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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.11.2019 11.2018.122

18. November 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,726 Wörter·~19 min·4

Zusammenfassung

Modifica di una misura a tutela dell'unione coniugale fondata su una convenzione

Volltext

Incarto n. 11.2018.122

Lugano, 18 novembre 2019/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati   

sedente per statuire nella causa DM.2017.19 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 20 marzo 2017 da

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1 (ora patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello presentato il 5 novembre 2018 da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 24 ottobre 2018;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AO 1 (1959) e AP 1 (1966) si sono sposati a __________ il 31 luglio 1987. Dal matrimonio sono nati N__________, il 15 aprile 1991, e M__________, il 30 luglio 1997. La prima è economicamente indipendente, il secondo è ancora agli studi e vive con la madre. Il marito è docente di scuola elementare a __________. La moglie si è occupata durante la vita in comune del gover­no della casa e della cura dei figli, svolgendo attività a ore di assistenza ad anziani. Il 15 novembre 2014 essa ha cominciato a lavorare come ausiliaria di cure (collaboratrice sanitaria CRS) a ore per una società di cure a domicilio (__________, __________). I coniugi si sono separati il 1° febbraio 2015, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 492 RFD di __________, proprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi prima in un appartamento di vacanza messo a disposizione da un conoscente e poi, dal 1° giugno 2015, in un appartamento preso in locazione a __________.

                                  B.   Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 7 luglio 2015 da AP 1 davanti al Pretore del Distret­to di Vallemaggia, all'udienza del 15 ottobre 2015 indetta per il contraddittorio i coniugi hanno raggiunto un accordo in virtù del quale AO 1 si è impegnato a versare dal 1° novembre 2015, mensilmente 13 volte l'anno (due volte in dicembre), un contributo di 1300.– alla moglie e un contributo di fr. 1153.– al figlio M__________ (oltre agli assegni familiari 12 volte l'anno). L'accordo partiva dal presupposto “di riconoscere al marito un fabbisogno di fr. 4000.–, fronte alle entrate documentate nelle osservazioni di causa”. Preso atto della convenzione, il Pretore ha stralciato la procedura dal ruolo seduta stante per transazione (inc. SO.2015.135).

                                  C.   Il 20 marzo 2017 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città. In via

                                         cautelare egli ha chiesto di ridurre il contributo alimentare per la moglie, retroattivamente dal 1° ottobre 2016, “del maggior guadagno medio da ella percepito nell'anno precedente, rispetto all'importo sinora calcolato di fr. 1500.–” mensili. Il contraddittorio cautelare si è tenuto l'11 maggio 2017, in concomitanza con

                                         l'udien­za di conciliazione nella causa di divorzio. In tale ambito la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. Il Pretore aggiunto ha poi impartito a AP 1 un termine di dieci giorni per produrre i conteggi del suo stipendio dal gennaio all'aprile del 2017. Assunta tale documentazione, AO 1 ha inoltrato il 6 giugno 2017 un memoriale di replica cautelare nel quale ha postulato la riduzione a fr. 614.20 mensili del contributo alimentare per la moglie fissato nella procedura a tutela dell'unione coniugale, “sempre che (…) il suo fabbisogno sia pari a fr. 3000.–” mensili. Con duplica scritta del 22 giugno 2017 AP 1 ha proposto una volta ancora di respingere l'istanza cautelare.

                                  D.   A un'udienza del 20 settembre 2017, destinata al seguito del contraddittorio cautelare, i coniugi hanno offerto prove. L'istruttoria è stata avviata con ordinanza del 6 ottobre 2017 ed è terminata il 30 novembre 2017. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 15 gennaio 2018 AO 1 ha proposto di ridurre il contributo alimentare per la moglie a fr. 545.– mensili dal 1° ottobre 2015. Nel proprio memoriale di quello stesso giorno AP 1 ha sollecitato una volta di più la reiezione dell'istanza cautelare. Con lettera del 17 gennaio 2018 l'istante, vista la documentazione prodotta dalla convenuta il 15 gennaio 2018 nella causa di merito, ha instato per un'ulteriore riduzione del contributo alimentare a fr. 475.– mensili dal 1° ottobre 2016. AP 1 ha chiesto il 23 gennaio 2018 di espungere tale lettera dagli atti. Dal 17 aprile al 4 luglio 2018 la procedura cautelare, unitamente a quella di divorzio, è stata sospesa per consentire alle parti di comporre la lite nelle vie amichevoli. Le trattative sono decadute infruttuose.

                                  E.   Statuendo con decreto cautelare del 24 ottobre 2018, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'istanza e ha ridotto il contributo per la moglie pendente causa, da versare tredici volte l'anno (due volte in dicembre), a fr. 930.– mensili dall'aprile al dicembre del 2017 e a fr. 750.– mensili dal gennaio del 2018 in poi. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere al marito fr. 1600.– per ripetibili ridotte.

                                  F.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 novembre 2018 per ottene­re, previo conferimento dell'effetto sospensivo, la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza cautelare del marito e di confermare l'assetto contributivo pattuito a tutela dell'unione coniugale. Nelle sue osservazioni del 26 novembre 2018 AO 1 ha proposto di respingere l'appello, compre­sa la richiesta di effetto sospensivo. Mediante decreto del 28 novembre 2018 il presidente della Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo per quanto riguarda i contributi alimentari dovuti a AP 1 dal 1° aprile 2017 al 24 ottobre 2018, respingendo l'effetto sospensivo per quelli dovuti in seguito.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nel caso in esame tale requisito è dato, ove appena si consideri la riduzione del contributo alimentare in discussio­ne davanti al Pretore (da fr. 1500.– a fr. 475.– mensili dal 1° ottobre del 2016 in poi), di durata incerta e da calcolare quindi sul­l'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_117/2016 del 9 giugno 2016, consid. 1.1).

                                   2.   Quanto alla tempestività dell'appello, il decreto cautelare impugnato è giunto alla convenuta, a quel momento senza patrocinio, il 25 ottobre 2018 (tracciamento dell'invio 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così la domenica 4 novembre 2018, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto lunedì 5 novembre 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile. Tempestive sono altresì le osservazioni di AO 1, del 26 novembre 2018. Il rimedio giuridi­co infatti è stato notificato alla patrocinatrice dell'istante il 15 novembre 2018 (tracciamento dell'invio 98.__________, agli atti). Il termine per presentare la risposta sarebbe scaduto pertanto domenica 25 novembre 2018 (art. 314 cpv. 1 CPC), ma si è protratto anch'esso al lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC.

                                   3.   All'appello la convenuta acclude il verbale dell'udienza tenutasi il 15 ottobre 2015 davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia, le osservazioni del 4 agosto 2015 presentate dal marito alla sua istan­za di misure a protezione dell'unione coniugale, la petizione di divorzio del 20 marzo 2017 introdotta dal marito stesso, la risposta di lei alla petizione, del 22 giugno 2017, e il verbale di un'udienza del 20 settembre 2018 indetta per l'audizione di alcu­ni testimoni nella causa di divorzio. Tali documenti figurano già nell'incarto trasmesso a questa Camera dalla Pretura della giurisdizione di Locarno Città e nell'incarto della procedura a tutela dell'unione coniugale richiamato dalla Pretura del Distretto di Vallemaggia. La loro produzione è pertanto superflua.

                                   4.   Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha accertato anzitutto che al momento in cui è stata stipulata la convenzione del 15 ottobre 2015 a tutela dell'unione coniugale AO 1 percepi­va uno stipendio di fr. 7000.– mensili (tredicesima inclu­sa), più fr. 250.– mensili di assegno familiare, per rapporto a un fabbisogno minimo di circa fr. 4000.– mensili; AP 1 guadagnava fr. 1600.– mensili e aveva un fabbisogno minimo di circa fr. 3000.– mensili; il figlio M__________ aveva un fabbisogno in denaro di fr. 1500.– mensili, assegno familiare compreso. Il contri-buto alimentare di fr. 1300.– (13 volte l'anno) assicurava così la copertura del fabbisogno minimo alla moglie e quello di fr. 1153.– (13 volte l'anno) la copertura del fabbisogno in denaro al figlio maggiorenne.

                                         Ciò posto, il primo giudice ha appurato che da allora lo stipendio del marito è rimasto sostanzialmente invariato, mentre il reddito della moglie è passato a fr. 2813.55 mensili nel 2017 e ad alme­no fr. 3200.– mensili nel 2018. Per quanto riguarda i fabbisogni minimi, il Pretore aggiunto ha ritenuto – in sintesi – che le spese fatte valere dall'istante per giustificare la modifica del contributo alimentare fossero verosimilmente già note al momento in cui è stata firmata la convenzione a tutela dell'unione coniugale e non costituiscono dunque un fatto nuovo. Immutato è anche – egli ha continuato – il fabbisogno del figlio maggiorenne. Nelle condizio­ni descritte il Pretore aggiunto ha ricalcolato il contributo alimentare per AP 1 tenendo conto unicamente delle maggiori entrate di lei. Sommati i redditi coniugali, dedotti i fabbisogni complessivi e divisa l'eccedenza del bilancio familiare a metà, è risultato così un contributo alimentare per la moglie di fr. 1004.80 mensili dal 1° aprile 2017 al 31 dicembre 2017 e di fr. 811.55 mensili dal 1° gennaio 2018 in poi. Mantenuta la suddivisione in tredici mensilità pattuita originariamente, il primo giudice ha fissato in definitiva il contributo alimentare per AP 1 (da versare due volte in dicembre) in fr. 930.– mensili dall'aprile al dicembre del 2017 e in fr. 750.– mensili dal gennaio del 2018 in poi.

                                   5.   L'appellante sostiene in primo luogo che l'istante non ha reso verosimile la necessità né, tanto meno, l'urgenza del provvedimen­to cautelare richiesto, ciò che il Pretore aggiunto avreb­be dovuto ravvisare d'ufficio. Del resto – essa soggiunge – il marito è stato in grado di continuare a versare regolarmente il contributo di mantenimento originario anche durante la procedura di modifica, conservando un margine disponibile di almeno fr. 500.– mensili sul suo fabbisogno minimo. Non ricorrevano dunque – essa afferma – i presupposti dell'art. 276 cpv. 1 CPC per modificare il contributo stipulato a protezione dell'unione coniugale.

                                         a)   Il giudice del divorzio prende i necessari provvedimenti cautelari, applicando per analogia le disposizioni sulle misure a tutela del­l'unione coniugale (art. 276 cpv. 1 CPC). Se sussistono già misure a tutela del­l'unione coniugale, queste rimangono in vigore durante una successiva causa di divorzio fino al momento in cui il giudice del divorzio non le sopprima o le sostituisca – pro futu­ro – decretan­do provve­dimenti cautelari (art. 276 cpv. 2 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2014.39 del 27 settembre 2016, consid. 5). La modifica di misure a protezio­ne dell'unione coniugale soggiace agli stessi criteri che disciplinano la modifica di provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio (art. 179 cpv. 1 seconda frase CC). A tal fine occorre perciò che siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della decisione, oppure che previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o che l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostan­ze determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC; DTF 143 III 619 consid. 3.1; 141 III 378 consid. 3.3.1; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.58 del 1° ottobre 2019, consid. 5).

                                         b)   È vero che – come fa valere la convenuta – in una cau­sa di divorzio il giudice emana provvedimenti cautelari solo ove essi appaiano “necessari” (art. 276 cpv. 1 prima frase CPC; analogamente, per le misure a protezione dell'unione coniugale: art. 172 cpv. 3 CC). Ma ciò significa unicamente che, in presenza di misure a protezione dell'unio­ne coniugale, pendente causa di divorzio il giudice non è chiamato a statuire sull'assetto provvisionale se non sono subentrati elementi nuovi rispetto al momento in cui le misure a protezione del-l'unione coniugale sono state emanate o omologate. Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha accertato un maggior reddito conseguito dall'interessata rispetto a quello del 2015. È dato quindi, a mente sua, un elemento nuovo. A torto l'appellante rimprovera così al giudice del divorzio di avere modificato cautelarmente il contributo alimentare stabilito a protezione del­l'unione coniugale senza che ciò apparisse “necessario”.

                                         c)   Quanto al requisito dell'urgenza, nelle procedure di diritto matrimoniale i provvedimenti cautelari sogliono consistere – come la condanna al versamento di contributi alimentari – in misure di regolamentazione, le quali non presuppongono particolare urgenza né minaccia di pregiudizio o di danno difficilmente riparabile (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 32 ad art. 276). Diverso è il caso di provvedimenti cautelari chiesti nell'ambito di un'azione volta alla modifica di una sentenza di divorzio passata in giudicato. In simile eventualità una modifica provvisionale dei contributi in vigore è ammissibile solo con grande riserbo, ove si dia urgenza e sussistano circostanze particolari. Tale è il caso, per esempio, ove non si possa pretendere che l'obbligato continui a versare i contributi fissati nella sentenza di divorzio neppure per la durata del processo (urgenza), e ciò per il sensibile deterioramento intervenuto nella sua situazio­ne economica (circostanza particolare), ponderati anche gli interessi del creditore (RtiD I-2017 pag. 617 consid. 7 con riferimenti). Nella fattispecie non si versa in un'ipotesi del genere. L'istanza di modifica riguarda misure a protezione del­l'unione coniugale, equiparabili a provvedimenti cautelari adottati in una causa di divorzio (DTF 137 III 477 consid. 4.1). Che durante la procedu­ra di divorzio AO 1 potesse continuare a erogare il contributo alimentare per la moglie pattuito a protezione del­l'unione coniugale, conservando un margine disponibile, ancora non impediva perciò al Pretore aggiun­to di modificare quel contributo. Anche in proposito l'appello manca di consistenza.

                                   6.   In secondo luogo l'appellante contesta che in concreto siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della decisione a tutela dell'unione coniugale o che previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte. Essa allega che tutto era già noto o prevedibile al momento in cui è stata siglata la convenzione del 15 ottobre 2015, compreso l'aumento del proprio reddito, tant'è che davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia il marito pretendeva da lei l'esercizio di un'attività lucrativa a tempo pieno. Inoltre, a suo avviso, l'aumen­to del reddito in questione non è rilevante e nemmeno può esse­re considerato duraturo, seri problemi cardiaci avendole cagiona­to nel frattempo una prolungata incapacità lavorativa parziale, dovuta anche a dolori alla schiena.

                                         a)   Nell'accordo stipulato dai coniugi all'udienza del 15 ottobre 2015 davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia figura unicamente il fabbisogno minimo del marito, globalmente indicato in fr. 4000.– mensili (inc. SO.2015.135, richiamato). Invano si cercherebbe un cenno concreto ai redditi sulla base dei quali è stato fissato il contributo alimentare per la moglie e quello per il figlio, l'accordo limitandosi a evocare “le entrate documentate nelle osservazioni di causa”. Nel decre­to cautelare impugnato il giudice del divorzio ha ricostruito la situazione, giungendo alla conclusione che nell'ottobre del 2015 AO 1 percepi­va uno stipendio di fr. 7000.– mensili (tredicesima inclu­sa), più fr. 250.– mensili di assegno familiare, mentre AP 1 guadagnava fr. 1600.– mensili e aveva un fabbisogno minimo di circa fr. 3000.– mensili (consid. 7). Tali dati non sono ridiscussi in appello né da una parte né dal­l'altra.

                                         b)   Riguardo al proprio reddito, la convenuta asserisce che del­l'intervenuto aumento si era già tenuto conto all'atto di sottoscrivere l'accordo a tutela dell'unione coniugale. In realtà nulla rende verosimile l'assunto. Nelle sue osservazioni del 4 agosto 2015 all'istanza della moglie, davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia, il marito aveva chiesto unicamente che AP 1 producesse un attestato del datore di lavoro in cui si dichiarasse “se vi è disponibilità per un aumento del grado d'impiego”, date le “buone possibilità di lavorare al 100% in questo ambito professionale anche in case per anziani” (pag. 3 in fondo). Non risulta quale seguito abbia avuto la richiesta. Sta di fatto che dinanzi al Pretore l'accordo del 15 ottobre 2015 è stato raggiunto “dopo discussione”, di cui si ignora il contenuto. Né si desu­me da quel verbale d'udien­za – fosse solo indirettamente o fra le righe – che il contribu­to alimentare pattuito per la moglie dovesse rimanere invariato anche nel caso in cui il reddito di lei fosse aumentato. Su questo punto l'asserto dell'appellante cade nel vuoto.

                                         c)   D'altro lato non si può nemmeno pretendere seriamente che un aumento delle entrate da fr. 1600.– nel 2015 a fr. 2813.55 mensili nel 2017 e ad alme­no fr. 3200.– mensili nel 2018 non sia una modifica di rilievo. Certo, l'appellante eccepisce che non si tratta di una modifica sufficientemente duratura, dopo che nel 2016 essa è rimasta inabile al lavoro per circa tre mesi a causa di “problemi al cuore” e che, sempre nel 2016, essa ha fratturato il coccige (interrogatorio di AP 1: verbale del 30 novembre 2017, pag. 6 a metà; doc. 9a e 9b). Se non che, dopo di allora essa ha potuto riprendere la propria attività lucrativa, migliorando finanche le entrate già nel 2017 e ancor più nel 2018. Nulla rende verosimile pertanto che la sua capacità lucrativa sia in qualche modo precaria. Anche al proposito l'appello è destinato quindi all'insuccesso.

                                   7.   In terzo luogo l'appellante si duole che, disattendendo il principio inquisitorio (art. 272 CPC), il Pretore aggiunto abbia trascurato quanto emerso all'udienza del 20 settembre 2018, ossia l'imminente vendita dell'abitazione coniugale, il che avrebbe comportato per lei un notevole aumento del costo dell'alloggio. Essa

                                         ricorda di ave­re fatto valere con il memoriale di risposta del 22 giugno 2017 nella procedura di divorzio che a causa di ciò il suo fabbisogno minimo sarebbe passato, dopo l'alienazione dell'immobile, da fr. 3000.– a fr. 4500.– mensili. Di tale fatto il Pretore aggiunto avrebbe dovuto tenere calcolo.

                                         a)   Nella misura in cui si vale del principio inquisitorio, l'appellan­te perde di vista che incombeva prima di tutto a lei rendere verosimile il costo dell'alloggio da inserire nel fabbisogno minimo al momento in cui essa avrebbe traslocato altrove. Il principio inquisitorio dell’art. 272 CPC (e dell'art. 255 CPC), applicabile anche alle misure provvisionali in pendenza di divorzio (sentenza del Tribunale federale 5A_335/2019 del 4 settembre 2019 consid. 5.2 con rinvii) non è quello “illimitato” (“classico”) cui si riferisce l'art. 296 cpv. 1 in materia di filiazione, nell'ambito del quale il giudice procede egli medesimo alle indagini necessarie. È il principio inquisitorio “attenuato” in applicazione del quale il giudice fa soltanto un uso accresciuto dell'interpello per mettere in luce allegazioni che gli risultino poco chiare, contraddittorie, imprecise o manifestamen­te incomplete (art. 56 CPC; FF 2006 pag. 6720 penultimo paragrafo). Contrariamente a quanto crede l'appellante, in virtù del principio inquisitorio “attenuato” il giudice non svolge investigazioni d'ufficio (sentenza del Tribunale federale 5A_466/2019 del 25 settembre 2019 consid. 4.2). Si limita ad accertare i fatti d'ufficio sulla scorta del materiale processuale che gli è sottoposto. Al riguardo l'appello si rivela una volta ancora destituito di fondamento.

                                         b)   Si aggiunga che in concreto nemmeno risultava dal carteggio processuale quando la convenuta avrebbe dovuto sopporta­re un maggior costo dell'alloggio. Al momento in cui il primo giudice ha statuito, il 24 ottobre 2018, l'abitazione coniugale non era ancora stata venduta, né AP 1 ha reso verosimile il canone di locazione ch'essa avrebbe dovuto pagare (in luogo degli oneri ipotecari) il giorno che si fosse trasferita altrove. L'appellante prospetta una pigione di fr. 1500.– mensili, ma si tratta di una cifra ipotetica. E nel fabbisogno minimo vanno inserite soltanto spese effettive, non spese virtuali o potenziali (sentenza del Tribunale federale 5A_1046/2018 del 3 maggio 2019 consid. 3.3 con rinvii; analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c). Spetterà se mai all'appellante, nelle circostanze illustrate, postulare una modifica del contributo alimentare fissato dal Pretore aggiunto rendendo verosimile il suo nuovo costo dell'alloggio, sempre che ciò appaia suscettibile di incidere sull'ammontare del contributo una volta tenuto conto dei redditi e dei fabbisogni familiari aggiornati a quel momento.

                                   8.   Se ne conclude che, privo di buon diritto, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza del­l'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante, che ha formulato osservazioni all'appello tramite una legale, ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili.

                                   9.   Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge agevolmen­te anche la soglia di fr. 30 000.–, ove appena si capitalizzi la riduzione del contributo alimentare in favore della moglie decisa dal Pretore aggiunto e contestata con l'appello (sopra, consid. 1). Contro decreti cautelari, in ogni modo, un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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