Incarto n. 11.2018.103
Lugano, 18 settembre 2018/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2018.596 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 16 luglio 2018 da
AO 1 (2007), (rappresentata dalla madre RA 1 )
contro
AP 1 ,
giudicando sull'atto presentato l'11 settembre 2018 da AP 1 alla Pretura e dalla Pretura trasmesso a questa Camera per competenza:
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 1° settembre 2018 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato a __________ M__________, titolare della ditta individuale “G__________ P__________” a __________, di trattenere dallo stipendio percepito da AP 1 l'importo di fr. 500.– mensili fino al 30 novembre 2019 e di fr. 550.– mensili dal 1° dicembre 2019 in poi, accreditandolo su un conto bancario intestato a RA 1 in favore della figlia AO 1 (nata il 12 dicembre 2007) con l'avvertenza che il versamento della somma al lavoratore non avrebbe avuto effetto liberatorio per il datore di lavoro. Le spese processuali di fr. 230.– sono state poste a carico di AP 1.
B. L'11 settembre 2018 AP 1 ha inviato alla Pretura la seguente lettera:
Io sottoscritto AP 1 mi impegno a pagare la somma di fr. 500.– per mia figlia AO 1.
Dal 1° settembre 2018 ho già versato la somma di fr. 500.–; visto che adesso la mia situazione lavorativa è più stabile, anche la possibilità di percepire la cassa disoccupazione, visto che prima non ne avevo diritto.
Chiedo il condono delle spese processuali e l'autorizzazione a versare direttamente alla signora RA 1 senza terzi.
Il Pretore aggiunto ha trasmesso la lettera a questa Camera perché sia trattata come appello. La Camera non ha chiesto osservazioni a RA 1.
Considerando
in diritto: 1. Una “diffida ai debitori” per contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) postulata “al di fuori di un processo sull'obbligo di mantenimento dopo il divorzio” è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 271 lett. i CPC). Di per sé essa è appellabile pertanto entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Il termine per ricorrere è di dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC).
2. Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata. Nel caso in esame AP 1 non critica però la trattenuta di stipendio siccome indebita o erronea. Dichiara di impegnarsi a versare dal 1° settembre 2018 il contributo alimentare di fr. 500.– mensili per la figlia, visto che “la sua situazione lavorativa è più stabile”, e chiede di poter provvedere egli medesimo al riguardo. Non si tratta dunque di un ricorso, ma – tutt'al più – di un'istanza di revoca della diffida ai debitori. Competente per funzione è di conseguenza, se mai, il giudice di prima sede.
3. Quanto al postulato condono delle spese processuali (art. 112 cpv. 1 CPC), il giudice competente è – ove il diritto cantonale non disponga altrimenti, come nella fattispecie – quello da cui emana la decisione sulle spese di cui è chiesto il condono (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 12 ad art. 112; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 1a ad art. 112), il quale applica per analogia le norme sulla procedura sommaria (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 112 CPC). Nemmeno a tale proposito è data pertanto la competenza funzionale di questa Camera. Ne segue che l'atto trasmesso dal Pretore aggiunto all'autorità superiore non può essere considerato alla stregua di un appello e sfugge a qualsiasi disamina.
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato come appello, l'atto è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).