Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.09.2017 11.2016.53

8. September 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,040 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Transazione stragiudiziale: riparto di spese processuali e ripetibili

Volltext

Incarto n. 11.2016.53

Lugano, 8 settembre 2017/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2016.76 (protezione della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 4 marzo 2016 dall'

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)  

contro

AP 1 (rappresentata da),

giudicando sull'appello del 24 giugno 2016 presentato dalla AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 15 giugno 2016;

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto cautelare del 4 marzo 2016, emesso senza contrad­dittorio su istanza dell'avvocato AO 1, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha ordinato alla AP 1 – sotto comminatoria penale e disciplinare – di rimuovere immediatamente dal proprio sito web un articolo pubblicato il giorno stesso (“Clamoroso: avvocato luganese sotto inchiesta per favoreggiamento e riciclaggio. Portava fuori dal carcere ʻpiz­zini’ per conto di __________ L__________”) che menzionava esplicitamente il nome del legale (inc. CA.2016.77).

                                  B.   Esperito il contraddittorio in forma scritta, con decreto cautelare del 15 giugno 2016 il Pretore ha confermato il decreto superprovvisionale del 4 marzo 2016 e ha assegnato all'istante un termine di 40 giorni per promuovere l'azione di merito, con l'avvertenza che in caso contrario l'ordine impartito alla AP 1 sarebbe decaduto. Le spese processuali di fr. 250.–, da anticipare dal­l'istante, sono state poste a carico della AP 1, tenuta a rifondere all'avvocato AO 1 fr. 1120.– per ripetibili.

                                  C.   Contro il decreto cautelare appena citato la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 24 giugno 2016 per ottenere la reiezione dell'istanza presentata dall'avvocato AO 1 e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 2 agosto 2016 l'avvocato AO 1 ha proposto di respingere l'appello.

                                  D.   Il 9 aprile 2017 l'appellante ha comunicato a questa Camera di avere raggiunto un accordo stragiudiziale con l'avvocato AO 1 e il 28 aprile successivo, interpellato dal presidente della Camera in merito alla sorte delle spese giudiziarie, ha fatto seguire copia della transazione. Secondo l'accordo, l'avvocato AO 1 assume i costi processuali di primo grado e la AP 1 quelli di appello, entrambe le parti rinunciando alla corresponsione di ripetibili, l'avvocato AO 1 impegnan­dosi a confermare davanti a questa Camera la rinuncia a ripetibili di appello (clausola A1, terzo e quarto paragrafo).

                                  E.   Sollecitato il 2 maggio 2017 dal presidente della Camera a confermare la propria rinuncia, l'avvocato AO 1 è rimasto silente, come silente è rimasto dopo la fissazione il 16 agosto 2017 di un secondo termine, nonostante l'avvertenza espressa che il decorso infruttuoso di quest'ultimo termine sarebbe stato interpretato come rinuncia a ripetibili.

Considerando

in diritto:                  1.   Una transazione stipulata dalle parti ha l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC), sempre che sia conclusa in udienza o sia comunicata al giudice per essere registrata a verbale. Qualora rimanga invece un mero accordo interno fra attore e convenuto, essa rende semplicemente la causa priva d'oggetto (art. 242 CPC; Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 12 ad art. 109). Nella fattispecie la transazione è stata trasmessa a questa Camera, seppure su invito del presidente. Può quindi considerarsi vincolante per il tribunale e sostituirsi come tale al decreto impugnato.

                                   2.   L'appellante chiede che si annulli espressamente la comminatoria penale e disciplinare contenuta nel decreto cautelare in questione. La richiesta è superflua, proprio perché in concreto la transazione si sostituisce al decreto medesimo. Deve invece essere revocato, a scanso di equivoci, il decreto cautelare emesso dal Pretore senza contraddittorio il 4 marzo 2016, che contiene una comminatoria identica.

                                   3.   Per quanto riguarda le spese giudiziarie del presente decreto, secondo la transazione esse sono assunte – come detto – dalla AP 1, mentre l'avvocato AO 1 rinuncia tacitamente alla corresponsione di ripetibili. Quanto alle spese di primo grado, esse sono prese a carico dall'avvocato AO 1, il quale rinuncia alle ripetibili assegnategli dal Pretore. Da tale chiave di riparto non v'è motivo di scostarsi (art. 109 cpv. 1 CPC; v. anche Sterchi in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 2 in fine ad art. 109).

                                   4.   Rimane da definire l'entità delle spese di appello, l'entità delle spese di primo grado rimanendo quella stabilita dal Pretore. Ora, per quanto attiene alle spese processuali dinanzi a questa Camera, la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta rispetto a quella che si sarebbe prelevata nel caso in cui fosse stata emanata la sentenza (art. 21 LTG). Il modesto ammontare tiene conto inoltre della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la lite in via amichevole.

Per questi motivi,

decreta:                   1.   Si prende atto che il decreto cautelare impugnato è sostituito dalla seguente convenzione:accordo:

                                   2.   La causa è stralciata dai ruoli per transazione e il decreto cautelare emesso senza contraddittorio dal Pretore il 4 marzo 2016 è revocato.

                                   3.   Le spese processuali di appello, ridotte a fr. 200.– complessivi, sono poste a carico della AP 1. Non si assegnano ripetibili.

                                   4.   Le spese processuali di primo grado, di fr. 250.– complessivi, sono poste a carico dell'avv. dott. AO 1. Non si assegnano ripetibili.

                                   5.   Notificazione:

–; – avv..

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2016.53 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.09.2017 11.2016.53 — Swissrulings