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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.01.2019 11.2018.50

29. Januar 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·7,291 Wörter·~36 min·3

Zusammenfassung

Divorzio: contributo alimentare per il coniuge e liquidazione del regime dei beni

Volltext

Incarti n. 11.2018.50 11.2018.64

Lugano, 29 gennaio 2019/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2013.139 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 16 ottobre 2013 da

 AP 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (ora patrocinata dall'avv.  PA 3 ),

giudicando sull'appello del 12 aprile 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 19 febbraio 2018 (inc. 11.2018.50),

come pure sull'appello incidentale del 1° giugno 2018 presentato da AO 1

contro la medesima sentenza e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2018.64);

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1964) e AO 1 (1963) si sono sposati a __________ il 6 agosto 1987. Dal matrimonio sono nati J__________ (1991) e C__________ (1995), ora maggiorenni. Il marito lavora come operatore chimico per la ditta G__________ SA di __________. La moglie, invalida al 70%, percepisce una rendita intera AI. I coniugi vivono separati dal settembre del 2011, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento a __________.

                                  B.   Statuendo con sentenza del 12 luglio 2012 su un'istanza a prote­zione dell'unio­ne coniugale introdotta il 28 ottobre 2011 da AO 1, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato il figlio C__________, e ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 508.– mensili per l'istante e uno di fr. 1610.– mensili per il figlio, assegno familiare compreso (inc. SO.2011.1164). Tale decisione è passata in giudicato.

                                  C.   Il 16 ottobre 2013 AP 1 ha intentato azione di divorzio (senza motivazione) davanti al medesimo Pretore, chiedendo – previo conferimento del gratuito patrocinio – che in esito allo scioglimento del matrimonio ogni coniuge rimanesse proprietario dei beni a lui intestati e responsabile dei debiti da lui contratti. All'udienza di conciliazione, del 13 novembre 2013, il Pretore aggiunto ha constatato che i coniugi vivevano separati da più di due anni, ma che non era possibile raggiungere un'intesa sugli effetti del divorzio, di modo che ha impartito a AP 1 un termine per motivare la petizione. La moglie ha postulato a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio.

                                  D.   In un memoriale del 13 dicembre 2013 l'attore ha riaffermato le proprie domande. Nella sua risposta del­l'8 luglio 2014 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, ma ha sollecitato un contributo alimentare di fr. 1880.– mensili fino al proprio pensionamento, il versamento di fr. 12 418.40 in liquidazione del regime dei beni e il trasferimento di un conguaglio (imprecisato) da prelevare dai fondi della previdenza professionale intestati al marito. AP 1 ha replicato il 10 settembre 2014, mantenendo la propria posizione e instando cau­telarmente per la soppressione dal 1° settembre 2014 del contributo alimentare in favore della moglie stabilito a protezione del­l'unione coniugale. La convenuta ha duplicato il 14 no­vembre 2014, confermando le sue richieste e proponendo di respingere l'istanza cautelare.

                                  E.   All'udienza del 17 novembre 2014, indetta per il contraddittorio cautelare, i coniugi hanno raggiunto un accordo sui contributi di mantenimento arretrati dall'ottobre del 2011 fino al luglio del 2012, AP 1 impegnandosi a tacitare la moglie con il versamento di fr. 3500.–. Per il resto la procedura cautelare è stata sospesa in vista di trattative e non è più stata riattivata.

                                  F.   Le prime arringhe nella causa di merito si sono tenute il 7 ottobre 2015. In tale occasione le parti si sono date atto che in seguito alla disgiunzione delle partite fiscali l'autorità tributaria ha rimborsato al marito fr. 3773.– dell'imposta cantonale 2011, che “per lavori di economia domestica la moglie usufruisce di una persona esterna per la quale riceve fr. 1500.– annuali” e che nel 2010 la stessa AO 1 ha ricevuto fr. 48 000.– a titolo di risarcimento per un errore medico. Ciò premesso, entrambi i coniugi hanno notificato prove. Il Pretore ha emanato seduta stante la relativa ordinanza, dando avvio al­l'istruttoria.

                                  G.   L'istruttoria è stata chiusa il 26 settembre 2016 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 7 novembre 2016 l'attore ha ribadito le domande di petizione. In un allegato di quel medesimo giorno la convenuta ha mantenuto anch'essa le proprie richieste, salvo specificare in fr. 96 019.70 il conguaglio della previdenza professionale preteso dalla cassa pensione del marito.

                                  H.   Statuendo il 19 febbraio 2018, il Pretore aggiunto ha respinto anzitutto l'istanza cautelare, senza riscuotere spese né assegnare ripetibili. Nel merito egli ha pronunciato il divorzio e ha condannato AP 1 a versare alla convenuta fr. 4750.– in liquidazione del regime dei beni, oltre a un saldo di fr. 4293.45 per contributi alimentari arretrati. Ha obbligato il marito inoltre a erogare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1788.80 mensili dal febbraio del 2018 fino al 26 aprile 2027 (pensionamento di lei), ridotto in seguito e fino al 21 agosto 2029 (il giorno dopo il pensionamento di lui) “alla differenza tra il totale di quanto percepito dalla moglie sotto forma di rendite AVS, LPP o qualsivoglia altro titolo e l'importo di fr. 3975.80”. Infine il Pretore aggiunto ha ordinato alla __________ collettiva per la previdenza professionale obbligatoria B__________ SA di trasferire la somma di fr. 97 391.65 dal conto intestato a AP 1 al conto intestato a AO 1 presso la S__________ SA. Le spese processuali di complessivi fr. 1100.– sono state poste per un quinto a carico della convenuta e per il resto a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1800.– per ripetibili ridotte. La decisione sulle richieste di gratuito patrocinio è stata rinviata a separato giudizio.

                                    I.   Il 12 marzo 2018 AP 1 si è rivolto al Pretore aggiunto, chiedendogli di rettificare la sentenza appena citata nel senso di annullare la condanna di lui al pagamento di contributi alimentari arretrati, le parti essendosi previamente accordate al riguardo. Il 9 aprile 2018 egli ha ritirato anche l'istanza di gratuito patrocinio. AO 1 ha confermato il 12 aprile 2018 di ritenere definitivamente regolata per comune intesa la questione dei contributi alimentari arretrati e ha ritirato a sua volta la richiesta di gratuito patrocinio. La domanda di rettifica è tuttora pendente.

                                  L.   Contro la sentenza del 19 febbraio 2018 AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 12 aprile 2018 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere ogni pretesa dell'attrice in liquidazione del regime dei beni e di ridurre il contributo alimentare per lei a fr. 413.90 mensili fino al 21 agosto 2029. Nelle sue osservazioni del 1° giugno 2018 AO 1 propone che, conferitole il beneficio del gratuito patrocinio, l'appello sia respinto e con appello incidentale chiede di aumentare a fr. 7000.– la somma dovutale in liquidazione del regime dei beni, obbligando inoltre l'attore a versarle il contributo alimentare di fr. 1788.80 mensili non solo fino al 26 aprile 2027, ma vita natural durante. In subordine essa insta perché, dopo il pensionamento del marito (il 20 agosto 2029), il contributo rimanga pari almeno alla differenza tra i redditi del­l'attore a quel momento e il di lui fabbisogno minimo di fr. 4311.30 mensili. Con osservazioni del 6 luglio 2018 AP 1 postula il rigetto dell'appello incidentale.

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese formulate nei memoriali conclusivi davanti al Pretore aggiunto (liquidazione del regime dei beni, conguaglio della previdenza professionale, contributo di mantenimento). Quanto alla tempestività dell'appello principale, la sentenza impugnata è giunta all'attore il 26 febbraio 2018 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso, cominciato a decorrere il 27 febbraio 2018, è tuttavia rimasto sospeso dal 25 marzo fino all'8 aprile 2018 conformemente all'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. Introdotto il 12 aprile 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo. Tempestivo è altresì l'appello incidentale. La risposta al­l'ap­pello andava presentata infatti entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni è stato notificato alla convenuta al più presto il 5 maggio 2018, sicché il memoriale, inoltrato il 1° giugno 2018, è ricevibile.

                                   2.   Con le osservazioni all'appello incidentale l'attore produce gli estratti di un suo conto postale dall'ottobre del 2017 al febbraio del 2018 (doc. A), una ricevuta di pagamento relativa alla sua pigione del luglio 2018 (doc. B), il suo conguaglio delle spese accessorie 2016/2017 (doc. C), una lettera 5 novembre 2009 della S__________ SA (doc. D), un referto riguardante un suo esame radiologico del 14 giugno 2017 e un certificato medico del 2 luglio 2018 (plico doc. E). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Spetta alla parte che intende valersi di simile facoltà illustrare i motivi che le hanno impedito di sottoporre quegli elementi al primo giudice nonostante la diligenza che si poteva esigere da lei (DTF 143 III 42 consid. 4.1). Nella fattispecie i doc. A, C, D e l'esame radiologico nel plico doc. E sono anteriori alla sentenza impugnata. Incombeva quindi all'attore spiegare perché gli fosse impossibile esibirli prima. Invano si cercherebbe tuttavia una qualsiasi spiegazione nel memoriale. Il doc. B e il certificato medico nel plico doc. E, concomitanti alle osservazioni al­l'appello incidentale, sono invece ammissibili. Ad ogni buon conto, come si vedrà oltre (consid. 10), i mezzi di prova in questione poco o punto influiscono sul giudizio, AP 1 non pretendendo che il suo reddito sia diminuito in seguito a problemi di salute.

                                   3.   Litigiosi rimangono, in appello, la liquidazione del regime dei beni, il contributo alimentare per la moglie e la sua durata. Lo scioglimento del matrimonio invece è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò posto, le controversie legate alla liquidazione del regime dei beni vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28 dicembre 2018, con­sid. 3). In concreto non v'è ragione di scostarsi da tale principio.

                                    I.   Sulla liquidazione del regime dei beni

                                   4.   Il Pretore aggiunto ha accertato in primo luogo, per quanto concerne la pretesa di fr. 7000.– avanzata dalla moglie in relazione a una V__________ presa in leasing dal marito, che il veicolo è stato parzialmente finanziato con acquisti, essendo stata consegnata in permuta per un valore di fr. 6500.– la vecchia automobile, a sua volta comperata con acquisti. Allo scioglimento del regime dei beni – ha continuato il primo giudice – la V__________ non apparteneva dunque ai coniugi, ma è pur sempre divenuta proprietà dell'attore nel dicembre del 2014, alla fine del leasing, AP 1 avendo adempiuto il contratto e avendo potuto così riscattare il veicolo. Alla moglie spetta di conseguenza, secondo il Pretore aggiunto, la metà dell'investimento iniziale di fr. 6500.–, cioè fr. 3250.– (sentenza impugnata, consid. 3.2).

                                         a)   Nell'appello principale AP 1 sottolinea che allo scioglimento della partecipazione agli acquisti la V__________ apparteneva alla società di leasing e non può quindi essere considerata un bene soggetto a liquidazione del regime matrimoniale. Né sarebbe dimostrato che il pagamento iniziale di fr. 6500.– sia riconducibile al valore del precedente veicolo o sia un acquisto. Certo è soltanto – egli prosegue – che la V__________ è stata presa in leasing, assumendo i

                                               relativi obblighi contrattuali (compreso il riscatto finale di fr. 1000.–), e che solo al termine del contratto (dicembre del 2014) l'automobile è divenuta sua proprietà, quando egli ha stipulato un nuovo leasing per un'altra automobile. La moglie non può pertanto accampare pretese al riguardo.

                                         b)   L'appellante incidentale ricorda da parte sua che la V__________ è stata presa in leasing nel dicembre 2009 per fr. 50 000.–, dedotti fr. 6500.– per il valore della precedente automobile consegnata in ripresa, e che il saldo è stato corrisposto in

                                               rate mensili con un riscatto finale di fr. 1000.– (memoriale, pag. 2). La precedente automobile costituendo un acquisto, poiché fino a prova del contrario tutti i beni si presumono acquisti, essa sostiene perciò di avere diritto – come ha stabilito il Pretore – alla metà del valore di quel veicolo (fr. 3250.–). Inoltre vanno equiparate a un ammortamento, essa soggiunge, le rate del leasing (fr. 781.20 mensili) corrisposte dal dicembre del 2009 fino all'ottobre del 2011, allorché i coniugi vivevano ancora insieme, ragion per cui essa ha diritto alla metà di tali versamenti, di complessivi fr. 8983.80 (23 mesi, diviso due). La somma di fr. 7000.– da essa rivendicata risulta in definitiva – essa conclude – del tutto legittima.

                                         c)   Nella partecipazione agli acquisti lo scioglimento del regime dei beni “si ha per avvenuto il giorno della presentazione del­l'istanza”, che si tratti di divorzio o di separazione (art. 204 cpv. 2 CC). Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato a quel momento (art. 207 cpv. 1 CC). Decisiva è pertanto, in concreto, la data in cui è stata introdotta la petizione, il 16 ottobre 2013. Quanto è avvenuto in seguito poco importa, poiché dopo lo scioglimento del regime dei beni non si creano più acquisti (I CCA, sentenza inc. 11.2014.43 del 17 agosto 2016 consid. 5b rinvii a DTF 138 III 199 consid. 4.3.2 e 137 III 339 consid. 2.1.2). Ora, il 16 ottobre 2013 la V__________ era detenuta da AP 1 in virtù di un contratto di leasing (doc. L e AA). La questione è di sapere se da ciò la moglie possa vantare pretese in liquidazione del regime matrimoniale.

                                         d)   Il leasing è un contratto in forza del quale una società cede a una persona, per un certo periodo, l'uso e il godimento di una cosa mobile o immobile dietro pagamento di un importo periodico (Amstutz/Morin, Basler Kommentar, OR I, 6ª edi­zione, n. 59 alle note introduttive agli art. 184 segg.; Tercier/ Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ª edi­zione, pag. 1054 n. 7129). La proprietà del bene rimane alla società di leasing (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., pag. 1054 n. 7137), ciò che in concreto AO 1 non discute (duplica, pag. 5 n. 8). Chi ha l'uso del bene è, tutt'al più, avente diritto economico (Amstutz/Morin, op. cit., n. 92 alle note introduttive agli art. 184 segg.; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., pag. 1054 n. 7138), ma in caso di esecuzione forzata il bene non entra nella sua massa pignorabile (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., pag. 1056 n. 7149). Diversamente da una vendita o da una vendita a rate, in caso di leasing non v'è trasferimento di proprietà, bensì solo cessione in uso (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., pag. 1056 n. 7152). Al termine del contratto il conduttore del leasing ha generalmente tre possibilità: può stipulare un nuovo contratto che prolunga il leasing, può restituire il bene o acquistarlo pagando un valore di riscatto (Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., pag. 1064 n. 7209; in caso di leasing immobiliare: SJ 2007 I 180 consid. 2.1.2).

                                         e)   Nella fattispecie, quando ha intentato causa di divorzio, AP 1 non era – come si è spiegato – proprietario della V__________, la quale apparteneva alla società di leasing. Può darsi che egli abbia ottenuto quel leasing, cioè

                                               l'uso e il godimento del veicolo, corrispondendo inizialmente fr. 6500.– di acquisti (il valore della vecchia automobile), ma AO 1 non può esigere per ciò soltanto la rifusione della metà di tale valore, come reputa il Pretore aggiunto. La somma infatti è stata spesa e allo scioglimento del regime non sussisteva un bene surrogato del patrimonio coniugale in cui essa fosse confluita. Tanto meno la convenuta può pretendere di vedersi corrispondere una somma pari alla metà delle rate del leasing versate dal marito, come essa chiede con l'appello incidentale, una pretesa del genere non potendo riconoscersi nemmeno in caso di nolo. E quando il marito è diventato proprietario della V__________ nel dicembre del 2014, pagando il riscatto alla società di leasing, non potevano più crearsi acquisti, poiché il regime dei beni era ormai sciolto. Ne segue che in proposito l'appello risulta provvisto di buon diritto, mentre del tutto infondato si rivela l'appello incidentale.

                                   5.   Per quanto attiene alla pretesa di fr. 1500.– fatta valere dalla moglie in relazione al 50% del rimborso versato al marito dal­l'au­torità fiscale per l'imposta cantonale del 2011, il Pretore aggiunto l'ha riconosciuta con l'argomento che il ristorno concerneva acconti d'imposta per il lasso di tempo durante il quale le partite fiscali dei coniugi non erano ancora state disgiunte, onde il diritto della moglie alla metà di quell'importo (sentenza impugnata, consid. 3.3). Riguardo ai contributi alimentari arretrati in favore di AO 1 (fr. 4293.45), il primo giudice ha rilevato che il marito non contestava l'importo, di modo che ha riconosciuto alla convenuta anche tale spettanza (consid. 3.5).

                                         L'appellante principale riafferma quanto addotto nella sua domanda di rettifica del 12 marzo 2018, ovvero che sull'ammontare dei contributi alimentari arretrati le parti si sono accordate al­l'udienza del 17 novembre 2014, sicché la sua condanna al pagamento di fr. 4293.45 dev'essere annullata. Va annullata altresì – egli allega – la condanna a versare alla moglie fr. 1500.– per il rimborso d'imposta, da lui destinato al mantenimento della famiglia e in ogni modo compensato, ai coniugi essendo stato corrisposto dall'autorità fiscale un ulteriore rimborso di fr. 3773.–, devoluto interamente alla convenuta. Nelle sue osservazioni all'appello AO 1 conferma che entrambe le questioni sono state regolate consensualmente all'udienza del 17 novembre 2014. In condizioni del genere nulla osta all'annullamento delle due condanne, che vertono su un contenzioso divenuto privo d'oggetto già prima dell'emanazione della sentenza.

                                   II.   Sul contributo di mantenimento per la moglie

                                   6.   Relativamente al contributo alimentare per la moglie dopo il divorzio, il Pretore aggiunto ha ricordato che nella fattispecie il matrimonio è durato trent'anni, di cui almeno 24 di vita in comune (sentenza impugnata, consid. 4.2), ciò che conferisce a entrambi i coniugi il diritto di conservare il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica (consid. 4.3). Sulla base dei dati raccolti nella procedura a protezione dell'unione coniugale egli ha accertato così che prima della separazione i coniugi sostenevano un tenore di vita medio e che il reddito del marito era pressoché interamente assorbito dal fabbisogno della famiglia, composta di quattro persone. Solo dall'indipendenza economica del primogenito – egli ha rilevato – i coniugi sono stati in grado di suddividersi un'eccedenza. Né consta l'accantonamento di risparmi, proprio perché il reddito del marito finanziava interamente le esigenze della famiglia. Il primo giudice ha ritenuto così che “per il calcolo del contributo [in favore della moglie] si può procedere con il metodo della copertura dei rispettivi fabbisogni e la successiva ripartizione dell'eccedenza” (consid. 4.4).

                                         Nelle circostanze descritte il Pretore aggiunto ha determinato il reddito di AO 1 in fr. 2187.– mensili (rendita AI fr. 1687.– , “indennità assicurativa” fr. 500.–) e il fabbisogno minimo di lei in fr. 2725.90 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 771.45, conguaglio delle spese accessorie fr. 118.15, premio della cassa malati fr. 411.55, partecipazione ai costi della cassa malati fr. 100.60, assicurazione responsabilità civile e dell'economia domestica fr. 38.65, onere fiscale fr. 85.50: consid. 4.5). Quanto al marito, egli ne ha appurato il reddito in fr. 7350.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4311.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 780.–, premio della cassa malati fr. 448.–, franchigia fr. 30.–, partecipazione ai costi della cassa malati fr. 59.–, assicurazione responsabilità civile e del­l'economia domestica fr. 37.–, assicurazione sulla vita fr. 156.–, spese legali fr. 200.–, leasing del veicolo fr. 500.–, imposta di circolazione e assicurazione del veicolo fr. 181.30, onere fiscale fr. 720.–: consid. 4.6).

                                         Alla luce di quanto precede il primo giudice ha constatato che, una volta finanziato il proprio fabbisogno minimo, AP 1 conserva un margine di fr. 3038.70 mensili con cui può sopperire all'ammanco della moglie (fr. 538.90 mensili), mentre l'eccedenza di fr. 2499.80 mensili va divisa a metà (sentenza impugnata, consid. 4.7). A AO 1 spetta di conseguenza – egli ha epilogato – un contributo alimentare di fr. 1788.80 mensili (fr. 538.90, più la mezza eccedenza di fr. 1249.90: consid. 4.7).

                                   7.   L'appellante contesta il metodo di calcolo adottato dal primo giudice per fissare il contributo alimentare in favore della moglie dopo il divorzio, definito non pertinente. Inoltre egli fa valere che, come ha rilevato lo stesso Pretore aggiunto, nella procedura a protezione dell'unione coniugale il tenore di vita della moglie risultava limitato alla copertura del fabbisogno minimo. In nessun caso entra in linea di conto perciò – egli afferma – la mezza eccedenza considerata nella sentenza impugnata. La censura non manca di fondamento.

                                         I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati diffusamente e ripetutamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti, II-2013 pag. 788 n. 3c). Ai fini dell'attuale giudizio basti rammentare che per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in esito a un matrimonio con influsso concreto sulla di lui situazione finanziaria – come nelle unioni di lunga durata (sopra, consid. 6 all'inizio) – si procede in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito mantenimento dopo avere accertato livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge pos­sa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capa­cità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in ba­se al principio

                                         della solidarietà postmatrimoniale (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.16 del 28 dicembre 2018, consid. 8a).

                                         Il metodo applicato dal primo giudice, consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi suddividendo l'eccedenza a metà, è un procedimento cui fa capo la giurisprudenza per determinare il contributo di mantenimento destinato a una parte nelle procedure a tutela dell'unione coniugale o nei procedimenti cautelari relativi a cause di divorzio (RtiD I-2015 pag. 880 consid. 6 lett. a e b). Sussistendo in quei casi il vincolo del matrimonio, continua ad applicarsi l'art. 163 cpv. 1 CC, secondo cui i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. Sciolto il matrimonio, l'obbligo di mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro è disciplinato invece dagli art. 125 segg. CC. E il metodo di calcolo è in tali circostanze quello richiamato dianzi, oggetto del ragionamento a tre stadi, fondato sul livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica.

                                   8.   Nelle osservazioni all'appello AO 1 sembra riconoscere che il metodo di calcolo adottato dal Pretore aggiunto nella sentenza impugnata non è corretto, ma ne difende il risultato. Essa contesta che il contributo alimentare per lei debba limitarsi alla copertura del proprio ammanco, sottolineando che quel contributo deve assicurarle il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica e che, sommato al suo reddito di fr. 2187.– mensili, l'importo di fr. 1788.80 mensili non le consente un livello di vita più alto. L'ammontare stabilito dal Pretore aggiunto sarebbe perciò ‟adeguatoˮ, vista anche la capacità contributiva del marito, i principi di equità e di solidarietà, lo stato di salute di lei e la lunga durata del matrimonio. La convenuta contesta altresì che con redditi di fr. 9537.– mensili complessivi i coniugi vivessero durante la comunione domestica a livello di fabbisogno minimo, poiché dovevano sì provvedere al mantenimento dei figli, ma dovevano farsi carico di una sola economia domestica e pagavano meno imposte. Essa allega poi che gli elementi di valutazione enunciati dall'art. 125 CC non sono esaustivi e il risultato del loro apprezzamento è anche una questione di equità.

                                   9.   Come si è spiegato, il primo stadio del ragionamento volto a determinare un contributo di mantenimento giusta l'art. 125 CC consiste nell'accertare livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare – per quanto possibile – anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni). Tale ipotesi è estranea alla fattispecie. Determinante ai fini del presente giudizio è dunque l'ultimo tenore di vita sostenuto dalle parti durante la comunione domestica (DTF 135 III 160 consid. 4.3 con rinvii; v. anche RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4a con rinvii; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.22 del 15 marzo 2016 consid. 10a). Ora, mancando altre indicazioni al proposito, gli accertamenti esperiti nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale – ancorché limitati a un esa­me di verosimiglianza – costituiscono pur sempre un riferimento oggettivo (RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d, I-2005 pag. 778; da ultimo: I CCA, sen­tenza inc. 11.2015.43 del­l'8 agosto 2017, consid. 9). Fondandosi su tali elementi nel caso specifico, il primo giudice è giunto alla conclusione che durante la comunione domestica il reddito coniugale era praticamente assorbito dal fabbisogno familiare, di modo che le parti potevano contare solo sulla copertura del rispettivo fabbisogno minimo. A ben vedere, le cose non stanno in questi termini.

                                         Dalla decisione emanata il 12 luglio 2012 dal Pretore a tutela dell'unione coniugale non risulta che prima della separazione dei coniugi, avvenuta nel settembre del 2011, il reddito delle parti coprisse unicamente i fabbisogni della famiglia. A quel momento infatti il primo figlio J__________, maggiorenne da due anni, non gravava già più sul bilancio familiare. E lo stes­so Pretore aggiunto ha rilevato che dall'indipendenza econo­mica del primogenito i coniugi sono stati in grado di suddividersi un'eccedenza, la quale ammontava a fr. 1178.05 mensili (sentenza del 12 luglio 2012 nel­l'inc. SO.2011.1164 richiamato, consid. 7). Ne segue che il tenore di vita della convenuta nel settembre del 2011 non si esauriva nella semplice copertura del fabbisogno minimo, come reputa il Pretore aggiunto, ma comprendeva anche la mezza eccedenza di fr. 589.– mensili determinata dal giudice a protezione dell'unio­ne coniugale. Dopo il divorzio AO 1 ha il diritto così, per principio, di conservare un livello di vita equivalente al proprio fabbisogno minimo di fr. 2725.90 mensili calcolato dal Pretore aggiunto (non contestato dalle parti), più l'agio di fr. 589.– mensili goduto prima della separazione, per complessivi fr. 3314.90 men­sili.

                                10.   Il secondo stadio del ragionamento sopra evocato (consid. 7) verte sulla questione di sapere se in che misura AO 1 sia in grado di finanziare autonomamente il proprio tenore di vita (“debito mantenimento”). Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha accertato le entrate di lei in fr. 2187.– mensili. L'appellante principale si duole che nella somma manchi un'indennità di fr. 125.– mensili percepita dalla moglie per finanziare lavori di economia domestica, indennità calcolata nel reddito di lei già dal giudice a protezione dell'unione coniugale e che ancora all'udienza del 7 ottobre 2015 l'interessata ha confermato di ricevere, onde entrate per complessivi fr. 2310.– mensili. La convenuta eccepisce ora, nelle osservazioni all'appello, che quell'indennità non le è più versata.

                                         In concreto AO 1 ha dichiarato il 7 ottobre 2015 ch'essa usufruisce “di una persona esterna per la quale riceve fr. 1500.– annualiˮ (verbale di udienza, prima pagina in fondo). È vero che il giudice a protezione tutela dell'unione coniugale aveva incluso la citata indennità nel reddito di lei (sentenza del 12 luglio 2012 nell'inc. SO.2011.1164 richiamato, consid. 3b). L'appellante principale non revoca in dubbio tuttavia che la moglie, invalida al 70%, adoperi quella somma per retribuire “una persona esterna” che la aiuta nelle faccende domestiche. Si aggiungessero fr. 150.– mensili al fabbisogno minimo di lei, di conseguenza, andrebbero aggiunti fr. 150.– mensili anche al fabbisogno minimo e l'operazione si tradurrebbe in una partita di giro. Ne discende che AO 1 può provvedere al suo “debito mantenimento” con fr. 2187.– mensili, pari al reddito da lei conseguito e accertato nella sentenza impugnata. Che essa abbia modo di procurarsi altre entrate (abbia cioè una capacità lucrativa residua) non è asserito nemmeno dall'appellante principale. In definitiva la moglie rimane dunque con uno scoperto di fr. 1127.90 mensili sul proprio “debito mantenimento”.

                                11.   Il terzo stadio del noto ragionamento impone di valutare equamente la capa­cità contributiva del coniuge debitore e di fissare il contributo in ba­se al principio della solidarietà postmatrimoniale. L'appellante principale fa valere, sotto questo profilo, che il suo reddito di fr. 7350.– mensili accertato dal Pretore aggiunto in realtà è di fr. 7100.– mensili, poiché egli non riceve più l'assegno familiare per il figlio C__________, il quale ha terminato il ciclo di studi (memoriale, punto 10). La convenuta obietta che, comunque sia, nel frattempo il reddito del marito è sicuramente aumentato, ciò che giustifica di lasciare invariato l'ammontare del reddito in fr. 7350.– mensili. Simile congettura non trova tuttavia alcuna verosimiglianza agli atti. D'altro lato l'assegno familiare non è un reddito del genitore, bensì una prestazione destinata al figlio (art. 284a cpv. 1 CC), sicché va tolto dal reddito che AP 1 conseguiva ai tempi della protezione dell'unione coniugale, reddito che nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha definito “praticamente invariato” (consid. 4.6).

                                         In ultima analisi, con un reddito di fr. 7100.– mensili e un fabbiso­gno minimo di fr. 4311.30 mensili (da lui non contestato) l'appellante principale conserva un margine disponibile di fr. 2788.70 mensili che gli consente di finanziare agevolmente lo scoperto sul “debito mantenimento” registrato da AO 1 (fr. 1127.90 mensili), salvaguardando anche il proprio “debito mantenimento” (fabbisogno minimo di fr. 4311.30 mensili più l'agio di fr. 589.– mensili di cui egli beneficiava, come la moglie, prima della separazione). L'appellante incidentale soggiunge che in realtà il fabbisogno minimo del marito è inferiore a fr. 4311.30 mensili, poiché nulla dimostra che dopo il leasing dell'automobile scaduto nel dicembre del 2014 egli abbia stipulato un nuovo leasing. L'argomentazione non ha tuttavia portata pratica, poiché aumentare il margine disponibile del­l'interessato non farebbe che confermare la sua possibilità di versare alla moglie il contributo alimentare di fr. 1130.– mensili (arrotondati). Quanto alla decorrenza dell'obbligo, di regola un contributo alimentare fissato in una sentenza di divorzio va corrisposto dal passaggio in giudicato dell'intera decisione o, per lo meno, in casi particolari, dal passaggio in giudicato del dispositivo che pronuncia lo scioglimento del matrimonio (“forza di giudicato parziale”: DTF 128 III 122 consid. 3b/bb). Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha fissato l'inizio dell'obbligo nel febbraio del 2018, mese corrispondente all'emanazione della decisione impugnata (dispo­sitivo n. 3). Le parti non contestando tale decorrenza, non è compito di questa Camera intervenire al riguardo.

                                12.   Per quel che concerne la durata dell'obbligo contributivo, il primo giudice ha escluso che AO 1 possa recuperare anche solo in parte la propria indipendenza economica, di modo che ha condannato il marito a versarle il contributo alimentare fino al pensionamento di lei, il 26 aprile 2017. Dopo di allora egli ha dato atto di ignorare quali saranno le entrate della convenuta. Si è limitato così a prevedere (senza fissarlo) un contributo di mantenimento pari alla differenza tra il reddito che AO 1 conseguirà a quel momento e l'ammontare del fabbisogno minimo di lei sommato al contributo alimentare percepito a quel momento. Simile contributo – egli ha continuato – decadrà al pensionamento del marito, il 20 agosto 2019, poiché il reddito dell'attore subirà allora “un importante ridimensionamento”, al punto che gli introiti di lui e quelli della moglie “si equivarranno”  (sentenza impugnata, consid. 4.8).

                                         a)   Nell'appello principale AP 1 chiede di ridurre il contributo alimentare per la convenuta a fr. 413.90 mensili fino al 21 agosto 2029 (l'indomani del pensionamento di lui), pari alla copertura del fabbisogno mini­mo dell'interessata, sopprimendolo del tutto in seguito. Ora, la pretesa di ridurre il contributo alimentare a fr. 413.90 mensili risulta infondata già per il fatto che, come si è visto (consid. 9), AO 1 ha diritto alla copertura del tenore di vita raggiunto prima della separazione e non solo a quella del fabbisogno minimo. La conclusione è provvista di buon diritto invece, come si è visto, nella misura in cui tende a ridimensionare il contributo di mantenimento stabilito dal Pretore aggiunto da fr. 1788.80 a fr. 1130.– mensili, per lo meno fino al 26 aprile 2027 (pensionamento della beneficiaria).

                                               Quanto al periodo compreso tra il pensionamento della convenuta e quello dell'attore (20 agosto 2029), scadenza fissata dal Pretore aggiunto, è impossibile sindacare l'esito dell'appello principale. Il primo giudice non ha fissato – come detto – alcun obbligo cifrato dopo il 26 aprile 2027, limitandosi a prevedere (genericamente) un contributo alimentare pari alla differenza tra il reddito che AO 1 conseguirà a quel momento e l'ammontare del fabbisogno minimo di lei sommato al contributo alimentare percepito a quel momento. Egli non ha formulato tuttavia alcuna prognosi né sul reddito che AO 1 conseguirà al pensionamento né sull'ammontare del fabbisogno minimo di lei sommato al contributo alimentare percepito a quel momento. In condizioni simili non è dato manifestamente di sapere se il contributo alimentare offerto dall'appellante principale (fr. 413.– mensili) sia congruo. A tal fine occorrerebbe conoscere almeno il prevedibile ammontare della futura rendita AVS e quello della pensione che la S__________ SA (“secondo pilastro”) erogherà alla convenuta, ma al proposito gli atti non sono del benché minimo ausilio (contengono solo un certificato LPP al 1° gennaio 2015, prima della suddivisione della previdenza: doc. 22).

                                         b)   L'autorità giudiziaria superiore può rinviare la causa alla giurisdizione inferiore se non è stata giudicata una parte essenziale dell'azione oppure se i fatti devono essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). Sul contributo alimentare chiesto da AO 1 per il lasso di tempo compreso fra il 26 aprile 2027 e il 20 agosto 2029 il Pretore aggiunto non ha giudicato, limitandosi a un'indicazione di metodo (per altro inidonea in caso di esecuzione forzata). Oltre a ciò, in concreto gli atti devono essere completati su punti essenziali, dovendosi accertare il prevedibile ammontare della rendita AVS e quello della pensione che erogherà la S__________ SA (“secondo pilastro”), elementi decisivi ai fini del giudizio. In simili condizioni non rimane che annullare la seconda frase del dispositivo n. 3 della sentenza impugnata, inerente al contributo di mantenimento in favore di AO 1 tra il 26 aprile 2027 e il 20 agosto 2029, e rinviare gli atti al Pretore aggiunto perché inviti la convenuta a produrre un attestato sul prevedibile ammontare della sua futura rendita AVS e sulla prevedibile pensione che le perverrà dalla S__________ SA. Dopo di che, il Pretore aggiunto fisserà l'eventuale contributo di mantenimento per quel periodo, cifrandolo.

                                         c)   Da parte sua AO 1 chiede nell'appello incidentale non solo di lasciare invariato il contributo alimentare di fr. 1788.80 mensili stabilito dal Pretore aggiunto fino al di lei pensionamento, ma anche di riconoscerle tale contributo vita natural durante o, in subordine, di riconoscerle dopo il pensionamento del marito (il 20 agosto 2029) un contributo vitalizio pari almeno alla differenza tra i redditi del­l'attore a quel momento e il di lui fabbisogno minimo di fr. 4311.30 mensili. La prima domanda è infondata, l'interessata non potendo pretendere che fino al proprio pensionamento – come si è visto – il contributo sia più elevato di fr. 1130.– mensili. La seconda è una volta ancora impossibile da sindacare, poiché tutto si ignora sul preve­dibile reddito dell'interessata dopo il pensionamento. Un giudizio al riguardo presuppone la citata integrazione dell'istruttoria.

                                               Quanto alla terza domanda (esten­sione del contributo alimentare dopo il pensionamento del marito), vale a maggior ragione quanto si è detto per la seconda. Al fine di valutare un'eventuale estensione del contributo alimentare dopo il pensionamento del marito, infatti, occorre conoscere anche il prevedibile ammontare della rendita AVS di lui e quello della prevedibile pensione che gli sarà stanziata dalla __________ collettiva per la previdenza professionale obbligatoria __________ SA. Se non che, gli atti sono silenti anche al proposito (vi figura solo un certificato LPP del marito al 29 gennaio 2014: doc. P). Non rimane quindi che annullare anche la terza frase del dispositivo n. 3 della sentenza impugnata (“L'obbligo contributivo a carico di AP 1 e a favore di AO 1 terminerà definitivamente il 21 agosto 2029”) e rinviare gli atti al Pretore aggiunto perché inviti l'attore a esibire un attestato sul prevedibile ammontare della sua rendita AVS e della prevedibile pensione che gli sarà erogata dal menzionato istituto di previdenza. Dopo di che, considerati gli analoghi documenti che saranno prodotti dalla convenuta, egli verificherà se l'obbligo contributivo non debba estendersi oltre il 21 agosto 2029.

                                         d)   Nelle osservazioni all'appello incidentale AP 1 eccepisce che la richiesta di contributo alimentare avanzata dalla convenuta per il tempo successivo al 20 agosto 2029 è improponibile perché è stata fatta valere soltanto nel memoriale conclusivo. Nulla però egli ha eccepito dopo essersi visto notificare quel memoriale (del 7 novembre 2016), lascian­do che il Pretore aggiunto emanasse la sentenza (il 19 febbraio 2018). Che le parti avessero rinunciato alle arringhe finali non dispensava il marito dal reagire sollecitamente (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.11 del 20 luglio 2017 consid. 6 con rinvii; identico principio valeva già sotto il vecchio diritto di procedura: Rep. 1995 pag. 227 n. 55). Sollevare la questione solo dopo che il giudice ha statuito offende la buona fede processuale (art. 58 CPC). Sul­l'obiezione non giova dunque attardarsi.

                                13.   Se ne conclude che, per quanto riguarda il contributo alimentare in favore di AO 1, l'appello principale merita parziale accoglimento, nel senso che il contributo va ridotto da fr. 1788.80 a fr. 1130.– mensili dal febbraio del 2018 (compreso) al 26 aprile 2027. Riguardo al contributo alimentare dopo di allora, invece, il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata va annullato e gli atti rinviati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio, previa assunzione dei certificati che attesteranno il presumibile ammontare delle rendite AVS e delle prestazioni del “secondo pilastro” spettanti alle parti.

                                  III. Sulle spese e le ripetibili

                                14.   Le spese dell'appello principale e quelle dell'appello incidentale seguono la vicendevole soccom­benza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 postulava una riduzione del contributo alimentare litigioso fino al 26 aprile 2027 da fr. 1788.80 mensili a fr. 413.90 mensili e ne ottiene la diminuzione a fr. 1130.– mensili, così come ottiene l'annullamento della sua condanna al versamento di fr. 4750.– in liquidazione del regime dei beni. AO 1 sollecitava la conferma del contributo alimentare di fr. 1788.80 mensili fino al 26 aprile 2027, che vede calare invece a fr. 1130.– mensili. Quanto all'entità del contributo alimentare dopo il 26 aprile 2027, ambedue le parti conseguono l'annullamento – seppure per finalità opposte – della sentenza impugnata. Come giudicherà il Pretore aggiunto al riguardo dipenderà dall'integrazione dell'istruttoria e non si può prevedere. Tutto ponderato, nel complesso entrambe le parti escono quindi sconfitte sostanzialmente nella medesima proporzione. Ciò giustifica di suddividere le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili.

                      15.   L'esito dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente sul dispositivo inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado. Davanti al Pretore aggiunto l'attore chiedeva che in esito al divorzio ogni coniuge rimanesse proprietario dei beni a lui intestati e responsabile dei debiti da lui contratti. La convenuta rivendicava da parte sua un contributo alimentare di fr. 1880.– mensili, il versamento di fr. 12 918.40 in liquidazione del regime dei beni e il trasferimento di fr. 96 019.70 a titolo di conguaglio previdenziale dalla cassa pensione del marito. Essa ottiene un contributo alimentare di fr. 1130.– fino al 26 aprile 2027 (il contributo alimentare del periodo successivo rimane da definire) e vede respingere la pretesa di fr. 12 918.40 in liquidazione del regime matrimoniale, ma consegue il trasferimento di fr. 97 391.65 a titolo di conguaglio previdenziale. A un giudizio d'insieme non può dirsi soccombere così per più di un quinto e per le future spese giudicherà nella futura sentenza.

                                 IV.   Sul gratuito patrocinio per l'appello incidentale

                                16.   Nell'appello incidentale AO 1 afferma di non poter far fronte ai costi della procedura davanti a questa Camera e chiede il conferimento del gratuito patrocinio. A parte il fatto però ch'essa beneficia di un margine disponibile di fr. 589.– mensili sul suo fabbisogno minimo (sopra, consid. 9 in fine), nelle cause di stato i costi della procedura sono anzitutto a carico dell'unio­ne coniu­gale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_49/2017 del 18 luglio 2017, consid. 2.2). Le parti devono quindi far fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente, il coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge è sprovvisto di risor­se sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata di mezzi adeguati. Nella fattispecie l'interessata non pretende che AP 1 sia sfornito di sostanza sufficiente per stanziarle una provvigione ad litem destinata a finanziare i costi dell'appello incidentale. Il beneficio del gratuito patrocinio non può di conseguenza entrare in linea di conto.

                                  V.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                17.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                      I.   L'appello principale e l'appello incidentale sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:

                                         2.  Il regime dei beni è sciolto e liquidato. Ciascun coniuge rimane proprietario esclusivo dei beni in suo possesso.

                                         3.  AP 1 è condannato a versare a AO 1 un contributo alimentare anticipato di fr. 1130.– mensili dal febbraio 2018 (compreso) fino al 26 aprile 2027.

                                         Per quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore di AO 1 dal 26 aprile 2027 in poi, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio nel senso dei considerandi, previa integrazione del­l'istruttoria.

                                   II. Le spese dell'appello principale, di fr. 1100.–, da anticipare dall'appellante principale, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  III.   Le spese dell'appello incidentale, di fr. 1100.–, da anticipare dall'appellante incidentale, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                 IV.   La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello incidentale è respinta.

                                  V.   Notificazione:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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