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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.03.2018 11.2018.17

30. März 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,828 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Eredi che chiedono di essere reintegrati nel termine per rinunciare a una successione

Volltext

Incarto n. 11.2018.17

Lugano 30 marzo 2018/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2018.114 (rinuncia alla successione) della Pretura del Distretto di Bellinzona conseguente a una dichiarazione del 19 gennaio 2018 formulata da

 AP 1, per sé e in rappresentanza di  AP 2  AP 3  AP 4, e  AP 5  

riguardo all'eredità fu N__________ __________ (1940-2017), già in,  

giudicando sull'appello (“reclamo”) del 5 febbraio 2018 presentato da AP 1, AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5 contro la decisione emessa dal Pretore il 1° febbraio 2018;

Ritenuto

in fatto:                    A.   N__________ __________ (1940), è deceduta a __________, suo ultimo domicilio, il 19 agosto 2017, senza lasciare testamento. Suoi eredi sono il marito F__________ (1938) con i cinque figli nati da un primo matrimonio: AP 2 (1961), AP 3 (1962), AP 4 (1963), AP 1 (1966) e AP 5 (1973), come risulta da un certificato ereditario emesso il 29 dicembre 2017, su richiesta di F__________, dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona (inc. SO.2017.1428).

B.  Il 19 gennaio 2018 AP 1, AP 2, AP 4, AP 3 e AP 5 si sono rivolti al Pretore, comunicandogli la rinuncia alla successione materna. Con decisione del 1° febbraio 2018 il Pretore ha respinto l'istanza senza riscuotere spese.

C.  Contro la decisione appena citata AP 1, AP 2, AP 4, AP 3 e AP 5 sono insorti a questa Camera con un appello (“reclamo”) del 5 febbraio 2018 in cui chiedono di accertare la loro rinuncia alla successione. Il memoriale non ha formato oggetto di notifica per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La rinuncia di un erede alla successione è un atto di volontaria giurisdizione (sentenza del Tribunale federale 5A_104/2014 del 10 ottobre 2014 consid. 3.4 con rinvio a DTF 114 II 220), cui si applica – in mancanza di altre norme cantonali – la procedura sommaria dell'art. 248 lett. e CPC come diritto surrogato (DTF 139 III 227 consid. 2; I CCA, sentenza inc. 11.2014.92 del 13 gennaio 2015 consid. 1). Tale procedura prevede la possibilità di appellare entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_104/2014 del 10 ottobre 2014 consid. 1). Nella fattispecie manca qualsiasi dato sul valore della rinuncia. Considerato nondimeno che per le sole onoranze funebri la successione registra un debito di fr. 8500.–, si può supporre, almeno nel dubbio, che il valore di fr. 10 000.– sia raggiunto. Tempestivo, il “reclamo” di AP 1, AP 2, AP 4, AP 3 e AP 5 può quindi essere trattato come appello.

                                   2.   Gli eredi legittimi possono rinunciare alla successione loro devoluta (art. 566 cpv. 1 CC) entro tre mesi dal momento in cui hanno avuto conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di avere conosciuto l'apertura della successione più tardi (art. 567 CC). La rinuncia può avvenire a voce o per scritto, purché sia senza condizioni né riserve, dinanzi all'autorità competente (nel Canto­ne Ticino, il Pretore: art. 86a cpv. 1 lett. d LAC), che la iscri­ve in uno speciale registro (art. 570 CC). Tale registro non dispiega autorità di forza giudicata, ma si limita a documentare l'inoltro della rinuncia, senza attestare la validità dell'atto o disciplinarne gli effetti. L'autorità competente per ricevere la rinuncia si limita così a eseguire l'iscrizione, senza esaminare la validità della dichiarazione (RtiD I-2012 pag. 888 consid. 4 con rimandi). Essa può rifiutare tuttavia di iscrivere una rinuncia manifestamente tardiva, indeter­minata o condizionata. Ad ogni modo la decisione presa da tale autorità non vincola il giudice di merito, il quale potrà anche concludere diversamente statuendo su un'eventuale azione creditoria contro gli eredi o su

                                         un'eventuale azione di accertamento (RtiD II-2014 pag. 765 consid. 3).

                                   3.   In concreto il Pretore ha respinto l'istanza con cui AP 1, AP 2, AP 4, AP 3 e AP 5 dichiarano di rinunciare alla successione fu N__________ perché “i richiedenti non hanno indicato di essere venuti a conoscenza della morte della madre in un momento successivo al 19 agosto 2017 e questa Pretura ha già proceduto il 29 dicem­bre 2017 al rilascio del certificato ereditario”, onde la tardività della richiesta. Gli appellanti non contestano di avere rinunciato alla successione oltre tre mesi dopo avere avuto conoscenza della morte della madre (art. 567 CC), ma fanno valere una serie di “problemi oggettivi” per giustificare il ritardo, invocando l'art. 576 CC. Formulata per la prima volta in appello senza essere fondata su mezzi di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC), tale richiesta appare tuttavia irricevibile. Se mai il memoriale potrebbe essere trasmesso al Pretore per essere trattato come domanda di restituzione del termine a norma dell'art. 576 CC. Prima di procedere in tal senso giovi verificare tuttavia che la richiesta di restituzione non appaia già d'acchito irricevibile o infondata.

                                   4.   La fissazione di un nuovo termine per rinunciare all'eredità in forza dell'art. 576 CC è possibile per “gravi motivi”, cioè per circostanze eccezionali, e si giustifica qualora appaia iniquo esigere che l'erede osservasse strettamente il termine nelle circostanze specifiche. Il ritardo nel dichiarare la rinuncia non deve ricondursi tuttavia a esitazione, disattenzione o inerzia. La diligenza è un requisito imprescindibile per postulare una restituzione del termine. Chi chiede di essere reintegrato nel diritto di ripudiare un'ere­dità deve avere fatto il possibile – ossia quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui – per rispettare la scadenza trimestrale. In caso contrario la fissazione di un nuovo termine non entra in linea di conto, nemmeno se la perdita del diritto implica per l'erede gravi conseguenze (RtiD II-2014 pag. 765 consid. 4a con rinvii; v. anche Sandoz in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 13 ad art. 576). Chi chiede la restituzione di un termine, inoltre, deve agire con la sollecitudine imposta dalle circostanze, non appena conosciuto il motivo di restituzione (Sandoz, op. cit., n. 14 ad art. 576 CC; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 5 ad art. 576).

                                         a)   In concreto N__________ è deceduta il 19 agosto 2017 e i figli hanno postulato la restituzione del termine il 5 febbraio 2018. Tutto si ignora sul momento in cui essi sono venuti a conoscenza degli asseriti problemi che affliggono il patrigno, sulla scoperta del contenzioso successorio da loro accennato e sul debito della successione verso la ditta di onoranze funebri. Già per questa ragione la tempestività dell'istanza di restituzione appare dubbia. Si volesse, comunque sia, da ciò prescindere, l'esito del giudizio non muterebbe per le ragioni in appresso.

                                         b)   Gli appellanti si dichiarano preoccupati dell'eventuale passivo della successione (“non abbiamo un quadro su eventuali debiti”), affermando che le facoltà intellettive di F__________, da loro creduto in grado di gestire la situazione come apparentemente è avvenuto con la loro madre nel corso dell'ultimo trentennio, avevano subìto un tracollo proprio in seguito al decesso di lei, tanto che sua sorella M__________ cerca “di seguire ogni aspetto eco­nomico e burocratico” dell'eredità. L'art. 576 CC non può essere applicato tuttavia per rimediare a mancanze degli eredi (DTF 114 II 222 consid. 2). Nella fattispecie gli appellanti non possono valersi quindi della loro stessa inattività, ammettendo di non avere “seguito la situazione finanziaria negli ultimi 30 anni”, per ottenere una restituzione del termine. Del resto, fossero stati inquieti per eventuali debiti della successione, essi avrebbero potuto postulare – per esempio – il beneficio d'inventario (art. 580 CC) o la liquidazione d'ufficio dell'eredità (art. 593 CC).

                                         c)   Quanto al fatto di avere scoperto il coinvolgimento della madre in “un contenzioso di una comunione ereditaria legato a una persona della famiglia”, litigio al quale gli appellanti intendono rimanere estranei, ciò potrebbe fors'anche configurare un grave motivo ai fini dell'art. 576 CC. Nulla è dato di sapere, tuttavia, sull'influenza che potrebbe avere l'esito di tale contenzioso, di cui tutto si ignora, sull'entità del compendio ereditario o sulla qualità di eredi. Quanto al fatto che F__________ abbia organizzato il funerale della moglie senza disporre dei mezzi necessari, sicché “ora rimane la parte del servizio funerario di fr. 8500.– da saldare”, tale circostanza non impediva agli appellanti di rinunciare alla successione entro il termine di tre mesi.

                                         d)   Che gli appellanti fossero intenzionati infine a “inoltrare una richiesta [di rinuncia] unitaria per i cinque fratelli onde evitare malintesi o dissapori” è possibile. Non basta tuttavia per giustificare una restituzione del termine in virtù dell'art. 576 CC, tanto meno ove si pensi che i fratelli sono tutti domiciliati nel Cantone Ticino e non spiegano quali particolari difficoltà comunicative ostassero a una richiesta di proroga prima della scadenza del trimestre. Essi invocano la “mancanza di contatti con uno degli eredi da oltre 20 anni” e l'assenza all'estero di un altro erede dopo il funerale della madre, ma in caso di urgenza ognuno di loro avrebbe potuto postulare una dilazione del termine (DTF 114 II 224 consid. 4). Se ne conclude che, mancando già a prima vista in concreto “motivi gravi” nel senso dell'art. 567 CC, non avrebbe senso trasmettere l'appello al Pretore per essere trattato come domanda di restituzione del termine.

                                   5.   Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non avendo formato oggetto di notifica per osservazioni.

                                   6.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), incomberà agli appellanti rendere verosimile, in caso di ricorso al Tribunale federale, che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico degli appellanti in solido.

                                   3.   Notificazione a.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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