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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.04.2018 11.2018.39

25. April 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,266 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Richiesta di gratuito patrocinio respinta: appello senza probabilità di successo

Volltext

Incarto n. 11.2018.39

Lugano, 25 aprile 2018/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa DM.2016.20 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 12 febbraio 2016 da

 CO 1   (ora patrocinato dall'avv.  PA 2 )  

contro  

 IS 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello del 5 aprile 2018 presentato da IS 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 27 marzo 2018 (inc. 11.2018.38);

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con decreto cautelare del 27 marzo 2018, emesso nell'ambito

                                         di una causa di divorzio che oppone CO 1 (1975) a IS 1 (1981), il Pretore aggiunto del Distretto di

                                         Bellinzona ha affidato i figli M__________ (15 maggio 2009) e Ma__________ (27 settembre 2010) al padre, ha posto a carico del medesimo la retta di fr. 480.– mensili fatturata dal F__________ __________ a __________ che ospita la figlia B__________ (19 novembre 1999), ora maggiorenne, e ha riservato alla madre l'abituale diritto di visita che la giurisprudenza garantisce a figli in età scolastica, “da esercitarsi per il momento a __________”. Il Pretore aggiunto ha esplicitamente precisato nel dispositivo che le visite “potranno avvenire presso il domicilio della madre unicamente quando la curatrice educativa avrà potuto accertare e confermare” che gli incontri “potranno essere svolti in modo adeguato e consono all'interesse e al bene dei due minori”.

                                  B.   Contro il decreto cautelare appena citato IS 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 aprile 2018 per ottenere che i due figli minorenni siano affidati a lei e che CO 1 sia tenuto a versarle un contributo alimentare di fr. 1358.– mensili, oltre a un contributo di fr. 1089.10 mensili per M__________ e a uno di fr. 1039.– mensili per Ma__________. Nel memoriale essa postula inoltre la concessione del gratuito patrocinio in appello. Su quest'ultima richiesta giova statuire senza indugio.

Considerando

in diritto:                 1.   Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per affrontare le spese di un procedimento giudiziario (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). Nella fattispecie si può presumere che la richiedente versi in gravi ristrettezze, dal momento ch'essa non risulta conseguire alcun reddito (decreto impugnato, pag. 2 in alto). La questione è di sapere se il suo appello abbia “probabilità di successo”.

                                   2.   Un processo si ritiene privo di probabilità di successo quando le possibilità di buon esito sono notevolmente inferiori a quelle di sconfitta, al punto da non poter essere considerate serie, sicché una parte ragionevole e dotata di mezzi sufficienti rinuncerebbe a procedere in giudizio per i costi che potrebbero derivarle. Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgano più o meno – oppure appaiano solo lievemente inferiori – a quelle di sconfitta. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (DTF 142 III 139 consid. 5.1 con rinvii).

                                   3.   Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha accertato che, da quando M__________ e Ma__________ sono stati affidati al padre (decreto supercautelare del 9 agosto 2017), “per quanto risulta alla curatrice la madre non ha più fatto visita ai figli a __________ dal periodo da Natale ad oggi” e “nemmeno ha preso contatto diretto con la curatrice educativa per interessarsi sullo stato di salute e più in generale su che cosa stia accadendo ai propri figli” (decreto impugnato, pag. 2 a metà). Anzi, “le ultime informazioni in possesso della curatrice sono quelle fornite dall'ufficio assistenziale di __________, dove però nulla si accenna su eventuali attività reddituali” e nulla si dice su come o di che l'interessata viva, “tant'è che non è stato sinora possibile prendere in considerazione né tanto meno organizzare diritti di visita” nella Svizzera tedesca (decreto impugnato, pag. 2 verso il basso).

                                   4.   Alla luce di quanto precede – e che l'appellante non contesta – mal si comprende come IS 1 possa seriamente aspirare alla custodia dei due figli minorenni, spostandoli dal luogo di attuale residenza in cui sono adeguatamente curati (decreto impugnato, pag. 2 a metà) per una destinazione non chiara e in condizioni logistiche di cui tutto si ignora. Men che meno ove si pensi che i due figli sono stati affidati al padre anche in ragione del fatto che un perito aveva “sottolineato l'importanza per i due minori di poter vivere e andare a scuola in Ticino, dove sono cresciuti, conoscono la lingua e dove hanno legami familiari importanti”, “aspetto confermato anche dalla curatrice educativa di M__________ e Ma__________ a __________” (decreto supercautelare del 9 agosto 2017, pag. 3 nel mezzo). E al proposito l'appellante non spende una parola.

                                   5.   Certo, l'appellante solleva anche due censure d'ordine, dolendosi che dopo la notificazione del decreto impugnato le siano stati trasmessi “ulteriori documenti” e che il Pretore aggiunto ha ordinato un referto sulle sue capacità genitoriali “dal __________ di __________, del quale fa parte l'avv. __________ B__________”, collega di studio del patrocinatore del marito. La stessa appellante non pretende tuttavia che i non meglio precisati documenti a lei trasmessi dopo la notifica del decreto siano serviti in qualche modo ai fini della decisione. Quanto alla perizia sulle capacità genitoriali, essa non è nemmeno oggetto del decreto cautelare, come non è oggetto del decreto cautelare il contributo alimentare che IS 1 pretende per sé in appello. Al riguardo l'appello sembra cadere finanche nel vuoto.

                                   6.   Ne segue che in concreto il memoriale denota scarse, se non infime probabilità di successo. Non soccorrono dunque le premesse cumulative dell'art. 117 CPC per ammettere l'appellante al beneficio del gratuito patrocinio. Essa andrà invitata così a prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili, anticipo che le sarà chiesto con decisione separata. Tenuto conto delle difficili condizioni economiche in cui essa si trova, il deposito sarà limitato in ogni modo a fr. 500.–. Dovesse l'appellante rinunciare a ricorrere, le spetterà di ritirare il ricorso. Il mancato versamento del deposito in garanzia non equivarrà per ciò solo a desistenza.

Per questi motivi,

decide:                     1.   La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

                                   2.   IS 1 sarà invitata a prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili dell'appello.

                                   3.   Notificazione all'avv.   .

                                         Comunicazione:

– avv.   ; – Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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