dai ruoli anche le procedure SO.2015.335 e CA.2015.84.

                                  H.   Nella sua risposta del 26 giugno 2015 la moglie ha postulato l'affidamento di M__________ e A__________ con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno), oltre a un contributo alimentare di fr. 1595.– mensili indicizzati per ciascun figlio (assegni familiari compresi) fino al termine della formazione professionale (con obbligo per il padre di assumere la metà delle spe­se mediche non coperte e di altre spese straordinarie dei figli) e a un contributo alimentare di fr. 7500.– mensili indicizzati per sé. In liquidazione del regime dei beni essa ha proposto che i coniugi rimanessero proprietari delle rispettive quote nella __________ Sagl, che la sua quota di comproprietà sull'abitazione coniugale e i gioielli fossero considerati beni propri di lei e che a tale massa fosse attribuito un credito nei confronti degli acquisti del marito per il finanziamento dell'immobile (fr. 200 288.90) e la vendita di una F__________ di lei (fr. 77 000.–). La convenuta ha preteso altresì che i beni propri del marito rimborsassero gli acquisti di lui per avere finanziato varie collezioni (trenini, cazzuole d'argento, penne __________) e ammortato un mutuo ipotecario sulla comproprietà di __________, come pure estinto taluni debiti (“P__________”, “F__________”), non senza indennizzare “il valore delle polizze P__________ dei figli riscattate dal marito”. Essa ha chiesto infine di reintegrare negli acquisti di AO 1 il valore di riscatto di un'ulteriore polizza P__________ a lui intestata e di accertare che il marito le deve fr. 5250.– per l'anticipo di ammortamenti, fr. 23 765.– per alimenti non pagati e fr. 179 077.37 più fr. 28 547.75 per il rimbor­so di prestiti. In merito all'abitazione coniugale l'interessata ha rivendicato l'attribuzione dei fondi, compensando il conguaglio a suo carico con la di lei spettanza nella liquidazione del regime dei beni. Invitata a quantificare le sue pretese, il 10 luglio 2015 AP 1 ha precisato in fr. 283 038.90 il rimborso in favore dei suoi beni propri, in fr. 330 190.43 la sua spettanza dalla divisione degli acquisti e in fr. 242 371.22 il saldo in liquidazione dei reciproci rapporti di dare e avere.

                                    I.   AO 1 ha postulato il 2 ottobre 2015 la soppressione del contributo cautelare per la convenuta e l'11 ottobre 2015 ha replicato nel merito, contestando le richieste della moglie in liquidazione del regime matrimoniale. AP 1 ha duplicato il 3 di­cembre 2015, ribadendo le proprie conclusioni. Alle prime arringhe del 15 febbraio 2016 l'attore ha reiterato il suo punto di vista, salvo postulare la riduzione a fr. 800.– mensili del contributo alimentare per la figlia A__________ e la soppressione di quello per M__________, così come di quello per la moglie sin dal 2 settembre 2015. La convenuta ha ribadito la propria posizione, non senza aderire alla proposta dell'autorità parentale congiunta e rinunciare al contributo alimentare in proprio favore dal marzo del 2016. Per

                                         il resto le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata il 25 febbraio 2015. Il 22 marzo 2016 AO 1 ha avuto da M__________ M__________ il secondogenito, Al__________.

                                  L.   L'11 aprile 2016 l'attore ha ricusato il Pretore aggiunto. L'istanza di ricusazione è stata respinta dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 4, il 5 agosto 2016 (inc. SO.2016.1759). Questa Camera ha poi stralciato dal ruolo per desistenza, il 24 novembre 2016, un reclamo presentato da AO 1 contro tale decisione (inc. 11.2016.115).

                                  M.   L'istruttoria, nell'ambito della quale è stata assunta una perizia sul valore dei gioielli, è terminata il 18 gennaio 2018. Il 14 febbraio 2018 M__________ e A__________, entrambi maggiorenni, hanno ratificato l'operato della madre quanto alla richiesta di contributi alimentari in loro favore. Alle arringhe finali del 5 marzo 2018 il marito ha rivendicato dalla moglie anche la metà del valore locativo fiscalmente imposto dell'abitazione coniugale fintanto che essa avesse continuato a occuparla, la condanna della convenuta al pagamento di fr. 197 742.81 in liquidazione del regime dei beni, la consegna di metà del mobilio relativo all'abitazione coniugale e la compensazione delle reciproche pretese previdenziali. La moglie ha ribadito la propria posizione, avanzando pretese alimentari per ogni figlio di fr. 1595.– mensili dal dicembre del 2013 e di fr. 1465.– mensili dal gennaio del 2014, adeguate a fr. 1771.– mensili dall'ottobre del 2015 per M__________ e a fr. 1902.30 mensili dall'ottobre del 2017 per A__________ (assegni familiari inclusi). Essa ha precisato inoltre il contributo alimentare per sé in fr. 6093.75 mensili dall'ottobre del 2013, in fr. 4980.– mensili nel 2014, in fr. 7500.– mensili nel 2015, in fr. 2341.10 mensili nel 2016, in fr. 4114.40 mensili dal gennaio al giugno del 2017 e in fr. 2220.25 mensili dopo di allora. Per il resto AP 1 ha quantificato in fr. 927 375.81 il proprio credito in liquidazione dei rapporti patrimoniali.

                                  N.   Statuendo con sentenza del 28 marzo 2018, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio, ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio (valuta 16 maggio 2013) presso il rispettivo istituto di previdenza professionale (ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire l'entità di tali prestazioni) e ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulle particelle n. 458 e 459 RFD di __________, sezione di __________, come segue:__________–        vendita al più presto ai pubblici incanti secondo gli art. 229 segg. CO con base d'asta di fr. 2 600 000.–;

– in caso di insuccesso, ripetizione dell'incanto con base d'asta inferiore concordata fra le parti o, in caso di disaccordo, al valore dei debiti gravanti gli immobili (oneri ipotecari, eventuali ipoteche legali, oneri LPP ecc.);

– incanti organizzati e diretti da un notaio incaricato dalle parti o, in caso di disaccordo, dalla Pretura;

–  ricavato netto della realizzazione (dedotti gli oneri ipotecari, le spese, l'onorario del notaio, l'eventuale tassa sugli utili immobiliari, le eventuali provvigioni e il rimborso della LPP) spettante ai comproprietari in ragione di metà ciascuno.

                                         In liquidazione del regime dei beni il Pretore aggiunto ha stabilito altresì che ogni coniuge rimane proprietario dei beni in suo possesso, come pure delle rispettive quote nella __________ Sagl, e comproprietario in ragione di un mezzo dei mobili e delle suppellettili domestiche, che la moglie deve restituire al marito – ove ne sia ancora in possesso – la collezione dei trenini e che il marito è condannato da parte sua a versarle un conguaglio di fr. 16 605.15. Per il resto egli ha respinto ogni richiesta di contributo alimenta­re, tanto per la moglie quanto per i figli. Le spese processuali di fr. 28 000.– (compresi costi peritali di fr. 2300.– e indennità testimoniali di fr. 880.–) sono state poste per cinque settimi a carico della moglie e per il resto a carico del marito, cui la convenuta è stata tenuta a rifondere fr. 10 000.– per ripetibili ridotte.

                                  O.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8 maggio 2018 per ottenere che, in riforma della sentenza impugnata, la previdenza professionale dei coniugi sia divisa a metà con valuta al 1° gennaio 2017 e che le siano attribuite le particelle n. 458 e 459 RFD di __________, sezione di __________, al valore di fr. 2 600 000.–, dedotte ipoteche e prelievi del “secondo pilastro”. In liquidazione dei rapporti patrimoniali essa chiede inoltre di accertare che la comproprietà dei coniugi non si estende alle suppellettili domestiche e si limita al mobilio acquistato prima del 16 maggio 2013 (data della litispendenza), come pure di condannare il marito a corrisponderle le somme di fr. 200 288.90 a titolo di “rimborso della massa dei (beni) propri”, di fr. 445 790.90 in “liquidazione del regime matrimoniale” e di fr. 250 992.35 a saldo degli ulteriori rapporti di dare e avere. Oltre a ciò essa postula, previa audizione dei figli, contributi alimentari compresi tra fr. 2220.25 e fr. 7500.– mensili indicizzati per sé, di fr. 1771.– mensili per M__________ e di fr. 1902.30 mensili per A__________ (senza cenno ad assegni familiari), più la metà delle spese straordinarie per i figli e la rifusione di fr. 20 000.– per ripetibili di primo grado. Subordinatamente essa conclude per l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 28 settembre 2018 AO 1 propone di respingere l'appello. In una replica spontanea del 12 ottobre 2018 e in una duplica spontanea del 23 ottobre 2018 le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni.

                                  P.   L'11 febbraio 2019 AO 1 ha sposato M__________ M__________.

                                         L'8 maggio 2020 il giudice delegato di questa Camera ha sentito i figli M__________ e A__________. Le parti si sono espresse sull'esito dell'audizione in osservazioni del 29 maggio 2020. Con “osservazioni spontanee” del 5 e del 10 giugno 2020 esse hanno preso posizione sulle vicendevoli considerazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese formulate dalle parti alle arringhe finali davan­ti al Pretore aggiunto (scioglimento della comproprietà, liquida-zione del regime dei beni, conguaglio della previdenza professionale, contributi di mantenimento). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore di AP 1 il 29 marzo 2018 (tracciamento del­l'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è tuttavia rimasto sospeso fino all'8 aprile 2018 (settimo giorno dopo la Pasqua) in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. Introdotto l'8 maggio 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   All'appello AP 1 acclude un conteggio 4 aprile 2018 dell'Ufficio esazione e condoni che la diffida a pagare entro 30 giorni gli scoperti erariali relativi alla ditta S__________ in liquidazione (doc. C di appello), uno scambio di messaggi di posta elettronica intercorso tra A__________ e il padre dal 7 novembre 2017 al 29 aprile 2018 (doc. D di appello) e un attestato 2 maggio 2018 dell'Istituto __________ che certifica la frequenza da parte del figlio M__________ del quinto anno di liceo scientifico (doc. E di appello). Nella misura in cui sono successivi alla chiusura dell'istruttoria, tali documenti sono ricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC). AO 1 allega a sua volta un plico di documenti alle proprie osservazioni, alla duplica spontanea e alle prese di posizione sull'audizione dei figli davanti a questa Camera. Parte dei documenti si trova già agli atti, di modo che la relativa produzione è superflua. Quanto ai documenti antecedenti la chiusura dell'istruttoria, l'interessato non spiega quali motivi gli avrebbero impedito di sottoporli al Pretore aggiunto nonostante la diligenza che si poteva esigere da lui. Si tratta perciò di atti non ricevibili (DTF 143 III 42 consid. 4.1, 142 III 415 consid. 2.2.2 in fine).

                                   3.   In tutte le questioni di carattere pecuniario il detentore dell'autorità parentale o il genitore affidatario in caso di autorità parentale congiunta (Bachofner/Pesenti, Aktuelle Fragen zum Unterhalts­prozess von Volljährigen, in: FamPra.ch 2016 pag. 620) è legittimato a esercitare in proprio nome i diritti dei figli minorenni, facendo valere tali diritti personalmente (DTF 136 III 365). La prerogativa accordata al detentore dell'autorità parentale o al genitore affidatario continua anche dopo la maggiore età dei figli, sempre che i figli maggiorenni approvino l'operato di lui (DTF 142 III 81 consid. 3.2, 129 III 55 consid. 3). È quanto hanno fatto nel caso specifico M__________ e A__________, divenuti maggiorenni il 18 settembre 2015 e il 2 settembre 2017, quando hanno avallato il 14 febbraio 2018 l'operato della madre.

                                   4.   Litigiosi rimangono, in questa sede, le modalità correlate allo scioglimento della comproprietà sugli immobili a __________, la liquidazione dei rapporti patrimoniali, il riparto degli averi previdenziali, come pure i contributi alimentari per moglie e figli. Sul principio del divorzio invece la sentenza del Pretore aggiunto è passata in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, in caso di divorzio la divisione di una comproprie­tà, così come la regolamentazione degli altri rapporti patrimoniali tra i coniugi e le controversie relative al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di cassa pensione vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in: RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.106 del 3 giugno 2020, consid. 3). Non v'è ragione in concreto per procedere diversamente.

                                    I.   Sullo scioglimento della comproprietà relativa all'abitazione coniugale

                                   5.   Riepilogati i criteri che regolano lo scioglimento di una comproprietà, il Pretore aggiunto ha ricordato che qualora i comproprietari non si accordino il giudice può ordinare la divisione del bene in natura, la licitazione fra i comproprietari, la vendita ai pubblici incanti (art. 651 cpv. 2 CC) o l'attribuzione del bene per intero, dietro indennizzo, al coniuge che dimostra un interesse preponderante (art. 205 cpv. 2 CC). Egli ha rilevato che, non avendo le parti motivato le loro richieste, non era possibile valutare quale delle due potesse vantare un interesse preponderante. Secondo il Pretore aggiunto la questione può tuttavia rimanere irrisolta, poiché sia all'udienza di conciliazione del 30 settembre 2013 sia all'udien­za del 31 marzo 2015 per il contraddittorio cautelare i coniugi hanno concordato una vendita delle particelle n. 458 e 459 RFD di __________, sezione di __________, al prezzo di fr. 2 600 000.– (al netto della commissione). E siccome AP 1 non ha spiegato nelle arringhe finali perché si distanziasse da quell'accordo, il Pretore aggiunto ha ordinato la vendita dei due fondi ai pubblici incanti con base d'asta a fr. 2 600 000.– (conformemente alla stima dell'ing. R__________, al quale si erano rivolti i coniugi). La convenuta avrebbe dovuto assumere in ogni caso le spese cor-renti (compreso l'onere ipotecario) finché fosse rimasta nell'abitazione familiare (sentenza impugnata, pag. 9 consid. aa).

                                   6.   Secondo l'appellante la sentenza impugnata non dispone che cosa accade nel caso in cui la vendita all'asta andasse deserta né prevede la nomina di un notaio, lasciando l'incombenza alle parti. A parte ciò – essa sostiene – la sentenza lede gli interessi dei coniugi, i quali hanno tentato senza esito di vendere i fondi in questione per fr. 2 600 000.–. Fissare ora una base d'asta che non potrà essere raggiunta equivale pertanto ad accomodarsi di un'alienazione “al prezzo di copertura dei debiti, con grave dan­no economico” per entrambi. L'appellante afferma di non capire come sia possibile ordinare una vendita agli incanti, riservando poi un accordo delle parti per determinare la base d'asta. Postula quindi l'attribuzione a sé dei fondi dietro conguaglio al marito calcolato sul valore complessivo di fr. 2 600 000.–, soluzione che non pregiudicherebbe l'attore, visto l'invecchiamento dell'immobile e la contrazione del mercato immobiliare. La convenuta lamenta poi un formalismo eccessivo nella misura in cui il Pretore aggiunto le rimprovera un'insufficiente motivazione della richiesta, dagli atti evincendosi chiaramen­te il suo interesse preponderante all'attribuzione dell'alloggio coniugale in cui essa risiede dal 2011 con i figli, facendosi carico degli oneri correnti.

                                         a)   Per quel che è della prima obiezione, la convenuta perde di vista che la regolamentazione disposta dal Pretore aggiunto prevede, comunque sia, un secondo turno d'asta con aggiudicazione dei fondi – in caso di disaccordo dei coniugi sulla nuova base d'asta – “al valore dei debiti gravanti gli immobi­li”. Simile disciplina potrà anche apparire discutibile, ma al riguardo l'appello si esaurisce in una recriminazione. Quanto alla mancata designazione di un notaio incaricato di procedere agli incanti, l'appellante non spiega perché la regolamentazione del primo giudice che ha lasciato il compito alle parti (riservando la designazione da parte del giudice in caso di disaccordo) sarebbe censurabile. A parte ciò, quand'anche una nomina del notaio già nella sentenza impugnata sarebbe apparsa preferibile, giacché eviterebbe alle parti di tornare dal giudice in caso di mancata intesa, l'appellante non avan­za alcuna richiesta in tal senso, neppure in via subordinata. Non tocca pertanto a questa Camera intervenire d'ufficio. 

                                         b)   Altrettanto vale per l'interrogativo sollevato dalla convenuta circa la possibilità di ordinare una vendita agli incanti, demandando la base d'asta a un accordo fra le parti. Anche a tale proposito la regolamentazione del Pretore aggiunto appare opinabile. Sta di fatto che, una volta ancora, l'appello si esaurisce in una mera doglianza, per tacere del fatto che la sentenza impugnata disciplina correttamente, in caso di mancato accordo, il modo in cui deve avvenire l'aggiudicazione al secondo turno d'asta e che la convenuta non critica la regolamentazione prevista per tale eventualità.

                                         c)   Che il piede d'asta fissato dal primo giudice in fr. 2 600 000.– sia poi difficilmente raggiungibile e possa quindi condurre a una vendita finanziariamente svantaggiosa per le parti non si può escludere. L'interessata non indica minimamente tuttavia a quanto andrebbe ricondotta tale base, che il Pretore aggiunto ha stabilito sulla scorta di una valutazione affidata dai coniugi nell'agosto del 2012 all'ing. R__________ (doc. M e AAA). Per di più, la possibilità che una vendita agli incanti possa riusci­re finanziariamente sfavorevole ancora non basta per giustificare l'applicazione dell'art. 205 cpv. 2 CC, ovvero l'attribuzione del bene a un coniuge per intero contro compenso all'altro coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre 2015, consid. 18c). La censura cade dunque nel vuoto.

                                         d)   Per il resto l'appellante non pretende di avere motivato davanti al Pretore aggiunto il suo interesse preponderante al­l'assegnazione dei fondi, come le incombeva, unitamente alla dimostrazione di avere i mezzi per indennizzare il marito (RtiD II-2017 pag. 774 consid. 3.1) e alla disponibilità di svincolare quest'ultimo da parte della banca finanziatrice (art. 176 CO; I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre 2015, consid. 18d). La convenuta obietta che il suo interesse preponderante si evince dagli atti. Si tratta nondimeno di un argomento apodittico, non bastando al riguardo che essa continui a occupare lo stabile insieme con i figli, facendosi carico degli oneri correnti, per tacere del fatto che nel frattempo i figli sono divenuti maggiorenni. Che un coniuge affidatario si veda attribuire in uso l'abitazione familiare nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale o in una procedura cautelare di divorzio non è sufficiente per creare un legame particolare con il bene. Né basta per fondare un interesse preponderan­te la circostanza che la convenuta abbia assun­to i relativi oneri, logica conseguenza della concessio­ne in uso dell'immobile dopo la separazione (I CCA, sentenza inc. 11.2017.16 del 28 dicembre 2018, consid. 6b con riferimento). Su questo punto la decisione impugnata resiste dunque alla critica.

                                   7.   Trattandosi di attribuire le due particelle testé menzionate alle relative masse dei coniugi assoggettati al regime della partecipazione agli acquisti, il Pretore aggiunto ha respinto l'ipotesi di ascrivere quei fondi ai beni propri dell'uno o dell'altro. Egli non

                                         ha trascurato un documento che attesta il prelevamento di fr. 100 000.– da un conto di risparmio della moglie presso il __________ il 1° ottobre 2012 e l'accredito della somma allo studio legale e notarile __________ con la causale “come da rogito”, né un bonifico di fr. 335 000.– da un conto privato del marito presso la Banca __________ in favore del notaio rogante I__________ (doc. 71). Ha ritenuto tuttavia, a ragione, che ciò non basta per ricondurre la provenienza dei pagamenti ai beni propri dell'uno o dell'altro coniuge. E in difetto di tale prova egli ha stabilito che il ricavo netto della vendita dei fondi va suddiviso a metà fra i comproprietari (sentenza impugnata, pag. 10 seg.).

                                   8.   L'appellante deplora che il Pretore aggiunto abbia sorvolato sul riconoscimento parziale dell'attore, il quale alle prime arringhe e ancora alle arringhe finali ha ammesso un di lei investimento negli immobili con beni propri per fr. 100 000.– o fr. 110 000.–, investimento che in realtà ammonta a fr. 240 000.– (fr. 100 000.– più fr. 30 000.– più fr. 110 000.–: doc. 71), sicché i suoi beni propri hanno finanziato la quota in comproprietà del marito per almeno fr. 120 000.–. E poiché gli immobili, costati fr. 1 557 750.– complessivi (terreno più costruzione) valgono secondo il perito incaricato dai coniugi fr. 2 600 000.–, l'appellante avanza un credito di fr. 200 288.90 dei suoi beni propri nei confronti degli acquisti del marito, compresa la partecipazione al plusvalore.

                                         a)   Non a torto l'appellante fa valere che la sentenza impugnata non considera il riconoscimento di AO 1, da lei invocato alle prime arringhe e ancora alle arringhe finali, della sua pretesa di fr. 100 000.–. Dal verbale del 15 febbraio 2016 si evince in effetti che, pur contestando allora “in maniera ferma che la convenuta abbia avuto prima del matrimonio questa cifra”, l'attore si è dichiarato “disposto a riconoscer­ne fr. 100 000.–” (pag. 2). Si tratta di un'adesione parziale, ma incondizionata su una questione a libera disposizione delle parti, di cui occorreva tenere conto. Certo, a quell'udienza l'attore non era patrocinato, avendo l'avv. M__________ rinunciato al mandato il 15 settembre 2015. Il riconoscimento però è stato verbalizzato in maniera chiara a fronte di una pretesa che era stata avanzata in modo inequivocabile nella risposta (pag. 24) e nella duplica (pag. 8 a 10) per quel-

                                               ­la stessa cifra e per la medesima causale. Invano l'attore ten­ta ora di relativizzare la portata della sua dichiarazione, né può pretendere di revocarla. Su questo punto l'appello si rivela provvisto di fondamento.

                                         b)   Quanto al preteso riconoscimento di fr. 110 000.– nelle arringhe finali, l'appellante trascura che l'importo (destinato all'acquisto della particella n. 459) non è stato ricollegato dal ma-rito ai beni propri di lei. L'attore si è limitato in quella sede a segnalare che fra i mezzi propri dei coniugi (in contrapposizione al debito ipotecario) figurava un investimento di

                                               fr. 110 000.– proveniente dalla cassa pensione della moglie (loc. cit., punto n. 5, pag. 3). L'investimento era tuttavia senza influsso sull'attribuzione dell'immobile a una massa o a un'altra (DTF 141 III 152 consid. 4.3.1). Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.

                                         c)   Infine non è dimostrato l'investimento di fr. 240 000.– con beni propri della moglie. L'appellante insiste nella propria rivendicazione sulla scorta del doc. 71, ma non si confronta con la motivazione del Pretore aggiunto, secondo cui la distinta redatta dalla convenuta non prova in alcun modo il finanziamento per mezzo di beni propri nella misura indicata. A tale riguardo, come pure sull'attribuzione della sua quota di comproprietà ai beni propri, l'appello si rivela così irricevibile per difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

                                   II.   Altre pretese in liquidazione dei rapporti patrimoniali

                                   9.   Per quel che è delle ulteriori pretese in liquidazione dei rapporti patrimoniali, il Pretore aggiunto ha determinato gli acquisti della moglie in fr. 68 675.69 (di cui gioielli per fr. 52 780.– e conti bancari per fr. 15 895.69) e gli acquisti del marito in fr. 101 866.– (di cui polizze di previdenza in favore dei figli per fr. 16 500.–, rimborsi per l'ammortamento e l'ipoteca sulla casa di __________ per fr. 23 030.–, rimborsi di debiti prematrimoniali “P__________” per fr. 22 356.– e “F__________” per fr. 40 000.–). Considerata la reciproca partecipazione all'aumento dell'altro coniuge (art. 215 cpv. 1 CC), il primo giudice ha calcolato così in fr. 16 605.15 la spettanza della convenuta, mentre ha lasciato invariati i rapporti di comproprietà sui conti, le polizze di previdenza, i mobili e le suppellettili domestiche, non senza condannare la moglie a restituire al marito la collezione di trenini (sentenza impugnata, pag. 24, consid. zz), se ancora in suo possesso. Da parte sua l'appellante chiede di riconoscerle, in aggiunta al compenso in favore dei

                                         suoi beni propri per il finanziamento degli immobili a __________

                                         (sopra, consid. 8), fr. 445 790.90 dalla divisione degli acquisti e fr. 250 992.35 in liquidazione degli ulteriori rapporti di dare e avere tra i coniugi. Simili pretese vanno esaminate singolarmente.

                                10.   Per quanto attiene ai mobili e alle suppellettili nell'abitazione coniugale, il Pretore aggiunto ha respinto siccome non provata (in difetto di una perizia che determinasse il valore dei beni) la richiesta della moglie di attribuire ai suoi acquisti il relativo valore, stimato in fr. 15 000.–. Egli ha mantenuto così la comproprietà delle parti in ragione di metà ciascuno sui mobili e le suppellettili fino al momento della divisione in natura (sentenza impugnata, consid. bb, pag. 11). L'appellante contesta di avere rivendicato la somma di fr. 15 000.–, affermando di avere conteggiato la metà della medesima negli acquisti di lei e l'altra metà negli acquisti del marito. Ciò posto, essa reputa di non poter essere dichiarata soccombente su tal punto e di non dover sopportare le spese giudiziarie al proposito. Chiede inoltre che l'accertamento del Pretore aggiunto sia limitato ai beni acquistati prima del 16 maggio 2013 e ai soli mobili, il marito avendo ritirato nel frattempo i propri effetti “come risulta dalle decisioni agli atti”.

                                         Nella misura in cui chiede di riformare il giudizio impugnato sulle spese giudiziarie, l'attrice non spiega in che misura ciò debba avvenire. Il primo giudice ha rilevato inoltre che il valore dei beni indicato dalla moglie non era comprovato per difetto di accertamento peritale, sicché al riguardo essa risultava, comunque sia, soccombente. Quanto alla precisazione che i beni da suddividere sono unicamente quelli acquistati prima del 16 maggio 2013 (data della litispendenza), la domanda è ugualmente dubbia, essendo formulata per la prima volta in appello. Ad ogni buon conto la richiesta è fine a sé stessa, essendo pacifico che dopo l'avvio di una causa di divorzio non si creano più acquisti (art. 207 cpv. 1 CC; RtiD II-2019 pag. 667 consid. c con riferimenti). Da quali decisioni emerga infine che non vi sono “più beni e suppellettili da dividere, fatta eccezione per i mobili” l'appellante non spiega. A prescindere del fatto che, ove la divisione in natura di tali beni fosse già avvenuta, l'accertamento della sentenza impugnata rimarrebbe semplicemente senza effetto.

                                11.   In merito ai gioielli depositati in una cassetta di sicurezza del­l'avv. PA 1 alla __________ SA di __________ (un collier con smeraldi e diamanti taglio brillanti, un ciondolo diamante

                                         taglio baguette, un anello con solitario navette con fasce di

                                         brillanti, un bracciale con diamante taglio navette e fasce brillanti, un anello con pietre di diamanti: doc. 73), il Pretore aggiunto si è interrogato se quei monili fossero una donazione del marito alla moglie o un investimento dei coniugi. Considerato che una donazio­ne non si presume, ma dev'essere provata da chi se ne vale, egli ha passato in rassegna le deposizioni di A__________ S__________ e P__________ B__________ (conoscenti della coppia), del­l'orefice N__________ T__________ e ha esaminato una dichiarazione scritta del gemmologo T__________ C__________ (doc. EEE). Ne ha desunto che, stando ad A__________ S__________, “i gioielli che indossava la convenuta prima del­la sospensio­ne dell'unione coniugale erano dei regali, visto come l'attore stesso lo diceva”. Se non che – egli ha soggiunto – la testimone era stata informata prima della sua deposizione dalla convenuta medesima circa la posizione sostenuta dal marito (investimento anziché donazione).

                                         Oltre a ciò, il primo giudice ha definito le testimonianze generiche e non correlate ai gioielli della cassetta di sicurezza, di cui non figura fotografia alcuna. Quelle deposizioni potevano dunque dimostrare tutt'al più che il marito aveva regalato gioielli alla moglie durante la vita in comu­ne (circostanza che neppure AO 1 contestava), ma non che si trattasse dei gioielli in questione, tanto che P__________ B__________ aveva riferito di una “collana con degli elefanti” che neppure risultava nella cassetta di sicurezza. Per il Pretore aggiunto la mancata contestualizzazione dei pretesi regali (motivi, date e luoghi in cui essi sarebbero avvenuti) rendeva inoltre poco credibile la versione della moglie, mentre non poteva escludersi a priori – dato anche il valore dei gioielli – quella del marito, avvalorata dalla dichiarazione scritta del gemmologo C__________. Non avendo la convenuta, cui incombeva l'onere della prova, dimostrato che i gioielli le erano stati donati dal marito, il primo giudi­ce li ha considerati acquisti di lei (alla quale l'attore era d'accor­do di lasciare i preziosi), valutandoli fr. 52 780.– secondo la sti­ma del perito C__________ N__________ e riconoscendo una spettanza del marito di fr. 26 390.– (sentenza impugnata, consid. cc, pag. 11 a 13).

                                         L'appellante insta perché i gioielli siano considerati un regalo e siano ascritti ai suoi beni propri senza obbligo di compenso. Assevera che le testimonianze di P__________ B__________ e di A__________ S__________ sono chiare e che, come ha dichiarato N__________ T__________, “il diamante acquistato dall'attore era probabilmente destinato ad essere usato per un gioiello”. Essa contesta che quei monili sia­no stati acquistati a scopo di investimento, ponendo in dubbio – visto anche il tempo trascorso (oltre 15 anni) – l'attendibilità, se non addirittura l'autenticità delle dichiarazioni scritte prodotte

                                         dal­l'attore (doc. DDD e EEE), le quali contrastano con le testimonianze. Per quel che è della dichiarazione di T__________ C__________, rilasciata senza vedere i preziosi, la convenuta eccepisce che un diamante a navetta è stato acquistato in realtà dalla gioielleria __________ di __________, come ha confermato N__________ T__________. E il fatto che i gioielli siano sempre stati portati “con conseguente usura e rischio di danneggiamento” dimostra che il loro acquisto non era a scopo d'investimento. Quanto all'insinuazione che le testimoni sarebbero state influenzate, ciò contrasta a suo avviso con il rifiuto che il Pretore aggiunto ha opposto il 20 ottobre 2017 al marito di ascoltare nuovamente P__________ B__________ poiché “imboccata”. Accennando invece al fatto che i preziosi non sono stati mostrati ai testimoni, il primo giudice disconosce secondo l'appellante che non spettava a lei colmare quella lacuna, bensì al giudice medesimo, il quale tuttavia ha rinunciato a procedere in ragione delle chiare risposte testimoniali.

                                         a)   Si conviene con il primo giudice che, per principio, chi si prevale di una donazione da parte dell'altro coniuge deve recare la prova di quanto asserisce (art. 8 CC). Una donazione infatti non si presume neppure fra coniugi (sentenze del Tribunale federale 5A_87/2010 del 5 maggio 2010 consid. 3.1 con rinvii; I CCA sentenza 11.2007.47 del 18 dicembre 2010 consid. 10c; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1996, n. 51 alle osservazioni preliminari degli art. 221 CC segg.). Per giurisprudenza invalsa, nondimeno, una donazione può risultare dalle circostanze, per esempio dal fatto che i beni in questione sono stati acquistati da un coniu­ge non per un collocamento di capitali, ma per essere destinati all'uso esclusivo dell'altro coniuge. In tal caso si presu­me, in mancanza di elementi contrari, che la dazione sia avvenuta a titolo di donazione e non di semplice comodato (DTF 85 II 70; I CCA, sentenza inc. 11.1997.164 del 27 novembre 1998, consid. 10).

                                               Trattandosi di gioielli in particolare, si presume che la loro consegna al coniuge sia una donazione, giacché secondo la comune esperien­za e il normale andamento delle cose un gioiello è destinato al­l'uso esclusivo del coniuge che lo riceve. Una diversa conclusione si impone invece – come detto – ove il gioiello risulti essere stato acquistato a sco­po di investimento (Aebi-Müller/Jetzer, Beweis­last und Beweis­mass im Ehegüterrecht, in: AJP/PJA 2011 pag. 299 con riferimenti; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ª edizione, n. 923 pag. 566 con nota n. 30 in fine).

                                         b)   Nella fattispecie, trattandosi di gioielli, vale la presunzione per cui questi fossero destinati all'uso esclusivo della moglie, né il marito contesta che “i gioielli sono sempre stati portati con conseguente usura e rischio di danneggiamento”. Non incombeva dunque alla convenuta dimostrare l'avvenuta donazione, bensì all'attore dimostrare l'avvenuto acquisto dei gioielli per un collocamen­to di capitali. Se non che, come ha rilevato il Pretore aggiun­to, l'unico elemen­to suscettibile di confortare una simile ipotesi è la dichiarazione scritta 18 novembre 2014 del gemmologo T__________ C__________ (doc. EEE) in cui si accenna all'acquisto “in base ad espresse richieste speculative in considerazione a mie analisi dei listini e del mercato. (…) Ad oggi posso dire che sono stati degli ottimi investimenti”.

                                               Una dichiarazione scritta tuttavia non può sostituire una deposizione testimoniale, se non nelle procedure sommarie e in quelle governate dal principio inquisitorio illimitato (DTF 142 III 612 consid. 6.2 pubblicato in: RSPC 2017 pag. 35). Simili dichiarazioni non hanno quindi valore di prova (sentenza del Tribunale federale 5A_723/2017 del 17 dicembre 2018 consid. 7.4.2 pubblicato in: RSPC 2019 pag. 159 con rinvio a Dolge in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 12 ad art. 177; analogamente: Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 3 ad art. 254). La tesi dell'investimento non trova così sufficiente riscontro probatorio. Ne segue che i monili in questio­ne van­no considerati donati e fan­no parte dei beni propri dell'appellante (art. 198 n. 2 CC). Già per questo motivo è esclusa una partecipazione del marito al valore dei medesimi, senza che occorra diffondersi sulle altre censure della moglie. Se ne conclude che al riguardo la sentenza impugnata va riformata nel senso di togliere dagli acquisti della moglie il valore dei gioielli, i quali sono riconosciuti beni propri di lei senza obbligo di compenso.

                                12.   Relativamente alle polizze di previdenza libera “piano di risparmio per bambini P__________” n. __________ e n. __________ stipulate il 1° novembre 2000 da AO 1 in favore dei figli M__________ e A__________ (doc. 89), il Pretore aggiunto ha accertato che i premi sono stati finanziati con acquisti dell'attore e che il 17 giugno 2013 le polizze sono state riscattate per fr. 56 246.80, l'attore avendo poi prelevato quello stesso giorno fr. 55 000.– dal conto __________ sul quale era stata accreditata la somma. Considerato che la moglie chiedeva di reintegrare l'importo negli acquisiti di lui e che questi eccepiva il consumo del denaro nella misura di fr. 52 300.– per far fronte alle spese legali, a quelle della carta di credito, alle pigioni, al leasing e alla propria quota di oneri ipotecari, il primo giudice ha respinto la richiesta nella misura in cui riguardava spese per il sostentamento. Nelle circostanze descrit­te egli ha reintegrato negli acquisti di AO 1 a norma del­l'art. 208 cpv. 1 CC unicamente il rimborso del leasing per la Porsche (fr. 16 500.–), rilevando che quello non era un debito suo, bensì della __________ Sagl (sentenza impugnata, consid. ee, pag. 13 a 15).

                                         Nell'appello la convenuta reitera la richiesta di computare negli acquisti del marito l'intero importo di fr. 56 246.80, facendo valere che al momento decisivo per lo scioglimento del regime dei beni (ovvero all'introduzione della petizione di divorzio), le poliz­ze non erano ancora state riscattate e facevano ancora parte degli acquisti del marito. Quanto è avvenuto in seguito non incide – essa soggiunge – sulla liquidazione del regime dei beni.

                                         La doglianza è fondata. Nella partecipazione agli acquisti lo scioglimento del regime dei beni si “ha per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza” (art. 204 cpv. 2 CC). Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato a quel momento (art. 207 cpv. 1 CC). Decisiva è pertanto, in concreto, la data in cui è stata inoltrata la petizione, il 16 maggio 2013 (analogamente: RtiD II-2019 pag. 667 consid. c). Contrariamente all'opinione del primo giudice, l'art. 208 CC non trova più applicazione dopo di allora (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 9 ad art. 207). Poco importa pertanto se il 17 giugno 2013 il marito ha riscattato il valore delle polizze assicurative e ha poi consumato il denaro. In difetto di un consenso della controparte o del giudice, che in concreto neppu­re AO 1 invoca, le polizze in questione devono considerarsi ai fini della liquidazione del regime come se sussistesse­ro ancora (cfr. Steck/Fankhauser in: FamKomm, Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 9 ad art. 207). Né l'attore dimostra che il consumo del denaro si sia reso necessario perché la moglie ha attinto in maniera “spropositata” e indebita al di lui conto. Quanto al valore di riscatto da computare negli acquisti di lui, non v'è ragione per scostarsi dalla cifra effettivamente riscossa un mese dopo l'introduzione della causa di divorzio e che l'attore, per altro, non discute (DTF 137 III 339 consid. 3.2; Deschenaux/Stein-auer/ Baddeley, op. cit., pag. 621 n. 1025; I CCA, senten­za inc. 11.2012.53 del 14 ottobre 2014, consid. 8b).

                                13.   Circa la polizza di previdenza n. __________ “__________” stipulata il 1° settembre 1999 da AO 1 con la P__________ (doc. 88), il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta della moglie intesa a computare negli acquisti del marito fr. 83 080.60, somma ch'essa riconduceva ai contributi annui versati dall'attore (fr. 6559.–) dalla firma del contratto fino all'introduzione della causa di divorzio facendo capo ai di lui acquisti. A mente del primo giudice dagli atti non si evince la cifra rivendicata, giacché per gli anni 2007 e 2008 risultano importi differenti (fr. 6355.– nel 2007, fr. 6227.– nel 2008). E sicco­me la convenuta non ha dimostrato la sua pretesa al momento determinante (16 maggio 2013), il marito rimane intestatario della polizza senza obblighi di conguaglio (sentenza impugnata, consid. ff, pag. 15).

                                         L'appellante obietta di non aver potuto dimostrare il valore di riscatto della nota polizza senza la collaborazione del marito, il quale ha rifiutato di ottemperare a una domanda di edizione che il Pretore aggiunto gli ha rivolto in due occasioni, il 25 febbraio 2016 e il 22 marzo 2017, proprio per conoscere il valore di riscatto di quella polizza. Considerato l'indebito rifiuto di collaborare, per l'appellante si giustifica di imputare la somma rivendicata (fr. 83 080.60) negli acquisti del marito.

                                         a)   Le polizze della previdenza vincolata (“pilastro 3a”) sono liquidate nel quadro dello scioglimento del regime dei beni come le assicurazioni ordinarie (“pilastro 3b”), attribuendo loro il valore di riscatto o un valore equivalente (valore di trasferimento giusta l'art. 4 cpv. 3 OPP 3 o valore di liquidazio­ne convenzionale) alla massa di beni che ha finanziato i premi (DTF 137 III 339 consid. 2.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_339/2015 del 18 novembre 2015 consid. 10.3; I CCA sentenza inc. 11.2018.106 del 3 giugno 2020 consid. 8a). Ciò premesso, in concreto è pacifico che il valore di riscatto della citata polizza è stato finanziato con acquisti del marito e dev'essere attribuito a tale massa.

                                         b)   È fuori dubbio altresì che l'attore non ha dato seguito all'ordi­ne – ripetuto – di comunicare il valore di riscatto della polizza di previdenza n. __________ “__________”. Non a torto quindi l'appellante invoca l'art. 164 CPC, che regola il rifiuto indebito di cooperare di una parte. La questione di sapere se da un rifiuto indebito possa desumersi automaticamente che il documento richiesto – ove si trovi in possesso della controparte – abbia il contenuto invocato da chi se ne prevale non è univocamente risolta in dottrina (favorevoli: Schmid in: Basler Kommentar, ZPO, op. cit., n. 2 ad art. 164; Rüetschi in:

                                               Berner Kommentar, ZPO, n. 2 e n. 5 ad art. 164; critico: Hasenböhler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 6 ad art. 164). Nella fattispecie il quesito può nondimeno rimanere aperto, come si vedrà senza indugio.

                                         c)   Quand'anche il valore di riscatto indicato dalla convenuta non potesse desumersi dagli atti per i motivi addotti dal primo giudice, nel caso specifico la pretesa poteva determinarsi sulla scorta dei documenti e delle indicazioni (non contestate) che specificavano l'esistenza della polizza. Nulla impediva pertanto al primo giudice di assegnare alla moglie la metà del valore di riscatto o del valore equivalente (art. 4 cpv. 3 OPP 3), calcolato in base ai premi versati fino al 16 maggio 2013, data dello scioglimento del regime dei beni (art. 204 cpv. 2 CC; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.16 del 28 dicembre 2018, consid. 12b). Anche al proposito la sentenza impugnata va così modificata.

                                14.   Riguardo alle collezioni del marito, attribuite pacificamente ai beni propri di lui, il Pretore aggiunto ha respinto la pretesa della moglie, la quale chiedeva di ordinare un compenso (di fr. 9000.– e fr. 6000.–) in favore degli acquisti del marito per le cazzuole d'argento e le quattro penne __________ (tre edizioni limitate __________, __________ ed __________, come pure una penna stilografica: doc. 82). Considerato il tenore di vita sostenuto dalla coppia, il valore della casa (fr. 2 600 000.–) e quello dei gioielli (fr. 52 780.–), il primo giudice ha escluso l'applicazione dell'art. 209 cpv. 3 CC. A prescindere da ciò, la pretesa non entra in linea di conto, secondo il Pretore aggiunto, poiché la convenuta non ha dimostrato il valore attuale dei beni in questione, le cazzuole non essendo neppure meglio specificate (sentenza impugnata, pag. 16 seg.).

                                         L'appellante ribadisce la propria richiesta, facendo valere che gli oggetti in questione sono un investimento, tant'è che l'attore ha venduto le cazzuole d'argento alla __________ SA. Essa contesta inoltre di non avere dimostrato il valore di quei beni, che si evince dalle dichiarazioni della “A__________ A__________” e dalla “__________” di __________.

                                         Nella misura in cui non contesta la congruità della spesa per l'acquisto degli oggetti rispetto al tenore di vita sostenuto dalla coppia (sul tema: Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 11 ad art. 198 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 563 n. 918), l'appellante non si confronta con l'argomento principale del Pretore aggiunto. Altrettanto vale per la doglianza relativa al valore degli oggetti al momento della liquidazione del regime matrimoniale, il quale non risulta né dall'elenco della “A__________ A__________” inerente agli acquisti e ai prezzi pagati tra il 2002 e il 2008 (fascicolo documenti richiamati VI e X), né dalla conferma riguardante l'acquisto di due penne __________ negli anni 2009 e 2010 per complessivi fr. 3429.37 (fascicolo documenti richiamati IX). Che dopo l'introduzione dell'azione di divorzio il marito abbia venduto tre cazzuole alla __________ SA il 15 settembre 2015 (fascicolo documenti richiamati VIII) nulla muta al riguardo. Su questo punto l'appello sfugge a ulteriore disamina.

                                15.   Quanto al debito di fr. 130 000.– che AO 1 aveva contratto con __________ F__________ prima di sposarsi e che ha rimborsato in costanza di matrimonio, il Pretore aggiunto ha accolto limitatamente a fr. 40 000.– la pretesa della moglie, la quale chiedeva di reintegrare fr. 136 500.– nella massa degli acquisti del marito (fr. 130 000.– più fr. 6500.– di interessi all'1% calcolati su dieci anni). Secondo il Pretore aggiunto, l'attore ha dichiarato di avere saldato il debito facendo capo per fr. 40 000.– a propri acquisti e per fr. 90 000.– a mezzi provenienti dalla restituzione di un prestito che egli aveva concesso a una zia per il finanziamento di un bar (fr. 50 000.– più interessi). La convenuta non avendo contestato tali affermazioni alle prime arringhe né alle arringhe finali, accontentandosi di ribadire la propria domanda iniziale “senza ulteriori motivazioni”, il Pretore aggiunto ha riconosciuto la richiesta nei limiti di quanto ammesso dall'attore (sentenza impugnata, pag. 19, consid. mm).

                                         L'appellante oppone di avere contestato nella duplica le dichiarazioni del marito e della di lui zia, “mantenendo la pretesa”, e di avere preso atto alle prime arringhe del parziale riconoscimento dell'attore, riservandosi ogni adeguamento al termine dell'istruttoria. Avendo poi la deposizione di __________ F__________ dimostrato la restituzione del debito da parte del marito in costanza di matrimonio, essa ha ribadito alle arringhe finali le domande originarie. Da ciò non si può desumere, a suo avviso, che la restituzione di fr. 90 000.– da parte della zia non sia contestata. Onde la richiesta di reintegrare fr. 136 500.– (e non solo fr. 40 000.–) negli acquisti dell'attore.

                                         Per quel che è della dichiarazione scritta datata 9 ottobre 2015 di A__________ R__________, zia di AO 1, essa attesta l'integrale rimborso nel 2004, “tramite bonifici bancari o a contanti” per complessivi fr. 90 000.– (capitale di fr. 50 000.– più interessi al­l'8% e quota di utili del 10% “se esistenti”), di un mutuo elargito dall'attore (doc. UUUU). Che tale dichiarazione sia inveritiera la convenuta non ha preteso davanti al primo giudice, limitandosi a definirla genericamente “ambigua”. A parte ciò – come ha sottolineato il Pretore aggiunto – alle prime arringhe l'attore ha precisato che il rimborso del mutuo era intervenuto per fr. 67 885.– tramite versamenti su un suo conto bancario al Credit Suisse (doc. GGGGGG) e per il resto in contanti (verbale del 15 febbraio 2016, pag. 3). AP 1 non ha mai sostenuto che tali precisazioni non fossero proponibili. Quello stesso 15 febbraio 2016 essa ha soltanto preso atto che il marito riconosceva l'“ammortamento” del “debito F__________” mediante acquisti per almeno fr. 40 000.–, riservandosi l'adeguamento della pretesa al termine dell'istruttoria (loc. cit., pag. 6). In circostanze del genere la conclusione del Pretore aggiunto, il quale ha rilevato la mancata contestazione della moglie in merito alla restituzione del prestito per fr. 90 000.–, resiste alla critica. Poco giova di conseguenza il richiamo alla sentenza di questa Camera inc. 11.2012.107 del 24 marzo 2015 (consid. 9a), la cui pertinenza nel caso specifico l'interessata non si cura di illustrare. Su questo aspetto l'appello è destinato all'insuccesso.

                                16.   Circa gli ammortamenti del debito ipotecario gravante la comproprietà di __________, il Pretore aggiunto non ha riconosciuto alcun credito in favore della moglie, la quale rivendicava dal marito la metà (fr. 10 500.–) di quanto essa sosteneva di avere pagato dal 2013 in poi (fr. 21 000.– complessivi). Trattandosi di ammortamenti successivi all'introduzione della causa di divorzio, questi non rientrano per il primo giudice nella liquidazione del regime dei beni (art. 204 cpv. 2 CC). Né la convenuta ha dimostrato che sussiste un obbligo di ammortamento, tant'è che nel calcolo del proprio fabbisogno essa non ha mai esposto simile spesa (sentenza impugnata, pag. 20, consid. nn).

                                         L'appellante ribadisce che l'ammortamento è addebitato direttamente dalla banca, come conferma il doc. 93. Poco importa che esso sia o non sia obbligatorio, poiché un ammortamento configura in ogni caso un investimento – e non una spesa – di cui beneficiano entrambi i comproprietari. La convenuta non discute che il debito è estraneo alla liquidazione del regime matrimonia­le, essendo maturato dopo l'introduzione della causa di stato. Rileva nondimeno che nell'ambito di una sentenza di divorzio de-vono regolarsi tutte le pretese correlate allo scioglimento del vincolo, compresi i rapporti di dare e avere contrattuali, nel rispetto dell'unità di giudizio in materia di divorzio. Non potendosi rinviare l'esame della questione in separata sede, essa insta così perché l'attore le rimborsi fr. 10 500.–.

                                         a)   Per quanto concerne la possibilità di trattare con la sentenza di divorzio la pretesa di un coniuge per un credito sorto nei confronti dell'altro dopo l'avvio della causa di divorzio, l'argomentazio­ne della convenuta è pertinente. Questioni di dare e avere successive all'avvio della causa di divorzio esulano dalla liquidazione del regime dei beni (il cui scioglimento si dà per avvenuto il giorno in cui è promossa l'azione di divorzio: art. 204 cpv. 2 CC). Sono suscettibili però di influire sugli effetti del divorzio legati alla situazione finanziaria in cui vengono a trovarsi i coniugi dopo lo scioglimento del matrimonio. E nel­l'ambito di una sentenza di divorzio devono regolarsi tutte le pretese pecuniarie correlate allo scioglimento del vincolo (principio dell'unità di giudizio in materia di divorzio: I CCA, sentenza inc. 11.2014.8 del 17 novembre 2014, consid. 6 con rinvio). Salvo che i coniugi dispongano altrimenti, al momento di liquidare la partecipazione agli acquisti vanno regolati così, giusta l'art. 205 cpv. 3 CC, tutti i debiti reciproci, qualunque sia il loro fondamento, che si tratti di pretese alimentari (art. 163 e 164 CC), di contributi straordinari per il mantenimento della famiglia (art. 165 CC), di mercedi per l'amministrazione della sostanza (art. 195 cpv. 2 CC), di indennizzi per l'attribuzione esclusiva di un bene (art. 205 cpv. 2 CC), di spettanze contrattuali (compravendita, mutuo, contratto di lavoro), per atto illecito (art. 41 segg. CO), per indebito arricchimento (art. 62 segg. CO) o per gestione d'affari senza mandato (art. 419 segg. CC; I CCA, sentenza inc. 11.2017.116 del 25 febbraio 2019, consid. 11). Ciò posto, la decisione del primo giudice di non statuire sulla pretesa avanzata dalla convenuta perché successiva all'azio­ne di divorzio configura un diniego di giustizia.

                                         b)   Nel merito l'attore non ha contestato il pagamento, dal 2013, dell'ammortamento semestrale di fr. 2100.– sulla comproprie­tà di __________ da parte della moglie (doc. 93). Ha obiettato unicamente che la convenuta avrebbe potuto chiedere alla ban­ca l'esen­zione dall'obbligo e che il debito ipotecario poteva essere rinnovato a tassi inferiori (replica, pag. 4). Citan­do una risposta della Banca __________, la moglie ha avuto modo di opporre tuttavia nella duplica (pag. 10) che per l'istituto di credito un esonero non entrava in linea di con­to (“i parametri no[n] lo permettono”: doc. 115). Comunque sia, grazie all'ammortamento l'esposizione dell'attore nei confronti della banca per la sua mezza quota di comproprietà si è ridotta di conseguenza. E non potendosi presumere che la moglie intendesse fare un dono al marito da cui stava divorziando, il credito della convenuta va riconosciuto. Che la spesa non sia stata inserita dalla moglie nel proprio fabbisogno minimo, ma sia stata rivendicata in liquidazione dei rapporti patrimoniali non era in ogni caso un motivo per negare il rimborso. Anche su questo punto l'appello merita accoglimento.

                                17.   Per quel che è del compenso di fr. 30 000.– che la moglie chiede di ascrivere alla massa degli acquisti del marito, avendo quegli prelevato il 27 settembre 2011 tale importo per l'arredamento del suo nuovo alloggio, il Pretore aggiunto ha accertato che la som­ma proveniva da un conto intestato alla __________ Sagl (azienda fallita il 16 dicembre 2013 e radiata dal registro di commercio il 23 giugno 2014) e non poteva pertanto essere considerata nel­la liquidazione del regime dei beni (sentenza impugnata, pag. 21, consid. pp).

                                         L'appellante obietta che la somma, indebitamente prelevata dai conti della __________ Sagl dopo che lei aveva eseguito un versamento per coprirne i debiti, non va restituita alla società, la quale è stata sciolta. Onde la legittimità della pretesa. Subordinatamente essa postula che almeno il valore del mobilio al momento della liquidazione del regime dei beni sia considerato negli acquisti del marito.

                                         Formulata per la prima volta in appello senza essere sorretta da fatti nuovi o da nuovi mezzi di prova, quest'ultima richiesta si rivela d'acchito irricevibile (art. 317 cpv. 2 lett. b CPC). Quanto alla richiesta principale, l'appellante non dimostra per nulla il suo assunto né indica quali risultanze istruttorie suffragherebbero la domanda. In proposito l'appello è sprovvisto di motivazione e sfug­ge a ulteriore esame.   

                                18.   Relativamente al credito di fr. 208 395.67 che la convenuta rivendica per il rimborso di un prestito di 60 000.– più interessi del 5.5% da lei concesso all'attore prima del matrimonio, nel dicembre del 1994, il Pretore aggiunto ha accertato l'esistenza del rapporto di mutuo (doc. 97), ma ha rinviato la convenuta a far valere la pretesa in separata sede, trattandosi di un debito contratto dall'attore prima del matrimonio (sentenza impugnata, pag. 21 seg., consid. qq).

                                         L'appellante contesta anche in questo caso la mancata liquidazione della sua richiesta, ripetendo quanto addotto in relazione alle altre pretese nei confronti del marito. Nel merito essa rileva che l'attore ha ammesso l'esistenza del mutuo, quantunque ritenga di non doverlo rimborsare. Considerato inoltre che in virtù della più recente giurisprudenza del Tribunale federale il regime matrimoniale non influisce sui debiti ordinari retti dal Codice delle obbligazioni (DTF 141 III 49), l'interessata rivendica anche il pagamento degli interessi espressamente previsti dal contratto.

                                         a)   Per quanto attiene alla decisione del primo giudice di rinviare l'esame della pretesa in separata sede, vale quanto si è spie-gato per gli ammortamenti del debito ipotecario sulla comproprietà di __________ (consid. 16a). La pretesa della convenuta va quindi trattata. Al riguardo non giova ripetersi.

                                         b)   Riguardo al merito della pretesa, neppure in questa sede l'attore contesta la stipulazione del mutuo prima del matrimonio e l'ottenimento nel dicembre del 1994 della somma pattui­ta (fr. 60 000.–), come confermano gli atti (doc. 97 con allega­to). Né fa dubbio che il contratto prevedeva l'obbligo di corrispondere interessi annui del 5.5% e sarebbe scaduto il 31 dicembre 1997 (doc. 97). Ciò posto, incombeva al marito, mutuatario, dimostrare di avere rimborsato il prestito, ciò ch'egli neppure pretende.

                                         c)   AO 1 eccepisce che il mutuo è scaduto da oltre vent'anni e che dopo il 31 dicembre 1997 la moglie non ha preteso il rimborso della somma né il pagamento di interessi. L'obiezione è inconsistente. L'art. 134 cpv. 1 n. 3 CO prevede che la prescrizione non comincia a decorrere o, se comincia a decorrere, rimane sospesa per i crediti dei coniugi fra loro durante il matrimonio (DTF 141 III 50 consid. 5.2.1). Nella fattispecie il matrimonio risale al 24 agosto 1996. AP 1 poteva quindi attendere nell'esigere la restituzione del prestito. E che essa abbia aspettato abusivamente l'attore non pretende.

                                         d)   L'attore si duole inoltre che il contratto di mutuo non sia mai stato esibito in originale, ma solo in fotocopia. Mal si comprende tuttavia che cosa egli intenda dedurne, tant'è che egli non mette in dubbio la veridicità né l'autenticità del documento. Al proposito non soccorre pertanto attardarsi.

                                         e)   L'appellato fa valere altresì che gli interessi di mora decorro­no unicamente dalla scadenza del credito o della richiesta in via esecutiva o giudiziaria, ossia – tutt'al più – dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. A parte ciò, egli confuta il calcolo della convenuta, il quale comprenderebbe inammissibilmente interessi composti.

                                               Per quel che è degli interessi contrattuali, in concreto alla scadenza del mutuo (il 31 dicembre 1997) si è estinto anche l'obbligo per il mutuatario di corrispondere gli interessi pattuiti (Weber in: Berner Kommentar, edizione 2013, n. 5 ad art. 318 CO). Gli interessi del 5.5% sul capitale (di fr. 60 000.–) sono pertanto dovuti soltanto fino al 31 dicembre 1997. Quanto al loro calcolo (doc. 98), a ragione l'attore lamenta che la convenuta ha addizionato gli interessi al capitale per produrre nuo­vi interessi, ciò che viola l'art. 314 cpv. 3 CO. Nella fattispecie gli interessi contrattuali assommano così a fr. 9900.– (fr. 3300.– per 3 anni). Gli interessi di mora (al 5%), invece, sono dovuti sul capitale dal 31 dicembre 1997 (art. 102 cpv. 2 e 104 CO) e sugli interessi dal giorno in cui sono stati fatti valere in via giudiziaria (art. 105 cpv. 1 CO), ovvero dal 16 maggio 2013 (Weber, op. cit., n. 36 ad art. 314 CO; Schönenberger in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 6 ad art. 313/314). Entro tali limiti l'appello risulta provvisto di buon diritto.

                                19.   Circa il credito di fr. 10 981.10 che la convenuta fa valere per avere pagato interamente, anziché solo per la sua metà, un debito fiscale della S__________ Sagl in liquidazione (di cui essa era socia unitamente al marito), evitando così una procedura di recupero d'imposta (doc. 121), il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta, rilevando che l'interessata non ha dimostrato il pagamento di fr. 21 926.25 (di cui chiede il rimborso per metà). A parte ciò – egli ha proseguito – dal verbale di audizione 4 luglio 2012 dell'autorità di tassazione, Ufficio delle persone giuridiche, non risulta “un obbligo solidale dei coniugi per il pagamento delle imposte della S__________ Sagl dovute per IC/IFD 2007, ma un obbligo solidale dei coniugi nel pagamento delle proprie imposte”. Quand'anche avesse pagato la somma in questione – ha epilogato il primo giudice – la moglie avrebbe dovuto perciò rivolgere la richiesta di rimborso alla società e non al marito (sentenza impugnata, pag. 22, consid. rr).

                                         Da parte sua, l'appellante fa notare che non si tratta di recuperare un indebito da una società sciolta nel 2009, ma di vedersi riconoscere quanto essa ha pagato anche per conto del marito in virtù di un accordo con l'autorità tributaria per evitare una ripresa fiscale nei loro confronti. A suo parere, i documenti agli atti (36, 99, 121) confermano la natura e la necessità del pagamento. Essa rimprovera inoltre al marito di non avere svincolato dal segreto professionale l'avv. L__________ T__________, il quale aveva trattato

                                         l'aspetto fiscale della pratica e avrebbe potuto testimoniare in merito. Per abbondanza essa osserva che il debito solidale dei coniugi per le riprese fiscali riguardanti la S__________ Sagl in liquidazione non è ancora estinto, come conferma il conteggio 4 aprile 2018 dell'Ufficio esazione e condoni, da cui si evince uno scoperto di fr. 110 356.10.

                                         Che i documenti invocati comprovino il pagamento da parte della moglie di fr. 21 926.25 non risulta. La convenuta ha sì prodotto tre ricevute postali per l'importo complessivo indicato, ma ciò non dimostra che il pagamento sia stato eseguito con mezzi di lei, i documenti in questione indicando soltanto che le somme sono state versate dalla S__________ Sagl in liquidazione. Certo, la convenuta ha esibito anche messaggi di posta elettronica con tale “__________” del 31 agosto 2012 in cui essa dichiarava che “quanto io mi faccio prestare è x onorare l'accordo e entra nel calcolo della divisione matrimoniale” (doc. 121). Che tale scambio di corrispondenza si riferisca al citato pagamento di fr. 21 926.25 non può escludersi, ma non è assodato. Già per questo motivo la conclusione del primo giudice resiste alla critica, a prescindere dalla mancata escussione dell'avv. L__________ T__________.

                                         Si aggiunga che la motivazione abbondanziale del primo giudice è anch'essa condivisibile. Dal menzionato verbale di udienza del 4 luglio 2012 per la definizione dei “reclami IC/IFD 2007 + 2008” emerge che un “goodwill di fr. 50 000.–, unitamente ai vantaggi di fr. 50 000.–, per un totale complessivo di fr. 100 000.–, vengo­no esposti nella partita fiscale dei coniugi AP 1 e AP 1 per l'anno 2007, i quali – per definizione e mediante firma del presente verbale – rispondono solidalmente per il pagamento delle imposte. I coniugi con la controfirma del presente verbale accettano questi importi nella loro tassazione personale”. Quale fosse l'impatto della correzione sulla tassazione personale dei coniugi non è dato di conoscere. Sta di fatto che l'importo di fr. 21 962.25 corrisponde all'onere d'imposta societario stabilito dall'autorità fiscale in esito ai ricordati reclami (doc. 121, terzo foglio). Il fondamento del credito non è dunque provato.

                                20.   In merito alla pretesa di fr. 31 615.50 (capitale di fr. 22 500.– con interessi al 6%) che la convenuta fa valere sulla scorta di un credito di fr. 45 000.– a lei ceduto dai genitori, il Pretore aggiunto ha accertato l'esistenza di un “contratto di prestito” del 25 aprile 2012 in cui B__________ e F__________ B__________ si impegnavano a prestare alla __________ Sagl fr. 45 000.–, con obbligo per la società e personalmente – in caso di inadempienza – per AO 1 e AP 1 di restituire la somma (con interessi del 6%) entro il 1° novembre 2012. Egli ha poi constatato che la __________ Sagl è fallita il 4 ottobre 2013, che il fallimento è stato chiuso per mancanza di attivi il 16 dicembre 2013 e che il 31 dicembre 2013 i genitori della convenuta hanno ceduto quel credito alla convenuta medesima. Ciò posto, e ricordato come un'istanza di rigetto dell'opposizione promossa il 4 novembre 2014 da AP 1 nei confronti del marito per l'importo di fr. 22 600.– sia stata respinta il 19 gennaio 2015 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, il primo giudice ha appurato che i genitori della moglie avevano versato unicamente fr. 15 000.– (e non fr. 45 000.–) in favore della __________ Sagl, mentre non v'era riscontro sul fatto che la società non avesse rimborsato il mutuo. A prescindere da tale considerazione – egli ha concluso – la richiesta non può trovare ascolto perché non riguarda un debito fra coniugi, ben­sì una pretesa che deriva dalla cessione di un debito verso terzi (sentenza impugnata, pag. 22, consid. ss).

                                         L'appellante ribadisce la propria domanda. Assevera che i genitori le hanno anticipato una prima somma di fr. 29 943.74, da lei girata il 12 aprile 2012 alla __________ Sagl, dopo di che è stato formalizzato il 25 aprile 2012 il contratto di mutuo e i genitori le hanno versato il 30 aprile 2012 altri fr. 15 000.– in favore della società. Essa sostiene che non spettava a lei dimostrare il mancato rimborso del mutuo da parte della __________ Sagl, ma se mai al marito provare la restituzione del prestito. Essa deplora infine, una volta ancora, che il Pretore aggiunto non abbia voluto dirimere la controversia, ritenendo che questa esulasse dalla sua competenza.

                                         Che B__________ e F__________ B__________ abbiano anticipato alla figlia fr. 29 943.74 in previsione dell'imminente contratto di mutuo del 25 aprile 2012 è possibile, ma non certo. Agli atti non v'è traccia di un giustificativo del preteso anticipo, mentre il bonifico 12 apri­le 2012 della convenuta in favore della __________ Sagl è stato registrato come un “prestito personale” (doc. 115a). Quanto al rimprovero mosso al Pretore aggiunto di averle imposto una prova impossibile per non avere dimostrato il mancato rimborso del prestito da parte della __________ Sagl, l'appellante trascura che l'impegno personale nei confronti dei genitori era contrattualmente condizionato all'inadempienza della società. A tale condizione era subordinata dunque l'esistenza stessa del credito nei confronti di AO 1 e AP 1, come ha avuto modo di rilevare – a un giudizio di verosimiglianza – il giudice del rigetto dell'opposizione il 19 gennaio 2015 (doc. EEEEE, ultimo foglio). Al riguardo l'appello è destinato pertanto all'insuccesso, senza che occorra dilungarsi sulle ulteriori doglianze.

                                21.   Riassumendo, i beni propri dell'appellante vantano nei confronti degli acquisti del marito una pretesa di fr. 100 000.– per l'investimento negli immobili a __________ (consid. 8a). Quanto agli acquisti di lei, tolti fr. 52 780.– (gioielli, suoi beni propri: consid. 11b), essi si riducono a fr. 15 895.69 (consid. 9). Relativamente al marito, rettificato in fr. 56 246.80 il valore delle polizze (riscattate) in fa-vore dei figli (consid. 12), i suoi acquisti passano a fr. 141 632.80, da cui va dedotto però – come riconosce l'interessato (osservazioni all'appello, pag. 26) – il debito di fr. 100 000.– verso i beni propri della moglie appena ricordato. Ne deriva una spettanza della moglie dalla partecipazione all'aumento (art. 215 CC) di fr. 12 868.55, cui si aggiunge la metà del valore di riscatto o del valore equivalente della poliz­za di previdenza n. __________ “__________” (art. 4 cpv. 3 OPP 3), calcolato in base ai premi versati fino al 16 maggio 2013 (consid. 13c). In liquidazio­ne degli ulteriori rapporti patrimoniali, AP 1 vanta infine un

                                         credito di fr. 10 500.– dall'ammortamento del debito ipotecario sulla comproprietà di __________ (consid. 16), come pure un credito

                                         di fr. 69 900.– (con interessi moratori del 5% su fr. 60 000.– dal 31 dicembre 1997 e su fr. 9900.– dal 16 maggio 2013) per il

                                         rimborso del prestito prematrimoniale accordato all'attore (consid. 18e). Entro tali limiti l'appello merita accoglimento.

                                  III.   Sul riparto della previdenza professionale

                                22.   Il Pretore aggiunto, accertato che la recente modifica del Codice civile sul conguaglio della previdenza in caso di divorzio si appli­ca anche alle cause già pendenti dinanzi a un'autorità cantonale al momento della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2017 (art. 7d tit. fin. CC), ha stabilito la divisione delle prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi dalla celebrazione del matrimonio fino al 16 maggio 2013 (introduzione dell'azione di divorzio). Egli non ha disconosciuto che l'applicazione del nuovo diritto (art. 122 CC) pone problemi di retroattività, ma ha seguito l'orientamento minoritario della dottrina (Fankhauser, Ein Dritter Stichtag zwischen altem und neuem Vorsorgeausgleich in: FamPra.ch 2017 pag. 158 segg.), condiviso da questa Camera nella sentenza inc. 11.2015.92 del 22 settembre 2017, soggiungendo che non è possibile derogare alla chiara volontà del legislatore (sentenza impugnata, pag. 8).

                                23.   L'appellante non contesta che il nuovo art. 122 CC prevede il conguaglio degli averi accumulati fino all'avvio della procedura di divorzio né che l'art. 7d tit. fin. CC prescrive l'applicazione della modifica legislativa alle procedure pendenti. Rileva tuttavia che un'applicazione retroattiva della legge nuova dall'introduzione dell'azione di divorzio provocherebbe una situazione iniqua, poiché le precluderebbe il conguaglio delle prestazioni accumulate dall'attore dal maggio del 2013 fino al 31 dicembre 2016 cui essa avrebbe avuto diritto se il divorzio – senza le dilazioni causate dal marito con ripetuti cambiamenti di patrocinatori, istanze di ri-cusa e così via – fosse stato pronunciato anteriormente al 1° gennaio 2017. Onde la richiesta di fissare il conguaglio delle prestazioni maturate fino al 1° gennaio 2017. 

                                24.   La questione evocata dal Pretore aggiunto è stata risolta nel frattempo dal Tribunale federale, che ha confermato l'indirizzo seguito da questa Camera e ha deciso che il nuovo art. 122 CC si applica senza riserve a tutte le procedure pendenti all'entrata in vigore della novella legislativa (sentenza 5A_407/2018 dell'11 gennaio 2019 in: FamPra.ch 2019 pag. 571). Che nell'ipotesi di lunghi processi – come quello in rassegna – l'applicazione del nuo­vo diritto possa apparire insoddisfacente è stato messo in conto, ciò valendo, comunque sia, per tutte le questioni di diritto transitorio. L'art. 7d cpv. 2 tit. fin. CC è chiaro e non ammette distinzioni. Introdurre una terza data determinante (rispetto a quel­la prevista dal nuovo o dal vecchio diritto) per la suddivisione degli averi pensionistici – come pretende in sostanza l'appellante – si tradurrebbe in una ingiustificata creazione legislativa nel senso dell'art. 1 cpv. 2 CC (RtiD II-2018 pag. 713 consid. e).

                                 IV.   Sul contributo alimentare per i figli

                                25.   Il Pretore aggiunto ha respinto anzitutto la proposta dell'attore, il quale chiedeva di rinviare la questione a separato giudizio, con l'argomento che nulla impedisce di statuire – nell'ambito della procedura di divorzio – sul mantenimento dei figli dopo la mag-giore età se ciò avviene con il consenso dei medesimi. Entrambi i figli avendo approvato le richieste della madre relative al loro mantenimento, non v'era ragione secondo il Pretore aggiunto per non trattare la questione. Egli ha accertato così la mancanza di relazioni personali tra padre e figli, assenza cui neppure l'intervento della curatrice ha potuto porre rimedio, visto che gli ultimi diritti di visita risalgono al 2011/2012. Dall'istruttoria è emerso che M__________ (iscritto per la terza volta all'ultimo anno di un liceo privato, non più frequentato dal 2017 per problemi di ansia) e A__________ (all'ultimo anno del liceo di __________ e intenzionata a studiare medicina) non desiderano avere contatti con il padre, il quale non è più stato informato della loro situazione, benché abbia cercato di relazionarsi, scrivendo e mandando regali. Da ciò il Pretore aggiunto ha desunto che, pur con tutta la comprensio­ne dovuta alla difficile situazione familiare, il comportamento dei figli, chiusi a ogni dialogo, non si giustifica, il padre non potendo essere ridotto a “mero erogatore di denaro (bancomat)”. Egli ha negato pertanto un obbligo alimentare dell'attore nei loro confronti. Diniego che – egli ha soggiunto – per M__________ si giustifica ancor più, poiché questi “ad oggi non è in formazione, non frequentando alcuna scuola” (sentenza impugnata, pag. 24, consid. F).

                                26.   L'appellante lamenta anzitutto che i figli non sono stati sentiti, tranne “un'audizione improvvisata” di M__________ alla prima udienza del 22 agosto 2012 nella procedura a protezione dell'unione coniugale. Considerate le implicazioni che le varie decisioni hanno sulla loro situazione, essa reputa che tale disattenzione non può ritenersi sanata dall'intervento della curatrice educativa, il cui compito non era di ascoltare i minori, ma di gestire le relazioni personali, cercando di riattivarle. Dopo l'audizione di M__________ e A__________ intervenuta l'8 maggio 2020 da parte del Tribunale d'appello, la questione è nondimeno superata.

                                27.   Nel merito l'appellante contesta che l'interruzione delle relazioni personali con il padre sia imputabile esclusivamente ai figli. Essa rileva che la sospensione delle visite è stata decisa dal Pretore aggiunto il 16 luglio 2013 nella procedura a protezione dell'unio­ne coniugale (sopra, lett. B) ed è stata confermata il 30 settembre 2013 per l'accordo raggiunto dalle parti, in via cautelare, al­l'udienza di quel giorno (sopra, lett. D). Dopo di allora – essa soggiunge – la questione non è più stata affrontata fino alla maggiore età dei ragazzi, il padre non avendo mai fatto richiesta di riattivare i diritti di visita. A parte ciò, la decisione impugnata non tiene conto dell'alta conflittualità della procedura di divorzio, che è stata “feroce su ogni singolo punto” e si diparte dalla fallace premessa che l'attore abbia invano cercato il contatto con i figli, trascurando che le comunicazioni da lui inviate a M__________ e A__________ tramite l'istituto scolastico erano in realtà rimproveri e sfoghi destinati a colpevolizzarli. La convenuta contesta inoltre che i figli non abbiano tentato di riavvicinarsi al padre dopo la maggiore età, come dimostra lo scambio “seppur minimo” di messaggi di posta elettronica intercorso con A__________, che l'interessato non man­ca di redarguire per la condotta.

                                         Né – continua l'appellante – il Pretore aggiunto può rimproverare ad A__________ un atteggiamento di totale chiusura dopo la maggiore età, non foss'altro perché la figlia ha compiuto i 18 anni il 2 settembre 2017, alla chiusura del­l'istruttoria. Per quanto riguarda M__________, invece, il Pretore aggiunto sbaglia nell'affermare che il figlio non sia in formazione. Seppure il ragazzo abbia incontrato difficoltà nel terminare la quarta liceo, ciò non è avvenuto per “malavoglia”, bensì per seri problemi personali (patologia ansio­sa) riconducibili al conflitto familiare. L'appellante aggiunge che dopo la maggiore età dei figli AO 1 non ha più contribuito al loro sostentamento, nonostante all'udienza del 30 settembre 2013 si fosse impegnato a versare in pendenza di causa, fr. 1085.– mensili per ciascuno di loro (assegni familiari non compresi; sopra, lett. D). Onde la richiesta di condannare l'attore al versamento di un contributo alimentare di fr. 1902.30 mensili per A__________ e di fr. 1771.– mensili per M__________, calcolati sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (edizione 2018). Oltre a ciò, la convenuta chiede la rifusione della metà delle spese straordinarie per i figli.

                                28.   L'attore contesta di non avere intrapreso alcunché per riallaccia­re i rapporti con i figli. Ricorda come gli sforzi profusi (con i vari atti processuali, le innumerevoli lettere inviate ai figli a casa e al liceo, come pure i buoni regalo che essi hanno usato) non abbia­no sortito gli effetti sperati, se non quello di vedersi recapitare un precetto esecutivo dal figlio e una denuncia per coazione dalla figlia. Reazioni che a suo parere erano fomentate dalla convenuta, la quale, come ha avuto modo di sottolineare anche la curatrice educativa A__________ M__________ nel suo rendiconto finale del novembre del 2016, “nonostante l'apparente disponibilità, alimentava il fondo di paura e squalificava implicitamente la funzione paterna”. L'attore deplora l'assoluto silenzio dal 2011 dei figli, che non gli hanno mai comunicato nulla (nemmeno i loro numeri di telefono, pur essendo loro a conoscenza del suo), a comincia­re dai risultati scolastici. Solo dopo il 13 ottobre 2017 A__________, sollecitata dal Pretore aggiunto, ha iniziato a rilasciare qualche sparuta informazione, chiedendogli tuttavia di partecipare ai costi per la patente di guida e senza domandargli nulla sul suo conto. Riguardo a M__________, l'attore sottolinea di essere rimasto all'oscuro di tutto, tanto dall'avere saputo solo all'udienza del 18 gennaio 2018 dei problemi di salute. Ciò conferma la volontà di M__________ di non avere alcun contatto con lui. Nelle circostanze descritte l'attore respinge ogni obbligo di mantenimento, facendo valere per di più che il contributo alimentare rivendicato non considera la sua situazione finanziaria (e i bisogni del suo nuovo nucleo familiare) e che la rifusione delle spese straordinarie non è mai stata discussa nella causa di divorzio.

                                29.   Dall'audizione di A__________ si evince che la figlia studia attualmente biologia nell'Università di __________, ma intende iscriversi l'anno prossimo alla facoltà di medicina dell'Università di __________. Del suo percorso formativo, ma anche della sua situazione personale A__________ non ha mai informato il padre, temendo che egli “venga a indagare”. Il rapporto con il genitore – essa continua – si limita allo scambio di sporadici messaggi di posta elettronica, nei quali essa si sente però biasimata. Il padre non l'avrebbe mai cercata al telefono né essa è in possesso della di lui utenza. La ragazza non nega che in determinate occasioni (compleanni e Natale) il padre le abbia scritto e inviato buoni regalo. Si trattava però di lettere infarcite di rimproveri. Da quando essa è maggiorenne i rapporti non sono cambiati: il padre non partecipa al suo sostentamento (nemmeno ai costi per il conseguimento della patente di guida) e comunica con le stesse modalità. A__________ conclu­de che se non ha avuto rapporti normali con il padre, ciò è dovuto al comportamento di lui, che l'ha sempre redarguita (verbale dell'8 maggio 2020).

                                         Dall'ascolto di M__________ emerge invece che il ragazzo abita con la madre a __________ e, dopo avere ripetuto tre volte l'ultimo anno di liceo per problemi di ansia causati – a suo dire – dall'atteggiamento “negativo” del padre, studia (al secondo anno) scienze della comunicazione nell'Università__________, dove ha sostenuto finora con successo una dozzina di esami del pri­mo anno. Egli desidera diventare psicologo. Neppure M__________ ha informato il padre del percorso di studi che sta intraprenden­do e che è finanziato dalla madre. Egli dichiara inesistente il rapporto con l'attore, ma per motivi estranei alla sua volontà. Negli anni – egli adduce – sono accadute cose gravi (compresi episodi di violenza domestica) che hanno compromesso il rapporto con lui. Riconosce che l'attore continua a mandargli auguri di compleanno e di Natale con buoni regalo. Siccome il padre torna sempre però “con le stesse accuse” e con gli stessi rimproveri, egli non ha dato seguito a tali gesti, “sentendosi strumentalizzato”. I rapporti non sono cambiati nemmeno dopo la sentenza di divorzio del Pretore aggiunto. Egli non conosce il numero di telefono del padre né il padre è a conoscenza del suo, dato che ha cambiato numero di utenza (verbale dell'8 maggio 2020).

                                30.   Che il padre abbia tentato di riallacciare i contatti con i figli – co­me ha accertato il primo giudice – non può essere revocato in dubbio. Per quanto le lettere da lui inviate fossero accolte male dai figli che ravvisavano negli scritti toni accusatori, un esame oggettivo induce ad altre conclusioni. Dalle missive prodotte al Pretore aggiunto emerge sì la sofferenza dell'attore per la situazione venutasi a creare, ma anche l'affetto verso i figli e la speranza di riprendere le relazioni nonostante il rifiuto oppostogli da M__________ e A__________ nel corso degli anni (doc. 69, 110 e 111). Che in tali lettere (nelle quali figuravano anche i recapiti postali e telefonici di lui) l'attore invitasse i figli – quasi adulti – a riflettere sulla situazione e a fare autocritica, dopo avere ammesso egli stesso i propri errori, nulla toglie. Quanto al fatto – invocato dall'appellan­te – che i figli avrebbero tentato un approccio con il padre dopo la maggiore età, la questione va trattata separatamente per A__________ e per M__________.

                                         a)   Riguardo ad A__________, si conviene con l'appellante che al momento in cui il Pretore aggiunto ha statuito la ragazza era da poco diventata maggiorenne, l'istruttoria essendo terminata appena quattro mesi dopo il compimento dei suoi 18 anni. Il perio­do decisivo per valutare il comportamento di un figlio che chiede un contributo alimentare dopo la maggiore età (art. 277 cpv. 2 CC) è in ogni modo quello che segue il compimento dei 18 anni. Se, divenuto maggiorenne, il figlio persiste in un atteggiamento di chiusura verso il genitore, sebbe­ne il genitore si comporti correttamente, tale atteggiamento inflessibile può essergli imputato a colpa (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 1048 nota 3736 e pag. 1051 n. 1613; Aeschlimann/Schweighauser in: FamKomm Scheidung, vol. I, op. cit., n. 68 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC). In concreto il periodo intercorso fra il compimento dei 18 anni di A__________ (2 settembre 2017) e la chiusura dell'istruttoria di primo grado (il 18 gennaio 2018) è assai breve. Senza scordare che, dovendosi valutare il comportamento, sia pure oggettivamente riprovevole, di un figlio nei confronti di uno o di entrambi i genitori divorziati, la giurisprudenza impone particolare riserbo per tenere conto delle emozioni che il divorzio dei genitori può avere generato in lui e delle tensioni che ne possono essere seguite. Riserbo che la giurisprudenza consente di allentare solo progressivamente con il passare del tempo, nel senso che più il figlio lascia alle spalle la maggio­re età, più si può esigere da lui che acquisisca distacco dal passato (DTF 129 III 378 consid. 3.4; sentenza del Tribunale federale 5A_179/ 2015 del 29 maggio 2015, consid. 3.2 in: FamPra.ch 2015 pag. 997; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.2 del 23 dicembre 2016, consid. 5a e 5c).

                                               Nella fattispecie, trascorsi anni di assoluta stasi, dopo la maggiore età di A__________ sembra intravedersi qualche timida apertura. Dallo scambio di messaggi di posta elettronica intercorso tra il 25 gennaio e il 5 febbraio 2018 (ma anche in seguito, come riconosce l'attore nelle sue osservazioni a pag. 27 seg.) si avverte invero una notevole freddezza della ragazza (doc. 135, allegato 15). Ma non tutto sembra precluso. Certo, le relazioni personali van­no decisamente migliorate se la figlia pretende a vent'anni di essere mantenuta dal padre. A__________ non può quindi continuare a escludere il genitore dai suoi progetti di vita e a reiterare un atteggiamento ostile nei confronti di lui. Lo spiraglio che si è aperto, come pure l'età della ragazza che si è lasciata da poco alle spalle i 18 anni e che si trova tuttora coinvolta in una causa di divorzio combattuta, inducono tuttavia a non negarle il diritto a un contributo di mantenimento.

                                               Per i motivi testé illustrati non entra in linea di conto neppure una riduzione del contributo, la colpa di A__________ non potendo ritenersi – dopo quanto si è spiegato – grave al punto da giustificare un'eventuale decurtazione. Né v'è ragione di ritenere che l'orientamento intrapreso da A__________ non sia consono alle attitudini di lei o che la figlia dimostri scarsa attitudine agli studi, ciò che neppure l'appellato pretende (v. RtiD II-2017 n. 8c pag. 783 consid. 6, I-2017 n. 5c pag. 622 consid. 6 con i richiami). Spetterà quindi all'attore, se mai, rivolgersi nuovamente al giudice nel caso in cui la figlia non dovesse migliorare il suo comportamento nei suoi riguardi (art. 286 cpv. 2 CC). Su questo punto l'appello risulta provvisto di buon diritto.

                                         b)   Per quanto attiene a M__________, la situazione è diversa. Che il ragazzo abbia sofferto per le tensioni familiari perdurate dall'adolescenza fino alla sua maggiore età è indubbio, come riconosce anche l'attore. È inoltre possibile che la sofferenza legata a tale situazione abbia inciso sulle sue difficoltà liceali e sui “disturbi nervosi” che gli hanno impedito di “frequentare regolarmente la scuola” (certificato medico 30 gennaio 2018 della dott. T__________ Z__________: doc. 134, allegato n. 4). Nel frattempo però il figlio sembra avere superato tali difficoltà, avendo affrontato con successo il primo anno di studi universitari. Ed egli si è ormai lasciata alle spalle da tempo la maggiore età, essendo prossimo ai 23 anni (per una maggiore intransigenza dopo i 22 anni cfr. in particolare Meier/Stettler, op. cit., pag. 1050 n. 1612). Non ha tuttavia modificato il suo atteggiamento di totale chiusura nei confronti del padre.

                                               Non si trascura che M__________ riconduce l'inesistenza (così da lui stesso qualificata) di ogni rapporto con il padre alle colpe pregresse del genitore. Ma a parte il fatto che l'attore, pur ammettendo di avere commesso errori nel passato, contesta gli episodi di violenza domestica riferiti dal figlio, la questione è che il ragazzo, nonostante gli anni ormai trascorsi e il raggiungimento del­l'età adulta, ha continuato a respingere ogni tentativo di approccio. M__________ non ha preso le distan­ze dal passato e va rimesso alle sue responsabilità. L'appellante accenna invero all'interruzione, dopo il settembre del 2015, del pagamento del contributo alimentare di fr. 1085.– mensili pattuito in via cautelare all'udienza del 30 settembre 2013 per mettere in dubbio che l'attore si sia comportato correttamente verso il figlio. Ma AO 1 poteva giustifica­re ciò con la decisione del Giudice di pace del circolo di __________, che il 21 aprile 2016 gli aveva dato ragione (doc. 129). Inoltre fin dal compimento dei 18 anni di M__________ egli ha lasciato intendere che avrebbe ripreso di buon grado a contribuire finanziariamente al sostentamento del figlio ove questi avesse consentito a un riavvicinamento (lettera del 2 ottobre 2015: doc. 110). Il rifiuto persistente di ogni contatto con il padre a quasi cinque anni dal raggiungimento della maggiore età nonostante i reiterati tentativi di riavvicinamento dell'atto­re precludono di conseguenza a M__________ il diritto a un contributo di mantenimento. In proposito l'appello è destinato all'insuccesso.

                                31.   In merito all'entità del contributo alimentare per A__________, l'appellato non discute il fabbisogno in denaro calcolato dall'appellante in fr. 1900.– mensili (arrotondati) sulla scorta delle raccomandazio-ni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (edizione 2018), dopo avere adeguato il premio tabellare della cassa malati a quello effettivo (assegni familiari inclusi. L'ammontare di tale fabbisogno risulta per altro inferiore, al netto dell'assegno familiare di fr. 250.– mensili (art. 3 cpv. 1 lett. b e art. 5 cpv. 2 LAFam: RS 836.2; DTF 137 III 64 consid. 4.2.3) percepito dalla madre (doc. 133, allegati n. 1 e 2), al fabbisogno minimo calcolato in base al diritto esecutivo (fr. 1650.– mensili: minimo esistenziale fr. 1200.– più le spese di trasporto, di alloggio a Zurigo, del materiale universitario e del premio della cassa mal

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