Incarto n. 11.2018.51
Lugano 3 marzo 2020/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2017.2328 (protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 9 maggio 2017 da
AO 1 ora in (già patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 ora in (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 13 aprile 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 30 marzo 2018 “nelle more istruttorie”;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1962), cittadino italiano divorziato, padre di quattro figli (M__________, K__________, T__________ ed E__________, tutti maggiorenni), e AO 1 (1965), cittadina brasiliana divorziata con due figli (C__________ e T__________, entrambi maggiorenni), si sono sposati a __________ il 14 settembre 2007, adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio non è nata prole. Immobiliarista e azionista della L__________ AG di __________, il marito è totalmente inabile al lavoro e beneficia di rendite d'invalidità del primo, secondo e terzo pilastro, gestendo per il resto il proprio patrimonio. La moglie è stata formalmente alle dipendenze della F__________ SA di __________ in qualità di “tuttofare, con mansioni di segretariato, servizio ristoranti e servizio negli stabili” fino al dicembre del 2017, allorché si è licenziata al termine di un periodo di incapacità lucrativa. Nel luglio del 2016 AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi da un'amica a __________.
B. Il 9 maggio 2017 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere “nel merito ed inaudita parte” l'autorizzazione a vivere separata (domanda n. 1), un contributo alimentare di fr. 12 100.– mensili (domanda n. 2) e una provvigione ad litem di fr. 20 000.– (domanda n. 3). La richiesta “inaudita parte” è stata respinta dal Pretore con decreto “supercautelare” di quello stesso 9 maggio 2017. Al dibattimento del 30 maggio 2017, indetto per il contraddittorio, i coniugi hanno raggiunto un accordo sull'autorizzazione a vivere separati. Per il resto AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, offrendo alla moglie un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili dal 1° giugno 2017.
C. A una successiva udienza del 27 luglio 2017, destinata al seguito del dibattimento, le parti hanno replicato e duplicato, mantenendo le rispettive richieste e notificando prove. L'istruttoria è cominciata seduta stante con il richiamo delle tassazioni dei coniugi e con la convocazione per la deposizione dei medesimi. Il 22 agosto 2017 l'istante ha invitato il Pretore a “provvedere all'emanazione di una decisione cautelare” sulle richieste da lei avanzate (…), “ed in particolare sulla richiesta di contributo alimentare di cui al punto 2 e di provisio ad litem al punto 3”. Il convenuto ha reagito alla lettera il 2 ottobre 2017, facendo valere in sintesi che AO 1 non ha mai preteso un contributo di mantenimento cautelare e contestando in subordine la fondatezza della domanda. Il 30 ottobre 2017 è iniziata la deposizione della moglie.
D. AO 1 ha nuovamente scritto al Pretore il 18 dicembre 2017, invitandolo una volta ancora ad “assumere le misure cautelari urgenti richieste, segnatamente il contributo ricorrente a favore della moglie e la provisio ad litem”. L'emanazione del giudizio sulla provvigione è stata ulteriormente sollecitata il 22 dicembre successivo. Nel frattempo, il 19 dicembre 2017, AO 1 ha inoltrato al Pretore una domanda d'informazione volta a ottenere dal marito, come pure dalla V__________ SA di __________, dalla I__________ SA di __________ e dalla G__________ SA di __________ la documentazione relativa all'acquisto, al finanziamento e all'edificazione della particella n. 3675 RFD di __________, sezione di __________ (inc. CA.2017.450).
E. Con “decreto cautelare” del 20 dicembre 2017 il Pretore ha notificato a AP 1 il memoriale 18 dicembre 2017 della moglie e la richiesta d'informazione del 19 dicembre 2017. Contestualmente egli ha obbligato il marito a versare a AO 1 un contributo di mantenimento di fr. 5000.– mensili con effetto immediato e ha convocato le parti a un'udienza del 27 febbraio 2018 per ultimare l'interrogatorio della moglie e tenere il contraddittorio sull'istanza d'informazione. AP 1 ha impugnato il 29 dicembre 2017 il decreto di condanna davanti a questa Camera, la quale con sentenza del 1° febbraio 2018 ha annullato la decisione per difetto di motivazione e ha rinviato gli atti al Pretore per nuovo giudizio (inc. 11.2018.5).
F. Il 5 marzo 2018 si è tenuta l'udienza per il contraddittorio sul-l'istanza di informazione. AO 1 ha terminato inoltre la sua deposizione, mentre il marito, che avrebbe dovuto deporre a sua volta, è rimasto assente ingiustificato. Con decreto cautelare del 30 marzo 2018 il Pretore ha nuovamente condannato AP 1 a versare alla moglie con effetto immediato un contributo di mantenimento di fr. 5000.– mensili e una provvigione ad litem di fr. 15 000.–, ordinando per il resto il seguito dell'istruttoria. Non sono state riscosse spese processuali né sono state assegnate ripetibili.
G. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto ulteriormente a questa Camera con un appello del 13 aprile 2018 per ottenere che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, il giudizio in questione sia riformato nel senso di respingere l'istanza cautelare della moglie. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 7 maggio 2018. Nelle sue osservazioni del 7 giugno 2018 AO 1 ha proposto di rigettare l'appello.
H. Il 7 novembre 2018 AP 1 ha introdotto azione di divorzio (non motivata) davanti al medesimo Pretore, rifiutando ogni prestazione (alimentare, previdenziale e patrimoniale) in favore della moglie. L'udienza per il tentativo di conciliazione non si è ancora tenuta, le parti avendo intrapreso trattative per comporre la lite nelle vie amichevoli. Decaduti infruttuosi i negoziati, il Pretore ha indetto l'udienza per il 23 marzo 2020.
Considerando
in diritto: 1. I decreti cautelari sono emessi, anche in una procedura a tutela dell'unione coniugale, con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Se sono stati adottati – come in concreto – dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”), essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, l'appello è ammissibile unicamente se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è manifestamente dato, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto impugnato è stato recapitato alla legale del convenuto il 3 aprile 2018. Introdotto il 13 aprile 2018, ultimo giorno utile (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato anzitutto che AO 1, nata in __________, ha una storia personale “apparentemente travagliata”, è confrontata con problemi di salute, in parte anche reattivi alla separazione, e manifesta limiti non solo linguistici. Alla luce degli elementi raccolti egli ha reputato pertanto poco verosimile che essa, priva di una formazione specifica e dedita in passato a lavori umili (cameriera ausiliaria, ausiliaria di lavanderia), sia in grado di “districarsi tra società e operazioni immobiliari” nelle quali essa figura[va] formalmente coinvolta, ben più plausibile essendo che essa si occupasse del marito (malato) e del governo della casa. Per quel che è della di lei situazione finanziaria, i contorni della sua attività per la F__________ SA sono stati ritenuti dal primo giudice poco chiari, nel senso che essi indiziano piuttosto un impiego fittizio e “finalizzato a consentire il versamento di un salario da parte di una società riconducibile al marito”. Simile apprezzamento si fonda sulla genericità delle spiegazioni fornite dal marito medesimo riguardo a quell'attività, sul confronto fra le divergenti versioni addotte dai coniugi, sulla mancanza di ogni vincolo di subordinazione tipico di un rapporto di lavoro (orari, mansioni, vacanze) e sull'entità della retribuzione, insolitamente alta per rapporto alle qualifiche di AO 1. La moglie non disponeva pertanto – ha concluso il primo giudice – di un reddito proprio né risulta collocabile sul mercato del lavoro, sicché non le si può imputare neppure un reddito da indennità di disoccupazione.
Il Pretore ha calcolato in seguito il fabbisogno corrente di AO 1 in fr. 5000.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1500.–, premio della cassa malati fr. 298.30, assicurazione RC e dell'economia domestica fr. 25.–, spese mediche fr. 200.–, parrucchiere fr. 200.–, estetista fr. 400.–, spese d'automobile fr. 700.–, vacanze fr. 300.–, imposte fr. 180.–) e il reddito del marito in fr. 12 515.– mensili. Egli ha constatato inoltre che il convenuto può contare su un patrimonio importante, come conferma in particolare un'operazione immobiliare sulla particella n. 3675 RFD di __________ formalmente intestata alla moglie, ma di fatto gestita da lui. In condizioni del genere – ha continuato il Pretore – nulla gli impedisce di versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili.
Sulla richiesta di provvigione ad litem il primo giudice non ha disconosciuto che la prassi cantonale non prevede simile istituto nelle procedure a tutela dell'unione coniugale. Tale orientamento si fonda tuttavia – egli opina – su “decisioni datate” e non tiene conto dell'evoluzione più recente della giurisprudenza federale, che non ha mai escluso l'applicazione di provvigioni ad litem nelle protezioni dell'unione coniugale, lasciando se mai intendere il contrario. Ciò premesso, per il Pretore non v'è motivo di trattare diversamente il coniuge impegnato in una procedura a tutela dell'unione coniugale rispetto a quello coinvolto in una procedura (cautelare) di divorzio, in cui la provvigione ad litem è ammessa. A parere del Pretore l'utilità dell'istituto giuridico si rivela evidente anche nella fattispecie alla luce del manifesto “squilibrio di forze” fra i coniugi, la moglie disponendo sì di una certa sostanza (beni mobili e due immobili, l'uno di __________ e l'altro in Brasile), che però non appare “immediatamente monetizzabile”. Inoltre l'interessata nemmeno sembra poter disporre dell'immobile a __________, sebbene intestato a lei. Quanto all'ammontare della provvigione ad litem, il Pretore l'ha fissato in fr. 15 000.–, ritenendo la somma adeguata per rapporto all'“attività processuale generata dall'incarto e dai valori in gioco”.
3. Dal profilo formale l'appellante ripropone testualmente, con qualche aggiunta, le censure sollevate nell'appello del 29 dicembre 2017, dolendosi del fatto che nessuna procedura cautelare sarebbe stata avviata né istruita in relazione alle pretese invocate dalla moglie e che il Pretore non ha aperto uno specifico fascicolo (memoriale, pag. 3 a 9). La doglianza non è seria. Questa Camera ha spiegato chiaramente nella precedente sentenza del 1° febbraio 2018 che con l'istanza del 9 maggio 2017 AO 1 ha chiesto l'adozione di misure a tutela dell'unione coniugale “nel merito ed inaudita parte”, tant'è che quest'ultima richiesta è stata respinta dal Pretore con decreto “supercautelare” del giorno stesso. Essa ha rilevato altresì che una richiesta inaudita parte implicava la conferma o la revoca del decreto dopo il contraddittorio (sentenza inc. 11.2018.5, consid. 4). Mal si comprende dunque come l'appellante possa insistere nel sostenere che nessun procedimento cautelare sia mai stato promosso. Al riguardo non soccorre attardarsi.
4. Nel merito l'appellante contesta i problemi di salute della moglie, che a suo avviso sono anteriori al matrimonio e non pregiudicano la capacità lucrativa di lei. Per quel che è delle difficoltà linguistiche, secondo l'appellante esse non impediscono un reinserimento professionale dell'interessata (che ha superato l'esame per l'ottenimento della cittadinanza svizzera) e si riconducono se mai al fatto che essa non si è applicata a dovere per imparare
l'italiano e le altre lingue nazionali. Quali sarebbero poi i limiti rilevati dal Pretore – stando al convenuto – non è chiaro. Né consta che la moglie abbia una storia personale travagliata: i suoi genitori sono entrambi in vita e in Brasile essa ha frequentato scuole superiori, compresi corsi universitari di marketing. Dal suo arrivo in Svizzera nel 1995, inoltre, essa ha sempre lavorato, prima in una casa per anziani a __________ (dal 1999 al 2006) e poi per la H__________ SA (dal 2003), divenuta in seguito F__________ SA. Senza contare ch'essa parrebbe avere conseguito nel frattempo un diploma di sommelier di formaggi e di vini, oltre che la patente di esercente.
Contrariamente a quanto rileva il primo giudice, inoltre, l'appellante afferma di non avere mai sostenuto che la moglie debba lavorare come promotrice o imprenditrice immobiliare, ma di avere preteso unicamente che essa metta a frutto – come durante la vita in comune – la sua formazione ed esperienza nell'ambito della ristorazione. Che il contratto di lavoro con la F__________ SA fosse fittizio è una “personale intuizione” del Pretore, basata sulla sola versione della moglie che non tiene conto della realtà dei fatti e che richiedeva almeno l'ascolto del datore di lavoro. AO 1 ha riscosso infatti per 12 anni – continua l'appellante – lo stipendio pattuito, ha versato i contributi sociali (cumulando anche un risparmio della previdenza professionale) e ha riscosso finanche indennità per perdita di guadagno in caso di malattia (da ultimo dall'estate del 2016), indennità che essa continuerebbe a incassare se l'assicurazione la credesse ancora inabile al lavoro. Ciò dimostra, per il convenuto, che l'istante era a tutti gli effetti dipendente della società e che essa – con un comportamento ben poco degno di protezione – ha rinunciato all'impiego dopo avere recuperato la piena capacità lucrativa ed essere stata esortata dal principale a presentarsi sul posto di lavoro, rifiutando senza giustificazione di iscriversi in seguito ai ruoli della disoccupazione.
Per l'appellante il fatto che egli non abbia saputo fornire spiegazioni sul lavoro svolto dalla moglie non prova nulla, tanto più che egli non è socio e né è più amministratore (dal 2008, dopo un ictus subìto nel 2007) della F__________ SA (che dal 23 luglio 2018 ha modificato la ragione sociale in B__________ SA). Quanto alle divergenti versioni dei coniugi, secondo il convenuto ciò non deve sorprendere, trattandosi in concreto di una separazione molto combattuta, mentre sui vincoli di subordinazione il Pretore avrebbe dovuto sentire almeno un responsabile della società e non fondarsi sulla mera audizione della controparte. Riguardo alla retribuzione, infine, il Pretore non avrebbe spiegato perché questa fosse troppo elevata. In definitiva, l'appellante ritiene che la moglie sia tuttora in grado di conseguire un reddito di fr. 4049.20 mensili con cui finanziare il proprio fabbisogno. Non sussisterebbe spazio dunque per un contributo di mantenimento in favore di lei, men che meno pendente causa.
5. Per quel che è dello stato di salute di AO 1, i certificati agli atti cui rinvia il decreto impugnato confermano ch'essa ha denotato in passato episodi ansioso-depressivi reattivi a problemi familiari (referto 3 novembre 2017 della dott. __________ C__________: doc. E9), episodi che ne hanno compromesso temporaneamente l'abilità lucrativa. Attualmente non sussistono tuttavia motivi medici che ostino alla ripresa di un lavoro da parte sua (doc. E9, pag. 5 e certificato 1° dicembre 2017 del dott. __________ F__________). Quanto alle difficoltà di esprimersi e ai limiti personali emersi nel corso delle udienze, la motivazione del primo giudice è invero laconica. Tali difficoltà e tali limiti trovano riscontro nondimeno negli atti cui il primo giudice rinvia, il prof. __________ B__________ avendo rilevato – in tempi non sospetti – difficoltà di linguaggio e di altre funzioni cognitive (memoria) d'origine affettiva o emotiva (rapporto del 3 agosto 2010: doc. G8), confermate anche dalla logopedista __________ C__________ R__________ (doc. I8). Documentati sono altresì i difficili trascorsi dell'interessata (da ricondurre, fra l'altro, all'indigenza della famiglia di origine, a un primo matrimonio in età molto giovane e alle violenze subìte in Svizzera dal padre della figlia T__________: doc. E9), come pure il fatto di avere svolto, prima del matrimonio con il convenuto, mansioni “umili” come quella di cameriera ausiliaria e di ausiliaria di lavanderia (doc. G6 e H6).
Alla luce degli elementi testé riassunti, la conclusione del Pretore di ritenere “del tutto inverosimile” che AO 1 avesse la capacità di districarsi – pur avendo frequentato in passato corsi serali di marketing in Brasile paragonabili a un apprendistato in Svizzera (doc. E9, pag. 3 in basso; verbale del 30 ottobre 2017, pag. 2 in basso) – tra società e operazioni immobiliari nelle quali essa figurava formalmente implicata (come amministratrice, direttrice o proprietaria), resiste a un sommario esame. L'appellante equivoca sul senso di tale accertamento. Non gli poteva sfuggire tuttavia quali fossero le società in questione (F__________ SA, M__________ SA di __________, G__________ SA di __________ e N__________ AG di __________: doc. B6) né le operazioni immobiliari (in particolare il progetto “Residenza __________” sulla particella n. 3675 RFD di __________ con un investimento di oltre fr. 16 000 000.–: doc. B8). Mal si comprende invece come da ciò il Pretore abbia potuto desumere la maggior verosimiglianza che la moglie si sia occupata del marito e del governo della casa. La questione dipende se mai dal problema di sapere se il rapporto di lavoro con la F__________ SA fosse fittizio. La questione sarà vagliata in appresso.
a) Relativamente all'impiego per la F__________ SA, l'appellante deplora anzitutto che il Pretore si sia basato su una “personale intuizione” ascoltando unicamente la versione della moglie e prescindendo dalle risultanze istruttorie. Ora, dagli atti risulta che l'istante è stata assunta al 50% nel settembre del 2003, prima del matrimonio con AP 1, dalla H__________ SA (poi divenuta F__________ SA), allora diretta dal convenuto (doc. B6), come “tuttofare, con mansioni di segretariato, servizio nei ristoranti e servizio negli stabili” (doc. F). Il rapporto di lavoro è poi stato esteso a tempo pieno nel novembre del 2006 con una retribuzione di fr. 49 200.– lordi annui (doc. E). AO 1 risulta pertanto essere stata almeno formalmente impiegata per 14 anni, durante i quali – circostanza non contestata – le sono stati versati regolari stipendi, tanto che essa ha potuto riscuotere indennità per perdita di guadagno nei periodi d'incapacità lucrativa dovuti a malattia (doc. B7) fino al momento in cui, dichiarata nuovamente abile al lavoro dall'assicuratore malattia, essa si è licenziata con effetto immediato il 5 dicembre 2017 “per l'impossibilità di riprendere la propria attività per motivi medici” (doc. F9).
Il Pretore ha ritenuto, “sulla base di quanto sin qui raccolto”, che “al di là di qualche puntuale compito svolto dalla moglie sempre in relazione con la gestione della casa e della vita con il marito”, l'impiego fosse fittizio e “finalizzato a consentire il versamento di un salario da parte di una società riconducibile al marito”. Egli non ha spiegato a quali elementi e compiti si riferisse né perché la società fosse riconducibile al marito, il quale ha sempre negato di essere socio e (dopo il 2008) amministratore della F__________ SA. Sta di fatto che dall'ottobre del 2013 fino al novembre del 2015 la società è stata formalmente amministrata da AO 1, la quale è stata affiancata in seguito, fino all'8 agosto 2016 (poco dopo la separazione dal marito, avvenuta il mese precedente), dal “grande amico” – così definito dallo stesso AP 1 – e socio in affari __________ B__________, il quale ne ha poi ripreso la gestione da sé solo (doc. B6; risposta del 29 maggio 2017, pag. 3 e pag. 9). In effetti, verosimilmente AO 1 non aveva le capacità di amministrare la ditta. Lo stesso convenuto ha dichiarato nella prima comparsa scritta davanti al Pretore di avere riorganizzato, dopo l'ictus subìto nel 2007, il gruppo di “numerose società” di cui egli faceva parte e di avere trapassato le attività professionali, lasciando “agli altri azionisti e imprenditori le sue attività particolarmente fiorenti”, garantendosi in cambio la conservazione del patrimonio sin lì cumulato e una serie di benefits a vita (risposta del 29 maggio 2017, pag. 3). Che anche la F__________ SA facesse parte di tale gruppo di società e fosse riconducibile a AP 1 è pertanto verosimile.
b) Nemmeno appare criticabile, nelle circostanze descritte, che il Pretore abbia fondato le sue perplessità circa l'effettivo rapporto d'impiego tra la F__________ SA e AO 1 sulla mancanza – non contestata – di spiegazioni chiare del convenuto riguardo al lavoro svolto. L'appellante rimprovera al primo giudice di avere privilegiato la versione della moglie. Costei però ha confermato nel corso della propria deposizione (art. 192 CPC) di avere avuto “un contratto di lavoro fittizio fatto da mio marito. Io ero mantenuta da mio marito. In realtà non ho mai lavorato. Ero una casalinga” (verbale del 5 marzo 2018, pag. 4). All'udienza destinata alla di lui deposizione invece AP 1 è rimasto assente ingiustificato, la sua richiesta di rinvio dell'udienza essendo stata respinta (cfr. III CCA, sentenza inc. 13.2018.14 del 23 aprile 2018). Il Pretore poteva legittimamente affidarsi quindi – “nelle more istruttorie” – alla deposizione della moglie, che l'appellante non pretende inveritiera. Altrettanto vale per la contestata mancanza dei “vincoli di subordinazione” tra AO 1 e la F__________ SA. Il Pretore ha accertato che “i coniugi erano soliti compiere svariate settimane di vacanza ogni anno, ben oltre i limiti di quello che un normale dipendente può concedersi” (decreto impugnato, pag. 2). E in effetti nella sua deposizione del 30 ottobre 2017 AO 1 ha dichiarato – senza essere smentita dal convenuto – che solo a __________ i coniugi si recavano due volte l'anno, “di solito dalla prima settimana di dicembre alla prima settimana di gennaio, e in estate dalla fine di luglio fino a settembre circa”, combinando inoltre soggiorni di circa 20 giorni l'anno a __________, sempre in Austria (loc. cit., pag. 3). Che ciò non si conciliasse con il contratto di lavoro, il quale prevedeva le usuali quattro settimane di vacanze l'anno, è quanto meno verosimile.
c) Riguardo alla mancata escussione degli amministratori (precedenti e attuali) del datore di lavoro che avrebbero potuto chiarire i compiti di AO 1, non consta che l'una o l'altra parte abbia chiesto al Pretore di assumere simili testimonianze, né dal verbale relativo al dibattimento del 27 luglio 2017 (pag. 4 seg.), in cui le parti hanno notificato prove, né dai successivi atti processuali, per quanto la moglie avesse reso attento il marito al proposito (lettera 18 dicembre 2017 dell'avv. __________ S__________). Si potrà anche dubitare che la retribuzione pattuita fosse insolitamente alta rispetto alle capacità e qualifiche della moglie, il Pretore non avendo indicato quale fosse il compenso oggettivamente giustificabile. Ci si può interrogare altresì sul senso e la necessità di licenziarsi con effetto immediato “per motivi medici” – come ha fatto
l'istante – se il rapporto di lavoro con la F__________ SA era fasullo. Ciò non toglie che gli elementi in favore della tesi della moglie prevalgano – allo stato attuale dell'istruttoria – su quelli di segno contrario. E nella ponderazione di tali elementi assume rilievo anche l'ammissione di avere beneficiato di prestazioni assicurative sulla base di un contratto di lavoro fittizio, ciò che espone l'interessata al rischio di rispondere per il proprio comportamento. Dovendosi concludere, “nelle more istruttorie”, per un rapporto di lavoro verosimilmente simulato tra AO 1 e la F__________ SA, non giova soffermarsi sulla questione della di lei collocabilità e su quanto essa avrebbe potuto riscuotere dall'assicurazione contro la disoccupazione. Neppure l'appellante pretende del resto che l'interessata, casalinga di quasi 51 anni al momento della separazione e sprovvista di qualifiche particolari, possa riprendere in tal caso un'attività lucrativa.
6. Quanto alle uscite di AO 1, l'appellante fa valere che esse si giustificano limitatamente a fr. 1678.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 298.30, imposte fr. 180.–: memoriale, pag. 14). Al proposito si impone una premessa.
a) I criteri preposti alla definizione dei contributi alimentari nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (e nelle procedure cautelari in cause di divorzio) giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC sono noti (RtiD II-2017 pag. 777 consid. 6a a 6c, I-2015 pag. 880 consid. 6). Al proposito basti ricordare, in sintesi, che il metodo ancorato al riparto paritario dell'eccedenza, il quale consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza a metà (méthode du calcul du minumum existentiel élargi avec répartition de l'excédent; zweistufige Methode), si applica quando le entrate coniugali sono interamente assorbite – o pressoché interamente assorbite – dall'esistenza di due economie domestiche separate. In tal caso i fabbisogni dei coniugi sono calcolati, proprio perché i mezzi a disposizione non lasciano margini disponibili (o lasciano una mera “eccedenza”), ispirandosi ai parametri che disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 140 III 339 consid. 4.2.3; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_629/2017 del 22 novembre 2018 consid, 6.3; v. anche RtiD II-2017 pag. 777 consid. 6a).
Qualora invece i costi supplementari dovuti a due economie domestiche separate siano coperti senza problemi, il coniuge richiedente può pretendere che il contributo di mantenimento gli assicuri lo stesso tenore di vita anteriore alla separazione. Per il calcolo del contributo alimentare fa stato allora il metodo fondato sull'ammontare del dispendio effettivo (méthode du calcul concret; einstufig konkrete Methode). Incombe al coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il livello di vita anteriore alla separazione. Determinanti a tal fine non sono i parametri che disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo, bensì le spese che il richiedente
affrontava in concreto per finanziare il proprio tenore di vita anteriore alla separazione. Il che non comporta alcun riparto dell'eccedenza, già per il fatto che il coniuge richiedente non può aspirare a un livello di vita più alto di quello sostenuto durante la comunione domestica. Il metodo fondato sull'ammontare del dispendio effettivo non va confuso quindi né, tanto meno, combinato con quello consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni
minimi, suddividendo l'eccedenza a metà (sentenza del Tribunale federale 5A_172/2018 del 23 agosto 2018 consid. 4.3 in: FamPra.ch 2019 pag. 218; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6c).
b) Nella fattispecie il Pretore ha combinato i due metodi. Da un lato infatti egli si è dipartito dal fabbisogno minimo della moglie, “allargato” secondo i criteri del diritto civile (minimo esistenziale del diritto esecutivo, costo dell'alloggio, premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile e dell'economia domestica, premio della cassa malati, spese mediche, imposte), dall'altro ha inserito in tale fabbisogno spese del tutto estranee (estetista, parrucchiere, vacanze), tipiche del fabbisogno effettivo (RtiD II-2017 pag. 780 consid. 6h). Fabbisogno effettivo su cui AO 1 ha fondato sin dall'inizio le sue pretese (osservazioni all'appello, pag. 6 a 10), di modo che il minimo esistenziale del diritto esecutivo cui ha fatto capo il Pretore non è di alcuna pertinenza. In concreto, del resto, il metodo del fabbisogno effettivo è sicuramente applicabile, i costi supplementari dovuti all'esistenza di due economie domestiche separate risultando agevolmente coperti, come si vedrà in appresso. Alla luce del fabbisogno effettivo della moglie vanno esaminate pertanto le singole voci controverse.
c) L'appellante non riconosce alcunché per l'alloggio. Il Pretore ha fissato tale spesa in fr. 1500.– mensili perché il marito l'ammetteva, perché la situazione logistica della moglie andava ancora chiarita e perché in ogni caso appariva corretto conteggiare una somma a titolo di partecipazione ai costi o, quanto meno, per rispettare la situazione logistica di cui fruiva l'interessata durante la vita in comune (decreto impugnato, pag. 2). L'appellante non nega di avere riconosciuto inizialmente alla moglie un costo dell'alloggio di fr. 1500.– mensili, ma obietta di avere appreso poi dalla deposizione di lei che essa può disporre di un'abitazione a __________ messa a disposizione gratuitamente da un'amica. E siccome tale stato di cose si protrae dal luglio del 2016, la situazione non può dirsi provvisoria né giustifica una spesa virtuale di fr. 1500.– mensili.
Non a torto l'appellante rileva che – come ha ammesso l'interessata – AO 1 può fruire di un rustico a __________ (doc. P7) composto di una camera da letto, un salotto, una cucina, un bagno e una terrazza, dove essa risulta domiciliata (verbale del 30 ottobre 2017, pag. 1). Che l'amica __________ R__________ abbia limitato temporalmente tale sistemazione e chieda il versamento di una pigione non consta, né l'appellata pretende. L'istante può beneficiare così di un alloggio gratuito, che – considerato anche il tempo trascorso – non può dirsi precario. Ciò posto, indipendentemente da quale fosse la situazione logistica di cui fruiva durante la vita in comune, l'interessata non può vedersi riconoscere – per lo meno allo stadio attuale della procedura – una spesa inesistente (RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5A_1046/2018 del 3 maggio 2019 del 3 maggio 2019, consid. 3.3 con rinvii).
Certo, nella sua deposizione l'istante ha precisato di non usare l'alloggio di __________ perché non se la sente di vivere sola e preferisce essere ospitata un po' dal figlio, un po' da __________ B__________, un po' da __________ __________ S__________ e un po' dalla famiglia T__________ a __________. A parte il fatto però che neppure per tali soluzioni logistiche sopporta spese (verbale del 30 ottobre 2017, pag. 2), l'appellata dispone pur sempre di un alloggio proprio che non risulta inadeguato. Sotto questo profilo l'appello si rivela così provvisto di buon diritto, non potendosi allo stato attuale delle cose riconoscere per l'alloggio della moglie una spesa di fr. 1500.– mensili meramente astratta.
d) AP 1 contesta il premio per l'assicurazione contro la responsabilità civile e dell'economia domestica (di fr. 25.– mensili), facendo valere ch'esso non è reso verosimile. Egli perde di vista tuttavia di avere riconosciuto l'esborso (risposta, pag. 15 in alto). E non essendo più controversa in prima sede, tale spesa non andava nemmeno resa verosimile (art. 150 CPC per analogia). La doglianza cade dunque nel vuoto.
e) Il convenuto chiede di stralciare dal fabbisogno della moglie la spesa per l'estetista poiché il D__________ S__________ di __________ – che l'interessata non frequenterebbe più dal 2016 – si presenta come un salone di parrucchiere, non di bellezza, e perché il costo andava reso verosimile dall'istante anziché essere presunto dal Pretore sulla scorta di stime personali. Il Pretore ha fondato la propria decisione, oltre che sul doc. N7 (dichiarazione scritta del menzionato D__________ S__________), sulla deposizione dell'interessata, del 30 ottobre 2017, da cui si evince che essa si recava dall'estetista ogni venerdì per due ore o due ore e mezzo, spendendo fr. 250.– la settimana. Che AO 1 abbia dichiarato il falso o che essa debba ora rinunciare a tali servizi il marito non pretende. L'inserimento di una spesa mensile di fr. 400.– nel fabbisogno effettivo non appare pertanto censurabile, la moglie avendo il diritto di conservare anche dopo la separazione il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica se il bilancio familiare permette – come in concreto – di finanziarlo (DF 140 III 338 consid. 4.2.1). Al proposito non giova diffondersi oltre.
f) Altrettanto vale per la spesa del parrucchiere (fr. 200.– mensili) che il Pretore ha ammesso sulla scorta di quanto emerge dalla deposizione dell'interessata (verbale del 30 ottobre 2017, pag. 3: “Quando ero con mio marito andavo dal parrucchiere un paio di volte al mese con una spesa di circa fr. 200.– al mese”), considerato il tenore di vita precedente la separazione. L'appellante contesta tale posta, rinviando genericamente agli argomenti addotti contro la spesa dell'estetista. Sulla questione non giova tuttavia ripetersi.
g) L'appellante si duole che il Pretore ha riconosciuto fr. 200.– mensili nel fabbisogno di AO 1 per “spese mediche” quantunque da un'attestazione 31 ottobre 2017 della cassa malati (doc. U8) non possa desumersi se la quota a carico di lei per il 2017 (fr. 4654.–) si riferisca a spese straordinarie oppure a spese “ricorrenti anche nel 2018” (memoriale, pag. 14). A prescindere dalla dubbia ricevibilità della contestazione, che il convenuto ha omesso di sollevare davanti al primo giudice una volta ricevuto il documento citato, rilevando anzi di non avere “nessuna particolare osservazione” (lettera del 13 novembre 2017, pag. 2 in fondo), la doglianza è destinata all'insuccesso. Sentita formalmente dal Pretore,
l'istante ha dichiarato invero – senza essere contraddetta – di essere in cura per un glaucoma e di dover cambiare gli occhiali ogni anno “perché i valori cambiano”. Essa ha soggiunto inoltre (documentando ciò con una fattura di fr. 1305.– della dentista __________ K__________ per trattamenti cui si è sottoposta dal 22 settembre 2015 al 4 marzo 2016: doc. S8) di andare regolarmente dal dentista (due controlli l'anno) e di avere in sospeso un intervento (di fr. 1276.–: doc. T8) “che non posso fare perché non ho i soldi” (verbale del 5 marzo 2018, pag. 2). Quand'anche la semplice attestazione del 31 ottobre 2017 rilasciata dalla cassa malati __________ a fini fiscali (doc. U8) non bastasse quindi, da sé sola, per rendere verosimili trattamenti medici indispensabili e ricorrenti (v. RtiD II-2016 pag. 603 n. 6c consid. 10b), l'apprezzamento del primo giudice resiste nel complesso a un esame di verosimiglianza.
h) L'interessato contesta altresì i costi d'automobile che il Pretore ha riconosciuto per fr. 700.– mensili (compresa l'imposta di circolazione e l'assicurazione RC) nel fabbisogno della moglie perché questa ha verosimilmente “sempre potuto utilizzare automobili di prestigio”. L'appellante ribadisce che quelle vetture appartenevano alla D__________ E__________ di __________, la quale le metteva a disposizione della consorte per determinati periodi. A parte ciò – egli adduce – la moglie al momento non lavora e può far capo a veicoli degli amici per le “necessità contingenti”. Non sussiste dunque, a suo parere, motivo urgente per riconoscere la spesa.
Che la moglie attualmente non lavori non è un motivo per non riconoscere spese d'automobile se durante la vita in comune costei poteva disporre abitualmente di un veicolo della famiglia. Al riguardo vale quanto si è accennato dianzi riguardo alle spese di estetista e di parrucchiere (consid. e, f). Il problema è che in concreto la famiglia non disponeva di veicoli propri. AO 1 adoperava una delle due automobili di lusso in possesso del marito (verbale del 5 marzo 2018, pag. 3), intestate a una società D__________ E__________ che le cambiava ogni due anni e delle quali il convenuto usufruiva come “benefit a vita” (risposta, pag. 3 e 9). Continuasse a usare un veicolo della famiglia, l'interessata avrebbe diritto di vedersi riconoscere le relative spese. Attualmente tuttavia essa non dispone di veicolo alcuno. Per recarsi dal medico o per le necessità quotidiane essa fa capo all'automobile di terzi (verbale del 30 ottobre 2017, pag. 2). Che sopporti spese non risulta documentato. Su questo punto l'appello va dunque accolto, fermo restando che – e ciò vale anche per il costo per l'alloggio – essa potrà far valere la spesa effettiva nel corso dell'istruttoria, rendendola resa verosimile.
i) Contestata dall'appellante è anche la spesa di fr. 300.– mensili per vacanze che il primo giudice ha incluso nel fabbisogno della moglie perché “i coniugi si sono verosimilmente sempre concessi viaggi e vacanze”. L'appellante obietta che il calcolo, approssimativo, è sprovvisto di qualsiasi riscontro probatorio, l'istante essendosi limitata a produrre fotografie datate di alberghi e zone di villeggiatura che non dimostrano in alcun modo l'esborso nella misura invocata.
Se non che, il convenuto non nega che la coppia solesse trascorrere le vacanze e compiere viaggi, ma revoca in dubbio l'entità della spesa. Ora, sarà anche dubbio – come egli opina – che l'elenco delle vacanze e le fotografie agli atti (doc. O4 a L5) bastino, da sé soli, per rendere verosimile l'esborso. Sta di fatto che nella sua deposizione AO 1 ha dichiarato – senza essere contraddetta dalle risultanze probatorie finora acquisite – che “ultimamente” i coniugi trascorrevano le vacanze due volte l'anno in un attico (di circa 110 m², composto di due stanze da letto, due bagni, un grande salotto, cucina arredata e soppalco) nel pieno centro di __________ per oltre due mesi, alternando periodi di circa 20 giorni l'anno nella località austriaca di __________ (verbale del 30 ottobre 2017, pag. 3). Anche solo limitandosi ai soggiorni nella __________ austriaca, la stima del primo giudice (corrispondente a una spesa di nemmeno fr. 60.– giornalieri) appare modesta. Poco importa che l'uso dell'appartamento fosse un “benefit” del convenuto (osservazioni del 29 maggio 2017, pag. 16), la moglie avendo diritto di mantenere il livello di vita sostenuto prima della separazione. In proposito il decreto impugnato resiste alla critica.
7. Da parte sua AO 1 fa valere un fabbisogno di fr. 9948.75 mensili (alloggio con spese accessorie fr. 2350.–, luce e acqua fr. 150.–, vitto e bevande fr. 800.–, arredamento fr. 150.–, profumi fr. 150.–, parrucchiere fr. 400.–, estetista fr. 1000.–, telefonia fr. 80.–, vestiario fr. 800.–, “via cavo + Billag” fr. 147.25, premio della cassa malati fr. 365.15, spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 390.–, dentista fr. 215.–, assicurazione RC privata fr. 20.–, assicurazione infortuni fr. 100.–, assicurazione sulla vita fr. 198.75, “intrattenimento, regali, imprevisti” fr. 200.–, vacanze fr. 300.–, contributo minimo AVS fr. 32.65, automobile fr. 600.–, imposte fr. 1500.–: osservazioni, pag. 9 seg.). Essa non ha impugnato però il decreto cautelare. La richiesta si rivela pertanto improponibile nella misura in cui eccede la somma che le ha riconosciuto il primo giudice. Entro questi limiti, le singole poste vanno, una volta ancora, vagliate singolarmente.
a) Per quel che concerne il costo dell'alloggio, AO 1 rivendica la spesa per un “appartamento di 3.5 locali di buono standing”. La pretesa è puramente teorica (sopra, consid. 6c). Su questo aspetto non soccorre ripetersi.
b) Quanto al vitto e alle bevande, la moglie invoca una spesa così ripartita: fr. 314.55 mensili per “generi alimentari e diversi vari” (doc. B9 e L8), fr. 98.40 mensili di pescheria (doc. N5), fr. 15.– mensili di pasta e olio, fr. 411.– mensili di vini (doc. F2 a Q2 e A7; osservazioni, pag. 6 seg.). Relativamente alla prima posizione, la spesa trova riscontro per complessivi fr. 1306.25 (periodo di tre mesi e mezzo; sulla ricevibilità, contestata in prima sede, del doc. B9 poiché prodotto dopo lo scambio degli atti scritti e il dibattimento cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2018.87 dell'11 ottobre 2019 consid. 3b con riferimento a DTF 144 III 118 consid. 2.2). Potendosi a un giudizio di verosimiglianza imputare la metà alla moglie, la spesa personale assomma così a fr. 186.60 mensili.
Per quel che è dei costi di pescheria e di pasta/olio, non si disconosce che le quantità consegnate appaiono importanti (oltre 30 kg di pesce per volta, oltre 40 kg di pasta, quasi 100 bottiglie di olio). Si trattava in ogni modo di consegne sostanzialmente annue che, come ha precisato l'interessata nella sua deposizione (verbale del 5 marzo 2018, pag. 3 in alto), senza essere smentita dalle risultanze istruttorie, erano destinate al consumo personale delle parti. Nulla osta quindi al riconoscimento dell'esborso. Riguardo al vino, dalla stessa deposizione si evince un consumo di una bottiglia di champagne e di una bottiglia di rosso ogni sabato, oltre a una bottiglia ogni due giorni in settimana (loc. cit., pag. 2 in basso). Sulla scorta degli acquisti – di alto livello (doc. F2 a H2 e L2 a Q2) – documentati, un esborso di fr. 400.– mensili per la sola moglie appare plausibile.
c) Relativamente all'arredamento, non basta presentare un conteggio che non copre neppure un mese intero (dal 5 giugno al 3 luglio 2105: plico doc. B9) per rendere verosimile l'esistenza di una spesa ricorrente. Al proposito la richiesta manca di consistenza.
d) Per l'acquisto di profumi e vestiario la spesa può essere riconosciuta. La prima trova riscontro nella lista delle compere accompagnata dalle ricevute (doc. Q5 e R5), come pure nella deposizione della stessa AO 1 (verbale del 5 marzo 2018, pag. 4). Ciò vale a un sommario esame anche per il vestiario, i giustificativi prodotti (doc. L3 a S3) e la dichiarazione dell'interessata davanti al Pretore (loc. cit., pag. 3 seg.) rendendo quanto meno verosimile il costo invocato.
e) Prive di ogni giustificativo, le spese per la telefonia e la “via cavo + Billag”, non sono invece rese verosimili, per tacere del fatto che la seconda posta neppure è stata allegata in prima sede e sfuggirebbe a ogni esame (art. 317 cpv. 1 CPC).
f) Trattandosi dell'estetista, AO 1 non spiega perché l'apprezzamento del primo giudice sarebbe erroneo, ma si limita a rinviare telegraficamente alla sua deposizione del 30 ottobre 2017 e al doc. N7. Ora, se è vero che dalle sue dichiarazioni si evince una spesa di fr. 250.– settimanali, il doc. N7 precisa che i trattamenti non avevano luogo nei periodi in cui l'interessata era assente per ferie (dalla fine di luglio all'inizio di settembre). E poiché le ferie non si limitavano ai periodi estivi (sopra, consid. 5b e 6i), la valutazione del Pretore sfugge – a un sommario esame – alla critica.
g) A torto l'istante chiede poi di aumentare a fr. 400.– mensili la spesa per il parrucchiere, trascurando che nella nota deposizione essa ha indicato in fr. 200.– il costo mensile e non quello per sessione. La doglianza cade dunque nel vuoto.
h) Invano l'interessata chiede inoltre di adeguare a fr. 365.15 mensili il premio di cassa malati sulla scorta di un sollecito di pagamento relativo all'agosto del 2016 (doc. G, per altro comprensivo della tassa di sollecito), allorché il Pretore si è fondato sul dato più recente del 2017 (doc. U8).
i) In merito alle spese mediche non coperte, incluse quelle per il dentista e l'oculista, l'istante non illustra come perviene agli importi indicati, i quali non si desumono dai documenti indicati (in particolare la partecipazione alle spese mediche e le spese per l'oculista: doc. T8 e U8). A parte ciò, essa non spiega perché l'accertamento del Pretore sarebbe erroneo, ma si limita a opporre una propria personale valutazione, trascurando per di più che in prima sede essa neppure aveva specificato la pretesa.
l) Per le vacanze la spesa è già stata riconosciuta dal Pretore e confermata in questa sede (sopra, consid. 6i), mentre per l'automobile vale quanto si è detto in relazione all'appello del convenuto (consid. 6h).
m) Improponibili, poiché fatte valere per la prima volta in appello senza che l'istante spieghi perché le fosse impossibile allegarle già dinanzi al Pretore (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC), sono le ulteriori poste – in parte sfornite di giustificativi – inerenti al consumo di luce e acqua, all'assicurazione infortuni, all'assicurazione sulla vita, all'“intrattenimento, regali, imprevisti” e al contributo AVS.
n) Una volta ancora irricevibile per difetto di motivazione è la richiesta di aumentare a fr. 1500.– mensili il carico fiscale, la moglie non illustrando perché la stima del primo giudice sarebbe erronea. In esito a quanto precede, dovendosi togliere il minimo esistenziale del diritto esecutivo (estraneo al metodo di calcolo applicabile in concreto: sopra, consid. 6a e 6b) e sostituirlo con gli esborsi testé esaminati, il fabbisogno effettivo di AO 1 risulta – allo stadio attuale dell'istruttoria – di fr. 3255.– mensili (arrotondati). Entro questi limiti l'appello merita accoglimento. Rimane da verificare se il marito sia in grado di finanziare tale fabbisogno.
8. Relativamente alla capacità contributiva del marito, il Pretore ha rilevato che AP 1 può contare su entrate correnti dalle sue rendite del primo (fr. 2350.– mensili), secondo (fr. 2875.– più fr. 4791.– mensili) e terzo pilastro (fr. 2500.– mensili), oltre che su un patrimonio cospicuo, e continua verosimilmente a essere attivo in operazioni immobiliari significative, come conferma la consultazione del sito internet relativo alla “Residenza __________›). Egli va quindi ritenuto pacificamente in grado di erogare il contributo di mantenimento per la moglie (decreto impugnato, pag. 3).
L'appellante rimprovera al Pretore di avere cumulato erroneamente le rendite del secondo pilastro, trascurando che quella della Fondazione collettiva __________ era percepita solo fino al 2015, mentre dal 2016 è pagata dalla __________ Fondazione collettiva LPP in misura leggermente ridotta. Inoltre l'attestato della __________ riguarderebbe unicamente nove mesi, sicché la rendita del secondo pilastro va rivalutata in fr. 3833.30 mensili, ma le entrate complessive ricondotte da fr. 12 515.– a fr. 8683.30 mensili. Per il resto, il convenuto non contesta di avere cumulato un “certo patrimonio prima di sposarsi” e di aver potuto contare su benefits (uso di automobili e appartamenti di vacanza). Comunque sia, egli prosegue, i coniugi hanno sempre e solo fatto capo ai redditi familiari, prescindendo dalla sostanza (partecipazioni societarie), che a suo dire non produce introiti. L'erogazione di un contributo alimentare alla moglie non entra così in linea di conto, AO 1 essendo in grado di sovvenire da sé al proprio mantenimento. L'appellante censura altresì una violazione dell'art. 55 CPC per avere il Pretore compiuto accertamenti d'ufficio circa la sua posizione all'interno della __________ SA nel progetto di edificazione sulla nota particella di __________.
a) Per quanto attiene al conteggio del secondo pilastro, è possibile che la rendita della __________ sia stata sostituita nel 2016 dalla rendita della __________, entrambi gli estratti riferendosi (per anni diversi) al medesimo datore di lavoro (__________ SA). Che il dato del 2016 sia calcolato su nove mesi invece non risulta, sul doc. 6 figurando se mai l'aggiunta manoscritta “dal 1.7.2016”. Sia come sia, AP 1 non pone in dubbio di poter fare assegnamento su un patrimonio ragguardevole, di almeno fr. 5 666 583.– (secondo l'ultima tassazione disponibile per il 2015 nel Liechtenstein: doc. 26), il quale gli permette, insieme con il reddito, di finanziare il proprio fabbisogno effettivo (da lui indicato in fr. 7636.90 mensili) e quello della moglie. Certo, egli sembra eccepire che il suo patrimonio preesisteva al matrimonio e non concorreva al mantenimento dei coniugi durante la vita in comune, ma ciò non toglie che per il mantenimento di un coniuge un debitore alimentare possa essere chiamato a impiegare – in mancanza d'altro – anche beni propri, seppure durante la vita in comune se ne potesse prescindere (DTF 138 III 293 consid. 11.1.3; in materia di protezione dell'unione coniugale più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_608/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 4.2.1; v. anche RtiD II-2013 pag. 789 consid. 4 con rinvio; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.26 del 13 gennaio 2016, consid. 4). Né l'appellante oppone circostanze che ostino al consumo di patrimonio (per la durata della procedura di divorzio), come per esempio una sostanza non agevolmente realizzabile, ricevuta in eredità o investita nella casa d'abitazione (cfr. RtiD I-2017 pag. 619 consid. 9b con rinvii). Tanto meno egli pretende che un analogo consumo di capitale sia esigibile in concreto dalla moglie.
b) Ciò posto, la questione di sapere se il Pretore abbia ecceduto nel suo potere cognitivo compiendo indagini d'ufficio online sulla posizione del convenuto all'interno della __________ SA riesce superflua. Senza dimenticare che i collegamenti fra l'interessato, la società in rassegna e il progetto immobiliare di __________ risultano dagli atti (doc. B6 e R6) e formano finanche oggetto di un'istanza d'informazione giusta l'art. 170 CC (sopra, lett. D). A un sommario esame la capacità contributiva di AP 1 va pertanto confermata.
9. Da ultimo l'appellante contesta di dover versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 15 000.–. Al riguardo il Pretore ha ricordato che la consolidata giurisprudenza di questa Camera non conosce l'istituto della provvigione ad litem nelle procedure a tutela dell'unione coniugale. Se non che – egli ha opinato – tale prassi si fonda su decisioni datate del Tribunale federale, il quale nelle più recenti sentenze sembra ammettere il contrario. A suo avviso inoltre non vi è motivo di trattare diversamente un coniuge coinvolto in una procedura a protezione dell'unione coniugale rispetto a un coniuge in fase di divorzio. Nel caso specifico inoltre il Pretore ha ravvisato un “evidente squilibrio di forze” fra i coniugi, la moglie disponendo sì di una certa sostanza, la quale non è però immediatamente monetizzabile. Così – egli ha continuato – pur essendo formalmente intestataria dell'immobile di __________, essa non pare in condizione di disporne, mentre per quanto attiene all'immobile in Brasile (acquistato tra il 2002 e il 2004 per circa fr. 33 000.–: verbale del 30 ottobre 2017, pag. 2) ogni operazione richiederebbe tempo. Sul fronte dei beni mobili (borsette e gioielli regalati dal marito), poi, nulla è dato di sapere precisamente, né sarebbe corretto obbligare la moglie ad alienare già adesso oggetti che concorrevano verosimilmente a costituire il tenore di vita precedente la separazione. Considerato poi che la provvigione ad litem non è un dono, ma una prestazione da conteggiare nella liquidazione dei rapporti patrimoniali, il Pretore ha accolto così la richiesta limitatamente a fr. 15 000.– per tenere conto “dell'attività processuale generata dall'incarto e dai valori in gioco”, oltre che dell'anticipo sulle spese (di fr. 5000.–) richiesto per la procedura (decreto impugnato, pag. 3 seg.).
L'appellante ripete che l'ordinamento ticinese non prevede lo stanziamento di provvigioni ad litem nelle procedure a tutela dell'unione coniugale. A parte ciò, egli prosegue, il Pretore ha disatteso il suo diritto d'essere sentito, poiché non ha rubricato la procedura né l'ha istruita. Quanto all'ammontare della prestazione, essa è a suo parere “assolutamente sproporzionata” per rapporto alla semplicità della fattispecie, che non vede coinvolti figli né implica una liquidazione di un regime matrimoniale. In ogni caso – egli epiloga – l'istante possiede beni propri di notevole valore (vestiti, gioielli, riserva di vini ecc.), oltre che due immobili “a sua libera disposizione”, i quali potrebbero essere gravati di pegno per sopperire alle spese del processo.
a) Intanto il convenuto lamenta a torto una violazione del suo diritto di essere sentito. Egli ha avuto occasione di esprimersi
sulla richiesta di provvigione ad litem almeno due volte, il 29 maggio 2017 (risposta, pag. 15) e il 2 gennaio 2018. Quanto al fatto che il primo giudice non avrebbe rubricato né istruito il procedimento, già si è detto (sopra, consid. 3).
b) A ragione l'appellante sottolinea invece che la giurisprudenza di questa Camera non prevede provvigioni ad litem in procedure a tutela dell'unione coniugale, orientamento cui si attiene anche l'Obergericht del Canton Zurigo (Bähler in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 5b ad art. 271). E il Tribunale federale ha già avuto modo di dichiarare tale prassi sostenibile (sentenza 5A_523/2015 del 21 dicembre 2015, consid. 2.3 in fine). Ciò non impedisce che un coniuge possa essere chiamato a finanziare spese legali e giudiziarie cui l'altro coniuge non sia in grado di far fronte in una procedura a protezione dell'unione coniugale. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare, per vero, che un coniuge in difficoltà finanziarie può chiedere al giudice di tenere conto delle spese legali a suo carico nel contributo di mantenimento dovutogli pendente causa (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c con richiamo a Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 136 in fine ad art. 159 CC; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.125 del 7 novembre 2019 consid. 13e).
c) Nella fattispecie AO 1 non risulta in grado di attingere in tempo utile a mezzi propri per finanziare un'adeguata condotta processuale senza compromettere il proprio debito mantenimento. L'appellante non discute che la sostanza di lei non sia immediatamente realizzabile. Poco importa di conseguenza che la moglie possa liberamente disporre di immobili a __________ e in Brasile. Il primo giudice inoltre ha spiegato i motivi che lo hanno indotto a ritenere – in attesa di chiarire le circostanze in esito alla procedura d'informazione (art. 170 CC) – che AO 1, pur essendo formalmente intestataria del fondo di __________, non sia in condizione di disporne. Da un lato egli ha definito inverosimile che costei sia in grado di comprendere, seguire e gestire il progetto immobiliare “Residenza __________”, dall'altro egli ha reputato attendibile che il convenuto, attraverso la società __________ SA, sia la persona di riferimento per quel progetto. E con tali argomenti il convenuto nemmeno si confronta. Il rimprovero mosso alla moglie di non avere documentato l'impossibilità di gravare l'immobile di __________ e quello in Brasile (che AO 1 ha dichiarato essere disabitato, vetusto e bisognoso di riparazioni dopo la rottura di un serbatoio: verbale del 30 ottobre 2017, pag. 2) cade dunque nel vuoto. Per il resto, sarà anche vero che l'interessata possiede beni mobili di valore (seppure nulla si sappia di preciso al riguardo). Una volta ancora, però, il convenuto non pretende che tali beni siano monetizzabili in tempi brevi. Né egli discute l'argomento del Pretore, secondo cui non si può esigere dalla moglie, per ora, l'alienazione di beni che concorrevano verosimilmente a sostenere il tenore di vita precedente la separazione.
d) Nel contributo alimentare per la moglie si giustifica di inserire così, dal 30 marzo 2018, una quota destinata al pagamento degli oneri processuali e di patrocinio. Quanto all'ammontare, l'appellante afferma che la fattispecie è semplice, ma è evidente che appare combattuta. Essa si connota inoltre per una situazione finanziaria delle parti nebulosa, sia per le implicazioni del marito nelle varie operazioni societarie e immobiliari formalmente gestite da persone a lui vicine, sia per quanto attiene all'attività della moglie per la F__________ SA. Le parti non hanno figli, è vero, tuttavia AP 1 non revoca in dubbio che siano in gioco interessi patrimoniali importanti. Del resto il Pretore ha chiesto all'istante un deposito di fr. 5000.– in garanzia delle spese processuali presumibili. Che il patrocinio di AO 1 possa costare fr. 10 000.– è dunque verosimile, ove si pensi che quella somma retribuisce un avvocato per una trentina d'ore di lavoro (alla tariffa di fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili), più le spese (art. 6 cpv. 1 del citato regolamento) e l'IVA. Nel contributo alimentare per l'istante (fr. 3255.– mensili: consid. 7n) si giustifica così di includere per 30 mesi una quota di fr. 500.– mensili destinata al pagamento delle spese legali e processuali (dal 30 marzo 2018, data dell'emanazione del decreto impugnato, fino al 30 settembre 2020; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.100 del 27 maggio 2015 consid. 7d).
10. Le spese processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante chiedeva la soppressione del contributo alimentare di fr. 5000.– mensili e della provvigione ad litem di fr. 15 000.– stabiliti dal Pretore. Ottiene la riduzione del contributo alimentare a fr. 3255.– mensili, mentre per quel che è della partecipazione alle spese processuali e legali della moglie egli soccombe nel risultato, la prestazione richiesta essendo concessa sotto altra forma. Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti due terzi degli oneri processuali e che rifonda alla controparte, la quale ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).
11. Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si pensi all'entità delle prestazioni ancora in discussione davanti a questa Camera (art. 51 lett. a LTF). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, a livello federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 del decreto impugnato sono riformati come segue:
AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo di mantenimento (comprensivo della partecipazione alle spese processuali e legali) di fr. 3755.– mensili dal 30 marzo 2018 fino al 30 settembre 2020 e di fr. 3255.– mensili dopo di allora.
2. Le spese processuali di fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per due terzi a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
– avv. ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).