Incarto n. 11.2017.71
Lugano, 3 agosto 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2017.421 (esecuzione di una decisione) della
Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 10 maggio 2017 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AP 1,
giudicando sul “ricorso in appello” del 23 luglio 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 13 luglio 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 10 maggio 2017 AO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna che AP 1 fosse tenuta, con la comminatoria dell'applicazione dell'art. 292 CP, a consentire il suo diritto di visita ai figli É__________ e L__________ (nati entrambi il 25 agosto 2012) così fissato mediante sentenza del 2 novembre 2016 dal Pretore medesimo a protezione dell'unione coniugale (inc. SO.2013.1027, dispositivo n. 4):
– un fine settimana ogni due, dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00,
– una settimana a Natale,
– una settimana alternativamente a Pasqua o a Carnevale,
– una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e
– tre settimane durante le ferie estive,
con obbligo di andare a prendere e riportare i figli a domicilio, potendo egli “uscire liberamente con loro, senza più l'assistenza di terze persone”.
L'istante ha chiesto inoltre che alla convenuta fosse comminata una multa disciplinare di fr. 1000.– in caso di disobbedienza. Chiamata a formulare osservazioni scritte, AP 1 ha proposto il 12 giugno 2017 di respingere l'istanza. Il Pretore ha invitato l'istante a replicare. AO 1 non ha reagito.
B. Statuendo con decisione del 13 luglio 2017, il Pretore ha accolto l'istanza, nel senso che ha ordinato ad AP 1 “di mettere a disposizione di AO 1 i figli É__________ e L__________ per l'esercizio del diritto di visita stabilito al dispositivo n. 4 della decisione del 2 novembre 2016 inc. SO.2013.1027”. Alla convenuta egli ha comminato l'applicazione dell'art. 292 CP in caso di disobbedienza, come pure l'inflizione di una multa disciplinare di fr. 1000.– per ogni giorno di inadempimento. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico della stessa AP 1, tenuta a rifondere all'istante fr. 1200.– per ripetibili.
C. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un “ricorso in appello” del 23 luglio 2017 per ottenere che, conferita alla sua impugnazione effetto sospensivo, la sentenza del Pretore sia riformata concedendo a AO 1 un solo incontro mensile con i figli “nei giorni di visita accompagnata organizzati con curatela”. Subordinatamente essa postula l'annullamento della sentenza in questione e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata è una decisione presa dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 343 cpv. 1 CPC. Contro decisioni del giudice dell'esecuzione non è dato appello, ma solo reclamo (art. 309 lett. a CPC) esperibile entro dieci giorni (art. 321 cpv. 2 con rinvio all'art. 339 cpv. 2 CPC). E i reclami contro decisioni del giudice dell'esecuzione in materia di diritto di famiglia sono giudicati da questa Camera (art. 48 lett. a n. 8 combinato con n. 1 LOG). Il “ricorso in appello” della convenuta può dunque essere trattato come reclamo. Quanto alla sua tempestività, la sentenza impugnata è stata notificata alla convenuta il 14 luglio 2017 (tracciamento degli invii EasyTrack n. __________). Introdotto il 23 luglio 2017, il reclamo in oggetto è stato quindi presentato in tempo utile.
2. Nella decisione impugnata il Pretore ha ricordato che in una procedura di esecuzione delle decisioni “il soccombente” non può sollevare qualsiasi obiezione. Può opporre soltanto, “materialmente”, che “successivamente alla comunicazione della decisione sono intervenute circostanze che ostano all'esecuzione, in particolare l'adempimento, la concessione di una dilazione, la prescrizione o la perenzione della prestazione dovuta” (art. 341 cpv. 3 prima frase CPC). L'adempimento della prestazione e la dilazione, poi, “devono essere provati mediante documenti” (art. 341 cpv. 3 seconda frase CPC). Le contestazioni mosse da AP 1 – ha continuato il primo giudice – non riguardano circostanze intervenute dopo la comunicazione della decisione a tutela dell'unione coniugale, ma vertono sull'incapacità del marito a curare i figli, sull'inidoneità della casa in cui egli abita, troppo vicina al lago e alla strada, come pure sulla necessaria presenza di lei durante le visite. Non possono perciò ostare all'esecuzione della sentenza, né tanto meno rimetterla in causa.
3. Con la motivazione che precede la reclamante non si confronta nemmeno di sfuggita. Essa non discute che in sede di esecuzione di una sentenza possano essere sollevate soltanto obiezioni fondate su circostanze intervenute dopo la notificazione del giudizio. Anzi, alla questione neppure allude. Nel memoriale essa torna a ripetere che il marito non può occuparsi adeguatamente dei figli perché è di salute cagionevole, perché deve già accudire a tre grossi cani, perché la sua casa non è adatta a bambini in tenera età, perché raggiungere il domicilio di lui richiede una lunga trasferta, perché nel passato egli non ha esercitato il diritto di visita in modo soddisfacente, perché i figli stanno bene anche senza il papà, vanno accompagnati e abbisognano della presenza della madre. L'applicazione dell'art. 341 cpv. 3 CPC non è neppure messa in dubbio. Si aggiunga che non uno solo degli argomenti addotti dalla reclamante riguarda fatti verificatisi dopo la notificazione della sentenza a protezione dell'unione coniugale. Anzi, come rileva il Pretore, quanto AP 1 fa valere è volto in realtà a ridiscutere la disciplina delle relazioni personali – esecutiva – regolata nella sentenza del 2 novembre 2016. Si riferisce in altri termini a quella sentenza, non alla decisione impugnata. Ne segue che, non motivato pertinentemente (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC), il reclamo sfugge a ogni esame e va dichiarato irricevibile.
4. L'emanazione dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale.
5. Le spese del giudizio odierno vanno addebitate alla reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Nella loro commisurazione si tiene conto del fatto nondimeno che l'attuale sindacato si esaurisce in una pronuncia di non entrata in materia. Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.
6. Quanto ai rimedi dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), le decisioni relative all'esercizio di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (cfr. DTF 112 II 291 consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).