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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.12.2018 11.2017.46

18. Dezember 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·792 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Volltext

Incarto n. 11.2017.46 11.2017.76

Lugano 18 dicembre 2018/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente,

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM. 2016.8 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Locarno città promossa con petizione del 18 febbraio 2016 da

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),  

e nella causa SO. 2017.546 (diffida ai debitori) della medesima Pretura promossa con istanza del 13 luglio 2017 da AO 1 nei confronti di AP 1;

giudicando sull'appello del 18 aprile 2017 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 13 aprile 2017 (inc. 11.2017.46),

come pure sull'appello dell'11 agosto 2017 presentato da AP 1 contro la decisione emanata dal Pretore l'8 agosto 2017 (inc. 11.2017.76);

Ritenuto

in fatto:                    A.   Nell'ambito di un'azione di divorzio promossa il 18 febbraio 2016 da AP 1 (1969) nei confronti del marito AO 1 (1963) davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città (inc. DM.2016.8), su istanza del marito con decreto cautelare del 13 aprile 2017 la moglie è stata obbligata a versargli un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili dal 1° luglio 2016. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, fr. 3000.– per ripetibili.

                                  B.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 18 aprile 2017 per ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo, la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere la richiesta di contributo alimentare avanzata dal marito e di rifiutare a quest'ultimo il beneficio del gratuito patrocinio. Con decreto del 16 maggio 2017 il presidente di questa Camera ha accordato all'appello effetto sospensivo per i contributi dovuti dal 1° luglio 2016 al 13 aprile 2017, respingendola per il seguito (inc. 11.2017.46).

                                  C.   L'8 agosto 2017 il Pretore ha ordinato all'__________, su istanza di AO 1, di trattenere dallo stipendio spettante a AP 1 la somma di fr. 2000.– mensili, versandola direttamente su un conto intestato all'istante. AP 1 ha impugnato tale decisione con un appello dell'11 agosto 2017 in cui ha chiesto di annullare la trattenuta di stipendio (inc. 11.2017.76).

                                  D.   Il 13 e 17 dicembre 2018 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare entrambi gli appelli, le parti avendo sottoscritto una convezione sugli effetti del divorzio omologata dal Pretore.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interes­sato a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

                                   2.   Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC). In concreto non v'è ragione per scostarsi da tale prin­cipio, ma la tassa di giustizia va sensibilmente ridotta, la procedura d'appello terminando senza decisione (art. 21 LTG). Non si pone invece di problema di ripetibili, l'appello essendo stato ritirato prima che AO 1 introducesse osservazioni.

Per questi motivi,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro degli appelli. Le cause sono stralciate dal ruolo per desistenza.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   la vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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