Incarto n. 11.2017.90
Lugano 19 giugno 2018/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OR.2012.257 (scioglimento di comproprietà e modo della divisione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 7 dicembre 2012 da
AO 1 AO 2 __________ L__________ († 2014), già in, al quale è subentrata in pendenza di causa CC 1 († 2016), già in, alla quale è subentrata in seguito la stessa AO 2 F__________ L__________ († 2014), già in, al quale è subentrata in pendenza di causa AO 3 (patrocinati dall'avv. PA 2)
contro
avv. AP 1 (patrocinato dall'avv. dott. PA 1),
giudicando sull'appello del 4 ottobre 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 31 agosto 2017;
Ritenuto
in fatto: A. La particella n. 1159 RFD di __________ (4252 m²), affacciata su __________ e sulla quale sorgono – tra l'altro – l'ex Hotel __________ e una “villa in sasso”, appartiene in comproprietà per un quarto a AP 1, per un altro quarto a AO 1, per un sesto a AO 2, per un altro sesto a __________ L__________ e per l'ultimo sesto a F__________ L__________. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione (inc. CM 2012.391), il 7 dicembre 2012 AO 1, AO 2, __________ L__________ e F__________ L__________ hanno convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere lo scioglimento della comproprietà mediante ‟vendita a terziˮ secondo le modalità stabilite dal giudice. Su richiesta degli attori, l'11 dicembre 2012 il Pretore ha sospeso la causa in vista di trattative. Il 16 luglio 2013 è deceduto __________ L__________ e nel procedimento gli è subentrata la moglie CC 1. Il 9 gennaio 2014 è deceduto anche F__________ L__________, cui è subentrata in causa la moglie AO 3.
B. Il 3 marzo 2014 il procedimento è stato riattivato e nella sua risposta del 2 maggio 2014 AP 1 ha chiesto anzitutto di accertare la temerarietà dell'azione, proponendo di sciogliere la comproprietà in natura, di assegnargli la parte di terreno comprendente la “villa in sasso”, di ripartire gli indici di sfruttamento in proporzione alla superficie delle varie frazioni del fondo e di compensare la differenza di valore (da calcolare peritalmente), riconoscendogli un conguaglio di almeno fr. 8 000 000.– oltre interessi. In subordine egli si è dichiarato disposto a cedere gli indici di sfruttamento e di occupazione della frazione di terreno a lui assegnata “all'altro lotto” previo versamento di un importo indeterminato o, in via ancor più subordinata, ha postulato lo scioglimento della comproprietà mediante vendita ai pubblici incanti e versamento in suo favore di fr. 8 000 000.– oltre interessi. Con replica del 5 giugno 2014 e duplica del 9 luglio 2014 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
C. All'udienza del 17 ottobre 2014, indetta per le prime arringhe, le parti hanno confermato le loro posizioni. Su proposta del Pretore esse hanno accettato inoltre di far allestire una perizia sul valore venale del fondo e sulle relative possibilità di frazionamento. Il referto è stato consegnato il 30 luglio 2015 dall'arch. __________ G__________, che lo ha poi completato l'11 maggio 2016. Nel frattempo, il 18 marzo 2016, gli attori hanno chiesto al Pretore di autorizzarli a produrre nuovi documenti, di fissare la base d'asta ai pubblici incanti in fr. 28 000 000.– e di garantire ai singoli comproprietari il rispettivo diritto di prelazione. Il convenuto ha proposto il 4 aprile 2016 di dichiarare tale richiesta inammissibile. Il 6 maggio 2016 è deceduta CC 1 e la sua quota di proprietà è passata all'erede AO 2, già parte al procedimento. Il 22 novembre 2016 gli attori hanno postulato l'assunzione di un nuovo documento.
D. Con ordinanza del 20 aprile 2017 il Pretore ha ammesso i nuovi documenti prodotti dagli attori e ha dichiarato ammissibile la loro richiesta di mutare l'azione, citando le parti a una nuova udienza del 19 maggio 2017 per le prime arringhe. In tale occasione gli attori hanno riaffermato le loro richieste, senza notificare prove. Da parte sua il convenuto ha offerto mezzi di prova, all'assunzione dei quali gli attori si sono opposti. Il verbale si è chiuso con l'indicazione “Il Pretore deciderà”.
E. Statuendo con sentenza del 31 agosto 2017, il Pretore ha respinto le prove offerte dal convenuto e ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ordinato lo scioglimento della comproprietà ai pubblici incanti con una base d'asta di fr. 28 620 000.–, incaricando la notaia __________ I__________ di organizzare la licitazione e garantendo ai singoli comproprietari, al momento dell'aggiudicazione, il rispettivo diritto di prelazione. Le spese processuali, compresa una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono state poste per metà a carico degli attori e per l'altra metà a carico del convenuto, compensate le ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 4 ottobre 2017 per ottenere che il giudizio impugnato sia annullato e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio, previo dibattimento finale. Il presidente di questa Camera ha invitato l'appellante il 2 novembre 2017 a depositare l'importo di fr. 10 000.– in garanzia delle spese processuali presumibili. Un ricorso presentato da AP 1 contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_914/2017 del 22 novembre 2017. Nelle loro osservazioni del 15 gennaio 2018 gli attori hanno poi proposto di dichiarare l'appello temerario e di respingerlo. In una replica spontanea del 22 gennaio 2018 AP 1 ha ribadito le proprie posizioni.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri che il valore litigioso ai fini dell'art. 650 cpv. 1 CC corrisponde a quello della quota di comproprietà chiesta dagli attori (il valore venale del fondo è stato stimato dal perito in. 28 620 000.–), mentre ai fini dell'art. 651 cpv. 2 CC fa stato il valore litigioso dell'intera comproprietà (I CCA, sentenza inc.11.2016.64 del 9 aprile 2018 consid. 1 con rinvio a Brunner/Wichtermann in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 10 ad art. 650 e n. 17 ad art. 651). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore del convenuto il 5 settembre 2017. Presentato il 4 ottobre 2017 (tracciamento postale dell'invio n. __________, agli atti), l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. L'appellante postula l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio, lamentando una violazione del suo diritto d'essere sentito. Riassunte le garanzie procedurali che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost., egli si duole che il Pretore non abbia statuito sull'ammissibilità delle prove da lui offerte, limitandosi a motivare il rifiuto di assumerle nella sentenza impugnata, e gli abbia precluso il diritto di esprimersi sulle risultanze della perizia per non avere indetto il dibattimento finale. Eppure – egli soggiunge – una prova non documentale era stata esperita, segnatamente la perizia, di modo che il Pretore non avrebbe dovuto sottrargli il diritto di essere sentito a un dibattimento finale.
3. Nella fattispecie risulta che, terminato il secondo scambio di atti scritti, a un'udienza del 17 ottobre 2014, indetta inizialmente per le prime arringhe, il Pretore ha proposto alle parti di accordarsi “sul tema centrale della vicenda, ossia la nomina del perito, rinviando altri aspetti e prove a una volta che il perito avrà reso il suo referto”. Le parti hanno accettato la proposta, così come hanno approvato il nome del perito. Ricevuta la perizia e ottenuta la completazione del referto, gli attori hanno prodotto quattro nuovi documenti (D, E, F e G) e hanno modificato la richiesta di giudizio, proponendo di sciogliere la comproprietà “tramite licitazione pubblica con una base d'asta di fr. 28 000 000.–”, garantendo ai singoli comproprietari, al momento dell'aggiudicazione, il rispettivo diritto di prelazione. Con ordinanza del 20 aprile 2017 il Pretore ha ammesso tanto la produzione dei nuovi documenti quanto la modifica della richiesta di giudizio e ha indetto una nuova udienza del 19 maggio 2017 per le prime arringhe. In tale occasione il convenuto ha notificato svariati mezzi di prova. In calce al verbale figura la frase “Il Pretore deciderà”. Statuendo poi con sentenza del 31 agosto 2017, il Pretore ha respinto le prove offerte dal convenuto, ritenute irrilevanti per il giudizio, e ha ordinato lo scioglimento della comproprietà.
4. L'emanazione di un'ordinanza sulle prove è obbligatoria (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 5 e 6 ad art. 154; Hasenböhler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 33 ad art. 154; Leu in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 13 segg. ad art. 154). Secondo taluni autori nondimeno il giudice può rinunciare a simile formalità per economia processuale o per ragioni particolari (Guyan in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 13 ad art. 154; Staehelin/ Staehelin/Grolimund in: Zivilprozessrecht, 2ª edizione, § 18 n. 140a; Meier in: Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, pag. 312). Comunque si opini al proposito, in concreto l'appellante non spiega quale pregiudizio gli sarebbe derivato dal fatto che il Pretore ha respinto con la decisione finale (anziché con ordinanza separata) le prove da lui offerte, se non quello – al cui riguardo si dirà in appresso – di non essersi potuto esprimere alle arringhe finali. Su questo punto non soccorre dunque diffondersi.
5. Per quanto attiene – appunto – alle arringhe finali, l'art. 232 cpv. 1 prima frase CPC prevede che, chiusa l'istruttoria, le parti hanno la facoltà di esprimersi un'ultima volta sulle risultanze probatorie e sul merito della lite. Ove siano state assunte solo prove documentali, il giudice sembrerebbe nondimeno poter prescindere dalle arringhe finali ed emettere senz'altro la decisione (Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 232 con rinvio). Se invece sono state esperite anche altre prove (in fase dibattimentale o predibattimentale: art. 231 e 226 cpv. 3 CPC), il giudice deve indire l'udienza (art. 232 CPC; Willisegger, op. cit., n. 2 con rinvii ad art. 232 CPC; Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 1 ad art. 232). Nella fattispecie, come si è visto, è stata allestita nella fase predibattimentale del processo una perizia sul valore venale del fondo in comproprietà e sulle possibilità di frazionamento. L'istruttoria non si è esaurita quindi nell'acquisizione agli atti di documenti. Alle parti andava conferita così la possibilità di esporre un'ultima volta il loro punto di vista. Lo stesso Trezzini annota, del resto, che la rinuncia alle arringhe finali “non è immune da inconvenienti per le parti”, anche perché “il taglio degli allegati preliminari è ben diverso dalle allegazioni conclusive” (op. cit., n. 5 ad art. 232 CPC).
6. Non si disconosce che sulle prove assunte nella fase predibattimentale del processo le parti possono esprimersi alle prime arringhe, le quali, se non si devono assumere altre prove, fungono in tal caso anche da arringhe finali (I CCA, sentenza inc. 11.2013.69 del 3 luglio 2014 consid. 3a con riferimento a Pahud in: Brunner/ Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 2 in fine ad art. 232). In concreto tuttavia le parti non sapevano alle prime arringhe che non sarebbero stati esperiti altri mezzi istruttori. In calce al verbale del 20 aprile 2017, dopo che il convenuto aveva notificato le proprie offerte di prova e gli attori avevano formulato la loro opposizione, figura unicamente la frase “Il Pretore deciderà”. Che il Pretore fosse chiamato a decidere era evidente. Non era chiaro tuttavia su che cosa egli avrebbe deciso: se sull'ammissibilità delle prove o sul merito della lite. Da quella sola frase non poteva desumersi dunque che le parti avessero rinunciato alle arringhe finali per atti concludenti, né può rimproverarsi al convenuto di non avere instato a quel momento per un dibattimento finale (art. 233 CPC). Ne segue che, in effetti, nella fattispecie il convenuto si è visto precludere la possibilità di esprimersi un'ultima volta sulle risultanze probatorie e sul merito della lite.
7. Gli attori obiettano che le censure dell'appellante sono “puramente formali e non materiali”, nel senso che il convenuto non spiega per quale motivo il rispetto della procedura influirebbe sull'esito del giudizio. Così argomentando, costoro dimenticano però che la facoltà di esprimersi alle arringhe finali sulle risultanze probatorie prevista dall'art. 322 CPC non dipende dal fatto che quanto addotto sia suscettibile di incidere sulla decisione (Willisegger, op. cit., n. 2 con rinvii ad art. 232 CPC). Né gli attori possono essere seguiti laddove reputano che l'appellante abbia già avuto modo di criticare le risultanze della perizia giudiziaria in uno scritto del 23 maggio 2016. L'allegato che essi menzionano è un'istanza di completazione della perizia, la quale è precedente e non susseguente al referto. Già per tale ragione la sua funzione è manifestamente diversa rispetto a quella delle arringhe finali.
8. Si conviene che una violazione del diritto di essere sentiti può essere sanata qualora l'interessato abbia potuto esprimersi liberamente, su ricorso, dinanzi a un'autorità superiore provvista di piena cognizione in fatto e in diritto, sempre che la violazione non sia particolarmente grave o, pur grave, possa essere rimediata dall'autorità di ricorso poiché rinviare gli atti all'autorità di primo grado sarebbe un'operazione sproporzionata e causerebbe inutili perdite di tempo (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.106 del 19 febbraio 2017, consid. 4b con rimandi). E questa Camera esamina liberamente il fatto e il diritto (art. 310 CPC). Se non che, si applicasse tale sanatoria nel caso in esame, l'eccezione diverrebbe la regola. Davanti al primo giudice le arringhe finali potrebbero infatti essere sistematicamente tralasciate e le parti rinviate a esprimersi sulle risultanze probatorie in sede di ricorso. Ciò non sarebbe ammissibile. Nelle circostanze del caso non rimane quindi che annullare la sentenza impugnata e ritornare gli atti al Pretore affinché indica le arringhe finali e statuisca di nuovo.
9. L'appellante contesta infine la ripartizione degli oneri processuali, che il Pretore ha suddiviso a metà tra attori e convenuto. Egli chiede che quegli oneri siano addebitati per tre quarti agli attori e per il resto a lui medesimo. L'accoglimento dell'appello, tuttavia, comporta l'annullamento del dispositivo sulle spese e le ripetibili. Anche a tale riguardo il Pretore statuirà quindi al momento in cui prenderà la nuova decisione.
10. Le spese della presente decisione seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'attuale procedura non terminando con una sentenza di merito (art. 21 LTG). Gli attori, che hanno proposto a torto di respingere l'appello, rifonderanno in ogni modo al convenuto una congrua indennità per ripetibili.
11. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore perché indica le arringhe finali e statuisca di nuovo.
2. Le spese processuali di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste solidalmente a carico degli attori, i quali rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2500.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv. dott.; – avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).