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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.10.2017 11.2016.8

31. Oktober 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,134 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Iscrizione provvisoria di ipoteca degli artigiani e imprenditori: tempestività

Volltext

Incarto n. 11.2016.8

Lugano 31 ottobre 2017/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Pontarolo, giudice supplente

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2014.3461 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 14 agosto 2014 dalla

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello 8 febbraio 2016 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 2 febbraio 2016;

Ritenuto

in fatto:                    A.   Nella primavera del 2013 la AO 1 ha commissionato a __________ B__________, titolare della ditta individuale __________ di __________ B__________, __________, la ristrutturazione di una ventina di appartamenti posti in due palazzine di sua proprietà sulla particella n. 667 RFD di __________ al prezzo di fr. 261 808.04. Il 24 giugno 2013 __________ B__________ ha subappaltato la fornitura e la posa di pavimenti, così come il rivestimento di bagni e cucine (comprese le opere murarie) da eseguire in tredici appartamenti alla ditta AP 1. La mercede sarebbe stata definita mensilmente “sulla base delle misure rilevate, applicando i prezzi unitari esposti” in un allegato al contratto. Il 24 giugno 2014 la AP 1 ha trasmesso a __________ B__________ due fatture di complessivi € 171 554.56 che __________ B__________ ha riconosciuto per l'ammontare di € 166 277.03, dedotto il versamento di un acconto di € 5277.53. La AO 1 ha poi versato a __________ B__________ tutto l'importo previsto contrattualmente.

                                  B.   La AP 1 si è rivolta il 14 agosto 2014 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo che sulla particella 667 RFD di __________ fosse iscritta provvisoriamente un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori in suo favore per l'ammontare di € 166 277.03 (pari a fr. 201 544.38) più interessi al 5% da quel giorno. Con decreto cautelare del 22 agosto 2014, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta. L'addebito delle spese processuali (fr. 1050.–) e delle ripetibili è stato rinviato alla decisione che sarebbe stata presa dopo il contraddittorio. Al contraddittorio, tenutosi il 18 novembre 2014 davanti al Pretore aggiunto, la convenuta ha proposto di respingere la pretesa della ditta, facendo valere in particolare la tardività dell'istanza. L'istruttoria è iniziata seduta stante ed è terminata il 1° luglio 2015. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno confermato le rispettive posizioni.

                                  C.   Statuendo il 2 febbraio 2016, il Pretore aggiunto ha respinto

                                         l'istanza e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di cancellare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale decretata senza contraddittorio il 22 agosto 2014. Le spese processuali di complessivi fr. 1200.–, come pure quelle di fr. 1050.– relative al decreto “supercautelare”, sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 2500.– per ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8 febbraio 2016 per ottenere che – previa concessione dell'effetto sospensivo – il giudizio impugnato sia riformato nel senso di confermare l'iscrizione prov­visoria dell'ipoteca legale ordinata il 22 agosto 2014 senza contraddittorio. Con decreto del 1° marzo 2016 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 14 marzo 2016 la AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le sentenze del Pretore

                                         (o del Pretore aggiunto) in tale materia sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare dell'ipoteca legale controverso in prima sede, di € 166 277.03 (fr. 201 544.38). Quanto alla tempestività del ricorso, la sentenza del Pretore aggiunto è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 3 febbraio 2016. Introdotto l'8 febbraio successivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che l'istante aveva eseguito lavori in 10 appartamenti (su 13) per i quali era stata incaricata e che l'ultimo di tali appartamenti è stato consegnato il 9 aprile 2014. Al momento in cui era stata presentata l'istanza di iscrizione provvisoria, perciò, il termine di quattro mesi (art. 839 cpv. 2 CC) era scaduto. Il Pretore aggiunto non ha trascurato che, secondo un dipendente della ditta istante e il suo titolare, i lavori erano proseguiti fino alla metà di maggio del 2014, ma a mente sua tali dichiarazioni “si pongono in contrasto con quanto risulta dalle altre concordanti testimonianze, che sono la maggioranza e quindi prevalgono”. Né soccorre alla tesi dell'istante – ha continuato il Pretore aggiunto – la liquidazione finale da essa redatta, trattandosi di un documento di parte, o l'esecuzione di talune opere dopo la consegna dell'ultimo appartamento per opera di un dipendente dell'istante, trattandosi di interventi puntuali, o il “certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato” concernente T__________, trattandosi “di un documento verosimilmente allestito su indicazioni di AP 1 e che riguarda un lasso di tempo (5–16 maggio 2014) che nemmeno copre il periodo durante il quale si ha pacifica evidenza che AP 1 abbia lavorato sul cantiere in questione”. E siccome – ha epilogato il primo giudice – l'istante non ha reso verosimile la tempestività dell'istanza, questa va respinta senza che occorra esaminare l'attendibilità del credito vantato.

                                   3.   Litigiosa è in concreto la tempestività dell'iscrizione provvisoria, ovvero il rispetto del termine per ottenere l'annotazione dell'ipoteca legale nel registro fondiario. I presupposti per conseguire dal giudice una simile iscrizione sono già stati riepilogati dal Pretore aggiunto. Al riguardo basti rammentare che spetta all'artigiano o imprenditore rendere verosimile la legittimità della pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e 76 cpv. 2 ORF). Egli deve addurre così elementi idonei a far apparire attendibile il rispetto del termine per ottenere l'iscrizione nel registro fondiario e l'entità della spettanza. La procedura essendo sommaria, il giudice non pone esigenze troppo severe al proposito; in caso di dubbio, egli ordina l'iscrizione provvisoria e rinvia la decisione sulla legittimità

                                         dell'ipoteca legale alla decisione di merito (RtiD I-2015 pag. 897 consid. 5 con riferimenti). L'iscrizione provvisoria va respinta, in altre parole, solo se il diritto al­l'iscrizione definitiva dell'ipoteca appare escluso o altamente inverosimile, in particolare quando già a un sommario esame il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC appaia chiaramente decorso (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.26 del 10 agosto 2016, consid. 4 con rinvii).

                                   4.   L'appellante ribadisce che gli ultimi lavori da essa eseguiti sono terminati nel maggio del 2014, come dimostra il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale del 24 aprile 2014, necessario per consentire al proprio dipendente T__________ di lavorare sul cantiere di __________ dal 5 al 16 maggio 2014, e dalla testimonianza del lavoratore medesimo, così come dalla testimonianza del titolare della ditta istante. A suo parere le altre deposizioni non inficiano le dichiarazione del dipendente già per il fatto che non hanno “affatto escluso la sua presenza sul cantiere, ma semplicemente non sono stati in grado di quantificarla”. L'appellante sostiene inoltre che, contrariamente all'opinione del primo giudice, l'intervento del proprio dipendente non era soltanto puntuale, poiché ciò è smentito dalle dichiarazioni del lavoratore stesso. Che la ditta abbia operato anche negli ultimi appartamenti è dimostrato poi dal rendiconto finale, controfirmato da __________ B__________. Certo, questi ha dichiarato di avere firmato senza leggerlo, ma ciò non può ritenersi credibile, “non essendo lontanamente plausibile che un imprenditore sottoscriva un rendiconto relativo a una sua posizione debitoria per centinaia di migliaia di franchi senza prestarvi la massima attenzione”. In definitiva l'appellante reputa quindi che siano dati tutti i presupposti per ordinare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale richiesta.

                                   5.   Nel caso specifico l'iscrizione provvisoria è avvenuta – come detto – il 22 agosto 2014, ragione per cui occorre verificare anzitutto che i lavori svolti dall'istante appaiano terminati non più di quattro mesi prima di tale data (art. 839 cpv. 2 CC). Dovesse risultare che i lavori si sono conclusi prima di allora, sarebbe invero superfluo – come ritiene il Pretore aggiunto – esaminare se l'ammontare della pretesa controversa appare verosimile.

                                         a)   La convenuta fa valere a ragione, intanto, che il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile a T__________ (doc. I), rivolto dalla ditta istante all'autorità italiana, serve unicamente per confermare che un dato dipendente, inviato dal datore di lavoro in un altro Paese per un incarico temporaneo, è soggetto alla legislazione sulla sicurezza sociale del Paese che rilascia l'attestazione. Non basta dunque per rendere verosimile la presenza di T__________ sul cantiere di __________ tra il 5 e 16 maggio 2014. Ciò premesso, T__________ ha dichiarato di avere portato a termine gli ultimi due appartamenti “entro la metà” del mese di maggio 2014, di averne eseguiti ancora due o tre dopo la consegna dell'ap­partamento a __________ G__________, avvenuta il 9 aprile 2014, e di avere lavorato da sé solo nelle ultime due settimane sul cantiere (deposizione del 15 gen­naio 2015: verbale, pag. 1). Analogamente R__________ R__________, titolare della ditta istante, ha confermato di avere operato sul cantiere con T__________ fino alla metà di maggio 2014 (“lui costantemente a tempo pieno, mentre io saltuariamente”), respingendo l'ipotesi che il proprio operaio lavorasse per un'altra ditta (interrogatorio del 18 mar­zo 2015: verbale, pag. 3).

                                         b)   M__________ G__________, incaricato da __________ B__________ di eseguire le demolizioni e attivo sul cantiere “fino ad aprile/maggio 2014”, ha riferito invece che per gli ultimi tre appartamenti “L__________, C__________ e Ca__________ la AP 1 non è più intervenuta, nel senso che ho visto il suo operaio, signor T__________ tre o quattro volte, mentre prima c'era sia T__________ che qualche altro operario”. Egli ha ricordato altresì che l'operaio in questione “lavorava in uno dei tre appartamenti” e che egli era stato presente sul cantiere fino ad aprile o maggio del 2014 (deposizione del 18 marzo 2015: verbale, pag. 1). S__________ P__________, assunto da __________ B__________ verso “aprile/maggio 2014”, ha dichiarato da parte sua che “la ricostruzione degli ultimi tre appartamenti di tutta l'opera di ristrutturazione delle due palazzine è stata eseguita dal sottoscritto e non dalla AP 1”, ma ha ammesso di essere intervenuto due volte, “per un paio d'ore ciascuna”, con un ragazzo di nome T__________, che aveva già lavorato “nella ristrutturazione dei precedenti appartamenti” (deposizione del 18 marzo 2015: verbale, pag. 2). In condizioni del genere la presenza della ditta istante sul cantiere di __________ alla fine aprile o all'inizio di maggio 2014, ovvero entro quattro mesi prima dell'iscrizione dell'ipoteca legale avvenuta il 22 agosto 2014, confortata da dichiarazioni di terzi, non può essere esclusa già di primo acchito.                  

                                         c)   Non si disconosce che secondo __________ B__________ la ditta istante ha ristrutturato solo dieci appartamenti, l'ultimo dei quali terminato nel febbraio del 2014, non avendo essa più lavorato sul cantiere nel maggio del 2014 (deposizione del 15 gennaio 2015: verbale, pag. 3 seg.). Anche secondo G__________ R__________, incaricato della direzione lavori, la ditta istante ha consegnato da ultimo l'appartamento G__________, i cui lavori sono finiti poco prima del 9 aprile 2014” (deposizione del 15 gennaio 2015: verbale, pag. 5). D__________ J__________, incaricato da __________ B__________ delle demolizioni, ha riferito da parte sua che gli ultimi tre appartamenti non sono stati eseguiti dall'istante, poiché sul cantiere “lavoravamo io, M__________ G__________, mio collega, S__________ Po__________, e altri piastrellisti che non conoscevo” (deposizione del 1° luglio 2015: verbale, pag. 2).   

                                         d)   Sta di fatto che dalle deposizioni raccolte non si può desumere già a un sommario esame che l'istanza di iscrizione sia tardiva. L'apprezzamento delle deposizioni contrastanti rilasciate da cinque testimoni e la rilevanza non manifesta dei documenti agli atti va rinviata al giudizio sul diritto all'iscrizione definitiva (v. I CCA, sentenza inc. 11.2013.58 del 6 novembre 2015 consid. 5). Si ricordi che, salvo in casi evidenti, la decisione sul­l'iscri­zione provviso­ria non deve anticipare il merito. Pro­prio per tali ragioni il giudice si limita unicamente a esaminare – come detto – se il diritto all'iscrizione definitiva appare escluso o altamente in­verosimile. Non che nel caso specifico non rimangano dubbi. Ma ciò non basta per concludere che il termine entro cui ottenere l'iscri­zione dell'ipoteca legale fosse già chiaramente scaduto. In circostanze come quelle del caso in rassegna l'iscrizione va ordinata e la decisione sull'effettiva liceità dell'ipoteca rinviata alla sentenza di merito (sopra consid. 3). In quella procedura la tempestività dell'iscrizione, trattata nel giudizio provvisionale a livello di mera apparenza, andrà sindacata con pieno potere cognitivo (I CCA, sentenza inc. 11.2004.4 del 21 marzo 2006, consid. 4).

                                         e)   Si aggiunga che a un esame di verosimiglianza quanto eseguito dall'impresa istante nell'aprile o maggio del 2014 non appare manifestamente un lavoro accessorio o secondario. Non è invero dato di sapere concretamente che cosa la ditta abbia eseguito, ma __________ B__________ ha pur sempre riconosciuto che l'istante è intervenuta per “la battitura del metro” volta a predisporre il livello del pavimento per la posa delle piastrelle (deposizione del 15 gennaio 2015: verbali, pag. 3), operazione necessaria per determinare le quote precise “che il nuovo muratore doveva rispettare” (loc. cit.) e richiesta alla ditta istante anche da D__________ J__________ perché “l'idraulico aveva bisogno delle misure per mettere i tubi (deposizione del 1° lu­glio 2015: verbali, pag. 2). A prima vista non si trattava dunque di un intervento puramente marginale.

                                   6.   Sul verosimile ammontare del credito fatto valere dall'istante, contestato dalla AO 1, il Pretore aggiunto non si è espresso, reputando l'istanza di iscrizione tardiva. Si rende dunque necessario supplire in questa sede.

                                         a)   Per rendere verosimile una pretesa addotta a sostegno di un'ipoteca legale l'artigiano o imprenditore non può limitarsi a produrre documenti confezionati esclusivamente da lui medesimo o da suoi ausiliari, a meno che il convenuto non li contesti (RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c). Deve recare anche altri elementi. Ammettere il contrario significherebbe, al­l'atto pratico, iscrivere un'ipoteca legale – fosse solo provvisoria – in base a semplici affermazioni dell'istante (I CCA, sentenza inc. 11.2014.91 del 3 novembre 2016, consid. 5b). Ciò non toglie che in una procedura di iscrizione provvisoria di ipoteca legale non vada accertata l'esatta spettanza dell'artigiano o imprenditore. A tal fine è sufficiente determinare qual è il verosimile ammontare del pegno da riconoscere in garanzia del credito, la cui fondatezza andrà chiarita con pieno potere cognitivo nella causa volta all'iscrizione definitiva del­l'ipoteca (I CCA, sentenza inc. 11.2016.26 del 10 agosto 2017, consid. 7c).

                                         b)   In concreto l'istante ha prodotto due fatture del 24 giugno 2014, rispettivamente di € 81 556.97 ed € 89 997.59 (doc. F e G), come pure la “contabilità finale a tutto il 24/06/2014”, da essa medesima allestita, in cui figurano le opere eseguite e il relativo costo (doc. M). Tali documenti non basterebbero, da sé soli, per rendere verosimile la pretesa. In concreto però quegli atti sono stati controfirmati da __________ B__________, il quale ha riconosciuto anche un suo debito verso la ditta istante per complessivi € 166 277.03 (doc. H). L'ammontare della pretesa avanzata dall'istante non si esaurisce dunque in semplici affermazioni di parte. A un sommario esa­me di verosimiglianza può così reputarsi sufficientemente verosimile.

                                               Lo stesso __________ B__________ ha successivamente affermato, invero, che “in subappalto sono stati eseguiti unicamente 10 appartamenti” sui 13 oggetto del contratto, che la citata “contabilità finale a tutto il 24/06/2014” (doc. M) è stata da lui firmata senza leggerla e che il riconoscimento di debito è stato correlato a una dichiarazione alla ditta istante secondo cui “dall'importo che gli veniva riconosciuto andavano dedotti gli acconti già corrisposti”. Egli ha soggiunto inoltre che la contabilità è stata da lui sottoscritta credendola comprendere “anche i miei lavori” e che, stando ai suoi calcoli, l'istante ha “lavorato per fr. 168 195.90, senza i lavori straordinari di circa fr. 31 000.–, e avanza circa fr. 70 500.–” (deposizione del 15 gennaio 2015: verbale, pag. 3 seg.). Da ciò tuttavia non si può dedurre già a un vaglio di verosimiglianza che la pretesa dell'istante sia infondata. In una situazione come quella descritta, nel dubbio l'iscri­zione provvisoria va ordinata e il giudizio sulla legittimità dell'ipoteca legale rinviato alla sentenza di merito. Ne discende che, provvisto di buon diritto, l'appello merita accoglimento.

                                   7.   Le spese processuali e le ripetibili seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) in entrambi i gradi di giurisdizione.

                                   8.   Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                      I.   L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:  

1.  L'istanza è accolta, nel senso che l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a iscrivere in via provvisoria, a conferma del decreto cautelare emanato il 22 agosto 2014 dal Pretore di Distretto di

     Lugano, sezione 2, un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per € 166 277.03 (pari a fr. 201 544.38) con interessi al 5% dal 14 agosto 2014 in favore della AP 1 sulla particella n. 667 RFD di __________, proprietà della AO 1.

2.  All'istante è assegnato un termine di 90 giorni per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale.

3.  Le spese processuali di complessivi fr. 1200.–, così come quelle della decisione supercautelare di complessivi fr. 1050.–, da anticipare dall'istante, sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà all'istante fr. 2500.– per ripetibili.

                                   II.   Le spese di appello, di fr. 2500.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico della AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.

                                  III.   Notificazione a:

– avv.; – avv.; – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano    (al passaggio in giudicato).

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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