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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.02.2020 11.2018.102

10. Februar 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,402 Wörter·~17 min·5

Zusammenfassung

Divorzio: contributo alimentare per il coniuge

Volltext

Incarto n. 11.2018.102

Lugano 10 febbraio 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa DM.2015.37 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 17 giugno 2015 da

 AP 1  (I) (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello del 14 settembre 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 23 luglio 2018;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1960) e AO 1 (1964) si sono sposati a __________ il 22 giugno 1985. Dal matrimonio sono nati A__________ (1992), E__________ (1993) e R__________ (1996). Pittore, il marito è alle dipendenze dell'impresa I__________ SA di __________. La moglie, con un diploma di impiegata di commercio, ha alternato durante la vita in comune vari periodi lavorativi, da ultimo per la __________ SA di __________. I coniugi vivono separati dal­l'aprile del 2011, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi prima a __________ e poi a __________.

                                  B.   In esito a una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa dalla moglie l'11 maggio 2011, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha omologato il 9 settembre 2011 un accordo che autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava l'abitazione coniugale in uso alla moglie, affidava il figlio R__________ a quest'ultima (riservato il diritto di visita paterno) e obbligava AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 600.– mensili per il figlio, assegni familiari non compresi (inc. SO.2011.329). Il contributo di mantenimento è stato in seguito aumentato dal Pretore con sentenza del 19 settembre 2012 a fr. 1000.– mensili, oltre gli assegni familiari, fino alla maggiore età del figlio (inc. SO.2012.117).

                                  C.   Decaduto l'obbligo di mantenimento del padre nei confronti di R__________, divenuto maggiorenne, con istanza del 10 novembre 2014 AO 1 si è rivolta al Pretore per ottenere dal marito un contributo alimentare in suo favore di fr. 1000.– mensili dal 1° febbraio 2014. All'udienza del 16 mar­zo 2015, indetta per la discussione, il Pretore ha preso atto che AP 1 intendeva promuovere azione di divorzio e ha così sospeso il procedimento, rinviandone la trattazione nel­l'ambito di quella procedura (inc. SO.2014.750).

                                  D.   Il 17 giugno 2015 AP 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, sollecitando lo scioglimento di tre comproprietà immobiliari situate a __________ (Lecce) mediante vendita e riparto a metà del ricavo, così come la suddivisione a metà delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio. All'udienza del 4 settembre 2015, indetta per il tentativo di conciliazione, le parti non hanno raggiunto un'intesa sul contributo alimentare, di modo che il Pretore ha assegnato ad AO 1 un termine di 30 giorni per presentare il memoriale di risposta. Contestualmente si è tenuta la discussio­ne sulla richiesta di contributo alimentare avanzata dalla moglie pendente causa, richiesta alla quale il marito si è opposto. Con decreto cautelare del il 31 marzo 2016 il Pretore ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili dal 1° novembre 2014.

                                  E.   Nel frattempo, nella sua risposta di merito del 9 novembre 2015, AO 1 ha aderito al principio del divorzio, alla suddivisione delle spettanze previdenziali accumulate dai coniugi durante il matrimonio e allo scioglimento delle comproprietà immobiliari mediante vendita e suddivisione a metà del ricavo. Essa ha rivendicato tuttavia il pagamento di fr. 3635.10 in liquidazione del regime dei beni e un contributo di mantenimento a vita di fr. 1000.– mensili per sé. Alle prime arringhe del 25 febbraio 2016 le parti hanno confermato le loro posizioni e notificato prove. L'istruttoria si è chiusa il 6 ottobre 2017 e alle arringhe finali i coniugi hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 26 febbraio 2018 l'attore ha ribadito le proprie richieste. In un allegato del 5 maggio 2018 la convenuta ha riaffermato le sue domande, precisando in fr. 1200.– mensili l'ammontare del contributo alimentare per sé e in fr. 3900.– la pretesa in liquidazione del regime dei beni, rivendicando inoltre il versamento di fr. 27 124.45 per contributi alimentari arretrati da dedurre dal ricavo spettante al marito per lo scioglimento delle tre comproprietà.

                                  F.   Statuendo il 23 luglio 2018, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato lo scioglimento delle comproprietà immobiliari mediante vendita a trattative private e suddivisione a metà del rica­vo (al netto delle spese e dei tributi pubblici), con obbligo per il marito di corrispondere alla moglie la somma di fr. 3635.10. Egli ha ordinato altresì all'istituto previdenziale del marito di versare a quello di AO 1 fr. 8340.45 e ha condannato AP 1 a versare a quest'ultima un contributo alimentare di fr. 950.– mensili indicizzati fino al pensionamento di lei. Le spese processuali di complessivi fr. 2000.– sono state poste per due terzi a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, cui l'attore è stato tenuto a versare fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

                                  G.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 settembre 2018 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di sopprimere il contributo alimentare per la moglie o, quanto meno, di ridurlo a fr. 320.– mensili. Nelle sue osservazioni del 12 novembre 2018 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciu­ta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare per la moglie ancora in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività dell'appello, la senten­za impugnata è giunta alla patrocinatrice dell'attore il 25 luglio 2018 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia dal 15 luglio al 15 agosto 2018 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC). Introdotto il 14 settembre 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Litigioso rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Per quel che è del contributo alimentare, il Pretore ha ravvisato anzitutto un matrimonio di lunga durata, dal quale sono nati tre figli, ciò che ha influito concretamente sulla situazione economica della moglie, assicurandole il diritto di conservare il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Fermo restando – ha constatato il primo giudice – che l'interessata si limitava a rivendicare la copertura del proprio fabbisogno minimo, quantificato in fr. 3247.75 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 436.85, assicurazione dell'economia domestica fr. 10.90, trasferte fr. 300.–, imposte fr. 100.–). Riguardo alla possibilità per lei di provvedere da sé al proprio debito mantenimento, il Pretore ha accertato che AO 1 ha lavorato a metà tempo fino al dicembre del 2015, guadagnando fr. 2281.90 mensili, e che nel frattempo è decaduto il suo diritto alle indennità di disoccupazione. Preso atto che dall'istruttoria essa risulta “abile al lavoro al 100% in attività non pesanti”, il primo giudice le ha imputato un reddito di fr. 2300.– mensili conseguibile “con un'attività di impiegata di commercio a metà tem­po”. Il Pretore ha respinto invece la tesi del marito, che pretendeva di ascrivere all'interessata un reddito da attività a tempo pieno, poiché la convenuta “ha superato i 50 anni, età peraltro già superata nel 2014, al momento dell'avvio della procedura di modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale”. Il Pretore ha rinunciato infine a computare ad AO 1 il reddito dalla locazione di un appartamento a __________, la pigione di € 800.00 mensili non permettendo “nemmeno di coprire le spese mensili di tale immobile”. Nelle circostanze descritte, ha concluso il primo giudice, la convenuta registra un ammanco di fr. 947.75 mensili.

                                         Relativamente al marito, il Pretore ne appurato il reddito di lui in fr. 3500.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2348.50 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 795.60, pasti fuori casa fr. 231.–, costo dell'alloggio fr. 773.50, tassa rifiuti fr. 11.–, trasferte fr. 537.40). Ne ha desunto, il primo giudice, che con un argine disponibile di fr. 1151.50 mensili l'attore è in grado di erogare alla moglie un contributo alimentare di fr. 950.– mensili fino al pensionamento della beneficiaria.

                                   3.   L'appellante rimprovera al Pretore di non avere reputato esigibile dalla moglie, la quale possiede un attestato federale di impiegata di commercio e ha maturato esperienze nel settore, un'estensio­ne dell'attività lucrativa al 100%, anche perché secondo l'istruttoria essa può lavorare a tempo pieno. L'attore non disconosce che AO 1 è ultracinquantenne, ma richiama varie sentenze del Tribunale federale in cui le mogli sono state tenute a estendere la loro attività a tempo parziale anche dopo i 50 an­ni. L'appellante fa valere inoltre che a torto il primo giudice non ha computato alla convenuta un reddito dalla locazione dell'appartamento a __________, tanto più che la decisione di non appigionare l'immobile si deve a una scelta unilaterale di lei. A suo parere, poi, appare inverosimile che un canone di € 800.00 mensili non sia sufficiente per coprire le spese, poiché “a fronte di una cedolare secca che varia dal 10% al 21% a differenza del contratto di locazione applicato (con o senza equo canone) alla convenuta rimarrebbero circa € 560.00 mensili (dedotto anche l'accantonamento per spese di condominio)”. In definitiva l'appellante ritiene che, imputando alla moglie un reddito ipotetico da attività a tem­po pieno, costei potrebbe far fronte autonomamente al proprio sostentamento, mentre se si ammettesse il solo reddito della sostanza l'ammanco si ridurrebbe a fr. 316.25 mensili.

                                   4.   Secondo l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo alimentare. Dopo il divorzio ogni coniuge deve perseguire la propria indipendenza economica. In linea di principio incombe perciò al richiedente addurre i fatti dai quali risulti che non sia possibile né ragionevole per lui provvedere da sé al proprio debito mantenimento (senten­za del Tribunale federale 5A_749/2016 dell'11 maggio 2017 consid. 5 con rinvio alla sentenza 5A_319/2016 del 27 gennaio 2017 consid. 3.2).

                                         a)   Premesso ciò, i criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per un ex coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concre­to sulla situazione finanziaria – come è il caso nella fattispecie, il matrimonio essendo di lunga durata e avendo generato figli – si procede in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito mantenimento di lui dopo avere accertato il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), nel qual caso fa stato il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato nel modo in cui si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tap­pa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.116 del 25 febbraio 2019, consid. 13).

                                         b)   Per quel che riguarda la possibilità di far fronte autonomamente al proprio “debito mantenimento” (secondo stadio del ricordato ragionamento), per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte – di regola – dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagna­re di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice deve valutare così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto conto del­l'età, della formazione professionale e dello stato di salute del soggetto. In seguito egli esamina se questi abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sareb­be il reddito conse­guibile, sempre te­nendo cal­colo del­l'età, della formazione professionale e dello stato di salute della persona, oltre che della situazione sul mer­cato del lavoro in genere (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami).

                                         c)   Per quanto concerne l'età alla quale si riferisce la prima condizione, trattandosi di un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato un'attività lucrativa dedicandosi unicamente alla casa e alla famiglia, vige la presunzione per cui non si può pretendere la ripresa di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge aveva già 45 anni, per quanto tale limite d'età tenda a essere portato viepiù a 50 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2; più recentemente: 5A_101/2018 del 9 agosto 2018 consid. 3.3). Simi­le presunzione può essere vinta però ove la controparte rechi, se non una prova piena, almeno elementi idonei a destare il dubbio che quel coniuge possa intraprendere un'attività lucrativa. Inoltre il limite d'età è determinante solo qualora si pretenda dal coniuge una nuova entrata nella vita professionale, mentre conta poco o punto qualora un coniuge già professionalmente attivo debba unicamente aumentare il proprio grado d'occupazione (sentenze del Tribunale federale 5A_101/2018 del 9 agosto 2018 consid. 3.4 con rinvii e 5A_319/2016 del 27 gennaio 2017 consid. 4.2 in: FamPra.ch 2017 pag. 551). La giurisprudenza ha avuto modo di rilevare, per esempio, che può essere tenuto a potenziare l'attività lucrativa un coniuge di 54 anni già professionalmente attivo a tempo parziale nel settore sanitario durante l'intera vita in comune, come pure un insegnante di 57 anni che aveva interrotto l'attività per due anni (sentenza del Tribunale federale 5A_97/2017 del 23 agosto 2017, consid. 7.1.2.1 con richia­mi), non risultando in quei casi problemi di salute o di altro ordine che ostassero a simili opportunità (I CCA, sentenza inc. 11.2017.116 del 25 febbraio 2019 consid. 16e).

                                         d)   Nella fattispecie risulta dagli atti che durante la vita in comu­ne AO 1 ha alternato attività lucrative a tempo pieno ad attività a tempo parziale, non senza periodi di disoccupazione (interrogatorio del 6 ottobre 2017). Al momento della separazione (aprile del 2011) essa aveva 47 an­ni, lavorava a tempo pieno per la V__________ SA di __________ e doveva ancora occuparsi dell'ultimogenito. Al 16° compleanno di R__________ (7 gennaio 2012) essa aveva 48 anni, ave­va cessa­to l'attività per la V__________ SA e, dopo un periodo di disoccupazione, aveva trovato un lavoro a tempo parziale presso la S__________ SA di __________. Trattandosi unicamente di aumentare il grado d'occupazione, il limite dei 45 anni non era determinante e non la esonerava, per principio, dal­l'aumentare il grado d'occupazione. Certo, essa invocava motivi di salute, ma come ha accertato il Pretore sulla scorta di quanto ha dichiarato la dott. __________ B__________ G__________ il 22 maggio 2017, essa era abile al lavoro al 100% “in attività non pesanti, come quella di impiegata di commercio (…) per le quali essa ha un attestato di federale di capacità” (senten­za impugnata, pag. 6 in alto). In condizioni del genere si può ragionevolmente presumere che la convenuta aves­se la possibilità di ritrovare una piena attività. Né essa poteva legittimamente supporre che da lei non ci si aspettas­se un aumen­to del grado d'occupazione, tanto meno ove si pensi che il marito – come ha rilevato il Pretore – pretendeva di imputarle un reddito ipotetico al 100% già dal 2015.

                                         e)   Alla luce di quanto precede incombeva ad AO 1 rendere quanto meno verosimile di non poter estendere la propria attività lucrativa. In realtà essa non ha recato alcun elemento oggettivo al riguardo, salvo far valere che la sua età e lo stato di salute ostavano all'aumento del tasso d'occupazione (risposta del 9 novembre 2015, pag. 4). Ma per tacere del fatto che ciò non le impediva di sfruttare appieno la sua capacità lucrativa (sopra, consid. e), nulla rende verosimile che dando prova di zelo essa non avrebbe potuto lavorare di più. Non risulta che essa abbia messo in atto l'impegno che si poteva pretendere da lei per impiegarsi al 100%, né risulta che l'attività alla S__________ SA fosse per lei l'unica occasione di lavoro. Si conviene che alla fine del 2015 la ditta in cui l'interessata lavorava è fallita e che per due anni AO 1 ha riscosso indennità di disoccupazione, così come si conviene che per un'ultracinquantenne le opportunità d'impiego nel Cantone Ticino possano rivelarsi limitate, anche per la concorrenza dovuta al­l'ampia disponibilità di mano d'ope­ra frontaliera, più giovane, flessibile e pron­ta ad addestrarsi. Resta il fatto che, qualora si fosse debitamente attivata nel gennaio del 2012 per reperire un'attività a tempo pieno, oggi AO 1 avreb­be potuto presumibilmente contare su un reddito, nel settore di sua competenza, di almeno fr. 3250.– mensili netti, salario che rientra nei parametri dei contratti collettivi di lavoro del settore (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.43 dell'8 agosto 2017 consid. 14d).

                                         f)    In definitiva, con una capacità lucrativa stimata di fr. 3250.– mensili, in concreto la convenuta sarebbe stata in grado di finanziare da sé il proprio “debito mantenimento” e non può pretendere l'erogazione di contributi alimentari. In proposito l'appello merita dunque accoglimento, ciò che rende superfluo domandarsi se alla convenuta vada computato un reddito dalla sostanza immobiliare.

                                   5.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Patrocinato da un legale, l'appellante ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito dell'appello impone altresì una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede. Tenuto conto del reciproco grado di soccombenza, tutto ponderato, si giustifica di suddividere gli oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili.

                                   6.   Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                      I.   L'appello è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.4  La richiesta di AO 1 intesa a ottenere da AP 1 il versamento di un contributo alimentare è respinta.

2.    Le spese processuali di complessivi fr. 2000.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                   II.   Le spese di appello di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per ripetibili.  

                                  III.   Notificazione a:

– avv.   ;  – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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