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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.04.2017 11.2017.1

20. April 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·622 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Irricevibilità di un appello per mancato versamento dell'anticipo

Volltext

Incarto n. 11.2017.1

Lugano 20 aprile 2017/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente,

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2016.954 (misure a protezione dell'unione coniugale: ricusazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 24 ottobre 2016 da

RE 1 (con recapito presso)  

nei confronti del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città   __________ __________    

nell'ambito della causa SO.2016.668 (protezione dell'unione coniugale) promossa dall'appellante con istanza del 24 agosto 2016 contro

CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)  

e nella causa SO.2016.703 (protezione dell'unione coniugale) tra le medesime parti,

giudicando sul reclamo del 30 dicembre 2016 presentato da IS 1 contro la decisione emes­sa dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna il 21 dicembre 2016;

                                  premesso che nell'ambito di due procedure a tutela dell'unione coniugale che oppongono IS 1 (1974) al marito CO 1 (1962) davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città, con decisione del 21 dicembre 2016, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto una domanda di ricusazione chiesta il 25 ottobre 2016 da RE 1 nei confronti del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città __________;

                                  preso atto che contro la decisione appena citata IS 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 dicembre 2016 per ottenere l'accoglimento della propria istanza di ricusazione;

                                  rammentato che la richiesta di gratuito patrocinio chiesto da RE 1 contestualmente al reclamo è stata respinta da questa Camera con decisione del 18 gennaio 2017 (inc. 11.2017.5);

                                  ricordato che tale decisione è passata in giudicato;

                                  rilevato che il 10 marzo 2017 la reclamante è stata invitata a depositare entro il 27 marzo successivo la somma di fr. 800.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;

                                  osservato che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 29 marzo 2017 è stato impartito alla reclamante un ultimo termine fino al 10 aprile 2017 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

                                  appurato che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, l'appello sfugge a qualsiasi esame;

                                  stabilito che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso specifico soccorrono nondimeno equi motivi per rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo;

                                  posto che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;

decide:                 1.  L'appello è irricevibile.

                             2.  Non si riscuotono spese processuali.

                             3.  Notificazione a:

–;

–.  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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