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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.08.2018 11.2017.51

27. August 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,991 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Reclamo contro il rigetto di una domanda di revisione

Volltext

Incarto n. 11.2017.51

Lugano, 27 agosto 2018/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2016.106 (revisione di transazione giudiziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con domanda del 25 otto­bre 2015 da

  PI 2 PI 1,     RE 3 , e   RE 4  (già patrocinati dall'avv.   )  

contro  

  CO 2 CO 1,     CO 3     CO 4 , e   CO 5   (patrocinati dall'avv.  PA 1 )  RE 1 (già patrocinata dall'avv.   ) e  PI 5 ,

giudicando sul reclamo del 29 aprile 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 5 aprile 2017;

Ritenuto

in fatto:                    A.   G__________ (1879) è deceduto il 7 settembre 1960, lasciando quali eredi i figli E__________ (1906), Al__________ (1917), A__________ (1907) e M__________ (1910). E__________ è deceduta il 10 febbraio 2000, lasciando quali eredi i tre fratelli. L'8 dicembre 2002 è deceduta A__________ __________, cui sono succeduti i figli T__________ (1936), CO 1 (1941), CO 2 (1947) e An__________ (1938). Il 1° maggio 2003 è deceduto Al__________, lasciando quali eredi la moglie Ma__________ (1927) con i figli RE 1 (1952), PI 5 (1953), PI 4 (1955), PI 1 (1955), PI 3 (1965) e PI 2 (1968).

                                  B.   Il 28 agosto 2004 CO 1, T__________, CO 2, An__________ e M__________ hanno chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna la divisione delle eredità fu G__________ __________ e fu E__________. Accertata l'adesione dei coeredi, il Pretore ha accolto l'istanza il 15 ottobre 2004 e

                                         ha designato l'avv. __________ D__________ in qualità di notaio divisore (inc. DI.2004.195). In pendenza di procedura, il 22 dicembre 2004, è deceduto T__________ __________, cui sono succeduti la moglie C__________ __________ (1933) con la figlia CO 5 (1958). Il 2 febbraio 2007 è deceduta C__________, lasciando quale erede la figlia CO 5. Il 5 febbraio 2008 è deceduta M__________ __________ (1910), lasciando quali eredi i nipoti CO 1, CO 2, An__________, RE 1, PI 5, PI 4, PI 1, PI 3, PI 2 e la pronipote CO 5. Il 9 febbraio 2007 è deceduta Ma__________, lasciando quali eredi i figli.

                                  C.   A un'udienza del 3 febbraio 2015 “per incomben­tiˮ nella procedura di divisione relativa alle due eredità, udienza cui l'avv. __________ M__________ ha partecipato in rappresentanza di PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5, gli eredi hanno concordato a verbale quanto segue:

                                         1.  Tutti i beni delle successioni fu G__________ __________ (11.7.1989 [recte: 1879]) e fu E__________ (4.4.1906), nonché i beni immobili della successione fu M__________ __________ (26.8.1910) verranno venduti in asta pubblica, con piede d'asta l'importo stabilito nella perizia del­l'arch. __________, ridotto del 25% ad eccezione dei beni di cui alla cifra 3.

                                         2.  Nel caso in cui l'asta andasse deserta, verrà organizzata una seconda asta con piede d'asta libero.

                                         3.  I seguenti beni immobili verranno attribuiti al coerede PI 5:

                                             – particella n. 235 RFD di __________;

                                             – particella n. 1 RFD di __________;

                                             – particella n. 175 RFD di __________;

                                             – particella n. 601 RFD di __________.

                                             per l'importo che verrà fissato dalla Sezione dell'agricoltura e che dovrà essere versato sul conto clienti del notaio divisore entro il 30 settembre 2015, ritenuto che nel caso in cui non venisse versato anche questi beni saranno venduti all'asta pubblica, previa pubblicazione del bando necessario per fondi agricoli.

                                         4.  Dopo che l'importo per i fondi di cui alla cifra 3 sarà versato sul suo conto clienti il notaio divisore ne darà comunicazione al Pretore, il quale ordinerà il trapasso all'Ufficio registri, spese di trapasso a carico del beneficiario.

                                         5.  I coeredi della defunta M__________ __________ (26.8.1910) chiedono che venga nominato l'avv. __________ D__________ come notaio divisore nella di lei successione.

                                  D.   Il 26 ottobre 2015 PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 hanno informato il notaio __________ D__________ di non essere d'accordo con l'indizione di un'asta pubblica, ‟come già a suo tempo comunicato all'avvocato M__________ˮ. Il notaio ha trasmesso la lettera il 28 ottobre 2015 al Pretore, che il 2 novembre 2015 ha impartito al­l'avv. __________ M__________ un termine di 15 giorni per esprimersi. L'avvocato M__________ ha comunicato al Pretore il 18 novembre 2015 e il 1° febbraio 2016 che l'adesione dei suoi clienti al principio dell'asta pubblica era dovuto a un malinteso e ha sollecitato la convocazione delle parti per chiarimenti e ridiscutere il modo della divisione. Preso atto di ciò, il Pretore ha interpretato la lettera di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 al notaio divisore come domanda di revisione e ha impartito agli istanti un termine di 30 giorni per motivarla.

                                  E.   L'11 marzo 2016 i quattro istanti hanno motivato la domanda di revisione, facendo valere che il loro accordo alla transazione del 3 febbraio 2015 è viziato da errore essenziale, l'avvocato M__________ avendo aderito all'intesa sulla base di quanto gli aveva riferito in modo inesatto PI 5. Essi hanno chiesto così che le parti fossero citate a un'udienza per riesaminare il caso e trovare un'ade­guata soluzione. Invitati a formulare osservazioni, CO 1, CO 2, An__________ e CO 5 hanno proposto il 13 aprile 2016 di respingere la domanda in ordine, subordinatamente nel merito. In un memoriale del 5 giugno 2016 PI 5 ha confermato, in sintesi, che l'accordo degli istanti alla tenuta di un'asta pubblica era dovuto a un malinteso. In un allegato del 13 giugno 2016 RE 1 ha osservato, da parte sua, che prima di tenere l'asta si sarebbero dovute aggiornare le stime dei beni, si sarebbe dovuto confezionare un inventario e si sarebbe dovuto preparare un capitolato d'asta che tenesse conto della quota spettante ad Al__________, i cui soli eredi sono i figli. Con “duplica” spontanea del 14 giugno 2016 CO 1, CO 2, An__________ e CO 5 hanno proposto una volta ancora di respingere la domanda di revisione in ordine, subordinatamente nel merito. An__________ è deceduta il 18 agosto 2016, lasciando quali eredi i figli CO 3 (1962) e CO 4 (1965).

                                  F.   Statuendo il 5 aprile 2017, il Pretore ha respinto la domanda di revisione. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico degli istanti in solido, tenuti a rifondere a CO 1, CO 2, An__________ e CO 5, sempre con vincolo solidale, complessivi fr. 1600.– per ripetibili.

                                  G.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta al Pretore con un ‟ricorsoˮ del 29 aprile 2017, chiedendo di ‟an­nullare l'asta e di nominare un nuovo avvocato divisore che svolga un lavoro più celere e giustoˮ. Il Pretore ha fatto proseguire il memoriale a questa Camera per competenza. Il memoriale non è stato notificato agli altri eredi per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La decisione con cui un Pretore statuisce su una domanda di revisione è impugnabile con reclamo (art. 332 CPC). Il reclamo va inoltrato all'autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 1 CPC), ma l'introduzione involontaria a un'autorità giudi­ziaria incompetente – come nella fattispecie – non nuoce se era tempestiva l'insinuazione all'autorità incompetente (DTF 140 III 636 consid. 2 e 3). Ciò posto, l'art. 48 lett. a LOG (RL 177.100) circoscrive la competenza per materia della prima Camera civile, trattandosi di reclami, ai casi in cui sia impugnata una decisione sulla ricusazione (n. 2), ai casi di ritardata giustizia, ai casi in cui sia impu­gnata una decisione del giudice dell'esecuzione (n. 8) e ai casi in cui sia impugnata autonomamente una decisione in materia di spese (n. 8a). La prima Camera civile non è abilitata invece a statuire su recla­mi contro “altre decisioni” nel senso dell'art. 319 lett. b n. 1 CPC. Ne segue che in concreto il reclamo andrebbe trasmesso alla terza Camera civile, tant'è che l'art. 48 lett. c n. 1 LOG richiama esplicitamente l'art. 319 lett. b CPC. Dato nondimeno che nel caso in esame la sorte dell'impugnazione appare segnata, ciò si risolverebbe in un mero esercizio di giurisdizione. Conviene pertanto trattare il ricorso senza indugio.

                                   2.   Per quel che riguarda il termine di reclamo, vale quello applicabile alla procedura seguita davanti al primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_366/2016 del 21 no­vembre 2016, consid. 6). In concreto la transazione giudiziale è stata stipulata il 3 febbraio 2015 nell'ambito di una procedura di divisione ereditaria (art. 475 e segg. CPC ticinese). Fino al 31 dicembre 2010 le contestazioni sul modo di una divisione ereditaria erano trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 480 cpv. 2 CPC ticinese con rinvio agli art. 361 segg.), in esito alla quale il Pretore statuiva mediante sentenza impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Alle revisioni di decisioni comunicate secondo il diritto previgente si applica tuttavia il nuovo Codice di procedura (art. 405 cpv. 2 CPC), che non contiene più nor­me sulla divisione ereditaria. Le relative contestazioni sono rette perciò, come di regola, dalla procedura semplificata fino al valore di fr. 30 000.– (art. 243 cpv. 1 CPC) e dalla procedura ordinaria oltre tale valore (art. 219 CPC). In entrambi i casi il termine di reclamo è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta a RE 1 il 6 aprile 2017 (tracciamento postale degli invii n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani, ma è rimasto sospeso dal 9 al 23 aprile 2017 in virtù del­l'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC, di modo che sarebbe scaduto lunedì 15 maggio 2017. Consegnato alla posta il 2 maggio 2017, il reclamo in oggetto è perciò tempestivo.

                                   3.   Legittimato a presentare reclamo è chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità di primo grado o è stato privato della possibilità di farlo e chi ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 76 cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 111 cpv. 1 LTF per analogia). Convenuta nella procedura di revisione promossa da PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4, nelle sue osservazioni del 13 giugno 2016 RE 1 non ha formulato richieste di giudizio. Ha rilevato tuttavia che prima di realizzare all'incanto i due compendi ereditari si sarebbero dovute aggiornare le stime dei beni, si sarebbe dovuto confezionare un inventario e si sarebbe dovuto preparare un capitolato d'asta che tenesse conto della quota spettante ad Al__________, i cui soli eredi sono i figli. Argomentazioni analoghe erano fatte valere dagli istanti a sostegno della domanda di revisione. Di fatto, quindi, RE 1 ha aderito alla posizione di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4. Che ciò basti tuttavia per legittimarla a impugnare la decisione con cui il Pretore ha respinto la domanda di revisione è dubbio. Comunque sia, si volesse anche dare per acquisita la sua legittimazione a ricorrere, l'esito del giudizio non muterebbe per le considerazioni in appresso.

                                   4.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che una domanda di revisione dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo invocato. Egli non ha escluso che in concreto PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 si siano resi conto di non essere d'accordo con una realizzazione delle eredità ai pubblici incanti solo quando hanno ricevuto dal notaio divisore il capitolato d'asta, l'8 mag­gio 2015. Ha rilevato tuttavia che il 26 ottobre 2015, allorché costoro hanno scritto al notaio di non essere d'accordo con il metodo della licitazione, il termine di 90 giorni era già abbondantemente scaduto, sicché la domanda di revisione risultava tardiva. Ad ogni modo, ha soggiunto il Pretore, la validità della transazione stipulata in udienza il 3 febbraio 2015 non è inefficace (nel senso dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC), poiché quand'anche il legale degli istanti avesse sottoscritto l'intesa sulla base di informazioni inesatte ricevute da PI 5 circa la volontà di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4, l'equivoco non era riconoscibile dalle controparti e si configurava quindi come un semplice errore sui motivi. Non era idoneo, di conseguenza, a mettere in causa la validità della transazione.

                                   5.   La reclamante ribadisce – come detto – di essere contraria a una divisione ereditaria mediante asta pubblica alle condizioni proposte, poiché manca un inventario completo dei beni con i valori aggiornati alla situazione di mercato e non sono definite le quote spettanti ai singoli eredi. Chiede perciò di “annullare l'asta e di nominare un nuovo avvocato divisore che svolga un lavoro più celere e giusto”. Sta di fatto che, così argomentando, essa non si confronta minimamente con la motivazione del Pretore. Questi ha ritenuto che PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 dovevano essersi resi conto di non essere d'accordo con una divisione delle due eredità ai pubblici incanti – al più tardi – l'8 maggio 2015, quando hanno ricevuto dal notaio divisore il capitolato d'asta. Anche volendo interpretare come domanda di revisione la lettera del 26 ottobre 2015 in cui essi manifestavano al notaio divisore il loro dissenso – ha continuato il Pretore – il termine di 90 giorni previsto dal­l'art. 329 cpv. 1 CPC per introdurre una domanda di revisione era ormai scaduto da mesi.

                                         Per di più, la reclamante sorvola sull'altra motivazione addotta dal Pretore, il quale ha ritenuto che, seppure l'avvocato M__________ avesse firmato l'accordo sulla base di informazioni inesatte ricevute da PI 5, l'equivoco non era riconoscibile dalle controparti e si configurava quindi come un semplice errore sui motivi, inidoneo a rendere inefficace la transazione. Nemmeno a tale argomento RE 1 muove la benché minima contestazione. Ne segue che, insufficientemente motivato (nel senso del­l'art. 321 cpv. 1 CPC), il reclamo si rivela già di primo acchito destinato al­l'insuccesso.

                                   6.   Non si disconosce che una divisione dell'eredità presuppone la confezione di un inventario in cui figuri la stima dei valori attribuiti ai beni inventariati, oltre all'elenco delle pretese avanzate dai singoli eredi nei confronti della successione. La procedura pendente nella fattispecie dinanzi al Pretore, ancora retta dal vecchio diritto cantonale, prevedeva in effetti tre fasi:

                                         a)  l'accertamento del diritto alla divisione e la nomina del notaio divisore (art. 475 e 476 CPC ticinese);

                                         b)  la determinazione dei beni appartenenti all'eredità (“fase dell'inventario”: art. 477 a 479 CPC ticinese);

                                         c)   la “divisione effettiva” (art. 480 segg. CPC ticinese), ovvero la distribu­zione delle quote, previa

–  definizione del modo della divisione (costituendo lotti oppure realizzando i beni sotto forma di denaro contante: art. 481 CPC),

–  formazione delle singole quote con i relativi conguagli (art. 482 CPC ticinese) e

–  possibilità di contestare le quote (art. 482 CPC).

                                         Le prime due fasi avevano carattere preliminare: l'una era intesa a verificare che il richiedente avesse la qualità di erede e che non vi fossero impedimenti alla divisione (norme legali o disposizioni per causa di morte), l'altra era volta a chiarire che cosa suddividere. Al termine della seconda fase doveva essere definito tutto quan­to si riferiva all'iscrizione nell'inventario, comprese le stime. A tale riguardo il Pretore statuiva, insorgendo contestazioni, con sentenza unica, decidendo simultaneamente tutto quanto atteneva alla consistenza e all'entità dell'asse successorio. L'ultima fase, che riguardava come ripartire gli attivi, aveva per effetto di attribuire agli eredi la corrispon­dente quota della successione (RtiD I-2005 pag. 791 consid. 3 con riferimenti).

                                         La procedura di divisione non impediva, con ogni evidenza, che gli eredi si intendessero diversamente sull'esecuzione della divisione (art. 476 cpv. 1 CPC ticinese). In concreto le parti si sono accordate, nella transazione del 3 febbraio 2015, sul modo di dividere i fondi delle due successioni, sul valore attribuito a quegli immobili, sul­l'am­montare della base d'asta, sull'eventuale secondo turno d'asta e sull'assegnazione di determinate particelle a PI 5, chiedendo inoltre al Pretore di ordinare la divisione del­l'eredità fu M__________ __________ e di designare l'avv. __________ D__________ in veste di notaio divisore. Non risulta invece che le parti abbiano approvato un inventario, né che il notaio divisore abbia accertato gli eventuali anticipi successori ricevuti da singoli eredi e le possibili pretese di eredi nei confronti delle due successioni, né che egli abbia definito le quote ereditarie spettanti ai singoli beneficiari. Non consta neppure, tuttavia, che egli sia stato sollecitato ad attivarsi a tal fine né, tanto meno, che il Pretore sia stato chiamato a sollecitarlo perché proceda al riguardo. La conclusione della reclamante affinché si nomini un nuovo avvocato divisore che svolga un lavoro più celere e giusto” appare dunque prematura.

                                   7.   Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, i coeredi non essendo stati chiamati a formulare osservazioni al reclamo.

                                   8.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sentenza impugnata, pag. 3 in basso).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico della recla­mante.

                                   3.   Notificazione:

–   ; –   ; –  

–   ; –   ; – avv.   ; –   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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