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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.05.2019 11.2018.33

29. Mai 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,736 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Contestazione di delibere di un'associazione

Volltext

Incarto n. 11.2018.33

Lugano 29 maggio 2019/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa SE.2017.9 (associazione: contestazione di delibere assembleari) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con “istanza” (petizione) del 24 luglio 2017 da

 AP 1    

contro  

AO 1 (rappresentata dal presidente  RA 1 e dalla segretaria RA 2),

giudicando sull'appello del 16 marzo 2018 presentato da  AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 15 febbraio 2018;

Ritenuto

in fatto:                   A.   La AO 1 è un'associazione con sede a __________ che ha per scopo “di favorire la conoscenza e la protezione del mondo __________, di salvaguardarne le peculiarità e la bellezza e di promuovere __________ e __________ nelle varie loro forme”. AP 1 è membro da anni di tale associazione.

                                  B.   Nel febbraio del 2017 il presidente dell'associazione, RA 1, ha convocato un'assemblea generale ordinaria per il 18 marzo 2017, indicando fra gli oggetti all'ordine del giorno l'“approvazione dei conti 2016 e dell'impiego degli utili di bilancio, del rapporto di revisione, del preventivo 2017 della gestione ordinaria” (oggetto n. 5), come pure la “sostituzione di un membro di comitato” (oggetto n. 6).

                                  C.   All’assemblea del 18 marzo 2017, durante la discussione sul­l'og­getto n. 5, i soci M__________ R__________ e AP 1 hanno chiesto che R__________ V__________ lasciasse la funzione di revisore per incompatibilità, avendo egli sposato un membro del comitato (T__________ F__________). In esito a tale intervento R__________ V__________ ha rinunciato con effetto immediato alla carica. Non trovandosi però fra i presenti nessuno disposto a sostituirlo, l'assemblea ha deciso – su proposta del presidente – di “affidare con mandato di nomina al comitato, il compito di completare la commissione di vigilanza”. I conti sono poi stati approvati con 18 voti favorevoli, nessuno contrario e sette astenuti.

                                         Durante l'esame dell'oggetto n. 6 M__________ D__________, anch'egli membro – come R__________ V__________ – della commissione di vigilanza, si è proposto quale nuovo membro del comitato in sostituzione della dimissionaria C__________ G__________. Preso atto che, pur con tale avvicendamento, i membri del comitato non raggiungevano il numero fissato dallo statuto (sei membri più il presidente) e che nessuno dei presenti era disposto ad aggiungervisi, l'assemblea ha dato nuovamente “mandato di nomina o di modifica dello statuto al comitato”. Il comitato è stato incaricato inoltre di nominare un secondo membro nella commissione di vigilanza in sostituzione di M__________ D__________, il quale è stato eletto come membro del comitato con 20 voti favorevoli, nessuno contrario e quattro astenuti.

                                  D.   Il 23 marzo 2017 AP 1 ha instato davanti alla Pretura del Distretto di Vallemaggia per un tentativo di conciliazione allo scopo di convenire la AO 1 e ottenere l'annullamento dell'assemblea generale tenutasi il 18 marzo 2017. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Segretario assessore ha autorizzato il 26 aprile 2017 AP 1 ad agire in giudizio per far valere la pretesa non conciliata entro tre mesi (inc. CM.2017.5).

                                  E.   Con istanza (recte: petizione) del 24 luglio 2017 AP 1 ha promosso causa contro la AO 1 per ottenere “l'annullamento delle risoluzioni assembleari 18 marzo 2017 riguardanti la nomina del comitato e del revisore R__________ V__________”. Il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata e il 2 agosto 2017 ha assegnato alla convenuta un termine per presentare osservazioni scritte. La AO 1 ha introdotto il 21 agosto 2017 un memoriale in cui, contestata la legittimazione attiva di AP 1, ha proposto di respingere la petizione. Con replica spontanea del 5 settembre 2017 l'attrice ha lamentato che i verbali dell'assemblea ordinaria e il rapporto di revisione prodotti dalla convenuta non fossero firmati e riportassero solo parte di quanto era stato discusso all'assemblea. L'indomani il Pretore ha comunicato che tali eccezioni sarebbero state discusse al dibattimento.

                                  F.   All'udienza del 27 settembre 2017, indetta per il dibattimento, le parti hanno ribadito le loro domande e notificato prove. L'istruttoria è cominciata il 20 ottobre 2017 e si è chiusa il 27 ottobre seguente. Alla discussione finale del 4 dicembre 2017 le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista. Statuendo con decisione non motivata del 29 dicembre 2017, il Pretore ha respinto la petizione. L'attrice ha chiesto il 10 gennaio 2018 la motivazione scritta, che il Pretore ha notificato il 15 febbraio 2018.

                                  G.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16 marzo 2018 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 23 aprile 2018 la AO 1 propone di respingere l'appello, ponendo in dubbio una volta ancora la legittimazione ad agire di AP 1.

Considerando

in diritto:                 1.   Le controversie sulla validità di risoluzioni assembleari di un'associazione non hanno carattere pecuniario, quand'anche possano toccare interessi patrimoniali (RtiD I-2012 pag. 877 consid. 2). Sono appellabili, di conseguenza, senza riguardo a questioni di valore. Alle cause senza carattere pecuniario si applica tuttavia la procedura ordinaria (art. 219 e 243 cpv. 1 CPC a contrario), mentre in concreto il Pretore ha trattato erroneamente l'intera causa con la procedura semplificata. Sta di fatto che le parti non se ne dolgono. Assumono così i rischi legati agli eventuali inconvenienti di tale scelta. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza del Pretore era impugnabile entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto tale decisione è pervenuta all'attrice il 17 febbraio 2018 (tracciamento degli invii n. 98.41.902926.00300661, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così lunedì 19 marzo 2018 (S. Giuseppe), salvo protrarsi al martedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC e dell'art. 1 della legge cantonale concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino (RL 843.200). Introdotto il 16 marzo 2018 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Nella decisione impugnata il Pretore, accertata la qualità per agire dell'attrice, ha rilevato che quest'ultima chiedeva l'annullamento delle risoluzioni assembleari del 18 marzo 2017 sostanzialmente per tre motivi: perché la nomina del comitato non era conforme all'art. 11 dello statuto dell'associazione, perché l'approvazione dei conti era “irrita” a causa dei “rapporti di parentela” fra il revisore dimissionario R__________ V__________ e il membro di comitato T__________ F__________ e perché l'ordine del giorno risultava incompleto, non prevedendo “la trattanda (obbligatoria) della nomina della commissione di revisione”. Relativamente alla prima contestazione, se è vero – ha premesso il Pretore – che in virtù dello statuto il comitato dev'essere composto di sette membri, il mancato raggiungimento di quel numero non ne invalidava l'elezione, anche perché l'associazione si era vista costretta a ciò in difetto di candidature e perché in ogni caso la legge non fissa un numero minimo o massimo di membri. Pretendere il contrario equivarrebbe, per il Pretore, a un formalismo eccessivo (sentenza impugnata, consid. 7.1).

                                         Quanto al secondo motivo, il Pretore ha richiamato gli art. 68 e 69b cpv. 3 CC, come pure gli art. 728 n. 3 e 730 CO, rilevando che gli impedimenti dei soci e degli organi sociali “per ragioni di parentela” sono censurabili unicamente se la decisione contestata riguarda questioni strettamente legate agli interessati, mentre trattandosi di votazioni queste sono annullabili soltanto se il voto della persona coinvolta risulta determinante. E il primo giudice non ha ravvisato simili presupposti nel caso concreto, da un lato perché firmando il rapporto di revisione R__________ V__________ non ha preso posizione su questioni personali sue o della moglie, ma si è limitato ad avallare la contabilità dell'associazione, dall'altro perché la commissione di vigilanza era composta di tre membri, sicché il voto di R__________ V__________ non era decisivo (sentenza impugnata, consid. 7.2).

                                         Circa la contestata completezza dell'ordine del giorno, infine, il primo giudice ha riconosciuto che esso doveva includere la nomina della commissione di vigilanza. Ciò nondimeno, il difetto non imponeva a suo avviso l'annullamento delle risoluzioni assembleari, non foss'altro perché l'assemblea non ha nominato una nuova commissione di vigilanza, ma ha solo delegato al comitato il compito di completarla. Ad ogni buon conto, a prescindere dalla legittimità del modus operandi di delegare all'organo controllato il compito di nominare il proprio controllore, la richiesta di annullare la nomina a revisore di R__________ V__________ risultava priva d'oggetto, non essendo quegli in realtà stato nominato come tale durante l'assemblea (sentenza impugnata, consid. 7.3).

                                   3.   AP 1 ricorda anzitutto i tre punti su cui verteva la petizione. Afferma che la gestione della __________, distrutta da un incendio il 2 ottobre 2017, due giorni prima che un sopralluogo cantonale verificasse il mancato collaudo dello stabile, l'esecuzione di lavori non autorizzati e la mancata realizzazione delle misure antincendio, è indice del modo in cui è amministrata l'associazione. A sostegno dell'azione giudiziaria essa riferisce inoltre dei problemi legati all'assemblea ordinaria 2018 riunitasi il 9 mar­zo 2018, la quale non ha potuto deliberare per ingestibilità nella conduzione. Ciò posto, l'appellante sottolinea che la convocazione dell'assemblea generale del 2017 non era conforme agli art. 2 cpv. 1 e 3 cpv. 2 CC, mentre il Pretore ha cercato in ogni modo di giustificare “situazioni manicomiali e irrispettose degli statuti sociali”, non è stato equo e prudente né ha avuto corretto apprezzamento delle “gravose circostanze denunciate”, contravvenendo così all'art. 4 CC.

                                         Con riferimento ai tre oggetti litigiosi, l'attrice ricorda, trattandosi della pretesa difformità della nomina del comitato, che per ottemperare all'art. 11 dello statuto i membri da nominare erano due e non uno. Ne desume che l'ordine del giorno era mal formulato e che tale vizio avrebbe dovuto comportare l'annullamento dell'assemblea.

                                         Relativamente alla contestata partecipazione di R__________ V__________, l'appellante assevera che in seguito a ciò la trattazione del consuntivo 2016 andava sospesa e andava designata una nuova commissione di revisione. Essa riafferma che in conformità al­l'art. 13 dello statuto il rapporto di revisione doveva già essere presentato per la fine di febbraio, mentre quello in esame reca la data del 5 marzo 2017. La questione era stata segnalata al Pretore, il quale però l'ha ignorata. Poco importa poi – soggiunge l'appellante – che l'incompatibilità concernesse un solo revisore su tre, l'“inconciliabile presenza” di R__________ V__________ potendo condizionare l'operato dell'intero organo di vigilanza. I due motivi testé evocati (incompatibilità personale di R__________ V__________ e mancato rispetto dei termini di presentazione del rapporto di revisione) implicano, a suo dire, l'annullamento dell'assemblea generale, senza contare l'assurdità della decisione di delegare al comitato il compito di designare la nuova commissione di revisione dei conti, l'organo delegato essendo abilitato in tal modo a scegliere i membri che più gli aggradano invece di agire secondo i criteri di trasparenza e opportunità.

                                         Da ultimo l'appellante ribadisce l'incompletezza dell'ordine del giorno, nel quale non figura l'oggetto prescritto dall'art. 13 dello statuto, ovvero la nomina della commissione di revisione. Censurando nuovamente il fatto che al comitato (organo controllato) sia stato demandato il compito di formare la commissione di controllo, essa insta perché la sentenza di primo grado sia dichiarata “nulla”.

                                   4.   Secondo l'art. 75 CC ogni socio ha, per legge, il diritto di contestare davanti al giudice le risoluzioni contrarie alla legge o agli statuti ch'egli non abbia consentite entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza. La legittimazione per promuovere un'azione fondata sull'art. 75 CC è riservata ai membri dell'associazione, qualità che deve sussistere fino al momento del giudizio (I CCA, sentenza inc. 11.2013.64 del 25 novembre 2015, consid. 5 con richiami). Nella fattispecie la AO 1 contesta una volta ancora la legittimazione attiva di AP 1, la quale non si sarebbe opposta – per sua ammissione – alle delibere assembleari, ma si sarebbe solo astenuta dal votare (osservazioni all'appello, pag. 2). La doglianza tuttavia cade nel vuoto, poiché la qualità per agire contro una risoluzione assembleare non spetta soltanto ai soci che hanno espresso voto contrario, ma anche a quelli che si sono astenuti o che sono rimasti assenti (Scherrer/Brägger in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 19 ad art. 75; Foëx: in: Commentaire Romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 7 ad art. 75). Quanto alla tempestività dell'azione, essa non fa dubbio. L'istanza di conciliazione è stata presentata infatti nel termine di un mese dall'assemblea, il 23 marzo 2017 (DTF 135 III 489), ed entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione ad agire (DTF 140 III 566 consid. 2.3).

                                   5.   Per quel che è della richiesta di giudizio, l'appellante propone di dichiarare nulla la sentenza impugnata. In realtà, come si evince dalla motivazione del ricorso, quanto essa chiede è di annullare l'assemblea generale tenutasi il 18 marzo 2017 e di riformare in tal senso la decisione impugnata. Non si disconosce che con l'atto introduttivo della lite essa limitava la richiesta di annullamento alle risoluzioni assembleari riguardanti la nomina del comitato e del revisore R__________ V__________ (“istanza”, pag. 3). L'annullamento dell'assemblea in quanto tale è stato postulato solo al dibattimento del 27 settembre 2017, senza che si dessero i presupposti per mutare l'azione (art. 230 CPC). La convenuta tuttavia non ha sollevato obiezioni. Conviene pertanto esaminare in questa sede le conclusioni formulate dall'attrice alla discussione finale. Come si vedrà in appresso, ciò non reca alcun pregiudizio alla convenuta.

                                   6.   I fatti nuovi invocati dall'appellante in merito all'incendio della __________ e sul mancato svolgimento dell'assemblea ordinaria del 2018 non sono di alcuna pertinenza ai fini del giudizio. Non giova domandarsi pertanto se essi siano ricevibili sotto il profilo dell'art. 317 cpv. 1 CPC. In proposito non soccorre diffondersi.

                                   7.   Prima di affrontare i tre argomenti che formano oggetto del ricorso l'appellante invoca il principio della buona fede e i suoi effetti, dolendosi che gli art. 2 cpv. 1 e 3 cpv. 2 CC non sarebbero stati rispettati nella convocazione all'assemblea generale. Essa si limita però a una doglianza generica, senza minimamente spiegare perché la convocazione all'assemblea generale offendesse il precetto della buona fede e i suoi effetti. Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello non può essere vagliato oltre. Sempre nelle sue considerazioni preliminari l'appellante rimprovera al Pretore di non essere stato equo né prudente e di non avere apprezzato le “gravose circostanze denunciate” in violazione dell'art. 4 CC. Così argomentando, essa dimentica tuttavia che il giudice decide secondo equità (art. 4 CC) solo quando la legge lo abilita. In tutti gli altri casi decide a termini di diritto. E nelle contestazioni di deliberazioni assembleari la legge non prevede sentenze di equità. Ne segue che su questo punto la critica dell'appellante cade nel vuoto.

                                   8.   Nella sua prima censura l'appellante fa valere – come detto – che in concreto lo statuto dell'associazione prevede all'art. 11 un comitato di sei membri più il presidente, di modo che in seguito alle sue dimissioni, come pure a quelle di C__________ G__________, l'assemblea generale avrebbe dovuto eleggere due membri. L'ordine del giorno contemplava invece all'oggetto n. 5 la sostituzione di un solo membro del comitato, con il risultato che “in quella baraonda di assemblea” solo M__________ D__________ si è candidato. L'argomentazione non cade in acconcio. L'appellante medesima ricorda di avere sollevato il problema all'assemblea generale e che il presidente dell'associazione aveva accolto la sua obiezione, chiedendo in sala se qualcun altro si candidasse come membro del comitato accanto a M__________ D__________. L'appellante asserisce che nessuno si è annunciato “anche perché la trattanda non era stata modificata nella forma corretta”. Non risulta però – né si evince dal verbale (doc. 1 nel fascicolo “richiamo documenti II”) – che quel 18 marzo 2017 essa abbia preteso il rifacimento dell'as­semblea per vizio di forma nella convocazione. Una domanda del genere non figurava nemmeno nell'“istanza”, giacché davanti al Pretore l'attrice si è limitata a lamentare che il comitato dell'as­sociazione era composto di soli quattro membri (anziché di sei) oltre al presidente, come prescrive l'art. 11 dello statuto (pag. 2). Sollevata per la prima volta in appello senza essere fondata su fatti o prove nuove (art. 317 cpv. 2 CPC), la censura si rivela così irricevibile.

                                   9.   La seconda doglianza dell'appellante verte sul fatto che – come si è visto – R__________ V__________ fosse membro della commissione di revisione pur essendo divenuto nel novembre del 2015 marito di T__________ F__________, membro del comitato e cassiera dell'associazione. L'appellante afferma che in seguito a ciò la trattazione del consuntivo 2016 (oggetto n. 5 all'ordine del giorno: “approvazione dei conti”) andava sospesa e doveva essere designata una nuova commissione di revisione. Inoltre essa soggiunge che in conformità al­l'art. 13 dello statuto il rapporto di revisione doveva essere presentato per la fine di febbraio, mentre quello sottoposto all'as­semblea reca la data del 5 marzo 2017.

                                         a)   Nella misura in cui fa valere che occorreva sospendere l'esa­me del consuntivo del 2016 e designare una nuova commissione di revisione, l'appellante adduce un argomento nuovo. Davanti al Pretore essa si era limitata a chiedere l'annullamento della nomina di quel revisore (il quale si è dimesso con effetto immediato all'assemblea medesima), senza precisare per altro quando tale nomina sarebbe intervenuta. Non consta – né si desume dal verbale (doc. 1 nel fascicolo “richiamo documenti II”) – che all'assemblea l'attrice abbia chiesto di sospendere l'esa­me del consuntivo del 2016 e di designare una nuova commissione di revisione. Si ricordi che qualora siano impugnate risoluzioni assembleari per difetti di forma – come in concreto – chi ricorre al giudice deve dimostrare di avere sollevato la questione già all'assemblea, salvo non avere partecipato alla medesima (DTF 136 III 177 consid. 5.1.2 con richiami; cfr. anche DTF 132 III 508 consid. 3.3 con ulteriori richiami). Addotto per la prima volta in appello senza essere fondato su fatti o prove nuove (art. 317 cpv. 2 CPC), anche l'argomento legato alla nomina di un'altra com­missione di revisione si dimostra inammissibile.

                                         b)   Quanto alla circostanza che l'art. 13 dello statuto prescriva la consegna del rapporto di revisione al comitato entro la fine di febbraio, si conviene che il Pretore non ha esaminato la tempestività del rapporto sull'esercizio contabile 2016 e sul preventivo 2017 (fascicolo “richiamo documenti II”). Ed è vero che nella fattispecie il rapporto sull'esercizio contabile 2016 e sul preventivo 2017 reca la data del 5 marzo 2017. Al dibattimento (le prime arringhe) dinanzi al Pretore tuttavia la convenuta aveva addotto che, “indipendentemente dalla data che questo documento indica, lo stesso era a disposizione dei soci già un mese prima” (verbale di udienza del 27 settembre 2017, pag. 2 in basso). AP 1 non ha replicato al proposito, accomodandosi di tale giustificazione. Non può quindi tornare sul problema in appello.

                                         c)   Secondo l'appellante la presenza di R__________ V__________ nella commissione di vigilanza può avere condizionato i lavori della medesima “con la sua inidoneità alla carica”. Ora, lo statuto della convenuta prevede all'art. 13 una commissione di revisione composta di due membri e di un supplente, i quali so­no nominati annualmente dall'assemblea ordinaria (doc. D). Il rapporto di revisione dev'essere redatto così da due membri (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.90 del 16 marzo 2015, consid. 5a). Nel caso specifico esso reca tre firme: quella di M__________ D__________, presidente, quella di L__________ R__________ e quella di R__________ V__________ (doc. 2 nel fascicolo “richiamo documenti II”). Non è dato di sapere chi sia il supplente. Che l'intervento di R__________ V__________ possa avere influenzato l'attività degli altri due membri e l'elaborazione del rapporto di revisione, in ogni modo, è una semplice congettura. E un mero sospetto non basta per sostanziare un vizio di forma suscettibile di inficiare la validità dell'intera l'assemblea generale.

                                         d)   L'appellante insorge anche contro la decisione – definita “manicomiale” – presa dall'assemblea, nel senso di delegare al comitato la nomina di un secondo membro nella commissione di vigilanza in sostituzione di M__________ D__________, eletto membro del comitato. Una volta ancora però la questione non è stata minimamente sollevata nel­l'“istanza” sottoposta al Pretore. Nuova senza essere fondata su fatti né su prove nuove (art. 317 cpv. 2 CPC), la richiesta di annullare l'assemblea generale a causa di tale delega non può essere vagliata per la prima volta in appello.

                                10.   La terza critica dell'appellante verte sull'incompletezza dell'oggetto n. 5 all'ordine del giorno, nel quale non figura l'oggetto prescritto dall'art. 13 dello statuto, ovvero la nomina della commissione di revisione. Una volta di più non risulta tuttavia che all'assemblea generale l'interessata si sia opposta alla designazione dei membri della commissione, sostenendo che la risoluzione non era stata debitamente preannunciata (art. 67 cpv. 3 CC). Nemmeno l'appellante asserisce niente del genere e nulla si deduce, come negli altri casi, dal verbale dell'assemblea. Ne discende che AP 1 non poteva valersi per la prima volta della pretesa irregolarità della procedura davanti al giudice (sul tema: Sprecher, Die Anfechtung von Vereinsbeschlüssen in: Entwicklungen im Gesellschaftsrecht X, Berna 2015, pag. 157).

                                12.   Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili o di indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la convenuta non avendo avanzato richieste in tal senso.

                                13.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di una causa senza carattere pecuniario (sopra, consid. 1) la via del ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   Notificazione:

–   ; –   ; –   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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