Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.12.2019 11.2018.136

24. Dezember 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·12,063 Wörter·~1h·4

Zusammenfassung

Contributi di mantenimento provvisionali per moglie e figli in pendenza di divorzio

Volltext

Incarti n. 11.2018.48 11.2018.49 11.2018.136 11.2018.137

Lugano 24 dicembre 2019/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa CA.2018.3 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 17 gennaio 2018 da

 AO 1    (patrocinata dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 10 aprile 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 4 aprile 2018 (inc. 11.2018.48) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2018.49),

come pure sull'appello del 6 dicembre 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emanato dal Pretore il 22 novembre 2018 (inc. 11.2018.136) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2018.137);

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1970) e AO 1 (1969) si sono sposati a __________ il 23 aprile 1994. Dal matrimonio sono nati M__________ (il 23 maggio 2004), Mi__________ (il 18 agosto 2006), L__________ e Lu__________ (il 5 dicembre 2007). Il marito lavora con funzioni di dirigente per la __________ AG. La moglie, con una formazione commerciale, ha cessato l'attività lucrativa dopo la nascita del secondo figlio per dedicarsi al governo della casa e alla famiglia. I coniugi vivono separati dal gennaio del 2015, quando il marito ha lasciato l'abitazione di __________ (particella n. 655 RFD di __________, sezione di __________, proprietà della moglie) per trasferirsi inizialmente in un appartamento a __________ e, dall'agosto del 2017, a __________.

                                  B.   Il 30 gennaio 2015 i coniugi si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, con un'istanza di divorzio su richiesta comune, sottoponendo una convenzione completa da loro stipulata il 23 gennaio 2015. Tale convenzione prevedeva – fra l'altro – l'affidamento dei figli alla madre (riservato il diritto di visita pater­no) e contributi alimentari di fr. 950.– mensili per ogni figlio, assegni familiari compresi, come pure di fr. 3700.– mensili per la moglie (da aumentare a fr. 4500.– mensili vita natural durante al momento in cui sarebbe cessato l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli). L'11 giugno 2015 il marito ha comunicato che non avrebbe confermato il contenuto della convenzione. A un'

                                         udienza del 25 agosto 2015 il Pretore aggiunto ha invitato le parti a intraprendere una mediazione.

                                  C.   Interrotta la mediazione e decadute senza esito le trattative per una nuova convenzione sugli effetti del divorzio, a una successiva udienza del 21 novembre 2017 indetta per l'audizione dei coniugi AP 1 ha dichiarato di non confermare l'istanza comune di divorzio né la convenzione sui relativi effetti, mentre AO 1 ha confermato la volontà di divorziare, ma non il contenuto dell'accordo. L'indomani il Pretore aggiunto ha respin­to la richiesta di divorzio su istanza comune e ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni per promuovere azione unilaterale, termine che è scaduto infruttuoso (inc. DM.2015.29).

                                  D.   Nel frattempo, nel novembre del 2016, AO 1 ha venduto l'abitazione di __________ per acquistare un immobile ad __________ (particelle n. 207 e 208 RFD di __________, sezione di __________) in cui si è trasferita con i figli dal 1° dicembre 2016. Il 17 gennaio 2018 essa ha adito il Pretore del Distretto di Vallemaggia con una petizione di divorzio (inc. DM.2018.2). Contestualmente essa ha postulato – già in via superprovvisionale – l'affidamento cautelare dei figli, la disciplina del diritto di visita paterno, un contributo alimentare di fr. 2705.35 mensili per sé, uno di fr. 2678.25 mensili per M__________, uno di fr. 2268.25 mensili per Mi__________ e uno di fr. 2192.10 mensili ciascuno per L__________ e Lu-__________ fino al 18 agosto 2018, prevedendo dopo di allora numerosi adattamenti. Essa ha chiesto inoltre una provvigione ad litem di fr. 8000.–. Con decreto cautelare emanato senza contraddittorio il 22 gennaio 2018 il Pretore ha respinto l'istanza superprovvisionale (inc. CA.2018.2), assegnando a PA 1 un termine di 15 giorni per presentare osservazioni all'istanza cautelare.

                                  E.   Nel suo allegato del 7 febbraio 2018 AP 1 ha consentito all'affidamento dei figli alla madre, ha proposto una propria disciplina dei diritti visita e ha rifiutato ogni contributo alimentare per la moglie, offrendone uno di fr. 795.25 mensili per M__________, uno di fr. 722.25 mensili per Mi__________ e uno di fr. 609.60 mensili ciascuno per L__________ e Lu__________, oltre agli assegni familiari. All'udien­za del 22 marzo 2018, indetta per il contraddittorio, l'istante ha replicato, precisando le sue richieste alimentari in fr. 1683.70 mensili per sé, in fr. 2962.80 mensili per M__________, in fr. 2450.30 mensili per Mi__________ e in fr. 2355.15 mensili ciascuno per L__________ e Lu__________ fino al 18 agosto 2018, con successivi adattamenti. Il convenuto ha ottenuto un termine per duplicare e produrre ulteriore documentazione. Entrambi i coniugi hanno notificato prove sulle quali il Pretore ha statuito – in parte – con ordinanza del 28 marzo 2018.

                                  F.   Mediante decreto cautelare del 4 aprile 2018, emesso “nelle more istruttorie”, il Pretore ha condannato AP 1 a versare fino al 18 ago­sto 2018 un contributo alimentare di fr. 2705.35 mensili alla moglie, uno di fr. 2678.25 mensili per M__________, uno di fr. 2268.25 mensili per Mi__________, uno di fr. 2192.10 mensili per L__________ e uno di fr. 2192.10 mensili per Lu__________, senza cenno ad assegni familiari. Egli non ha riscosso spese né ha assegnato ripetibili.

                                  G.   Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 10 aprile 2018 in cui chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo e ammissione al beneficio del gratuito patrocinio – di sopprimere dal 1° aprile 2018 il contributo alimentare per la moglie, come pure di ridurre a fr. 1425.35 mensili quello per M__________, a fr. 1072.75 mensili quello per Mi__________, a fr. 964.– mensili quello per L__________ e a fr. 962.10 mensili quello per Lu__________, assegni familiari compresi. Nelle sue osservazioni dell'11 maggio 2018 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello. Con decreto del 14 maggio 2018 il presidente di questa Camera ha parzialmente accolto la richiesta di effetto sospensivo nella misura in cui il contributo alimentare per AO 1 eccede fr. 1685.70 mensili (inc. 11.2018.48/49).

                                  H.   Il 28 maggio 2018 AP 1 ha duplicato nella procedura cautelare, aumentando l'offerta di contributi alimentari a fr. 1277.85 mensili per M__________, a fr. 925.25 mensili fino al 31 agosto 2018 per Mi__________ (aumentati a fr. 1150.25 mensili dopo di allora), a fr. 816.50 mensili fino al 31 dicembre 2020 per L__________ (aumentati a fr. 1086.50 mensili dopo di allora) e a fr. 814.60 mensili fino al 31 dicembre 2020 per Lu__________ (aumentati a fr. 1084.60 mensili dopo di allora). Alla continuazione del dibattimento, il 6 luglio 2018, entrambi i coniugi hanno offerto prove. L'11 luglio 2018 il Pretore ha ordinato inaudita parte alla __________ AG, su richiesta dalla moglie, di trattenere dallo stipendio di AP 1 l'importo dovuto a titolo di contributo alimentare per la famiglia e di riversarlo direttamente a AO 1 (inc. CA.2018.27).

                                    I.   Il 16 luglio 2018 AP 1 ha instato per una riduzione dei contributi provvisionali a suo carico, facendo valere un calo delle entrate conseguite nel 2018 rispetto ai dati accertati dal Pretore nel decreto cautelare del 4 aprile 2018. La richiesta superprovvisionale è stata respinta l'indomani dal Pretore (inc. CA.2018.28). AO 1 ha proposto il 2 agosto 2018 di dichiarare l'istan­za inammissibile, rispettivamente di respingerla (inc. CA.2018.29). Il 9 agosto 2018 AP 1 si è nuovamente rivolto al Pretore perché, vista l'imminente scadenza del decreto cautelare del 4 aprile 2018, fissasse immediatamente i contributi alimentari per i figli dal 19 agosto 2018. Il giorno dopo anche AO 1 ha adito il Pretore, invitandolo “a emanare una nuova decisione a conferma dei contributi alimentari fissati nel decreto del 4 aprile 2018”.

                                  L.   Statuendo con decreto cautelare del 10 agosto 2018, il Pretore ha condannato AO 1 a versare dal 17 maggio al 18 ago­sto 2018 un contributo alimentare di fr. 2086.45 mensili per la moglie, uno di fr. 1910.75 mensili per M__________ e uno di fr. 1515.75 mensili ciascuno per Mi__________, L__________ e Lu__________, senza cenno ad assegni familiari. Tali contributi sono stati ridotti dal 19 agosto 2018 al 4 dicembre 2019 a fr. 1814.50 mensili per la moglie, a fr. 1897.05 mensili ciascuno per M__________ e Mi__________ e a fr. 1502.05 mensili ciascuno per L__________ e Lu__________. La trattenuta di stipendio a carico di AP 1 è stata adeguata il giorno stesso (inc. CA.2018.27). Contro tale decisione entrambi i coniugi sono insorti a questa Camera, che con sentenza del 10 settembre 2018 ha dichiarato tali appelli irricevibili, il decreto impugnato essendo una decisione superprovvisionale (inc. 11.2018.89/90/91).

                                  M.   Nel frattempo, il 10 agosto 2018, AP 1 ha postulato l'affidamento cautelare della figlia M__________, riservato il diritto di visita materno. Con decreto del 14 agosto 2018 il Pretore ha respinto l'istanza in via supercautelare e ha invitato la moglie a presen-ta­re osservazioni scritte (inc. CA.2018.32). AO 1 ha proposto il 21 agosto 2018 di respingere l'istanza. Il 30 agosto 2018 AP 1 ha chiesto, sempre in via supercautelare e cautela­re, di essere autorizzato a iscrivere la figlia alla scuola media di __________. Anche tale istanza è stata respinta in via supercautelare (inc. CA.2018.35). Il 27 settembre 2018 si è tenuto il contraddittorio sulla diffida ai debitori (inc. CA.2018.27), sulla modifica dei contributi cautelari sollecitata dal marito (inc. CA.2018.29), sul­l'af­fidamento cautelare di M__________, sul trasferimento scolasti­co di quest'ultima (inc. CA.2018.33/36) e sulle richieste cautelari della moglie in merito all'affidamento dei figli, alla disciplina del diritto di visita e sui contributi cautelari (inc. CA.2018.3). In tale occasione entrambe le parti hanno offerto prove. Il 2 ottobre 2018 M__________ è stata sentita dal Pretore e ha comunicato di essersi nel frattempo trasferita dal padre.

                                  N.   Statuendo con decreto cautelare dell'11 ottobre 2018, il Pretore ha affidato M__________ al padre, autorizzandola a frequentare le scuole medie di __________, ha soppresso i contributi alimentari a carico di AP 1 in favore di lei e ha garantito alla madre i diritti di visita e le relazioni con la figlia (inc. CA. 2018.33/36), adeguando di conseguenza l'ammontare della trattenuta di stipendio (inc. CA.2018.27). Un appello presentato da AO 1 contro tale decreto è stato dichiarato inammissibile da questa Camera con sentenza del 12 novembre 2018, l'interessata postulando un aumento dei contributi in favore suo e dei figli, sui quali il Pretore non si era pronunciato nel decreto impugnato (inc. 11.2018.119).

                                  O.   Il 22 novembre 2018 il Pretore ha emanato un nuovo decreto cautelare in cui ha modificato quello del 10 agosto 2018, fissan­do i seguenti contributi cautelari a carico di AP 1, assegni familiari non compresi:

– dal 1° gennaio al 18 ago­sto 2018:

                                             fr. 1683.70 mensili per la moglie,

                                             fr. 1763.20 mensili per M__________,

                                             fr. 1368.20 mensili per Mi__________,

                                             fr. 1368.20 mensili per L__________ e

                                             fr. 1368.20 mensili per Lu__________;

– dal 19 agosto 2018 al 31 agosto 2018:

                                             fr. 1427.45 mensili per la moglie,

                                             fr. 1745.75 mensili per M__________,

                                             fr. 1745.75 mensili per Mi__________,

                                             fr. 1350.75 mensili per L__________ e

                                             fr. 1350.75 mensili per Lu__________;

– dal 1° settembre 2018 al 4 dicembre 2019:

                                             fr. 1427.45 mensili per la moglie,

                                             fr. 1824.35 mensili per Mi__________,

                                             fr. 1429.35 mensili per L__________ e

                                             fr. 1429.35 mensili per Lu__________.

                                         Il Pretore ha disposto inoltre che la trattenuta di stipendio sareb­be stata modificata di conseguenza. Egli non ha prelevato spese né ha assegnato ripetibili.

                                  P.   Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 6 dicembre 2018 in cui chiede – previa ammissione al gratuito patrocinio – che ad esclusione di ogni contributo in favore della moglie i contributi cautelari per i figli siano ridotti come segue, assegni non compresi, e la trattenuta di stipendio sia adeguata di conseguenza:

– dal 1° gennaio al 31 ago­sto 2018:

                                             fr. 1035.35 mensili per M__________,

                                             fr.   682.75 mensili per Mi__________,

                                             fr.   574.— mensili per L__________ e

                                             fr.   572.10 mensili per Lu__________;

–   dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019:

                                             fr.   753.25 mensili per Mi__________,

                                             fr.   608.00 mensili per L__________ e

                                             fr.   601.10 mensili per Lu__________;

– dal 1° settembre 2019 al 4 dicembre 2019:

                                             fr.   978.25 mensili per Mi__________,

                                             fr.   608.00 mensili per L__________ e

                                             fr.   601.10 mensili per Lu__________;

o, in via subordinata:

– dal 1° gennaio al 31 ago­sto 2018:

                                             fr. 1456.25 mensili per M__________,

                                             fr. 1103.65 mensili per Mi__________,

                                             fr.   994.90 mensili per L__________ e

                                             fr.   993.— mensili per Lu__________;

– dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019:

                                             fr. 1229.05 mensili per Mi__________,

                                             fr. 1083.80 mensili per L__________ e

                                             fr. 1076.90 mensili per Lu__________;

– dal 1° settembre 2019 al 4 dicembre 2019:

                                             fr. 1454.05 mensili per Mi__________,

                                             fr. 1083.80 mensili per L__________ e

                                             fr. 1076.90 mensili per Lu__________;

o, in via ancor più subordinata:

– dal 1° gennaio al 31 ago­sto 2018:

                                             fr. 1659.40 mensili per M__________,

                                             fr. 1306.80 mensili per Mi__________,

                                             fr. 1198.05 mensili per L__________ e

                                             fr. 1196.15 mensili per Lu__________;

– dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019:

                                             fr. 1617.35 mensili per Mi__________,

                                             fr. 1472.10 mensili per L__________ e

                                             fr. 1465.20 mensili per Lu__________;

– dal 1° settembre 2019 al 4 dicembre 2019:

     fr. 1842.35 mensili per Mi__________,

     fr. 1472.10 mensili per L__________ e

     fr. 1465.20 mensili per Lu__________.

                                  Q.   Nelle sue osservazioni del 27 dicembre 2018 AO 1 propone di respingere l'appello e “in applicazione del principio inquisitorio” chiede che i contributi cautelari siano modificati come segue:

–   dal 1° gennaio al 18 agosto 2018:

     fr.   820.— mensili per sé,

    fr. 2678.50 mensili per M__________

                       (oltre l'assegno familiare di fr. 280.–),

    fr. 2216.— mensili per Mi__________

                       (oltre l'assegno familiare di fr. 230.–),

      fr. 2120.85 mensili per L__________

                       (oltre l'assegno familiare di fr. 230.–) e

     fr. 2120.85 mensili per Lu__________

                       (oltre l'assegno familiare di fr. 230.–);

–   dal 19 agosto al 1° settembre 2018:

     fr.   356.75 mensili per sé,

    fr. 2678.50 mensili per M__________

                      (oltre assegno familiare di fr. 280.–),

    fr. 2678.50 mensili per Mi__________

                       (oltre l'assegno familiare di fr. 230.–),

     fr. 2120.85 mensili per L__________o

                       (oltre l'assegno familiare di fr. 230.–) e

     fr. 2120.85 mensili per Lu__________

                      (oltre l'assegno familiare di fr. 230.–);

– dal 12 ottobre 2018 al 4 dicembre 2019:

     fr.   506.75 mensili per sé,

    fr. 3240.40 mensili per Mi__________

                       (oltre l'assegno familiare di fr. 230.–),

     fr. 2632.75 mensili per L__________

                       (oltre l'assegno familiare di fr. 230.–) e

     fr. 2632.75 mensili per Lu__________

                       (oltre l'assegno familiare di fr. 230.–);

o in via subordinata:

– dal 1° gennaio al 18 agosto 2018:

fr. 1130.— mensili per sé, oltre alla differenza tra fr. 6142.80 e quanto non considerato per determinare il contributo di accudimento dei quattro figli, ma almeno fr. 1683.70,

fr. 1422.80 mensili per M__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 280.–, ma almeno fr. 2161.10 oltre l'assegno familiare di fr. 280.–,

fr.   910.30 mensili per Mi__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 1698.60 oltre l'assegno familiare di fr. 230.–,

fr.   815.15 mensili per L__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 1603.45 oltre l'assegno familiare di fr. 230.–, e

fr.   815.15 mensili per Lu__________, oltre al contributo di accudimen­to fissato da questa Camera e all'assegno familia­re di fr. 230.–, ma almeno fr. 1603.45 oltre l'assegno familiare di fr. 280.–;

–   dal 19 al 31 agosto 2018:

fr. 1130.— mensili per sé, oltre alla differenza tra fr. 6142.80 e quanto non considerato per determinare il contributo di accudimento dei quattro figli, ma almeno fr. 2426.30,

fr. 1422.80 mensili per M__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 280.–, ma almeno fr. 2161.10 oltre l'assegno familiare di fr. 280.–,

fr. 1422.80 mensili per Mi__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 2161.10 oltre l'assegno familiare di fr. 230.–,

fr.   815.15 mensili per L__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 1603.45 oltre l'assegno familiare di fr. 230.–, e

fr.   815.15 mensili per Lu__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 1603.45 oltre l'assegno familiare di fr. 230.–;

–   dal 1° settembre 2018 al 4 dicembre 2019:

fr. 1130.— mensili per sé, oltre alla differenza tra fr. 6142.80 e quanto non considerato per determinare il contributo di accudimento dei quattro figli, ma almeno fr. 2296.30,

fr. 1422.80 mensili per Mi__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 2550.55 oltre l'assegno familiare di fr. 230.–,

fr.   815.15 mensili per L__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 2172.90 oltre l'assegno familiare di fr. 230.–, e

fr.   815.15 mensili per Lu__________, oltre al contributo di accudimento fissato da questa Camera e all'assegno familiare di fr. 230.–, ma almeno fr. 2172.90 oltre l'assegno familiare di fr. 230.–.

Considerando

in diritto:                 1.   I rimedi giuridici in esame concernono la medesima procedura e si fondano sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

                                   2.   I decreti cautelari nel quadro di una procedura di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC) sono emanati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Se sono stati adottati dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC), essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), quand'anche il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Ove il decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, ad ogni modo, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impu-gnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie i due decreti cautelari sono stati emessi dopo il contraddittorio del 22 marzo 2018 (sopra, consid. D) e del 27 settembre 2018 (consid. L). I decreti in esame sono quindi stati emanati “nelle more istruttorie”. Quanto al valore litigioso, esso è senz'altro dato per entrambi gli appelli ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Relativamente alla tempestività dei rimedi giuridici, il primo decreto cautelare è giunto alla patrocinatrice di AP 1 il 5 aprile 2018 (tracciamento dell'invio 98.__________61, agli atti), sicché l'appello inoltrato il 10 aprile seguente è senz'altro tempestivo. La comunicazione del secondo decreto è avvenuta il 26 novembre 2018 (tracciamento dell'invio 98.__________04, agli atti). Introdotto il 6 dicembre successivo, anche l'appello contro tale decreto è pertanto ricevibile.

                                    I.   Sull'appello contro il decreto cautelare del 4 aprile 2018

                                   3.   Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha disciplinato, oltre all'affidamento dei figli alla madre e alla regolamentazione del diritto di visita, i contributi alimentari dovuti da AP 1 a moglie e figli dal 1° aprile al 18 agosto 2018, giorno del 12° compleanno del secondogenito Mi__________ (sopra, consid. E). Se non che, con il decreto del 22 novembre 2018 il primo giudice ha fissato non solo i contributi provvisionali dopo di allora, bensì anche quelli dovuti dal 1° gennaio al 18 agosto 2018 (sopra, consid. N). I contributi stabiliti il 22 novembre 2018 hanno sostituito così quelli previsti nel decreto del 4 aprile 2018, ciò che rende l'appello contro quest'ultima decisione privo d'interes­se, non essendo dato a dividere quale utilità abbia modificare retroattivamente un assetto cautelare “nelle more istruttorie” superato da un successivo decreto cautelare. L'appello in esame dev'essere quindi stralciato dal ruolo (art. 242 CPC). Sulla domanda di gratuito patrocinio contestuale a tale appello e sulle spese giudiziarie, si dirà in appresso (consid. 13 e 14).

                                         Questa Camera aveva invero segnalato al Pretore che l'adozio­ne di decreti cautelari intermedi (emessi “nelle more istruttorie”, dopo avere sentito le parti, ma prima della discussione finale) non esonera dall'emanare un decreto definitivo, una volta chiusa l'istruttoria cautelare, decreto che deve regolare i contributi alimentari per tutto l'arco di tempo compreso tra l'istanza cautelare e il mo­mento della decisione (sentenza inc. 11.2018.89 del 10 settembre 2018 consid. 6 pubblicato in: RtiD I-2019 pag. 619). V'è pertanto da interrogarsi sull'utilità di decreti “nelle more istrutto-rie” che disciplinano non solo contributi alimentari futuri, ma anche quelli pregressi allorquando – si ripete – con il decreto cautelare finale il Pretore dovrà ancora statuire sul medesimo lasso di tempo. Per di più, nemmeno si vedeva l'opportunità di fissare in concreto una scadenza temporale dell'obbligo contributivo a carico del marito. Certo, nulla impedisce al giudice di limitare le misure protettrici nel tempo per favorire una riconciliazio­ne o un accordo dei coniugi oppure per agevolare un riesame della situazione (RtiD I-2005 pag. 770 consid. 5 con riferimenti di dottrina e giurisprudenza). Estremi del genere però nella fattispecie non si ravvisano.

                                   II.   Sull'appello contro il decreto cautelare del 22 novembre 2018

                                   4.   All'appello AP 1 acclude l'estratto di un suo conto privato presso la Banca __________ SA, __________, del dicembre 2017. Alle sue osservazioni AO 1 allega una distinta delle sue ricerche d'impiego dal maggio 2017 al novembre 2018, accompagnata da un plico di lettere di candidatura e di risposte ricevute. Entrambe le parti postulano inoltre il richiamo dei vari incarti che le vedono opposte davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia, al Pretore del Distretto di Lugano e a questa Camera. Ora, gli incarti della Pretura del Distretto di Vallemaggia sono già stati trasmessi d'ufficio alla Camera e contengono, in quanti richiamati, anche i fascicoli della Pretura del Distretto di Lugano (doc. III a V richiamati, nell'inc. CA.2018.3). Per quanto attiene ai precedenti incarti di questa Camera, i procedimenti svoltisi davanti a un determinato tribunale sono notori per il tribunale stesso (art. 151 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2019.58 del 1° ottobre 2019, consid. 2 con rinvio). Per il resto, ci si può domandare se i documenti antecedenti la decisione impugnata prodotti in appello adempiano i requisiti di ricevibilità posti dal­l'art. 317 cpv. 1 lett. a CPC. Comunque sia, applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio illimitato a tutela dei figli (art. 296 CPC), essi vanno considerati d'ufficio nella misura in cui appaia­no utili per il giudizio (DTF 144 III 352, consid. 4.2.1). Tutto ciò premesso, in circostanze del genere conviene procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.

                                   5.   Nelle osservazioni all'appello AO 1 chiede che questa Camera riformi d'ufficio “in applicazione del principio inquisitorio illimitato” i contributi alimentari fissati nel decreto impugnato. Che nelle procedure inerenti al diritto della famiglia in cui siano implicati figli minorenni il giudice esamini i fatti d'ufficio (art. 296 cpv. 1 CPC) e non sia vincolato alle domande delle parti (art. 296 cpv. 3 CPC) è pacifico. Che un genitore possa chiedere di riformare una decisione di primo grado sui contributi alimentari per i figli nelle osservazioni all'appello avversario è assai meno certo. Sia come sia, si imponessero per i figli minorenni contributi di mantenimento più alti di quelli fissati dal Pretore, i contributi fissati dal Pretore andrebbero rivalutati di conseguenza (DTF 119 II 203 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_524/2017 del 9 ottobre 2017 consid. 3.1, in: SJ 2018 pag. 161; I CCA, sentenza inc. 11.2018.41 del 30 luglio 2019 consid. 12 con rinvii). Sulla questione non giova pertanto attardarsi.

                                   6.   Nel decreto impugnato il Pretore ha rilevato anzitutto la necessità di rivedere l'assetto cautelare precedente alla luce della nuova documentazione presentata dalle parti e per tenere conto, in particolare, del trasferimento di M__________ dal padre. Egli ha appurato così che la moglie, senza entrate, aveva “affermato di necessitare” di fr. 1683.70 mensili fino al 18 agosto 2018 e di fr. 1427.45 mensili in seguito. Per quanto attiene al marito, il primo giudice, accertato che egli non percepisce un reddito fisso, ha operato una media delle entrate conseguite dal gennaio del 2017 al settembre del 2018, senza gli assegni familiari, ottenendo un reddito mensile medio di fr. 15 890.55 a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 7327.– mensili, come stabilito nel decreto superprovvisionale del 10 agosto 2018. Egli ha poi stimato il fabbisogno dei figli sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orienta­mento professionale del Canton Zurigo, applicando la tabella dell'edizio­ne 2018 senza adattamenti e senza dedurre gli assegni familiari, onde un fabbisogno in denaro di M__________ di fr. 1510.– mensili, un fabbisogno in denaro di Mi__________ di fr. 1115.– mensili, aumentati a fr. 1510.– mensili dal 19 agosto 2018, e un fabbisogno in denaro di L__________ e Lu__________ di fr. 1115.– mensili ciascuno.

                                         Ciò posto, il primo giudice ha dedotto dai redditi del marito i fabbisogni di tutta la famiglia, riscontrando un'eccedenza di fr. 2025.55 mensili che ha suddiviso a metà. Aggiunta tale “metà del saldo disponibile spettante al nucleo della madre” (fr. 1012.75 mensili) ai fabbisogni di moglie e figli, per un totale di fr. 7551.45 mensili, egli ha riconosciuto fr. 1683.70 mensili alla moglie, fr. 1763.20 mensili a M__________ (fabbisogno in denaro di fr. 1510.– più fr. 253.20, pari a un quarto del “saldo disponibile della quota parte madre”), fr. 1368.20 mensili a Mi__________ (fabbisogno in denaro di fr. 1115.– più fr. 253.20, pari a un quarto del “saldo disponibile della quota parte madre”) e fr. 1368.20 mensili ciascu­no a L__________ e Lu__________ (fabbisogno in denaro di fr. 1115.– più fr. 253.20, pari a un quarto del “saldo disponibile della quota parte madre”). Per il periodo successivo al 18 agosto 2018 (12° compleanno di Mi__________), il Pretore ha modificato il fabbisogno in denaro di Mi__________ in fr. 1510.– mensili e il fabbisogno minimo dell'attrice in fr. 1427.45 mensili conformemente alle di lei richieste di giudizio. Seguendo lo stesso metodo, egli ha stabilito un contributo alimentare di fr. 1427.45 mensili per l'attrice, uno di fr. 1745.75 mensili ciascuno per M__________ e Mi__________ e uno di fr. 1350.75 mensili ciascuno per L__________ e Lu__________. Da ultimo egli ha statuito in relazione al periodo dal 1° settembre 2018 (trasferimento di M__________ dal padre) fino al 4 dicembre 2019, confermando il contributo alimentare per la moglie in fr. 1427.45 mensili e aumentando quello per Mi__________ a fr. 1824.35 mensili (fabbisogno in denaro a fr. 1510.– più fr. 314.35, pari a un terzo del .aldo disponibile della quota parte madre”) e quello per L__________ e Lu__________ a fr. 1429.35 mensili ciascuno (fabbisogno in denaro di fr. 1115.– più fr. 314.35, pari a un terzo del “saldo disponibile della quota parte madre”).

                                   7.   L'appellante chiede anzitutto di imputare alla moglie un reddito ipotetico di fr. 3500.– mensili. Al riguardo il Pretore ha indicato di essersi attenuto alle dichiarazioni dell'interessata, che allegava di non avere alcuna entrata (decreto cautelare impugnato, consid. 6.1). AP 1 fa valere che i figli minori sono prossimi al compimento degli 11 anni, che la moglie al momento della separazione aveva 45 anni, che da allora sono trascorsi quattro anni durante i quali essa avrebbe dovuto attivarsi per cercare un'attività lucrativa e che già nel maggio del 2016 egli le aveva segnalato un posto vacante al 50% presso la __________ SA, con la possibilità di svolgere parte del lavoro a casa. Egli sostiene infine che un'entrata di fr. 3500.– mensili è senz'altro alla portata di lei, tanto più ove si pensi che essa ha maturato esperienze quale segretaria di direzione, è di lingua madre tedesca e conosce perfettamente l'italiano e l'inglese.

                                         a)   Nel decreto impugnato il Pretore non ha esaminato la prete­sa del marito, che chiedeva di imputare alla moglie un reddito ipotetico di fr. 3500.– mensili (risposta del 7 febbraio 2018, pag. 5 seg.; duplica del 28 maggio 2018, pag. 9 a 11). Nel precedente decreto cautelare del 4 aprile 2018 egli aveva nondimeno rilevato che in concreto si tratta di “una famiglia abbiente, dove la moglie non ha un'attività lucrativa, né si può pretendere che ne intraprenda una” (decreto citato, consid. 8). Da parte sua l'interessata oppone che non può esserle imputato alcun reddito, giacché le risorse finanziarie del marito sono sufficienti per garantire il mantenimento di tutta la famiglia. Fa valere inoltre che non solo durante la vita in comune, ma anche al momento della separazione i coniugi avevano concordato che essi avrebbero continuato a occuparsi esclusivamente dei figli, il principio dell'indipendenza economica dei coniugi facendo stato solo dopo il divorzio.

                                         b)   Per fissare un contributo di mantenimento in virtù dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, applicabile anche ai provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio (art. 276 cpv. 1 seconda frase CPC), il giudice si fonda su quanto i coniugi hanno concordato duran­te la vita in comune. Egli tiene conto poi del fatto che in caso di sospensione della comunione domestica i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento della famiglia (art. 163 cpv. 1 CC), di modo che ogni coniuge di partecipare, secondo le sue possibilità, ai costi supplementari causati da due economie domestiche separate, in specie riprendendo o aumentando la propria attività lucrativa. Il giudice esamina pertanto nelle circostanze descritte se e in quale misura si possa esigere, alla luce delle circostanze concrete, che il coniuge sgravato dal governo della casa e della famiglia investa altrimenti la propria forza lavoro così liberatasi e intraprenda o estenda un'attività lucrativa, considerata in particolare la sua formazione professionale, la sua età e il suo stato di salute. Ciò può rendere necessario modificare l'accordo sui ruoli assunti durante la vita in comune (RtiD II-2019 pag. 665 n. 4c). Le risorse economiche della famiglia e il riparto dei ruoli convenuto durante la vita in comune, o al momento della separazione, non ostano pertanto a una ripresa dell'attività lucrativa da parte della moglie.

                                         c)   Nel caso specifico, al momento della separazione (gennaio del 2015) i gemelli, affidati alla madre, avevano appena compiuti sette anni. A quel tempo tuttavia vigeva ancora il principio per cui un coniuge con prole poteva essere tenuto a cominciare (o a ricuperare) un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio minore a lui affidato avesse raggiunto 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta dal momento in cui quel figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c; v. anche DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). Non può dunque essere rimproverato alla moglie – come sostiene l'appellante – di non essersi attivata già a quel momento nella ricerca di lavoro né, tanto meno, di non essersi candidata nel maggio del 2016 a un posto presso lo stesso datore di lavoro di lui. In seguito, al momento in cui è stata promossa l'azione di divorzio (gennaio del 2018), i gemelli avevano compiuto i dieci anni da un mese. Secondo la citata giurisprudenza, l'età dei figli – di per sé – non ostava alla ripresa di un'attività lucrativa da parte del genitore affidatario. Inoltre, secondo la prassi più recente, a un genitore può essere imposta la ripresa di un'attività lucrativa al 50% già dalla scolarità del figlio più giova­ne e un' attività lucrativa all'80% dall'inizio della scuola secondaria, fermo restando che nella maggior parte dei Cantoni la scuola elementare dura sei anni e non cinque come nel Ticino. Dal 16° compleanno di quel ragazzo il genitore può riprendere così un'attività a tempo pieno (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6). Il nuovo orientamento della giurisprudenza si applica immediatamente, anche alle procedure in corso (sentenza del Tribunale federale 5A_978/2018 del 15 aprile 2019, consid. 4.1).

                                         d)   Il problema è che davanti a questa Camera AO 1 ha prodotto oltre 130 candidature a un posto di lavoro da lei presentate tra il maggio del 2017 e il novembre del 2018, accompagnate da numerose sue lettere e da svariate risposte negative. A un esame di verosimiglianza le mansioni ricerca­te appaiono consone alla sua formazione e le candidature formulate in modo adeguato. Neppure l'appellante, del resto, muove critiche al proposito. A un giudizio sommario non si può dire pertanto che l'interessata non si sia impegnata a tempo debito nella ricerca di un'occupazione. Certo, il conseguimento di un reddito ipotetico può anche implicare un cambiamento d'attività, poiché l'esigenza di sostentare debitamente la famiglia prevale sulla libera scelta della professione (RtiD I-2005 pag. 763 consid. 3b). In futuro si potrà pretendere quindi che essa estenda le sue ricerche fuori del suo campo di formazione professionale, anche in ambiti meno qualificati (I CCA, sentenza inc. 11.2015.82 dell'8 settembre 2016, consid. 7d), rivolgendosi agli uffici regionali di collocamento o ad agenzie private. Allo stato attuale delle cose, tuttavia, vista la documentazione prodotta in appello, l'imputazione di un reddito ipotetico già in via cautelare non entra in linea di conto.

                                   8.   Quanto al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante non contesta di per sé gli importi stabiliti dal Pretore (fr. 1683.70 mensili fino al 18 agosto 2018 e fr. 1427.45 mensili dopo di allora). Affer­ma tuttavia che a AO 1 non possono essere riconosciu­ti più di fr. 2466.25 mensili fino al 18 agosto 2018 e fr. 2592.30 mensili dopo di allora.

                                         a)   Secondo il Pretore il fabbisogno minimo di AO 1 corrisponde a quanto essa ha preteso come contributo di mantenimento nelle sue richieste di giudizio (decreto impugnato, pag. 3). L'opinione non è corretta. In materia di contributi alimentari fra coniugi il giudice è vincolato alle richieste delle parti (sentenza del Tribunale federale 5A_315/2016 del 7 febbraio 2017 consid. 9.1), sicché non può aggiudicare più di quanto richiesto senza offendere l'art. 58 cpv. 1 CPC. Il contributo richiesto, tuttavia, non corrisponde necessariamente al fabbisogno minimo del coniuge. Il primo giudice sembra per altro trascurare che dal 1° gennaio 2017 occorre considerare, oltre al fabbisogno in denaro del figlio, un “contributo di accudimento”. Ove le cure e l'educazione del figlio siano prestate dal genitore affidatario, l'accudimento consiste in quanto manca a quel genitore per coprire il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, importo cui si aggiun­gono – se le condizioni economiche ciò permettono – i supplemen­ti previsti dal diritto di famiglia (“fabbisogno minimo allargato”: DTF 144 III 386 consid. 7.1.4, ribadito in DTF 144 III 484 consid. 4.1). Chiarito ciò, AO 1 fa notare a ragione, in concreto, che l'importo di fr. 1683.70 mensili fino al 18 agosto 2018 e di fr. 1427.45 mensili dopo di allora riguardava la richiesta di contributo alimentare per sé, mentre il suo fabbisogno minimo, indicato in fr. 6142.65 mensili oltre a fr. 1130.– mensili per la previdenza professionale, andava aggiunto al fabbisogno in denaro dei figli come contributo di accudimen­to. In definitiva il Pretore non ha accertato il fabbisogno minimo della moglie, di modo che occorre rimediare vagliando le poste da lei fatte valere e le contestazioni del marito.

                                         b)   Sul fatto che il minimo esistenziale di AO 1 ammonti a fr. 1350.– mensili e che il premio della cassa malati ascenda a fr. 452.70 (doc. I6) non sussistono obiezioni. Relativamente alle spese mediche di fr. 210.40 che l'interessata espone per le visite di specialisti dovute a problemi agli occhi, il marito contesta che tali spese siano ricorrenti e sostie­ne che le spese mediche dei figli non rientrano nel fabbisogno minimo della moglie. Il modulo 6 della dichiarazione d'imposta 2016 prodotto dalla moglie non permette invero di distinguere i costi per i figli da quelli per lei medesima (doc. I7). Agli atti figurano nondimeno le dichiarazioni rilasciate dalla cassa malati di lei a fini fiscali per il 2014 e il 2015, che attestano costi di fr. 1126.65 e di fr. 437.15 e (doc. W). A un esame di verosimiglianza ciò giustifica di ammettere spese ricorrenti e per riconoscere un esborso mensile medio di fr. 65.– (arrotondati).

                                         c)   Quanto al costo dell'alloggio, l'importo di fr. 919.85 mensili per oneri ipotecari risulta verosimile (attestato 2017 fra i documenti prodotti dalla moglie nell'inc. CA.2018.28/29). L'interessata espone inoltre fr. 800.– mensili per la manutenzione dell'immobile, fr. 63.35 mensili per l'acquisto di legna e fr. 536.75 mensili per il riscaldamento elettrico. L'appellante obietta che la manutenzione si riferisce in realtà a costi sopportati al momento del trasferimento nella nuova abitazione, i quali esulano dal concetto di manutenzione. E in effetti non appaiono pertinenti le spese sostenute nel 2016, l'interessata abitando a __________ fino al novembre del 2016, mentre nel 2017 non vanno considerati fr. 2400.– per la posa di una nuova tenda, fr. 728.– per l'acquisto di un divano, fr. 3300.– per nuovi elettrodomestici e fr. 1690.– per l'acquisto di un tosaerba, i quali eccedono la manutenzione corrente. Per il resto è di comune esperienza che chi vive in casa propria deve assumere la manutenzione ordinaria dello stabile (RtiD I-2015 pag. 867 n. 2c consid. 5a). Agli atti vi sono oneri documentati, per il 2017, di complessivi fr. 3506.95, onde la verosimiglianza di un esborso mensile di fr. 290.– arrotondati (doc. I2).

                                               In merito ai costi di riscaldamento, non è dato a divedere come mai le spese per quello a legna non vadano considerate nel fabbisogno minimo di un coniuge. Relativamente al consumo di elettricità, è vero che tale posta è di per sé inclusa nel cosiddetto “importo base mensile” del minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (FU 68/2009 del 28 ago­sto 2009 pag. 6292 n. I), ma nella fattispecie essa compren­de il costo del riscaldamento, il quale va riconosciuto in aggiun­ta. Quanto all'esborso, l'unico documento agli atti riguarda un periodo invernale di due mesi e mezzo (doc I4), notoriamen­te più oneroso a quello del resto dell'anno. Mancando dati affidabili, non rimane che procedere per apprezzamento e a un sommario esame l'importo di fr. 350.– mensili riconosciuto dal marito per ogni tipo di riscaldamento appare adeguato. Per concludere, il costo dell'alloggio, comprese le spese accessorie, ammonta a complessivi fr. 1560.– mensili arrotondati, fermo restando che nel fabbisogno minimo di AO 1 vanno inclusi fr. 26.– mensili fino al 31 agosto 2018 (trasferimento di M__________ dal padre) e fr. 338.– mensili dopo di allora, mentre la differenza va inserita nel fabbisogno in denaro dei figli (sotto, consid. 11a).

                                         d)   Pacifiche sono – di per sé – le spese per l'assicurazione dello stabile, dell'economia domestica e contro la responsabilità civile, ancorché il marito pretenda di dedurre il supplemento per il pagamento rateale, visto che la moglie avrebbe sostanza sufficiente per pagare l'intero premio. A un esame sommario non si ravvisano tuttavia motivi per scostarsi dalle spese documentate di fr. 121.10 mensili (doc. I5). Contestato è invece il premio della protezione giuridica, come contestate sono le quote di affiliazione alla Rega e al servizio ambulan­za. A dire del marito, tali spese non esistevano prima della separazione, ciò che la moglie non contesta. E il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito, per principio, dal tenore di vita che i coniugi sostenevano durante la comunio­ne domestica (RtiD I-2013 pag. 717 consid. 3a con rinvio a RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a e 4b). Non si giustifica perciò di inserire oggi nel fabbisogno minimo dell'interessata una spesa che non esisteva prima della separazione e che neppure rientra nel fabbisogno minimo del diritto esecutivo (RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b).

                                         e)   Ammessa dall'appellante è la spesa per l'assicurazione del­l'automobile (fr. 124.65 mensili), mentre per l'imposta di circolazione i documenti attestano un costo di fr. 828.– annui, ossia fr. 69.– mensili (invece dei fr. 76.56 indicati dalla moglie e dei fr. 51.05 riconosciuti dal marito: doc. I10). Quanto al leasing, l'appellante eccepisce che il contratto è stato stipulato solo dopo la separazione e che l'interessata dispone­va di liquidità sufficiente per comperare l'automobile, ciò che essa non nega (risposta, pag. 13). L'esborso non può dunque essere riconosciuto (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2007.141 del 17 agosto 2009, consid. 8 con rinvio).

                                               Vanno riconosciute invece le spese per il carburante (fr. 90.– mensili), che l'interessata giustifica con l'esercizio del diritto di visita. Il marito obietta che essa non lavora, ma trascura che dopo la separazione ogni coniuge ha diritto di conservare, per quanto possibile, il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (DTF 140 III 338 consid. 4.2.1). In concreto poi la spesa per il carburante è giustificata dalle trasferte per l'esercizio del diritto di visita (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami). Non sono invece state rese verosimili le spese per la manutenzione del veicolo. I documenti prodotti dall'interessata concernono infatti spese non ricorrenti, come l'acquisto di pneumatici invernali e di cerchi in lega (doc. I11), un intervento del garagista per una panne del vecchio veico-lo (doc. X) e la riparazione di un danno dovuto a un incidente (doc. GG).

                                         f)    L'interessata espone altresì fr. 500.– mensili per le spese legali correnti e fr. 200.– mensili per il rimborso di debiti maturati nei confronti dei suoi precedenti patrocinatori. Relativamente a questi ultimi rimborsi, l'interessata adduce di avere già saldato le note d'onorario grazie a un prestito della di lei madre, ma non dice a quanto ammonterebbe il debito nei confronti della genitrice né indica a quali condizioni essa sia tenuta al rimborso. Per di più, debiti privati possono essere fatti valere nel fabbisogno minimo di un coniuge solo se il debito è stato contratto prima della separazione o con l'accordo dell'altro coniuge nel comune interesse della famiglia oppure nel caso in cui i coniugi rispondano del debito solidalmente, sempre che il bilancio familiare permetta di coprire la spesa (DTF 127 III 292 a metà; più recentemente: 5A_926/2016 dell'11 agosto 2017 consid. 2.2.3; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2019.18 del 7 novembre 2019 consid. 5f). Ciò non è il caso in concreto.

                                               Quanto alle spese legali correnti, questa Camera ha già avu­to modo di rilevare che esse rientrano negli obblighi di mantenimento giusta l'art. 163 cpv. 1 CC. Nel fabbisogno minimo di un coniuge può essere pre­vista così un'indennità per sopperire ai costi legali e processuali correnti, sempre che la quota di mezza eccedenza loro spettante dal bilancio familiare non basti per sovvenzionare l'esborso e che la voce di spesa sia riconosciuta a entrambi (nelle procedure a tutela dell'unione coniugale: RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.12 del 4 febbraio 2015 consid. 8b). Rammentato ciò, delle due l'una: o si inserisce una cifra analoga nel fabbisogno di ogni coniuge o costoro fanno fronte all'esborso con la loro mezza eccedenza. Una posta a tal fine essendo stata riconosciuta al marito (sotto, consid. 10), si giustifica nella fattispecie di ammettere una somma identica anche nel fabbisogno minimo della moglie.

                                         g)   In merito alle imposte, la moglie sostiene di avere reso verosimile un onere tributario di almeno fr. 250.– mensili e illustra il calcolo alla base della sua stima, spiegando che i documenti agli atti riguardano solo gli acconti (doc. I14). La stima dell'interessata presuppone tuttavia il riconoscimento di contributi complessivi dell'ordine di fr. 120 000.– annui (risposta, pag. 14). Considerato l'esito del presente giudizio, a un giudizio di verosimiglianza un importo di fr. 125.– mensili appare assai più realistico. All'interessata vanno riconosciuti inoltre la tassa sui rifiuti di fr. 21.– mensili e quella per l'uso delle canalizzazioni di fr. 24.20 mensili, mentre il costo dell'acqua potabile rientra nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141; doc. I15, I16 e I17).

                                         h)   Da ultimo AO 1 pretende che nel proprio fabbisogno minimo sia incluso l'importo di fr. 1128.35 mensili per finanziare la sua previdenza professionale (fr. 553.65 mensili per i contributi all'AVS, fr. 574.70 mensili per il “secondo pilastro”). A prescindere dal fatto però che fino al divorzio essa non è tenuta a versare contributi all'AVS (art. 3 LAVS) e potrà beneficiare di quelli versati sul conto del marito durante il matrimonio al momento del divorzio, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare recentemente che durante la procedura di divorzio non è possibile attribuire un contributo di mantenimento per la previdenza (DTF 145 III 169). Nulla può dunque esserle riconosciuto a tale titolo.

                                         i)     In ultima analisi il fabbisogno minimo della moglie può essere stabilito nel caso precipuo in fr. 2970.– mensili (arrotondati) fino al 31 agosto 2018 e in fr. 3280.– mensili (arrotondati) dopo di allora.

                                   9.   Per quel che attiene al reddito di AP 1, il Pretore l'ha calcolato in fr.15 890.55 mensili operando una media delle entrate dal gennaio del 2017 al settembre del 2018. L'appellante chiede di ricondurre tale somma a fr. 12 935.95 mensili. Al primo giudice egli rimprovera di avere tenuto conto anche delle entrate del 2017, di avere conteggiato l'intero bonus del 2018 e considerato in doppio gli anticipi di stipendio. Stando a AO 1, inve­ce, le entrate dell'appellante assommano ad almeno fr. 16 825.– mensili, importo corrispondente alla media degli introiti di lui dal gennaio del 2017 al luglio del 2018.

                                         a)   Per costante giurisprudenza il reddito di un dipendente è, di regola, quello conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con richiami), intendendosi con ciò il guadagno realizzato nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria. Esso comprende la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni, bonus, partecipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri incarichi) se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5). Introiti aleatori, temporanei o contingenti, come eventuali entrate occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non entrano in linea di conto. Trattandosi di un lavoratore dipendente, la media dei redditi calcolata sul­l'arco di più anni non è per contro – salvo forti oscillazioni – un criterio pertinente (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.99 del 23 maggio 2019, consid. 33a).

                                         b)   Nella fattispecie i contributi litigiosi riguardano il periodo successivo al gennaio del 2018, sicché le entrate conseguite da AP 1 nel 2017 poco interessano. Neppure la moglie contesta per altro che il Pretore abbia conteggiato erroneamente gli acconti sullo stipendio, tant'è che al proposito gli importi mensili netti indicati dalle parti coincidono (appello, pag. 22 seg.; osservazioni, pag. 16 segg.). Da parte sua l'appellante riconosce fra i suoi redditi bonus e premi percepiti nel gennaio, nel febbraio e nell'aprile del 2018, a condizione di ripartirli su 12 mesi. Il che appare corretto. Non si giustifica invece di tenere conto di una prestazione di fr. 1237.55 conteggiata nel dicembre 2017, come chiede la moglie, poiché essa è stata compensata con un pari importo posto in deduzione. A un sommario esame, dagli atti risultano pertanto entrate nette, inclusi i bonus (ma senza i rimborsi spese forfettarie né gli assegni familiari), per una media di fr. 12 935. – mensili arrotondati.

                                         c)   Nel periodo citato AP 1 ha ricevuto inoltre fr. 1780.– mensili in media (arrotondati) come rimborso spese forfettarie per l'automobile, per rappresentanza e per “spese team” (doc. 15 a 20; doc. D a G nell'inc. CA.2018.29 e documenti di parte convenuta nell'inc. CA.2018.27), come pure un contributo del datore di lavoro per la pigione dell'ufficio di fr. 700.– mensili (doc. 24 nel fascicolo “richiamo documenti da parte convenuta”). AO 1 chiede di aggiungere tali importi al reddito del marito, il quale espone nel proprio fabbisogno minimo i costi d'automobile e quelli per l'ufficio, ma non ren­de verosimile di sopportare spese per il team (osservazio­ni, pag. 17). L'argomento appare fondato già per il fatto che il Pretore ha riconosciuto i costi per l'ufficio e per l'automobile esposti dal marito nel fabbisogno minimo. Non si giustifica invece di aggiungere gli assegni familiari, che non vanno cumulati al reddito del genitore cui essi sono corrisposti, ma vanno trattati a parte (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2) e coerentemente andranno tolti dal fabbisogno in denaro dei figli (sotto, consid. 11a), nel quale sono compresi (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7). Le entrate del marito ascendono dunque a fr. 15 415.– mensili netti.

                                         d)   AO 1 sostiene che la flessione delle entrate registrata dal marito nel 2018 non è giustificata poiché nel 2017 AP 1 ha guadagnato fr. 18 887.60 mensili (assegni familiari non compresi), di modo che all'appellante va imputato un reddito di almeno fr. 16 825.– mensili (osservazioni, pag. 19 seg.). Se non che, all'udienza del 27 settembre 2018 AP 1 ha dichiarato di avere sostituito per un certo periodo una collega di lavoro, conseguendo maggiori entrate, ma che nel luglio del 2018 tale incarico è finito, onde una diminuzio­ne delle sue entrate (verbale del 27 settembre 2018, pag. 3 in alto). La moglie dubita di tale giustificazione, ma a ben vedere, quanto meno a un esame sommario, la media delle entrate del 2018 si situa sul medesimo livello di quella del 2016 (fr. 15 754.15 mensili). A un giudizio di verosimiglianza non si giustifica così di scostarsi dal guadagno di fr. 15 415.– mensili netti.

                                10.   Per quel che è del fabbisogno minimo del marito, nel decreto impugnato il Pretore si è limitato a riprendere l'importo di fr. 7327.– mensili già considerato nel precedente decreto del 10 agosto 2018. In tale decisione egli aveva ricordato che nel memoriale di risposta l'interessato aveva indicato un fabbisogno minimo di fr. 7327.– mensili e nella duplica di fr. 10 646.30 mensili. In simili condizioni il primo giudice aveva ritenuto “corretto” fissare il fabbisogno minimo di lui in fr. 7327.– mensili, come dichiarato da AP 1 “sin dall'inizio” (decreto citato, pag. 4). Egli ha implicitamente riconosciuto così fr. 1200.– per il minimo esistenziale del diritto esecutivo, fr. 1550.– di locazione, fr. 150.– di spese accessorie, fr. 42.50 per il premio dell'assicurazione economia domestica, fr. 12.85 per l'assicurazione contro la responsabilità civile, fr. 416.80 per il premio della cassa malati, fr. 915.30 per la pigione dell'ufficio, fr. 100.– per le spese accessorie dell'ufficio, fr. 166.75 per l'assicurazione dell'automobile, fr. 64.85 per l'imposta di circolazione, fr. 950.50 per il leasing, fr. 152.95 per la manutenzione del veicolo, fr. 1104.50 per l'onere fiscale e fr. 500.– per le spese legali (risposta del 7 febbraio 2018, pag. 6 seg.). L'appellante sostiene che qualora si considerino le indennità per spese professionali nel suo reddito, come in concreto (sopra, consid. 9c), occorre rivalutare il fabbisogno minimo a fr. 9764.– mensili fino al 31 agosto 2018 e a fr. 8830.60 mensili dopo di allora, oltre a fr. 700.– mensili per la locazione dell'ufficio.

                                         a)   Rispetto a quanto ha accertato il primo giudice, l'appellante chiede anzitutto che gli sia riconosciuto il premio dell'assicurazione relativa alla protezione giuridica, di fr. 30.80, e il premio della copertura complementare dell'assicurazione malat-tia, di fr. 75.40 mensili. AO 1 sostiene che tali assicurazioni sono state stipulate solo dopo la separazione, per far lievitare il fabbisogno minimo (osservazioni, pag. 21). Quanto all'assicurazione malattia complementare, l'obiezione appare poco credibile se si pensa che tutta la famiglia beneficiava di tale copertura e che nel fabbisogno minimo della moglie è stato inserito il relativo premio. Riguardo alla protezione giuridica, nella duplica (pag. 12) il convenuto si è limitato a fare riferimento a un addebito del 3 gennaio 2018 sul proprio conto bancario (doc. 22 nel fascicolo doc. II richiama­to) e alla polizza stipulata dalla moglie (doc. I12). Nulla indizia che l'esborso esistesse anche prima della separazione, tanto meno se si considera che l'appellante medesimo ha rivolto un'analoga contestazione sull'inserimento di un importo a tal fine nel fabbisogno minimo della moglie. A un esame sommario e in mancanza di altri elementi non è dunque verosimile che tale spesa rientrasse nel tenore di vita sostenuto dai coniugi prima della separazione, il quale costituisce il limite superiore del diritto al mantenimento (sopra, consid. 8d).

                                         b)   L'appellante chiede che siano ammessi nel suo fabbisogno minimo anche fr. 14.– mensili per spese dentarie e fr. 34.75 mensili per lenti a contatto. Se non che, un singolo addebito sulla carta di credito o sul conto bancario dell'interessato non rende verosimile una spesa ricorrente (doc. 23, pagamento dell'11 gennaio 2017, e doc. 22, addebito del 28 novembre 2017, nel fascicolo “doc. II richiamato”). Non sussistono quin­di i presupposti per riconoscere i citati esborsi nel fabbisogno minimo di lui (cfr. RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c). L'interessato espone altresì fr. 73.90 mensili per lo yoga e fr. 28.15 mensili per il tennis. Simili costi, tuttavia, non rientrano nel fabbisogno minimo (analogamente, per l'abbonamento a una palestra: RtiD II-2017 pag. 780 consid. 6h). Né il marito pretende – per ipotesi – che simili attività siano state prescritte a fini terapeutici.

                                         c)   Il marito fa valere ulteriori costi professionali di fr. 73.35 mensili per l'elettricità dell'ufficio. Ora, negli estratti conto agli atti risulta unicamente un addebito di fr. 264.– il 20 marzo 2017 con la menzione “consumo elettrico ufficio local.ch”, mentre gli addebiti del 10 luglio 2017, di fr. 176.– e fr. 264.–, recano unicamente la dicitura “affitto ufficio __________ spese” (doc. 22 nel fascicolo “doc. II richiamato”). Tutto ignorandosi sulla ricorrenza della spesa e sul calcolo che ha portato l'interessa­to a esporre la cifra di fr. 73.35 mensili, non resta che riconoscere l'importo di fr. 44.– mensili ammesso dalla moglie.

                                         d)   AP 1 fa valere inoltre spese mensili di fr. 500.– per l'abbigliamento, di fr. 29.10 per la lavanderia, di fr. 400.– per i pasti fuori casa e di fr. 140.– mensili per il parrucchiere. La moglie oppone che si tratta di spese rientranti nel minimo esistenziale del diritto esecutivo e che al massimo può essere riconosciuto per pasti fuori casa un supplemento di fr. 220.– mensili secondo la tabella dei minimi LEF (osservazioni, pag. 21). L'obiezione è fondata. Per ogni pasto fuori casa possono essere aggiunti unicamente al minimo esistenziale, applicandosi i principi del diritto esecutivo, fr. 11.– giornalieri (FU 68/2009 pag. 6293 n. 4b), ovvero fr. 220.– mensili considerando una ventina di pranzi ogni mese. Trattandosi di personale di servizio, viaggiatori e rappresentanti di commercio si potrebbero aggiungere altri fr. 50.– mensili per maggiori spese di abbigliamento e di pulizia (FU 68/2009 pag. 6293 n. 4c), ma l'appellante non rende verosimile di appartenere a simili categorie di lavoratori. Nel suo fabbisogno minimo può così essere riconosciuto soltanto il supplemento previsto dal diritto esecutivo per pasti fuori casa.

                                         e)   L'interessato espone anche fr. 1024.85 mensili per le spese di rappresentanza risultanti dagli estratti conto bancari e della sua carta di credito con riferimento ai mesi di gennaio e febbraio 2017. A ragione la moglie sottolinea tuttavia che si tratta di spese maturate nella maggior parte dei casi all'este­ro (doc. 22 e 23 nel fascicolo “doc. II richiamato”). L'appellante non ha mai preteso però di svolgere attività professionale fuori dalla Svizzera, sicché a un esame sommario tali esborsi non possono essere riconosciuti. Per di più, neppure è dato di capire quali fra i numerosi addebiti sul conto o sulla carta di credito egli abbia calcolato per giungere agli importi fatti valere nel fabbisogno minimo, né compete a questa Camera vagliare gli svariati plichi agli atti. In assenza di una distinta corredata da chiari rinvii ai giustificativi, gli estratti conto non sono sufficienti per rendere verosimile gli esborsi rivendicati.

                                         f)    Per la manutenzione del veicolo, il carburante, la vignetta autostradale, i pedaggi dei caselli autostradali e le multe l'interessato fa valere uscite di fr. 865.65 mensili. Anche a tale proposito egli si limita tuttavia a indicare cifre mensili e a rinviare agli estratti conto bancari e della carta di credito dal gennaio del 2017 al febbraio del 2018, così come a due fatture per la manutenzione del veicolo, ma come egli giunga all'importo complessivo non è dato di comprendere. Se mai, in aggiunta alle spese di manutenzione ammesse dal Pretore (fr. 152.95 mensili: doc. 2.9), si può riconoscere il costo di fr. 3.35 mensili per la vignetta autostradale. Quanto al carburante, a una prudente stima si può stimare un esborso di fr. 350.– mensili (doc. 22 e 23). Estranee al fabbisogno mini­mo sono invece le multe. Nel complesso van­no riconosciuti di conseguenza, nel fabbisogno minimo dell'appellante, fr. 353.35 mensili in aggiun­ta ai fr. 152.95 mensili calcolati dal primo giudice.

                                         g)   AO 1 contesta l'onere fiscale di fr. 1104.50 mensili prospettato dal marito, sostenendo esso ammonta a non più di fr. 600.– mensili. Ora, l'aggravio allegato dal marito è stato calcolato in base a un reddito imponibile di fr. 78 332.– annui per l'imposta cantonale (doc. 2.10). Reintegrate le usuali deduzioni per premi assicurativi e spese professionali, tale imponibile corrisponde a entrate di circa fr. 7400.– mensili, già dedotti i contributi per moglie e figli. A un esame di verosimiglianza la stima del marito appare dunque sostenibile.

                                         h)   In definitiva il fabbisogno minimo di AP 1 va rivalutato a fr. 8020.– mensili (arrotondati). Dal 1° settembre 2018, data in cui M__________ si è trasferita dal padre, il minimo esistenzia­le del diritto esecutivo va poi aumentato a fr. 1350.– mensili, mentre il costo dell'alloggio e le spese accessorie di complessivi fr. 1700.– si riducono a fr. 1135.– mensili, dovendosi dedurre la quota di un terzo da inserire nel fabbisogno in denaro della figlia. Dopo di allora il fabbisogno minimo del­l'appellante scende pertanto a fr. 7605.– mensili (arrotondati).

                                11.   Relativamente ai fabbisogni in denaro dei figli, il Pretore li ha stabiliti – come detto – sulla scorta di quanto prevede la tabella 2018 delle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orien­tamento professionale del Canton Zurigo senza operare adattamento alcuno e senza considerare il “contributo di accudimento” (art. 285 cpv. 2 CC), salvo aggiungere un quarto, rispettivamente un terzo dal settembre 2018, del “saldo disponibile del­la quota parte madre”.

                                         a)   L'appellante chiede, come la moglie, di considerare il costo effettivo dell'alloggio e della cassa malati in luogo di importi teorici. A ragione. Nel fabbisogno in denaro di un figlio va inserita come costo dell'alloggio una quota della spesa effettiva a carico del genitore affidatario (un terzo nel fabbisogno in denaro del primo figlio, un quarto in quello del secondo figlio e un quinto in quello del terzo figlio: Amt für Jugend und Be­rufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemes-sung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2ª edizione, pag. 13 in alto). Se possibile, è giusto adattare anche il premio della cassa malati e le spese telefoniche ai costi effettivi. Nei suoi calcoli l'appellante sostituisce la posta per la “salute” con l'importo pagato a titolo di partecipazione alla cassa malati, che risulta dalla relativa dichiarazione (doc. W), ma trascura che tale posta copre anche altre spese, come quelle dei farmaci da banco, del dentista o degli articoli per la cura del corpo (Erläuterungen zur Zürcher Kinderkosten-Tabelle in: www.ajb.zh.ch). A torto l'appellante pretende inoltre di posticipare l'adeguamento alla terza fascia di età del figlio Mi__________ al 2019. Infatti la seconda fascia d'età di un figlio prevista dalle note raccomandazioni si conclude al 12° complean­no (in concreto il 18 agosto 2018), non al 13° (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.91 del 27 maggio 2019, consid. 7d). Gli assegni familiari, infine, vanno dedotti dal contributo in denaro dei figli e versati in aggiunta, come prescrive la giurisprudenza (sopra, consid. 9d). Di conseguenza agli assegni di legge di fr. 200.– mensili, rispettivamente di fr. 250.– dal 16° anno di età, vanno cumulati gli assegni “volontari” di fr. 27.50 e 2.50 mensili (cfr. ad esempio doc. 15).

                                         b)   In merito al supplemento di un quarto, rispettivamente di un terzo dal settembre 2018, del “saldo disponibile della quota parte madre”, come riconoscono entrambi i coniugi simile modo di procedere è eterodosso. Tutt'al più in caso di situazioni finanziarie particolarmente agiate può giustificarsi una maggiorazione del 25% calcolata sul fabbisogno in denaro dei figli (RtiD II-2010 pag. 637 consid. 8d), come pretende in concreto la madre. Nella fattispecie i redditi dell'appellante sono sì superiori alla media, ma devono finanziare il mantenimento di sei persone, oltre a importanti spese professionali, tant'è che una volta fatto fronte ai fabbisogni di tutta la famiglia rimane un'eccedenza esigua (sotto, consid. 12). Una maggiorazione dei fabbisogni in denaro dei figli non entra perciò in linea di conto.

                                         c)   Dal 1° gennaio 2017, come si è anticipato (consid. 8a), al fabbisogno in denaro del figlio si deve aggiungere un “contributo di accudimento”, ovvero quanto occorre finanziariamen­te per garantire adeguata cura e educazione (art. 285 cpv. 2 CC). Nella fattispecie AO 1 non consegue reddito alcuno, sicché il suo fabbisogno minimo va ripartito tra i figli a lei affidati e inserito nel rispettivo fabbisogno a titolo di contributo di accudimento. Non si giustifica invece un contributo di accudimento per M__________ dopo il trasferimento dal padre, il quale con i suoi redditi è in grado di sopperire al proprio mantenimento.

                                         d)   Resta da calcolare il fabbisogno in denaro dei figli dipartendosi dalla tabella 2018 correlata alle citate raccomandazioni, operando i citati adattamenti e distinguendo i relativi periodi. Dal 1° gennaio al 31 agosto 2018 (trasferimento dal padre) il fabbisogno in denaro di M__________ ammonta a fr. 1380.– mensili arrotondati (vitto fr. 350.–, abbigliamento fr. 100.–, alloggio e spese accessorie fr. 520.–, cassa malati fr. 118.25 [doc. I6], costi della salute fr. 150.–, telefono e internet fr. 60.–, tempo libero e trasporti fr. 360.–, dedotti fr. 280.– di assegni familiari), cui si aggiunge un contributo di accudimento di fr. 742.50 mensili (un quarto del fabbisogno minimo della madre di fr. 2970.– mensili; sopra, consid. 8i), per complessivi fr. 2120.– mensili arrotondati. Dal 1° settembre 2018 la posta per l'alloggio e le spese accessorie va adeguata alla quota di un terzo del relativo onere a carico del padre (a fr. 565.– mensili) e va tolto il contributo di accudimen­to, onde un fabbisogno di fr. 1425.– mensili arrotondati.

                                               Dal 1° gennaio al 17 agosto 2018 (12° compleanno) il fabbisogno in denaro di Mi__________ ammonta a fr. 890.– mensili arrotondati (vitto fr. 215.–, abbigliamento fr. 70.–, alloggio e spe­se accessorie fr. 390.–, cassa malati fr. 118.25 [doc. I6], costi della salute fr. 25.–, telefono e internet fr. –.–, tempo libero e trasporti fr. 300.–, dedotti fr. 230.– di assegni familiari), cui si aggiunge un contributo di accudimento di fr. 742.50 mensili (un quarto del fabbisogno minimo della madre di fr. 2970.– mensili; sopra, consid. 8i), per complessivi fr. 1630.– mensili arrotondati. Dal 19 agosto al 31 agosto 2018 (trasferimento di M__________), adeguati gli importi tabellari alla terza fascia di età, il fabbisogno in denaro sale a fr. 1285.– mensili, oltre alla quota di accudimento, per complessivi fr. 2025.– mensili arrotondati. Dal 1° settembre 2018 occorre aumentare poi il costo dell'alloggio a fr. 520.– (un terzo invece di un quarto dei costi del genitore affidatario) e il contributo di accudimen­to a fr. 1095.–, dovendosi ripartire il fabbisogno della madre di fr. 3280.– mensili fra tre figli, onde un fabbisogno in denaro di fr. 2505.– mensili arrotondati.

                                               Dal 1° gennaio al 31 agosto 2018 il fabbisogno in denaro di L__________ e di Lu__________ ammonta a fr. 735.– mensili ciascuno (vitto fr. 215.–, abbigliamento fr. 70.–, alloggio e spese accessorie fr. 312.–, cassa malati fr. 42.10 [doc. I6], costi della salute fr. 25.–, telefono e internet fr. –.–, tempo libero e trasporti fr. 300.–, dedotti fr. 230.– di assegni familiari), oltre a un contributo di accudimento di fr. 742.50 mensili (un quarto del fabbisogno minimo della madre di fr. 2970.– mensili: sopra, consid. 8i), per complessivi fr. 1475.– mensili arrotondati. Dal 1° settembre 2018 occorre aumentare il costo del­l'alloggio a fr. 390.– mensili per L__________ e adattare il contributo di accudimento a fr. 1095.– mensili per entrambi (un terzo del fabbisogno minimo della madre di fr. 3280.– mensili), onde un fabbisogno di fr. 1905.– mensili arrotondati per L__________ e di fr. 1830.– mensili arrotondati per Lu__________ fino al 4 dicembre 2019, considerato che il 5 dicembre 2019 i gemelli hanno compiuto 12 anni e sono entrati nella terza fascia d'età.

                                12.   Quanto al metodo per il calcolo del contributo alimentare in favo­re di AO 1, l'appellante parrebbe voler assicurare unicamente la copertura del di lei fabbisogno minimo. Se non che, motivi per scostarsi dal metodo di calcolo abituale fondato sul riparto paritario dell'eccedenza non si ravvisano. Non risulta infatti che durante la vita in comune i coniugi abbiano accantonato risparmi per finalità specifiche. Inoltre, come si vedrà in appresso, le entrate coniugali risultano in gran parte assorbite dal costo delle due economie domestiche separate. Quanto rimane va destinato a finanziare il tenore di vita delle parti, sicché la moglie ha diritto a un contributo per sé pari alla metà dell'eccedenza (sul rapporto fra contributo di accudimento e debito mantenimento nell'ambito del divorzio: DTF 144 III 502 consid. 4.8.3). Da quan­to precede risulta in definitiva il seguente quadro del bilancio familiare:

                                         Dal 1° gennaio al 17 agosto 2018

                                         Reddito del marito                                                      fr. 15 415.—

                                         Reddito della moglie                                                   fr.          –.—

                                                                                                                          fr. 15 415.— mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                     fr.   8 020.—

                                         Fabbisogno minimo della moglie, dedotto i contributi

                                         di accudimento inseriti nel fabbisogno dei figli              fr.           –.—

                                         Fabbisogno di M__________, con contr. di accudimento      fr.    2 120.—    

                                         Fabbisogno di Mi__________, con contr. di accudimento     fr.    1 630.—

                                         Fabbisogno di L__________, con contr. di accudimento      fr.    1 475.—

                                         Fabbisogno di Lu__________, con contr. di accudimento     fr.    1 475.—

                                                                                                                          fr.  14 720.— mensili

                                         Eccedenza                                                                 fr.      695.—

                                         Metà eccedenza                                                         fr.       347.50 mensili

                                         Contributo alimentare per la moglie, dedotto i contributi di accudimento inseriti nel fabbisogno dei figli             

                                         arrotondati a                                                               fr.      350.— mensili.

                                         Dal 18 agosto al 31 agosto 2018

                                         Reddito del marito                                                      fr. 15 415.—

                                         Reddito della moglie                                                   fr.          –.—

                                                                                                                          fr. 15 415.— mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                     fr.   8 020.—

                                         Fabbisogno minimo della moglie, dedotti i contributi

                                         di accudimento inseriti nel fabbisogno dei figli              fr.           –.—

                                         Fabbisogno di M__________ e contributo di accudimento    fr.    2 120.—    

                                         Fabbisogno di Mi__________ e contributo di accudimento   fr.    2 025.—

                                         Fabbisogno di L__________ e contributo di accudimento    fr.    1 475.—

                                         Fabbisogno di Lu__________ e contributo di accudimento   fr.    1 475.—

                                                                                                                          fr.  15 115.— mensili

                                         Eccedenza                                                                 fr.        300.—

                                         Metà eccedenza                                                         fr.       150.— mensili

                                         Contributo alimentare per la moglie, dedotti i contributi di accudimento inseriti nel fabbisogno dei figli        fr.    150.–– mensili.

                                         Dal 1° settembre al 4 dicembre 2019

                                         Reddito del marito                                                      fr. 15 415.—

                                         Reddito della moglie                                                   fr.          –.—

                                                                                                                          fr. 15 415.— mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                     fr.   7 605.—

                                         Fabbisogno minimo della moglie, dedotto i contributi

                                         di accudimento inseriti nel fabbisogno dei figli              fr.           –.—

                                         Fabbisogno di M__________ e contributo di accudimento    fr.    1 425.—    

                                         Fabbisogno di Mi__________ e contributo di accudimento   fr.    2 505.—

                                         Fabbisogno di L__________ e contributo di accudimento    fr.    1 905.—

                                         Fabbisogno di Lu__________ e contributo di accudimento   fr.    1 830.—

                                                                                                                          fr.  15 270.— mensili

                                         Eccedenza                                                                 fr.       145.—

                                         Metà eccedenza                                                         fr.         72.50 mensili

                                         Contributo alimentare per la moglie, dedotto i contributi di accudimento inseriti nel fabbisogno dei figli             

                                         arrotondati a                                                               fr.        75.— mensili.

                                         L'appello in esame merita dunque parziale accoglimento per i primi due periodi, i contributi complessivi a carico del marito riducendosi di fr. 501.50 mensili complessivi dal 1° gennaio al 17 agosto 2018 (da fr. 7551.50 a fr. 7050.– mensili complessivi) e di fr. 375.45 mensili complessivi dal 18 agosto al 31 agosto 2018 (da fr. 7620.45 a fr. 7245.– mensili complessivi). Dal 1° settem-bre 2018 al 4 dicembre 2019 i contributi vanno rivalutati invece di fr. 204.50 mensili complessivi (da fr. 6110.50 a fr. 6315.– mensili) in virtù del principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 3 CPC). L'appellante non può dirsi sorpreso del risultato ove si consideri che nelle sue osservazioni all'appello la moglie sollecitava appunto un aumento dei contributi alimentari per i figli rispetto a quelli fissati dal Pretore.

                                  III.   Sulle spese processuali, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello

                                13.   Per quanto attiene all'appello contro il decreto cautelare del 4 apri­le 2018, divenuto senza oggetto (sopra, consid. 3), le spe­se vanno attribuite in base a quello che sarebbe stato il presumibile esito del ricorso (FF 2006 pag. 6669), riservato un eventuale giudizio di equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). In quel decreto il Pretore aveva fissato contributi alimentari per complessivi fr. 12 036.05 mensili, mentre in esito al giudizio odierno l'appellante ottiene per il lasso di tempo in discussione (dal 1° aprile al 18 agosto 2018) la riduzione dei contributi a suo carico a fr. 7050.– mensili complessivi, ma non nella misura richiesta (fr. 4424.– mensili complessivi). D'altro canto, a quel tempo non era nota l'evoluzio­ne al ribasso dei redditi del marito nel 2018. Tutto ponderato, si giustifica così di ripartire equitativamente le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili.

                                         Le spese dell'appello contro il decreto cautelare del 22 novembre 2018 seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione dei contributi a suo carico per i primi due periodi, ma in misura trascurabile rispetto alle richieste di giudizio, e vede finanche aumentare i contributi di mantenimento a suo carico per l'ultimo periodo. Data la sua soccombenza pressoché totale, si giustifica di addebitargli gli oneri del proces­so, riducendoli lievemente, e di rinunciare a riscuotere la trascurabile quota di spese che andrebbe a carico della moglie. Quanto alle ripetibili, AO 1 sollecita un'indennità di fr. 4000.– che, commisurata al presumibile dispendio di tempo richiesto per la stesura della risposta (35 pagine), appare adeguata, anche considerando il minimo grado di soccombenza.

                                14.   Quanto alle richieste di gratuito patrocinio formulate da AP 1 per le due procedure di appello, nel fabbisogno minimo dell'interessato figura già una voce di fr. 500.– mensili per spese legali e processuali (sopra, consid. 10). L'appellante dispone inoltre di un margine disponibile sul suo fabbisogno minimo men-sile (sopra, consid. 12) e non pretende che tale agio sia insufficiente per coprire le spese delle procedure di appello, tant'è che nel ricorso del 10 aprile 2018 egli formulava la richiesta proprio per l'ipotesi in cui non gli fossero state riconosciute nel fabbisogno minimo simili spese (pag. 16). L'istanza va dunque respinta, l'appellante non potendo definirsi sprovvisto dei mezzi necessari per affrontare le spese processuali e di patrocinio in appello (art. 117 lett. a CPC).

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                15.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in entrambi gli appelli l'entità dei contributi alimentari litigiosi davanti a questa Camera raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2). Trattandosi in concreto di decreti cautelari, tuttavia, il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Le cause inc. 11.2018.48 e 11.2018.136 sono congiunte.

                                   2.   L'appello del 10 aprile 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare del 4 aprile 2018 è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dal ruolo (inc. 11.2018.48).

                                   3.   Le spese processuali di tale appello, ridotte a fr. 300.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                   4.   La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 per tale appello è respinta (inc. 11.2018.49).

                                   5.   L'appello del 6 dicembre 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare del 22 novembre 2018 (inc. 11.2018.136) è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.1 del decreto impugnato è così riformato:

                                         AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

                                    dal 1° gennaio al 17 agosto 2018:

                                    fr.   350.– mensili per la moglie,

                                    fr. 2120.– mensili per M__________, assegni familiari di fr. 280.– non compresi,

                                    fr. 1630.– mensili per Mi__________, assegni familiari di fr. 230.– non compresi,

                                    fr. 1475.– mensili per L__________, assegni familiari di fr. 230.– non compresi e

                                    fr. 1475.– mensili per Lu__________, assegni familiari di fr. 230.– non compresi;

                                    dal 18 agosto al 31 agosto 2018:

                                    fr.   150.– mensili per la moglie,

                                    fr. 2120.– mensili per M__________, assegni familiari di fr. 280.– non compresi,

                                    fr. 2025.– mensili per Mi__________, assegni familiari di fr. 230.– non compresi,

                                    fr. 1475.– mensili per L__________, assegni familiari di fr. 230.– non compresi e

                                    fr. 1475.– mensili per Lu__________, assegni familiari di fr. 230.– non compresi;

                                    dal 1° settembre 2018 al 4 dicembre 2019:

                                    fr.     75.– mensili per la moglie,

                                    fr. 2505.– mensili per Mi__________, assegni familiari di fr. 230.– non compresi,

                                    fr. 1905.– mensili per L__________, assegni familiari di fr. 230.– non compresi e

                                    fr. 1830.– mensili per Lu__________, assegni familiari di fr. 230.– non compresi.

                                   6.   Le spese processuali, ridotte a fr. 1900.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 4000.– per ripetibili ridotte.

                                   7.   La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 per tale appello è respinta (inc. 11.2018.137).

                                   8.   Notificazione a:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2018.136 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.12.2019 11.2018.136 — Swissrulings