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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.10.2017 11.2017.40

20. Oktober 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,059 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Divorzio: provvedimenti cautelari (diffida ai debitori); appello privo d'oggetto

Volltext

Incarto n. 11.2017.40 11.2017.41

Lugano 20 ottobre 2017/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa CA.2016.240 (divorzio: diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 22 giugno 2016 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro

AP 1  

giudicando sull'appello del 3 aprile 2017 presentato dalla

AP 1

contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 21 marzo 2017 (inc. 11.2017.40) come pure sull'appello di quello stesso 3 aprile 2017 presentato da PI 1 contro il medesimo decreto (inc. 11.2017.41);

Ritenuto

in fatto:                    A.   Nell'ambito di una procedura di divorzio promossa il 22 giugno 2016 da AO 1 (1970) nei confronti di PI 1 (1958) il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha accolto il 21 marzo 2017 un'istanza cautelare della moglie volta a ordinare alla AP 1 la trattenuta con effetto immediato dallo stipendio o da ogni altra indennità a beneficio di PI 1 di fr. 2500.– mensili (corrispondenti al contributo alimentare mensile in favore di lei fissato l'11 luglio 2012 a protezione dell'unione coniugale: inc. DI.2010.242) e il suo riversamento su un conto bancario intestato a lei. Le spese processuali di fr. 1500.– sono state poste a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 1000.– per ripetibili.

                                  B.   Contro il decreto appena citato sono insorti a questa Camera PI 1 e la AP 1 con due appelli separati (ma di identico contenuto) del 3 aprile 2017, in cui chiedono di riformare la decisione impugnata e di respingere l'istanza cautelare di AO 1, ponendo le spese giudiziarie a carico di lei. Invitata a esprimersi, l'interessata non ha presentato osservazioni agli appelli.

                                  C.   Con "decisione di stralcio" del 10 agosto 2017 il Pretore aggiunto, accertato il mancato pagamento dell'anticipo per le spese processuali, non è entrato nel merito della domanda di divorzio di AO 1 e le ha addebitato gli oneri processuali di fr. 1800.–, obbligandola inoltre a versare al marito fr. 1500.– per ripetibili. Preso atto di ciò, il giudice delegato di questa Camera ha interpellato il 29 settembre 2017 gli appellanti chiedendo loro di comunicare – entro 10 giorni – se i ricorsi contro il decreto cautelare fossero ancora provvisti di interesse attuale e concreto, con l'avvertenza che decorso infruttuoso il termine essi si presumevano senza più interesse e sarebbero stati stralciati dai ruoli senza prelievo di oneri processuali. Né gli appellanti né AO 1 hanno reagito a tale comunicazione. 

Considerando

in diritto:                  1.   Le impugnazioni in esame sono dirette contro lo stesso decreto, vertono sull'identico oggetto e tendono al medesimo risultato. Si giustifica così di congiungere le due cause e di emanare una decisione unica (art. 125 lett. c CPC).

                                   2.   La decisione con cui il Pretore aggiunto non è entrato nel merito dell'azione di divorzio di AO 1 per il mancato pagamento dell'anticipo per le spese processuali ha comportato – come già prospettato nel decreto del 29 settembre 2017 – la caducità del provvedimento cautelare ordinato nella procedura di merito (art. 268 cpv. 2 CPC; Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3a edizione, n. 32 ad art. 268). Ciò fa decadere di conseguenza anche l'interesse degno di protezione all'emanazione della sentenza da parte del convenuto e del terzo debitore, sempre ammesso – ma non concesso – che quest'ultimo fosse legittimato a ricorrere e potesse fare valere una lesione di suoi interessi giuridicamente protetti (RtiD I-2016 pag. 602 consid. 8 con rinvii di dottrina). In tali condizioni gli appelli, ai quali il convenuto e il terzo debitore nemmeno hanno chiesto di accordare l'effetto sospensivo, si r7ivelano manifestamente superati dagli eventi. Né in concreto sussistono – per ipotesi – i presupposti (cumulativi) per un giudizio "a posteriori" sul decreto cautelare (cfr. DTF 142 I 143 consid. 1.3.1 con riferimenti).

                                   3.   Ne segue che nulla giustifica di statuire sugli appelli nonostante l'intervenuta caducità del litigio. In proposito le cause vanno dunque tolte dai ruoli (art. 242 CPC). Gli appellanti postulano invero anche l'addebito delle spese giudiziarie di primo grado all'istante. La domanda non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento degli appelli. L'ipotesi non verificandosi in concreto, anche tale richiesta si rivela senza oggetto (cfr. I CCA, decreto di stralcio inc. 11.2017.45 del 10 maggio 2017, consid. 2).

                                   4.   Per quel che è delle spese del giudizio odierno, trattandosi di cause diventate senza interesse o senza oggetto esse andrebbero ripartite "secondo equità" (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Le particolarità del caso inducono nondimeno – eccezionalmente – a non riscuoterne, mentre non si pone problema di ripetibili, l'istante non avendo presentato osservazioni agli appelli.

                                   5.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierno decreto sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetterà agli appellanti, nell'eventualità di un ricorso in materia civile, rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decreta:                   1.   Le cause inc. 11.2017.40 e 11.2017.41 sono congiunte.

                                   2.   Gli appelli sono dichiarati privi di oggetto e le cause sono stralciate dai ruoli.

                                   3.   Non si riscuotono spese.

                                   4.   Notificazione a:

–; –;

– avv..  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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