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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.12.2019 11.2018.114

5. Dezember 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,975 Wörter·~15 min·4

Zusammenfassung

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: tempestività

Volltext

Incarto n. 11.2018.114

Lugano 5 dicembre 2019/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2018.676 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza dell'8 febbraio 2018 dalla

AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1 e AO 2   (patrocinati dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello dell'8 ottobre 2018 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 21 settembre 2018;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 22 febbraio 2016 la società M__________ SA, __________, ha commissionato all'impresa edile AP 1 la costruzione di una casa d'abitazione unifamiliare sulla particella n. 1395 RFD di __________, a quel momento di sua proprie­tà. Il contratto d'appalto prevedeva una mercede a corpo di

                                         fr. 700 000.–, IVA compresa. Il 18 ottobre 2017 AO 1 hanno poi comperato il fondo in ragione di metà ciascu­no. L'impresa AP 1 ha trasmesso il 22 gennaio 2018 alla M__________ SA una liquidazione finale di fr. 867 635.45 com-plessivi, IVA inclusa, con un saldo in proprio favore, dedotti acconti per fr. 710 000.–, di fr. 157 635.45. L'importo è rimasto impagato.

                                  B.   L'8 febbraio 2018 l'impresa AP 1 ha convenuto AO 1 e AO 2 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezio­ne 2, postulando l'iscrizione provvisoria sulla particella n. 1395, già in via cautelare e senza contraddittorio, di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 157 635.45 con interessi al 5% dal 4 febbraio 2018 o, in via subordinata, per fr. 78 817.72 su ciascuna delle due quote del fondo. Con decreto cautelare del giorno medesimo, emesso senza contraddittorio, il Pretore aggiunto ha ordinato l'iscrizione richiesta. L'addebito delle spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, è stato rinvia­to alla decisione che sarebbe stata presa dopo il contraddittorio.

                                  C.   All'udienza del 18 aprile 2018, indetta per il contraddittorio,

                                         AO 1 e AO 2 hanno proposto di respingere l'istanza.

                                         Il contraddittorio è proseguito a una successiva udienza del 7 maggio 2019, durante la quale le parti hanno replicato e duplicato, mantenendo ognuna le proprie posizioni e notificando prove. Con ordinanza del 1° giugno 2018 il Pretore ha rifiutato le prove offerte, citan­do le parti al dibattimento finale del 21 giugno 2018. In tale occasione tanto l'impresa AP 1 quanto i convenuti hanno ribadito le loro domande iniziali.

                                  D.   Statuendo con decisione del 21 settembre 2018, il Pretore ha respinto l'istanza e ha ordinato la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta senza contraddittorio. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.–, così come quelle del decreto cautelare emesso inaudita parte l'8 febbraio 2018, sono state poste a carico dell'impresa AP 1, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 2800.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata l'impresa AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8 ottobre 2018, chiedendo che – conferito al suo appello effetto sospensivo – la decisione impugnata sia riformata nel senso di confermare l'iscrizio­ne provvisoria dell'ipoteca legale per fr. 157 635.45 con interessi al 5% dal 4 febbraio 2018 decretata dal Pretore aggiunto senza contraddittorio l'8 febbraio 2018, assegnandole un termine di almeno 90 giorni per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva. In subordine essa postula la conferma dell'iscrizione prov-visoria per fr. 78 817.72 su ogni quota di comproprietà della particella n. 1395 o, in via ancor più subordinata, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore perché completi l'istruttoria e statuisca di nuovo. Nelle sue osservazioni del 22 ottobre 2018 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello. Con decreto del 23 ottobre 2018 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo.

Considerando

in diritto:                 1.   L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni dei Pretori in tale materia sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare del­-l'ipoteca controverso in prima sede al momento del dibattimento finale (fr. 157 635.45 complessivi). Quanto alla tempestività del ricorso, la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore dell'istan­te il 27 settembre 2018. Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così la domenica 7 ottobre 2018, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato l'8 ottobre 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

                                   2.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che, per essere tempestiva, l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve avvenire entro quattro mesi dal com­pimento del lavoro. Ciò posto, egli ha escluso che ‟lo smontaggio e la rimozione di un grosso vetro (…) e il montaggio di un vetro delle medesime dimensioni e caratteristicheˮ eseguito dall'istante il 12 ottobre 2017 ostasse alla decorrenza del termine. A mente sua, l'istante medesima ha precisato che tale vetro era stato montato una prima volta il 25 luglio 2017, quantunque scheggiato, ‟perché gli architetti volevano subito chiudere il locale con il vetro per effettuare dei lavori interniˮ. L'istante si era impegnata allora a sostitui­re il vetro, ciò che ha fatto il 12 ottobre 2017. Se non che – ha continuato il Pretore – trattandosi della riparazione di un difetto, tale intervento non interrompeva il termine del­l'art. 839 cpv. 2 CC. E siccome i lavori erano già stati ultimati nel luglio 2017, come attestano i bollettini di cantiere, secondo il Pretore al momento in cui è stata presentata l'istanza di iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale il termine di quattro mesi era ormai scaduto.

                                   3.   Nell'appello l'istante sostiene che l'intervento eseguito il 12 ottobre 2017 non era né un lavoro in garanzia né la riparazione di un difetto, ma consisteva nel montaggio definitivo del vetro installato provvisoriamente il 25 luglio precedente. Essa si duole che la mancata assunzione delle prove offerte le ha impedito di dimostrare come, pur avendo constatato la scheggiatura del vetro già prima di installarlo, essa sia stata ‟praticamente costrettaˮ dalla committente il 12 ottobre 2017 a posare quel vetro difettoso per poi sostituirlo in un secondo tempo, cimentandosi così in un doppio montaggio. Quanto eseguito il 12 ottobre 2017 – essa soggiunge – non è un lavoro secondario o di poco conto, ove appe­na si consideri che si è trattato di montare in facciata una lastra di vetro triplo di 2.5 mx3m per il quale sono state necessarie più persone e l'ausilio di un'autogrù. Inoltre, essa epiloga, è stato lavoro necessario per ragioni di sicurezza, poiché concerneva il vetro di una camera da letto al piano rialzato. Tale lavoro va considerato quindi ai fini della decorrenza del termine per ottenere l'iscrizio­ne dell'ipoteca legale, onde la tempestività dell'istanza.

                                         a)   Litigiosa nel caso in esame è, come detto, la tempestività del­l'iscrizione provvisoria. Ora, per ottenere l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale l'artigiano o imprenditore deve rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e 76 cpv. 2 ORF). Non occorre che rechi una prova piena. È sufficiente che adduca elementi idonei a far apparire attendibile – fra l'altro – il rispetto del termine per ottenere l'iscrizione del pegno nel registro fondiario. Trattandosi di un sindacato di apparenza, il giudice non pone esigenze troppo severe al proposito; nel dubbio, egli ordina l'iscrizione provvisoria e rinvia la decisione definitiva sulla legittimità dell'ipoteca alla sentenza di merito. L'iscrizione provvisoria va respinta, in altre parole, solo se il diritto all'iscrizione definitiva dell'ipoteca appare escluso o altamente inverosimile, in particolare quando già a un sommario esame il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC risulti chiaramente decorso (RtiD II-2016 pag. 616 consid. 5;

                                               I-2015 pag. 897 consid. 5 con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.109 del 16 settembre 2019, consid. 5 con rimandi).

                                         b)   L'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve avvenire – e non solo essere chiesta – entro quattro mesi “dal compimento del lavoro” (art. 839 cpv. 2 CC), intendendosi con ciò il momento in cui tutte le prestazioni che formano oggetto del contratto d'appalto sono state oggettivamente ultimate e le opere sono pronte per la consegna (I CCA, sentenza inc. 11.2017.109 del 16 settembre 2019, consid. 5a con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5D_116/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 5.5.2, in: ZBGR/RNRF 2016 pag. 342; analogamente: RtiD II-2016 pag. 616 consid. 5a con rinvii). Lavori di piccola entità o di secondaria importanza deliberatamente posticipati dall'artigiano o dall'imprenditore, meri ritocchi, così come la sostituzione di parti difettose, l'eliminazione di manchevolezze o altri lavori in garanzia non pertengono al completamento del-l'opera e non interrompono il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC (DTF 125 III 116 consid. 2b, 102 II 208 consid. 1a; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_282/2016 del 17 gennaio 2017 consid. 4.1; v. anche RtiD II-2006 pag. 707 consid. 5b con rimandi; I CCA sentenza inc. 11.2012.24 del­l'8 maggio 2014 consid. 5d; Bovay in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 91 ad art. 839; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 5ª edizione, pag. 529 n. 1756). Nella fattispecie l'iscrizione provvisoria è avvenuta l'8 febbraio 2018, ragion per cui occorre verificare se i lavori appaiano essere stati terminati non prima dell'8 ottobre 2017 (art. 839 cpv. 2 CC). E l'istante pretende che l'ultimo lavoro sia intervenuto appunto il 12 ottobre 2017.

                                   4.   In concreto è pacifico che il progetto edilizio prevedeva la posa in facciata di vetri tripli forniti dalla M__________ S.r.l. di __________ (__________) al costo di fr. 132 556.90 (doc. H, 2° foglio; doc. I, 1° foglio; doc. L). Le parti concordano poi sul fatto che il 25 luglio 2017 è stato installato in facciata una lastra di vetro di 1.7 m x 2.3 m, difettosa poiché scheggiata (doc. BB, 8° foglio), anche se i bollettini di cantiere dell'impresa attestano l'intervento dei propri operai per il montaggio dei vetri da parte della M__________ S.r.l. nel dicembre del 2016 senza che vi sia un bollettino di lavoro riferito al 25 luglio 2017 (doc. Z). Non è contestato infine che il 12 ottobre 2017 l'impresa istante ha nuovamente prestato la propria opera per lo smontaggio del vetro in questione e la sua sostituzione con uno nuovo (doc. Z).

                                         a)   Il contratto di appalto concluso tra l'impresa AP 1 e la M__________ SA era regolato dalla norma SIA 118 (doc. 2, 6° foglio), il cui art. 165 cpv. 1 dispone che l'imprenditore è di principio responsabile per l'esecuzione senza difetti dell'opera. Per difetto si intende – come stabilisce l'art. 368 CO, al quale la norma SIA rimanda – una difformità dalle caratteristiche pattuite contrattualmente, sicché va ritenuta difettosa un'ope­ra che presenti caratteristiche non previste dalle parti o che sia priva di determinate caratteristiche pattuite o priva di caratteristiche che il committente poteva lecitamente attendersi in buona fede come incluse nell'opera appaltata (art. 166 cpv. 2 della norma SIA 118; sentenze del Tribunale federale 4A_511/2014 del 4 mar­zo 2015 consid. 3.1 con riferimenti e 4A_109/2014 del 21 maggio 2014 consid. 3.3.1).

                                         b)   Che in concreto la posa di un vetro scheggiato non fosse conforme a quanto stipulato contrattualmente e costituisse un difetto è fuori dubbio. Tuttavia, come detto, l'istante ha addotto che dopo avere constatato la scheggiatura della lastra già nel proprio magazzino e avere comunicato tale circostan­za alla committente, gli architetti __________ M__________ e __________ G__________, progettisti e soci gerenti della M__________ SA, le hanno ordinato di posare quel vetro provvisoriamente, poiché voleva­no chiudere il locale ed eseguire lavori interni. In sostan­za, il vetro sarebbe stato montato “per volere degli architetti e contro il parere della AP 1” (replica, pag. 8).

                                         c)   Stessero così le cose, non si può escludere che l'istante abbia segnalato ai committenti un fatto suscettibile di compromettere il regolare adempimento dell'opera e che costoro, pur consapevoli del difetto, abbiano sollecitato l'istante a posare ugualmente il vetro difettoso come protezione provvisoria in attesa del pezzo nuovo, nonostante la contrarietà del­l'impre­sa. In simili circostanze la completazione dell'opera poteva dirsi differita, di guisa che non tutte le prestazioni previste dal contratto d'appalto potevano ritenersi oggettivamen­te ultima­te. E dato che un'installazione provvisoria è per sua natura incompiuta, l'opera non poteva dirsi pronta per la consegna (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2011.10 del 7 marzo 2014 consid. 4a). Senza dimenticare che, ravvisandosi una difformità dell'opera ascrivibile ai committenti medesimi, nemmeno si sarebbe in presenza – a ben vedere – di un difetto dell'opera (art. 166 cpv. 4 della norma SIA 118; v. anche l'art. 369 CO). Il lavoro eseguito il 22 ottobre 2017, che a un giudizio sommario non può definirsi di secondaria importan­za, potrebbe così essere ritenuto indispensabile per il completamento dei lavori.

                                         d)   Non si disconosce che l'immobile è stato collaudato il 29 agosto 2017 (doc. 6), che il collaudo presuppone di regola

                                               un'opera completa (art. 157 cpv. 1 della norma SIA 118) e che il Comune di __________ ha rilasciato il certificato di abitabilità il 7 agosto 2017 (doc. 5), tanto che da allora i convenuti occupano l'immobile. La presa in consegna dell'opera da parte di un committente non corrisponde necessariamente però al compimento dei lavori, le due nozioni essendo diverse (sentenza del Tribunale federale 5A_208/2010 del 17 giugno 2010 consid. 5). Per di più, nella fattispecie i convenuti hanno riconosciuto che il vetro scheggiato “comprometteva la tenuta termica, ma non la solidità statica” della struttura (duplica, pag. 7). Ciò rende verosimile, a un sommario esame, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per il rilascio dell'agibilità dell'abitazione, ma non indizia la decorrenza del termine enunciato dall'art. 839 cpv. 2 CC (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2004.69 del 18 luglio 2007, consid. 3b con rinvio).

                                         e)   Rimane il fatto che la tesi dell'istante, contestata dai convenuti (duplica, pag. 5 e 6), non è corroborata da alcun riscontro oggettivo. A ragione l'appellante fa valere nondimeno che il Pretore ha respinto le prove da essa offerte per rendere verosimili le proprie argomentazioni. E in effetti essa aveva proposto di sentire gli architetti __________ M__________ e __________ G__________, l'ing. __________ N__________, __________ T__________, __________ C__________, __________ A__________, A__________ C__________, An__________ C__________ ed __________ S__________ (replica, pag. 10; formulario dell'offerta di prove allegato al verbale delle prime arringhe, del 7 maggio 2017). Dandosi mezzi di prova rilevanti ai fini del giudizio, il Pretore non poteva così sorvolare sulle deposizioni ritualmente offer­te dall'istante ed esplicitamente riferite all'esistenza di un accordo in relazione con la tempestività dell'iscrizione provvisoria.

                                               Certo, nella misura in cui lamenta il rifiuto di esperire prove da parte del Pretore, l'appellante avrebbe potuto chiedere a questa Camera di procedere essa medesima al riguardo (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Dovendosi assu­mere singoli mezzi di prova che il primo giudice ha rifiutato o nuovi mez­zi di prova ammissibili in virtù dell'art. 317 cpv. 1 CPC oppure riassumere mezzi di prova già esperiti in prima sede, di regola la giurisdizione d'appello procede direttamente (Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kom­mentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 36 ad art. 318), anche se in base al proprio apprezzamen­to può decidere di rinviare gli atti al primo giudice. In concre-to non si tratta tuttavia di assumere un singolo mezzo di prova, ma di trattare il caso per la prima volta, sostituendosi in pratica al giudice naturale. Ciò esula dalle attribuzioni di questa Camera. Conviene quindi annullare la sentenza impu-gnata e ritornare gli atti al Pretore per la completazione del-l'istruttoria e nuovo giudizio.         

                                         f)    Si aggiunga invece che, contrariamente all'opinione dell'appellante, la tempestiva iscrizione provvisoria dell'ipoteca le-gale non potrebbe essere data perché in concreto mancavano ancora le “ultime opere di stuccatura, di intonaco e di pittura”. Simili lavori appaiono infatti, già a prima vista, di poca entità o di secondaria importanza e non ostavano quin­di alla decorrenza del termine previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC (sopra, consid. 3a).

                                   5.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dei convenuti (art. 106 cpv. 2 CPC). Sulle spese processuali di primo grado il Pretore giudicherà al momento in cui emanerà la nuova sentenza.

                                   6.   Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali di artigiani e imprenditori essendo equiparate tuttavia a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 567), il ricorrente può far valere contro di esse soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è accolto nella sua domanda subordinata, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio, previa completazione dell'istruttoria.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 2500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste solidalmente a carico di AO 1 e AO 2, che rifonderanno alla AP 1 fr. 3000.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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