Incarto n. 11.2018.121
Lugano, 25 ottobre 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2017.4344 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 24 agosto 2017 da
AO 1 ora in (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
e nella analoga causa SO.2017.4417 promossa con istanza del 29 agosto 2017 da AP 1 nei confronti di AO 1,
giudicando sull'appello del 5 novembre 2018 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa dal Pretore il 18 ottobre 2018;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1984) ed AO 1 (1985) si sono sposati il 4 maggio 2011 a __________, dove si sono stabiliti. Dal matrimonio sono nati E__________, il 28 luglio 2012, e F__________, il 9 luglio 2013. Il marito è alle dipendenze di una ditta di famiglia, la __________ SA di __________, come disegnatore metalcostruttore. La moglie lavora quale funzionaria amministrativa a metà tempo per la Scuola media di __________.
B. AO 1 si è rivolta il 24 agosto 2017 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per essere autorizzata a vivere separata, proponendo di attribuire l'alloggio coniugale (particella n. 1236 RFD di __________, proprietà del marito) al convenuto dall'ottobre del 2017 e di affidarle i figli (riservato il diritto di visita paterno), come pure di condannare AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 2766.73 mensili per lei, uno di fr. 1235.70 mensili per E__________ e uno di fr. 1077.35 mensili per F__________ (assegni familiari non compresi). Inoltre essa ha sollecitato una provvigione ad litem di fr. 10 000.–. Identiche domande essa ha formulato già in via cautelare.
C. Il 29 agosto 2017 AP 1 ha adito a sua volta il Pretore con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo di essere autorizzato a vivere separato, di attribuire l'alloggio coniugale alla moglie e di affidare i figli congiuntamente ai genitori. Per il mantenimento egli ha offerto un contributo variante
tra fr. 595.65 e fr. 1068.15 mensili alla moglie, uno variante tra fr. 403.– e fr. 575.50 mensili per E__________ e uno variante tra fr. 275.50 e fr. 575.50 mensili per F__________ (assegni familiari non compresi) a decorrere dalla futura separazione di fatto. In via subordinata egli ha postulato l'attribuzione dell'alloggio coniugale e l'affidamento dei figli a sé medesimo (riservato il diritto di visita materno) con obbligo per la moglie di versare un contributo alimentare variante tra fr. 106.15 e fr. 234.15 mensili per lui, uno variante tra fr. 806.– e fr. 1051.– mensili per E__________ e uno variante tra fr. 551.– a fr. 1051.– mensili per F__________ (assegni familiari non compresi), sempre dalla separazione di fatto. Identiche domande egli ha formulato già in via cautelare.
D. All'udienza del 17 ottobre 2017, indetta per il dibattimento sul-l'istanza della moglie, AP 1 ha aderito all'autorizzazione a vivere separati, ma ha reiterato per il resto le proprie domande subordinate. L'udienza è proseguita con il dibattimento sull'istanza del marito, nel cui ambito AO 1 ha contestato le domande di lui e ha ribadito le proprie. Al termine dell'udienza essa ha comunicato l'intenzione di trasferirsi con i figli a __________, vicino al suo luogo di lavoro. Il marito si è opposto al trasferimento. Le parti hanno invitato così il Pretore a statuire senza remora in via cautelare. Il Pretore ha chiesto informazioni sulla situazione dei figli alla Scuola dell'infanzia di __________, interpellando anche le dottoresse __________ S__________ e __________ K__________ di __________, dalle quali è in cura la moglie. Il direttore dell'istituto scolastico ha risposto il 27 ottobre 2017, le due professioniste il 31 ottobre successivo.
E. Con decreto cautelare del 17 novembre 2017, emanato per entrambe le procedure, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie, ha ordinato al marito di trasferirsi altrove entro il 15 dicembre 2017 alle ore 18.00, ha affidato E__________ e F__________ alla madre, ha garantito al padre “il più ampio diritto alle relazioni personali” con i figli e ha condannato AP 1 a versare, a decorrere dal suo trasferimento altrove, un contributo alimentare di fr. 2766.– mensili per la moglie, uno di fr. 605.– mensili per E__________ e uno di fr. 350.– mensili per F__________, assegni familiari non compresi. La richiesta di provvigione ad litem avanzata dalla moglie è stata respinta. Il 15 gennaio 2018 il marito si è trasferito in un appartamento, sempre a __________.
F. All'udienza del 22 gennaio 2018, destinata alla continuazione del dibattimento sulle due istanze a tutela dell'unione coniugale, le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è cominciata seduta stante, quando il Pretore ha invitato l'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione (UAP), Settore delle famiglie e dei minorenni, a svolgere un'indagine socio-ambientale “sui bisogni della famiglia” (art. 16 cpv. 1 LFam). Ricevuto il rapporto, del 22 giugno 2018, egli ha assegnato alle parti un termine per esprimersi sulle prove rimanenti, avvertendole che in caso di silenzio avrebbe chiuso l'istruttoria. AP 1 ha reagito il 3 agosto 2018, chiedendo la delucidazione orale del rapporto e la trasmissione delle anamnesi dei coniugi citate nel rapporto stesso, sollecitando l'audizione dei figli, come pure un nuovo rapporto dalla Scuola dell'infanzia di __________, oltre al richiamo di informazioni scritte da __________ P__________, funzionaria dell'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione, su un incontro da lei avuto con le parti nel dicembre del 2017 e all'edizione dalla moglie di tutta la documentazione relativa alle entrate di lei dal 1° gennaio 2016.
G. Con ordinanza del 6 agosto 2018 il Pretore ha chiuso l'istruttoria, “ritenuto che non v'è necessità alcuna di esperire ulteriori mezzi di prova”, e ha invitato le parti a presentare eventuali conclusioni scritte. Nel suo allegato, del 13 settembre 2018, AO 1 ha confermato le domande iniziali, salvo aumentare la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 4030.08 mensili e quella per i figli a fr. 1042.35 mensili ciascuno (assegni familiari non compresi) dall'agosto del 2017. Nel proprio memoriale, del 27 agosto 2018, AP 1 ha rivendicato l'attribuzione dell'alloggio coniugale e l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita materno), offrendo un contributo alimentare variante tra fr. 493.– e fr. 620.– mensili per la moglie, un contributo variante tra fr. 515.– e fr. 770.– mensili per E__________ e uno di fr. 515.– mensili per F__________ (assegni familiari compresi) a valere dalla separazione di fatto fino alla data della sentenza. Dalla data della sentenza in poi egli ha chiesto che la moglie fosse condannata a versare un contributo alimentare compreso tra fr. 137.– e fr. 737.– mensili per lui, uno variante tra fr. 770.– e fr. 1011.– mensili per E__________ e uno variante tra fr. 515.– e fr. 1011.– mensili per F__________ (assegni familiari compresi). In subordine egli ha chiesto l'autorizzazione a vivere separato, l'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie (chiamata ad assumerne i costi), l'affidamento congiunto dei figli (con disciplina della custodia alternata), offrendo un contributo variante tra fr. 20.– e fr. 620.– mensili per la moglie e uno tra fr. 515.– e fr. 1115.– mensili per ciascun figlio (assegni familiari compresi) dal 15 dicembre 2017.
H. Statuendo con sentenza unica del 18 ottobre 2018 nelle due procedure, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita paterno), ha obbligato AP 1 a versare dal 15 gennaio 2018 un contributo alimentare di fr. 1510.– mensili alla moglie fino al momento in cui questa fosse rimasta nell'abitazione coniugale e uno di fr. 1455.– mensili in seguito, come pure un contributo alimentare variante tra fr. 1165.– e fr. 1585.– mensili per E__________ e uno variante tra fr. 815.– e fr. 1165.– mensili per F__________ (assegni familiari non compresi). Le spese processuali di fr. 4000.– complessivi sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 novembre 2018 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita materno), offrendo un contributo alimentare variante tra fr. 63.– e fr. 263.– mensili alla moglie, uno variante tra fr. 551.– e fr. 766.– mensili per E__________ e uno variante tra fr. 468.– e fr. 492.– mensili per F__________ (assegni familiari non compresi) dal 15 dicembre 2017 fino al momento in cui la moglie avrebbe lasciato l'abitazione coniugale. Dopo di allora egli chiede che AO 1 versi un contributo alimentare per lui di fr. 98.– mensili fino al luglio del 2019, un contributo alimentare per E__________ variante tra fr. 791.– e fr. 1028.– mensili e uno per F__________ variante tra fr. 492.– e fr. 841.– mensili (assegni familiari non compresi).
In via subordinata l'appellante propone l'affidamento congiunto dei figli (con disciplina della custodia alternata), offrendo un con-tributo alimentare variante tra fr. 63.– e fr. 685.– mensili alla mo-glie, un contributo variante tra fr. 551.– e fr. 766.– mensili per E__________ e uno variante tra fr. 382.50 e fr. 682.50 mensili per F__________ (assegni familiari non compresi). In via ancor più subordinata egli chiede che l'abitazione coniugale non sia attribuita a nessun coniuge, che sia confermato l'affidamento dei figli alla moglie (riservato il suo diritto di visita) e che i contributi alimentari fissati dal Pretore siano fissati in importi varianti tra fr. 63.– e fr. 263.– mensili per la moglie, ma solo dal 15 dicembre 2017 al 28 luglio 2018, tra fr. 551.– e fr. 1122.75 mensili per E__________ e tra fr. 468.– e fr. 960.75 mensili per F__________ (assegni familiari non compresi).
L. Con decreto del 12 novembre 2018 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello. Chiamata a presentare osservazioni limitatamente alla doglianza in cui AP 1 censura il mancato ascolto dei figli, nelle sue osservazioni del 23 novembre 2018 AO 1 propone di respingere l'appello. In una replica spontanea del 30 novembre 2018 e in una duplica spontanea dell'11 dicembre 2018 le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito non si pone, litigioso essendo anche l'affidamento dei figli, controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore. Circa la tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore di AP 1 il 24 ottobre 2018. Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 3 novembre 2018, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 5 novembre 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. L'appellante solleva in primo luogo una censura d'ordine, dolendosi che il Pretore non abbia proceduto all'audizione dei figli, da lui espressamente chiesta il 3 agosto 2018, quando egli era stato chiamato a esprimersi sull'imminente chiusura dell'istruttoria. Litigiosa essendo anche la custodia dei figli, a parere dell'appellan-te il Pretore non poteva rinunciare all'ascolto dei minorenni, l'uno di sei anni compiuti e l'altro nel sesto anno d'età. Non supplivano a tale esigenza – egli continua – né la citata risposta del direttore dell'istituto scolastico né il menzionato rapporto dell'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione (UAP), i ragazzi non essendo stati sentiti né da docenti né dai funzionari dell'Ufficio cantonale incaricati di redigere la valutazione socio-ambientale. Tanto meno – soggiunge l'appellante – si poteva rinunciare all'audizione dei figli con la scusa di tutelare i minorenni da indebite pressioni. Onde, secondo l'appellante, la necessità di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore perché disponga l'ascolto dei figli da parte di uno specialista, il quale accerti la volontà dei ragazzi e formuli proposte sull'affidamento.
a) Nella sentenza impugnata il Pretore ha motivato la rinuncia all'audizione di E__________ e F__________ con l'argomento di avere “già dato voce ai figli”, raccogliendo informazioni dalla Scuola dell'infanzia e disponendo l'esecuzione della nota valutazione socio-ambientale. Vista l'età dei ragazzi, al limite inferiore di quanto stabilisce la giurisprudenza, e l'imperativo di preservare i minori “da ulteriori pressioni in un contesto molto teso da tempo”, egli ha epilogato, “un ulteriore ascolto formale non pare al momento indicato” (pag. 4 in basso).
b) Nelle procedure di diritto matrimoniale i figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, eccetto che la loro età o altri gravi motivi vi si oppongano (art. 298 cpv. 1 CPC). Il giudice deve disporre l'audizione del figlio di propria iniziativa, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 cpv. 1 CPC). E l'audizione è un diritto altamente personale, non un mezzo di prova cui il giudice possa rinunciare ritenendo che esso non porterebbe verosimili elementi utili ai fini della decisione (sentenza del Tribunale federale 5A_52/2018 del 7 marzo 2018 consid. 5.3). Dall'ascolto del figlio si può prescindere solo per ‟età o altri motivi graviˮ che vanno esaminati di caso in caso secondo equità (art. 4 CC), alla luce del bene del minorenne (DTF 131 III 555 consid. 1.3). Può costituire un motivo grave il rischio di esporre il figlio a rivalse da parte dell'uno o dell'altro genitore oppure a eccessivo stress psicologico o a sofferenza (DTF 133 III 554 consid. 4; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_721/2018 del 6 giugno 2019 consid. 2.4.1). Il giudice può fare astrazione altresì, temporaneamente, dall'ascolto qualora il figlio risieda all'estero o qualora sia necessario adottare provvedimenti cautelari oppure nell'eventualità in cui il figlio sia già stato sentito di recente, per esempio da un perito, a meno che nel frattempo siano intervenuti mutamenti di rilievo (sentenze del Tribunale federale 5A_215/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.2, 5A_575/2017 del 17 agosto 2017 consid. 2.3, 5A_579/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 3.1.2, 5A_869/2013 del 24 marzo 2014 consid. 2, in: RSPC 2014 pag. 342). Quanto all'età del figlio, l'audizione deve avvenire, di regola, dai sei anni in su (DTF 133 III 554 consid. 3, 131 III 555 consid. 1.2).
c) Nella fattispecie E__________ aveva già, al momento in cui il Pretore ha invitato le parti il 3 agosto 2018 a esprimersi sull'imminente chiusura dell'istruttoria, sei anni compiuti. AO 1 eccepisce che il figlio non aveva ancora iniziato la scuola elementare, ma l'obiezione è inconsistente. I sei anni del figlio erano sufficienti – in linea di principio – per assicurare un'adeguata capacità di discernimento, tant'è che la dottrina non esclude l'ascolto di figli anche di età inferiore (Schweighauser in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 29 ad art. 298). Poco importa dunque che nella fattispecie E__________ avrebbe cominciato la scuola elementare solo nel settembre del 2019. Rimane la questione di sapere se al suo ascolto ostassero ‟motivi graviˮ (nel senso dell'art. 298 cpv. 1 CPC).
d) La circostanza che il Pretore avesse assunto informazioni dalla scuola dell'infanzia o avesse commissionato una valutazione socio-ambientale non era, manifestamente, un “motivo grave” per prescindere dall'audizione. A maggior ragione ove si consideri che né il direttore della scuola dell'infanzia né i funzionari delegati alla valutazione socio-ambientare hanno sentito E__________. Del resto l'osservazione di un figlio non può sostituire l'ascolto (DTF 131 III 556 consid. 1.2.2). Quanto alla necessità di tutelare il ragazzo “in un contesto molto teso da tempo”, ove ciò bastasse per rinunciare all'audizione l'esigenza dell'art. 298 cpv. 1 CPC rimarrebbe lettera morta in gran parte delle procedure di diritto matrimoniale. Se mai “un contesto molto teso” fra genitori induce a far sentire i figli da uno specialista. E nulla indizia l'ipotesi che in concreto ciò non fosse possibile. Che poi E__________ fosse a rischio di grave stress psicologico non risulta. Dal resoconto della Scuola dell'infanzia si evince che al momento della separazione dei genitori i figli hanno sì incontrato momenti difficili, ma che poi li hanno lentamente superati (pag. 2 in alto). AO 1 reputa invero che E__________ sia tormentato da un conflitto di lealtà, ma anche a tale proposito non emergono dagli atti elementi in tal senso. L'opposizione di lei all'ascolto del figlio non si rivela dunque giustificata.
e) Si aggiunga che nella fattispecie l'audizione di E__________ appariva tanto più debita e opportuna ove si consideri che litigiosi erano – e rimangono – l'affidamento dei figli, la regolamentazione di una possibile custodia alternata e la disciplina delle relazioni personali con l'eventuale genitore non affidatario. Nel suo piccolo, E__________ era quindi in diritto di esprimere il proprio punto di vista sulla situazione familiare, di descrivere le sue propensioni, i suoi desideri, i suoi timori, i suoi rapporti con i genitori, con i nonni e con il fratello. Naturalmente egli avrebbe potuto rifiutarsi di rispondere, ma nemmeno la madre pretende che ciò fosse – o sia – il caso. Ne discende che, emanata in chiara disattenzione dell'art. 298 cpv. 1 CPC, la sentenza impugnata dev'essere annullata. E siccome l'audizione del figlio può influire sull'affidamento, la regolamentazione di una possibile custodia alternata e la disciplina delle relazioni personali con i genitori (per tacere di quale genitore debba versare contributi di mantenimento), non rimane in concreto che annullare la sentenza impugnata e rinviare gli atti al primo giudice perché disponga l'ascolto di E__________ e statuisca di nuovo.
f) In pendenza di appello, il 9 luglio 2019, anche F__________ ha compiuto sei anni, di modo che va sentito a sua volta ai fini del giudizio. Di per sé potrebbe procedere all'audizione direttamente questa Camera, non risultando che “motivi gravi” ostino al suo ascolto. Non appare ragionevole tuttavia che due fratelli siano sentiti senza necessità da giudici o specialisti diversi con modalità differenti. Nelle circostanze descritte conviene così rinviare anche l'ascolto di F__________ al Pretore, il quale deciderà l'audizione di entrambi i figli in base agli stessi criteri. L'attuale giudizio potrebbe di conseguenza esaurirsi in questi termini, non potendosi vagliare le critiche di AP 1 all'affidamento, alle relazioni personali tra genitori e figli o ai contributi alimentari stabiliti dal Pretore senza avere prima sentito i minorenni. Anche l'attribuzione dell'alloggio coniugale dipende dalla sorte di E__________ e F__________, AP 1 rivendicando l'attribuzione dell'abitazione solo nel caso in cui gli siano affidati i figli. Una chiosa si impone nondimeno, nelle circostanze del caso, per economia di giudizio.
3. L'appellante chiede altresì che questa Camera assuma determinate prove da lui offerte il 3 agosto 2018 (contestualmente alla richiesta di sentire i figli), ma respinte dal Pretore con la motivazione che “non v'è necessità alcuna di esperire ulteriori mezzi di prova” (ordinanza del 6 agosto 2018 con l'invito a presentare conclusioni scritte). L'appellante postulava, in particolare, una delucidazione orale del rapporto allestito dall'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione (UAP), la trasmissione delle anamnesi dei coniugi citate nel rapporto stesso, un nuovo rapporto della Scuola dell'infanzia di __________ e l'assunzione di informazioni scritte da __________ P__________, funzionaria dell'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione, su un incontro da lei avuto con le parti nel dicembre del 2017.
a) Per quanto riguarda la delucidazione orale del rapporto redatto dall'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione (UAP), nella sua lettera al Pretore del 3 agosto 2018 AP 1 spiegava di voler domandare ai funzionari delegati, in particolare, perché nella relazione non figuri alcun cenno riguardo a un'eventuale custodia alternata, come sono inseriti i figli “nella realtà sociale di __________”, quali sono le capacità educative dei genitori e per quale motivo i figli non potrebbero pranzare con lui invece di frequentare la mensa scolastica. A un sommario esame come quello che governa le procedure a tutela dell'unione coniugale non si tratta di quesiti fuori contesto, né la telegrafica motivazione del Pretore secondo cui non v'era “necessità alcuna di esperire ulteriori mezzi di prova” consentendo di capire perché fosse superflua la delucidazione orale del rapporto già agli atti. Incomberà dunque al Pretore, al momento in cui pronuncerà il nuovo giudizio, dare concreta ragione del suo orientamento nel caso in cui confermi il rifiuto della delucidazione orale.
b) Nel citato rapporto dell'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione (UAP) i funzionari incaricati precisano di avere fatto capo a un'anamnesi scritta di AP 1, del 16 aprile 2018, e a un'anamnesi scritta di AO 1, del 19 aprile 2018 (pag. 1). Il marito chiedeva che tali raccolte di notizie fossero versate agli atti. Non a torto, per lo meno a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale, visto che quei documenti sono entrati in linea di conto per il giudizio. Né è dato a divedere perché il Pretore abbia rifiutato di esaminarli. Anche a questo proposito vale pertanto quanto si è addotto nel considerando che precede. Dovesse rifiutare nuovamente di acquisire quegli atti, il Pretore indicherà concretamente perché essi non rientrino nel materiale processuale.
c) Relativamente al nuovo rapporto della Scuola dell'infanzia di __________ che AP 1 proponeva di assumere, la richiesta era intesa ad appurare “l'integrazione dei figli” e “la frequenza da parte loro della mensa scolastica quando la madre lavora”. Neppure l'interessato pretende tuttavia che i figli non fossero adeguatamente integrati nella Scuola dell'infanzia o che non frequentino la mensa scolastica per il pranzo. A tale riguardo non è dato a divedere perciò di quale utilità sarebbe il rapporto che egli vorrebbe vedere allestito. Su questo punto la sentenza del Pretore resiste alla critica.
d) Quanto alla richiesta di informazioni scritte da __________ P__________, funzionaria dell'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione, sull'incontro da lei avuto con le parti nel dicembre del 2017, AP 1 la motivava con l'esigenza di sapere perché costei avesse raccomandato a AO 1 di non modificare l'accudimento dei figli alla nonna paterna quando la madre lavora, “ciò che invece ha fatto, e di riprendere la cura con la psicologa”. La richiesta si riconduceva tuttavia ad apparente curiosità, non risultando che
l'operato di __________ P__________ (estranea alla stesura del rapporto consegnato dall'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione) abbia svolto un ruolo nella decisione presa dal Pretore. Anche a questo proposito la sentenza impugnata sfugge pertanto a censura.
4. Se ne conclude che l'appello in rassegna merita accoglimento già per questioni di forma, ciò che esime dal vagliare le conclusioni di merito formulate da AP 1, anche perché sulle stesse il Pretore potrebbe tornare dopo avere sentito i figli. Le spese e le ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza di AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), la quale, invitata a formulare osservazioni da questa Camera “limitatamente alla questione che riguarda l'ascolto dei figli E__________ e F__________”, ha proposto di respingere l'appello. La tassa di giustizia è moderata ad ogni modo in funzione del fatto che l'accoglimento del ricorso si deve a mere ragioni d'ordine. Sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado il Pretore statuirà al momento in cui prenderà la nuova decisione.
5. Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza (art. 112 lett. d LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale è dato senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi, previa audizione dei figli.
2. Le spese processuali di fr. 800.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).