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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.10.2019 11.2018.134

29. Oktober 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·776 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Stralcio di un reclamo dal ruolo per desistenza

Volltext

Incarto n. 11.2018.134

Lugano, 29 ottobre 2019/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa CA.2018.377 (assunzione di prove a titolo cautelare: spese e ripetibili) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 2 ottobre 2018 da

 RE 2 , e  RE 1  (patrocinati dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 CO 1 ,

giudicando sul reclamo del 26 novembre 2018 presentato da RE 2 e RE 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 13 novembre 2018;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con decisione del 13 novembre 2018 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, ha accolto un'istanza di assunzione di prove a titolo cautelare presentata il 2 ottobre 2018 da RE 2 e RE 1 per ottenere “una valutazione tecnica” di tre pini marittimi posti a ridosso della loro particella n. 311 RFD di __________, lungo la particella n. __________ RFD di CO 1. Il perito __________ M__________ è stato incaricato così di valutare “lo stato di salute e la stabilità” dei tre pini, “con indicazioni circa la loro pericolosità e, se pericolosi, sulle misure necessarie per metterli in sicurezza”. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, “oltre a quelle della valutazione”, sono state poste a carico degli istanti in solido.

                                  B.   Contro il decreto cautelare appena citato RE 2 e RE 1 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 26 novembre 2018, chiedendo di riformare il giudizio impugnato nel senso di aggiungere al dispositivo sulle spese la precisazione secondo cui la decisione sul riparto delle spese processuali e quella sull'assegnazione delle ripetibili fossero rinviate “alla decisione cautelare relativa all'attuazione delle misure di messa in sicurezza”. Invitata a esprimersi, CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo.

                                  C.   Il 25 ottobre 2019 RE 2 e RE 1 hanno comunicato a questa Camera di avere raggiunto il giorno precedente un accor­do con CO 1 davanti al Segretario assessore della Pretura, accordo in conformità al quale essi dichiarano di ritirare il reclamo. A comprova di quanto affermano essi accludono copia del verbale firmato all'udienza di conciliazione.

Considerando

in diritto:                 1.   Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

                                   2.   Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC). In concreto RE 2 e RE 1 vanno tenuti così a farsi carico degli oneri processuali correlati alla procedura di reclamo (art. 106 cpv. 3 CPC), fermo restando che la tassa di giustizia va sensibilmente ridotta, la procedura terminando senza decisione (art. 21 LTG). Non si pone inoltre problema di ripetibili, CO 1 non avendo presentato osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

                                   2.   Le spese processuali, ridotte a fr. 200.–, sono poste a carico dei reclamanti in solido.

                                   3.   Notificazione:

– avv.   ; –   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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