Incarto n. 11.2017.43
Lugano 6 novembre 2018/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire sul ricorso del 6 aprile 2017 presentato dalla
RI 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro la decisione emessa il 7 marzo 2017 dalla
CO 1
riguardante l'incarico conferito a RA 1 , di redigere l'istanza per iscrivere nel registro di commercio l'ufficio di revisione della fondazione,
PI 1 rappr. da: RA 1 CO 1
Ritenuto
in fatto: A. La RI 1, costituita con atto pubblico del 13 luglio 1993 e iscritta nel registro di commercio il 6 settembre seguente, ha lo scopo di “favorire l'attività giovanile mettendo a disposizione l'immobile sito in __________ sui mappali n. 21 e 100 a tutte le società di carattere apolitico operanti nel Comune di __________”, concedendo “un utilizzo particolare” dei fondi alla Sezione __________ di __________, chiamata a occuparsi anche della gestione corrente. Lo statuto prevede che l'ufficio di revisione è composto di due membri, l'uno nominato dal consiglio direttivo e l'altro dal Municipio di __________. L'8 giugno 2011 il consiglio di fondazione ha designato __________ D__________ M__________ come ufficio di revisione, senza procedere tuttavia alla sua iscrizione nel registro di commercio.
B. Con decisione del 30 novembre 2012, riguardante i rapporti di gestione 2007 e 2008 della fondazione, e del 18 gennaio 2013, concernente i rapporti di gestione 2009, 2010 e 2011, la CO 1 ha segnalato alla RI 1 la necessità di iscrivere l'ufficio di revisione nel registro di commercio. La fondazione non avendo dato seguito all'invito, con decisione del 4 novembre 2014, relativa ai rapporti di gestione 2012 e 2013, essa ha assegnato alla fondazione un termine fino al 31 gennaio 2015 per eseguire
l'iscrizione con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il compito sarebbe stato affidato a un incaricato d'ufficio. La fondazione non ha reagito.
C. Mediante decisione del 15 marzo 2016 sui rapporti di gestione 2014 e 2015 la CO 1 ha accertato che __________ D__________ M__________ era stato confermato quale ufficio di revisione e che il consiglio di fondazione intendeva farlo iscrivere nel registro di commercio. Ha assegnato così alla RI 1 un ultimo termine fino al 30 aprile 2016 per procedere in tal senso. Il 1° dicembre 2016 tuttavia essa ha appurato che ciò non era ancora avvenuto, di modo che ha diffidato la fondazione a ottemperare entro il 31 dicembre 2016, avvertendola che in caso contrario sarebbe stato adottato un “provvedimento (soggetto ad emolumento) con il quale affideremo l'incarico di iscrivere l'ufficio di revisione a una persona di nostra fiducia, il cui onorario sarà posto a carico della vostra fondazione”. Una volta ancora, la fondazione non ha reagito.
D. Constatata la scadenza infruttuosa del termine, con decisione del 7 marzo 2017 la CO 1 ha incaricato __________ N__________ di redigere l'istanza d'iscrizione dell'ufficio di revisione nel registro di commercio.
L'onorario dell'incaricato è stato posto a carico della RI 1, unitamente a una tassa di giustizia di fr. 150.–.
E. Contro la decisione appena citata la RI 1 è insorta a questa Camera il 6 aprile 2017 per ottenere che suo revisore sia “nominato __________ D__________ M__________, __________”. Il ricorso non è stato trasmesso alla CO 1 né a __________ N__________ per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dalla CO 1, autorità di vigilanza in materia di fondazioni a norma dell'art. 84 CC, sono impugnabili entro 30 giorni a questa Camera (art. 48 lett. a n. 3 LOG, art. 5 cpv. 2 della legge concernente la vigilanza degli istituti di previdenza e sulle fondazioni: RL 852.100). È applicabile la procedura cantonale amministrativa (art. 5 cpv. 3 della legge citata). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è stata notificata al più presto l'8 marzo 2017. Trasmesso per via elettronica il 6 aprile successivo (conferma di ricezione), il ricorso in esame è di conseguenza ricevibile.
2. Al ricorso la RI 1 acclude una dichiarazione dell'8 giugno 2011 in cui __________ D__________ M__________ accetta la nomina a ufficio di revisione della fondazione (doc. B), come pure le relazioni di lui sui rendiconti 2015 e 2016 (doc. C e D), oltre allo statuto della fondazione (doc. E). I documenti citati figurano già nei fascicoli trasmessi a questa Camera dall'autorità di vigilanza. Non giova dunque attardarsi sulla loro ricevibilità.
3. Nella decisione impugnata la CO 1 ha ricordato anzitutto che la RI 1 è stata sollecitata più volte a iscrivere l'ufficio di revisione nel registro di commercio e che tutti i termini a essa fissati per procedere al riguardo (il 31 gennaio 2015, il 30 aprile 2016 e il 31 dicembre 2016) sono decorsi senza esito. Ne ha dedotto che in concreto il consiglio di fondazione è venuto meno ai suoi doveri, onde la necessità di assolvere il compito d'ufficio. Essa ha incaricato così __________ N__________ di redigere l'istanza di iscrizione dell'ufficio di revisione da inoltrare all'Ufficio del registro di commercio.
4. La ricorrente rammenta che il suo statuto prevede la nomina di due revisori scelti “uno dal consiglio di fondazione e uno dal comune”. Dovendosi tuttavia designare, dopo l'entrata in vigore delle nuove norme sul diritto delle fondazioni, un revisore abilitato, essa fa valere di avere nominato il solo __________ D__________ M__________, che ha accettato l'incarico e adempiuto il mandato, ciò di cui l'autorità di vigilanza era a conoscenza. Se non che, per iscrivere __________ D__________ M__________ come revisore, l'Ufficio del registro di commercio ha invitato la fondazione a modificare lo statuto, compito che spetta all'autorità di vigilanza, su proposta del consiglio di fondazione. Il problema è – soggiunge la ricorrente – che dovendosi procedere anche ad altre modifiche statutarie “per le quali ancora non vi è un consenso unanime”, non è stato possibile soddisfare la richiesta dell'Ufficio del registro di commercio, anche perché, dati gli impegni dei membri del consiglio, “è sempre un po' difficile convocare una riunione”. La ricorrente non contesta i solleciti ricevuti dall'autorità vigilanza. Ritiene però che il revisore “è presente e svolge il suo compito”. Inoltre considera opportuno “che si proceda alla nomina di un revisore che già conosce la fondazione e che pratica tariffe di favore”, tanto più che alla prima occasione essa potrebbe “nominare il revisore che desidera”. Essa chiede, in definitiva, che la decisione sia riformata nel senso di nominare __________ D__________ M__________ quale ufficio di revisione.
5. Così argomentando, la ricorrente sembra fraintendere il tenore della decisione impugnata. Essa si diparte dal fallace convincimento, in effetti, che la CO 1 abbia incaricato __________ N__________ di designare un ufficio di revisione, mentre questi è stato incaricato soltanto di “aggiornare l'iscrizione nel registro di commercio”, redigendo
l'istanza “per iscrivere il nominativo [del revisore] nel registro di commercio”. La decisione impugnata non riguarda perciò la nomina di un ufficio di revisione, facoltà che in caso di lacuna compete all'autorità di vigilanza (art. 83d cpv. 1 n. 2 CC: Vez in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 9 e 10 ad art. 83b/ 83c CC; Riemer, Vereins- und Stiftungsrecht – Handkommentar, Berna 2012, n. 6 ad art. 86b CC), bensì unicamente l'iscrizione di __________ D__________ M__________ nel registro di commercio. E che il revisore possa essere soltanto lui appare evidente, ove si pensi che mai l'autorità di vigilanza ha mosso contestazioni alla persona designata in concreto dal consiglio di fondazione.
È possibile che – come sostiene la ricorrente – l'iscrizione nel registro di commercio debba essere preceduta da un aggiornamento statutario. Ed è vero che l'autorità di vigilanza, competente per approvare cambiamenti sostanziali dello statuto se questo equivale all'atto di fondazione (art. 85 e 86 CC), funge in tal caso da autorità di modifica e di trasformazione (art. 2 cpv. 2 delle disposizioni procedurali della CO 1: RL 852.165), come funge a tale stregua per modifiche accessorie dello statuto (art. 86b CC) o, quanto meno, per modifiche dello statuto se questo equivale a un regolamento (sulla controversia circa la natura dello statuto di una fondazione: Vez in: Commentaire romand, op. cit., n. 9 e 10 ad art. 81). Sta di fatto che in concreto la necessità di un intervento non è mai stata prospettata alla CO 1, tanto meno dal consiglio di fondazione, il quale non ha mai sottoposto all'autorità di vigilanza una proposta di modifica dello statuto. E che la RI 1 intenda modificare lo statuto anche su altri punti ancora non giustifica il protrarsi di una situazione irregolare. Per il resto la ricorrente non pone in dubbio che l'ufficio di revisione debba essere iscritto nel registro di commercio (art. 95 cpv. 1 lett. m ORC) né che l'autorità di vigilanza possa incaricare un terzo di eseguire un compito spettante a un consiglio di fondazione inadempiente. Ne segue che, privo di consistenza, il ricorso è destinato all'insuccesso.
6. Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato intimato alla CO 1 né a __________ N__________ per osservazioni.
7. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, la vigilanza sulle fondazioni è suscettibile di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 4 LTF). Di per sé la causa è di natura pecuniaria (DTF 144 III 267 consid. 1.3 con rinvii), sicché spetterà alla ricorrente rendere verosimile in caso di ricorso che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500.– sono poste a carico della ricorrente.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione a .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).