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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.11.2019 11.2017.113

11. November 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·799 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Reclamo dichiarato senza oggetto

Volltext

Incarto n. 11.2017.113

Lugano 11 novembre 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente,

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OA.2010.828 (scioglimento di comproprietà e modo di divisione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 15 novembre 2010 da

 CO 1    CO 2    CO 3    CO 4    CO 5   (patrocinati dall'avv.  PA 2 )  

contro

 RE 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),  

giudicando sul reclamo del 5 dicembre 2017 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 30 ottobre 2017;

                                         premesso che con sentenza del 30 ottobre 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, in parziale accoglimento di una petizione introdotta da CO 1, CO 2, CO 3 e CO 5 con CO 4 nei confronti di RE 1 ha ordinato lo scioglimento delle comproprietà tra le parti sulle particelle n. 227, 407 e 822 RFD di __________, 625, 628, 633, 639 e 694 RFD di __________, 113 RFD di __________, 182 RFD di __________, 335 RFD di __________, 319 RFD di __________ e 635 RFD di __________, così come sulla somma di fr. 72 397.05 (valuta 30 ottobre 2017) depositata sul conto clienti dell'avv. __________ C__________ presso U__________ AG di __________, regolandone le modalità di divisione, e ha posto la tassa di giustizia di fr. 13 000.–, le spese di fr. 500.–, così come i costi peritali, a carico del convenuto, tenuto a rifondere fr. 10 000.– ad CO 1, fr. 10 000.– a CO 2, e fr. 10 000.– a CO 3 e CO 5 con CO 4;

                                         preso atto che contro il dispositivo sulle spese giudiziarie contenuto nel decreto appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 dicembre 2017 per ottenere la riduzione della tassa di giustizia a fr. 5000.– e una diversa ripartizione degli oneri processuali nel senso di porli a carico delle parti in ragione di un quarto ciascuno (“in ragione delle rispettive quote di comproprietà”) e di compensare le ripetibili, o quanto meno di ridurre la tassa di giustizia a fr. 5000.– e l'indennità per ripetibili a fr. 3953.– per ciascun attore;

                                         osservato che nelle loro osservazioni del 14 febbraio 2018 CO 1, CO 2, CO 3 e CO 5 con CO 4 concludono per il rigetto del reclamo;

                                         rilevato che il 28 gennaio 2019 RE 1 è deceduto;

                                         ricordato che con ordinanza del 5 settembre 2019 il patrocinatore del reclamante è stato invitato a produrre entro il 30 novembre successivo il certificato ereditario del defunto;

                                    constatato che nel termine fissato nulla è stato presentato, di modo che il 10 ottobre 2019 allo stesso è stato impartito un ultimo termine fino al 31 ottobre per produrre quanto richiesto con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato considerato senza oggetto;

                                     appurato che, non essendo pervenuto alcunché nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo va considerato privo d'interesse e sfugge a qualsiasi esame;

                                     posto che le spese processuali sono poste a carico di chi le ha causate (art. 108 CPC), fermo restando che la tassa di giustizia va moderata giacché la causa termina senza sentenza (art. 21 LTG);

                                         stabilito che gli attori, assistiti da un patrocinatore, hanno diritto a un'equa per ripetibili;

decreta:                   1.   Il reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alle controparti fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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