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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.03.2017 11.2017.33

21. März 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,196 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Protezione dell'unione coniugale: soppressione del contributo cautelare per il figlio

Volltext

Incarto n. 11.2017.33

Lugano, 21 marzo 2017/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2014.548 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 6 agosto 2014 da

AO 1 (ora patrocinata dall'abg. dott. PA 1)  

contro

AP 1 (già patrocinato dall'avv.),

giudicando sull'appello del 13 marzo 2017 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 22 febbraio 2017;

Ritenuto

in fatto:                A.  Con decreto cautelare del 22 febbraio 2017, emesso previo contraddittorio nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 6 ago­sto 2014 da AO 1 (1975), il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha respinto un'istanza presentata il 14 ottobre 2016 da AP 1 (1964) per ottenere la sop­pres­sione immediata del contributo alimentare dovuto al figlio D__________ (nato l'8 luglio 2006). Egli non ha riscosso spese processuali, ma AP 1 è stato condannato a rifondere a AO 1 fr. 500.– per ripetibili.

                            B.  Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto il 13 marzo 2017 con un appello nel quale chiede di riformare la decisione impugnata annullando dal 14 ottobre 2016 il contributo di mantenimento in favore del figlio. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono appellabili, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di controversie meramente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella deci­sione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri il contributo cautelare di fr. 700.– mensili (assegni familiari non compresi) dovuto al figlio per lo meno fino alla maggiore età (8 luglio 2024). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore di AP 1 il 3 marzo 2017, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere l'indomani, sarebbe scaduto lunedì 13 marzo 2017. Depositato quello stesso giorno, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                             2.  Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo di AP 1 in fr. 1863.60 mensili. Quanto alle entrate di lui, egli ha accertato che l'interessato dichiarava di non conseguire alcun reddito, essendo senza occupazione da tempo. Il primo giudice ha ritenuto tuttavia che, pur a 53 anni, quegli avrebbe dovuto rendere verosimile di essersi attivato invano per trovare un'attività lucrativa e non accomodarsi di semplici impieghi saltuari. Se non che, nulla al proposito risultava dal fascicolo processuale. Il Pretore ha ritenuto così che, dando

                                  prova di buona volontà, l'istante potesse guadagnare almeno fr. 3000.– mensili lordi, se non altro con “lavori umili che non richiedono particolare formazione professionale”. Ciò gli permetterebbe di continuare a erogare il contributo di mantenimento per il figlio (fr. 700.– mensili) stabilito con decreto cautelare emesso “nelle more istruttorie” il 18 settembre 2014. Onde, nelle circostanze descritte, la reiezione dell'istanza.

                             3.  L'appellante ribadisce di essere senza attività da anni in seguito alla chiusura della ditta di famiglia (__________) e invoca numerose esecuzioni a suo carico, oltre a due attestati di carenza di beni. Afferma di aver potuto lavorare per un certo periodo nello studio d'ingegneria del fratello __________, il quale però non è stato in grado di impiegarlo oltre il marzo del 2016, dopo di che egli ha trovato solo attività occasionali. Nonostante centinaia di candidature poste a “tutti i ruoli commerciali, anche i più umili come magazziniere”, l'appellante si duole che nessuno abbia voluto di lui, di modo ch'egli si trova senza mezzi e senza alcuna possibilità di continuare a versare il contributo cautelare per il figlio. In simili condizioni egli chiede che il decreto impugnato sia riformato nel senso di sopprimere il contributo dal 14 ottobre 2016, data dell'istanza.

                             4.  Nell'appello l'interessato ripete quanto ha fatto valere davanti al Pretore, nell'istanza del 14 ottobre 2016 e al contraddittorio del 27 ottobre 2016, ma non si confronta minimamente con la motivazione del decreto cautelare. Il primo giudice gli ha rimproverato, per vero, di non avere dato prova di serio sforzo per ritrovare un'attività rimunerata, si trattasse anche solo di “lavori umili che non richiedono particolare formazione professionale”. L'appellante sostiene di avere inoltrato centinaia di candidature a offerte di impiego, ma non ne rende verosimile nemmeno una. Certo, egli soggiunge che “alla disoccupazione (…) hanno tutta la documentazione”. Ammette tuttavia di essere stato iscritto ai ruoli di quell'assicurazione “tra il 2013 e il 2014”. Tutto si ignora su che cosa egli abbia intrapreso concretamente in seguito per cercare di reinserirsi nel mercato del lavoro, salvo impiegarsi dal 1° set­tembre 2014 al 31 marzo 2016 nello studio d'ingegneria del fratello __________ (non si sa con quale grado d'occupazione). Dagli atti non si evince neppure una qualsivoglia sua iniziativa susseguente al 14 ottobre 2016, data dell'istanza cautelare. Pretendere la soppressione del contributo cautelare per il figlio limitandosi ad argomentare che “ritrovare un impiego alla mia età risulta molto difficile” non è sufficiente. Tanto meno da parte di chi, pur a 53 anni, non risulta affetto da impedimenti fisici o psichici all'esercizio di un'attività lucrativa e non contesta di poter guadagnare fr. 3000.– mensili lordi con “lavori umili che non richiedono particolare formazione professionale”. Ne segue che, destinato all'insuccesso, l'appello vede la sua sorte segnata.

                             5.  Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'interessato inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si attribuiscono ripetibili, AO 1 non essendo stata invitata a formulare osservazioni all'appello.

                             6.  Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                 1.  L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

                             2.  Non si riscuotono spese.

                             3.  Notificazione:

– abg. dott..

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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